RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00033 mm/tf
Lugano 8 agosto 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 18 gennaio 2000 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 ottobre 1994, __________ - allora alle dipendenze della ditta __________ in qualità di capo-fabbrica e già al beneficio di una rendita d'invalidità LAINF del 25%, corrispostagli per tener conto dei postumi di due precedenti infortuni, interessanti, rispettivamente, la mano sinistra e gli arti inferiori - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale avvenuto nei pressi di __________ (Italia). In tale incidente, egli ha riportato un trauma cranico con commozione cerebrale e frattura delle ossa nasali con deviazione del setto nasale, un trauma toracico, una frattura diafisaria dell'omero e del femore sinistri, una frattura aperta della rotula destra ed una frattura del pilon tibiale e della fibula destra.
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha corrisposto le prestazioni assicurative, pur con una decurtazione del 10% decisa in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.
1.2. Alla chiusura del caso, l'Istituto assicuratore, con decisione formale 26 agosto 1999, ha assegnato all'assicurato una rendita d'invalidità combinata del 33.33% a contare dal 1° aprile 1999, nonché un'indennità per menomazione dell'integrità del 10% (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dalla __________ Protezione giuridica per conto di __________ (cfr. doc. _), l'__________, in data 18 gennaio 2000, ha parzialmente modificato la sua prima decisione, nel senso che la rendita d'invalidità è stata portata al 40% (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso 18 aprile 2000, l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 60% e di un'IMI del 20% (cfr. I, p. 9).
Questi gli argomenti sviluppati da __________ a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:
" Riservato l'esito della perizia ordinata da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni, il ricorrente ritiene che l'Istituto resistente avrebbe comunque avuto sufficienti argomenti per poter riconoscere a favore dell'assicurato una rendita nella misura del 60%.
Innanzitutto, come già osservato in precedenza, la riduzione dell'incapacità lavorativa dal 50% al 33,33 %, decisa il 18 febbraio 1998, non era giustificata. Fino al momento della decisione sulla rendita di invalidità il signor __________ avrebbe dunque dovuto comunque beneficiare di indennità giornaliere calcolate in funzione di un'incapacità lavorativa del 50%.
Il calcolo dell'invalidità al 40% è stato effettuato nel seguente modo.
Innanzitutto si è presa in considerazione l'attività svolta dal ricorrente presso la ditta __________. In sostanza il tempo di lavoro del signor _________ era ripartito in ragione di 1/3 per i lavori d'ufficio, 1/3 per i contatti con i clienti in sede e all'esterno ed 1/3 per i lavori da eseguire sui cantieri (doc. _).
Dopo l'ultimo infortunio del 16 ottobre 1994 il ricorrente non era più in grado di eseguire lavori sui cantieri. Egli era abile al lavoro al 100% per i lavori in ufficio, mentre per i lavori di contatto con la clientela non vi è accordo tra le parti sulla percentuale di capacità lavorativa.
In occasione del colloquio del consulente __________ con l'assicurato del 23 dicembre 1998 per l'allestimento dell'indagine economica il ricorrente ha precisato che i contatti con i clienti avvenivano in ragione di 1/3 presso la sede della ditta e per il rimanente fuori sede.
Riconoscendo un'invalidità del 33,33%, aumentata al 40% solo in virtù della precedente riduzione della capacità di guadagno, la __________ ha ritenuto che l'assicurato è capace al lavoro nella misura del 100% per tutta l'attività di contatto con i clienti, sia in sede che all'esterno.
Il giudizio dell'autorità precedente non può essere condiviso.
Il medico di circondario ha infatti chiaramente indicato che l'assicurato, per le conseguenze dell'infortunio, ha difficoltà a camminare per i periodi prolungati su terreni sconnessi o in discesa, a condurre veicoli a motore per un certo periodo ed a superare frequentemente scale. Ciò implica necessariamente un'incapacità al lavoro per il mantenimento dei contatti con la clientela fuori sede.
Innanzitutto per recarsi dai clienti l'assicurato deve condurre un veicolo a motore. Inoltre i contatti con i clienti vengono tenuti sui cantieri. Ciò implica la necessità di spostarsi su terreni sconnessi.
Ad ogni modo, contrariamente a quanto sostenuto dal medico di circondario (doc. _) per l'assicurato risulta impossibile mantenere la posizione di guida per il tempo necessario agli spostamenti per recarsi dai clienti all'interno del Cantone. Egli ha infatti problemi già dopo una durata di 30 minuti.
L'autorità precedente avrebbe dunque dovuto ritenere un'incapacità lavorativa anche per quanto attiene all'attività dell'assicurato per i contatti con i clienti, soprattutto per quanto questa attività viene svolta fuori sede.
Prendendo in considerazione le indicazioni dell'assicurato si deve concludere che il medesimo è incapace al lavoro nella misura dei 2/3 nell'attività di contatto con i clienti. Il suo grado di incapacità lavorativa nella precedente professione è dunque pari al 55,55 % : 33,33 % per i lavori da eseguire sui cantieri + 22,22 % per i contatti con i clienti fuori sede. Potendo esercitare il proprio lavoro con una diminuzione di rendimento del 55,55 % l'assicurato percepirebbe, nella propria precedente professione, un salario di fr. 2'933,05.
Visto il guadagno senza infortuni, pari a fr. 7'218.-- (cfr. decisione impugnata), si giunge ad una perdita di salario del 59,36 %. La rendita di invalidità a favore del signor __________ deve quindi essere aumentata dal 40 % al 60 %.
Con la decisione 26 agosto 1999 la __________ aveva pure fissato l'indennità per menomazione dell'integrità a favore dell'assicurato nella misura del 10 %.
Con la propria opposizione 13 settembre 1999 il signor __________ aveva impugnato tutti i punti della decisione in questione. Nel successivo scritto 9 novembre 1999 l'assicurato ha precisato le proprie domande postulando un aumento della rendita di invalidità che avrebbe dovuto essere fissata in almeno il 45%.
Nella decisione su opposizione del 18 gennaio 2000 la __________ non ha riconsiderato l'indennità per menomazione dell'integrità.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni l'obbligo di articolare le censure vale anche nella procedura di opposizione (DTF 119 IV 347). Di conseguenza, nella misura in cui la decisione non è oggetto di impugnativa nella procedura di opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa cresce in giudicato.
Pur cosciente della giurisprudenza menzionata in precedenza il signor __________ chiede a questa autorità di ricorso di voler modificare anche l'indennità per menomazione dell'integrità a suo favore. Infatti, con l'opposizione 13 settembre 1999, è stata messa in discussione la decisione 26 agosto 1999 nella sua totalità. Di conseguenza l'assicurato si è pure opposto all'indennità per menomazione dell'integrità.
Inoltre vi è da sottolineare che il giudizio dell'autorità precedente è manifestamente errato, quindi appare indispensabile una correzione da parte di questa autorità di ricorso. Infatti la __________ ha negato un'indennità per menomazione dell'integrità relativamente alla frattura della tibia e della fibula destra, così come per i postumi infortunistici al femore e all'omero sinistri.
In un caso sicuramente meno grave del presente la __________ aveva riconosciuto all'assicurato un'indennità per menomazione dell'integrità del 15 % (STCA 20.7.1999 in re R. M.). Tenuto conto delle disposizioni di legge applicabili in materia e delle tabelle allestite dalla ______ si ritiene equo e ponderato formulare una richiesta di indennità per menomazione dell'integrità nella misura del 20%. La relativa indennità andrà dunque fissata in fr. 19'440.-- (20% di fr. 97'200.--)" (I).
1.4. L'__________, in risposta, ha postulato che il gravame venga dichiarato irricevibile, nella misura in cui __________ ha preteso essere posto al beneficio di un'IMI del 20%, essendo, su questo preciso punto, la decisione formale 26 agosto 1999 ormai cresciuta in giudicato. Per il resto, l'assicuratore LAINF convenuto ha chiesto un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In replica, l'assicurato si è limitato a ribadire la necessità che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria (V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D. C.).
2.2. Sempre in ordine, questa Corte non può esimersi dal verificare se la pretesa ricorsuale concernente l'IMI, è o meno da ritenere ricevibile.
Da parte sua, l'__________ - facendo riferimento alla giurisprudenza federale (DTF 119 V 347) - ha chiesto che il ricorso presentato dall'assicurato, per quel che riguarda l'IMI, venga dichiarato irricevibile. In effetti, nel motivare l'opposizione cautelativa 13 settembre 1999, l'assicurato si sarebbe finalmente limitato a chiedere un aumento della rendita al 45%, di modo che la decisione formale 26 agosto 1999 risulterebbe ora essere parzialmente cresciuta in giudicato.
Di diversa opinione __________, a mente del quale sarebbe palese che, in data 13 settembre 1999, egli ha inteso, in realtà, mettere in discussione la decisione formale nella sua globalità.
Nella DTF 119 V 347ss., la nostra Corte federale ha statuito che l'obbligo di articolare le censure vale, di principio, anche nella procedura d'opposizione, di modo che, nella misura in cui la decisione non è oggetto di impugnativa nella procedura di opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa passa parzialmente in giudicato. Queste le considerazioni sviluppate dal TFA:
" Das Einspracheverfahren gemäss Art. 105 Abs. 1 UVG gehört nicht zur steitigen Verwaltungsrechtspflege im eigentlichen Sinn, weist jedoch wesentliche Elemente eines streitigen Verfahrens auf (BGE 117 V 409 Erw. 5b). Auch stellt die Einsprache nicht bloss ein Wiedererwägungsgesuch (vgl. Botschaft zum UVG vom 18. August 1976, Separatausgabe S. 85. sowie MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht S. 610), sondern eine rechtsmittelmässige Anfechtung der Verfügung dar (GYGI, a.a. O. S. 33). Es ist im Sinne des Rügeprinzips daher auch im Einspracheverfahren in erster Linie Sache des Versicherten, den zu überprüfenden Gegenstand zu bestimmen. _______ oder Privatversicherer haben die Streitige Verfügung in der Regel nur insoweit zu überprüfen, als sie angefochten ist und aufgrund der Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte Anlass zur Überprüfung besteht. Hieran ändert nichts, dass der Einspracheentscheid an die Stelle der vorgängig erlassenen Verfügung tritt (auch soweit er diese iediglich bestätigt) und Anfechtungsgegenstand des nachfolgenden Beschwerdeverfahrens allein der Einspracheentscheid bildet (RKUV 1992 Nr. U 152 S. 199 Erw. 3b, 1991 Nr. 86 S. 94, 1988 Nr. U 38 S. 104).
