RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00050 grw/nh
Lugano 6 settembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2000 di
__________,
contro
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
1. Con atto 22 giugno 2000 __________ ha chiesto l'intervento dello scrivente TCA chiedendo la condanna dell'__________ al "risarcimento dei danni fisici e morali che già mi aveva tolto quello che mi spettava e mi aveva pagato anche la menomazione al 50%".
A sostegno della sua richiesta, egli ha, in particolare, affermato quanto segue:
" … Dopo essere stato ricoverato per ben tre volte all'ospedale un dottore riuscì a stabilire che era la protesi che mi faceva queste infezioni allora mi rispediscono a __________ dove mi rifanno la protesi e guarda guarda mi fanno la protesi che due anni fa il signor __________ mi aveva consigliato.
Morale della favola è che se mi facevano subito questa protesi che adesso porto e che va benissimo, non mi provoca nessun genere di dolore e posso camminare come se niente fosse mai successo.
Signori tutto questo se la __________ di __________ non volesse risparmiare circa mille fr. questa è circa la differenza del prezzo di una protesi e l'altra.
Io non avrei sofferto per ben 2 anni tutti questi dolori non avrei mai dovuto andare all'ospedale e non avrei passato quello che ho passato io. Che ripeto non auguro neanche al mio peggior nemico. … " (I)
2. Con risposta 20.7.000 l'__________ ha, dapprima, fatto l'istoriato del caso riguardante il qui ricorrente nel seguente modo:
" … Il 3.11.1996 l'assicurato si trovava nell'appartamento di una donna sposata a letto con lei.
Sorpreso dal prematuro rientro del marito, per fuggire, si gettò intenzionalmente dal balcone procurandosi ferite tali alla gamba destra da comportare l'amputazione (doc. _). …" (III)
Relativamente alle prestazioni erogate, l'__________ ha affermato quanto segue:
" … Con decisione 24.3.1997 l'__________ ridusse le prestazioni in denaro nella misura del 50% ex art. 39 LAINF per atto temerario (doc. _).
Questa decisione crebbe in giudicato.
Con decisione 4.3.1999 l'__________ assegnò una rendita di invalidità del 25% a decorrere dal 1.2.1999 e un'indennità per menomazione all'integrità del 45% (doc. _).
In sede di opposizione del 22.3.1999 (doc. _) l'assicurato fu peritato a __________ da parte della divisione medica il 6.5.1999 e sulla base di questa perizia l'__________ revocò la decisione di rendita del 4.3.1999 continuando a corrispondere al proprio assicurato le piene prestazioni di legge e cioè spese di cura e indennità giornaliera del 100%, (doc. _) ritenendo così evasa l'opposizione del 22.3.1999. Avendo ripristinato la totale inabilità lavorativa dopo il 1.12.98 (v. doc. _) ha pertanto fatto stato una totale inabilità lavorativa fino al 1.2.1999 inizio della rendita (doc. _).
Presentiamo in merito a testimonianza di quanto precede l'ultimo conteggio dell'indennità giornaliera del gennaio 2000 (doc. _).
Dopo questa data l'__________ versa al proprio assicurato solo degli acconti (doc. _) perchè deve versare la differenza oltre il minimo d'esistenza all'Ufficio esecuzioni del Canton __________ (doc. _).
A tempo debito l'__________ riconvocherà il proprio assicurato per una nuova visita di chiusura in vista di emanare poi una nuova decisione di rendita contro la quale l'assicurato potrà, se lo ritiene, fare opposizione.
…
Stesso discorso vale per le spese di cura dove mai venne rilasciata alcuna decisione con rimedio giuridico.
Le lamentele che il ricorrente apporta con il suo ricorso in tema di protesi sono ingiustificate. La prima protesi fu pagata il 28.8.1997 (doc. _). La richiesta di una seconda protesi di cui al preventivo 14.8.98 (doc. _) fu respinta dall'__________ che ritenne allora sufficiente la modifica di fr. 622.05 (doc. _).
Il 13.5.1998 l'__________ assume i costi di una seconda protesi per fr. 3'422.25 (doc. _).
Furono successivamente pagate 2 altre fatture per modifiche, ecc. per rispettivi fr. 792.30 (doc. _) e fr. 26'081.60 (doc. _). … " (III)
3. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
4. Per costante giurisprudenza, possono, per principio, essere sottoposti all'esame del giudice solo i rapporti giuridici sui quali l'amministrazione competente si sia pronunciata mediante una decisione vincolante. L'oggetto impugnato è quindi definito dalla decisione medesima. Viceversa, qualora non sia stata resa una decisione, non esiste oggetto impugnato e nessun giudizio di merito può essere emanato (DTF 110 V 51 consid. 3b e sentenze ivi citate; DTF 122 V 36 consid. 2a; SVR 1997 UV81, p. 294; STFA 12.10.1998 in re G.; STCA 4 maggio 1992 in re G. V., STCA 24 ottobre 1991 in re N.G., STCA 3.9.1998 in re C.).
5. Il ricorso va, dunque, dichiarato, in assenza di una decisione impugnabile (art 106 LAINF), irricevibile.
Irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae è, invece, la richiesta di condanna dell'__________ all'indennizzo di un preteso torto morale a causa di un altrettanto preteso rifiuto ingiustificato dell'Istituto a fornirgli le necessarie protesi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso e l'azione di risarcimento sono irricevibili.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti