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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.11.2000 35.2000.65

29 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,819 mots·~14 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00065   mm

Lugano 29 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 20 giugno 2000 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 2 marzo 2000, la __________ ha notificato all'__________ che __________, suo dipendente, al termine di una partita di calcio giocata il ________, ha accusato dei dolori al ginocchio destro (cfr. doc._).

                                         Visto il progressivo aumento della sintomatologia dolorosa, il 28 febbraio 2000, l'infortunato si è recato presso il PS dell'Ospedale regionale di __________, dove i medici hanno diagnosticato uno strappo del muscolo quadricipide destro ed un'emartrosi del ginocchio destro.

                                         __________ è successivamente rimasto degente presso il suddetto istituto durante il periodo 4-12 marzo 2000 (cfr. doc. _).

                               1.2.   L'__________, con decisione formale 12 aprile 2000, ha negato il proprio obbligo contributivo sostenendo, da un lato, che i disturbi al ginocchio destro non erano da porre in relazione ad un infortunio e, dall'altro, che essi non costituivano una lesione parificata ai postumi d'infortunio.

                                         Le opposizioni interposte dall'assicurato e dalla __________ sono state integralmente respinte in data 20 giugno 2000 (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 18 settembre 2000, __________ ha chiesto che l'Istituto assicuratore convenuto venga condannato a versargli le prestazioni assicurate a dipendenza dell'evento del 23 febbraio 2000 (cfr. I, p. 4).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  (…). La __________ ritiene che io non sia stato in grado di descrivere un infortunio in sede di opposizione (pto 3 pag. 2 e pto 3 del doc. _). Devo dire che la __________ stessa non è che sia molto brava a farlo, vedi riferimenti a giurisprudenza e ai seguenti ragionamenti spesso contraddittori. Mi piacerebbe capire cosa vuol dire (doc. _ pag. 4 "non permette di ammettere che, secondo il criterio della probabilità preponderante, l'assicurato ha riportato uno strappo muscolare". Come è possibile non ammettere qualcosa che è stato diagnosticato da medici che esercitano dopo aver ottenuto il diploma di qualche rinomata università svizzera?

Per quanto mi concerne non ho fatto altro che raccontare in modo onesto quanto avvenuto. Vale a dire che non sono stramazzato al suolo fulminato da un dolore allucinante, ma che semplicemente capita con un gioco come quello del calcio di subire traumi ed infortuni: io posso rammentare due occasioni alla fine del secondo tempo della partita del _________: la prima con una scivolata per contrastare l'avanzata dell'attaccante ho sentito una certa "tensione" alla coscia destra, la seconda calciando il pallone con energia per allontanarlo dalla nostra area, ho accusato una sollecitazione poco sopra il ginocchio destro; ma tutto questo senza sentire la necessità di terminare la partita in anticipo. Credo che sia capitato a tutti di farsi talvolta male ma "a caldo" non rendersene conto.

… In sede d'opposizione (doc. _) mi sono limitato a rispettare soprattutto i termini e a comunicare alla __________ la mia sorpresa, non ho ritenuto necessario dare giustificazioni per un caso evidente d'infortunio attestato da diagnosi mediche (doc. _), riconosciuto tale dal buon senso comune e dalla __________ stessa con la lettera di rifiuto di concedere prestazioni assicurative (doc. _) "… senza che nel frangente succedesse qualcosa di straordinario … le seguenti lesioni corporali sono parificate ad infortunio anche se non dovute a un fattore esterno straordinario: le fratture, … gli stiramenti muscolari, …" ma non è quello che mi è capitato?

Malgrado questo ho comunicato loro la mia disponibilità ad una ulteriore visita medica (doc. _).

… Contesto la conclusione della __________ (pto 4 pag. 3 doc. _) "non può essere ammessa l'esistenza di un infortunio", poiché è confutata in modo inequivocabile dai rapporti medici del __________ "strappo muscolare m. quadricipite dx" (doc. _) e del parere medico del dott. __________ (doc. _) "… moncone ben oggettivabile e comprovante la natura traumatica della lesione "Resta evidente e indiscutibile la natura infortunistica della lesione del muscolo …" (cfr. I, p. 3).

                               1.4.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.3.   Secondo l'art. 9 OAINF, per infortunio si intende l'azione repenti­­­na, invo­­­­­­­­­­­­lon­taria e lesiva che colpisce il corpo umano, do­vuta a un fattore  esterno straordinario.

