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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2001 35.1999.79

22 janvier 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,634 mots·~23 min·7

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00079   mm

Lugano 22 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 luglio 1999 di

__________, 

contro  

la decisione del 8 aprile 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 1° luglio 1990, __________ - all'epoca alle dipendenze del Garage __________ di __________ in qualità di meccanico - a seguito di una caduta dalle scale di casa, ha lamentato un trauma da iperestensione dell'articolazione metatarso-falangea del pollice destro (cfr. doc. _ e _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Esperiti alcuni accertamenti specialistici, l'Istituto assicuratore, con decisione formale 2 giugno 1992, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° novembre 1991 (cfr. doc. _). L'assicuratore LAINF ha, d'altro canto, negato il diritto ad una rendita d'invalidità nonché ad un'indennità per menomazione dell'integrità (cfr. doc. _).

                                         Il summenzionato provvedimento è cresciuto in giudicato incontestato (cfr. doc. _).

                               1.3.   In data 16 maggio 1997, __________, per il tramite del proprio medico curante, ha annunciato all'__________ una ricaduta dell'evento traumatico assicurato, facendo stato di una riacutizzazione dei disturbi all'arto superiore destro (cfr. doc. _).

                                         L'assicuratore LAINF ha, al riguardo, riconosciuto la propria responsabilità.

                               1.4.   Con decisione formale 11 novembre 1998, l'__________ ha comunicato all'assicurato la chiusura della ricaduta a far tempo dalla fine del mese di novembre 1998. All'occasione, l'assicuratore ha, altresì, negato il diritto ad una rendita d'invalidità, così come pure all'IMI (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dalla __________ per conto di __________ (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 8 aprile 1999, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso 8 luglio 1999, __________ ha chiesto l'annullamento della querelata decisione su opposizione, facendo valere, segnatamente, quanto segue:

"  (…).

È opportuno rilevare che quale conseguenza della chiusura del caso sono stato licenziato dal Garage __________ in quanto, come già risultava dallo scritto 18 novembre 1998 alla __________, non in grado di svolgere il mio lavoro di meccanico. Attualmente sono quindi disoccupato e, in ragione del persistente dolore al pollice, nell'impossibilità di trovare un altro lavoro adatto alla mia formazione professionale.

La decisione qui contestata si fonda sul rapporto 1° aprile 1999 della Divisione medica della __________, che allegato alla medesima ne è divenuto parte integrante.

Quest'ultimo non dà rilevanza alcuna al referto della visita eseguita il 1° dicembre 1998 presso il Centro svizzero per paraplegici di __________ dai Dr. __________ e __________, che hanno effettivamente constatato i forti dolori alla mano e stimato una capacità lavorativa ridotta al 75%. Il Dr. __________ sostiene che da tale visita non è scaturito alcun nuovo elemento suscettibile di modificare gli accertamenti già fatti in precedenza.

Il parere della propria Divisione medica è divenuto vincolante per la __________ (come ammesso nella parte finale della decisione), in quanto giunge a risultati convincenti e non vi sono indizi concreti contro la sua attendibilità. L'assicurazione ha così potuto affermare che anche i medici del centro di __________ non hanno messo in luce reperti atti a spiegare i disturbi fatti valere e la diminuzione di rendimento.

Devo tuttavia osservare che i medici di __________, contrariamente a quelli che mi hanno visitato in precedenza e alla stessa __________, hanno accertato una capacità lavorativa ridotta, confermando che le mie difficoltà ad operare quale meccanico di automobili sono effettive e non sono il frutto di fantasie. Inoltre il prof. __________, che mi ha visitato a __________ ancora all'inizio del mese di gennaio, dopo aver effettuato una prova con una iniezione di anestetico nella zona dell'articolazione del pollice ed avere constatato in tal modo la scomparsa del dolore, è del parere che non sia stato fatto tutto quanto necessario per accertarne la causa. In particolare, l'accertamento eseguito il 9 marzo 1998 dal prof. __________, specialista in chirurgia della mano presso l'__________ di __________, non avrebbe indagato a fondo nella zona del pollice stesso, ma unicamente in quella del polso. Il Dr. __________ è pertanto convinto che occorra un nuovo e più completo accertamento da parte dello stesso medico, con il quale egli si sarebbe consultato, e mi ha consigliato di farlo eseguire al più presto, tant'è vero che sono in attesa di un nuovo appuntamento all'__________.

Chiedo esplicitamente che il Dr. __________ venga interpellato a convalida delle mie affermazioni.

In virtù dell'art. 10 LAINF ritengo di avere diritto a svolgere questo ulteriore accertamento medico che verrà eseguito sulla base delle indicazioni date dallo stesso Dr. __________ che potrà forse spiegare, una volta per tutte, la causa oggettiva dei dolori che mi affliggono da ormai 9 anni. Come detto sono attualmente in attesa di essere convocato dal prof. __________r.

Faccio qui notare di transenna che anche dopo la prima chiusura del caso decisa il 2 giugno 1992 dalla __________, ho comunque sempre lavorato con un rendimento ridotto a causa dei dolori nella zona del pollice, che diminuivano soltanto con l'assunzione di farmaci antidolorifici.

Scopo del presente ricorso non è quindi quello d'ottenere una rendita o un'indennità in capitale, ma unicamente quello di avere la possibilità di dimostrare di non essere un simulatore, come velatamente appare dalla decisione contestata e dai documenti su cui la stessa si appoggia, e quello di poter beneficiare di una riqualifica professionale se, come credo, i dolori che diminuiscono la mia capacità lavorativa hanno una causa di natura oggettiva e a causa di questa non potrò più continuare a svolgere la professione di meccanico di automobili" (I).

                               1.6.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.7.   In data 13 ottobre 1999, __________ ha trasmesso al TCA copia del referto 7 ottobre 1999 relativo ad un esame scintigrafico trifasico eseguito il 6 ottobre 1999 presso l'__________ di __________ nonché copia del rapporto relativo alla visita di controllo a cui egli si è sottoposto il 24 agosto 1999 presso il Policlinico di chirurgia della mano dell'__________ di __________ (cfr. V e allegati).

                                         Il 4 novembre 1999, l'Istituto assicuratore convenuto ha avuto modo di prendere posizione riguardo alla documentazione medica ulteriormente prodotta dall'insorgente (cfr. VII).

                               1.8.   Con ordinanza 25 novembre 1999, questa Corte ha ordinato una l'esecuzione di una perizia medica a cura della Clinica di chirurgia ortopedica __________ di __________ (XI).

                               1.9.   In data 21 settembre 2000, il perito ha consegnato al TCA il proprio referto (XVII), che è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XVIII).

                             1.10.   L'__________ ha preso posizione in data 5 ottobre 2000, chiedendo, in via principale, la reiezione del ricorso e, in via subordinata, la sospensione della causa, allo scopo d'esperire ulteriori accertamenti riguardo alla questione dell'esigibilità lavorativa (cfr. XX).

                                         __________, da parte sua, si è espresso l'11 ottobre 2000 (cfr. XXI).

                             1.11.   In data 17 ottobre 2000, lo scrivente Tribunale ha provveduto a, nuovamente, interpellare il dottor __________, chiedendogli di voler precisare alcuni degli aspetti toccati con la sua perizia 15 settembre 2000 (XXII).

                             1.12.   Il complemento peritale allestito dal dottor __________ è giunto al TCA in data 17 novembre 2000 (XXIII).

                                         Alle parti è stata data, beninteso, facoltà di esprimersi in merito (XXIV).

                             1.13.   L'assicuratore LAINF convenuto ha formulato le proprie osservazioni il 29 novembre 2000 (cfr. XXV), mentre __________ lo ha fatto l'11 dicembre 2000 (XXVI).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della lite è sostanzialmente circoscritto alla questione di sapere se, posteriormente al 30 novembre 1998, data in cui l'__________ ha dichiarato chiusa la ricaduta annunciata nel maggio 1997, __________ ha o meno ancora presentato dei disturbi alla salute in relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento infortunistico 1° luglio 1990.

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L’assicuratore LAINF é, ciò nondimeno, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l’infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato.

                            2.4.1.   In caso d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                            2.4.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 104s.).

                               2.5.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs- recht, p. 277 - sulle nozioni di ricaduta ed esiti tardivi, cfr., ad esempio, DTF 123 V 138).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità.

                               2.6.   Volendo immediatamente affrontare il tema della causalità - in casu, centrale si dirà che questa Corte, allo scopo di finalmente chiarire quest'aspetto, ha ordinato una perizia specialistica, affidandone l'allestimento alla Clinica universitaria di chirurgia ortopedica __________ di __________.

                                         Il dottor __________, __________ nonché __________ della chirurgia della mano presso il suddetto istituto di cure, dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi ed aver altrettanto puntualmente descritto lo status, clinico e radiologico, a livello dell'arto superiore destro (cfr. XVII, p. 2-5), ha posto la diagnosi seguente:

"  Posttraumatische Rhizarthrose Grad I nach Eaton rechts (instabiles CMC I-Gelenk), leichte STT-Arthrose bei

Status nach basisnaher Fraktur Grundphalanx I recht, Status nach Morbus Sudeck, Schmerzen im Bereich des Os lunatum rechts" (XVII, p. 5)

                                         ed ha espresso il seguente apprezzamento della fattispecie:

"  Klinisch können wir keine Symptome finden, welche die geschilderten ausgeprägten Schmerzen im Bereich der rechten Hand vollumfänglich erklären. Es bestehen Anzeichen einer Rhizarthrose Grad I rechtsseitig bei vorangegangener mehrfacher Kontusion der Hand sowie radiologisch und im CT nachgewiesener basisnaher Fraktur des Metacarpale I rechts. Radiologisch besteht eine kleine Zyste im Os lunatum, was als Hinweis eine Pathologie im Bereich des lunotriquetralen Gelenkes zu werten ist. Die Schmerzen im Bereich des dorsalen Handgelenkes bleiben für uns unklar. Kräftige Handgriffe, wie das Arbeiten mit Schraubenziehern oder Schraubenschlüsseln sowie das Herumtragen und Stossen von schweren Gegenständen, können unserer Ansicht nach in dieser Situation die Schmerzen im Bereich des Daumens verursachen. Daher besteht eine Arbeitsunfähigkeit von mindestens 20% als Automechaniker, welcher direkt manuell arbeitet. Administrative Arbeiten oder Arbeiten, welche geringe Kraftanstrengung erfordern, sind nicht eingeschränkt" (XVII, p. 6).

                                         In sintesi, il dottor __________ ha, dunque, sostenuto che i disturbi attualmente lamentati da __________ sono solo parzialmente oggettivabili. Specificatamente, non è stato possibile individuare la causa dei dolori accusati a livello del dorso del polso destro, così come, d'altronde, era già stato il caso nel passato (cfr., ad esempio, doc. _ e _).

                                         Il perito giudiziario ha, altresì, indicato che la diagnosticata rizartrosi di grado I secondo Eaton diviene sintomatica - spiegando in tal modo i dolori nella regione del pollice destro - quando si tratta di compiere dei lavori che comportano delle strette energiche con la mano.

                                         Rispondendo ai quesiti sottopostigli dalle parti - per quanto qui d'interesse - l'esperto designato dal TCA ha affermato condividere il parere espresso dai medici dell'__________ riguardo ai disturbi localizzati al polso destro. Per contro, a proposito della rizartrosi di grado I, il dottor __________ ha ribadito l'opinione secondo cui essa diviene sintomatica in occasione di ripetute forti strette con la mano destra, ciò che origina un discapito di rendimento d'almeno il 20% nell'esercizio dell'attività di meccanico (cfr. XVII, risposta ai quesiti n. 3 e 2c).

                                         In data 17 ottobre 2000, il TCA ha di nuovo interpellato il dottor __________, allo scopo d'ottenere chiarimenti in merito ad alcuni aspetti toccati con la sua perizia del 15 settembre 2000 (cfr. XXII).

                                         Alla questione di sapere se la rizartrosi di grado I costituisce, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, una naturale conseguenza dell'evento traumatico assicurato, l'esperto ha così risposto:

"  Qui. On peut admettre que la rhizarthrose de grade I (qui correspond dans la classification de Eaton à une instabilité, sans signe radiologique d'arthrose), est une conséquence de l'accident du 1er juillet 1990" (cfr. XXIII).

                                         Il dottor __________ ha, inoltre, riaffermato che la rizartrosi di grado I può spiegare soltanto parzialmente l'intensità e la localizzazione dei dolori lamentati da __________:

"  La rhizarthrose de grade I peut seulement expliquer partiellement l'intensité et la localisation des douleurs. C'est-à-dire que dans cette pathologie les douleurs sont normalement localisées au niveau de l'articulation carpométacarpienne du pouce avec une intensité maximum, lors de la pince pollici-digitale. L'examen clinique ne permet pas d'expliquer les douleurs que le patient ressent dans le poignet, ainsi que les douleurs nocturnes" (cfr. XXIII - la sottolineatura è del redattore).

                                         Il perito giudiziario ha, infine, osservato che è stato possibile oggettivare i disturbi legati alla diagnosticata rizartrosi di grado I, disturbi che giustificano una permanente incapacità lavorativa parziale nell'originaria attività di meccanico. Il dottor __________ - vista la parziale discrepanza esistente fra i disturbi soggettivamente accusati dal ricorrente ed i reperti effettivamente oggettivabili - ha consigliato una sua valutazione psicologica:

"  D'une part nous pouvons objectiver des troubles en rapport avec la rhizarthrose de grade I, d'autre part nous ne pouvons pas expliquer la totalité et l'intensité des douleurs que ressent le patient. Par conséquent, l'incapacité permanente partiel de travail se rapporte seulement à la partie objectivable des troubles. En cas de contestation, nous conseillons une évaluation psychologique du patient" (XXIII).

                               2.7.   Con le proprie osservazioni 5 ottobre 2000, l'Istituto assicuratore convenuto ha chiesto, in via principale, che il ricorso presentato dall'assicurato venga respinto nel merito, facendo essenzialmente appello all'apprezzamento 28 settembre 2000 del proprio medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica:

"  (…).

Non sono stati riscontrati dei referti oggettivi e la patologia dei dolori è sconosciuta (come era già stato constatato precedentemente dal Prof. __________). Non possono proporre una terapia in quanto non sanno di che cosa si tratta, probabilmente, secondo loro, la problematica è quella della cisti dell'osso lunato (non conseguenza dell'infortunio).

L'attestazione di un'incapacità lavorativa del 20% è molto soggettiva e non è spiegabile con nessun referto.

La nostra decisione riguardo la capacità lavorativa completa del 100% come meccanico d'auto è da confermare" (rapporto 28.9.2000 accluso a XX).

                                         Così come già emerge da quanto esposto al considerando 2.6., la lettura della perizia giudiziaria data dall'assicuratore LAINF convenuto, si appalesa come parzialmente errata.

                                         Da un lato, è certamente vero che il dottor __________ - così come gli altri specialisti che hanno avuto modo di visitare, nel passato, __________ (cfr., in particolare, referto relativo all'artroscopia diagnostica del polso destro, eseguita dal Prof. dott. __________ il 9 marzo 1998 - doc. _) - non ha potuto spiegare l'eziologia dei dolori localizzati al polso destro.

                                         Dall'altro, trattandosi dei disturbi lamentati al pollice destro, il perito giudiziario è, per contro, riuscito ad oggettivarne la causa, diagnosticando una rizartrosi di grado I, che diviene sintomatica allorquando la mano destra è sottoposta a ripetute sollecitazioni.

                                         Non è, quindi, completamente corretto affermare che l'esperto designato da questa Corte non ha riscontrato "… dei referti oggettivi e la patologia dei dolori è sconosciuta", rispettivamente, che "… la problematica è quella della cisti dell'osso lunato (non conseguenza dell'infortunio)" (cfr. rapporto 28.9.2000 accluso a XX).

                               2.8.   L'__________ - o per meglio dire il proprio medico di circondario - ha sollevato ulteriori obiezioni riguardo alla valutazione espressa dal perito giudiziario, una volta ricevuto il complemento peritale 14 novembre 2000:

"  1. La rizatrosi è un'artrosi che si riscontra spesso senza una causa.

Molto tipici sono: dolori, debolezza e dolenzia localizzate, la causa sconosciuta.

La rizatrosi di grado I è un'instabilità senza segni d'artrosi nel referto radiologico. All'esame clinico, il 15.9.2000, il dr. __________ scrive di aver trovato una lieve instabilità con un cassetto doloroso.

Secondo noi si tratta di un referto veramente minimo e molto soggettivo.

Molto probabilmente si tratta di un'instabilità o di una lassità congenita.

Una vera instabilità risulterebbe più presto in un'artrosi notabile.

2. Per il perito il nesso tra i dolori e l'affezione non è chiaro e non lo è neanche per noi. L'assicurato accusa dolori soprattutto nella regione del polso vicino all'os lunatum, non dove si trova la presunta artrosi. Al contrario, nella regione dell'os lunatum abbiamo trovato una ciste.

3. La rizartrosi di grado I è una cosa nebulosa e per me una diagnosi imbarazzante. La piccola ciste è pertanto responsabile per i dolori del paziente che deve lavorare molto spesso con le mani e i polsi.

La nostra posizione dev'essere mantenuta" (XXVbis).

                                         In primo luogo, per quel che riguarda la natura della rizartrosi di grado I, lo scrivente TCA non può condividere la tesi secondo cui una relazione causale naturale con l'infortunio del luglio 1990 sarebbe da considerare soltanto possibile (cfr. XXV), tesi che l'__________ crede di poter dedurre dalla risposta fornita dal dottor ________al quesito complementare n. 1 (cfr. XXII).

                                         In realtà, questa Corte ha l'impressione che l'Istituto assicuratore convenuto cerchi di travisare l'opinione enunciata dal perito giudiziario. In effetti, quest'ultimo altro non ha fatto che rispondere positivamente al quesito sottopostogli, riprendendo, peraltro, la stessa formulazione utilizzata dal Tribunale ("Peut-on admettre que … ?" - "Qui. On peut admettre que …").

                                         Il solo fatto che il dottor __________ abbia omesso d'indicare che la relazione di causalità è data secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, non permette, dunque, di concludere che la medesima relazione sarebbe tutt'al più possibile.

                                         In secondo luogo, non può essere seriamente sostenuto che per il dottor __________ non sarebbe chiaro il nesso causale tra i dolori e l'affezione. Al proposito, va sottolineato come il perito giudiziario abbia, più volte, chiaramente indicato che i dolori al pollice destro sono provocati dalla diagnosticata rizartrosi di grado I, che diventa sintomatica qualora __________ debba procedere, ripetutamente, a delle forti strette con la mano destra. Corrisponde, invece, a verità che i disturbi localizzati al polso destro, così come quelli notturni, sono nuovamente rimasti senza una spiegazione circa la loro eziologia. Il dottor __________ - e ciò sia detto a scanso d'equivoci - non ha affatto preteso che questi ultimi disturbi debbano andare a carico dell'__________, tant'è che nel valutare la capacità lavorativa del ricorrente, egli ha considerato esclusivamente quegli impedimenti risultanti dai disturbi accusati al pollice destro.

                                         A questo punto, va da sé che può senz'altro restare aperta la questione di sapere se la tesi secondo cui i dolori al polso sarebbero causati da una patologia di natura morbosa (ciste presente vicino all'os lunatum), sia o meno scientificamente fondata.

                               2.9.   In sede d'osservazioni 11 dicembre 2000, __________ ha fatto valere che "… da quando ho intrapreso un'attività lavorativa più leggera i dolori al dito, al polso e quelli notturni, pur non essendo del tutto scomparsi, sono diminuiti" (cfr. XXVI). Da ciò, l'assicurato deduce, da un lato, che anche i disturbi al polso e quelli notturni costituiscono una naturale conseguenza dell'evento traumatico 1° luglio 1990 e, dall'altro, che le conseguenze dell'infortunio erano inconciliabili con la sua precedente attività di meccanico di automobili.

                                         Che, cambiata attività lavorativa, i disturbi all'arto superiore destro si siano attenuati, è senz'altro verosimile. Nondimeno, da questa circostanza, __________ trae delle conclusioni palesemente errate.

                                         In primo luogo, è veramente difficile capire per quali ragioni l'attenuazione dei dolori dovrebbe provare che l'insieme dei disturbi lamentati all'arto superiore destro, rappresentano una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato.

                                         Dalle tavole processuali risulta che nessuno degli specialisti che, man mano, hanno avuto modo d'interessarsi al caso di __________, é riuscito - malgrado sia stato posto in atto tutto quanto era possibile per approfondire l'aspetto eziologico - ad oggettivare un reperto di natura organica suscettibile di correlare con i disturbi soggettivamente lamentati al polso destro.

                                         Anche il perito giudiziario è pervenuto alla stessa conclusione (cfr. XVII e XXIII).

                                         Il TCA si trova, pertanto, confrontato ad un caso in cui i disturbi soggettivamente risentiti dall'assicurato hanno trovato una solo parziale correlazione sul piano oggettivo. In casi del genere, la decisione non potrà che essere parzialmente sfavorevole all'insorgente, nella misura in cui, non essendo stato possibile oggettivare pienamente, da un profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può certo ammettere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, STCA 3.8.1998 in re F.P. c. I, 28.9.1998 in re H.H. c. I., 19.2.1999 in re I.A. c. Z. e 22.2.1999 in re G.D. c. I.).

                                         Deve qui valere, insomma, il principio secondo cui: "Wo die Medizin nicht mehr Weiteres weiss, kann sich nicht das Recht an ihre Stelle setzen" (cfr. U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 106).

                                         In secondo luogo, va rilevato che - tenuto conto dei soli disturbi provocati dalla diagnosticata rizartrosi di grado I - il dottor __________ ha riconosciuto il ricorrente parzialmente incapace d'esercitare la professione di meccanico d'automobili (inabilità d'almeno il 20%). Lo stesso perito giudiziario ha, comunque, pure ammesso che gli stessi disturbi sono senz'altro compatibili con l'esercizio di un'attività amministrativa oppure di un'attività manuale che non comporta sforzi eccessivi (cfr. XVII, p. 6).

                                         Considerate tali premesse, non appare per nulla sorprendente che, svolgendo l'attività di rappresentante di mezzi ausiliari per andicappati, __________ presenti ora un'attenuazione dei dolori.

                                         Ciò non significa, tuttavia, che l'attività di meccanico possa venire considerata come inconciliabile con le limitazioni derivanti dalle conseguenze dell'infortunio, come pare invece pretendere il ricorrente: rilevante è, difatti, soltanto la capacità lavorativa medicalmente accertata, a prescindere da valutazioni di tipo soggettivo.

                                         Da ultimo, __________ ha affermato d'essere disponibile a sottoporsi alla valutazione psicologica suggerita dal dottor __________ (cfr. XXVI, in fine).

                                         Lo scrivente TCA , da parte sua, ritiene di potersi esimere dall'ordinare ulteriori provvedimenti probatori.

                                         In effetti, anche se si dovesse ritenere accertata la presenza di turbe psichiche, così come l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato, all'assicuratore LAINF convenuto non potrebbe, comunque, ancora essere imposto un obbligo contributivo, giacché l'adeguatezza del nesso di causalità - aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. - andrebbe negata.

                                         Infatti, l'infortunio occorso al ricorrente può tranquillamente essere classificato nella categoria degli infortuni leggeri o insignificanti: secondo la giurisprudenza del TFA, in questo caso, l'adeguatezza del nesso di causalità può, di regola, essere negata a priori (RAMI 1992 U154, p. 248s.).

                             2.10.   Alla luce degli argomenti sviluppati nei considerandi che precedono - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca di fare capo alla valutazione espressa dal dottor __________, il cui referto peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui deve essergli riconosciuta piena forza probante - si deve ritenere che __________ presenta, anche dopo il 30 novembre 1998, un danno alla salute - specificatamente, una rizartrosi di grado I secondo Eaton a destra - in relazione di causalità, naturale ed adeguata (cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 118 V 286 e 117 V 365 in fine), con l’evento infortunistico assicurato.

                             2.11.   L'Istituto assicuratore convenuto ha, a più riprese, postulato una sospensione della causa, nell'ipotesi in cui il TCA avesse condiviso le conclusioni peritali (cfr. XX e XXV, p. 2).

                                         Come detto in precedenza, questa Corte ha fatto propria la valutazione enunciata dal dottor __________. Ciò nondimeno, essa non ritiene siano dati i presupposti per una sospensione della procedura ricorsuale.

                                         In effetti, con il presente giudizio, il TCA si è limitato ad accertare la sussistenza, anche dopo il 30 novembre 1998, di postumi dell'infortunio del luglio 1990. Spetta ora all'__________ - al quale la causa viene retrocessa esprimersi, esperiti gli accertamenti amministrativi che riterrà più opportuni, sul diritto a prestazioni a contare dal 1° dicembre 1998.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         Di conseguenza, l’impugnata decisione su opposizione é annullata ed é accertata l’esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato fra l’infortunio 1° luglio 1990 ed il danno alla salute (rizartrosi di grado I secondo Eaton a destra) lamentato dall’insorgente, così come ai considerandi.

                                         La causa é rinviata all’__________ affinché abbia ad esprimersi, se del caso mediante l’emissione di una nuova decisione formale, sul diritto a prestazioni dopo il 30 novembre 1998. .

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.79 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2001 35.1999.79 — Swissrulings