RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00080 mm/cd
Lugano 9 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2001 di
__________,
rappr. da: Dr.ssa __________,
contro
la decisione del 24 luglio 2001 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 marzo 2001, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in qualità di autista e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è stato colpito alla schiena da un carrello pieno di biancheria, messosi improvvisamente in movimento sulla rampa di carico del furgone.
L'assicurato, il 21 marzo 2001 alle ore 19.35, si è recato presso il PS dell'Ospedale regionale di __________ (), dove i sanitari hanno diagnosticato una sindrome lombo-vertebrale. Essi hanno peraltro predisposto un consulto neurologico (cfr. doc. _).
Accertamenti successivamente eseguiti hanno permesso di mettere in luce un'ernia discale L2/L3 intraforaminale destra, patologia che ha reso necessario una discectomia eseguita il 4 aprile 2001 (cfr. doc. _).
1.2. Sentito il parere del proprio medico di circondario, l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 5 giugno 2001, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente all'ernia discale di cui __________ è stato portatore, difettando una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico del marzo 2001 (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dalla dott.ssa __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'__________, in data 24 luglio 2001, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 22 ottobre 2001, __________ a, sempre patrocinato dalla dott.ssa __________, ha chiesto che il caso venga assunto dall'Istituto assicuratore convenuto, osservando quanto segue:
" (…)
Ribadisco che ho in cura il signor __________ dal 1996, che non ho mai avuto occasione di visitarlo per una patologia lombare, né mi ha mai segnalato problemi a questo livello.
La motivazione di questo ricorso è dovuta al fatto di una completa assenza di sitomatologia, dal mio punto di vista, prima dell'infortunio.
Dall'evidenza di un trauma improvviso ed importante a livello del segmento lombare.
Dalla testimonianza del datore di lavoro di questo evento.
Dall'apparizione immediata di un dolore lombare con irradiazione alla gamba destra.
Con questa motivazione mi sembra di poter confutare l'opposizione della spettabile assicurazione, in quanto i fatti espressi al punto tre sono praticamente dati." (I)
1.4. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.5. In data 18 marzo 2002, in presenza delle parti, il Presidente del TCA ha proceduto all'audizione testimoniale dell'ex datore di lavoro di __________, __________ (IX).
1.6. Il 20 marzo 2002, __________ ha comunicato al TCA che "… il sig. __________ ha lavorato presso la nostra azienda fino al giorno 22 marzo 2002 e che gli era stata affiancata una persona quale aiuto per il suo lavoro" (XI).
1.7. In corso di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, Capo del Servizio di neurochirurgia presso l'__________, al quale sono stati posti dei quesiti attinenti all'eziologia dell'ernia discale di cui ha sofferto l'assicurato (cfr. X).
La risposta del dott. __________ è pervenuta il 15 maggio 2002 (cfr. XV).
Visto che le risposte fornite dal suddetto sanitario apparivano approssimative ed incomplete, questa Corte l'ha invitato a rispondere in maniera più puntuale ai quesiti sottopostigli (cfr. XVI).
Il referto allestito dal dott. __________ data del 5 settembre 2002 (cfr. XXI).
Alle parti è stata concessa la facoltà di formulare delle osservazioni al riguardo.
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se la diagnosticata ernia discale lombare costituisce o meno una conseguenza, naturale ed adeguata, dell'infortunio 13 marzo 2001.
2.2. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.3. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una relazione di causalità fra infortunio ed ernia del disco (cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata).
Un'ernia discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.
In questi casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.
Qualora l'ernia discale sia stata soltanto scatenata, ma non causata dall'infortunio, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Per contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).
2.5. In concreto, dalle tavole processuali emerge che l'assicuratore LAINF convenuto ha negato il proprio obbligo contributivo facendo essenzialmente riferimento all'apprezzamento espresso il 1° giugno 2001 dal dott. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha sostenuto che mancano presupposti appena enumerati:
" (…).
L'evento del 13.3.2001 non ha neppure resa manifesta (ausgelöst) l'ernia discale. Questo referto, che mostra una lussazione estesa e di grandi dimensioni, è impressionante e sostiene quindi la teoria di tanti chirurghi della colonna vertebrale che affermano che un'ernia discale acuta deve procurare subito o entro poche ore sintomi chiari.
Non è logico un intervallo muto di qualche giorno.
Il signor __________ ha sentito un bloccaggio della schiena solo 5 giorni dopo.
Un'ernia discale molto raramente è causata da un trauma. Diversi test hanno dimostrato che prima della rottura di un disco intatto, di verifica la rottura dell'osso.
Già in passato questo assicurato ha avuto diverse lombaggini dovute a traumi a noi già noti nel 1988 e 1992, che sono guarite entro poco tempo, senza problemi.
In questo caso manca un evento dinamico tale da causare un'ernia discale, d'altra parte il referto è così impressionante che ci si aspetta subito forti sintomi." (cfr. doc. _)
Da parte sua, la dott.ssa __________, generalista, ha sostenuto la tesi opposta, sottolineando l'assenza di qualsivoglia sintomatologia prima dell'evento infortunistico in questione, l'importanza del trauma subito nonché l'apparizione immediata di un dolore lombare con irradiazione alla gamba destra (cfr. I).
2.6. Ai fini dell'istruttoria di causa, il TCA ha ritenuto necessario sentire in qualità di teste l'ex datore di lavoro di __________ ed interpellare il dott. __________, __________ del Servizio di neurochirurgia presso l'__________, autore dell'intervento operatorio del 3 aprile 2001.
Questo il contenuto del verbale di audizione teste del 18 marzo 2002:
" (…).
Il signor __________ ha lavorato presso di me dal 1° marzo. Si tratta di una lavanderia industriale, lavoriamo con alberghi e ristoranti. Ritiro della biancheria e consegna presso i clienti. Gli attrezzi sono il furgone, carrelli, ceste e dei sacchi.
Attualmente ho 13 dipendenti, all'epoca 11 o 12.
In merito all'infortunio accorso al dipendente posso precisare quanto segue.
Il mattino presto insieme ad un collega, stavano caricando i carrelli sul furgone con la rampa. Il carico era destinato ad alcuni alberghi del Locarnese.
Il camioncino è abitualmente in pendenza. L'assicurato stava sistemando all'interno del furgone il primo carrello. Malauguratamente non si è accorto che un secondo carrello si è mosso e gli è andato addosso. Il peso del carrello è abitualmente di 120/140 kg. Le dimensioni del carrello sono le seguenti: 170 cm di altezza, 70 cm di lunghezza e 40 cm di larghezza (queste misure non sono evidentemente precise). Il carrello è di ferro.
A domanda del giudice delegato sulla pendenza della rampa il teste risponde che è abbastanza notevole, si avvicina al 10% (sarà il 7 o
l'8 %).
Alla domanda del giudice delegato se ha assistito alla scena, il teste risponde di sì, precisa che non si è potuto avvisare l'assicurato del pericolo imminente in quanto è andato tutto molto in fretta.
Il signor __________ si è fermato un momento dopo avere preso il colpo. Successivamente è andato con il collega a __________.
Non ricordo se il giorno successivo è venuto a lavorare. Il giudice delegato segnala al teste che è stato convocato proprio per fornire delle indicazioni relative all'episodio in questione e alle sue conseguenze dal profilo lavorativo. Assegna dunque al teste un termine di 5 giorni per produrre al Tribunale una chiara indicazione su questo punto e cioè se l'assicurato ha lavorato solo il giorno dell'infortunio o anche successivamente (indicando con precisione quali giorni l'assicurato ha lavorato).
Solitamente la persona si mette davanti al carrello al momento in cui deve entrare nel camioncino e quindi lo trattiene.
Rispondendo all'avv. __________ il teste precisa di avere cercato di bloccare il carrello con una mano. Ribadisce pure di non avere però avvisato il dipendente del pericolo incombente. L'avv. __________ chiede che venga chiesto ad un ispettore dell'__________ di verificare in che condizioni è avvenuto l'infortunio e secondo quali modalità vengono caricati i carrelli nella ditta __________.
Rispondendo all'avv. __________ il teste risponde di non sapere qual è la pendenza della strada vecchia del __________.
Rispondendo al giudice delegato il teste precisa che ci sono abitualmente dei rumori, macchine da lavare che vanno. Il ricorrente sottolinea che per questo motivo anche se il teste avesse gridato lui non lo avrebbe sentito.
