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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.01.2001 35.2000.10

17 janvier 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,419 mots·~22 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00010   mm/nh

Lugano 17 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 19 ottobre 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 15 maggio 1997, __________ - dipendente del Comune di __________ in qualità d'operaio - è stato urtato dalla sponda superiore del camion che stava lavando, riportando la rottura totale del tendine distale del bicipite omerale destro (cfr. doc. _), lesione che ha necessitato, in particolare, di un intervento chirurgico di reinserzione del tendine.

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Il 9 marzo 1999, all'Istituto assicuratore è stata annunciata una ricaduta dell'evento traumatico assicurato, lamentando __________ persistenti dolori all'arto superiore destro (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con decisione formale 26 aprile 1999, l'__________, sentito il parere del proprio medico di circondario, il dottor __________, ha negato la propria responsabilità in relazione alla ricaduta annunciata nel corso del mese di marzo, ritenendo che fra i disturbi ancora accusati e l'infortunio assicurato non vi fosse un nesso di causalità naturale (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato - il quale ha pure prodotto due referti specialistici, l'uno del dottor __________, neurologo, l'altro del dottor __________, chirurgo ortopedico - l'assicuratore LAINF, in data 19 ottobre 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

                                         A notare che l'assicuratore-malattie di __________, dopo aver interpellato il proprio servizio medico fiduciario, ha ritirato l'opposizione cautelativamente presentata in data 26 maggio 1999 (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 19 gennaio 2000, __________, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a riconoscere il proprio obbligo contributivo riguardo alla ricaduta del marzo 1999.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l'insorgente ha fatto valere che i disturbi accusati a livello del braccio destro si troverebbero in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento traumatico 15 maggio 1997. Egli ha, altresì, chiesto che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria, "… perché dai referti medici assunti nella fase precedente della procedura non è stato possibile spiegare come mai i problemi sorti al braccio destro del ricorrente, che è quello che ha subito l'infortunio, non siano in relazione con l'infortunio medesimo" (cfr. I, p. 5).

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.6.   Con ordinanza 27 giugno 2000, questa Corte ha ordinato una perizia medica a cura del dottor __________, __________ di neurologia presso l'Ospedale regionale di __________ (cfr. V).

                                         Il summenzionato specialista ha, nondimeno, declinato l'incarico, adducendo un sovraccarico di lavoro (cfr. VIII).

                                         Il TCA ha finalmente affidato l'esecuzione della perizia giudiziaria al Prof. dott. __________, spec. FMH in neurologia, già direttore della Clinica di neurologia dell’Ospedale cantonale di __________ (cfr. X).

                               1.7.   In data 21 dicembre 2000, il Prof. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale (cfr. XI), il quale è immediatamente stato intimato alle parti per osservazioni (XII).

                               1.8.   __________ ha preso posizione in data 4 gennaio 2001 (cfr. XIII).

                                         L'Istituto assicuratore convenuto, da parte sua, si è invece espresso il 18 gennaio 2001 (cfr. XIV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D. C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se i disturbi alla salute accusati da __________ in occasione della ricaduta annunciata nel corso del marzo 1999, si trovano ancora in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento traumatico del 15 maggio 1997.

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L’assicuratore LAINF é, ciò nondimeno, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l’infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato.

                            2.4.1.   In caso d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o, quantomeno, non con la stessa gravità.

                                         Non è necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 51ss.; DTF 112 V 30, consid. 1a, 113 V 307 consid. 3a, 113 V 321, consid. 2a; RAMI 1988 U40 pag. 129; RAMI 1988 U37 pag. 52; RAMI 1986 p. 337).

                                         L'esistenza del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei rapporti medici.

                                         In applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 51).

                            2.4.2.   Si ha, invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infor­tu­nio e il danno alla salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V 135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).

                                         Il nesso di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi (idoneità generale e non solo per rapporto al caso di spe­cie). Con l'avvertenza, nota il TFA in DTF 112 V 3ss., che l'e­sigenza dell'idoneità generale non deve indurre a prendere uni­camente in considerazione quelle conseguenze di un in­fortu­nio che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi ef­fetti sul corpo, sono solite veri­ficarsi (DTF 113 V 307).

