RACCOMANDATA
Incarto n. 35.1999.00099 mm
Lugano 9 febbraio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 24 giugno 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,
- che, con ricorso 27 settembre 1999, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ riconosca la propria responsabilità in relazione ai disturbi annunciati il 21 ottobre 1998 e, segnatamente, che gli venga riconosciuta una rendita d'invalidità (I);
- che l'Istituto assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato, in ordine, che il gravame venga dichiarato irricevibile, facendo difetto la competenza territoriale di questa Corte e, nel merito, un'integrale reiezione del ricorso interposto dall'assicurato (III);
- che, giusta l'art. 107 cpv. 2 LAINF, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'interessato. Se questi è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio in Svizzera o quello del Cantone di domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero; in difetto di ambedue questi domicili, é competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'assicuratore;
- che, in casu, dalle tavole processuali emerge che ___________ ha definitivamente fatto ritorno nel proprio paese d'origine attorno alla fine del 1990 (cfr., ad esempio, doc. _ e _). Il suo ultimo domicilio in Svizzera fu Winterthur mentre il suo ultimo datore di lavoro in Svizzera fu la ditta ______________AG con sede, anch'essa, a Winterthur (cfr. doc. _);
- che, in applicazione del summenzionato art. 107 cpv. 2 LAINF, competente a derimere il caso ora sub judice è, dunque, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Zurigo Lagerhaustrasse 19, 8400 Winterthur;
- che, pertanto, questa Corte non può che constatare la propria incompetenza in ragione del luogo;
- che, con scritto 8 febbraio 2000, il patrocinatore dell'assicurato ha espressamente chiesto al TCA che l'intero incarto venga trasmesso per competenza e quanto prima al Tribunale di Zurigo (IX);
- che, a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Zurigo, Winterthur.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti