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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2000 35.1999.116

17 octobre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,003 mots·~30 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00116   mm

Lugano 17 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 novembre 1999 di

__________,

rappr. da: __________,  

contro  

la decisione del 13 agosto 1999 emanata da

__________,

rappr. da: avv. __________,   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 22 dicembre 1997, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità d'operaio addetto alla sbavatura - è stato investito da un autobus mentre stava per attraversare la strada, riportando la frattura del collo del femore a sinistra, immediatamente trattata mediante osteosintesi.

                                         Successivamente, sono pure insorti dei disturbi a livello del ginocchio sinistro, disturbi che hanno fatto oggetto d'innumerevoli accertamenti, di natura invasiva (leggi artroscopia diagnostica eseguita dal dottor __________ il 28 gennaio 1999 - cfr. doc. _) e non.

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore, con decisione formale 1° marzo 1999, ha dichiarato __________ abile al lavoro al 50% a far tempo dal 19 ottobre 1998 (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), con la quale è stata, in particolare, prodotta una perizia di parte allestita dal dottor __________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni a __________, l'__________ - non senza aver dapprima interpellato il proprio medico di circondario (cfr. doc. _) e sottoposto __________ ad una nuova scintigrafia ossea trifasica presso il Servizio di medicina nucleare dell'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _) - in data 13 agosto 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Nel corso del mese di settembre 1999, ha avuto luogo - con l'accordo di entrambe le parti - una visita peritale presso la Clinica ortopedica dell'Ospedale di __________ (cfr. doc. _).

                               1.4.   Durante il periodo 5-8 ottobre 1999, __________ è rimasto degente presso l'Ospedale __________, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'asportazione del materiale d'osteosintesi (cfr. doc. _).

                                         A far tempo dal 2 novembre 1999, l'assicurato ha ripreso ad esercitare normalmente la propria attività lavorativa.

                               1.5.   Con tempestivo ricorso 12 novembre 1999, __________, sempre patrocinato dall'__________, ha chiesto che l'Istituto assicuratore convenuto venga condannato a versargli indennità giornaliere complete per il periodo 19 ottobre 1998-2 novembre 1999, ad eccezione dei 33 giorni durante i quali egli ha lavorato al 50% (cfr. I, p. 5).

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l'insorgente ha costestato di poter svolgere la propria attività professionale nei tempi e nei modi indicati dall'__________, rilevando, in particolare, che la medesima "… pone in essere una forte sollecitazione degli arti inferiori, operazione per lui impossibile, in quanto troppo faticosa, a causa dei fastidiosi dolori inabilitanti durante tutto il periodo in cui ha dovuto sopportare il materiale di osteosintesi nella gamba infortunata" (cfr. I, p. 2).

                               1.6.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.7.   In replica, l'insorgente ha, di nuovo, evidenziato il fatto che la sua abituale attività non può assolutamente venir considerata come leggera. Egli ha, inoltre, ribadito la necessità che le parti vengano convocate dinanzi al TCA "… onde potre illustrare i fatti che si intendono provare a mezzo di perizia o a mezzo di testimoni" (V).

                               1.8.   In data 18 gennaio 2000, l'assicurato ha trasmesso a questa Corte una sua dichiarazione, in cui vengono dettagliatamente descritte le mansioni che egli sarebbe chiamato a svolgere presso la __________ (cfr. doc. _).

                               1.9.   Il 2 febbraio 2000 - raccogliendo il suggerimento dell'assicuratore LAINF - il TCA ha trasmesso al datore di lavoro i doc. _ e _, invitandolo a segnalare se quanto ivi indicato è o meno conforme alla realtà (cfr. XI).

                                         La risposta della ditta __________ è pervenuta il 18 febbraio 2000 (XIII). Alle parti è stata data facoltà di esprimersi al riguardo.

                                         __________, da parte sua, ha postulato che il datore di lavoro abbia ad esprimersi anche sul contenuto della sua dichiarazione 18 gennaio 2000 (cfr. XVI).

                             1.10.   In data 30 marzo 2000, alla presenza delle parti, la Giudice delegata ha sentito __________, ingegnere responsabile della produzione presso la ditta __________ (XIX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della presente vertenza è circoscritto alla questione di sapere quale è stato il grado d'inabilità lavorativa presentato da __________ durante il periodo 19 ottobre 1998-1° novembre 1999, fatta eccezione per quei giorni in cui egli ha lavorato parzialmente (12 aprile-18 maggio 1999).

                               2.3.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in tutti i campi dell'assi­curazione sociale: viene considerata incapace di lavoro una persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, pag. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                                         La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività .

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effetti­vamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K720 pag. 106 consid. 2, U27 pag. 394 consid. 2b e giuri­sprudenza ivi citata; RJAM 1982 no. 482 pag. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nono­stante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.4.   In concreto, l'Istituto assicuratore convenuto ha basato la propria decisione di riconoscere __________ abile al lavoro al 50% a contare dal 19 ottobre 1998, e sul rapporto d'uscita 10 novembre 1998 della __________ e sui referti relativi alle visite mediche circondariali.

                                         Il ricorrente, durante il periodo 21 settembre-16 ottobre 1998, ha, dunque, soggiornato presso la Clinica di riabilitazione di __________, dove è stato sottoposto, prevalentemente, a degli esercizi di mobilizzazione. Dal summenzionato rapporto d'uscita è utile estrarre i seguenti passaggi:

"  … Possiamo pertanto ammettere ancora la presenza nel caso del signor ________ al massimo di una certa quantità di disturbi residuali (in particolare dovuti all'irritazione delle parti molli da parte del materiale d'osteosintesi) che però non sono spiegabili con i restanti reperti clinici e non corripondono nemmeno al comportamento osservato al di fuori delle terapie. Supponiamo pertanto una sovrapposizione funzionale iniziale con elaborazione patologica dei dolori e una futura cronicizzazione.

Procedere

Abbiamo consigliato al paziente di eseguire regolarmente a casa il programma di esercizi e in particolare l'allenamento alla deambulazione. Gli ulteriori controlli saranno eseguiti dal medico curante. Come ulteriore provvedimento consigliamo un prossimo controllo da parte del chirurgo per chiarire la questione relativa all'asportazione del materiale d'osteosintesi. Al momento attuale non riteniamo indicati ulteriori provvedimenti diagnostici o terapeutici.

Capacità lavorativa

Riteniamo ragionevolmente esigibile la ripresa nella misura del 50% dell'attività di meccanico nell'industria metallurgica, eseguita prima dell'infortunio, con effetto dal 19.10.1998. Se nelle settimane seguenti non sarà possibile realizzare un aumento progressivo consigliamo una visita sul posto di lavoro da parte di un ispettore della Suva con attenzione particolare ad un'attività che non sforza in modo troppo elevato l'anca sinistra (nessun sollevamento/trasporto ripetitivo di oltre 25 kg, non salire ripetutamente le scale con carichi e nessun attività in posizione sfavorevole per l'anca dal punto di vista ergonomico)" (doc. _).

                                         In data 22 dicembre 1998, ha avuto luogo una visita medica di controllo eseguita dal dottor __________, spec. FMH in chirugia, il quale ha confermato un'abilità lavorativa del 50% a partire dal 19 ottobre 1998, e ciò nell'attesa di conoscere gli esiti di un esame artroscopico al ginocchio sinistro, destinato ad accertare la presenza o meno di alterazioni post-traumatiche:

"  Siamo dunque a distanza di un anno da una frattura baso-cervicale del femore sinistro, lesione riportata in seguito ad una collisione quale pedone con un autobus. Stato dopo riposizione e stabilizzazione della frattura (24.12.97) all'Ospedale __________ mediante 3 viti spongiose.

Trattasi di un assicurato già affetto da diabete mellito e di abuso tabagico, fattori di elevato rischio per una necrosi secondaria della testa femorale o complicazione algo-distrofica. Inoltre è nota una moderata ipertensione come pure anamnesticamente degli episodi di rachialgia (ultima crisi sciatalgica risalente a circa il 1992).

Purtroppo il signor __________ benché consapevole di tutti questi rischi avversi, fino a tutt'oggi non ha rinunciato al tabagismo.

Fortunatamente fino a tutt'oggi documentiamo un processo di consolidazione della frattura baso-cervicale a sinistra regolare, sia radiologicamente sia in base all'esame scintigrafico.

All'esame odierno oggettivamente notiamo un raggio di mobilità dell'anca sinistra soddisfacente, a parte una ridotta rotazione esterna (deficit di 25°).

I disturbi a tale livello, anche dietro sollecitazione, sono di entità molto modesta, più accentuati invece i dolori al ginocchio sinistro (soprattutto in zona mediale e infrapatellare).

Considerata la scintigrafia ancora completamente silente a livello delle ginocchia in aprile 1998 come pure sulla scorta della documentazione radiologica, assieme ai referti clinici attuali, interpretiamo la sintomatologia residuali piuttosto quale equivalente algo-distrofico, ma non lesione intrarticolare (del tipo lesione meniscale laterale).

Se fosse così indubbiamente entriamo in un circolo vizioso, poiché il tabagismo in combinazione con un'affezione metabolica come il diabete rischia di provocare una cronicizzazione, nel caso peggiore irreversibile.

Dal lato diagnostico, per escludere una lesione post-traumatica con certezza rimane un esame artroscopico, come già ventilato dal dott. __________ (in tale caso indispensabile una completa video-registrazione).

In base a tutti i referti finora a nostra disposizione l'arricchimento del radiotracciante è probabilmente l'espressione di un processo algo-distrofico, per cui un trattamento con Calcitonina è indicato, qualora il signor __________ rinunciasse interamente al tabagismo (altrimenti l'effetto va neutralizzato).

Inoltre il signor __________ è invitato ad iniziare degli esercizi di rinforzo muscolare a casa, ma anche a praticare del ciclismo e nuoto regolare.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa, in attesa dell'esame artroscopico, deve essere mantenuta una capacità lavorativa del 50% (dal 19.10.98)" (doc. _).

                                         In data 28 gennaio 1999, l'assicurato si è effettivamente sottoposto ad un'artroscopia diagnostica del ginocchio sinistro, intervento eseguito dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia.

                                         Lo specialista non ha accertato alcunché d'anormale, fatta eccezione per un probabile esito di un leggero stiramento del legamento menisco-tibiale (cfr. doc. _).

                                         Alla luce delle risultanze dell'indagine artroscopica, il medico di circondario dell'__________ ha negato la presenza, a livello del ginocchio sinistro, di reperti di natura infortunistica, raccomandando, comunque, l'esecuzione di una risonanza magnetica (cfr. doc. _), ciò che ha avuto luogo il 17 febbraio 1999 presso l'__________ con il seguente esito:

"  … i reperti sono compatibili con uno stiramento del retinacolo della patella mediale e laterale (instabilità femoro-patellare?). La presenza del discreto edema geografico nel condilo femorale laterale e l'aspetto delle radiografie convenzionali come pure della scintigrafia sono compatibili con una "osteopenia transitoria". Un eventuale controllo con una radiografia convenzionale sarebbe utile. Presenza di alterazioni degenerative del corno posteriore del menisco laterale senza evidenziare una fissura. I legamenti collaterali come pure i legamenti crociati sono intatti" (doc. _).

                                         Il dottor __________ ha, quindi, ribadito il parere secondo cui l'assicurato è abile al lavoro nella misura del 50%:

"  Con l'esame radiologico, spineco-tomografico ed esame artroscopico del ginocchio sinistro non è stata riscontrata una lesione post-traumatica strutturale, riconducibile all'evento del 22.12.1997.

Anche per quanto riguarda gli esiti della frattura, essa è nel frattempo ben consolidata, tale da dover confermare la capacità lavorativa del 50% dal 19.10.1998. Malgrado il fatto che il signor __________ non ha ottemperato l'obbligo d'evitare dei fattori nocivi nel processo di guarigione (essendo diabetico non ha mai abbandonato il tabagismo, in questo contesto molto pericoloso!), non è subentrata nessuna necrosi, né a livello della testa femorale né altrove all'arto inferiore sinistro.

L'osteopenia transitoria al condilo femorale è da interpretare quale demineralizzazione d'inattività, ma non costituisce un fattore invalidante.

Lo stesso vale per l'alterazione degenerativa del corno posteriore del menisco laterale, la plica infrapatellare completa o un lieve edema peri-legamentare a livello del retinacolo e nel tessuto sottocutaneo (probabilmente ancora esito dell'artroscopia di nemmeno 3 settimane prima)" (doc. _).

                                         Nuova visita medica circondariale il 13 luglio 1999, in occasione della quale il dottor __________ ha suggerito l'effettuazione di un nuovo esame scintigrafico osseo, prevedendo - in caso di normale consolidazione della frattura ed in assenza di un'incipiente necrosi della testa femorale - una ripresa dell'attività lavorativa nella misura del 75% entro il 1° settembre 1999 (cfr. doc. _).

                                         Le risultanze della suddetta indagine radiologica sono contenute nel referto 26 luglio 1999 del Servizio di medicina nucleare dell'__________ (doc. _).

                                         Sulla scorta della documentazione medica poc'anzi menzionata, l'__________ ha formalmente riconosciuto __________ abile al lavoro al 50% a decorrere dal 19 ottobre 1998 (cfr. doc. _).

                                         Nel corso del mese settembre 1999, l'insorgente è ancora stato periziato presso la Clinica d'ortopedia dell'Ospedale cantonale di __________ e, specificatamente, dal Prof. dott. __________.

                                         Questo l'apprezzamento contenuto nel relativo referto 29 settembre 1999:

"  Der Patient zeigt einen Zustand 21 Monate nach Osteosynthese einer basozervikalen Schenkelhalsfraktur Typ Pauwels III. Die Frakzur wurde in __________ mit gutem Resultat osteosynthetisiert. Die Osteosynthese zeigt einzig eine unwesentliche Rotationsfehlstellung von zirca 10° Aussenrotation. Bei radiologisch und insgesamt klinisch unauffälligem Verlauf kam es bei dem Patienten mit den Risikofaktoren Rauchen und Diabetes konnte durch drei Szintigraphien im Abstand von mehr als sechs Monaten ausgeschlossen werden.

Die heutige Untersuchung zeigt objektiv einzig einen leichten Rotationsfehler von 10° Aussenrotation des linken Hüftgelenkes bei geheilter Schenkelhalsfraktur. Das Huftgelenk zeigt keinerlei Veränderungen, die auf das Trauma zurückzuführen wären. Die kanülierten Spongiosaschrauben führen im Tractusbereich subtrochantär zu einer leichten Irritation des Tractus iliotibialis. Objektiv können wir aufgrund der klinischen und radiologischer Befunde sowie der Beweglichkeit von einem guten Resultat sprechen.

Die vom Patienten angegebenen Beschwerden im Bereich des linken Oberschenkels lassen sich zum Teil auf die Reizung des Tractus iliotibialis durch die Schrauben zurückzuführen. Die vom Patienten angegebenen invalidisierenden Schmerzen, welche eine Arbeitsaufnahme mehrmals verhindert haben, können mit den vorliegenden objektiven Befunden nicht erklärt werden" (doc._, p. 6s.).

                                         Rispondendo ai quesiti postigli dalle parti, il Prof. __________ ha indicato che __________, tenuto conto dei soli postumi oggettivabili dell'evento traumatico del dicembre 1997, è in grado d'esercitare nella misura del 50% la sua abituale attività professionale presso la ditta __________:

"  1. Kann der Patient seine Arbeit in der Firma __________ wiederaufnehmen hinsichtlich der Folgen des Unfalls vom 22.12.97?

Aufgrund der vorliedenden, objektiv erhobenen Befund kann der Patient im heutigen Zustand seine berufliche Tätigkeit bei der Firma __________ im Rahmen der ab 19. Oktober 1998 bestätigten Arbeitsunfähigkeit zu 50% aufnehmen" (cfr. doc. _, p. 7).

                                         Il perito consultato dalle parti ha, inoltre, avuto modo di descrivere gli impedimenti funzionali derivanti dalle sequele dell'infortunio assicurato, sottolineando la presenza di un'importante discrepanza fra i modesti reperti oggettivati ed i disturbi accusati dal ricorrente all'anca sinistra:

"  Durch den Anwalt von Herrn __________ gestellte Frage: Welche Tätigkeiten kann der Patient noch ausführen und in welchem Masse?

Subjektive Angaben des Patienten: Der Patient gibt an, keine Zwangshaltungen einnehmen und Gewichte von über 10 kg nur mit Mühe aufheben und halten zu können. Das Kauern und Einnehmen von Zwangspositionen versuche ihm anhaltende Schmerzen im Bereich der linken Hüfte.

Objektiv ist aufgrund der vorliegenden Befunde betreffend der Situation der linken Hüfte keine Beeinträchtigung beim Einnehmen von Zwangshaltungen und beim Tragen und Halten von Lasten zwischen 10 und 20 kg gegeben.

Es besteht demzufolge eine grosse Diskrepanz zwischen den vom Patienten angegebenen invalidisierenden Hüftschmerzen und den von uns erhobenen Befunden. Auffallend ist die Schwierigkeit, mit dem Patienten die Sachverhalte klar analysieren zu können. Auf konkret gestellte Fragen beginnt der Patient zu perseverieren und gibt keine klare Antwort. Manchmal sind die Antworten betreffend der Arbeitssituation auch wiedersprüchlich. Wir haben dem patienten auch noch einmal den Sachverhalt auseinandergestezt, dass die __________ nur für die Probleme im Bereich der Hüfte und nicht für die allgemeininternistischen Probleme kardiopilmonaler Art oder aber auch die chronischen Rückenbeschwerden aufzukommen hat" (doc. _, p. 7s. - la sottolineatura è del redattore).

                               2.5.   In sede di replica, __________ ha messo in dubbio la fondatezza della valutazione del dottor __________, nella misura in cui la perizia "… è stata elaborata dopo che l'esperto ha preso visione della documentazione __________ ed è evidente che la descrizione dell'attività professionale come leggera, così come risulta dagli atti __________, possa avere determinato nel perito una convinzione, che verosimilmente verrebbe messa in dubbio, nell'ipotesi in cui la funzione lavorativa fosse effettivamente da catalogare come mediamente pesante o pesante" (cfr. V, p. 2).

                                         Vero è che l'opinione secondo cui l'assicurato sarebbe abile in misura del 50% nella sua abituale attività (cfr. doc. _, risposta al quesito n. 1), è da ritenere corretta nella misura in cui lo è anche la descrizione delle mansioni che egli era concretamente chiamato a svolgere.

