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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2000 35.2000.2

17 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,386 mots·~12 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00002   mm

Lugano 17 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 dicembre 1999 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 21 settembre 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 26 novembre 1995, __________ - dipendente della __________ in qualità di capo-squadra - è scivolato mentre stava scaricando dei tubi di cemento da un camion, subendo così un violento trauma distorsivo alla spalla destra.

                                         Un'artroscopia diagnostica eseguita in data 7 gennaio 1998 presso la Clinica __________, ha permesso di mettere in luce una lesione Slap II al labbro glenoidale (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale 5 marzo 1999, l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 20% a contare dal 1° gennaio 1999 e di un'indennità per menomazione dell'integrità del 5% (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto di __________ (cfr. doc. _) - opposizione mediante la quale è stato preteso il riconoscimento di un'IMI del 10% - l'Istituto assicuratore, il 21 settembre 1999 - non senza aver, preliminarmente, interpellato la propria Divisione medica di Lucerna - ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 28 dicembre 1999, __________, sempre patrocinato dal __________, ha chiesto che gli venga riconosciuta un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, facendo essenzialmente riferimento ad una certificazione del proprio medico curante, il dottor __________, secondo cui la menomazione accusata darebbe diritto ad un'IMI del 10% (doc. _).

                               1.4.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D. C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto all'entità dell'indennità per menomazione dell'integrità spettante a __________.

                               2.3.  

                            2.3.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.3.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 121).

                            2.3.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a; DTF 124 V 32 consid. 1b e riferimenti ivi citati). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'inte­­­­­­gri­tà risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.

                            2.3.4.   L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989 U71, pag. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                               2.4.   Nel caso di specie, __________, a seguito dell'evento infortunistico 26 novembre 1995, è stato visitato, in data 30 ottobre 1998, dal medico di circondario dell'__________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. _).

                                         All'occasione, il succitato specialista ha, fra l'altro, espresso il proprio apprezzamento riguardo all'entità della menomazione all'integrità presentata dal qui insorgente:

"  REPERTO

Sindrome algica sotto sforzo, moderata ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro, diminuzione della forza, rispettivamente della resistenza allo sforzo con lieve diminuzione funzionale terminale al di sopra dell'orizzontale spalla destra.

VALUTAZIONE

5%

GIUSTIFICAZIONE

Vedi tabella 1, estratto LAINF, edizione INSAI 1990: quadro clinico complessivo paragonabile tutt'al più ad una periatropatia di lieve ad iniziale media entità" (doc. _).

                                         In sede d'opposizione, mediante la quale il qui ricorrente ha preteso la corresponsione di un'IMI del 10%, è stato prodotto un certificato, datato 13 luglio 1999, del dottor __________, suo medico curante. Questo il contenuto:

"  … mi riferisco al vostro scritto dell'8.7.99 e vi comunico il mio parere inviandovi copia del mio rapporto dell'8.3.99, dove ho già ritenuto che secondo me la percentuale del 5% era troppo bassa.

Devo però ammettere che non so quali sono le percentuali di menomazione dell'integrità. Bisognerebbe discutere con il medico della __________ che ha stabilito la percentuale secondo il suo regolamento.

Periartropatia è da ritenere di media entità" (doc. _).

                                         Così come già emerge dalla suesposta certificazione, in precedenza, per la precisione in data 8 marzo 1999, il dottor __________ aveva già avuto modo di manifestare in termini, invero, non propriamente chiari - la propria opinione riguardo all'entità della menomazione di cui __________ è portatore:

"  Il paz. viene perché è stata stabilita la __________ con la rendita del 5%, ciò che il paz. contesta.

In effetti, trattasi di un'infiammazione del capo lungo del bicipite, un'infiammazione dell'articolazione AC.

Diagnosi che avrebbe di conseguenza un trattamento artroscopico proposto dalla Clinica __________, cioè fissazione del capo lungo del bicipite e resezione AC, ciò che il paz. attualmente rifiuta.

A mio avviso sembra che non dovrebbe essere non 5 ma ca. il 10%.

Ho detto al paz. di fare ricorso" (doc. _).

                                         Prima d'emanare l'impugnata decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore ha ancora interpellato la propria Divisione medica di __________, specificatamente, il dottor __________, spec. FMH per chirurgia, il quale ha sposato appieno l'apprezzamento espresso, in occasione della visita medica di chiusura, dal dottor __________:

"  Der von der Klinik __________ vorgeschlagene arthroskopische Eingriff mit Refixation des Bicepsankers und Resektion des AC-Gelenkes rechts kann in regionärer Anästhesie durchgeführt werden und ist in den Händen eines erfahrenen Schulterspezialisten weder mit Lebensgefahr noch mit nennenswerten Komplkationen verbunden. Zudem dürfte dadurch die Schmerzsymptomatik des Patienten mit Wahrscheinlichkeit erheblich gebessert oder gar behoben werden. Eine gewisse Behinderung, vor allem für das Tragen von schweren Lasten auf der rechten Schulter, wie z.B. Balken, etc., dürfte jedoch persistieren.

Nach dem durchgeführten Eingriff würde der resultierende Integritätsschaden, wie jetzt vom Kreisarzt geschätzt, 5% betragen. Dies ist nämlich der wert, wie er in Tabelle 5.2 der publikation "Integritätsentschädigung gemäss UVG" für einen St. n. Ac-Gelenksresektion ausgewiesen wird.

Laut Tabelle 1.2 ist für eine leichte PHS keine Integritätsentschädigung geschuldet, für eine mässige PHS eine solche von 10%.

Die kreisärztliche Schätzung des Integritätsschadens für die rechtsseitigen Schulterbeschwerden von Herrn __________ mit 5%, in Analogie zu einer leichten bis beginnenden mässigen PHS, ist aufgrund der tabelle korrekt, aber auch unter Berücksichtigung des Integritätsschadens, der nach dem von der Universitätsklinik vorgeschlagenen zumutbaren Eingriff resultieren würde" (doc. _).

                               2.5.   Con il proprio gravame, __________ ha, dunque, preteso l'assegnazione di un'IMI del 10%, fondandosi precisamente sull'opinione manifestata dal dottor __________ in data 8 marzo, rispettivamente, 13 luglio 1999.

                                         Il TCA ritiene, da parte sua, di poter far proprio il parere espresso dal dottor __________ - parere esplicitamente avallato dal dottor __________ - il quale ha valutato nel 5% la menomazione all'integrità fisica di cui il ricorrente è portatore.

Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M. O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha, in concreto, motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista in chirurgia ortopedica consultato dall’INSAI, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).

                                         Determinante dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).

                                         Vero è che il medico curante dall'assicurato ha espresso un apprezzamento leggermente diverso rispetto a quello del dottor __________ (e del dottor __________). Le certificazioni del dottor __________ non appaiono, comunque, suscettibili d'infirmare la valutazione espressa dal medico di circondario dell'__________.

                                         In primo luogo, esaminato il referto 8 marzo 1999 (doc. _), ci si rende immediatamente conto che il suddetto specialista confonde l'IMI con la rendita d'invalidità.

                                         In secondo luogo, egli ha sì quantificato nel 10% la menomazione dell'integrità accusata dal suo paziente, ammettendo, tuttavia, espressamente di non conoscere "… quali sono le percentuali di menomazione dell'integrità" e ritenendo, quindi, indicato "… discutere direttamente con il medico della __________ che ha stabilito la percentuale secondo il suo regolamento" (cfr. doc. _).

                                         Va da sé che all'apprezzamento del curante non può venir riconosciuto quel valore probante indispensabile per vagliare, con cognizione di causa, il caso sub judice, ignorando egli le basi stesse su cui la menomazione dell'integrità viene valutata. Del resto, che il dottor __________ non fosse neppure lui stesso molto in chiaro sulla questione, lo dimostra il fatto che ha addirittura suggerito al patrocinatore di __________ di rivolgersi al dottor __________, a conoscenza, lui, delle Tabelle edite dalla Divisione medica dell'__________.

                                         Concludendo, la querelata decisione emanata dall'assicuratore LAINF convenuto non presta il fianco ad alcuna censura ed è, pertanto, meritevole di tutela.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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