Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2000 35.1999.35

19 juin 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,642 mots·~8 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00035   grw/nh

Lugano 19 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 16 marzo 1999 di

__________

contro  

la decisione del 11 dicembre 1998 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In un infortunio occorsogli il 28.7.1990 __________ __________ (), allora operaio presso la __________ SA, ______________ __________, ha subito un contraccolpo alla spalla sinistra.

                                         A causa dei postumi infortunistici __________ gli ha accordato, con effetto a decorrere dal 1.3.1993, una rendita d’invalidità del 20% e un’indennità per menomazione dell'integrità del 10%.

                               1.2.   Con deliberazione 30.6.1994 l’UAI  ha deciso di effettuare degli accertamenti nell’ottica di una riformazione professionale e, quindi, dall’autunno 1994 all’estate 1998 l’assicurato ha seguito, in Italia, una riformazione professionale conclusasi con l’ottenimento del titolo di geometra  (ciò che corrisponde, in Svizzera, al titolo di disegnatore tecnico).

                               1.3.   Tenuto conto del successo della riformazione professionale __________, con decisione  15.10.1994, ha ridotto il grado di invalidità al 15% dal 1.11.1998 ed ha soppresso la rendita dall'1.11.1999.

                                         L’opposizione interposta dall’assicurato contro tale decisione è stata respinta con decisione su opposizione  11.12.1998.

                               1.4.   Con tempestivo ricorso l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione rilevando quanto segue:

"  ...

-       Nel novembre 98 ho avuto la possibilità di fare tirocinio presso il Comune di __________ () con l'incarico di fare rilevamenti topografici, ma ho dovuto smettere a causa del freddo che mi impediva il movimento della spalla e del braccio.

     Nel frattempo mi si era presentata la possibilità di partecipare ad un concorso presso il Comune di __________ __________ () per un posto in qualità di __________. Nel bando di concorso, però, veniva richiesta una sana e robusta costituzione che io non possiedo.

     Questo per dimostrare che i limiti di azione non riguardano solo il sollevamento di pesi o altre mansioni particolarmente pesanti, ma sono tanti i fattori che riducono la possibilità di movimenti che dovrebbero essere del tutto naturali.

     La mia richiesta ora è che la mia situazione venga esaminata in modo concreto.

     Sono disposto anche ad un confronto diretto con il prof. __________ o qualsiasi altro medico da voi incaricato, per verificare il  mio effettivo stato di salute e la mia effettiva necessità di terapie per cercare di impedire il progressivo peggioramento delle mie condizioni... " (I)

                               1.5.   In risposta __________ ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

                               1.6.   Il 12 aprile 1999 il ricorrente ha chiesto di sospendere la causa sin “verso la fine di maggio oppure inizio giugno 1999” per potersi sottoporre ad una perizia specialistica presso un medico in Italia (V).

                               1.7.   L’annunciata perizia non è stata prodotta al TCA.

                                         Sollecitato dal Tribunale (VI), il ricorrente ha comunicato di non avere ottenuto il parere medico-specialistico  poiché troppo oneroso dal punto di vista finanziario.

Considerato                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l'art 22 LAINF, se il grado d'invalidità del beneficiario muta notevolmente, la rendita sarà corrispon­dentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.

                                    La revisione non potrà, però,  più essere effettuata a decorrere dal mese in cui il beneficiario ha compiuto 65, rispettivamente 62, anni d'età (su questo aspetto, cfr. STFA 31.12.1991 in re C.V., non pubbl.).

                                         L'istituto della revisione ha quale scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Ed. réalités sociales, p. 114).

                                         La revisione presuppone che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.

                               2.3.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno della salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid 3b).

                                         L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non preve­dibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

                                         Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

                               2.4.   Il mutamento deve essere notevole.

                                         Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativa­mente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter; op. cit., p. 115 ed autori ivi citati).

                               2.5.   Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.

                                         Da notare che tanto nel fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

                                         I mutamenti congiunturali - ad esempio, il passaggio da una fase di recessione ad una di ripresa economica - non sono motivo di revisione.

                                         Parimenti, non si tien conto né prima né dopo di fattori estranei al danno della salute. Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc. non rilevano ai fini della commisurazione dell'invalidità.                                              

                                         Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortu­nio (art. 4  cpv. 1 LAI, art. 18  cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'in­validità, l'incapacità lucrativa in nesso causale  con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni, dev'essere in nesso causale adeguato con l'in­fortunio).

                               2.6.   In concreto, risulta in modo chiaro dagli atti che, dopo la decisione di fissazione della rendita, grazie al successo della riformazione professionale avviata dall’UAI, l’assicurato ha sensibilmente migliorato la sua potenzialità lucrativa.

                                         Al momento della chiusura del caso, nel 1993, egli era stato ritenuto in grado di conseguire, in un’attività leggera e non qualificata, un salario annuo pari a fr. 28.900.-.

                                         Alla fine della riformazione, conseguito il diploma italiano di geometra (che corrisponde al diploma di disegnatore tecnico in Svizzera)  – attività nella quale, come risulta dagli accertamenti medici esperiti e, in particolare dal rapporto 9.1.1998 __________ __________ di __________, egli è totalmente abile al lavoro (cfr. doc. __________: “…ist Hr. __________ __________ für Bürotätigkeiten 100% arbeitsfähig”) – l’assicurato è stato ritenuto, dal consulente professionale dell’UAI, in grado di conseguire un salario di 34.945.- nel 1° anno di attività e di

                                         fr. 40.324 il secondo (doc. __________).

                                         Ritenuto che, senza il danno alla salute e continuando ad esercitare l’attività di operaio, l’assicurato avrebbe  percepito un salario annuo pari a fr. 40.690.-, correttamente __________ ha ritenuto  di potere “per un anno ammettere uno scapito finanziario del 15% mentre che dal secondo anno in poi la situazione post-infortunistica non inciderà più in misura apprezzabile sulla capacità di guadagno” (doc. __________).

                                         Ininfluente è, in quest’ambito, il fatto che l’assicurato non abbia ancora reperito un lavoro: l’assicurazione infortuni risponde soltanto del danno economico direttamente conseguente al danno alla salute causato dall’infortunio. Non dell’impossibilità o della difficoltà di reperire un’attività dovuta a motivi congiunturali.

                                         L’assicurato fa valere in modo generico di avere bisogno di cure.

                                         A questo proposito – essendo la cognizione dello scrivente TCA limitata all’oggetto della decisione impugnata – si fa semplicemente notare che, come si evince dagli atti e dalla risposta di causa:

"  … La __________ fa rilevare di essere sempre stata d'accordo con un determinato procedere terapeutico. Si citano ad esempio 2 cicli di fisioterapia, ultrasuoni e compresse indicati al doc. __________ pag. 3 Altri esami diagnostici indicati dal dott. __________ o già sono stati eseguiti (artrotac cfr. doc. 33; sonografie delle spalle cfr. doc. __________) o non sono ritenuti necessari (cfr. doc. __________e __________). D'altra parte di fronte al suggerimento della Clinica __________ del 9 gennaio 1998 di eseguire una artroscopia (cfr. doc. __________) l'assicurato ha categoricamente affermato di "non volersi più far mettere le mani addosso" (cfr. 59) e la questione non ha più avuto seguito. … " (III pag. 3)

                                         Lo scrivente TCA non può, dunque, che suggerire al ricorrente di nuovamente prendere contatto con __________ per regolamentare la questione delle cure.

                                         Se le parti non dovessero trovare un accordo sul procedere,  esaurita la procedura d’opposizione, all’assicurato rimarrà aperta la facoltà di sottoporre al TCA la questione impugnando la decisione su opposizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.35 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2000 35.1999.35 — Swissrulings