                                         Ciò nondimeno, il Prof. __________ non si é limitato a quantificare il grado di capacità lavorativa per rapporto alla specifica attività d'operaio addetto alla sbavatura. Egli ha, in effetti, pure descritto le limitazioni funzionali derivanti dai postumi oggettivabili dell'infortunio del dicembre 1997, affermando, in questo contesto, che __________ è senz'altro in grado di esercitare delle mansioni che comportano delle posizioni di costrizione per l'anca sinistra nonché il sollevamento, rispettivamente, il trasporto di pesi tra i 10 ed i 20 kg (cfr. doc. _, p. 8).

                                         Ora, lo scrivente TCA, da parte sua, non vede ragioni che gli impediscano di far proprio l'apprezzamento enunciato dal Prof. dott. __________ - autorevole specialista nella materia che qui interessa - perlomeno nella misura in cui egli ha, da un lato, chiarito la gravità dei postumi residuali dell'evento infortunistico assicurato e, dall'altro, descritto i corrispondenti impedimenti funzionali. In questo senso, ulteriori provvedimenti probatori (leggi perizia medica giudiziaria) più non s'impongono (cfr., per la valutazione anticipata delle prove, RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274).

                                         Va, del resto, osservato come l'opinione manifestata dal perito non si discosti, nella sostanza, da quella espressa, a suo tempo, e dai medici della Clinica di riabilitazione di __________ e dal medico di circondario dell'__________ (cfr. consid. 2.4.).

                                         A notare, infine, che l'insorgente non ha sollevato alcuna obiezione a questo riguardo, limitandosi a pretendere che l'attività presso la ditta __________ sarebbe tutt'altro che leggera.

                               2.6.   A questa Corte non resta, quindi, che da verificare se l'attività presso la __________ era da ritenere, almeno in parte (non dimentichiamo che l'assicurato, nel periodo in questione, è stato riconosciuto abile al lavoro al 50%), compatibile con gli impedimenti accusati da __________.

                                         In data 2 luglio 1998, il medico di circondario dell'__________ si è personalmente recato presso la __________, dove ha effettuato un sopralluogo assieme ai signori __________o, responsabile del personale, e __________, capo-reparto sbavatura. Questo il contenuto del suo rapporto:

"  Viene visitato il reparto sbavatura, brevemente anche il reparto di rifinitura e quello di controllo.

I processi lavorativi in seguito descritti sono in parte documentati fotograficamente (le cifre si riferiscono alla numerazione).

I pezzi da lavorare sono degli elementi in metallo (lega) e si tratta di eliminare le esuberanze provenienti dalla fonderia, mediante nastro abrasivo di vario tipo (grezzo o fine) e di varia larghezza.

Il lavoro del reparto di sbavatura viene sempre organizzato dal capo-reparto in tale maniera che non insorga troppa monotonia o stanchezza, ciò che esclude il lavoro sulla stessa serie durante delle settimane o addirittura mesi.

Di regola in un solo giorno vengono lavorati vari pezzi, di varie dimensioni, già per motivi fisici.

Infatti ci sono dei piccoli pezzi dell'ordine di qualche centimetro, altri di grandi dimensioni di peso anche di oltre 50, addirittura 100 kg.

Arrivano in questo reparto solo dei pezzi per la sbavatura esterna, poiché con il nastro abrasivo non si riesce ad entrare all'interno di certi modelli.

Per dei pezzi piccoli con i quali si lavora nell'immediata vicinanza del nastro, si ricorre volentieri ad un congegno improvvisato o costruito appositamente per tenere meglio il pezzo nella mano (foto no 3, 4 e 5). Per i pezzi pesanti (già oltre i 10 kg) nel reparto attrezzistica viene costruito un carrello apposito, in modo da poter muovere adeguatamente il pezzo contro il nastro abrasivo.

Gli operai hanno a disposizione vari tipi di guanti, occhiali protettivi, sedia regolabile, cuffie protettive contro il rumore.

Dei pezzi di piccola fino a media entità sono presentati sulle foto (no 1-4, 7-9).

Per razionalizzare il processo della sbavatura, l'operaio può procedere alla pre-sbavatura mediante impianto dotato di precursore, fino a livello di circa 1 mm (foto no 7).

Nel medesimo reparto è a disposizione anche una macchina concepita unicamente per la pre-sbavatura (sbavatura semi-automatica), a cui è adibito un solo operaio specializzato (foto 16, 17).

La lavorazione di pezzi intermedi (di pochi chili) è illustrata nella foto no 10, il lavoro di pezzi più grandi sul carrello nella foto no 12.

Le foto 13-15 presentano dei pezzi più pesanti (fino a 36 kg).

Certi pezzi possono essere più complessi nella loro lavorazione (foto no 9).

Lo sbavatore provvede anche per l'installazione del congegno di fissaggio, cambio del nastro abrasivo, procedimento che non richiede una forza fisica particolare.

Durante la lavorazione del pezzo le avambraccia vengono sempre appoggiate, in modo da poter posizionare il pezzo di lavoro più facilmente contro il nastro abrasivo.

Per i pezzi di piccola dimensione (qualche centimetro) non è necessaria alcuna forza particolare, dell'ordine di qualche kp a livello delle dita, non delle escursioni particolari dei polsi né delle dita (rinviamo alle foto 2, 4 e 8).

Il sottoscritto si è dedicato alla sbavatura di due tipi di pezzi, a cui fu adibito il signor P. alla ripresa lavorativa (foto 5, 6-8)" (doc. _).

                                         Dal doc. _ emerge che, durante il periodo 12 aprile-18 maggio 1999, a __________ furono affidate delle mansioni estremamente leggere (pezzi di un peso variabile fra i 2.5 ed i 5 kg), e ciò per tener conto della sua lunga inattività lavorativa. A mente del capo-reparto Nunneri, "il rendimento in queste settimane può definirsi quasi del 50%, anche se agli inizi vi sono stati dei problemi" (doc. _).

                                         In corso di causa, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione da lui sottoscritta, con la quale egli ha inteso precisare la natura delle diverse fasi della lavorazione:

"  (…). Premetto che ogni pezzo viene trattato da me per tre diverse lavorazioni, che descrivo qui di seguito, aggiungendo per ognuna l'indicazione dei carichi di lavoro a cui sono sottoposto:

la prima consiste nella sgrossatura, attività che viene svolta in piedi, con un notevole sforzo fisico, che si ripercuote anche sulle gambe, visto che devo mantenere il pezzo che viene a contatto con il nastro abrasivo, il quale gira ad una velocità tale da creare un attrito che eleva la temperatura del pezzo fino all'incirca a 800 e 900 °C; la seconda consiste nella sgrossatura di fino, attività che viene svolta da seduto, con gli avambracci appoggiati sulle gambe, per i pezzi con peso superiore ai 4 kg, non essendo possibile appoggiarsi sugli appositi supporti previsti per i pezzi più piccoli (non va dimenticato che la tolleranza massima è di 2 decimi di millimetro); terza fase di finitura del pezzo, sempre da seduto e sempre con il sovraccarico alle gambe per i pezzi superiori ai kg 4.

Ribadisco che per la lavorazione di pezzi superiori ai 4 kg non ci si può avvalere del piano di appoggio per l'avambraccio, ma occorre fare leva con le gambe.

Ciò non risulta dai documenti __________.

Qui di seguito indico le giornate nel corso di una sola settimana tipo, in cui sono stato impegnato nel mese di dicembre, sollecitando le gambe anche nelle due attività che svolgo da seduto, in quanto occupato con pesi superiori ai 4 kg:

lavoro iniziato il 10 dicembre 1999:

14 ore, pezzi 46, peso unitario 5950 gr.

lavoro iniziato il 13 dicembre:

ore 10, pezzi 50, peso unitario 4560 gr.

lavoro iniziato il 16 dicembre:

ore 5, pezzi 13, peso unitario 4520 gr.

Come già indicato più sopra lavorare per tutto il giorno con dei pezzi relativamente pesanti, ma che si succedono uno dopo l'altro, senza interruzioni (e con un sollecito delle gambe assai importante) è sicuramente paragonabile ad un'attività medio pesante/pesante.

Il mio datore di lavoro sicuramente queste informazioni.

Lo stesso capo-reparto, fortunatamente, mi sta esentando in questi mesi dalla lavorazione di pezzi dai pesi superiori. Questo svolgerò anche questo tipo di lavorazione, la mia attività potrà essere definita certamente come pesante.

Ma anche oggi sono convinto che qualsiasi esperto arriverebbe alla conclusione che una persona con del materiale di osteosintesi in una gamba non sarebbe in grado di sopportare che comporta il mio lavoro" (doc. _).

                                         In data 2 febbraio 2000, lo scrivente TCA ha trasmesso al datore di lavoro i rapporti relativi al sopralluogo 2 luglio 1998 (doc. _) ed al colloquio telefonico 26 maggio 1999 (doc. _), chiedendogli "… se quanto ivi indicato è conforme alla realtà" (cfr. XI).

                                         La risposta della ditta __________ è pervenuta a questa Corte il 18 febbraio 2000: ai summenzionati due documenti sono state apportate unicamente delle correzioni marginali, assolutamente irrilevanti ai fini del presente giudizio (cfr. XIII + 1).

                                         Il 30 marzo 2000, la Giudice delegata ha sentito quale teste l'ingegner __________, responsabile della produzione presso la __________, al quale è stato chiesto, segnatamente, di prendere posizione riguardo ad alcune delle affermazioni contenute nella dichiarazione 18 gennaio 2000 di __________:

"  … Noi lavoriamo pezzi che vanno da pochi grammi a cento chili.

La nostra paletta di produzione annua si compone di circa 400-500 pezzi diversi. Siccome noi lavoriamo su commessa, possono capitare dei periodi in cui lavoriamo in prevalenza pezzi di un certo peso e altri in cui lavoriamo pezzi piuttosto leggeri.

In genere c'è un mix in cui possiamo trovare pezzi di peso variabile.

Il pezzo più pesante che noi lavoriamo è sui 100 chili: preciso però che in questi ultimi due anni ci sarà capitato di lavorare pezzi di questo peso al massimo 10 volte (circa 10 pezzi).

Il sig. __________ lavora nel settore sbavatura.

Per descrivere l'attività del settore sbavatura, ho portato quale esempio un pezzo fuso che possiamo considerare tipico della nostra attività.

Dopo la fusione, il pezzo così come si presenta va nel settore sbavatura dove bisogna eliminare i residui degli attacchi di colata, così da ottenere una superficie che corrisponda alla specifica richiesta del cliente.

L'attività di sbavatura viene fatta in più fasi od anche in una sola fase a dipendenza della grossezza e della forma del pezzo.

Mi viene letto il seguente estratto del doc. _:

"… sgrossatura, attività che viene svolta in piedi, con un notevole sforzo fisico, che si ripercuote anche sulle gambe, visto che devo mantenere il pezzo che viene a contatto con il nastro abrasivo, il quale gira ad una velocità tale da creare un attrito che eleva la temperatura del pezzo fino all'incirca a 800 e 900 °C …".

Questa descrizione riporta in modo corretto, in linea di massima, l'attività di sgrossatura. Voglio però precisare che questa attività comporta sicuramente uno sforzo fisico. Se questo sia notevole, non ho strumenti per dirlo. Preciso che, in genere, l'operaio che svolge questa attività non deve sostenere da solo il peso del pezzo ma è aiutato da un sistema di leve che permettono di sostenere il pezzo in verticale e di esercitare con una leva una pressione in generale orizzontale. Questa pressione che va esercitata richiede un certo sforzo.

Preciso che la temperatura più elevata viene raggiunta soltanto localmente nel punto di abrasione: il resto del pezzo naturalmente si scalda ma non raggiunge mai la temperatura massima. Preciso inoltre che per queste manipolazioni l'operaio ha a disposizione dei guanti di protezione.

"… la seconda consiste nella sgrossatura di fino, attività che viene svolta da seduto, con gli avambracci appoggiati sulle gambe, per i pezzi con peso superiore ai 4 chilogrammi, non essendo possibile appoggiarsi sugli appositi supporti previsti per i pezzi più piccoli (non va dimenticato che la tolleranza massima è di 2 decimi di millimetro) …".

Effettivamente la sgrossatura di fino per i pezzi piccoli avviene da seduto, con le braccia appoggiate ad un piano d'appoggio, così come risulta dalle foto n. 4 e n. 5 allegate al doc. _.

E` vero che per alcuni pezzi (di un certo peso oppure di una certa conformazione) non è possibile appoggiarsi sul supporto che si vede nelle foto. In questi casi o si procede nel modo indicato dal sig. ________ nella sua dichiarazione oppure, per i pezzi più pesanti e complessi (geometricamente particolari), disponiamo di paranchi per tenere sospeso il pezzo.

Il pezzo che ho portato come esempio rappresenta un caso in cui la sgrossatura di fino va effettuata appoggiando i gomiti sulle ginocchia così come descritto dal sig. __________.

Questo pezzo pesa circa 5 chilogrammi.

"… finitura del pezzo. Sempre da seduto e sempre con il carico alle gambe per i pezzi con un peso superiore ai 4 chilogrammi…"

Dal mio punto di vista la seconda (sgrossatura di fino) e la terza fase (finitura del pezzo) concettualmente si sovrappongono o per lo meno sono simili, quando esiste questa terza fase. Però è vero che quando c'è, questa fase di lavorazione si svolge così come indicato dal sig. __________.

Preciso comunque che vi sono dei pezzi per i quali questa fase non viene fatta e che per i pezzi più pesanti e complessi ci sono i paranchi di cui ho detto sopra.

Confermo che non vi sono donne impiegate nel reparto sbavatura.

Le poche donne impiegate alla __________ svolgono attività di controllo e di montaggio dei modelli in cera.

Non sono in grado di confermare la descrizione dell'attività lavorativa fatta dal sig. __________ a pagina 2 del doc. _. Ritengo però che essa possa essere verosimile: i pezzi indicati dal sig. __________ hanno un peso comparabile con il pezzo che ho portato come esempio e il quantitativo corrisponde alle normali ordinazioni.

Il sig. __________ ha affermato di "lavorare tutto il giorno con dei pezzi relativamente pesanti ma che si succedono uno dopo l'altro senza interruzioni".

A questo proposito vorrei precisare che da noi, nella misura del possibile vale il principio dell'alternanza: il capo reparto cerca sempre di alternare lotti leggeri e lotti pesanti.

E' vero che su un lotto pesante l'operaio passa ore di lavoro continuate. Va però detto che, anche durante il lavoro di un lotto pesante, l'operaio può passare dalla sgrossatura che di regola viene svolta con aiuto dei leverismi alla sgrossatura di fino.

Quindi, anche in questi casi, l'operaio non deve impiegare sempre un grande sforzo continuo.

Nel reparto di sbavatura lavorano circa una decina di operai.

Il sig. __________ è il capo reparto sbavatura.

Mi viene letta la seguente dichiarazione del sig. __________i:

"… ho affidato al sig. __________ dei lavori estremamente leggeri. E' stato infatti tenuto conto della lunga inattività lavorativa … viste le sue condizioni erano stati affidati dei lavori molto leggeri, pesanti all'incirca 2,5/3 chilogrammi. Ultimamente avevo affidato il lavoro di un pezzo pesante al massimo 5 chilogrammi …" (doc. _).

Non posso né confermare né smentire quanto dichiarato dal sig. __________.

Posso dire che da novembre 1999, il sig. __________ lavora di prevalenza con pezzi di peso simile a quello che ho portato come esempio. Può essere capitato che il capo reparto gli abbia assegnato anche dei pezzi più pesanti. Credo comunque di poter dire che, come prassi, il sig. __________ sia trattato con un certo riguardo" (XIX).

                                         La Giudice delegata si è, altresì, riservata di decidere se sentire o meno quale teste il signor __________, capo-reparto sbavatura.

                               2.7.   Tenuto conto delle minime sequele infortunistiche accertate in occasione della visita peritale effettuata dal Prof. dott. __________ il 28 settembre 1999 - nel relativo rapporto 29 settembre 1999 si parla, da un canto, di un lieve vizio di rotazione (10°) a livello dell'anca sinistra nonché di una leggera irritazione del tratto ilio-tibiale (cfr. doc. _, p. 7) e, dall'altro, di una profonda discrepanza presente fra i disturbi invalidanti soggettivamente accusati dall'insorgente ed il reperto oggettivabile (cfr. doc. _, p. 8) - e dei modesti impedimenti funzionali connessi - in sostanza, __________ risultava impedito nelle mansioni implicanti il sollevare/trasportare pesi superiori ai 20 kg - é altamente probabile che il ricorrente, durante il periodo in questione, abbia effettivamente presentato una capacità lavorativa perlomeno parziale.

                                         Lo scrivente TCA - preso atto delle risultanze dell'istruttoria concernenti le caratteristiche dell'attività svolta presso il reparto sbavatura della __________ - ritiene, in effetti, che il riconoscimento di un'incapacità lavorativa del 50% compensi abbondantemente il discapito di rendimento derivante dai postumi dell'infortunio 22 dicembre 1997.

                                         A questo proposito, non può venir ignorato il fatto che, durante il periodo 12 aprile-18 maggio 1999 - periodo per il quale il grado d'abilità lavorativa è stato valutato all'incirca al 50% - a __________ furono assegnate delle mansioni assai leggere, nel senso che, pur essendo sempre occupato nella sua abituale attività, il capo-reparto __________ gli aveva riservato la lavorazione di pezzi di peso moderato (da 2.5 sino ad un massimo di 5 kg).

                                         Va ricordato che il doc. _, nel quale l'__________ ha raccolto le dichiarazioni del __________, è stato, anch'esso, sottoposto alla verifica del datore di lavoro, al quale è peraltro stata data facoltà d'apportare eventuali correzioni (cfr. XI). Nessuna osservazione è, tuttavia, stata formulata al riguardo (cfr. XIII).

                                         Del resto, l'ingegner __________, in sede d'udienza testimoniale 30 marzo 2000, ha avuto modo di confermare che l'assicurato è, in ogni caso, stato trattato "… con un certo riguardo" (cfr. XIX, p. 4).

                                         In siffatte condizioni, questa Corte può senz'altro esimersi dal citare il signor __________, considerato come una sua testimonianza non potrebbe verosimilmente apportare nessun nuovo elemento di valutazione.

                                         Concludendo, occorre ritenere provato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; U. Meyer-Blaser, op. cit., pag. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63) - che l’assicurato aveva parzialmente riacquistato la capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dall’__________ nella decisione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.116 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2000 35.1999.116 — Swissrulings