Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.05.2000 35.2000.1

3 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,619 mots·~23 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00001   mm

Lugano 3 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 1999 di

__________, 

contro  

la decisione del 29 settembre 1999 emanata da

__________,

rappr. da: avv. __________,   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel corso del mese di gennaio 1999, la Cassa di disoccupazione __________ ha notificato all'__________ un infortunio occorso a __________ in data 27 novembre 1998. Dall'annuncio d'infortunio 5 gennaio 1999 emerge che l'infortunato è stato picchiato da due agenti della Polizia Comunale di __________ (doc._). I medici del PS dell'Ospedale __________, consultati da __________ il giorno seguente l'evento traumatico, hanno riscontrato dolenzia alla palpazione a livello toracale, soprattutto all'emitorace destro, alla muscolatura paravertebrale lombare e cervicale, alla scapola destra ed alla coscia sinistra, nonché, dal profilo otologico, una lieve iperemia a livello del condotto uditivo esterno senza lesioni della membrana timpanica. Gli accertamenti radiologici non hanno permesso, d'altro canto, di evidenziare alcunché d'anormale (doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative sino al 2 febbraio 1999, allorquando l'assicurato è stato ritenuto totalmente abile al lavoro nella sua originaria professione di contabile e non più bisognoso di cure mediche (doc. _).

                               1.2.   In data 11 giugno 1999, __________, sempre per il tramite della Cassa disoccupazione __________, ha annunciato all'Istituto assicuratore una ricaduta dell'infortunio del novembre 1998 (doc. _), riferendosi ad una recidiva della sintomatologia algica alla schiena nonché, soprattutto, a disturbi, di varia natura, a carattere psicosomatico (incubi notturni, cefalee, tachicardie, angoscia, ecc. - cfr. doc. _).

                               1.3.   Dopo aver sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. _), l'__________, con decisione formale 14 luglio 1999, ha negato la propria responsabilità relativamente all'annunciata ricaduta, sostenendo che i disturbi accusati dall'assicurato non si troverebbero in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del 27 novembre 1998 (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione presentata dalla __________ (doc. _) e dall'assicurato personalmente (doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 29 settembre 1999, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 27 dicembre 1999, __________ ha chiesto d'essere posto al beneficio di una rendita d'invalidità corrispondente ad un'incapacità lavorativa del 100% e di un'indennità per menomazione dell'integrità pari ad un capitale di almeno fr. 20'000.-- (I, p. 2).

                                         Queste, in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a supporto delle proprie pretese ricorsuali:

"  Non sono in effetti d'accordo con la decisione presa dalla __________. In effetti ciò che ho subito il 27 novembre 1998 è ancora presente, sia a livello fisico che, soprattutto, a livello psicologico. Inoltre i fatti non si sono svolti come descritto dalla __________, ed il tutto non si è limitato ad uno schiaffo, ma si è trattato di una vera e propria aggressione, gratuita e violenta. Mai mi sarei aspettato un simile trattamento da parte delle autorità. Per maggiori ragguagli, vi invito al mio verbale d'interrogatorio del 27 novembre 1998 effettuato presso il Ministero Pubblico di Lugano e qui annesso in copia.

Per quanto riguarda i fatti, rinvio espressamente al verbale summenzionato. Mi limito unicamente ad aggiungere che, a seguito delle violente e gratuite percosse di cui sono stato vittima a cura degli agenti __________ e __________, il mio stato di salute, sia a livello fisico che psicologico, è stato gravemente compromesso. In particolare, per quanto riguarda ilo mio stato di salute fisico, sottolineo di avere subito quanto risulta dai certificati medici qui annessi in copia, e preciso che a tutt'oggi i problemi non sono scomparsi né migliorati, al punto che ho ancora dei forti dolori alla schiena che mi costringono a sottopormi a delle sedute di fisioterapia (circa due volte alla settimana). Queste sofferenze mi impediscono di effettuare non solo dei lavori pesanti ma anche dei lavori che richiedono un'attività fisica limitata. Questo ha per me notevoli conseguenze ritenuto che sono sempre alla ricerca di un posto di lavoro che però, soprattutto in considerazione delle mie condizioni (dovute all'evento del 27.11.1998) non sono in grado di trovare. Dal punto di vista psicologico, preciso di soffrire di una forte forma di insonnia (inesistente prima del 27.11.1998, di ansie, di incubi notturni (quando riesco a dormire). In particolare mi capita spesso di rivivere l'episodio del 27.11.1998, con notevoli ripercussioni psicologiche" (I).

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.6.   In replica, l'assicurato ha formulato alcune precisazioni in merito alla dinamica dell'evento del novembre 1998 ed ha chiesto che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria (V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se i disturbi alla salute accusati da __________ in occasione della ricaduta annunciata nel corso del giugno 1999, si trovano ancora in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento traumatico del 27 novembre 1998.

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L’assicuratore LAINF é, ciò nondimeno, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l’infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato.

                            2.4.1.   In caso d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o, quantomeno, non con la stessa gravità.

                                         Non è necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 51ss.; DTF 112 V 30, consid. 1a, 113 V 307 consid. 3a, 113 V 321, consid. 2a; RAMI 1988 U40 pag. 129; RAMI 1988 U37 pag. 52; RAMI 1986 p. 337).

                                         L'esistenza del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei rapporti medici.

                                         In applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 51).

                            2.4.2.   Si ha, invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infor­tu­nio e il danno alla salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V 135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).

                                         Il nesso di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi (idoneità generale e non solo per rapporto al caso di spe­cie). Con l'avvertenza, nota il TFA in DTF 112 V 3ss., che l'e­sigenza dell'idoneità generale non deve indurre a prendere uni­camente in considerazione quelle conseguenze di un in­fortu­nio che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi ef­fetti sul corpo, sono solite veri­ficarsi (DTF 113 V 307).

                                         Una causa non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o addirittura regolarmente l'effetto considera­to: se un evento è atto di per sé stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali possono costituire ef­fetti adeguati dell'infortunio (DTF 87 II 127 e 96 II 396).

                                         La singolarità non deve intendersi in senso quali­tativo ma quantitativo. È ammessa l'adeguatezza del nes­so causale, malgrado la singolarità dell'effetto, solo se l'ec­ceziona­lità è di ordine statistico, se cioè un simile effet­to ri­corre con rara frequenza. Non si può invece pre­scin­dere dal­l'idoneità qualitativa (cfr. DTF 113 V 307).

                                         L'idoneità a produrre quel risultato dev'essere strettamente radicata nella natura dell'evento (idoneità ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi statisticamente).

                            2.4.3.   Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.

                                         In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.

                                         Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.

                                    Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).

"  A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"

                                         Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").

                                   Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".

                                         Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.

"  Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".

                                         I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i dolori somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.

                                         Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:

                                         -  infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;

                                         -  infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-        grave;

                                         -  infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).

                                         Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.

                                         Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:

                                         -  se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;

                                         -  in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.

                                         Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:

                                         -  la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o

                                         -  la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.

                                         Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.

                                         Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.

                                         Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.

                                         Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.

                                         In RAMI 1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.

                               2.5.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 277 - sulle nozioni di ricaduta ed esiti tardivi, cfr., ad esempio, DTF 123 V 138).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità.

                               2.6.   Dall'incarto penale all'inserto emerge che __________ i, il 27 novembre 1998 - a seguito di un diverbio originato da un affare di droga - è stato malmenato da alcuni agenti della Polizia comunale di __________.

                                         In realtà, le dichiarazioni del qui insorgente e quelle degli agenti interessati divergono quo alla gravità dell'accaduto. Se, da un lato, __________ pretende essere stato, dapprima, schiaffeggiato e, in seguito, colpito con delle violente ginocchiate alle coscie e con un calcio alla parte destra del costato (cfr. verbale d'interrogatorio 27.11.1998), dall'altro, l'agente __________ ha affermato d'aver semplicemente spintonato all'indietro l'assicurato, il quale, perso l'equilibrio, è caduto a terra molto pesantemente (verbale d'interrogatorio 15.4.1999).

                                         A notare che da parte dell'autorità inquirente, l'incarto dipendente dalla querela presentata da __________ è stato archiviato per intervenuta prescrizione (cfr. scritto 3.5.1999 del PP __________).

                                         Il TCA non può, in ogni caso, esimersi dal costatare la pochezza dei postumi organici constatati immediatamente dopo l'evento infortunistico in discussione. Dal certificato medico 28 novembre 1998, emerge, infatti, che il dottor __________, medico attivo presso l'__________, non è andato oltre il costatare una "… dolenzia alla palpazione a livello toracale, soprattutto all'emitorace destro, alla muscolatura paravertebrale lombare e cervicale, alla scapola destra ed alla coscia sinistra". Non risulta, pertanto, che il ricorrente presentasse degli ematomi. L'esame otologico ha messo in luce soltanto una lieve iperemia a livello del condotto uditivo esterno. Gli accertamenti radiologici eseguiti hanno permesso, infine, d'escludere la presenza di lesioni (cfr. doc. _). Tutto ciò a dimostrazione che le percosse - ammesso che vi siano effettivamente state - non ebbero quella violenza pretesa dall'insorgente.

                                         In data 2 febbraio 1999, __________ è stato sottoposto ad una visita medica da parte del dottor __________, spec. FMH in medicina interna, medico di circondario dell'__________. Nonostante i disturbi soggettivamente accusati dall'assicurato (dolori a livello della nuca con cefalee, dolori alle scapole ed all'emitorace a destra), il succitato specialista ha oggettivato soltanto una minima dolenzia alla palpazione della Xa costa a destra, parte anteriore, sottolineando una netta discrepanza tra referto oggettivo e soggettivo. L'insorgente è così stato riconosciuto abile al lavoro in misura completa a partire dal 3 febbraio 1999 e non più bisognoso di misure terapeutiche (doc. _).

                                         Le risultanze della visita medica circondariale, del resto, sono state confermate dal medico curante dell'assicurato, il dottor __________, il quale - a distanza di poco meno di tre mesi dal giorno dell'infortunio - ha giudicato il suo paziente completamente guarito (cfr. doc. _).

                                         In data 11 giugno 1999, all'__________ è stata annunciata una ricaduta dell'evento infortunistico 27 novembre 1998, annuncio fondato su di un certificato, datato 4 maggio 1999, stilato dal dottor___________. Questo il suo tenore:

"  … ho visitato il paziente in data 28.4.1999 e posso affermare quanto segue:

egli è ancora inabile al lavoro al 100% in quanto si lamenta di dolori alla schiena dopo che rimane seduto per ca. un'ora o dopo aver fatto determinati movimenti. Egli soffre inoltre di incubi notturni in quanto sogna la Polizia che lo picchia e gli puntano le pistole addosso.

Afferma inoltre che quando vede un poliziotto in città si spaventa e comincia a tremare. Inoltre da quando ha subito le presunte violenze da parte della Polizia si lamenta di frequenti mal di testa e tachicardie, dice di non essere più dal punto di vista psichico come prima a causa di angoscie, incubi e paure che prima non aveva mai avuto" (doc. _).

                                         Prima di rifiutare la propria responsabilità a margine della suddetta ricaduta, l'Istituto assicuratore convenuto ha ancora sottoposto l'incarto al dottor __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha negato - in assenza di una qualsivoglia lesione corporea oggettivabile - l'esistenza di una relazione di causalità con l'infortunio assicurato (doc. _).

                               2.7.   Attentamente esaminata la documentazione medica versata agli atti, non si può che giungere alla conclusione che __________ non presenta alcun reperto organico di natura post-traumatica suscettibile di giustificare i disturbi da lui soggettivamente accusati, in particolare a livello dorsale. Già in occasione della visita 2 febbraio 1999, il dottor __________ aveva avuto modo di constatare uno status locale assolutamente normale, fatta eccezione per una lieve dolenzia a livello della Xa costa a destra, ciò che l'aveva portato ad evidenziare un'importante discrepanza fra referto oggettivo e soggettivo (doc. 12, p. 2). In questo ordine d'idee, va sicuramente ancora rammentato che i medici del PS dell'__________, in data 28 novembre 1998, avevano escluso la presenza di lesioni acquisite di natura post-traumatica, sia all'esame clinico che a quello radiologico (doc. _). Così stando le cose, è pacifico come il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non possa ammettere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato (cfr., in questo senso, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”).

                                         Il TCA ritiene, pertanto, di poter far proprio il parere espresso dal dottor __________, il quale ha negato il nesso di causalità naturale fra i disturbi oggetto della ricaduta annuciata l'11 giugno 1999 e l'evento traumatico 27 novembre 1998 (cfr. doc. _), senza che, peraltro, si riveli necessario dar seguito al provvedimento probatorio richiesto (perizia ortopedica).

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista in chirurgia consultato dall’__________, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).

                                         Determinante dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).

                                         Vero è che il medico curante dell'assicurato, il dottor __________, generalista, in data 4 maggio 1999, ha certificato una completa inabilità lavorativa causata, fra l'altro, da dolori alla schiena (cfr. doc. _). Ciò nondimeno, non può essere ignorato il fatto che il dottor __________ non ha affatto fondato il proprio apprezzamento concernente la capacità lavorativa su basi di giudizio oggettive; egli ha, infatti, attestato una totale incapacità lavorativa facendo semplicemente riferimento alle lamentele espressegli dallo stesso suo paziente ("egli è ancora inabile al lavoro al 100% in quanto si lamenta di dolori alla schiena …" - doc. _). Se ne deduce, pertanto, che la valutazione del dottor ___________- pur senza poterla dichiarare inattendibile - non appare sufficientemente corroborata da elementi di giudizio oggettivi, ragione per cui alla stessa non può certo venir attribuito il necessario valore probante richiesto per vagliare la lite (DTF 122 V 160, consid. 1c; cfr., per un caso analogo, STFA 18.1.2000 in re C. c. INSAI, inedita).

                                         Occorre infine osservare che la succitata certificazione sanitaria, più favorevole all'assicurato, emana, come detto, dal suo medico curante, le cui relazioni con il paziente risultano essere ovviamente particolari (DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; STFA 22.10.1984 in re P.; STFA 23.3.1998 in re M.).

                                         Nella misura in cui l'assicurato difende la tesi dell'esistenza di un legame causale fra l'infortunio ed i disturbi lamentati, poiché questi ultimi si sarebbero manifestati soltanto dopo di esso (cfr. V, p. 2), il suo apprezzamento è privo di pertinenza scientifica. Va qui rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; STCA 2.9.1999 in re M., a conoscenza del patrocinatore dell'assicurato; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

                               2.8.   Così come risulta dal ricorso, __________ si lamenta, oltre che dei discussi problemi a livello dorsale, anche di disturbi a carattere psichico, rispettivamente, psicosomatico (incubi notturni, angoscia, paura, tachicardie, ecc.).

                                         Dalle tavole processuali non risulta che uno specialista in psichiatria abbia avuto modo di diagnosticare una qualsivoglia patologia di natura psichica. Tuttavia, questa Corte ritiene di potersi esimere dall'ordinare l'allestimento di una perizia psichiatrica. Anche se si dovesse accertare l'effettiva presenza di turbe psichiche così come l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra queste ultime e l'evento traumatico del 27 novembre 1998, l'Istituto assicuratore convenuto non potrebbe, comunque, ancora essere tenuto ad assumere la ricaduta del giugno 1999, poiché, così come verrà meglio dimostrato al seguente considerando, l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che dev'essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss., non può, in ogni caso, essere ammessa.

                               2.9.   L'infortunio occorso a __________ - pur prendendo per buona la versione dei fatti così come da lui descritta innanzi alla competente autorità penale - non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità all'interno della categoria media.

                                         Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al considerando 2.4.3.. Affinché possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di più criteri.

                                         In casu, può, tutt'al più, venir riconosciuta una qual certa drammaticità all'evento che ha visto coinvolto l'assicurato, senza che ciò si riveli essere sufficiente per ammettere l'adeguatezza del legame causale: nessuno dei restanti fattori elaborati dalla giurisprudenza federale appare, in effetti, soddisfatto.

                                         Se ne deduce che l’infortunio del 27 novembre 1998 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ pretende essere portatore. In siffatte condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato.

                             2.10.   Concludendo, può essere ammesso che __________ - dopo il 2 febbraio 1999 - non presentava più alcun postumo infortunistico, né di natura somatica né di natura psichica, ragione per cui l’impugnata decisione dell’__________ non presta il fianco ad alcuna censura.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.2000.1 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.05.2000 35.2000.1 — Swissrulings