                                         Questa definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).

                                         Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 44-51).

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.4.   Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore l'1.1.1996.

                                         Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale.

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni grave o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a; STFA 23.5.1996 in re B.).

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permettere di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss. consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.7.   In concreto, con l'annuncio d'infortunio 2 marzo 2000 - compilato dal datore di lavoro dell'assicurato - è stato così descritto l'evento 23 febbraio 2000:

"  Partita tra __________,______. Mentre giocava a calcio ha accusato dei dolori al ginocchio destro" (doc. _).

                                         Nel rispondere personalmente ai quesiti postigli dall'assicuratore LAINF in data 6 marzo 2000, __________ ha indicato che si è per lui trattato di un'attività abituale e che tutto si è svolto in condizioni di normalità. Egli ha, inoltre, dichiarato di non essersi reso conto, durante la partita, che fosse accaduto qualcosa di particolare, come ad esempio, una scivolata oppure una caduta. Infine, l'insorgente, rispondendo alla questione di sapere quando ha accusato i disturbi per la prima volta, ha affermato quanto segue:

"  Appena terminata la partita, sotto la doccia, ho sentito i primi disturbi al ginocchio destro. Questi con il passare del tempo sono diventati insopportabili, fino a lunedì 23.2.2000, quando mi sono recato presso l'Ospedale __________ " (doc. _).

                                         In sede d'opposizione 25 aprile 2000, il ricorrente ha avuto modo d'ulteriormente esprimersi riguardo all'accaduto:

"  L'infortunio è avvenuto durante la partita di calcio della sera del __________ __________ scorso ad __________.

Come potete immaginare durante una partita non mancano le occasioni di infortunarsi e la maggior parte dei traumi non sono avvertiti "a caldo"; personalmente non mi reco immediatamente dal medico se non in caso di necessità seria" (doc. _).

                                         Idem con il proprio gravame 18 settembre 2000:

"  Per quanto mi concerne non ho fatto altro che raccontare in modo onesto quanto avvenuto. Vale a dire che non sono stramazzato al suolo fulminato da un dolore allucinante, ma che semplicemente capita con un gioco come quello del calcio di subire traumi ed infortuni: io posso rammentare due occasioni alla fine del secondo tempo della partita del __________: la prima con una scivolata per contrastare l'avanzata dell'attaccante ho sentito una certa "tensione" alla coscia destra, la seconda calciando il pallone con energia per allontanarlo dalla nostra area, ho accusato una sollecitazione poco sopra il ginocchio destro; ma tutto questo senza sentire la necessità di terminare la partita in anticipo. Credo che sia capitato a tutti di farsi talvolta male ma "a caldo" non rendersene conto" (cfr. I, p. 3).

                                         In siffatte condizioni, ben si può ammettere che il danno al ginocchio destro non può essere fatto risalire ad un infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF. L’assicurato stesso, in effetti, non ricorda alcun evento particolare.

                                         Questo TCA é, del resto, giunto ad identica conclusione nella sentenza 9 luglio 1997, pubblicata in RDAT I-1998, p. 327, riguardante una fattispecie del tutto analoga a quella ora sub judice: in quell’occasione, si trattava di un giovane giocatore di hockey su ghiaccio - uno sport in cui i giocatori notoriamente si scambiano colpi non indifferenti - sofferente di una lesione al labbro glenoidale anteriore della spalla destra, che non era stato in grado d’attribuire il danno alla salute lamentato ad un episodio preciso. Idem nella sentenza inedita 13 gennaio 1999 in re Swica Organizzazione Sanitaria c/ INSAI, concernente un assicurato che, al termine di un allenamento di calcio in palestra, ha avvertito dei disturbi alla parte interna del ginocchio destro, rivelatisi poi essere una tendinopatia distale del muscolo semitendinoso e semimembranoso destro. Egli aveva preteso rammentare di essere caduto e di aver ricevuto parecchi colpi, senza tuttavia riuscire a specificare un fatto ben preciso interessante il ginocchio destro (cfr., pure, STFA 30 aprile 1996 in re M. C., in cui la Corte federale si è chiesta se è lecito mettere a carico dell'assicuratore-infortuni lesioni addebitate ad eventi non meglio precisati ed ha lasciato aperta la questione respingendo il ricorso per un altro motivo).

                                         In sede ricorsuale, __________ ha dichiarato ricordare due particolari episodi che potrebbero aver causato il danno alla salute lamentato.

                                         A prescindere del fatto che si tratta qui semplicemente di supposizioni, questa Corte non potrebbe, comunque, basare il proprio giudizio su delle allegazioni espresse, per la prima volta, solo con il gravame 18 settembre 2000, dopo che lo stesso assicurato, in più di un'occasione (cfr. doc. _), aveva affermato non ricordare alcun particolare episodio a carico del ginocchio destro. Al proposito, va sottolineato che, secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 303) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha dato immediatamente dopo l'infortunio, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (DTF 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189).

                                         Il fatto che il medico curante dell’assicurato, il dottor __________, sostenga che il danno alla salute lamentato da __________ sia certamente di natura traumatica (cfr., ad esempio, doc. _), é qui del tutto irrilevante, nella misura in cui il ricorrente non é stato in grado di ricordare alcun avvenimento specifico che abbia interessato il ginocchio destro. Del resto, così come fatto giustamente notare dall’Istituto assicuratore convenuto (cfr. III, p. 4), sapere se, in un caso concreto, si é o meno in presenza di un infortunio ai sensi di legge é un quesito squisitamente giuridico che, in quanto tale, dev’essere risolto dall’amministrazione e, in caso di ricorso, dal giudice delle assicurazioni sociali.

                               2.8.   L’art. 9 cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF - prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é definitivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.   lesioni del timpano.

                                         L'elenco è esaustivo: esso non può essere fatto oggetto di un'interpretazione estensiva, in particolare per analogia (DTF 114 V 208ss. consid. 3c; RAMI 1988 p. 372 e 375; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 58; A. Maurer, op. cit., p. 202).

                                         La nozione di lesione parificata ad infortunio persegue lo scopo d’attenuare, in favore dell’assicurato, il rigore risultante dalla distinzione che il diritto federale opera fra malattia ed infortunio. Gli assicuratori infortuni LAINF devono assumersi un rischio che, in ragione della succitata distinzione, dovrebbe in principio essere coperto dall’assicurazione malattie (SVR 1998 UV22, p. 81s.; DTF 123 V 44 e 45 consid. 2b, 116 V 155 consid. 6c, 114 V 301 consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373 consid. 4b; A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 84).

                                         Per ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale, é sufficiente che l’evento infortunistico sia parzialmente all’origine del danno alla salute (DTF 123 V 45 consid. 2b, 117 V 360 consid. 4a). D’altro canto, le lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF lett. a-h devono avere avuto una causa esterna, senza la quale non si può parlare di lesione assimilata ad infortunio (DTF 123 V 45 consid. 2b, 116 V 147s consid. 2c, 114 V 301 consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373 consid. 4b; Bühler, op. cit., p. 8).

                               2.9.   Nel caso di specie, l'assicuratore infortuni convenuto - sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. _) - ha sostenuto che "… non può venir ammessa l'esistenza di una lesione corporale parificabile a infortunio in quanto, malgrado la diagnosi di strappo muscolare figurante sul rapporto d'uscita 16.3.2000, la descrizione del decorso (emofilia di tipo A e emartrosi) non permette di ammettere che, secondo il criterio della probabilità preponderante, l'assicurato ha riportato uno strappo muscolare" (cfr. III, p. 5).

                                         Questa Corte, da parte sua, ritiene di potersi tranquillamente esimere dall'entrare del merito della discussione riguardante la diagnosi del danno alla salute lamentato da __________.

                                         In effetti, per impegnare la responsabilità dell'assicuratore infortuni, è sufficiente - ma pure indispensabile - che le lesioni corporali enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF siano state causate da un evento esterno e repentino (ad esempio, un movimento violento oppure il fatto di rialzarsi improvvisamente dalla posizione accovacciata - cfr. DTF 116 V 148).

                                         In concreto, così come già indicato al considerando 2.7., l'assicurato non è stato in grado di segnalare alcun specifico episodio concernente il ginocchio destro, ragione per cui questo TCA è privato della possibilità stessa di valutare se la lesione corporale lamentata sia stata effettivamente provocata da un evento esterno e repentino.

                                         Ricordato ancora come l'assenza di prove vada a discapito di quella parte che pretende avere un diritto a prestazioni, l'Istituto assicuratore convenuto non può essere chiamato a prestare neppure a titolo di lesione parificata ai postumi di un infortunio.

                                         Concludendo, è a ragione che l'__________ ha rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative a __________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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