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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.05.2000 35.2000.9

3 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,816 mots·~19 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00009   mm

Lugano 3 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 15 ottobre 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 7 marzo 1994, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in qualità di manovale - ha messo un piede in fallo ed è caduto lateralmente, riportando così una contusione al fianco sinistro (doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative sino al 12 settembre 1994, data dalla quale __________ è stato riconosciuto totalmente abile al lavoro (cfr. doc. _).

                               1.2.   In data 20 luglio 1999, l'assicurato, per il tramite del dottor __________, ha annunciato all'Istituto assicuratore una ricaduta dell'evento traumatico del marzo 1994, riferendo di episodi recidivanti di lombalgie acute (cfr. doc. _).

                               1.3.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'__________, con decisione formale 9 settembre 1999, ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi alla schiena annunciati nel corso del mese di luglio 1999, e ciò facendo difetto una relazione di causalità naturale con l'infortunio 7 marzo 1994 (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 15 ottobre 1999, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 18 gennaio 2000, __________, rappresentato dal Sindacato __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato ad assumersi le prestazioni per la ricaduta annunciata il 20 luglio 1999 (I).

                                         Queste, in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  Secondo il dottor __________, la condizione della causalità naturale sarebbe data e quindi nulla dovrebbe ostare a riconoscere che il caso in oggetto rappresenta una ricaduta dell'infortunio avvenuto nel 1994. Vanno precisate ancora due cose:

 1.  il dottor __________ si è basato per la sua diagnosi su referti TAC recenti;

 2.  mentre il dr. __________ ha esaminato dapprima la fattispecie senza l'ausilio dei citati esami (cfr. referto 8.9.99). Solo in un secondo tempo i referti delle TAC eseguite gli sono stati sottoposti. Francamente, non può soddisfare la laconica ed immotivata risposta data dal citato medico alla domanda relativa alla causalità, che figura al doc. _.

Il ricorrente chiede quindi che, se del caso, la fattispecie venga nuovamente sottoposta ad uno specialista, il quale con l'ausilio delle TAC, di data recente, determini se esiste effettivamente un nesso causale naturale tra l'infortunio del 1994 e la ricaduta attuale. È doveroso sottolineare che tale esame non dovrä necessariamente verificare unicamente se l'ernia sia la causa unica della lombalgia lamentata dal signor __________. Anche la sindrome lombovertebrale, a suo tempo diagnosticata quale conseguenza della caduta dal camion, andrà presa in considerazione, in quanto possibile causa dell'attuale stato di salute dell'assicurato.

(…).

È naturalmente ben nota al ricorrente la (restrittiva) giurisprudenza del TFA in materia di genesi traumatica di un'ernia discale.

Nell'ambito della presente fattispecie va però osservato che una tale eventualità viene scartata solo oggi dalla __________, la quale a suo tempo ha assunto il caso" (I).

                               1.5.   In risposta, l'__________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D. C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   La lite é incentrata sulla questione di sapere se i disturbi localizzati nella regione del rachide lombare, oggetto dell'annuncio di ricaduta 20 luglio 1999, si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio 7 marzo 1994.

                            2.2.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                            2.2.2.   Occorre, inoltre, rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs- rechts, SZS 2/1994, p. 104s.).

                               2.3.   In data 7 marzo 1994, __________ è, dunque, rimasto vittima di un infortunio professionale. Infatti, stava scendendo dalla pedana del camion per la raccolta dell'immondizia, quando, mettendo il piede in un buco, è caduto lateralmente, riportando una contusione al fianco sinistro (doc. _).

                                         In data 23 marzo 1994, l'assicurato è stato sottoposto, presso il reparto d'ortopedia/traumatologia dell'Ospedale di __________, ad una TAC della colonna lombare, rispettivamente, a delle radiografie del tratto lombo-sacrale, del bacino e dell'anca sinistra.

                                         L'esame tomografico ha messo in luce una piccola ernia centrale in corrispondenza del passaggio L5-S1, sporgente posteriormente di 5 mm. e con maggior diametro alla base di 15 mm. (referto 23.3.1994 accluso a doc. _). Le ulteriori indagini radiologiche, da parte loro, non hanno permesso d'accertare alcunché d'anormale, in particolare nessuna lesione anatomico-strutturale oggettivabile (rapporto 23.3.1994 accluso a doc. _).

                                         Nel corso del mese di aprile 1994, persistendo l'inabilità lavorativa, __________ è stato visitato dal medico di circondario dell'__________. Il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, ha ritenuto giustificata una totale incapacità lavorativa dell'assicurato quale manovale addetto alla raccolta dei rifiuti e, a livello terapeutico, ha prescritto ultriori misure conservative (doc. _).

                                         In data 25 maggio 1994, nuova visita di controllo presso il suddetto medico di circondario dell'assicuratore infortuni, il quale - constatato un miglioramento soggettivo della sintomatologia - ha proposto una ripresa, seppur parziale, dell'attività lavorativa (50% dal 1° luglio 1994).

                                         Terza esame medico circondariale il 23 giugno 1994. All'occasione Il dottor __________ ha, fra l'altro, ritenuto indicata una degenza dell'assicurato presso la Clinica di riabilitazione di __________ (doc. _).

                                         Durante il periodo 25 luglio-12 agosto 1994, __________ ha effettivamente soggiornato presso la summenzionata clinica di riabilitazione, dove è stato essenzialmente sottoposto a misure fisioterapiche attive e passive. Dal relativo rapporto d'uscita 19 agosto 1994 emerge che gli specialisti di __________ hanno avuto modo di rilevare soltanto una lieve sindrome lombovertebrale basso lombare a sinistra con sintomatologia spondilogena. A notare, per contro, che non è stato constatato indizio alcuno in favore di una patologia radicolare (doc. _).

                                         A partire dal 12 settembre 1994, l'insorgente è stato riconosciuto completamente abile, avendo egli trovato, nel frattempo, un nuovo posto di lavoro presso una ditta di floricoltura di __________ (doc. _).

                                         In data 18 ottobre 1994, l'assicurato è, nuovamente, stato visitato dal dottor __________, il quale così ha descritto lo status del rachide toraco-lombosacrale: "Oggettivamente la colonna toraco-lombosacrale è priva di patologia. Buona la mobilità. Nessuna dolenzia alla palpazione. Nessuna contrazione della muscolatura. Stato dei riflessi normale" (doc. _).

                                         Con certificato 20 luglio 1999 - a quasi 5 anni di distanza dalla chiusura del caso iniziale - il medico curante di __________, il dottor __________, generalista, ha comunicato all'__________ che il suo paziente ha presentato ultimamente "… episodi recidivanti di lombalgie acute e di corta durata" (doc. _). In data 11 agosto 1999, lo stesso dottor __________ ha diagnosticato "lombalgie recidivanti di probabile origine post-traumatica" (doc. _).

                                         __________ è stato periziato dal medico di fiducia dell'__________ in data 8 settembre 1999. Questo lo stato locale del rachide toraco-lombare costatato dal dottor __________:

"  dal profilo si nota una lordosi lombare pronunciata.

Scoliosi toraco-lombare.

La deambulazione sulle punte dei piedi e sui talloni è fluida.

Nessuna parestesia agli alluci.

Ottima mobilità con una distanza punta delle dita-pavimento di 0 cm.

La flessione laterale è possibile fino a 20° e la rotazione toraco-lombare in posizione seduta fino a 50° bilateralmente.

L'esame del paziente in posizione sdraiata e supina evidenzia una dolenzia lungo i corpi vertebrali-lombari.

La muscolatura para-vertebrale non è tesa.

Punti di Valleix indolenti.

Nessuna sensibilità lungo il tratto ischiatico.

Segno di Mennel bilateralmente negativo." (doc. _).

                                         Il medico di circondario dell'Istituto assicuratore ha giudicato l'assicurato non bisognoso di particolari misure terapeutiche e abile al lavoro in misura completa.

                                         Il dottor __________ ha, finalmente, ritenuto soltanto possibile la relazione di causalità naturale fra i disturbi ulteriormente accusati dal ricorrente e l'evento infortunistico del 7 marzo 1994 (cfr. doc. _, p. 3).

                                         All'inserto risulta pure un certificato, datato 4 ottobre 1999, del dottor __________, Aiuto ortopedico presso l'Ospedale di __________, a mente del quale le lombalgie di cui soffre l'assicurato "… sono da ascriversi, a mio avviso, alla presenza dell'ernia. Detta ernia è stata riconosciuta già nel 1994, a seguito d'infortunio e considerata ernia post-traumatica secondaria all'infortunio. Poiché i reperti TAC attuali dimostrano situazione del tutto sovrapponibile a quella riscontrata nel '94, le lombalgie di cui soffre attualmente il sig. __________ dovrebbero rientrare in una valutazione e copertura assicurativa infortunistica" (doc. _). Analoghe indicazioni si ritrovano, peraltro, nel certificato 9 novembre 1999 del dottor __________, il quale parla di "… lombalgia acuta per ernia discale L5 e vertebra di passaggio" (doc. _).

                                         Prima d'emanare la querelata decisione su opposizione, l'__________ ha sottoposto il referto del dottor __________, nonché la TAC eseguita il 24 settembre 1999, al dottor __________, il quale ha sostenuto che __________ ha già raggiunto lo status quo sine a margine dell'infortunio assicurato (doc. _).

                               2.4.   Al precedente considerando si è detto che i medici curanti dell'insorgente sostengono la tesi secondo cui gli attuali disturbi alla regione lombare, sarebbero da imputare all'ernia discale L5-S1, diagnosticata nel lontano 1994 grazie alla TAC.

                                         L'Istituto assicuratore convenuto, da parte sua, contesta fermamente tale opinione, facendo sostanzialmente riferimento alla giurisprudenza del TFA in materia d'ernia discale (cfr. III, p. 3).

                               2.5.   Il Tribunale federale delle assicurazio­ni, in effetti, ha avuto ripetutamente occasione di esprimersi in materia di relazione di causalità fra traumi dorsali ed ernia discale.

                                         In una sentenza inedita 30 settembre 1953 in re M., la nostra Corte federale ha considerato non essere dato un nesso di causalità, affermando che, secondo le conoscenze mediche di allora, l'ernia discale era riconducibile nella gran maggioranza dei casi ad un processo degenerativo della rachide.

                                         In una successiva pronunzia, il TFA non ha negato l'esistenza di tale nesso, dopo aver sostenuto che una discopatia lombare può avere un'origine sicuramente morbosa oppure essere imputabile in parte ad alterazioni patologiche e in parte a trauma, notando come la scienza medica riconoscesse l'esistenza di un'ernia discale di eziologia meramente traumatica soltanto in casi estremamente rari (STFA inedita 26 febbraio 1962 in re N.).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1986 K703 pag. 470, il TFA ha negato la sussi­stenza di nesso di causalità fra infortunio ed ernia discale, fondandosi esclusivamente sul parere emesso dai periti nel caso di specie, senza far capo a considerazioni mediche di carattere generale.

                                    Infine, in RAMI 1990 K849 pag. 319ss., il TFA ha ripreso e confermato l'opinione secondo cui é estremamente raro che un traumatismo unico possa essere causa di un'ernia del disco.

                                         Da questa giurisprudenza emerge che solo in circostanze eccezionali può essere ammessa l'esistenza di una relazione di causalità fra trauma ed ernia discale (cfr. STFA 26 luglio 1988 in re S. C. in cui si é ammesso che un salto da 6 metri è un trauma atto a provocare una lesione del disco intervertebrale; STFA 12 dicembre 1996 in re M. O., in cui il TFA ha precisato che “ein kausaler Zusammenhang zwischen Diskusherniebeschwerden und Unfall kann angenommen werden, wenn zwischen Unfall und erstem Auftreten der Beschwerden nicht mehr als einige Tage (höchstens 8 bis 10 Tage) verstrichen sind ...”).

                                         In applicazione di questi principi giurisprudenziali, lo scrivente TCA ha, ad esempio, negato l'esistenza di un nesso causale fra un'ernia discale ed una scivolata con movimento brusco senza caduta (STCA 9.5.1994 in re S. R.; cfr., pure, STCA 21.10.1993 in re J. F.). Parimenti è stato negato il nesso di causalità fra l'apparizione di un'ernia discale ed una scivolata con un repentino e brusco movimento di torsione del tronco per evitare la caduta (STCA 17.6.1996 in re L. B.), nel caso di un’assicurata che, scivolata sul pavimento bagnato, é caduta all’indietro e si é ritrovata seduta per terra (STCA 14.1.1998 in re G. C.) oppure, ancora, nel caso di un'aiuto-muratore caduto da un ponteggio avente un’altezza di circa 1.5 metri, che aveva riportato una contusione lombare (STCA 7.9.1999 in re M.S. c. INSAI).

                               2.6.   Interessanti e concludenti per il caso ora sub judice, sono le valutazioni generali sulla problematica della genesi traumatica delle ernie discali espresse dal Prof. dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia e __________ dell'omonimo reparto dell’__________, nella perizia allestita per conto dello scrivente TCA nella causa sfociata nella sentenza 17 giugno 1996 in re L. B.:

"  ... I criteri scientificamente ammessi per riconoscere l'origine traumatica di un'ernia discale sono particolarmente rigorosi. Essi comprendono:

applicazione improvvisa di forze molto importanti a livello del segmento lombare del rachide o di forze importanti secondo un vettore sfavorevole,

l'apparizione immediata di un'irradiazione algica con o senza segni deficitari nell'una o nell'altra estremità inferiore,

nessuna anamnesi di disturbi lombari o di radicolopatia prima dell'evento traumatico e di nessuna alterazione degenerativa di rilievo negli studi radiologici effettuati immediatamente dopo l'evento traumatico.

È evidente che queste condizioni non sono praticamente mai riempite del tutto (non da ultimo poiché gran parte dei soggetti sopra i 30 anni presentano già lesioni degenerative del rachide lombare senza manifestazioni sintomatiche). D'altra parte è altrettanto evidente che in condizioni sperimentali (studi biomeccanici su preparati della colonna vertebrale) non è stato finora possibile dimostrare un'ernia discale post-traumatica: l'applicazione repentina di forze importanti sul rachide lombare determina generalmente la rottura delle limitanti ossee dei corpi vertebrali, o addirittura la frattura del corpo vertebrale, prima di portare ad uno spostamento significativo del disco intersomatico o la mobilizzazione di un frammento discale libero. Anche nella pratica infortunistica corrente, la lesione vertebrale ossea è sovente assai più pronunciata di quella discale (negli incidenti di parapendio con frattura vertebrale non è per nulla raro trovare dischi intatti nel corso dell'intervento di stabilizzazione per una frattura vertebrale significativa).

E' sulla base di queste considerazioni e di numerosi studi della letteratura sull'arco dell'ultimo ventennio che si spiega la percentuale molto bassa dei casi riconosciuti come ernia discale post-traumatica (0.3-2% del collettivo annunciato come infortunio) ...".

                               2.7.   Ritornando al caso di specie, vero è che, dagli accertamenti radiologici eseguiti il 23 marzo 1994 presso l'Ospedale di __________, non è emersa alcuna patologia degenerativa di rilievo a livello del rachide lombo-sacrale. Ciò nondimeno, deve essere ammesso con l'__________ che l'evento traumatico occorso a __________ nel 1994, non può essere considerato particolarmente grave e suscettibile d'aver causato una lesione del disco intervertebrale. Dall'annuncio d'infortunio 8 marzo 1994 - descrizione, del resto, ripresa in sede di ricorso (cfr. I, p. 2) - emerge, infatti, che l'assicurato stava per scendere dalla pedana del camion per la raccolta dei rifiuti (pedana che si trova a qualche decina di centimetri di altezza dal suolo), quando, mettendo un piede in fallo, è caduto a terra lateralmente, battendo il fianco sinistro (cfr. doc. _).

                                         Da questa descrizione, proprio non si vede come si possa seriamente sostenere che, in casu, vi sia stata un "applicazione improvvisa di forze molto importanti a livello del segmento lombare del rachide o di forze importanti secondo un vettore sfavorevole": __________ è rimasto vittima di una banale caduta, senza alcuna torsione del tronco, mentre si trovava praticamente già a livello del terreno.

                                         D'altro canto, dalle tavole processuali non risulta affatto che, immediatamente dopo l'evento infortunistico, il ricorrente abbia lamentato dolori irradianti. La dott.ssa __________, consultata il giorno stesso dell'infortunio, ha riferito unicamente di una contrattura al gluteo sinistro, accompagnata da rossore sul fianco sinistro in zona coxo-femorale (doc. _). Nessuno degli specialisti che hanno, man mano, avuto modo di visitare __________ - e qui si pensa, segnatamente, ai medici della Clinica di riabilitazione di __________, i quali hanno parlato soltanto di una lieve sindrome lombovertebrale basso lombare a sinistra con sintomatologia spondilogena (cfr. doc. _) - ha, d'altro canto, rilevato degli indizi in favore della presenza di una sofferenza radicolare.

                                         Sulla scorta di quanto precede, non si può che concludere che l'episodio infortunistico del marzo 1994 non presenta, manifestamente, le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza e dalla scienza medica. Pertanto, nella misura in cui la natura traumatica dell'ernia discale di cui __________ è portatore è da negare, la tesi difesa dall'Istituto assicuratore convenuto va senz'altro condivisa, senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto.

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Concludendo - anche qualora l'attuale sintomatologia dolorosa, oggetto della ricaduta annunciata nel luglio 1999, dovesse, effettivamente, essere imputata alla piccola ernia discale L5-S1, così come preteso dai medici curanti dell'assicurato (cfr. consid. 2.4.) - la responsabilità dell'__________, di riflesso, non potrebbe venir chiamata in causa.

                               2.8.   In sede di ricorso, __________ - scostandosi dal parere espresso dai dottori __________ e __________, da lui stesso interpellati - ha sostenuto che "… la ricaduta potrebbe essere in nesso causale ed adeguato con la già citata sindrome lombovertebrale, a suo tempo anch'essa diagnosticata quale conseguenza dell'infortunio del 1994" (I, p. 6).

                                         Si è già avuto modo d'affermare che l'evento infortunistico 7 marzo 1994 non ha causato alcuna lesione strutturale, ciò che è stato assodato grazie ad indagine radiologica. Dagli atti di causa risulta, per contro, che vi è stata una contusione delle parti molli, localizzata nella regione lombo-sacrale.

                                         Questa Corte reputa priva di ogni pertinenza scientifica l'opinione manifestata dall'insorgente, nella misura in cui è notorio che - conformemente alla dottrina medica dominante - traumi alle parti molli sono suscettibili, tutt’al più, di provocare un peggioramento temporaneo ma, in ogni caso, non un aggravamento direzionale. Lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al più tardi 6 mesi, rispettivamente, un anno (in presenza di patologie degenerative), a contare dall’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45, contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia di traumi vertebrali).

                                         In questo ordine d'idee, l'assicuratore LAINF convenuto aveva, a suo tempo, correttamente assunto il caso iniziale.

                                         È evidente che - a distanza di più di 5 anni dall'infortunio assicurato - i disturbi ancora accusati da __________, non possono più essere considerati una naturale conseguenza del trauma subito nel marzo 1994. Ciò è, del resto, avvalorato dall'apprezzamento espresso dal dottor __________ , in occasione della visita di controllo dell'8 settembre 1999. Secondo il medico di circondario dell'__________, infatti, "… la sintomatologia attuale del paziente è in relazione solamente possibile con l'infortunio del 7.3.1994" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore), opinione ribadita il 7 ottobre 1999, dopo aver preso visione delle risultanze della TAC eseguita il 24 settembre 1999 (cfr. doc. _).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.2000.9 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.05.2000 35.2000.9 — Swissrulings