Il giudice delegato prende atto che rispondendo all'avv. __________ il teste dichiara di essere pure responsabile del personale della ditta. L'assicurato chiede al teste se ricorda o no il fatto che lui stesso ha continuato a lavorare ancora una settimana dopo l'infortunio e che proprio viste le sue difficoltà il datore di lavoro gli ha assegnato una persona per aiutarlo. Il teste risponde che non ricorda. Il giudice delegato invita il teste entro il termine di 5 giorni già assegnato a fornire anche indicazioni precise a questo riguardo (e cioè se l'assicurato ha lavorato anche dopo il giorno dell'infortunio e se gli ha assegnato qualcuno per aiutarlo).
Il teste rispondendo alla domanda della rappresentante dell'assicurato precisa che quel giorno l'assicurato si è lamentato per i dolori. Per i giorni successivi non può dire niente.
Conferma di potere stabilire dai suoi atti se il signor __________ ha lavorato oppure no.
Il teste afferma che la maggior parte dei dipendenti sono donne e rispondendo all'avv. __________ precisa che 3 dipendenti svolgono il lavoro di caricare i furgoni (erano addetti al servizio esterno). Rispondendo al giudice delegato che chiede al teste se è sicuro che i lavori venivano fatti sempre in due, il teste dice: non sempre.
Alle ore 15:00 il giudice delegato congeda il teste e lo invita a rispondere precisamente alle domande che sono state formulate entro il termine di 5 giorni." (IX, p. 2s.)
Nel corso della stessa udienza, __________ ha esplicitamente riconosciuto "… di avere continuato a lavorare una settimana dopo l'infortunio in quanto non voleva perdere il posto di lavoro" (IX, p. 4).
D'altro canto, interrogato in merito al contenuto del rapporto ispettivo dell'8 maggio 2001 (doc. _), rispettivamente, del referto 1° giugno 2001 del dott. __________ (doc. _), egli ha affermato quanto segue:
" Il giudice delegato chiede all'assicurato con riferimento al doc. _
" della __________ se ha subito o no una botta al momento dell'infortunio. L'assicurato risponde di sì, che è anche caduto per terra e che il datore di lavoro vedeva la sua sofferenza. Il giudice delegato chiede all'assicurato come spiega il verbale da lui firmato l'8.5.2001 nel quale figurano i seguenti termini: "perché non mi pareva di avere subito una forte botta". L'assicurato dichiara al proposito che a caldo riteneva il dolore sopportabile. Precisa comunque che lo stesso datore di lavoro ha confermato che dopo l'impatto con il carrello è rimasto per un po’ di tempo in pausa.
Per i giorni successivi l'assicurato dichiara di avere lavorato per non perdere il posto e di avere comunque sempre un collega con lui che svolgeva le sue mansioni e che aveva sempre male alla gamba come una coltellata." (IX, p. 4)
__________ o, dirigente della __________, ha comunicato al TCA che __________, dopo l'infortunio assicurato, "… ha lavorato presso la nostra azienda fino al giorno 22 marzo 2002 [recte: 2001, n.d.r.] e che gli era stata affiancata una persona quale aiuto per il suo lavoro" (XI).
In data 20 marzo 2002, lo scrivente Tribunale ha interpellato il dott. __________, al quale sono stati sottoposti alcuni quesiti destinati a chiarire la natura del danno alla salute di cui ha sofferto il ricorrente:
" (…)
lo scrivente TCA è chiamato a derimere la vertenza che vede opposto l'__________ al signor __________ in __________, assicurato che lei ha operato in data 3 aprile 2001 (cartella n. _).
Dall'istruttoria è segnatamente emerso che, il 13 marzo 2001, l'assicurato è stato colpito alla schiena da un carrello pieno di biancheria del peso di circa 120/140 kg, messosi improvvisamente in movimento sulla rampa di carico del furgone. In data 21 marzo 2001, il signor __________ si è recato presso il PS dell'__________, avendo accusato un "blocco" alla schiena. Qualche giorno più tardi, è stato visitato presso il vostro Servizio, dove è stata posta la diagnosi di ernia discale L2/L3 intraforaminale a destra.
Ora, ai fini del giudizio, la invitiamo a voler rispondere - entro il termine di 10 giorni a contare dalla ricezione della presente - ai seguenti quesiti:
1. Il danno alla salute lamentato da __________ si trova, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico del 13 marzo 2001? Voglia motivare la sua risposta.
2. La sintomatologia provocata da un'ernia discale quale quella diagnosticata all'assicurato, consentirebbe normalmente alla persona interessata di "rimanere in piedi" per circa 8 ore al giorno?