Damit wird lediglich gesagt, was nach Art. 106 Abs. 1 UVG Anfechtungsgegenstand im kantonalen Beschwerdeverfahren bildet (vgl. RKUV 1991 Nr. U 86 S. 94). Dagegen ergibt sich hieraus nicht, dass der Einspracheentscheid die angefochtene Verfügung stets als Ganzes ersetzt und der Versicherungsträger auf Einsprache hin sämtliche durch die primär ergangene Verfügung geregelten Rechtsverhältnisse (auch soweit sie mit der Einsprache nicht angefochten wurden) zu überprüfen und hierüber neu zu entscheiden hätte. Die genannte Rechtsprechung ist somit in dem Sinne zu verdeutlichen, dass der Einspracheentscheid die angefochtene Verfügung nur im Umfang des durch die Einsprache bestimmten Streitgegenstandes und der effektiv neu beurteilten Rechtsverhältnisse ersetzt. Dementsprechend schliesst das Einspracheverfahren eine Teilrechtskraft der Verfügung, soweit sie unangefochten geblieben ist, nicht aus, in welchem Sinn das Eidg. Versicherungsgericht bereits in den nicht veröffentlichten Urteilen G. vom 7. Mai 1991 (vgl. dazu Rechtsprechungsbericht der______ , 1991, Nr. 2) und V. vom 27 Juli 1992 entschieden hat. Soweit das Gericht im ebenfalls unveröffentlichten Urteil De G. vom 19. August 1992 etwas anderes gesagt hat, kann daran nicht festgehalten werden".
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1999 U323, p. 98s., il TFA ha avuto modo di precisare che, anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce espressamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la relativa prima decisione non può crescere in giudicato, qualora l'oggetto principale del litigio (diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di causalità (ciò che, però, non è qui il caso).
Ritornando al caso di specie, questo il tenore dello scritto 13 settembre 1999 della __________:
" … Debbo valutare l'opportunità di fare sottoporre il signor __________ ad una visita medico specialistica per potermi pronunciare sull'accettazione o meno della vostra decisione. Prima di ciò intendo esaminare l'intero incarto medico concernente il signor __________ e pertanto prego cortesemente il signor __________ della Spettabile __________ di __________, che ci legge in copia, di volermi inviare l'intera documentazione medica relativa al nostro assicurato per il richiesto esame. Annetto a tale proposito una copia della procura rilasciataci dal signor __________.
Allo stadio attuale il signor __________ presenta un'opposizione cautelativa nei confronti della decisione summenzionata del 26 agosto 1999 della Spettabile __________. Sarà mia premura, non appena possibile, riprendere contatto con voi per comunicarvi la decisione del signor __________ in merito all'accettazione oppure alla contestazione della decisione in parola" (doc. _).
In data 9 novembre 1999 - dopo aver raccolto il parere del dottor __________ - __________, sempre rappresentato dalla __________, ha provveduto a motivare la propria opposizione cautelativa 13 settembre 1999:
" … con la presente mi riallaccio alla pratica di cui a margine ed alla mia precedente lettera di opposizione cautelativa del 13 settembre 1999. Sono in grado di trasmettervi la relazione peritale del 22 ottobre 1999 allestita dal Dr. __________. Sulla scorta delle indicazioni ivi contenute, la __________, in nome e per conto del signor __________, decide di mantenere l'opposizione cautelativa di cui a margine.
Preghiamo cortesemente questo Spett. Istituto __________ di volere rivedere la propria decisione, nel senso di determinare almeno nella percentuale del 45% il mancato rendimento effettivo concernente il signor __________ " (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Attentamente esaminati i succitati documenti, il TCA constata come non vi sia il benché minimo indizio che possa lasciar supporre che __________ abbia inteso contestare, oltre che l'entità della rendita d'invalidità, anche quella dell'indennità per menomazione dell'integrità riconosciutagli con decisione formale 26 agosto 1999. In questo ordine d'idee, non può affatto venir condivisa l'opinione che l'assicurato, in sede d'opposizione cautelativa, abbia inteso contestare la decisione formale nella sua totalità. Scopo precipuo dell'opposizione 13 settembre 1999 era, ovviamente, quello di salvaguardare il termine di cui all'art. 105 cpv. 1 LAINF, nell'attesa di conoscere il parere del dottor_______. Motivando l'opposizione cautelativa e, quindi, riprendendo le conclusioni a cui è pervenuto il summenzionato medico, ____________ ha chiesto, specificatamente, l'assegnazione di una rendita d'invalidità del 45%.
Sulla scorta di quanto precede, questa Corte non può che ritenere che la decisione formale 26 agosto 1999 - relativamente all'indennità per menomazione dell'integrità - è cresciuta in giudicato. Su questo punto, il gravame presentato dall'assicurato deve, pertanto, essere respinto in ordine.
Nel merito
2.3. Litigiosa è, dunque, la questione riguardante l'entità della rendita d'invalidità spettante a __________.
2.4. L'invalidità è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Così l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1.1.1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.
In questo senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "E' considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti.
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168 p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA 21.3.1995 in re S. F., 31.5.1995 in re E. D., 7.6.1995 in re M. Z., 26.2.1996 in re G. P.).
2.5. In concreto, l'Istituto assicuratore convenuto ha assegnato all'assicurato una rendita d'invalidità del 40%, ritenendo che egli potrebbe continuare a svolgere seppur in maniera limitata - l’attività di capo-fabbrica presso la ditta __________, l’ultima esercitata prima di rimanere vittima del noto incidente della circolazione. Esso ha, quindi, rinunciato a far capo al mercato generale del lavoro, per il motivo che, in un'attività alternativa, __________ non sarebbe in grado di maggiormente valorizzare la sua restante capacità lavorativa.
L’__________ é pervenuto ad una simile conclusione, fondandosi, sostanzialmente, sulle risultanze della visita medica di chiusura, eseguita il 16 dicembre 1998 dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica - completate in data 10 giugno (doc. _), rispettivamente, 30 dicembre 1999 (doc. _) - nonché sulla descrizione del posto di lavoro contenuta nei diversi rapporti ispettivi.
In occasione della summenzionata visita medica di chiusura, il medico di circondario dell’__________ ha espresso il seguente apprezzamento relativo allo stato di salute di __________, evidenziando, tra le altre cose, che il medesimo era da ritenere ormai stabilizzato:
" VALUTAZIONE
- Sindrome algica sotto carico, deficit funzionale terminale in flessione, risparmio muscolare, episodi di cedimento sul piano saggitale ginocchio destro in presenza di uno stato dopo frattura della rotula il 16 ottobre 1994, diversi interventi ricostruttivi con pseudo-artrosi residuale, incongruenza articolare femoro rotulea e materiale d'osteosintesi tuttora in situ;
- Disturbi sotto carico di moderata entità articolare tibio-tarsica destra in presenza di uno stato dopo frattura del pilone tibiale e della fibula destra osteosintetizzate con materiale tuttora in situ;
- Stato dopo osteosintesi di chiodo centro-midollare di una frattura diafisaria del femore consolidata con difetto di rotazione (30° rotazione esterna), materiale tuttora in situ.
- Stato dopo osteosintesi con chiodo endomidollare di una frattura diafisaria dell'omero sinistro con materiale d'osteosintesi tuttora in situ.
Come già fatto notare in occasione dell'esame medico-circondariale del 22 gennaio 1998 la natura, le modalità di apparizione e il carattere dei disturbi accusati dal paziente correlano bene sia con il quadro clinico che con il reperto radiologico riscontrato all'esame il 20 gennaio 1998, oggi non ripetuto.
Per quanto attiene all'omero sinistro, alla tibia, rispettivamente fibula destra e al femore sinistro il paziente non necessita al momento attuale di misure terapeutiche particolari. Da discutersi tutt'al più l'asportazione del materiale d'osteosintesi (ad eccezione ovviamente dell'omero).
Il supporto plantare prescritto in occasione della visita precedente sarebbe stato portato al massimo per circa un mese e mezzo, l'appoggio retro-capitale essendo risentito dal paziente come troppo alto. In assenza di disturbi specifici lungo l'aponeurosi plantare all'esame odierno ritengo che al momento attuale il suo uso non sia del tutto necessario.
Resta invece aperto l'aspetto terapeutico per quanto attiene alla rotula destra. In assenza di alterazioni artrosiche degli ulteriori compartimenti del ginocchio la soluzione più ragionevole sarebbe ovviamente quella della patellectomia, già ventilata a più riprese.
In relazione con l'incertezza del posto di lavoro e la necessità di pianificare a corto termine il proprio futuro professionale il paziente preferisce procrastinare ulteriormente il ricorso a delle misure terapeutiche cruente.
Dal punto di vista medico-assicurativo procediamo di riflesso alla definizione della pratica. In funzione dell'ulteriore decorso annuncio di una ricaduta e, se del caso, riapertura della pratica a tempo debito.
Postumi infortunistici
Ginocchio destro: artrosi femoro-patellare destra in presenza di una pseudo-artrosi rotulea con incongruenza delle faccette articolari. Deficit funzionale terminale in flessione, nessuna limitazione significativa invece dell'estensione. Marcato risparmio muscolare.
Caviglia destra: sindrome algica di moderata entità e gonfiore sotto carico (anamnestico) senza deficit funzionale significativo della tibio-tarsica, senza contrattura della muscolatura intrinseca del piede e radiologicamente senza alterazioni degenerative significative della tibio-tarsica, materiale d'osteosintesi tuttora in situ.