                                         Una causa non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o addirittura regolarmente l'effetto considera­to: se un evento è atto di per sé stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali possono costituire ef­fetti adeguati dell'infortunio (DTF 87 II 127 e 96 II 396).

                                         La singolarità non deve intendersi in senso quali­tativo ma quantitativo. È ammessa l'adeguatezza del nes­so causale, malgrado la singolarità dell'effetto, solo se l'ec­ceziona­lità è di ordine statistico, se cioè un simile effet­to ri­corre con rara frequenza. Non si può invece pre­scin­dere dal­l'idoneità qualitativa (cfr. DTF 113 V 307).

                                         L'idoneità a produrre quel risultato dev'essere strettamente radicata nella natura dell'evento (idoneità ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi statisticamente).

                               2.5.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs- recht, p. 277 - sulle nozioni di ricaduta ed esiti tardivi, cfr., ad esempio, DTF 123 V 138).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità.

                               2.6.   Dalle tavole processuali emerge che __________, in data 15 maggio 1997, stava lavando un camion, allorquando è stato urtato al braccio destro dalla sponda superiore dello stesso. A seguito di ciò, l'assicurato ha accusato la rottura totale del tendine distale del bicipite omerale destro (cfr. doc. _), trattata cruentemente presso il reparto di chirurgia dell'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _).

                                         In data 8 settembre 1997, l'insorgente è stato visitato dal medico di circondario supplente dell'__________, il dottor __________, spec. FMH in medicina interna, il quale - avendo oggettivato soltanto una tendinopatia di inserzione del muscolo tendine distale del bicipite nonché una diminuita funzionalità a livello del gomito destro - l'ha dichiarato abile al lavoro nella misura del 50% dal 9 settembre 1997 e in misura completa dal 22 settembre 1997 (cfr. doc. _).

In realtà, __________ non è stato in grado di riprendere la propria attività nei tempi prospettati dal medico di fiducia dell'__________, continuando a lavorare, anche dopo il 22 settembre 1997, con un rendimento del 50% (cfr. doc. _).

                                         Il 21 ottobre 1997, nuova visita medica circondariale, questa volta a cura del dottor __________, spec. FMH in chirurgia. Il medico di circondario, dopo aver constatato uno status oggettivo più che soddisfacente a livello dell'arto superiore destro, ha riconosciuto il qui ricorrente abile al lavoro al 75% dal 22 ottobre 1997, con aumento al 100% dal 30 ottobre 1997 ( cfr. doc. _).

                                         In data 16 settembre 1998, all'Istituto assicuratore convenuto è stata annunciata una prima ricaduta (cfr. doc. _). Il dottor __________, medico curante dell'assicurato, ha attestato "… un quadro di tendinite complessa al gomito dx, stato dopo rottura e sutura del tendine distale omerale dx, …" con una conseguente completa incapacità lavorativa a contare dal 4 settembre 1998 (doc. _).

                                         Visitato, il 23 settembre 1998, dal dottor __________, __________ è stato giudicato abile al lavoro al 50% dal 28 settembre 1998 e completamente a decorrere 5 ottobre 1998 (cfr. doc. _).

                                         In data 1° ottobre 1998, all'assicurato è stato asportato un piccolo granuloma dovuto ai resti del filo di sutura, intervento effettuato ambulatorialmente presso l'__________ (doc. _).

                                         __________ è stato dichiarato completamente abile al lavoro dal dottor_______, a far tempo dal 12 ottobre 1998 (doc. _).

                                         Una seconda ricaduta dell'evento traumatico assicurato è stata annunciata all'__________ in data 9 marzo 1999 (cfr. doc. _). Il medico curante dell'insorgente ha certificato un'inabilità lavorativa del 50% dal 6 marzo 1999, causata da un'epicondilite a destra (doc. _).

                                         Il 21 aprile 1999 ha avuto luogo una visita medica di controllo presso il dottor __________. Questa la sua valutazione, contenuta nel rapporto 22 aprile 1999:

"  Siamo dunque a distanza di presto 2 anni da una rottura del tendine distale del muscolo bicipitale del braccio dominante a destra, lesione trattata cruentemente con reinserzione transossea (mediante delle ancore di Mitek).

Per qualche tempo l'assicurato ha accusato una sensazione di bruciore in zona paratendinea, riprendendo il lavoro parzialmente in settembre 1997, rispettivamente al 100% in ottobre 1997.

In ottobre 1998 viene asportato un piccolo granuloma sotto-cutaneo, mentre il lavoro viene nuovamente interrotto (nella misura del 50% in marzo 1999) per l'insorgenza di un'epicondilite radiale, trattata finora con un ciclo fisioterapico e delle infiltrazioni di cortisone.

All'esame odierno oggettivamente documentiamo un trofismo muscolare simmetrico, forza bruta ripristinata a livello del bicipite brachiale destro, diminuita nell'ordine del 20% alla mano destra (ottenendo sempre un valore assoluto di circa 45 kp!).

Localmente a riposo la zona dell'epicondilo radiale è asintomatica, mentre i test epicondilici sono nettamente positivi, come pure gli indicatori per un'epicondilite neuroirritativa.

In questo contesto è da segnalare anche una positività del segno di Tinel a livello del nervo mediano a destra (Phalen negativo).

Visto il buon risultato operatorio, il tempo trascorso (quasi un anno e mezzo) senza epicondilite e l'interessamento esclusivo degli estensori, non può essere stabilito un nesso causale diretto fra l'epicondilite radiale attuale dell'omero destro e l'infortunio, rispettivamente l'intervento del maggio 1997.

Parimenti l'affezione non è assumibile sotto forma dell'articolo 9/2 OAINF, in quanto l'attività professionale è molto variegata ed esercitata dal signora ________ sin dal 1990.

L'assicurato viene quindi invitato ad annunciare l'episodio alla Cassa malati competente, al cui carico andrebbero pure delle eventuali indagini circa la presenza o meno di una neuropatia compressiva a livello del tunnel carpale" (doc. _).

                                         Nel corso della procedura non contenziosa, __________ ha privatamente consultato il dottor __________, spec. FMH in neurologia, il quale ha espresso l'apprezzamento seguente:

"  La sintomatologia dolorosa e disestesiante accusata all'arto superiore destro è quindi da ricondurre a segni di tendoinserzionite all'epicondilo radiale ed ulnare del gomito destro, ad una tendinite a predominanza prossimale degli estensori della mano destra, alla presenza di una neuropatia sensitivo-motoria con componente assonale e demielizzante d'entità moderata del nervo mediano destro localizzata d'un lato nel suo decorso tra la parte prossimale dell'avambraccio e polso, dall'altro al polso stesso: l'origine della neuropatia prossimale è verosimilmente e molto probabilmente post-traumatica dove però a titolo precauzionale è opportuno ricordare la possibilità di un eventuale sviluppo di neuroma posttraumatico, per cui un esame di risonanza magnetica a livello prossimale dell'avambraccio sarebbe indicato. La neuropatia a livello prossimale è moderata per cui non è stata effettuata per il momento un'indagine elettromiografica estesa.

È inoltre presente una neuropatia più distale, pure sensitivo-motoria e con componente assonale e demielizzante a livello del polso che rappresenta invece una sindrome di tunnel carpale, probabilmente non in relazione col trauma subito (non sarebbe avvenuta un'iperestensione o flessione del polso) ma che può sicuramente aggravare la brachialgia accusata. È opportuno quindi un'immobilizzazione notturna con porto di polsiera con stecca. Inoltre una terapia anti-infiammatoria non steroidale a presa regolare è pure indicata.

Di fronte a queste conclusioni è quindi richiesta in primo luogo una presa di posizione al medico di fiducia della __________ a cui mando copia e ringrazio per la disponibilità" (doc. _).

                                         Così sollecitato dal dottor __________, in data 30 agosto 1999, il dottor __________ si è nuovamente chinato sulla fattispecie riguardante __________:

"   È stato per la prima volta il servizio medico della __________, a diagnosticare clinicamente una netta sindrome del tunnel carpale, quando erano presenti pure dei chiari sintomi di un'epicondilite radiale.

Con il nostro rapporto del 21.4.1999 abbiamo esposto i nostri motivi medici, per una mancata causalità fra queste due affezioni e l'infortunio del 15.5.1997. Un esame neurologico, dopo la visita medica in Agenzia in aprile 1999, ha avuto luogo, dietro disposizione da parte del curante.

In base ad un esame elettro-neurografico del 24.6.1999, anche elettro-fisiologicamente viene confermata una sindrome del tunnel carpale a destra con deficit sensitivo-motorio di media entità.

Da parte del dr. __________ viene pure diagnosticata una neuropatia sensitivo-motoria di moderata entità fra il polso e la zona prossimale dell'avambraccio, comunque con parametri meno patologici rispetto alla localizzazione distale.

Viene ventilata la possibilità di "un eventuale sviluppo di neuroma post-traumatico", benché clinicamente (quasi 2 anni dopo l'infortunio), non sussiste a tale livello alcun fattore invalidante.

Comunque da parte del dr. __________ in questo contesto non è stata effettuata nessuna analisi del nervo radiale.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'infortunio del 15.5.1997, la realizzazione di un esame di risonanza magnetica a livello prossimale dell'avambraccio, non è indicato in quanto i sintomi, ritenuti invalidanti da parte del signor __________, sono localizzati a livello dell'epicondilo radiale dell'omero e a livello del polso destri, affezioni non in diretta relazione con l'infortunio di nostra competenza.

A questo punto non va dimenticato che la sindrome del tunnel carpale, in base alla letteratura scientifica medica, è più frequentemente associata ad un'epicondilite radiale dell'omero, rispetto ad un collettivo non sofferente di una TCS" (doc.).

                                         Dalle tavole processuali emerge, inoltre, che un altro medico ha avuto occasione d'esprimersi riguardo all'eziologia dei disturbi accusati dall'assicurato all'arto superiore destro. In effetti, nel corso del mese di agosto 1999, l'insorgente ha interpellato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha espresso, al riguardo, le considerazioni seguenti:

"  (…).

Il Dr. __________ mi ha confermato la sindrome del tunnel carpale a destra, il neurologo giudica "probabilmente il primo problema  non in relazione di causalità con il trauma subito.

Questa irritazione del nervo mediano sicuramente peggiora il dolore di tutto il braccio destro, nel senso di un aumento della brachialgia.

Il secondo problema è a livello del gomito destro dove il paziente accusa un dolore in tutto il bicipite, dolente anche il tendine del bicipite distalmente, ma una pronazione/supinazione senza dolori, una muscolatura dolente un po’ ovunque nell'avambraccio.

Personalmente sono dell'avviso che questi disturbi siano da interpretare nell'ambito di una tendinite e di un certo sovraccarico del braccio destro, chiaramente (come anche il neurologo) non posso escludere un eventuale sviluppo di un neuroma post-traumatico."

(doc._).

                               2.7.   Proprio allo scopo di finalmente chiarire la fattispecie da un punto di vista medico, questa Corte - dando così seguito ad un'esplicita richiesta di parte ricorrente - ha ordinato, nel corso del mese di agosto 2000, una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al Prof. dott. __________, spec. FMH in neurologia, già direttore della Clinica di neurologia dell’Ospedale cantonale di __________.

                                         Dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi ed aver altrettanto puntualmente descritto lo status, in particolare, a livello delle estremità superiori, il perito giudiziario ha posto la diagnosi di:

"  Status nach operativ revidierter Ruptur der langen Bicepssehne rechts, Epicondylitis humeri radialis rechts, Karpaltunnelsyndrom rechts" (cfr. XI, risposta al quesito n. 1 di parte convenuta).

                                         Va immediatamente osservato che il Prof. __________ ha dichiarato condividere, per l'essenziale, il parere espresso, a suo tempo, dal medico di circondario dell'__________, ritenendo inverosimile ("unwahrscheinlich") l'esistenza di un rapporto di causalità naturale fra, da un lato, l'evento traumatico del maggio 1997 e, dall'altro, le diagnosticate sindromi del tunnel carpale ed epicondilite omero-radiale a destra (cfr. XI, risposta ai quesiti n. 2, 4 e 5 di parte convenuta).

                                         L'esperto designato dal TCA ha, altresì, affermato di non aver potuto mettere in luce una neuropatia nella regione dell'avambraccio destro, così come era stato invece ventilato dal dottor __________ in occasione della visita del 24 giugno 1999 (cfr. XI, risposta al quesito n. 7 di parte convenuta).

                                         Queste le ragioni che stanno alla base delle conclusioni a cui è pervenuto il Prof. dott. __________:

"  Am 15.5.1997 erhielt der Explorand bei der Arbeit einen Schlag gegen die linke Ellenbeuge, wobei es zur Ruptur der langen Bicepssehne kam. Wenige Tage nach dem Ereignis wurde die Bicepssehne chirurgisch reinseriert. Der postoperative Verlauf war an sich komplika­tionslos. Der Patient klagte allerdings immer wieder über belastungsabhängige Schmerzen im Bereiche der rechten Ellenbeuge. Bedingt durch die Beschwerden kam es auch immer wieder zu Arbeitsunterbrüchen. Während zwei mehrmonatiger Episoden hat der Explorand aber voll gearbeitet. Herr _______hält aber fest, dass er seit dem Unfall schwere Arbeiten nicht mehr ausführen könne.

Bei einer schmerzbedingten Unterbrechung der Arbeit im Frühjahr 1999 fand der Kreisarzt der __________ keine Unfallfolgen mehr, aber eine Epicondylitis und Hinweise auf eine Media­nusläsion, welche beide als unfallfremd taxiert wurden.

Bei einer darauffolgenden neurologischen und elektrophysiologischen Untersuchung wurde der Verdacht auf ein Karpaltunnelsyndrom rechts bestätigt. Es wurde auch eine Verlangsa­mung der motorischen Leitgeschwindigkeit im Bereiche des rechten Vorderarms gefunden, was als eine zusätzliche, weiter proximale Nervenläsion gedeutet wurde.

Bei der jetzigen Untersuchung findet sich eine Druckdolenz des EpicondyIus humeri radialis rechts und der angrenzenden Extensorensehnen. Ausserdem ist der FaustschIuss rechts etwas schwächer als links, was ich als Ausdruck einer Schmerzhemmung interpretiere. Bei Kraft­anstrengungen gibt der Patient ausserdem eine Schmerzhaftigkeit im rechten Ellenbogenge­lenk an. Im Weiteren findet sich jetzt auch eine Druckdolenz des EpicondyIus humeri radia­lis links.

Aufgrund der Vorgeschichte und der jetzt vorliegenden Befunde kann bei diesem Patienten mit Status nach operativ revidierter Ruptur der langen Bicepssehne rechts eine Epi­condylitis humeri radialis rechts mehr als links und ein leichtgradiges Karpaltunnelsyn­drom rechts festgestellt werden.

Die von Dr. __________ postulierte Läsion des Nervus medianus im Vorderarmbereich kann nicht bestätigt werden. Klinisch finden sich keine Hinweise für eine Medianusläsion proximal der Ellenbeuge. Die leicht verlangsamte motorische Nervenleitgeschwindigkeit im Vorderarmbereich bei normaler sensibler Nervenleitgeschwindigkeit in diesem Segment stellt einen typischen Befund, wie man ihn beim Karpaltunnelsyndrom immer wieder an­trifft, dar. Diese Befundkonstellation ist an sich seit vielen Jahren bekannt und es ist auch bekannt, dass daraus auf keine proximale Nervenläsion geschlossen werden darf.

Ich komme zum Schluss, dass keine Läsion des Nervus medianus, welche mit dem Unfall vom 15.5.1997 in einem kausalen Zusammenhang steht, vorliegt. Mit anderen Worten: Das vorliegende Karpaltunnelsyndrom muss als unfallfremd betrachtet werden. Herr __________ beteuertzwarjetzt,dasserseitdemUnfallimmerwiederúberParásthesienindenFingem der rechten Hand geklagt habe, dass dies von den Ärzten aber nie zur Kenntnis genommen worden sei. Es steht mir nicht zu, die Glaubwürdigkeit dieser Aussage zu bewerten. Immer­hin ist festzuhalten, dass Herr ________ seit dem inkriminierten Unfall durch verschiedene

Ärzte mehrmals eingehend untersucht worden ist und dass die Befunde detailliert doku­mentiert sind. Es ist ausserdem schwer vorstellbar, wie es bei einem Trauma, das ausdrücklich die Ellenbeuge betroffen hat, zu einer Medianusläsion am Handgelenk hätte kommen sollen. Es darf auch erwähnt werden, dass in den meisten Fällen das Karpaltunnelsyndrom ohne Trauma auftritt.

Bei der rechtsbetonten Epicondylitis humeri radialis halte ich einen Zusammenhang mit dem Unfall vom 15.5.1997 höchstens für möglich, aber nicht für wahrscheinlich. Hier könnte ein­zig über die Annahme einer Fehlbelastung ein Zusammenhang konstruiert werde."

