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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 35.1999.26

4 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,236 mots·~11 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00026   grw/tf

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 3 marzo 1999 di

__________ rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione del 4 gennaio 1999 emanata da

__________ rappr. da: __________   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 3.8.1992 __________ __________ () è caduto dalla propria motocicletta: in tale infortunio ha riportato una contusione cerebrale.

                                         __________ ha assunto il caso che è stato chiuso con l'assegnazione di un'indennità per menomazione dell'integrità del 5%.

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione che confermava il rifiuto di assegnare un'indennità per menomazione dell'integrità di entità superiore, l'assicurato, rappr. dall'avv. __________, ha inoltrato tempestivo ricorso chiedendo l'assegnazione di un'indennità del 20%.

                                         A sostegno di questa richiesta nel ricorso si legge, in particolare, quanto segue:

"  Il ricorrente é pertanto di opinione che per la determinazione dell'indennità per menomazione dell'integrità si sarebbe dovuto far capo sia alla Tabella 11.3 ma anche e soprattutto alla Tabella 8, trattandosi di una persona lesa cerebralmente con conseguenze durature. L'ulteriore esame dell'incarto, al di là delle citazioni dei documenti svolte sopra, nonché degli altri referti medici, non può non far concludere che ci si trovi confrontati con un infortunato che presenta una disfunzione ancorché di tipo lieve, ciò che, richiamate le Tabelle, darebbe un'indennità per menomazione dell'integrità almeno del 20% (per tutti cfr. ancora documento SUVA 163, pag. 5, laddove si attestano: "Objektivierbare sensomotorische Defizite und neurologisch bedingte Störungen des Sehens, wie sie bei Herrn _______ festgestellt wurden (siehe Bericht von Dr.__________ vom 08.03.1997), können unseres Erachtens die Fähigkeit einschränken, komplexe motorische Handlungen, wie sie beim Motorfahrrad fahren gefordert sind, auszuüben.").

  Ne consegue che le richieste dell'assicurato, tenuto conto dei due fattori di menomazione e quindi dell'applicabilità delle due Tabelle, sono addirittura da giudicarsi come prudenziali."

                                         ()

                               1.3.   Con risposta 12.4.1999, __________ ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                               2.3.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave (almeno il 5%: Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 121).

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli art. 24ss LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno ne sono esclusi (cfr. Ghélew/ Ramelet/Ritter, op.cit., pag. 121).

                               2.4.  Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 n. U 48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extratabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'inte­­­­­­gri­tà risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' esclusa la revisione.

                               2.5.   __________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.88 in re A.P., RAMI 1989, U71, pag. 221 ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; 113 V 219, consid. 2b; 116 V 157, consid. 3a).

                               2.6.   Emerge da quanto precede che l'indennità per menomazione dell'integrità è fissata in funzione della gravità oggettiva della menomazione medesima. Quest'ultima viene quindi valutata sulla base degli accertamenti medici.

                                         Nell'evenienza concreta gli accertamenti medici mettono in evidenza in modo chiaro e convincente quali siano le affe­zioni di cui soffre l'insorgente.

                                         L'assicurato è stato sottoposto a ripetuti ed approfonditi accertamenti medici da cui risultano in modo chiaro quali affezioni riconducibili all'infortunio sono tuttora presenti.

                                         Relativamente ai problemi oftalmologici, l'assicurato è stato visto            dal Servizio universitario di oftalmologia di __________ che ha                                 concluso come segue:

"  1-   Au stade actuel Monsieur __________ présente encore un déficit de l'oculomotricité vérifiable. Il s'agit d'une déviation verticale minime en position primaire, atteignant 3 dioptries prismatiques dans le regard vers le haut, extrême. La diplopie engendrée par cette déviation verticale n'est présente que dans le regard vers le haut alors que la déviation est bien compensée dans le regard primaire et dans le regard vers le bas.

  2-   Du point de vue fonctionnel cette diplopie peut être considérée comme peu gênante dans la vie courante. A mon avis ce trouble oculomoteur est compatible avec la conduite des véhicules de la catégorie III. Toutefois, le trouble oculomoteur pouvant encore se décompenser à l'avenir, il est conseillé de répéter l'examen de la motilité oculaire 1 x/an."

                                          (doc 162)

                                         Relativamente ad eventuali postumi di natura neurologica,  il 25.9.1997 l'assicurato è stato visitato nella __________ für __________ und __________ di __________. Nel rapporto 21.10.1997 (agli atti sub doc 163), si legge, in particolare, quanto segue:

"  1. Kann bei Herrn __________ ein neuropsychologisches, posttraumatisch bedingtes Defizit nachgewiesen werden, welches auf das Unfallereignis vom 03.08.1992 zurückzuführen ist?

  Nein. Die durchgeführte neuropsychologische Testuntersuchung zeigt durchwegs normale kognitive Leistungen ohne klare Hinweise auf neuropsychologische, posttraumatisch bedingte Defizite, welche auf das Unfallereignis vom 03.08.1992 zurückzuführen sind. Es ist davon auszugehen, dass sich Herr __________ in neuropsychologischer Hinsicht gut vom erlittenen Schädel-Hirn-Trauma mit Contusio cerebri erholt hat.

  2. Gegebenenfalls, aufgrund welcher spezifischer, klinischer Befunde?

  Es liessen sich in der neuropsychologischen Untersuchung keine solchen spezifischen, klinischen Befunde feststellen.

  3. Oder ist vielmehr eine neuropsychologische Störung erkennbar, die auf eine vorbestehende Pathologie zurückzuführen ist (fragile Persönlichkeit mit familiärer Belastung, wie schwere Depressionen und Suizidalität, oder Schädelhirntrauma aus der Kindheit)?

  Eine neuropsychologische Störung, die auf einer vorbestehenden Pathologie beruht, war bei Herrn __________ nicht zu erkennen. Es waren kein vorbestehendes Schädel-HirnTrauma oder andere schwere Krankheiten und Unfälle zu erfragen. Ebensowenig liessen sich vorbestehende psychische Störungen oder eine familiäre Belastung mit schweren Depressionen und Suizidalität feststellen. Unseres Erachtens kann auch nicht von einer fragilen Persönlichkeit des Patienten gesprochen werden. Wie aus Ihren Unterlagen ersichtlich ist, hat Herr __________ jahrelang als zuverlässiger Mitarbeiter bei der __________ gearbeitet und hat vor dem Unfall kaum je krankheitshalber bei der Arbeit gefehlt. Er scheint auch jetzt sehr motiviert zu sein, weiterhin 100% zu arbeiten, was nach derartigen Unfällen erfahrungsgemäss nicht immer der Fall ist. Insofern macht er einen stabilen und motivierten Eindruck. Es lassen sich keine Hinweise auf Simulation oder Aggravation feststellen, und es ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass Herr __________ bei der Arbeit nicht sein möglichstes leisten würde. Diese Beobachtungen sprechen klar gegen die Hypothese einer fragilen Persönlichkeit."

                                          ()

                                         L'8.10.1998 egli è, ancora, stato sottoposto ad un controllo peritale da parte del dott. __________, spec FMH in neurologia.

                                         Nel rapporto relativo a tale visita (agli atti sub doc 174), si legge in particolare quanto segue:

"  1.Bezogen auf den Unfall vom 03.08.92 können aktuell noch sensitiv-motorische Defizite im Bereiche des rechten Hemisomas (Motorik der Augen ausgenommen) verifiziert werden?

  Ja.

  2. Wenn ja, welche?

  Insgesamt finden sich eine diskrete Befundkonstellation hauptsächlich einer sensomotorischen Halbseitensymptomatik rechts mit geringer Reflexdifferenz, sowie einer vermutlichen leichten dissoziierten Sensibilitätsstörung, die sich insbesondere im Bereiche des Fusses annehmen lässt. Die Missempfingung im Bereiche von Vorderarm und Hand rechts kann klinisch nicht verifiziert werden, gehört aber zwanglos in einen Symptomenkomplex, der sich in erster Linie aufgrund einer durchgemachten Hirnstammschädigung erklärt. Dass sich diese einem Nachweis im Schädel-CT entzogen hat, ist nicht ungewöhnlich, da die Methode zur Darstellung solcher kleinerer Läsionen nicht ausreicht.

  Es ist jedoch zu betonen, dass den untersuchungsmässigen Ausfällen kein wesentlicher funktioneller Ausfall entspricht.

  Im übrigen kann angenommen werden - ebenfalls in Uebereinstimmung mit einer vorauszusetzenden durchgemachten Hirnstammläsion - dass eine geringfügige Rumpfataxie vorliegt, welche dann auch die geklagte Gleichgewichtsstörung zu begründen vermag.

  Insgesamt sind diese Ausfälle aber geringfügig und ohne wesentliche praktische Auswirkung.

  3. Sollten organische Folgen noch objektiv dokumentierbar sein, ist dem Versicherten das Führen eines Motorfahrrades (nicht Motorrad) zum Zwecke der Postverteilung zumutbar?

  Unter den obenstehenden Gesichtspunkten ist also diese Frage beantwortbar und zwar in bejahendem Sinne. Die Fähigkeit zum Führen eines Motorfahrrades ist unter diesen Umständen nach meinem Dafürhalten eindeutig gegeben, ebenso wie die Zumutbarkeit, ein solches Fahrzeug zu benutzen (allerdings rein unter dem Gesichtspunkt der erwähnten hinorganischen residuellen Ausfälle)."

                                          ()

                                         Dunque, così come riassunto dal dott. __________, medico di circondario __________, l'assicuratore è ancora portatore dei seguenti postumi infortunistici:

"  L'assicurato é portatore dei seguenti postumi infortunistici complessivamente importanti e durevoli: stato dopo contusione cerebrale con regrediente emisindrome destra con sospetto d'interessamento anche del tronco cerebrale (computer-tomograficamente silente).

  Stato dopo due revisioni per correzione di una paresi del nervo obliquo superiore a sinistra (diplopia neurogena).

  Persistenza di una minima differenza ai riflessi, possibile lieve alterazione di sensibilità dissociata, residuale minima diplopia ben compensata, tranne all'estremo sguardo in alto.

  Sono tutti dei lievi deficit senza conseguenza pratica, soprattutto per quanto riguarda i disbrighi personali come pure l'attività professionale.

  Non esiste alcun residuo neuro-psicologico organico." ()

                                         Secondo il medico di circondario, tali postumi devono essere indennizzati con l'assegnazione di un'indennità per menomazione dell'integrità del 5%: tale valutazione, effettuata in applicazione della tabella 11.3. non presta il fianco a critiche.

                                         L'argomentazione portata a sostegno della richiesta ricorsuale ("disturbo alle funzioni cerebrali leggero") non è suscettibile di condurre a valutazioni diverse: infatti, l'accertamento di simile leggero disturbo è stato fatto a soli due mesi di distanza dall'infortunio (9) mentre le due perizie citate non hanno più constatato deficit di funzioni cerebrali significativi.

                                         Lo scrivente TCA non può, a questo proposito, che condividere quanto affermato __________ in risposta:

"  La tesi del ricorrente deve essere disattesa come meglio precisato dall'apprezzamento medico del 15.3.1999 ().

  Infatti il legale del ricorrente (ricorso pag. 3 cpv. 2) citando il doc. 163 pag. 1 del 21.10.97 non si accorge che quanto ivi descritto é il rinvio all'esame neuro-psicologico del 5.10.92 fatto a soli due mesi di distanza dall'infortunio ().

  Nel frattempo la situazione é decisamente migliorata come si evince dall'esame neuro-psicologico del 21.10.97 che documenta l'assenza dei deficit neuro-psicologici post-traumatici ().

  Inoltre il legale del ricorrente citando parzialmente la cifra 4 pag. 5 del doc. 163 tralascia la prima importante frase ("Aus neuropsychologischen Sicht ergeben sich keine Einschränkungen ...").

  Da ultimo un'attenta lettura del rapporto del neurologo dott. __________ del 20.10.98 (), contrariamente a quanto afferma il ricorrente a pag. 2, attesta un quadro neurologico normale e il fatto che i deficit neuro-psicologici post-traumatici sono minori e senza alcun effetto pratico. Questa perizia aveva tra l'altro anche lo scopo di accertare se l'assicurato era da ritenere abile alla guida di un ciclomotore per uso professionale (). La risposta fu positiva a conferma del miglioramento subentrato rispetto al rapporto del 21.10.1997  che ancora sconsigliava l'uso del ciclomotore ()."

                                         (III pag 2)

                                         Pertanto, la decisione impugnata non può che essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti