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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.07.2001 35.2001.40

24 juillet 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,067 mots·~5 min·7

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2001.00040   mm/nh

Lugano 24 luglio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sull'istanza del 4 luglio 2001 di

__________, 

  chiedente la revisione della sentenza emessa il 6 luglio 1987 da questo Tribunale (INSAI 59/84) nella causa da lei promossa con ricorso 23 ottobre 1984  

contro  

la decisione del 7 settembre 1984 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con sentenza 6 luglio 1987, questa Corte ha respinto il ricorso presentato da __________ contro la decisione emanata il 7 settembre 1984 dall’__________ che la assicurava contro gli infortuni in ambito LAINF.

                               1.2.   In data 2 settembre 1998, l'assicurata ha domandato la revisione della succitata pronunzia 6 luglio 1987, postulando essenzialmente “il riconoscimento del mio stato d’invalidità”.

                                         Con giudizio 19 novembre 1998, lo scrivente TCA ha integralmente respinto l'istanza di revisione.

                                         Il successivo ricorso al TFA è stato dichiarato irricevibile, non avendo l'assicurata provveduto a versare l'anticipo richiestole.

                               1.3.   Il 4 luglio 2001, __________ ha chiesto al TCA di "riprendere nuovamente in esame il mio caso, …" alla luce delle indicazioni contenute nel certificato 7 giugno 2001 dell'Ambulatorio di neurologia dell'Ospedale di __________ (cfr. I + doc. _).

                               1.4.   L’__________, in risposta, ha chiesto che l’istanza di revisione 4 luglio 2001 venga respinta in ordine e, subordinatamente, anche nel merito, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D. C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 108 cpv 1 lett. i LAINF, dev'essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza.

                                         Pedissequamente, l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione

                                         a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                         b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

                               2.3.   Perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

                                         Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.

                                         Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.).

                                         Per quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

                                         Un mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA 13.4.1993 in re G. P.).

                                         In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, condi. 2). Non é pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati.

                               2.4.   Secondo l'art. 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14.

                               2.5.   Nel caso di specie, __________ ha semplicemente fatto accenno ad un preteso peggioramento delle proprie condizioni di salute, dimostrato, a suo dire, dal certificato 7 giugno 2001 dell'Ambulatorio di neurologia dell'Ospedale di __________, in cui si fa genericamente riferimento a vuoti di memoria, tremori, confusione, emicrania, ansia nonché a paura del futuro e della propria salute (cfr. doc. _).

                                         Analogamente a quanto già statuito nella pronunzia del 19 novembre 1998, è manifesto come l'assicurata non abbia fornito alcuna prova circa l’esistenza di nuove circostanze di fatto, suscettibili di far apparire come oggettivamente insufficienti od errati gli elementi posti alla base della sentenza di cui è postulata la revisione.

                                         In siffatte condizioni, l’istanza di revisione presentata da __________ non può trovare accoglimento in questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L'istanza di revisione è respinta.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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