                                         Rispondendo al quesito n. 1 di parte ricorrente, il perito giudiziario ha dichiarato di non disporre d'indizi che possano lasciar supporre che __________ avesse già presentato dei disturbi al braccio destro, prima di rimanere vittima dell'infortunio assicurato (cfr. XI, p. 12).

                                         Tale circostanza non può essere, beninteso, di nessun soccorso all'insorgente. In effetti, va qui rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; STCA 2.9.1999 in re M., a conoscenza del patrocinatore dell'assicurato; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundes- gesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

                                         Alla luce delle risultanze della perizia giudiziaria - che risulta essere senz’altro completa sui punti litigiosi, chiara nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui deve essergli riconosciuta piena forza probante - lo scrivente TCA ritiene ormai assodato che i disturbi all'arto superiore destro annunciati all'_____ nel corso del marzo 1999, non costituiscono una naturale conseguenza dell'evento infortunistico assicurato.

                                         Ora, non essendo provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, un nesso di causalità naturale fra l'infortunio 15 maggio 1997 ed i disturbi di cui __________ è portatore, questi ultimi non possono essere posti a carico dell’assicuratore LAINF convenuto. Visto ciò, lo scrivente TCA può senz’altro esimersi dall’esaminare la questione dell’adeguatezza del nesso causale (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a).

                               2.8.   Con le proprie osservazioni 4 gennaio 2001, l'assicurato fa valere, in primo luogo, che il dottor __________ ha sì negato il carattere traumatico dei disturbi lamentati, ma non ne avrebbe, d'altro canto, chiaramente individuato l'origine.

                                         In secondo luogo, __________ ipotizza che gli attuali disturbi possano essere insorti "… per superare i problemi di cui al sinistro del 15.5.1997" (cfr. XIII, p. 2). Egli postula quindi la presenza di un legame causale indiretto.

                                         Infine, l'insorgente evidenzia una divergenza fra lui ed il perito giudiziario, riguardo all'identificazione delle parti del braccio toccate dai problemi del 1997 e da quelli del 1999. Su questo preciso aspetto, __________ chiede una delucidazione orale del referto peritale da parte del Prof. __________.

                                         In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (RCC 1986, pag. 200 consid. 2a; DTF 107 V 174 consid. 3, 112 V 32ss.; STFA 6 luglio 1993 in re M. D.).

                                         Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni o se una controperizia richiesta dal medesimo tribunale portasse ad un diverso risultato (DTF 101 IV 130).

                                         Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

                                         Merita tuttavia di essere sottolineato che il perito giudi­ziario - contrariamente al perito di parte o allo speciali­sta che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).

                                         Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é determinante il fatto che lo stesso per i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell’incarto, sia chiaro nell’esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell’esperto siano motivate (RAMI 1991 U133, pag. 311ss. consid. 1b).

                                         In casu, il rapporto peritale non contiene contraddizioni.

                                         D'altra parte, il referto consegnato presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere dato, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (RAMI 1991 succitata): in particolare, il dottor __________ docente universitario nonché autorevole specialista nella materia che qui interessa - ha espresso le sue valutazioni in modo chiaro, motivato e convincente dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

                                         Le obiezioni sollevate da __________, in realtà, non sono altro che delle considerazioni sprovviste di fondamento scientifico e, come tali, non possono infirmare le conclusioni, scientifiche, a cui é giunto l'esperto designato dal TCA. In questo ordine d'idee, appare del tutto inutile dare seguito al provvedimento probatorio preteso dall'insorgente.

                                         In particolare, va osservato che, nel caso di specie, determinante era stabilire se fra i disturbi di cui all'annuncio di ricaduta 9 marzo 1999 e l'evento traumatico assicurato, esistesse o meno una relazione di causalità naturale, e ciò allo scopo di ammettere, rispettivamente escludere, la responsabilità dell'__________. A questo riguardo, il Prof. __________ ha fornito una chiara risposta. Il fatto che il neurologo - così come preteso dal ricorrente - si sarebbe limitato ad escludere un'origine infortunistica, senza indagare oltre i disturbi presentati, è, pertanto, del tutto irrilevante.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.2000.10 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.01.2001 35.2000.10 — Swissrulings