(…)." (X)
Queste le risposte fornite dal succitato sanitario il 29 aprile 2002:
" 1. Il danno alla salute lamentato dal Signor __________ si
trova secondo un criterio di verosimiglianza preponderante in relazione causale all'evento del 13.03.2001.
2. La sintomatologia presentata dal paziente all'ultimo controllo neurochirurgico del 24.08.2001 impedisce alla persona interessata di rimanere in piedi per più di otto ore. Tuttavia, le condizioni cliniche sono suscettibili di miglioramento. (…)"
(XV)
Nel corso del mese di maggio 2002 - nella convinzione che le suesposte indicazioni, per la loro imprecisione ed incompletezza, non potessero servire da fondamento al giudizio - questa Corte ha riassegnato al dott. __________ un termine di 10 giorni per rispondere a tre quesiti concernenti l'origine della nota ernia del disco, invitandolo peraltro ad una maggiore puntualità:
" (…)
nella procedura ricorsuale sopra menzionata ho ricevuto il suo rapporto datato 29 aprile 2002 e la ringrazio. Constato comunque che lei ha risposto in maniera approssimativa ed incompleta a dei precisi quesiti postigli dal vicecancelliere __________, ciò che non mi è purtroppo di sufficiente aiuto nella definizione della lite.
Alla luce di quanto precede, mi vedo costretto ad assegnarle un nuovo termine di 10 giorni, affinché lei risponda - questa volta in modo puntuale - ai quesiti seguenti:
1. L'ernia discale L2/L3 intraforaminale a destra diagnosticata grazie alla RM del 26 marzo 2001 si trova, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità naturale (anche solo parziale) con l'infortunio del 13 marzo 2001? La invitiamo a motivare la sua risposta.
2. Con riferimento al quesito n. 1, voglia indicarci se un trauma quale quello subito dall'assicurato (cfr. la descrizione contenuta nel nostro scritto del 20.3.2002) sia da considerare adeguato a causare, o perlomeno a scatenare, la diagnosticata ernia del disco.
3. Nell'ipotesi in cui l'ernia discale sia stata causata (o scatenata) dall'infortunio del 13 marzo 2001, come spiega il fatto che il signor __________ ha potuto essere presente sul suo posto di lavoro fino al 22 marzo 2001.
Un'ernia discale di tale entità provoca o meno immediatamente una sintomatologia invalidante? (…)" (XVI)
Nel suo rapporto del 5 settembre 2002, il dott. __________ è pervenuto alla conclusione che l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra l'infortunio del marzo 2001 e l'ernia discale, va considerata semplicemente possibile. Qui di seguito le considerazioni enunciate dallo specialista:
" Mi permetto di presentarLe le mie scuse per il ritardo con il quale Le
inoltro la presente relazione.
L'oggetto è il rapporto di causalità tra l'ernia discale lombare L2/L3 intraforaminale ds, dimostrata il 18.3.2001 e l'infortunio professionale del 13.3.2001.
In accordo con la letteratura specialistica, l'origine traumatica di un'ernia discale lombare viene solo eccezionalmente riconosciuta (circa 3% dei conflitti discoradicolari insorti in concomitanza con un evento traumatico). Questo perché il disco intersomatico sano è una struttura semielastica estremamente robusta, ritrovata sovente intatta, in soggetti con fratture traumatiche complesse dei corpi vertebrali. Di conseguenza, l'insorgenza di un'ernia discale nell'ambito di un trauma richiede a) la messa in gioco di forze molto rilevanti, in un contesto dinamico particolare o b) una degenerazione pre-esistente e significativa del disco intersomatico interessato.
Le forze richieste per rompere un disco sano portano inevitabilmente ad una frattura dei corpi vertebrali adiacenti, come è il caso per le cadute da un'altezza di vari metri, con impatto assiale in posizione seduta (paracadutismo, parapendio, alpinismo, ecc...). Forze meno importanti, ma comunque significative, possono determinare la rottura del disco se esercitate improvvisamente sul rachide in flessione o in inclinazione-rotazione laterale. Questo è sovente il caso di operai che trasportano oggetti pesanti (putrelle d'acciaio, ecc...), che vengono sorpresi dal carico globale in seguito allo scivolamento di uno o più compagni. Nel caso del signor __________, le forze messe in gioco non sono assolutamente tali da giustificare la rottura di un disco intersomatico sano.
Sulla base di queste considerazioni, bisogna ammettere che l'evento traumatico del 13.3.2001 ha esercitato la propria azione su un rachide lombare sede di alterazioni discali pre-esistenti. E in
questo contesto possiamo ricordare che, oltre il 30% dei soggetti 40enni asintomatici presenta degenerazioni significative negli studi di risonanza magnetica, rispettivamente ernie discali a 1 o più livelli.
Nel caso del signor __________ si tratta quindi di decidere se l'evento traumatico del 13.3.2001 abbia avuto un ruolo direzionale (Richtungsgebend) nell'insorgenza del conflitto disco-radicolare, oppure se gli si debba attribuire semplicemente il ruolo di un fattore scatenante.
A favore di un nesso di causalità tra l'infortunio del 13.3.2001 e le manifestazioni cliniche, rispettivamente la dimostrazione dell'ernia discale nella diagnostica per immagini, possono essere addotti tre argomenti.
In primo luogo il fattore temporale e, segnatamente, l'insorgenza di disturbi caratteristici pochi giorni dopo l'infortunio.
In secondo luogo, il fatto che l'ernia discale ha interessato un segmento lombare nel quale le ernie discali sintomatiche sono decisamente rare (le più frequenti vengono osservate nei segmenti L4/L5 ed L5/S 1).
In terzo luogo, il fatto che all'intervento è stato dimostrato un voluminoso lussato, con una compressione significativa delle strutture nervose.
Sulla base della nostra esperienza, è decisamente improbabile che il paziente fosse portatore "asintomatico" di una lesione così importante prima dell'infortunio.
Contro un nesso di causalità parlano, tuttavia, decisamente la dinamica del trauma, l'entità delle forze messe in gioco e, non da ultimo, le circostanze di apparizione dell'ernia del disco. A questo proposito, ci permettiamo di riportare in extenso la descrizione del
Dr. med. __________, Neurologia FMH, __________ del Servizio Cantonale di __________, che ha esaminato il paziente il 23.3.2001.
" ... Il 13.03.2001 caricando un furgone, ha ricevuto un colpo con un carrello tra le scapole, in seguito al quale ha avvertito solo un lieve dolore toracale posteriore, già regredito il giorno successivo. Il sabato successivo, mentre era a casa seduto con le gambe accavallate, dopo aver fatto un colpo di tosse avverte improvvisamente un forte dolore a livello della cresta iliaca posterior des, dell'inguine des, irradiante alla coscia anterolaterale. Questo dolore, in parte regrediente dopo somministrazione di Ponstan, è rimasto ad intensità fluttuante fino a martedì quando è regredito. Mercoledì in posizione seduta il paziente ha avvertito una scossa elettrica nella regione della cresta iliaca anteriore irradiante alla coscia antero-laterale, facendo riapparire il noto dolore, che era intanto regredito alla schiena. Si è così recato al nostro pronto soccorso, dove si evidenziava inoltre un'ipoestesia in L3, senza deficit motori, con Lasègue inverso positivo, per cui veniva eseguita una radiografia della colonna lombare che non evidenziava segni per una spondilolistesi o spondilodiscite…."
Questa dinamica (come pure le forze messe in gioco), non sostengono un ruolo causale dell'infortunio; al contrario, il meccanismo di insorgenza, cioè una manovra di Valsalva (colpo di tosse) è la circostanza d'apparizione ben nota delle radicolopatie acute. In generale si ammette che l'incremento brusco di pressione porti alla rottura di un legamento longitudinale posteriore (che
isola il disco dall'interno del canale spinale), già assottigliato dalla compressione pre-esistente ed ancora asintomatica.
Sulla base di questi elementi, non possiamo ritenere un ruolo direzionale dell'infortunio del 13.3.2001, riteniamo che esistano molti dubbi anche per quel che concerne il suo effetto quale fattore scatenante.
Di conseguenza, riteniamo che il nesso causale tra l'infortunio del 13.3.2001 e l'ernia discale in L2/L3 diagnosticata il 18.3.2001, venga ritenuto soltanto possibile (möglich), se non addirittura escluso."
(XXI)
2.7. Dopo avere attentamente esaminato gli atti, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivo di scostarsi dalla valutazione enunciata dal dottor __________, medico di circondario dell'__________, secondo il quale la nota ernia del disco non era di natura traumatica.
Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora stabilito che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Il TFA ha inoltre precisato che i pareri redatti dai medici dell'_____ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
D'altro canto, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
D'altronde, le considerazioni contenute nel referto del 1° giugno 2001 del dott. __________ (cfr. doc. _) - contrariamente a quelle enunciate dalla dott.ssa __________ trovano pieno riscontro nella restante documentazione presente all'inserto e, soprattutto, nell'apprezzamento 5 settembre 2002 del dott. __________.
A questo proposito, lo scrivente Tribunale non ignora che il succitato specialista in neurochirurgia, in data 29 aprile 2002, aveva sostenuto che esiste un probabile nesso di causalità naturale fra il danno alla salute lamentato da __________ e l'evento infortunistico del marzo 2001 (cfr. XV), mentre invece nel rapporto del 5 settembre 2002, ha invece definito come semplicemente possibile il medesimo nesso di causalità (cfr. XXI).
Ora, il dott. __________, il 29 aprile 2002, aveva completamente omesso di motivare la propria risposta. Proprio per questa ragione, il TCA ha ritenuto necessario interpellarlo una seconda volta, raccomandandogli una maggiore puntualità (cfr. XVI).
Per contro, la valutazione da lui espressa in data 5 settembre 2002 appare motivata e decisamente convincente (cfr. consid. 2.6 in fine).
Del resto, a mente di questa Corte, deve essere attribuito un significato decisivo al fatto che il ricorrente abbia consultato un medico - per la prima volta soltanto il 21 marzo 2001, trascorsi ben 8 giorni dalla data dell'infortunio.
In occasione della consultazione del 21 marzo 2001 - resasi necessaria, a detta del ricorrente, a causa di un bloccaggio lombare (cfr. doc. _) - i sanitari dell'__________ hanno constatato l'assenza di parestesie allo status locale, un'ipoestesia a livello di L3, nonché l'assenza di deficit motori o di forza ridotta. Presa visione delle risultanze dell'esame radiografico convenzionale, essi hanno finalmente diagnosticato una sindrome lombo-vertebrale (cfr. doc. _).
È soltanto grazie all'esame di risonanza magnetica eseguito il 26 marzo 2001, che è stata messa in luce la presenza di un'ernia discale L2/L3 intraforaminale a destra (cfr. doc. _), trattata chirurgicamente il 3 aprile 2001 (cfr. doc. _).
Stando così le cose, al TCA appare senz'altro plausibile l'osservazione formulata dal medico di circondario dell'__________, a mente del quale da un referto così impressionante - qual era appunto l'ernia del disco diagnosticata all'insorgente - ci si doveva immediatamente attendere dei sintomi importanti (cfr. doc. _, p. 2). Ora, dagli atti all'inserto emerge invece che __________ è addirittura stato in grado di esercitare la propria attività professionale, seppure coadiuvato da un collega, sino al 22 marzo 2001 (cfr. XI).
La tesi difesa dal dott. __________ trova d'altronde conferma nella perizia 27 ottobre 1998 allestita dal Prof. dott. __________, __________ della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale __________, su incarico del Tribunale delle assicurazioni del Canton Berna, perizia citata in una sua sentenza del 5 febbraio 2001 nella causa M., consid. 3b, UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00.
In effetti, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali, il Prof. __________ ha affermato, fra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:
" (…)
In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)"
(sentenza del 5.2.2001 succitata - la sottolineatura è del redattore).
Appare dunque pretestuosa l'affermazione ricorsuale, secondo cui l'assicurato, fresco d'assunzione, avrebbe evitato di consultare un medico oppure di rimanere a riposo - e ciò nonostante una sintomatologia algica già ben presente - per il timore di perdere il proprio posto di lavoro (cfr. I). Questa Corte ritiene che se __________ ha potuto continuare a svolgere il proprio lavoro ancora per alcuni giorni, è piuttosto perché egli non accusava ancora i sintomi di un'ernia discale.
In esito ai considerandi che precedono, occorre concludere che il ricorrente non ha dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr. consid. 2.2.), l'origine traumatica dell'ernia discale di cui è stato portatore. In siffatte circostanze, l'esistenza di un rapporto di causalità naturale fra l'evento infortunistico del 13 marzo 2001 e la summenzionata patologia lombare va negata, così come sostenuto dall'__________.
Pertanto, nella misura in cui l'Istituto assicuratore convenuto ha negato la propria responsabilità relativamente all'ernia del disco, l'impugnata decisione su opposizione non può che essere tutelata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti