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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2000 35.1999.85

11 septembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,716 mots·~29 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00085   mm

Lugano 11 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 luglio 1999 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 7 maggio 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 14 marzo 1999, __________ - alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di __________ e perciò assicurato contro gli infortuni presso la __________ - durante un'escursione in alta montagna (ascensione del "Fletschhorn"), ha riportato il congelamento di quattro dita della mano sinistra e di quattro dita di quella destra, ciò che ha reso necessario il suo ricovero presso il Servizio di chirurgia dell'Azienda ospedaliera __________ di __________.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti - in particolare dopo aver interpellato l'assicurato in merito alle circostanze in cui è insorto il suddetto congelamento - l'assicuratore LAINF, con decisione formale 13 aprile 1999, ha negato il proprio obbligo contributivo, facendo valere che __________ non sarebbe rimasto vittima né di un infortunio ai sensi di legge né di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 5).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato, la __________, in data 7 maggio 1999, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _). Secondo l'assicuratore infortuni, in casu, farebbero difetto due elementi costitutivi dell'infortunio, ossia la straordinarietà del fattore esterno nonché la repentinità dell'azione lesiva.

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 30 luglio 1999, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che la __________ venga condannata a coprire l'infortunio occorsogli e, quindi, a versargli le prestazioni legali.

                                         Queste, segnatamente, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  La __________ ritiene che l'evento di cui il ricorrente è stato vittima il 14 marzo 1999 non è stato causato da un fattore esterno straordinario. A torto.

Il congelamento delle dita delle mani è stato provocato dalla rottura dei guanti di lana e dall'aver infilato sotto questi ultimi dei guanti infradito di filato che hanno ulteriormente compromesso la microcircolazione.

Non vi è ombra di dubbio che il congelamento è stato provocato da un fattore causale esterno, quindi esogeno al corpo umano, che ha permesso all'azione del freddo di produrre il congelamento della dita della mano. Infatti, senza la rottura dei guanti di protezione, di per sé adeguati per questo tipo di ascensione, l'evento dannoso non si sarebbe prodotto. Prova ne è che gli altri compagni di cordata di __________ non hanno subito alcun congelamento alle mani. Per cui il fattore esterno è dato.

Il fattore esterno è considerato straordinario quando eccede, nel caso di specie, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono oggettivamente qualificare di abituale.

Nella fattispecie la straordinarietà dell'evento consiste nella rottura dei guanti, di per sé idonei all'ascensione, che non era certo né prevedibile né evitabile altrimenti, essendosi verificata a scalata già iniziata.

Il ricorrente reputa che il fattore esterno straordinario sia adempiuto.

Del resto questa conclusione è in perfetta sintonia con la giurisprudenza del TFA pubblicata in RAMI 1987, pag. 373.

In questo giudicato il TFA aveva negato l'esistenza di un infortunio poiché il congelamento non era avvenuto a seguito di un fattore esterno straordinario ma a causa della semplice azione del freddo attraverso i guanti integri.

… La __________ nega inoltre la copertura del caso, in quanto, a suo dire, farebbe difetto la repentinità dell'azione.

Il danno deve prodursi repentinamente, vale a dire durante un lasso di tempo ben determinato e relativamente breve o durante un lasso di tempo costituente un tutto. Le conseguenze del danno possono anche apparire ulteriormente (Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 44).

Nel caso di specie, anche questa condizione è realizzata.

Infatti, contrariamente a quanto allegato dall'Ente assicuratore, il congelamento non si è verificato progressivamente sull'arco di alcune ore durante l'intera scalata, ma è stato provocato dal rapido cambiamento delle condizioni metereologiche.

Dalle dichiarazioni dei compagni di cordata dell'assicurato si evince che la temperatura è scesa rapidamente per effetto dell'ombra, del vento e della copertura nuvolosa del cielo (doc. _, _, _). Pertanto l'azione del freddo, che ha provocato il congelamento, ha avuto luogo durante un lasso di tempo costituente un'unità temporale ben definita, vale a dire a partire dall'inversione termica e per un periodo breve fino al congelamento.

Il fatto di avere indossato i guanti di filato stretto ha peggiorato in modo brusco e rapido la microcircolazione a livello degli acri. Come rilevato dal dott. __________ nel suo referto del 20 giugno 1999 (doc. _), in poche decine di minuti una compressione estrinseca diffusa alle dita può innescare una ipoperfusione, accompagnata da ipotermia, che può causare i danni rilevati alle falangi distali delle mani dell'assicurato.

Per cui anche da questo profilo il requisito delle repentinità è adempiuto.

… Per negare la copertura del caso, la __________ si appella pure al "principio delle dichiarazioni della prima ora" (Aussage der ersten Stunde).

Secondo questo principio, in caso di versioni contradditorie, si accorderà la preferenza alla prima versione, fornita in un momento in cui l'assicurato ignorava le conseguenze giuridiche possibili della versione data (DTF 121 V 47, DTF 115 V 143 consid. 8c; RAMI 1988, pag. 363 consid. 3b/cc; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 320).

Questo principio è stato recentemente messo in discussione da Kieser (Das Verwaltrungsverfahren in der Sozialversicherung, no. 546, pag. 217). Secondo questo autore è infatti preferibile esaminare per ogni singolo caso, quali fra le diverse versioni è quella giusta, prendendo in esame diversi criteri. In effetti egli rileva ( Kieser, op. cit., no. 459 nota 1210, pag. 456) che la giurisprudenza del TFA misconosce che le dichiarazioni della prima ora possono essere talmente forgiate dall'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis), che il loro valore probatorio deve essere valutato attentamente, poiché, ad esempio, l'assicurato nella sua descrizione dell'evento può avere tralasciato dei particolari che dal punto di vista personale sono irrilevanti, ma che, al contrario, sono determinanti dal profilo del diritto assicurativo. In altre parole, è errato conferire a questo principio giurisprudenziale un valore assiomatico.

Nel caso di specie, nella prima descrizione dell'evento fornita, __________ ha omesso di rilevare che egli aveva rotto i guanti di lana e che per difendersi meglio dal freddo ne aveva messi un altro paio sotto, rivelatisi poi dannosi alla microcircolazione, poiché, dal suo punto di vista di persona non cognita nell'arte medica, il fatto di aver infilato due paia di guanti (quelli di filato stretti e quelli di lana rotti) era una misura di protezione tale da impedire il congelamento.

Punire un assicurato non cognito in medicina per non aver immaginato di primo acchito che la causa del congelamento era da ascrivere ai guanti di lana rotti e a quelli di filato, che hanno pregiudicato la microcircolazione. È semplicemente arbitrario. Tanto più che la successiva versione dell'assicurato è stata confermata da tre testimoni.

La __________ avrebbe dovuto usare maggiore diligenza nel trattare questo caso, chiedendo innanzitutto all'assicurato di esibire i guanti per poi verificare se da un profilo medico la versione data dall'assicurato era probabile (secondo il criterio della verosimiglianza preponderante).

Non avendolo fatto, l'Ente assicuratore ha manifestamente disatteso i propri obblighi.

Nel caso in cui il TCA non volesse ritenere fondata la tesi del ricorrente, egli postula l'erezione di una perizia giudiziale e formula un'istanza formale di audizione dell'assicurato stesso e dei suoi compagni di cordata, segnatamente di __________, __________ e __________ " (I).

                               1.4.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).

                               1.5.   In replica, __________ si è, essenzialmente, riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. VI).

                               1.6.   In data 8 novembre 1999, questa Corte ha proceduto all'audizione testimoniale di __________, __________ e __________, compagni di cordata del ricorrente quel 14 marzo 1999 (XIV).

                                         Alle parti è poi stata data facoltà di presentare le rispettive conclusioni (cfr. XV e XVI).

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se __________, in data 14 marzo 1999, è o meno rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF.

                               2.2.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.3.   Secondo l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repenti­­­na, invo­­­­­­­­­­­­lon­taria  e lesiva che colpisce il corpo umano, do­vuta a un fattore  esterno straordinario.

                                         Questa definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).

                                         Cinque sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 44-51).

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.4.   Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore l'1.1.1996.

                                         Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a; STFA 23.5.1996 in re B.).

                               2.6.   Il TFA, nel passato, ha già avuto occasione di chinarsi sulla questione di sapere a quali condizioni un'insolazione, un colpo di sole oppure un colpo di calore costituiscono un infortunio ai sensi di legge:

"  Zudem entstehen Sonnenstich, Sonnenbrand und Hitzschlag nicht durch die Einwirkung eines "mehr oder weniger ungewöhnlichen" äusseren Faktors und erfüllen daher den Unfallbegriff in der Regel nicht. Anders verhält es sich, wenn diese schädigenden Einwirkungen sich im Gefolge ausserordentlicher Vorgänge einstellen; so, beispielweise, wenn ein Versicherter ein Bein bricht, sich deshalb nicht fortbewegen kann und der Sonnen Strahlung ausgesetzt bleibt, die zur gesundheitlichen Schädigung führt (vgl. Maurer, a.a.O., S. 89, lit.c). Nur in derartigen Ausnahmefällen sind Sonnenstich, Sonnenbrand und Hitzschlag rechtlich als betrieblicher oder ausserbetrieblicher Unfall zu qualifizieren" (DTF 98 V 166).

                                         Nella sentenza 31 gennaio 1984 - parzialmente pubblicata in Estr. __________ delle sentenze del TFA del 1984, n° 1 - la nostra Corte federale ha nuovamente applicato i suesposti principi, negando l'esistenza di un infortunio nel caso di una lesione della retina causata dall'osservazione di un'eclissi solare:

"  Non c'è nessun motivo, nel caso concreto, di scostarsi da questi principi. Si deve partire dall'idea che durante l'osservazione dell'eclissi di sole non si è verificato nulla di straodinario. In particolare non esiste nessun indizio il quale permetterebbe di supporre che l'assenza del meccanismo di difesa dell'occhio (dolore di abbacinamento) sia da attribuire a un avvenimento esterno manifesto (p. es. lesione, disturbo, deflessione). Visto che non esistono circostanze particolari il cui retroscena farebbe considerare l'irradiazione solare come un fattore più o meno straordinario, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 LAMI" (Estr. INSAI 1984, n° 1).

                                         In RAMI 1987 U25, p. 373ss. - caso riguardante un assicurato rimasto vittima, durante una gita di sci-escursionismo in alta quota, di un congelamento di II° grado ad entrambe le mani - il TFA ha stabilito che i principi elaborati in relazione alle insolazioni, ai colpi di sole, rispettivamente, ai colpi di calore, si applicano, per analogia, anche agli effetti dell'azione del freddo. Nel caso di specie, il TFA - constatata l'assenza di qualsivoglia fattore esterno straordinario - ha negato l'esistenza giuridica di un infortunio:

"  Wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, liegen die vom Beschwerdeführer geschilderten Wetterverhältnisse im Rahmen dessen, was auf einer Hochtour im März auf einer Höhe von über 3500 Meter zu erwarten ist; sie gehören somit bei solchen Frühlings-Skitouren zum "Alltäglichen oder Ueblichen". Es liegen aber auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Erfrierung auf ein sinnfälliges äusseres Ereignis (wie z.B. auf einen Beinbruch oder einen Sturz in eine Gletscherspalte mit anschliessender Unterkühlung) zurückzuführen sind. Da es somit an besonderen Umständen fehlt, auf deren Hintergrund die Kälteeinwirkung als ungewöhnlicher Faktor zu betrachten wäre, liegt kein Unfall im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV vor. Was der Beschwerdeführer hiegegen vorbringt, vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Insbesondere kann er aus dem Umstand, dass er sich trotz Tragens von Seiden und Wollhandschuhe Erfrierung zugezogen hat, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Denn das Merkmal der Ungewöhnlichkeit bezieht sich nur auf den äusseren Faktor selbst, nicht aber auf dessen Wirkungen auf den menschlichen Körper …" (RAMI 1987 succitata - la sottolineatura è del redattore).

                               2.8.   In casu, si tratta, preliminarmente, di chiarire ciò che, in realtà, accadde quel 14 marzo 1999.

                                         Facendo riferimento al principio giurisprudenziale delle "dichiarazioni della prima ora", la __________ contesta, in effetti, il fatto che, durante la scalata della parete nord del Fletschhorn, i guanti indossati da __________ effettivamente si ruppero (cfr. III, p. 7: " È evidente che la rottura dei guanti non sarebbe di certo passata inosservata al ricorrente e tanto meno si sarebbe dimenticato di notificarla alla convenuta, considerato il tipo di danno da lui subito. La convenuta ha proceduto come di regola, diligentemente, contrariamente a quanto certa di sostenere ora il ricorrente: non può certamente essere posto a carico della convenuta il fatto che il ricorrente ha comunicato la versione dei guanti rotti unicamente in fase d'opposizione alla decisione rilasciata dalla convenuta!").

                                         In data 16 marzo 1999, il datore di lavoro del qui ricorrente ha informato la __________ che il proprio dipendente, il 14 marzo 1999, era rimasto vittima di un "congelamento sette dita mani" (cfr. doc. _).

                                         Nel corso del mese di aprile 1999, l'assicuratore LAINF ha provveduto a sottoporre a __________ alcune domande riguardanti l'evento annunciatogli.

                                         Questa la descrizione contenuta nello scritto 8 aprile 1999:

"  L'infortunio e relativi disturbi sono stati causati dal freddo durante l'ascensione del monte "Fletschhorn" 3996 m. in località passo Sempione in data 14.03.99 dove, pur essendo munito di guanti causa freddo (14-20° C), contatto con la neve e ghiaccio, 4 dita della mano sinistra e 4 dita della mano destra si sono congelate senza che da parte mia abbia notato un freddo alle mani più intenso di altre volte.

Ridisceso ho notato che mi mancava sensibilità e le dita erano di colore scuro. Data ora tarda mi sono presentato all'ospedale ____________________ solo al mattino del giorno 15.03.99 ore 09.00" (doc. _).

                                         Inoltre - rispondendo alla questione di sapere se successe qualcosa di particolare, ad esempio uno scivolamento, una caduta, ecc. - l'assicurato ha dichiarato che "non è successo nulla di particolare" (doc. _).

                                         L'assicuratore infortuni ha parimenti interpellato il medico curante dell'insorgente, il dottor __________, spec. FMH in medicina generale, autore del certificato medico 8 aprile 1999.

                                         Da quest'ultimo documento risulta, fra l'altro, la seguente descrizione dell'evento qui in discussione:

"  Il 14.03.99, durante un'escursione in alta montagna, malgrado protezione adeguata, congelamento di II e III° alle dita della mano destra e sinistra" (doc. _).

                                         Sulla scorta delle informazioni raccolte, la __________, con decisione formale 30 aprile 1999, ha, quindi, negato il proprio obbligo prestativo (cfr. doc. _).

                                         In sede d'opposizione 30 aprile 1999, __________ ha, per la prima volta, fatto presente che il congelamento sarebbe avvenuto a causa di un evento straordinario, ovverosia la rottura dei suoi due guanti, in particolare quello sinistro. Unitamente all'atto d'opposizione, l'assicurato ha prodotto una dichiarazione sottoscritta da tale __________:

"  … dopo aver scalato la parete ho aiutato __________ ad allacciare le cerniere della giacca a vento perché da solo non ci era riuscito in quanto aveva perso la sensibilità delle dita delle mani a causa della rottura dei guanti, soprattutto il guanto sinistro.

__________ essendo l'ultimo di cordata ha dovuto intervenire pesantemente usando le mani sulla parete superiore delle picozze di sosta per estrarle dal ghiaccio molto duro. Ho anche notato, circa a metà parete, durante lo scambio del materiale da ghiaccio, che i suoi guanti di lana si erano sfilacciati" (dichiarazione 28.4.1999 acclusa a doc. _).

                                         In data 8 novembre 1999, la Giudice delegata del TCA ha proceduto all'audizione testimoniale di tre compagni di __________ - __________, __________ ed __________ - i quali hanno così descritto quanto accaduto quel 14 marzo 1999:

"  … ho partecipato, il 14 marzo 1999, alla scalata della parete nord del Fletschhorn con __________. Facevo parte della cordata di __________ che si trovava dietro di me, ultimo in cordata.

Vista la sua posizione nella cordata, il sig. __________ doveva estrarre dalla parete le viti usate per la sosta.

Alla base della parete, le condizioni meteo erano particolarmente favorevoli per l'altezza. Sulla sommità invece la temperatura era notevolmente più bassa ed abbiamo trovato una nebbia talmente fitta per cui alcuni di noi si erano persino chiesti se effettivamente avevamo raggiunto la cima.

Le condizioni meteo sono radicalmente mutate nell'ultimo terzo dell'ascensione: da condizioni particolarmente miti senza vento si è passati a raffiche di vento accompagnate da folate di nebbia. Temporalmente, questo coincide con l'ultima ora di ascensione.

Il sig. __________ aveva con sé una piccozza dal manico relativamente corto per cui l'operazione di estrazione dal ghiaccio era più difficoltosa, richiedeva talvolta l'aiuto di uno di noi ed ha provocato così un dispendio di tempo maggiore del normale.

Voglio precisare che la piccozza del sig. __________ era una piccozza del tutto adeguata alla scalata. Tuttavia, il suo manico leggermente corto, unito alle condizioni particolari del ghiaccio di quel giorno, ne rendevano l'utilizzo più laborioso del solito. Devo dire che anch'io, durante quell'ascensione, ho avuto a volte delle difficoltà ad estrarre dal ghiaccio la mia piccozza.

Io credo che sia stato il lavoro supplementare che __________ ha dovuto accollarsi a causa di questa piccozza corta a causare la rottura dei guanti che è avvenuta nella seconda parte della salita.

__________ si è poi infilato un paio di guanti infradito che egli aveva con sé quale scorta. Sopra questi, egli ha infilato i guanti di lana che, pur essendo rotti, non erano completamente inservibili.

Per quanto ne sappia io, durante questa seconda parte della salita, il sig. __________ non si è mai lamentato per il freddo.

Io utilizzo durante le ascensioni lo stesso tipo di guanto che ha utilizzato il signor __________. Si tratta di guanti molto utilizzati dagli alpinisti e che risultano essere più adeguati a questo tipo di ascensione di altri guanti apparentemente più tecnologici. Il 14 marzo 1999 portavo lo stesso tipo di guanti che portava il sig. __________ e non ho avuto alcun problema alle mani.

Frequento lo stesso gruppo del sig. __________ da tre anni e, nei mesi invernali, facciamo delle uscite una domenica sì ed una domenica no" (XIV, verbale d'audizione del teste __________ - la sottolineatura è del redattore).

"  Ho partecipato con il sig. __________ alla salita della parete nord del Fletschhorn il 14 marzo 1999. Non facevo parte della cordata del sig. __________.

Fino all'attacco della parete, non è successo nulla di particolare. Si trattava di una gita di sci-alpinismo normale. Poi ci siamo legati ed è iniziata la parte alpinistica.

Verso la fine della parete - sostanzialmente nell'ultimo terzo della salita - sono cambiate le condizioni metereologiche. È aumentato il freddo, è arrivato il vento ed è aumentata la nuvolosità.

A quel punto dovevamo superare un passaggio obbligato, con una pendenza maggiore di quella che avevamo sin lì incontrato. Quel passaggio non permetteva la salita contemporanea di due cordate. La mia è passata per prima. Abbiamo impiegato una mezzoretta per cui la cordata è stata costretta ad una sosta forzata.

Siamo arrivati sulla cresta, sempre con condizioni meteo avverse, nebbia, vento forte e freddo molto più intenso di quello che abbiamo incontrato nei primi due terzi della parete.

Ho potuto constatare che il sig. __________, durante quella salita, in particolare nella seconda metà dell'ascensione, quando già le condizioni meteo erano meno favorevoli, impiegava più tempo del normale per togliere i chiodi e le piccozze dal ghiaccio.

Non ho potuto vedere, durante la salita, se il sig. __________ si era o meno rotto i guanti. Non ho constatato tale rottura nemmeno sulla cima: io facevo parte di un'altra cordata ed ero molto stanco per cui non ho notato niente di particolare.

La mia cordata non ha riscontrato difficoltà particolari, eccezion fatta per quel passaggio di cui ho detto prima.

Durante le ascensioni utilizzo dei guanti a un dito. Non però di lana. So comunque che moltissimi alpinisti utilizzano guanti di lana. Per esempio, i miei due compagni di cordata avevano lo stesso tipo di guanti utilizzato dal sig. __________ " (XIV, verbale d'audizione del teste __________).

"  Ho partecipato alla salita della parete nord del Fletschhorn il 14.3.99. Facevo parte della cordata del sig. __________. Siamo arrivati alla base della parete circa a mezzogiorno e lì abbiamo lasciato gli sci. Abbiamo cominciato a salire. La salita, nella prima parte, non presentava particolari difficoltà per un alpinista esperto. La seconda parte era più impegnativa, al punto da richiedere "dei tiri di corda" (si muove il primo di cordata, attrezza una sosta con delle piccozze e con dei chiodi da ghiaccio e recupera i compagni).

Durante la seconda metà della salita le condizioni meteo sono cambiate. Man mano che ci si avvicinava all'uscita della parete nord, il vento aumentava sempre più.

Il sig. __________ aveva dei guanti di lana infeltrita. Durante l'ascensione, questi guanti si ricoprono di neve all'esterno, all'interno invece la mano rimane calda ed asciutta.

Di regola quindi durante un'ascensione di quel tipo si vede il guanto ricoperto di neve.

Durante l'ascensione del 14.3.99, ad un certo momento, ho notato che i guanti del sig. __________o non erano più integri ma erano sfilacciati.

Quando siamo usciti, cioè quando siamo arrivati sulla cresta ed ho recuperato il sig. __________, ho potuto constatare che non aveva più sensibilità nelle mani perché ho dovuto allacciargli la giacca a vento.

Pratico l'alpinismo da 20 anni. Ho usato per molti anni lo stesso tipo di guanti utilizzato dal sig. __________. Ho smesso di utilizzarli perché per me erano troppo caldi. Preciso però che in condizioni ambientali molto fredde mi capita ancora di far ricorso a quel tipo di guanto. Io, di regola, utilizzo dei guanti ad un dito, con la parte palmare in pelle, la parte superiore in cordura e un'imbottitura sintetica.

Rispetto ai guanti di lana, questo tipo ha il vantaggio di essere più resistente all'usura nei punti più sollecitati.

Credo che durante quell'ascensione, essendo il sig. __________ l'ultimo della cordata, i suoi guanti hanno dovuto subire, rispetto a quelli dei compagni, maggiori sollecitazioni" (XIV, verbale d'audizione del teste __________ - la sottolineatura è del redattore).

                                         Almeno due dei testimoni ascoltati dallo scrivente TCA, __________ ed __________, che facevano parte della stessa cordata dell'assicurato, hanno, dunque, confermato d'aver direttamente constatato che, ad un certo punto della salita, i guanti indossati da __________ si erano sfilacciati. Il terzo testimone, __________, non è stato in grado né di confermare né di negare tale circostanza, essendo impegnato in una cordata diversa da quella a cui ha partecipato l'assicurato. Egli ha, ciò nondimeno, dichiarato che __________ "… impiegava più tempo del normale per togliere i chiodi e le piccozze dal ghiaccio" (cfr. XIV).

                                         La __________, da parte sua, richiama la giurisprudenza riguardo la maggiore rilevanza attribuita alle cosiddette "dichiarazioni della prima ora" rispetto a quelle successivamente rilasciate dall'assicurato che possono, intenzionalmente o meno, essere influenzate da considerazioni di natura assicurativa (cfr. DTF 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189).

                                         Tuttavia, a mente del TCA, tale giurisprudenza non è, in casu, applicabile proprio a causa delle chiare testimonianze rese dai signori __________ e __________ (cfr., in questo senso, STCA 23.3.1995 in re O. M. c. H.). La versione resa da questi testimoni oculari è del tutto credibile. D'altronde, niente permette di ritenere che le deposizioni dei testi siano in qualche modo viziate.

                                         Secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (STFA 6.4.1994 in re E.P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; DTF 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b; U. Mayer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31s.; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, _________a 1991, p. 63), appare del tutto verosimile che, come confermato dai testi, i guanti indossati da __________ - a causa delle sollecitazioni a cui sono stati sottoposti (non dimentichiamo che l'assicurato, quale ultimo della cordata, era chiamato ad estrarre dal ghiaccio le viti utilizzate per assicurare le cosiddette "soste") - si siano sfilacciati.

                                         Del resto, non può neppure essere ignorato il fatto che Lorenzo __________, così come due compagni di cordata di __________ (cfr. XIV, verbale d'audizione del teste __________), non ha accusato il benché minimo problema alle mani, pur portando dei guanti dello stesso tipo di quelli utilizzati dal ricorrente (cfr. XIV, verbale d'audizione del teste __________). È, pertanto, del tutto inverosimile che - qualora __________ avesse potuto contare su dei guanti integri - avrebbe lamentato un congelamento delle dita di una tale entità.

                               2.9.   Appurata, al precedente considerando, la rottura dei guanti indossati da __________ in occasione dell'ascensione del Fletschhorn, ci si deve chiedere - in applicazione della giurisprudenza evocata al consid. 2.7. - se questa particolare circostanza conferisce all'azione del freddo il carattere di fattore straodinario.

                                         Su questo aspetto le parti hanno espresso, naturalmente, dei pareri discordanti.

                                         Da un lato, secondo il ricorrente, "… la straordinarietà dell'evento consiste nella rottura dei guanti, di per sé idonei all'ascensione, che non era certo né prevedibile né evitabile altrimenti, essendosi verificata a scalata già iniziata" (cfr. I, p. 10).

                                         Dall'altro, la __________ ha fatto valere che "una rottura di guanti (…) può essere prevedibile e il ricorrente, alpinista esperto, avrebbe dovuto prendere in considerazione tale eventualità, tanto più che i guanti, per sua stessa ammissione di seconda ora, erano di lana e pertanto di facile rottura!!" (cfr. IV, p. 6).

                                         Va osservato che, in corso di causa, l'assicuratore LAINF convenuto ha esplicitamente ritirato l'eccezione d'inadeguatezza del tipo di guanti utilizzati da __________ durante l'ascensione (cfr. XIV, p. 5).

                                         Così come già indicato al consid. 2.5., conformemente ad una costante giurisprudenza, il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali.

                                         Ritornando al caso di specie, condivisibile è senz'altro l'affermazione secondo cui "… un cambiamento meteorologico in montagna, nel mese di marzo, non può certamente essere considerato un fattore esterno straordinario" (cfr., del resto, RAMI 1987 succitata). Per contro, è opinione dello scrivente TCA che la rottura dei guanti durante un'ascensione, non possa certo essere considerata come un inconveniente su cui un alpinista deve abitualmente contare, tanto più che i guanti indossati da __________ erano - per ammissione dell'assicuratore stesso (cfr. XIV, p. 5) - assolutamente adeguati al tipo d'impresa: dunque, il fatto che i guanti fossero di lana non significa per nulla che fossero pure di "… facile rottura!!".

                                         Tale convinzione è, del resto, rafforzata dalle dichiarazioni del teste __________, a mente del quale a provocare lo sfilacciamento dei guanti furono, verosimilmente, le particolari condizioni del ghiaccio che, unitamente al tipo di piccozza utilizzata, hanno reso oltremodo laboriosa l'estrazione della piccozza stessa, delle viti, ecc., operazione nella quale il ricorrente, ultimo della cordata, è stato particolarmente impegnato (cfr. XIV, p. 2).

                                         Da ultimo, va precisato che dai verbali d'audizione non emerge affatto che i guanti di __________ fossero "… alquanto consumati …" e che, pertanto, il congelamento sarebbe da imputare "… semplicemente all'uso di guanti non più idonei, poiché consumati" (cfr. XVI, p. 5). Deve qui trattarsi, di tutta evidenza, di una libera interpretazione dell'assicuratore convenuto: nessuno dei testimoni sentiti dal TCA ha, in effetti, affermato che i guanti dell'assicurato si trovavano in uno stato di precarietà. Semmai, si è sostenuto che lo sfilacciamento è stato probabilmente provocato dalle maggiori sollecitazioni a cui sono stati sottoposti i guanti indossati da __________, di per sé idonei (cfr. XIV, p. 4, in fine).

                                         Alla luce di quanto precede, si deve riconoscere che ci si trova qui confrontati con uno di quei casi - invero piuttosto eccezionali - in cui l'azione del freddo deve essere considerata, in ossequio ai dettami giurisprudenziali evocati in precedenza, quale fattore straordinario.

                             2.10.   Va, infine, esaminato se l'azione lesiva si è o meno prodotta repentinamente: anche su questo punto i pareri delle parti divergono.

                                         L'assicuratore convenuto nega il carattere repentino dell'azione lesiva, evidenziando che "… il congelamento si è verificato progressivamente sull'arco di più ore durante l'intera scalata …" (cfr. XVI, p. 5).

                                         __________ è d'avviso contrario: "… il congelamento non si è verificato progressivamente sull'arco di alcune ore durante l'intera scalata, ma è stato provocato dal rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche. (…). Il fatto d'aver indossato i guanti di filato sotto quelli di lana ha peggiorato in modo repentino la microcircolazione a livello degli acri (recte: cuti). Il dott. __________ ha rilevato che in poche decine di minuti la compressione estrinseca alle dita ha provocato una ipoperfusione accompagnata da ipotermia, che ha causato il congelamento e la necrosi delle falangi distali delle mani dell'assicurato" (cfr. XV, p. 6).

                                         Giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF, l'azione deve, dunque, essere repentina.

                                         La dottrina insegna che la nozione di repentinità non va intesa nel senso che l'azione sul corpo umano debba aver luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo: l'azione esterna deve essere limitata ad un lasso di tempo relativamente breve, circoscrivibile. La giurisprudenza non ha, sinora, fissato alcuna durata massima di tempo.

                                         Nell'ipotesi in cui un processo presenti una certa durata, affinché il requisito della repentinità possa dirsi soddisfatto, è inoltre necessario che rappresenti un "tutt'uno". Esclusi sono così tutti quei danni alla salute che sono stati provocati da azioni ripetute o continuate. In questo ordine d'idee, la giurisprudenza ha negato l'esistenza di un infortunio in caso di danno alla salute causato da lavori ripetitivi, ad esempio utilizzando il martello, la pistola a spruzzo, ecc., in caso di lesione meniscale quale conseguenza del lavoro svolto da un posatore di pavimenti durante 1 1/2 sino a 2 1/2 giorni oppure in caso di discopatia originata dallo scaricare dei sacchi di cemento (cfr. A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, p. 207ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 170s.).

                                         Maurer ha, fra l'altro, osservato che, in caso d'insolazione, di colpo di sole, di colpo di calore oppure di congelamento, la repentinità dell'azione lesiva va negata. Ne va altrimenti soltanto quando l'azione lesiva insorge in circostanze straordinarie. Ciò è il caso, ad esempio, se una persona, durante una gita in montagna, accusa un'insufficienza cardiaca che gli impedisce di proseguire e resta esposta alle radiazioni solari, accusando perciò un danno alla salute. Le radiazioni sono da considerare - sempre secondo Maurer, in sintonia con la giurisprudenza federale (cfr. DTF 98 V 166: "Nur in derartigen Ausnahmefällen sind Sonnenstich, Sonnenbrand und Hitzschlag rechtlich als betrieblicher oder ausserbetrieblicher Unfall zu qualifizieren") - quale infortunio (A. Maurer, op. cit., p. 170; cfr., in questo senso, pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 45: va precisato, tuttavia, che nel caso della lesione della retina dovuta all'osservazione prolungata dell'eclissi solare, il TFA ha negato l'esistenza di un infortunio facendo difetto il fattore straordinario [cfr. Estr. INSAI 1984 n°1 succitato], idem nel caso dell'alpinista vittima di un congelamento di cui alla RAMI 1997 summenzionata).

                                         Dall'esame della dottrina e della giurisprudenza poc'anzi evocata, occorre ritenere che in caso di lesioni provocate dal calore atmosferico (ma lo stesso discorso, per analogia, deve valere per i danni provocati dal freddo - cfr. RAMI 1987 U25, p. 375 consid. 3a in fine) - insorte in circostanze straordinarie - si debba senz'altro riconoscere l'esistenza di un infortunio ex art. 9 cpv. 1 OAINF. L'esempio presentato da Maurer (così come, del resto, quelli forniti dal TFA) va, in ogni caso, in questa direzione: sebbene l'azione delle radiazioni solari si sia certamente estesa su di un lasso di tempo piuttosto lungo, è stata ammessa la presenza di un infortunio.

                                         Se così è, in casu - ritenuto come l'azione lesiva é intervenuta in circostanze straordinarie (cfr. consid. 2.9.) - questa Corte non può che concludere che __________, in data 14 marzo 1999, è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge.

                                         Non è affatto in discussione che il danno alle dita accusato dall'insorgente sia stato causato dall'azione del freddo, nel corso dell'ascensione del Fletschhorn del 14 marzo 1999, per cui - ammessa l'esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguata - la __________ va condannata a corrispondere a __________ le prestazioni assicurative.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         La __________ è condannata a corrispondere all'assicurato le prestazioni assicurative a dipendenza dell'evento traumatico 14 marzo 1999.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La __________ verserà all'assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.1999.85 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2000 35.1999.85 — Swissrulings