Anca sinistra: consolidazione della frattura diafisaria con difetto di rotazione di 30° verso l'esterno.
Omero sinistro: frattura diafisaria consolidata, materiale d'osteosintesi in situ, nessun deficit funzionale significativo della spalla e/o del gomito" (doc. _)
per poi così discutere gli impedimenti funzionali accusati dall’assicurato:
" Le ripercussioni dei postumi infortunistici sull'esigibilità al lavoro si manifestano soprattutto in relazione alle difficoltà a camminare per periodi prolungati su terreni sconnessi oppure in discesa, a mantenere per un certo periodo una posizione fissa soprattutto con il ginocchio anche solo leggermente flesso (guida di un veicolo, inginocchiato, accovacciato) oppure nel superamento frequente di scale anche con gradini comodi, rispettivamente nel trasporto di pesi superiori alla quindicina di chili" (doc. _).
In data 23 dicembre 1998, un ispettore dell'__________ ha esperito un'indagine economica presso l'ex datore di lavoro dell'insorgente, grazie alla quale sono state accertate, in particolare, le mansioni che __________ era concretamente chiamato a svolgere nell'esercizio dell'attività di capo-fabbrica, rispettivamente, le relative condizioni retributive:
" _________ lavora presso la ditta __________ dal 1978, occupato come capo-fabbrica, responsabile in particolare della falegnameria. Sotto di lui lavorano una trentina di persone fra operai e impiegati amministrativi.
In questa funzione deve occuparsi dell'acquisizione di lavori, allestire offerte, capitolati e fatture, controllare il lavoro sui cantieri, effettuare misurazioni, ordinare materiale, organizzare la distribuzione del lavoro.
Il suo tempo di lavoro può essere ripartito in ragione di:
- 1/3 per i lavori d'ufficio
- 1/3 per i contatti con i clienti, in parte in sede e in parte dai clienti stessi
- 1/3 per i lavori che deve eseguire sui cantieri.
La sua presenza sul lavoro è sempre stata regolare e ad orario normale. Per i postumi che aveva alla mano sinistra (vedi caso 10.52202._) non poteva più eseguire lavori manuali alle macchine, ecc. e per tale ragione riceveva un salario inferiore a quello previsto per una persona integra.
Finora è sempre stato occupato in ditta in funzioni alternative, sempre però con la qualifica di capo-fabbrica.
Non può più però uscire sui cantieri, ha difficoltà a salire/scendere le scale, a camminare sui terreni accidentati o per periodi prolungati, riesce a guidare l'auto per al massimo mezz'ora poi deve fermarsi a sgranchirsi, fatica a inginocchiarsi, a stare a lungo seduto in posizione obbligata.
Di conseguenza ora si occupa solo dei lavori d'ufficio e dei contatti con clienti qui in sede o presso chi non si deve eseguire un tragitto troppo lungo in auto. Nell'eventualità che uno spostamento di oltre mezz'ora/un'ora debba per forza essere effettuato, l'assicurato deve essere affiancato da una seconda persona che si occupi della guida dell'auto.
In simili condizioni appare evidente che non è più attualmente occupabile come capo-fabbrica. Con le esigenze attuali del mercato un lavoratore deve essere pienamente efficiente e mobile. Tenuto conto di questo stato di cose, la ditta ha peraltro preavvisato il licenziamento con effetto al 31.3.1999.
Il signor __________ stima che come capo-fabbrica il rendimento massimo dell'assicurato oggi come oggi non sarebbe superiore al 50%, tenuto conto anche che già prima di questo infortunio che ci occupa, __________ lavorava a rendimento ridotto per i postumi alla mano sinistra. A suo tempo - e fino alla chiusura del caso con rendita - era stata accettata una inabilità lavorativa del 33.33% perché si era potuta trovare la soluzione dell'impiegato in __________, sistemazione ora definitivamente caduta.
La ditta non ha altre attività alternative da offrire al dipendente.
In ditta dal 1994 a tutt'oggi non sono più stati riconosciuti aumenti salariali ai dipendenti del settore amministrativo.
Il salario da integro di __________ sarebbe quindi sempre di fr. 7'218.-- per tredici mesi, valido anche per il 1998 e 1999. In realtà, per tenere conto dei postumi alla mano sinistra, riceveva però fr. 6'600.-- per tredici mesi" (doc. _).
Il contenuto del succitato rapporto è stato esplicitamente accettato da __________, il quale ha però precisato quanto segue:
" … comunico di essere d'accordo con quanto sopra sottolineando però le seguenti osservazioni:
N.B. 1: 1/3 del tempo di lavoro in fabbrica
N.B. 2: ricevo uno stipendio mensile di fr. 7'287.--" (doc. _, in fine).
Alla luce delle informazioni raccolte dall'ispettore __________, l'__________ ha provveduto ad interpellare, nuovamente, il proprio medico di circondario. Queste le considerazioni enunciate dal dottor _________ riguardo alla questione dell'esigibilità lavorativa:
" … il paziente presenza tuttora un'amputazione completa dell'indice e del medio, un'amputazione subtotale dell'anulare con disturbi prensili, ipotrofia muscolare e diminuzione della forza alla mano sinistra.
Tenuto conto del tempo trascorso tra l'evento infortunistico del 12.10.1979 e l'esame recente, il processo d'adattamento ed assuefazione vengono ritenuti conclusi con reperto ormai stabilizzato. Permangono quindi nell'insieme invariate le limitazioni funzionali ritenute in occasione dell'esame medico- circondariale di chiusura del 24.3.1980.
Le ripercussioni di tali limitazioni funzionali sulla capacità lavorativa complessiva del paziente devono invece venire rivalutate tenuto conto dell'attività amministrativa di acquisizione e controllo lavori svolta recentemente dal paziente. Queste funzioni possono in effetti venire svolte in misura completa sull'arco di tutta la giornata.
Per quanto attiene invece alle limitazioni inerenti all'evento infortunistico del 16.10.1994, vedi esame medico-circondariale di chiusura del 16.12.1998" (doc. _).
Nell'ambito della procedura d'opposizione, l'assicurato ha privatamente consultato il dottor __________, il quale ha espresso il seguente apprezzamento, contenuto nel rapporto 22 ottobre 1999:
" Dal profilo medico la situazione è piuttosto chiara, bene riassunta dal Dott. __________ dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni ().
Di fatto si tratta di una questione amministrativa poiché, sotto questo profilo, __________ ha elargito una rendita del 331/3% argomentando che in qualità di capo fabbrica il signor ________ fosse in grado d'eseguire 1/3 di lavori d'ufficio, 1/3 dedicato al contatto con la clientela in parte presso la sede e in parte presso i clienti medesimi e valutando un rendimento al 662/3%. Per contro, l'assicurato è impossibilitato ad eseguire lavori sul cantiere e questo è stato stimato in ragione di un altro 1/3. Da questo ragionamento è scaturita la rendita del 331/3%. Resta però il fatto significativo (e decisivo) che i contatti con la clientela avvengono solo in parte presso la sede della ditta mentre l'altra parte avviene presso il cliente stesso e questo implica lo spostamento del signor __________. Come ben indicato nel rapporto ispettorale _____ dell'ispettore _____ sappiamo che il paziente poteva recarsi dai clienti quando questi fossero in vicinanza mentre se residenti in luoghi più lontani il paziente si avvaleva di un autista per il trasporto. Di conseguenza la stima di 1/3 di lavoro dedicato alla clientela non è stato valutato sufficientemente poiché una parte di questo contatto si svolge fuori dalla sede, richiede spostamenti in automobile anche per lunghi tragitti, ciò che il paziente non può affrontare compiutamente. Si ritiene quindi che la percentuale di 1/3 non è obiettiva e dovrebbe essere scorporata come segue: 2/3 dell'attività riservata ai clienti in quanto ricevuti in ditta o visitati in vicinanza, 1/3 dell'attività riservata ai clienti espletata all'esterno (spostamenti lontani, ecc.). Questo computo porta ad un ulteriore 11.5% da aggiungere al 331/3% che, complessivamente, sfocia in un 45% di mancato rendimento effettivo.
A mio avviso è auspicabile una revisione della valutazione economica esperita dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni () in base al ragionamento sopra esposto.
L'abitudine o assuefazione subentrata in seguito ai postumi delle lesioni alla mano sinistra, è sicuramente stata considerata. È nondimeno ovvio che sul libero mercato del lavoro, una persona che ha patito la completa amputazione del dito indice e medio della mano sinistra, amputazione sub-totale dell'anulare sinistro con netti disturbi prensili a questa mano associata a ipotrofia muscolare, oltre che con reliquati al ginocchio destro segnato da artrosi femoro patellare, pseudoartrosi patellare con incongruenza della faccetta articolare e deficit funzionale, difficilmente potrà trovare una sistemazione professionale in misura del 662/3% in qualità di capo-fabbrica.
Preciso per concludere che non vi è la necessità di esaminare il paziente poiché la questione è puramente pratico/amministrativa che si può elaborare in base alle indicazioni racchiuse nella documentazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni ()" (rapporto 22.10.1999 accluso al doc. _).
Prima d'emanare l'impugnata decisione, l'__________ ha ancora ritenuto opportuno sottoporre al dottor __________ il referto allestito dal dottor __________:
" Condivido personalmente l'opinione del dr. __________ espressa nel rapporto peritale del 22.10.1999, quando considera una problematica di natura amministrativo/pratica, la ripartizione percentuale dei diversi tipi di attività svolte dal signor __________.
Il dr. __________ fa tuttavia notare come a suo modo di vedere, non sia stato sufficientemente ponderato l'aspetto specifico delle difficoltà nelle trasferte per recarsi dai clienti.
Orbene, l'insieme dei rapporti d'ispezione nei quali viene fatto riferimento alla problematica specifica delle trasferte e alla necessità di essere accompagnato da un aiuto, si riportano al periodo di lavoro nel __________ (v. rapporto del 29.5.1998, del 18.2.1998, del 27.2.1997 e del 31.10.1996).
Ritengo personalmente logico considerare che le condizioni di circolazione, rispettivamente di spostamento in questo paese, siano diversi dal Canton Ticino: vedi per esempio le distanze (800 km circa tra la vecchia e la nuova capitale del paese: rapporto d'ispezione del 18.2.1998), lo stato delle strade, il tipo e il grado di conservazione dei veicoli, l'intensità del traffico, la maniera di condurre degli autisti autoctoni, …
Proiettata nella realtà ticinese, con i tipi di veicoli a nostra disposizione (servo-freno, cambio automatico, … al limite comandi manuali), con la fitta rete di strade ed autostrade, con la qualità del loro rivestimento (catrame, se del caso sterrate) e con l'effettiva entità delle distanze da percorrere, una riduzione del tempo di guida da 30-60 minuti (vedi rapporto del 23.12.1998) ad alcune ore (vedi rapporto del 29.5.1998) permette di raggiungere la maggior parte della clientela esterna senza giustificare dal punto di vista medico una riduzione significativa del rendimento esigibile" (doc. _).
Con la decisione su opposizione 18 gennaio 2000, l'Istituto assicuratore convenuto ha fatto proprio il parere manifestato dal medico di circondario, ritenendo che, relativamente alle mansioni di contatto con la clientela, __________ non presenterebbe, in realtà, scapito di rendimento alcuno, sia che esse vengano svolte in sede che all'esterno. L'__________ ha, quindi, riconosciuto soltanto una riduzione di 1/3, afferente all'attività svolta sui cantieri (cfr. doc. _, p. 4).
L'assicurato, da parte sua, ha fermamente censurato la tesi difesa dall'assicuratore LAINF. Egli ha fatto valere, essenzialmente, d'essere "… incapace al lavoro nella misura dei 2/3 nell'attività di contatto con i clienti" (cfr. I, p. 7), i 2/3 essendo riferiti, ovviamente, ai contatti che hanno luogo presso i clienti medesimi.
2.6. Questa Corte non può, anzitutto, seguire __________ allorquando pretende che l'assicuratore infortuni convenuto, o meglio il suo medico di circondario, non avrebbe compiutamente delucidato la questione concernente la capacità lavorativa residua (cfr. I, p. 6: "L'Istituto resistente si è dunque pronunciato sulla rendita d'invalidità a favore dell'assicurato senza un preventivo accertamento medico del grado di incapacità lavorativa nella professione di falegname capo fabbrica, rispettivamente in altre professioni esigibili"), e ciò nella misura in cui le tavole processuali dimostrano l'esatto contrario.
In occasione della visita di chiusura, il dottor __________ ha saputo mettere in luce, da un lato, quali sono i postumi residuali di cui l'insorgente è ancora portatore e, dall'altro, i corrispondenti impedimenti funzionali, valutazione condivisa, seppur implicitamente, dal dottor __________, autore del referto 22 ottobre 1999, allestito su incarico dell'assicurato stesso (cfr. rapporto 22.10.1999: "Preciso per concludere che non vi è la necessità di esaminare il paziente poiché la questione è puramente pratico/amministrativa che si può elaborare in base alle indicazioni racchiuse nella documentazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni ()" - la sottolineatura è del redattore).
Vero è che il medico di fiducia dell'__________ non ha indicato in quale misura __________ potrebbe esercitare un'attività cosiddetta sostitutiva. Tale omissione si appalesa, ciò nondimeno, come assolutamente ininfluente, dal momento in cui l'esigibilità non va determinata facendo capo al mercato generale del lavoro - sul quale l'assicurato non sarebbe effettivamente in grado di meglio mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua - ma bensì riferendosi all'originaria attività di capo-fabbrica.
Relativamente ai postumi infortunistici di cui ancora soffre __________ __________, così come relativamente alle limitazioni funzionali conseguenti ai predetti disturbi, lo scrivente TCA non vede motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dal dottor __________, che può, quindi, validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario dare seguito al preteso provvedimento probatorio (cfr., per la valutazione anticipata delle prove, RCC 1986 pag. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 in re A. B. P., STFA del 13 febbraio 1992 in re M. O., STFA del 13 maggio 1991 in re A. A., STCA del 25 novembre 1991 in re G. M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag 39 e pag. 177; per l’attendibilità dei rapporti medici interni all’amministrazione e facoltà per il giudice di basare il suo giudizio su tali rapporti: cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30ss.; DTF 122 V 157ss.; RAMI 1996 U252, pag. 191ss.).
2.7. Dal rapporto ispettivo 23 dicembre 1998 sottoscritto, in segno d'accettazione, dal titolare della ditta __________ e dallo stesso ricorrente - emerge la natura dell'attività esercitata da quest'ultimo, prima di rimanere vittima dell'evento traumatico dell'ottobre 1994:
" In questa funzione deve occuparsi dell'acquisizione di lavori, allestire offerte, capitolati e fatture, controllare il lavoro sui cantieri, effettuare misurazioni, ordinare materiale, organizzare la distribuzione del lavoro.
Il suo tempo di lavoro può essere ripartito in ragione di:
- 1/3 per i lavori d'ufficio
- 1/3 per i contatti con i clienti, in parte in sede e in parte dai clienti stessi
- 1/3 per i lavori che deve eseguire sui cantieri"
(doc. _; cfr., pure, doc. _).
__________, in un secondo tempo, ha precisato, segnatamente, che, per ciò che concerne i contatti con i clienti, i medesimi avevano luogo, per 1/3, sul luogo di lavoro e, per 2/3, direttamente presso i clienti (cfr. doc. _ in fine).
Le parti appaiono concordi nel ritenere __________ ormai totalmente incapace di svolgere i lavori sui cantieri. Accordo vi è pure per quel che riguarda i lavori d'ufficio, relativamente ai quali l'assicurato non può che essere ritenuto completamente abile al lavoro.
Quindi, la lite è, in fin dei conti, circoscritta alla questione di sapere se l'insorgente è ancora in grado di esercitare l'attività di contatto con la clientela e, specificatamente, quella che implica degli spostamenti con l'autovettura. Così come già indicato al considerando 2.5. in fine, l'__________ ha risposto affermativamente a questa domanda (cfr. III, p. 6). Per contro, il ricorrente ritiene che la propria capacità lavorativa sia limitata nella misura di 2/3, in ragione appunto della necessità di trasferirsi con l'automobile (cfr. I, p. 7).
Da quel che si evince dal rapporto 16 dicembre 1998 del dottor __________, __________ risulta essere impedito, fra l'altro, nel "… mantenere per un certo periodo una posizione fissa soprattutto con il ginocchio anche solo leggermente flesso (guida di un veicolo, inginocchiato, accovacciato), …" (doc. _, p. 4 - la sottolineatura è del redattore).
Con il proprio apprezzamento 30 dicembre 1999 - che è finalmente servito all'__________ quale base per emanare la querelata decisione - lo stesso medico di circondario ha negato "… una riduzione significativa del rendimento esigibile" (cfr. doc. _), facendo riferimento alla rete stradale ticinese, alla qualità del rivestimento, all'entità delle distanze da percorrere nonché ai tipi di veicoli a disposizione.
Posto come l'assicurato non sia in grado di mantenere il ginocchio destro in una posizione anche solo leggermente flessa, ci si può legittimamente chiedere quale importanza possa rivestire la qualità della pavimentazione delle strade oppure il tipo di autovettura utilizzata, nella misura in cui condurre un'automobile implica, in ogni caso, una certa flessione delle ginocchia.
Di rilievo appare, invece, la lunghezza del tragitto, o per meglio dire il tempo necessario a compierlo: per ammissione dell'insorgente stesso, egli non accusa alcun disturbo sui tragitti medio-brevi, diverso il discorso per quel che concerne i viaggi (relativamente) lunghi (cfr. doc. _: "Di conseguenza, ora si occupa solo dei lavori d'ufficio e dei contatti con clienti qui in sede o presso chi non si deve eseguire un tragitto troppo lungo in auto. Nell'eventualità che uno spostamento di oltre mezz'ora/un'ora debba per forza essere effettuato, l'assicurato deve essere affiancato da una seconda persona che si occupi della guida dell'auto" - la sottolineatura è del redattore; cfr., pure, doc. _). A questo proposito, il dottor __________ ha affermato che la modesta estensione del territorio cantonale, permetterebbe a ____________ di raggiungere, senza problemi, la maggior parte della clientela esterna.
Il TCA, da parte sua, ritiene di doversi scostare dall'opinione manifestata dal medico di fiducia dell'__________. Se è ben vero che grazie all'autostrada è oggi possibile percorrere il tragitto Airolo-Chiasso in meno di un'ora, non può essere seriamente preteso che entro lo stesso lasso di tempo si possa raggiungere ogni angolo del nostro Cantone.
Se ne deduce, pertanto, che nelle mansioni di contatto con la clientela, deve senz'altro essere riconosciuto un certo discapito di rendimento. In quest'ottica, a questa Corte appare, tutto ben considerato, equo riconoscere una riduzione di 1/3 in relazione all'attività riservata alla clientela fuori sede, corrispondente, quest'ultima, ai 2/3 dell'attività globale di contatto con i clienti (1/3).
Complessivamente, __________ presenta, dunque, un discapito pari a 11/27 (1/3 + 2/27).
In conclusione, volendo concretizzare quanto poc'anzi affermato, __________ ha diritto ad una rendita d'invalidità del 45%, ritenuto che egli, esercitando l'attività di capo-fabbrica presso la ditta __________, potrebbe realizzare, malgrado le sequele infortunistiche, un reddito annuo pari a fr. 3'911.--, importo quest'ultimo che va raffrontato con fr. 7'218.--, corrispondenti al reddito da non invalido (cfr. doc. _).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui l'assicurato ha chiesto l'assegnazione di un'IMI del 20%, il ricorso è irricevibile.
Per il resto, il ricorso é parzialmente accolto.
Di conseguenza, l'__________ è condannato a corrispondere all'assicurato una rendita d'invalidità del 45% a decorrere dal 1° aprile 1999.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________ verserà all'assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 71rna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti