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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.08.2002 35.2001.67

14 août 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,566 mots·~1h 3min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2001.00067   rs/sc

Lugano 14 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2001 di

__________, 

rappr. da: st.leg.avv. __________,   

contro  

la decisione del 2 luglio 2001 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 27 marzo 2000, __________ - alle dipendenze della __________ in qualità di venditrice nel reparto formaggi - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del comune di __________.

                                         A causa del sinistro, l'assicurata ha riportato la frattura della decima costola posteriore a destra e la contusione sia del ginocchio destro, che del sinistro.

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Con decisione formale 30 aprile 2001 l'assicuratore infortuni ha negato, a decorrere dal 25 ottobre 2000, la propria responsabilità relativamente ai disturbi, sia fisici che psichici, accusati da __________.

                                         L'assicuratore LAINF ha sostenuto che non esistono più lesioni organiche imputabili all'infortunio del 27 marzo 2000 e che i disturbi psichici non costituirebbero una conseguenza adeguata dell'evento traumatico (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata, l'__________, il 2 luglio 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 1° ottobre 2001, __________, sempre patrocinata dallo Studio legale avv. __________, ha chiesto che l'assicuratore LAINF convenuto venga condannato a versarle una rendita d'invalidità e un'indennità per menomazione all'integrità (cfr. doc. _ pag. 7).

                                         Questi in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  (…)

In fatto

1.   In data 27 marzo 2000 la ricorrente, di professione venditrice, è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'assicurata ha riportato una frattura alla decima costa posteriore a destra, nonché una contusione alle ginocchia (si richiama dalla __________ l'incarto relativo all'infortunio n. _).

Prove:                                                                    documenti, testi, perizia, richiamo incarto.

Si richiama l'intero incarto relativo all'infortunio n. _ dalla _________.

2.   In seguito all'incidente, la ricorrente ha subito dovuto sospendere l'attività lavorativa. Infatti, una sindrome dolorosa alla colonna toracale superiore estesa e poi al braccio ed alla spalla destri, con una perdita di sensibilità e di forza, si è manifestata una settimana dopo l'infortunio.

       Ella ha ripreso a lavorare al 50% il 25 aprile 2000 ed al 100% il 29 maggio 2000.

       A seguito dei postumi, la ricorrente ha però di nuovo dovuto sospendere il lavoro l'8 settembre 2000, per poi riprendere l'attività al 100% dal 9 aprile 2001. La ricorrente si trova tuttora in congedo maternità.

Prove:                                                                    come sopra

3.   Con decisione 30 aprile 2001, la __________ ha sospeso il pagamento delle prestazioni assicurative a contare dal 18.10.2000, ritenendo che il caso era di competenza dell'assicuratore malattia. Questi ha corrisposto alla ricorrente le indennità giornaliere pari all'80% del salario dal 25.10.2000 all'8 aprile 2001. L'assicuratore RC dell'autore dell'incidente ha coperto la differenza di salario dal 30 marzo al 9 settembre 2000.

     Contro la decisione della __________, l'assicurata ha interposto opposizione. Con decisione 2 luglio 2001, la __________ ha respinto l'opposizione, ritenendo che:

      -    l'assicurata non presentava alcuna affezione organica post-infortunistica

      -    le affezioni lamentate sono di natura psichica

      -    le affezioni psichiche non sono in casu in relazione causale con l'infortunio (doc. _)

A seconda dell'esito del presente ricorso, l'assicuratore RC sarà chiamato a coprire l'ulteriore differenza di salario per i mesi da ottobre ad aprile 2001. E' inoltre chiaro che, qualora la signora __________ dovesse di nuovo ritrovarsi in condizioni di inabilità lavorativa dovuta alle conseguenze dell'infortunio, essa dovrà essere di nuovo totalmente risarcita, ciò che non avverrà qualora si dovesse ritenere che il caso sia di competenza dell'assicuratore malattia. In siffatta ipotesi, l'assicuratore RC dell'autore dell'incidente non sarà infatti tenuto a corrispondere la differenza del guadagno non assicurato (doc. _). Ne discende che l'interesse della ricorrente all'annullamento della decisione della ______ è degno di essere tutelato.

Prove   come sopra

Doc. _: copia decisione __________ 2 luglio 2001

Doc. _: presa di posizione assicuratore RC del 18 maggio 2001

4.   La __________ ha basato la sua decisione sugli accertamenti reumatologici e neurologici dell'1.9.2000 e 19.10.2000 del dottor __________, rispettivamente del dottor __________ (quest'ultimo rapporto, per l'esattezza, reca la data 16 novembre 2000) (doc. _). Nessun riferimento è invece stato riservato al parere del 12 febbraio 2001 del dottor __________, della sezione medica della __________ con sede a __________, appositamente interpellato dalla __________ __________. Tale parere rilevava la possibilità (ma non la certezza) che i dolori accusati dall'assicurata fossero di natura post-traumatica o depressiva, e sottolineava inoltre la necessità di approfondirne le cause con un'ulteriore visita presso un neurologo, preferibilmente di lingua portoghese:

      " Es besteht somit der Verdacht auf eine depressive Entwicklung oder eine posttraumatische Belastungsstörung, welche weiter abgeklärt werden sollte. Nach Meinung von Frau Dr. __________, Unfallmedizin __________ __________, sollte man diese Abklärung aus sprachlichen Gründen im Tessin veranlassen; nach Möglichkeit bei einem Portugiesisch sprechenden Psychiater. Danach wäre die Adäquanz juristisch zu beurteilen."

      (doc. _)

Prove: come sopra

Doc. _: rapporto 1.09.2000 dott. __________

Doc. _. rapporto 16.11.2000 dott. __________

Doc. _: rapporto 12.02.2001 della __________

5.   Solo in base ad un ulteriore accertamento avrebbe potuto aver luogo un apprezzamento giuridico della causalità adeguata.

     La possibilità di tale visita non è però stata concessa alla ricorrente, nonostante che con l'opposizione 7 maggio 2001 essa lo abbia richiesto esplicitamente (doc. _). Del resto, nella sua decisione su opposizione, la __________ nemmeno si è chinata sulla questione, tralasciando pure di indicare il riferimento al rapporto della __________. Se si tiene conto del fatto che esso era alla base della decisione di sospensione delle prestazioni da parte della __________ e che era stato notificato all'assicurata assieme alla stessa, il rifiuto della ______ di procedere ad ulteriori accertamenti appare inaccettabile.

Prove: come sopra

Doc. _: opposizione 7 maggio 2001

6.   La __________ ha fondato la sua decisione sul contenuto dei rapporti dei medici __________ e __________. Tali rapporti non rilevano tuttavia che i postumi sono di natura esclusivamente psichica. Infatti, nel suo rapporto 16 novembre 2000, il dott. __________ rileva che:

      " A proposito di debolezza non trovo elementi che non possano farla ritenere di natura post-traumatica, consecutiva all'incidente del 27.3.2000. Verosimilmente dei fattori psicogeni giocano un ruolo in questa sintomatologia." (le sottolineature sono nostre)

Da ciò si desume che, a mente del dott. __________, l'aspetto neurologico può aver giocato un ruolo, ma non costituisce la causa principale dei dolori lamentati dalla ricorrente. Inoltre, l'allusione ad una causa psichica è riferita solo alla debolezza o perdita di sensibilità accusata al braccio dalla ricorrente, ma non agli altri dolori dalla stessa lamentati. Non da ultimo, appare chiaro che i disturbi sono di natura post-traumatica. La causalità naturale è dunque accertata.

La stessa __________, nella sua decisione, riassumeva i pareri affermando che venivano "sospettati" dei disturbi psichici.

L'unico dato certo, fra tanti sospetti e congetture, è che occorrevano ulteriori esami prima di classificare il caso come "neuropsicologico" per passare seduta stante agli apprezzamenti giuridici.

Prove: come sopra.

7.   Inequivocabile risulta peraltro il parere del dottor med. __________, che l'11 settembre 2001 ha visitato la paziente. Egli rileva segnatamente che:

      " Tenuto conto della dinamica dell'infortunio e del fatto che la P. ha sicuramente riportato una contusione toracica ds (frattura della decima costa), è ben possibile che disturbi residui all'arto superiore ds siano di origine traumatica, legati a una sospetta lesione del n. toracicus longus e forse a uno stiramento del plesso brachiale, favoriti a loro volta da una insufficienza muscolare e legamentaria di natura ancora non ben definita. A favore di un'origine traumatica vi è pure il rapporto cronologico tra l'infortunio e l'apparizione dei disturbi in una P. fino allora in buona salute."

      (doc. _)

Nessun riferimento viene più fatto a possibili cause psicologiche dei traumi. Si sottolinea che tale rapporto è il più recente. Esso risale al 12 settembre 2001. L'incidente è avvenuto più di un anno e mezzo fa, eppure la ricorrente accusa tuttora i dolori e l'insensibilità al braccio manifestatisi subito dopo l'infortunio, ciò che rende l'ipotesi della "neuropsicosi" assai inverosimile.

Prove:  come sopra

Doc. _: rapporto 11. 09.2001 del dottor neurologo __________

In diritto

1.   Non vi è dubbio che la causalità adeguata, quale criterio ammesso in seno alla giurisprudenza, sia appropriato a determinare se un disturbo psichico in seguito ad un infortunio possa fondare un diritto ad una prestazione assicurativa secondo la LAINF. Tantomeno si contesta la competenza dell'assicuratore, rispettivamente del giudice nella valutazione di detta causalità.

     Quello che non può essere condiviso, è il fatto che la __________ ha dato per certo e scontato che i dolori accusati dalla ricorrente dopo l'incidente avessero una natura esclusivamente psichica, e questo nonostante che la divisione medica di __________ della stessa __________ avesse chiaramente ed esplicitamente menzionato la necessità di un approfondimento delle cause. La __________ è invece partita dalla presunzione che si trattasse di un decorso psicosomatico o psichico delle lesioni.

     Si fa inoltre notare che nella sua sussunzione, la __________ ha tagliato capo e piedi ai criteri giurisprudenziali citati nella sua stessa decisione, limitandosi a sostenere che quand'anche il nesso causale naturale con l'infortunio fosse ammesso, l'adeguanza doveva venire in casu negata.

     A fondamento di tale conclusione, la __________ non ha però ritenuto di dover fornire motivazioni. In particolare, essa non ha operato nessuna sussunzione del caso concreto in una delle fattispecie da lei citate. In particolare, non è stato verificato se l'infortunio in oggetto rientri nella categoria degli infortuni di media gravità o in quella inferiore.

Prove:                                                                    come sopra

2.   Alla luce di quanto sopra, segnatamente del rapporto medico del dottor __________, la decisione della __________ appare, se non campata in aria, quantomeno affrettata, priva di fondamento scientifico e di motivazione giuridica. In particolare, essa non poteva essere presa sulla base delle sole risultanze mediche disponibili al momento della decisione.

     I dolori lamentati dalla signora __________ durano ormai da quasi due anni e non sono certo il frutto della sua immaginazione. Tanto più che gli stessi si sono manifestati subito dopo l'incidente nel quale ella è stata coinvolta.

     Se appare ineccepibile che la valutazione della causalità adeguata competa al giurista, essa non può essere operata in astratto, senza i riscontri scientifici e medici indispensabili, se non a rischio di emettere decisioni scarsamente motivate o totalmente prive di fondamento, quale è la decisione 2 luglio 2001 della __________.

     II presente caso non può pertanto essere ritenuto un caso di cassa malati. Ad ogni buon conto, prima di deciderne la sorte, occorrerà rivalutarlo alla luce degli esami neurologici effettuati, e segnatamente prendendo in debita considerazione quello dell'11 settembre 2001 effettuato presso il dott. __________.

Prove: come sopra.

3.   Qualora si dovesse ritenere già sin d'ora che vi sono motivi sufficienti per affermare l'origine psichica dei dolori, fondamentale è definire la gravità dell'infortunio occorso alla ricorrente, onde stabilire se sussista o meno un suo diritto a prestazioni assicurative. Tale apprezzamento non è infatti stato operato dalla __________.

     La ricorrente ha subito la frattura di una costa e non semplicemente una banale caduta o una leggera contusione.

     Alla luce dei criteri utilizzati dal Tribunale Federale, l'infortunio occorso alla ricorrente non rientra certamente nella categoria degli infortuni insignificanti o leggeri. Date le circostanze, segnatamente la durata dell'incapacità lavorativa, la durata della cura seguita dalla signora __________, nonché la persistenza dei dolori dalla stessa lamentati, l'infortunio dev'essere almeno situato nella categoria medio-superiore o addirittura rientrare in quella degli infortuni di grave entità. In entrambe le ipotesi, alla ricorrente spettano le prestazioni assicurative della __________.

     Se si dovesse ritenere che vi siano pari tempo cause psichiche e fisiche alla base dei postumi lamentati dalla ricorrente, queste, se considerate globalmente, fondano comunque un diritto alle prestazioni assicurative della __________.

     Alla ricorrente dev'essere pertanto assegnata un'adeguata rendita d'invalidità, nonché un'indennità di menomazione dell'integrità ai sensi degli art. 18 ss LAINF, siccome la sua capacità lavorativa è stata alterata per un periodo rilevante (quasi 1 anno) ed essa subirà verosimilmente continue interruzioni a seguito dei dolori fisici, per i quali le cure sinora seguite (fisioterapiche e medicinali) non hanno dato nessun esito.

Prove: come sopra" (Doc. _)

                               1.4.   Con scritto del 1° ottobre 2001 l'assicurata, tramite la lic. jur__________ dello Studio legale avv__________, ha inoltre presentato istanza per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio (cfr. doc. _).

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).

                               1.6.   Il 7 novembre 2001 la lic jur. __________ ha rilevato:

"  (…)

Si produce lo scritto del 22.09.2000 del dottor __________ , che si chiede di assumere agli atti quale doc. _.

Dal doc. _ si evince chiaramente che, contrariamente a quanto asserito dall'__________ con risposta 24 ottobre 2001, la signora __________ non ha affatto consultato privatamente il dottor __________, bensì lo ha fatto su precisa indicazione del dottor __________, il quale ha sollecitato la convocazione diretta da parte del dottor __________ della paziente per l'esame neurologico, esame che ha avuto luogo nel settembre 2001 (doc. _). Rilevante è dunque la circostanza che la richiesta dell'esame è avvenuta da parte dello stesso __________, essendo che il dottor __________ ha agito in veste di medico circondariale dell'__________.

Di conseguenza, la decisione 30.4.2001, rispettivamente 2.7.2001 dell'__________ di porre termine alle prestazioni a favore della signora __________ è intervenuta prematuramente ed ancor prima che tutti gli esami necessari ed ordinati dallo stesso __________ venissero effettuati, come imposto dalle circostanze ancora poco chiare relative allo stato di salute della signora __________." (Doc. _)

                               1.7.   Lo studio legale avv. __________i, sempre il 7 novembre 2001, ha trasmesso al TCA il certificato municipale del Comune di _________, secondo cui l'istanza tendente all'ammissione all'assistenza giudiziaria non può essere accolta (cfr. doc. _), oltre ad altri documenti.

                                         Il patrocinatore dell'assicurata ha inoltre osservato:

"  (…)

Parimenti allego i documenti presentati con la richiesta del certificato, dalla quale si può evincere che il reddito della signora __________ quale impiegata di vendita presso il __________ è di fr. 2'850 mensili lordi.

II preavviso sfavorevole del Municipio non è comprensibile già per il modesto reddito conseguito dalla signora __________, reddito che nemmeno sarà con certezza percepito in un prossimo futuro.

Infatti, la signora __________ si trova ora in congedo maternità ed al termine dello stesso deciderà se riprendere l'attività lavorativa, attività che in ragione del suo stato di salute non le era più concesso svolgere senza difficoltà a causa dei dolori derivanti dai postumi dell'infortunio occorsole.

Inoltre, nemmeno considerando il reddito del marito di fr. 3540.- netti mensili, sono dati gli estremi per negare l'assistenza giudiziaria. Come si può evincere dall'annessa notifica di tassazione, il reddito imponibile dei coniugi __________ è di soli 45'237 annui. II budget familiare è ora ulteriormente gravato dalla nascita del figlio e dalla sospensione dell'attività lavorativa della signora __________.

Pertanto, l'istanza di assistenza giudiziaria del 1 ° ottobre 2001 viene integralmente mantenuta." (Doc. _)

                               1.8.   Il 13 novembre 2001 l'avv. __________, rappresentante dell'__________, ha precisato:

"  (…)

A scanso di equivoci e riservata la verifica nell'incarto deposi­tato presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, preciso che mi risulta che la visita inizialmente prospettata dal dott. __________ presso il neurologo dott. __________ è poi stata eseguita (prima della chiusura dell'incarto) dal neurologo dott. __________ (cfr. rapporto 19.10.2000).

Quindi in un secondo tempo l'assicurata, di propria iniziativa, si è rivolta al dott. __________ (cfr. doc. _, settembre 2001) per un consulto privato non predisposto dall'__________." (Doc. _)

                                         L'avv. __________i, il 10 dicembre 2001, ha ancora comunicato:

"  con riferimento alla mia lettera del 13 novembre scorso nel caso sopra indicato in allegato produco, a completazione degli atti, copia della lettera inviata il 16 novembre 2001 dal dott. __________ al dott. __________ con i relativi allegati (referto del Servizio __________ di Neurologia), che l'__________ ha ricevuto in copia lo scorso 3 dicembre.

Osservo che tale documentazione attesta l'assenza di affezioni organiche di natura postinfortunistica." (Doc. _)

                               1.9.   Il 20 dicembre 2001 l'avv. __________ ha inviato a questa Corte il seguente scritto:

"  facendo riferimento al referto del Dr. Med. __________ e alla relativa risposta dell'__________ , chiedo che quale ulteriore prova la mia assistita venga sottoposta ad una valutazione da parte di un reumatologo ortopedico.

Allegato fotocopia referto Dr. Med. __________ del 16 novembre 2001 e la lettera __________ del 13 dicembre 2001." (Doc. _)

                             1.10.   Il TCA, il 29 aprile 2002, ha trasmesso all'assicurata i doc. _e_e le ha posto i seguenti quesiti:

"  (…)

1)   se __________ ha ripreso l'attività lavorativa e da quando;

2)   in caso di risposta positiva alla prima domanda, indicare a quanto ammonta lo stipendio dell'assicurata e allegare i relativi certificati di salario a decorrere dal mese in cui ha riniziato a lavorare." (Doc. _)

                                         Con scritto del 13 maggio 2002 l'avv. __________ ha indicato di ritirare la richiesta di una rendita di invalidità, mentre ha confermato la domanda di un'indennità per menomazione dell'integrità e l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

                                         Egli ha in particolare osservato:

"  (…)

1.   Nel rapporto del 16.11.2000 (doc. _), il dottor __________ indicava che per quanto riguarda la debolezza al braccio non vi erano elementi che non potessero farla ritenere di natura post-traumatica, consecutiva all'incidente del 27.3.2000. Il dottor __________ richiedeva inoltre ulteriori esami ematologici e invitava il dottor __________ a trasmettergli i risultati.

   II dottor __________ ha consultato il neurologo __________, il quale ha fatto eseguire degli esami presso l'Ospedale regionale di __________. Tali esami hanno finalmente fornito un quadro assai chiaro dei postumi dell'infortunio, i quali poco hanno a che vedere con problemi neurologici. Il rapporto del dottor __________ indica nero su bianco quanto segue.

      " ll bilancio permette di escludere con molta probabilità un disturbo primariamente neurologico."

II dottor __________ basa le proprie conclusioni sugli esami eseguiti dall'Ospedale regionale di __________, i quali sono ancor più eloquenti:

      " Alla luce del quadro clinico e degli accertamenti eseguiti riteniamo che la sintomatologia algica al braccio, il senso di ipostenia ed il disturbo soggettivo di sensibilità non siano di origine primariamente neurologica, bensì più probabilmente espressione di una S. del quadrante superiore ds sulla base di alterazioni statiche vertebrali. Proponiamo una valutazione anche da parte di un ortopedico specializzato sul rachide".

      (La sottolineatura è nostra).

E' palese che tali sintomi sono di origine postinfortunistica. Lo dice il referto stesso a chiare lettere:

      " Paziente 28 enne, che in seguito ad un incidente stradale (. ..) ha sviluppato una brachialgia destra associata successivamente ad ipostenia ed iposensibilità diffuse al braccio. Clinicamente i reperti sono blandi, principalmente costituiti da alterazioni statiche della colonna cervico-dorsale (...)."

2.   Sulla scorta di questi risultati, si può affermare che la decisione 2 aprile 2001 dell'__________, in seguito riconfermata in sede di opposizione, è intervenuta prematuramente ed arbitrariamente. In particolare, non è stato dato alcun seguito all'indicazione contenuta nel rapporto 12 febbraio 2001 del dottor __________ (doc. _), il quale auspicava ulteriori esami neurologici.

   La signora __________ ha dovuto passare da un medico e da un esame all'altro, prima che si sia finalmente potuto avere un quadro attendibile relativo alla natura ed alle cause dei disturbi dalla stessa lamentati. Dato che il problema non è neurologico, il caso dovrebbe ora essere esaminato da un ortopedico, come proposto nel referto dell'Ospedale regionale di __________.

   La ricorrente ha dovuto nel frattempo cambiare occupazione, in quanto non le è nemmeno più possibile sollevare una forma di formaggio senza l'ausilio dell'altro braccio e ciò a causa dell'infortunio occorsole.

   A ciò si aggiunga il fatto che ella ha portato a termine una gravidanza nel mese di luglio 2001. L'assenza di sensibilità e di forza all'arto superiore destro le procura non pochi inconvenienti.

   La ricorrente ha potuto riprendere l'attività lavorativa al 100% dal 10.04.2001 sino al 13.06.2001. Ella è poi rimasta a casa per il congedo maternità e per le vacanze di Natale, ed ha ripreso l'attività lavorativa ad inizio gennaio 2002. Ella è attualmente occupata alla cassa anziché al banco formaggi e percepisce sempre uno stipendio mensile di fr. 2'850.- lordi, pari a fr. 2'533.- al netto degli oneri sociali (vedasi certificati di salario allegati).

3.   Come si può evincere dai vari referti medici, le cure sinora seguite ed in particolare diversi cicli di fisioterapia, non hanno dato nessun esito.

   La menomazione dell'integrità fisica è dunque destinata a perdurare e la gravità della stessa è data dal fatto che un intero arto (braccio destro) è iposensibile ed ipostenico, ciò che non permette più un normale utilizzo dello stesso.

4.   Per questi motivi, la richiesta di indennità per menomazione dell'integrità formulata in sede di ricorso 1 ottobre 2001 viene integralmente riconfermata.

   Ritenuto come la signora __________ abbia potuto riprendere l'attività lavorativa con lo stesso salario percepito in precedenza, la richiesta di una rendita di invalidità non ha attualmente più ragione di essere e viene pertanto ritirata.

   L'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio

1 ottobre 2001 viene parimenti riconfermata." (Doc. _)

                             1.11.   L'avv. __________, il 2 maggio 2002, ha rilevato:

"  mi riferisco alla Sua lettera dello scorso 29/30 aprile e al ter­mine di 5 giorni assegnatomi per prendere posizione sulla lettera 20 dicembre 2001 dell'avv. __________.

Osservo che dal rapporto 23 ottobre 2001 dell'Ospedale regionale di __________ da me inviato al Tribunale Cantonale delle assicurazioni in allegato alla mia lettera del 10 dicembre 2001 risulta chiara­mente che le affezioni lamentate dall'assicurata al braccio destro sono imputabili a alterazioni statiche, ossia a problematiche che non concernono l'__________.

Rilevo ulteriormente che l'assicurata è già stata oggetto di visi­ta da parte di un reumatologo e che con rapporto 1° settembre 2000 il dott. ________ aveva negato l'esistenza di affezioni organiche di natura postinfortunistica.

Di conseguenza l'__________ è del parere che nel caso concreto una ul­teriore valutazione peritale da parte di un reumatologo ortopedico

non sia necessaria." (Doc. _)

                             1.12.   Il 23 maggio 2002, l'avv. __________ ha ribadito:

"  preso atto dello scritto 2 maggio dell'avv. __________ nella causa citata in epigrafe, osservo che una valutazione peritale da parte di un reumatologo ortopedico si impone nel caso concreto. Mantengo pertanto la richiesta formulata in tal senso in data 20 dicembre 2001." (Doc. _)

                             1.13.   Il rappresentante dell'__________, il 27 maggio 2002, ha precisato:

"  mi riferisco alla risposta dello scorso 13 maggio 2002 del Collega avv. __________ e al termine assegnatomi per prendere posizione sulla stessa.

Preliminarmente osservo che il dott. __________, neurologo, non ha consigliato esami neurologici, bensì esami psichici.

L'__________, fondandosi sulla consolidata giurisprudenza in materia, non ha ritenuto di dar seguito all'invito del dott. __________ poiché con ogni evidenza non risulta adempiuto il presupposto della cau­salità adeguata.

Preciso ulteriormente che il dott. __________, confermando la valuta­zione del dott. __________, aveva chiaramente stabilito che dal punto di vista della propria specialità l'assicurata non presentava al­cun danno alla salute, per cui la richiesta un terzo consulto neu­rologico appariva superflua, ritenuto anche che l'assicurata era stata visitata sia dal dott. __________ (reumatologo) sia dal dott. __________ (ortopedico).

Le affezioni ortopediche messe in luce dall'Ospedale regionale di __________ sono di chiara natura morbosa e congenita, per cui non in­combe all'__________ eseguire ulteriori delucidazioni o versare presta­zioni assicurative.

Per pura completezza osservo poi che si tratta di reperti blandi che in ogni caso non permetterebbero di riconoscere una indennità di menomazione giusta l'art. 24 cpv. 1 LAINF che richiede un danno durevole e importante." (Doc. _)

                             1.14.   Il 13 giugno 2002, il patrocinatore dell'assicurata, ha puntualizzato:

"  (…)

Con la presente, riconfermo integralmente l'esposto 13 maggio 2002.

Ritengo inoltre di dover sottolineare che gli esami effettuati presso l'Ospedale regionale di __________ hanno messo chiaramente in luce la natura dei disturbi lamentati dalla ricorrente, disturbi che non sono di origine neurologica. Tale circostanza è chiaramente menzionata dal dott. __________ nella sua lettera 16 novembre 2001 al dott. __________.

Non vi è pertanto nulla di "congenito" né tantomeno "morboso". Il disturbo soggettivo di sensibilità al braccio non è di origine neurologica, bensì è la conseguenza di alterazioni statiche vertebrali, come ben si può evincere dal referto neurologico 23 ottobre 2001 dell'Ospedale regionale di __________.

Si ritiene pertanto che la richiesta di un esame presso un reumatologo ortopedico formulata in data 20 dicembre 2001 quale ulteriore prova è più che giustificata." (Doc. _)

                             1.15.   Il doc. _ è stato sottoposto all'avv. __________ per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. _). Il rappresentante dell'__________ è rimasto silente.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione a sapere se la ricorrente presenta ancora dei postumi - organici e/o psichici - dipendenti dall'infortunio del 27 marzo 2000 e di conseguenza se ha diritto o meno ad ulteriori prestazioni dopo il 25 ottobre 2000.

                               2.2.   Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.3.   Secondo l’art. 10 LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all’indennità giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.

                                         Inoltre, a norma dell’art. 18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità.

                            2.3.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                            2.3.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità della assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 in fine).

                            2.3.3.   Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causa­lità adeguata assume un'importanza fondamentale.

                                         In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.

                                         Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.

                                    Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).

"  A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio."

                                         Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").

                                   Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "È noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".

                                         Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.

"  Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."

                                         I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i dolori somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.

                                         Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:

                                         -  infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;

                                         -  infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-        grave;

                                         -  infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).

                                         Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.

                                         Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:

                                         -  se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;

                                         -  in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.

                                         Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:

                                         -  la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o

                                         -  la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.

                                         Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.

                                         Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.

                                         Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.

                                         Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.

                                         In RAMI 1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.

                               2.4.   Nel suo ricorso, l'assicurata ha contestato il fatto che l'__________ ha dato per certo che i dolori lamentati dalla medesima siano di natura esclusivamente psichica e questo nonostante che la divisione medica di __________ dell'Istituto assicuratore avesse chiaramente menzionato la necessità di un approfondimento delle cause. Essa si basa anche sulle dichiarazioni del Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia e del Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, i quali non escludono la natura post-traumatica dei disturbi accusati.

                                         Considera inoltre che la decisione dell'__________ sia priva di fondamento scientifico e di motivazione giuridica.

                                         La ricorrente sostiene che se si dovesse ritenere che i disturbi siano di origine psichica, l'infortunio occorsole, vista la durata dell'incapacità lavorativa, la durata della cura, nonché la persistenza dei dolori, rientra nella categoria medio-superiore o addirittura in quella di grave entità, per cui le spettano le prestazioni assicurative dell'__________ (cfr. consid. 1.3.).

                                         L'Istituto assicuratore convenuto, da parte sua, ha sostenuto l'esatto contrario, ovvero che l'assicurata non presenta più alcuna affezione somatica postinfortunistica necessitante di cure e causante un'incapacità di guadagno dopo il 17 ottobre 2000. Infatti nessuno dei medici che hanno visitato l'insorgente avrebbe ammesso la persistenza di cause organiche postinfortunistiche.

                                         Esso ha pure affermato che non risultava adempiuto nessuno dei severi presupposti in forza dei quali risulti comprovata l'esistenza di un nesso causale adeguato tra l'infortunio e i disturbi psichici (cfr. doc. _).

                                         Onde favorire una migliore comprensione, il TCA tratterà in due momenti distinti la problematica somatica e quella psichica.

                               2.5.   Affezioni somatiche

                            2.5.1.   Dagli atti all'incarto emerge che l'aspetto eziologico dei disturbi fisici lamentati dalla ricorrente è stato discusso da diversi specialisti.

                                         Il medesimo giorno in cui è avvenuto l'incidente della circolazione, l'assicurata è stata visitata presso il Pronto soccorso dell'Ospedale ____________.

                                         Dal relativo rapporto si evince che all'insorgente è stata diagnosticata una contusione sia del ginocchio destro, che del ginocchio sinistro e la frattura della decima costola posteriore destra (cfr. allegato a doc. _).

                                         Il Dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia, che ha visitato l'assicurata su indicazione del medico curante Dr. med. __________, FMH medicina generale, nel suo rapporto del 1° settembre 2000 ha rilevato:

"  (…)

Discussione:         Si tratta dunque di una paz. che lamenta dei dolori della colonna toracica superiore apparsi dopo l'infortunio del 27.03.00. I dolori si sono intensificati ca. una settimana dopo l'infortunio con impossibilità di sollevare l'arto superiore a dx causa algie alla scapola. Attualmente persistono dei dolori della regione toracica superiore posteriore, dei dolori nella regione cervicale con difficoltà legate alla sua attività lavorativa nel reparto __________ ".

                                               Dal punto di vista clinico si conferma la presenza di un disturbo statico con accentuazione della cifosi cervicale inferiore e appiattimento della cifosi fisiologica toracica superiore alla flessione anteriore. Le Rx mirate eseguite a questo livello non evidenziano comunque nessuna lesione particolare.

                                               Risulta dunque difficile trovare una spiegazione oggettiva per la sintomatologia dolorosa di intensità relativamente invalidante descritta dalla paz. In questo senso ritengo che dal mio punto di vista non ho elementi tali da giustificare una inabilità lavorativa.

La paz. si lamenta inoltre di dover spostare e sollevare i formaggi dal bancone con l'arto superiore dx, attività che è senz'altro possibile anche con la sx. Evidentemente la paz. troverebbe giovamento se potesse trovare un'attività lavorativa differente. Non ci sono comunque ragioni di tipo medico per ritenere indispensabile un tale provvedimento.

                                               Ho prescritto alla paz. una terapia di Celebrex (2x200 mg) per 1-2 settimane, dopo di che si presenterà da te per un controllo.

                                               Nel caso in cui la signora __________ non riuscisse a continuare la sua attività lavorativa ritengo che sarebbe opportuna una rivalutazione da parte della __________." (Doc. _)

                                         In occasione della visita medica circondariale del 22 settembre 2000, il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato:

"  (…)

VALUTAZIONE

In data odierna l'assicurata asserisce ancora forti dolori nella regione scapolare a destra, alla colonna cervicale a destra e al braccio destro.

Oggettivamente i muscoli romboidei sono molto dolenti a destra con miogelosi.

La sensibilità nella parte superiore del torace a destra e al braccio è fortemente ridotta. I riflessi sono presenti ma meno vivaci in confronto con il braccio sini­stro.

Procedere medico:

Chiediamo un esame neurologico dal dr. __________ , che preghiamo gentil­mente di convocare direttamente l'assicurata.

Nel frattempo l'assicurata deve continuare con la fisioterapia, ha ricevuto una nuova prescrizione in occasione dell'esame.

Procedere amministrativo e professionale:

L'assicurata rimane abile al lavoro nella misura completa." (Doc. _)

                                         L'__________ ha in seguito deciso, visto che un appuntamento presso il Dr. med. __________ non era possibile prima del 15 novembre 2000, di interpellare il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. _).

                                         Il Dr. med. __________ ha visitato l'assicurata il 17 ottobre 2000.

                                         Dal relativo referto 17 novembre 2000 risulta quanto segue:

"  (…)

Ho comunque richiesto una RM della colonna cervicale (vedi copia allegata del rapporto del 2.11.2000 del Dr. __________) che ha evidenziato essenzialmente delle turbe statiche con annullamento della lordosi cervicale fisiologica e sviluppo di una moderata curva cifotica e a livello C5-C6 un assottigliamento dell'anulo fibroso con minima protrusione centrale senza ripercussione sul midollo né sulle radici nervose.

Valutazione del caso:

obiettivamente constato solo un raddrizzamento del segmento cervicale senza altri segni attuali nel senso di una sindrome vertebrale patologica né di un'eventuale sofferenza midollare o radicolare cervicale e a parte ciò la summenzionata atrofia relativa delle masse tenariche più netta alla mano destra, senza attuali segni EMG o ENG di sofferenza e sequele di sofferenza del mediano all'uno o all'altro polso (ma purtroppo come detto sopra l'esame EMG non ha potuto essere affinato) e faccio notare che la paziente stessa non lamenta disturbi alle mani... o tutt'al più alla destra un'impressione di debolezza nell'ambito di una debolezza che asserisce concernere l'emicintura scapolare e tutto il membro superiore destro.

A proposito di debolezza non trovo elementi che non possano farla ritenere di natura post­traumatica, consecutiva all'incidente del 27.3.2000. Verosimilmente dei fattori psicogeni giocano un ruolo in questa sintomatologia soggettiva. Pertanto, tenuto conto di questa lamentata debolezza e di una muscolatura globalmente poco sviluppata, consiglierei di far eseguire dal medico curante (e con presa in carica della cassa malati) una presa di sangue per controllo enzimatico sanguigno concernente la LDH la GPT, la GOT, la CK e l'Aldolasi... per escludere eventuali turbe enzimatiche muscolari nell'ambito di una comunque a mio parere poco verosimile miopatia (e non ci sono segni attuali miastenici o miasteniformi).

Infine per quanto concerne l'atrofia relativa delle masse tenariche è possibile che si tratti comunque (anche se non ho potuto dimostrarlo all'EMG e ENG) di una sequela di contusione del mediano ai due polsi all'occasione della caduta dell'incidente.

Questa atrofia relativa attualmente è senza sequele handicappanti.

Sul piano pratico, ho dunque spiegato alla paziente che non persistevano attuali sequele post-traumatiche condizionanti un incapacità di lavoro (in attesa del responso dell'MRI mi ero comunque permesso di mantenerla ad una incapacità del 50% dal 17 ottobre fino alla conclusione di questo rapporto che vi invio ora." (Doc. _)

                                         Il medico di circondario dell'__________, il 14 dicembre 2000, ha indicato che il caso doveva essere sottoposto alla divisione medica dell'__________ di __________ - __________ - (cfr. doc. _).

                                         Il Dr. med.__________, spec. FMH in neurologia, dell'__________, il 12 febbraio 2001, ha così valutato lo stato di salute dell'assicurata:

"  (…)

BEURTEILUNG

Am 27.03.2000 wurde die Patientin angefahren und zog sich dabei eine Kniekontusion beidseits sowie eine Rippenfraktur Th10 zu. Bereits nach vier Wochen konnte die Pa­tientin die Arbeit als Käseverkäuferin zu 50 % wieder aufnehmen, und am 29.5.2000 war sie wieder voll arbeitsfähig.

Sehr bald danach klagte die Patientin über Exacerbationen der Schmerzen im thoraco­cervicalen Übergang und zusätzlich über eine nicht Dermatom bezogene, diffuse Sen­sibilitätsstörung des rechten Armes. Eine rheumatologische Untersuchung durch Dr. med. ________, FMH Rheumatologie, inkl. radiologischer Abklärungen ergab keine Hinweise auf eine Fraktur oder Subluxation und keine objektivierbaren Befun­de, welche eine Arbeitsunfähigkeit berechtigen würden. Die neurologische Untersu­chung bei Dr. __________, FMH Neurologie, inkl. MRI-Untersuchung der HWS und EMG-Untersuchung, ergaben ebenfalls keine Hinweise auf eine Pathologie, welche die Beschwerden der Patientin erklären könnte.

Es besteht somit der Verdacht auf eine depressive Entwicklung oder eine posttrauma­tische Belastungsstörung, welche weiter abgeklärt werden sollte. Nach Meinung von Frau Dr. __________, Unfallmedizin __________, sollte man diese Abklärung aus sprachlichen Gründen im Tessin veranlassen; nach Möglichkeit bei einem Portu­giesisch sprechenden Psychiater.

Danach wäre die Adäquanz juristisch zu beurteilen.

Weitere somatische Abklärungen halte ich im Moment nicht für indiziert." (Doc. _)

                                         Sulla base delle risultanze mediche menzionate, l'assicuratore LAINF convenuto ha concluso che non esistevano più lesioni organiche imputabili all'infortunio del 27 marzo 2000. I disturbi che l'assicurata accusava al braccio e alla spalla destra, alla colonna cervicale e toracale erano piuttosto di natura psichica.

                                         L'__________ ha quindi ritenuto estinta la sua responsabilità assicurativa dal 25 ottobre 2000 (cfr. doc. _).

                                         Non condividendo quanto deciso dall'__________, l'assicurata, dopo l'emanazione della decisione su opposizione, si è sottoposta volontariamente ad una visita da parte del Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia.

                                         Contrariamente a quanto asserito dall'insorgente (cfr. consid. 1.6.), non è stato l'__________ a ordinare questo incontro. Infatti, come visto sopra, il medico di circondario aveva sì indicato l'eventualità di una visita dal parte del Dr. med. __________, tuttavia è poi stato consultato il Dr. med. __________.

                                         Dal rapporto del Dr. med. __________ del 12 settembre 2001 emerge quanto segue:

"  (…)

VALUTAZIONE: All'esame neurologico il reperto più evidente consiste in una netta atrofia tenarica bilaterale, non databile, in una P con muscolatura globalmente poco sviluppata che presenta una leggera insufficienza del cinto scapolare con tendenza alla scapola alata più pronunciata dal lato ds, una possibile paresi anche a livello del cinto pelvico (non riesce a passare dalla posizione sdraiata-seduta senza l'aiuto delle mani, sospetto Trendelenburg bilaterale, difficile da spiegare unicamente dal recente parto). L'EMG eseguito dal Dott. __________ e gli esami di laboratorio non hanno portato elementi a favore di una atrofia spinale o di una miopatia. L'atrofia tenarica può essere congenita, una lesione traumatica bilaterale del ramo motorio del n.mediano mi sembra improbabile nonostante la P. sia caduta sulle mani, a volte atrofie analoghe sono secondarie a una sindrome dell'apertura toracica superiore, ma le manovre per una ricerca di una TOS sono negative. Tenuto conto della dinamica dell'infortunio e del fatto che la P. ha sicuramente riportato una contusione toracica ds (frattura della decima costa), è ben possibile che disturbi residui all'arto superiore ds siano di origine traumatica, legati a una sospetta lesione del n.toracicus longus e forse a uno stiramento del plesso brachiale, favoriti a loro volta da una insufficienza muscolare/legamentaria di natura ancora non ben definita. A favore di un'origine traumatica vi è pure il rapporto cronologico tra l'infortunio e l'apparizione dei disturbi in una P. fino allora in buona salute. Nel bilancio vale la pena di prevedere ancora un ricontrollo delle CK, elettroliti, TSH, anticorpi contro i recettori della acetilcolina, Rx dell'apertura toracica superiore (esclusione di una costa cervicale). Ho pure previsto un EMG presso la Dott.ssa __________ a __________ per ricerca di anomalie neuro- o miopatiche, di una lesione del n. toracicus longus ds o di una sofferenza del plesso brachiale ds." (Doc. _)

                                         Il 9 e 19 ottobre 2001 sono stati eseguiti presso l'Ospedale di __________ gli ulteriori esami richiesti dal Dr. __________.

                                         Dal referto del 23 ottobre 2001 risulta:

"  (…)

Conclusioni: Paziente 28enne, che in seguito ad un incidente stradale () ha sviluppato una brachialgia destra associata successivamente a ipostenia e iposensibilità diffuse al braccio. Clinicamente i reperti sono blandi, principalmente costituiti da alterazioni statiche della colonna cervico-dorsale con dorso piano e marcata e circosctitta dolenzia alla palpazione della regione paravertebrale mediotoracica des. E' presente inoltre una iposensibilità soggettiva per tutte le modalità sensibili al quadrante superiore ds. Non riscontriamo per contro alcun segno indicativo di neuropatia distale, di radicolopatia o di lesione del plesso brachiale. Anche i potenziali evocati somatosensoriali hanno rilevato tempi di conduzione normali e simmetrici in particolare sul plesso brachiale e sul segmento cervicale. La paziente ha una muscolatura poco sviluppata con assenza del m. palmaris longus e del m. abductor pollicis brevis bilateralmente (confermata all'emg a ds), verosimilmente su aplasia congenita e non dovuta a lesione traumatica (non ha notato alcun cambiamento d'aspetto delle mani dopo l'incidente). Alla ricerca di una miopatia in senso lato. Vista la muscolatura globalmente poco sviluppata pur in assenza di paresi, abbiamo effettuato un EMG quantitativo del muscolo bicipite-brachiale risultato normale.

Alla luce del quadro clinico e degli accertamenti eseguiti riteniamo che la sintomatologia algica al braccio, il senso di ipostenia ed il disturbo soggettivo di sensibilità non siano di origine primariamente neurologica, bensì più probabilmente espressione di una S. del quadrante superiore ds sulla base di alterazioni statiche vertebrali.

Proponiamo una valutazione anche da parte di un ortopedico specializzato sul rachide." (Doc. _)

                                         Il Dr. med. __________, il 16 novembre 2001, ha inviato al medico curante dell'assicurata, Dr. med. __________, i risultati degli esami precisando:

"  (…)

Il bilancio permette di escludere con molta probabilità un disturbo primariamente neurologico al di fuori di una aplasia bilaterale probabilmente congenita del m.abductor pollicis brevis.

Come proposto dai colleghi vale la pena prevedere una valutazione da un reumatologo-ortopedico." (Doc. _)

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

                                         Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

                                         Nel caso di specie il rapporto medico del Dr. __________ e il referto relativo agli esami effettuati presso l'Ospedale __________ nel mese di ottobre 2001, citati sopra, sono stati allestiti posteriormente all'emissione della decisione impugnata. Essi, tuttavia, sono stati allegati con l'intento di acclarare l'eziologia dei disturbi sofferti dall'assicurata. Pertanto, visto che nella situazione medica dell'insorgente non è comunque intervenuto nessun cambiamento importante rispetto al periodo anteriore al 2 luglio 2001, tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente giudizio.

                            2.5.2.   Attentamente esaminata la documentazione medica agli atti, questo Tribunale constata come i disturbi alla salute, soprattutto al braccio destro, di cui soffre __________ siano stati approfonditamente investigati.

                                         Tuttavia nessuno fra gli specialisti consultati - e neppure il Dr. med. __________, sul cui parere la ricorrente parrebbe voler fondare le proprie pretese (cfr. consid. 1.3.), né i medici dell'Ospedale __________ i quali, su richiesta del Dr. med. __________, hanno effettuato degli ulteriori approfondimenti (cfr. consid. 2.5.1.) - sono riusciti ad oggettivare, da un profilo medico-scientifico, un reperto di natura post-traumatica suscettibile di giustificare la persistente sintomatologia dolorosa lamentata dall'assicurata, motivo per cui il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può ammettere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato (cfr., in questo senso, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”).

                                         Quanto sostenuto dal Dr. med. __________, ovvero che:

"  (…)

Tenuto conto della dinamica dell'infortunio e del fatto che la P. ha sicuramente riportato una contusione toracica ds (frattura della decima costa), è ben possibile che disturbi residui all'arto superiore ds siano di origine traumatica, legati a una sospetta lesione del n. toracicus longus e forse a uno stiramento del plesso brachiale, favoriti a loro volta da una insufficienza muscolare/legamentaria di natura ancora non ben definita. A favore di un'origine traumatica vi è pure il rapporto cronologico tra l'infortunio e l'apparizione del disturbi in una P. fino allora in buona salute." (Doc. _)

                                         non può infatti essere d'alcun soccorso all'assicurata, nella misura in cui il medico dà atto soltanto della possibilità di un legame tra l'infortunio e i dolori residui lamentati dalla ricorrente.

                                         Per quanto attiene poi alla precisa argomentazione del Dr. med. __________, appena ribadita, relativa al fatto che prima dell'infortunio l'assicurata godeva di buona salute e non lamentava disturbi particolari, va segnalato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

                                         La giurisprudenza del TFA ha stabilito infatti, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

                                         Se ne deduce pertanto che, in totale assenza di postumi somatici infortunistici oggettivabili, questa Corte non può certo ritenere provato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, un nesso di causalità naturale tra i disturbi al braccio destro ancora accusati dall'insorgente e l'evento traumatico del 27 marzo 2000.

                            2.5.3.   Con le proprie osservazioni del 20 dicembre 2001 (cfr. consid. 1.9.; 1.12.; 1.14.), l'insorgente ha postulato che venga esperita una perizia medica giudiziaria da parte di un reumatologo ortopedico.

                                         Questa Corte ritiene di potersi esimere dall'ordinare il summenzionato provvedimento probatorio, ritenendolo superfluo ai fini del presente giudizio.

                                         In effetti sono ampiamente sufficienti le risultanze mediche agli atti per stabilire, come appena esposto, che non è provato il rapporto causale tra i disturbi somatici di cui soffre l'assicurato e l'incidente della circolazione del 27 marzo 2000.

                                         A questo proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R e R., H 220/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV n. 10 pag. 38; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                            2.5.4.   In conclusione - nella misura in cui l'Istituto assicuratore convenuto ha negato la sussistenza, posteriormente al 25 ottobre 2000, di postumi organici dell'infortunio del 27 marzo 2000 - l'impugnata decisione su opposizione merita d'essere tutelata.

                               2.6.   Affezione psichica

                            2.6.1.   Nell'evenienza concreta l'__________ con la decisione formale del 30 aprile 2001 ha ritenuto che i disturbi che l'assicurata accusa al braccio e alla spalla destri, alla colonna cervicale e toracale e che hanno determinato un'inabilità lavorativa dal 25 ottobre 2000 sono piuttosto di natura psichica (cfr. doc. _).

                                         Con il provvedimento contestato ha poi lasciato aperta la questione a sapere se le sospettate turbe psichiche di cui potrebbe soffrire l'assicurata costituiscano una naturale conseguenza dell'evento traumatico del 27 marzo 2000, siccome, in ogni caso, farebbe difetto il nesso di causalità adeguata. Tale infortunio, che deve essere classificato nella categoria intermedia al limite di quella inferiore, non presenta infatti nessuno dei criteri enunciati dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.3.).

                                         Di conseguenza l'__________ ha negato la propria responsabilità anche in relazione alle turbe psichiche (cfr. doc. _; consid. 2.5.1.; doc. _).

                                         Questa tesi è avversata dalla ricorrente, la quale ritiene che non sia stato dato seguito all'indicazione del Dr. med __________ del Servizio medico dell'__________ di __________, il quale aveva consigliato un ulteriore accertamento medico delle cause dei dolori da lei accusati di possibile natura depressiva.

                                         Inoltre essa ha asserito che l'incidente della circolazione di cui è rimasta vittima deve essere collocato nella categoria medio-superiore o addirittura in quella di grave entità. Viste poi la durata dell'incapacità lavorativa, la durata delle cure, nonché la persistenza dei dolori, qualora si dovesse ritenere l'origine psichica dei dolori, il nesso di causalità adeguata deve essere ammesso (cfr. consid. 1.3.).

                                         Al riguardo, il TCA constata che, effettivamente, dai documenti all'incarto non risulta che __________ sia stata sottoposta ad una valutazione specialistica da parte di uno psichiatria.

                                         Nondimeno questa Corte ritiene di potersi esimere dall’ordinare l’esecuzione di una perizia psichiatrica, poiché - anche qualora dovesse venir accertata l’esistenza di un rapporto di causalità naturale con l’evento assicurato - non potrebbe essere ammessa la responsabilità dell’Istituto assicuratore convenuto, facendo difetto l’adeguatezza del nesso causale (cfr. consid. 2.6.2.), questione che deve essere valutata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA 20.12.1994 in re L. inedita).

                            2.6.2.   Per pronunciarsi sull'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso all'insorgente.

                                         La dinamica dell'evento traumatico del 27 marzo 2000 risulta chiaramente dal rapporto "Informazioni complementari" dell'11 aprile 2000 della Polizia cantonale di __________ e, d'altronde, non è mai stata oggetto di discussione tra le parti:

"  (…)

In data e ora citata, i protagonisti __________ A, si trovavano a circolare su Via __________, in territorio di __________, in direzione dell'intersezione circolare.

Giunto all'altezza del passaggio pedonale, il protagonista __________ si è fermato in quanto un pedone, __________, stava attraversando la strada da sinistra verso destra rispetto alla sua direzione di marcia. Mentre si trovava fermo a ridosso del passaggio pedonale veniva tamponato da un furgone. La sua automobile avanzava, a causa della strada umida, di circa un metro, questo anche se __________ teneva il veicolo frenato con il piede sul relativo pedale. A seguito di ciò la collisione con il pedone è stata inevitabile, il paraurti anteriore dell'automobile urtava lievemente la __________ all'altezza delle ginocchia, di conseguenza quest'ultima rovinava a terra finendo sul marciapiede destro. Prima dell'investimento il __________ non ha udito rumori di frenata.

Dal canto suo il protagonista __________ ha dichiarato che di professione è panettiere e tutte le mattine percorre quel tratto di strada per effettuare le consegne. Anche la mattina del 27.03.2000 mentre circolava nella stessa direzione del __________, a causa di una disattenzione tamponava il veicolo che lo precedeva. Tale disattenzione è da ricondurre al fatto che mentre era alla guida stava guardando alcuni foglietti sul sedile anteriore destro. Ha cercato di effettuare una frenata d'emergenza, ma a causa della distanza ridotta con il veicolo che lo precedeva e dal manto stradale umido non ha potuto evitare l'urto. Non si è accorto subito che il veicolo da lui tamponato ha investito un pedone, è stato informato dal __________ al momento della constatazione dei danni.

II pedone investito ha riportato una contusione alle due ginocchia e la frattura di una costola." (Doc. _)

                                         Alla luce della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio di cui è stata vittima l'assicurata non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità all'interno della categoria intermedia.

                                         A mero titolo di raffronto, si osserva che la nostra Alta Corte federale ha proceduto ad una identica classificazione in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, riguardante una fattispecie del tutto analoga a quella ora sub judice (cfr. VIII bis). In quel caso, un operaio, che si trovava a lavorare su un cantiere stradale, era stato improvvisamente investito da un'autovettura ed aveva così riportato una frattura della gamba destra.

                                         D'altro canto, il TFA ha parimenti qualificato di grado medio all'interno della categoria degli infortuni di media gravità, il sinistro in cui l'assicurato si è fatto schiacciare il piede destro da un rullo compressore e, in seguito, è caduto nel catrame bollente (cfr. STFA del 19 ottobre 2001 nella causa A., U 18/01).

                                         Il giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.3.3. Per ammettere l'adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura) o l'intervento di più fattori.

                                         Va peraltro preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U341 p. 409 e RAMI 1993 U166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         Per quel che riguarda il criterio della particolare drammaticità delle circostanze concomitanti all'infortunio, attentamente esaminato il contenuto del rapporto di polizia dell'11 aprile 2000, al sinistro che ha visto coinvolta l'assicurata non può essere negato un certo carattere impressionante, tuttavia ciò non basta, di per sé, per poter ammettere l'esistenza di un rapporto di causalità adeguata fra l'evento traumatico e il danno alla salute psichica.

                                         Per quel che concerne gli altri criteri di rilievo, le lesioni patite dalla ricorrente (frattura della costola X e contusioni alle ginocchia) non possono essere ritenute gravi e, in particolare, idonee a provocare un'errata elaborazione psichica.

                                         Le cure mediche applicate all'assicurata non sono state errate, né hanno, tantomeno, aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio.

                                         Limitatamente alle sole sequele organiche dell'infortunio del 27 marzo 2000, la cura medica non ha avuto un decorso sfavorevole né sono intervenute delle rilevanti complicazioni.

                                         Né può essere sostenuto che la cura medica delle sequele somatiche dell'evento infortunistico in discussione sia stata eccezionalmente lunga.

                                         Infine non appare nemmeno adempiuto il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa. Infatti l'insorgente ha ripreso a esercitare il proprio lavoro al 50% dal 20 aprile 2000 e in misura completa dal 29 maggio 2000 (cfr. doc. _). E' vero che risulta dagli atti che l'assicurata è stata ancora inabile al lavoro al 100% dal 9 settembre 2000 e al 50% dal 26 settembre 2000, tuttavia va ribadito che dal 25 ottobre 2000 i dolori annunciati non hanno più trovato correlazione sul piano oggettivo e, come tali, non devono dunque essere presi in considerazione nel quadro dell'esame dell'adeguatezza. Pertanto dopo tale data se la ricorrente non è più stata in grado di lavorare non è certamente a causa del danno - tutto sommato assai modesto - riportato a seguito dell'infortunio del 27 marzo 2000.

                                         A titolo di raffronto, in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due anni. Questa Corte è giunta alla medesima conclusione nella sentenza del 2 ottobre 2001 nella causa C., 35.1999.95, riguardante un'assicurata che, a fronte delle sole conseguenze organiche di un infortunio occorsole il 27 dicembre 1995, aveva ritrovato una capacità lavorativa del 50% a far tempo dal 18 novembre 1996, del 75% dal 1° gennaio 1997 e, infine, totale dal 17 marzo 1997.

                                         Di conseguenza nessuno dei criteri di rilievo è, nel caso di specie, soddisfatto.

                                         In simili condizioni occorre concludere che l'infortunio assicurato non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, un significato decisivo per l'instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ è portatrice: l'adeguatezza  del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.

                                         Non è pertanto censurabile il fatto che l'__________ abbia negato la propria responsabilità a dipendenza delle affezioni psichiche lamentate dalla ricorrente.

                                         L'impugnata decisione su opposizione deve essere confermata anche relativamente a questo punto.

                               2.7.   L'assicurata, nell'atto ricorsuale, ha chiesto l'assegnazione di un'indennità per menomazione all'integrità (cfr. consid. 1.3.). Tale domanda è stata confermata nello scritto del 13 maggio 2002 (cfr. consid. 1.10.).

                                         Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                                         L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).

                                         Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48, p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.

                                         L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

Sull'IMI vedi pure: DTF 124 V 36 consid. 4, 210 consid. 4a; RAMI 1998 n. U 296 pag. 235 consid. 2, n. U 320 pag. 602 consid. 3.

In una sentenza del 28 giugno 2002 nella causa C, U 14/02, il TFA ha avuto modo di stabilire quanto segue:

"  (…)

Al giudizio in lite si deve prestare adesione pure nella misura in cui ha denegato al ricorrente il riconoscimento del diritto a indennità per menomazione dell'integrità. In effetti, come giustamente ritenuto dal primo giudice, si può dedurre dagli atti, in particolare dai referti del medico di circondario dell'______ (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.), che la frattura della tibia sinistra è completamente guarita e che la funzionalità dell'arto infortunato è ristabilita. Si deve pertanto ammettere, con il giudice di prime cure, che l'assicurato non presenta, a seguito dell'infortunio del 1998, un danno all'integralità fisica suscettibile di giustificare il diritto alla prestazione in lite. (…)".

                                         Nel caso di specie, come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), dal 25 ottobre 2000, non sussistono più postumi somatici infortunistici. Pertanto l'assicurata non presenta, a seguito dell'incidente della circolazione del 27 marzo 2000, un danno all'integrità fisica suscettibile di giustificare il diritto a un'indennità per menomazione all'integrità (cfr. STFA del 28 giugno 2002 nella causa C., U 14/02).

                                         Visto poi che i disturbi ancora accusati dalla ricorrente al braccio e alla spalla destri, alla colonna cervicale e toracale, pur potendo essere di natura psichica, non si trovano in una relazione di causalità adeguata con l'infortunio del 27 marzo 2000 (cfr. consid. 2.6.), non può nemmeno esserle concessa un'indennità per menomazione all'integrità mentale.

                               2.8.   Dev'essere infine esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita, come richiesto dalla medesima in data 1° ottobre 2001 (cfr. consid. 1.4.).

                                         Il Municipio di _________, il 12 ottobre 2001, ha espresso un preavviso negativo alla concessione dell'assistenza giudiziaria, affermando che le entrate della famiglia __________ permettono di coprire il suo fabbisogno (cfr. doc. _).

                                         Secondo l’art. 108 cpv. 1 LAINF i Cantoni regolano la procedura dei rispettivi Tribunali delle assicurazioni. Una delle condizioni da osservare è la seguente:

"  dev’essere garantito il diritto di patrocinio. Se le circostanze lo giustificano, al ricorrente è accordata l’assistenza giudiziaria gratuita.”

                                         (art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF)

                                         Secondo la giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, “Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung”, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 114) e sono di massima adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220+ 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 novembre 2000 nella causa G., I 396/99; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; U 220/99; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2000 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a,; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa I., 38.97.323).

                                         Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto il requisito dell'indigenza (cfr. STFA del 4 luglio 2001 nella causa H., U 374/00, 375/00; STFA del 23 agosto 2000 nella causa M., U 165/99).

                                         La giurisprudenza federale, riferendosi a una disposizione analoga all'art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF in materia di assicurazione vecchiaia (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), ha in particolare precisato che l'indigenza posta alla base dell'art. 85 deve essere interpretata in modo analogo alla nozione del bisogno ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; STFA non pubbl. citata).

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 155, pag. 479, n. 20). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 155, pag. 237, n. 20 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                         Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 3).

                                         In una recente sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, perché può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

                                         L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (cfr. Rep. 1990, 275).

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).

                                         Dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II, n.36; per un commento cfr. B. Cocchi/F. Trezzini, op.cit., pag. 485-486, n. 39, 40 e 41 con relative note).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

                                         Nell'evenienza concreta risulta dagli atti che l'assicurata ha ripreso la sua precedente attività lavorativa presso la __________ il 10 aprile 2001 fino al 13 giugno 2001. Essa ha poi beneficiato del congedo maternità e ha ricominciato a lavorare agli inizi del mese di gennaio 2002.

                                         La ricorrente percepisce un salario mensile di circa fr. 2'700.-- al netto degli oneri sociali, comprensivo della tredicesima (cfr. consid. 1.10., doc. _).

                                         Il marito inoltre guadagna circa fr. 3'500.-- netti mensili (cfr. doc. _ e allegati).

                                         Pertanto il reddito complessivo della famiglia __________, formata dall'assicurata, dal marito e da una figlia, ammonta a circa fr. 6'000.-- al mese.

                                         La ricorrente deve far fronte mensilmente a diverse spese, fra le quali fr. 1'800.-- (fr. 1'550.-- per i genitori + fr. 250.-- per il figlio) corrispondenti all'importo base mensile. Tale ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).

                                         Vi è poi da computare il canone di locazione di fr. 915.-- al mese e i premi dell'assicurazione contro le malattie di fr. 434.-- mensili (cfr. doc. _ e allegati), per cui si ottiene un onere globale di fr. 3'149.--, a cui vanno ancora aggiunte le imposte e le eventuali spese indispensabili connesse all'esercizio della professione.

                                         L'insorgente presenta, dunque, un'eccedenza mensile di almeno fr. 2'000.-- (fr. 24'000.-annui), per cui, anche tenendo conto, come sopra esposto, che il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza ai sensi del diritto esecutivo, essa non può essere considerata indigente.

                                         In tali circostanze l'assicurata deve senz'altro essere ritenuta in grado di far fronte alle spese legali.

                                         Difettando uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, occorre concludere che l'istanza del 1° ottobre 2001 dev'essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   L'istanza 1° ottobre 2001 tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2001.67 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.08.2002 35.2001.67 — Swissrulings