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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.04.2002 35.1999.103

15 avril 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,524 mots·~23 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00103 35.1999.00132   mm

Lugano 15 aprile 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 4 ottobre 1999 e del 13 dicembre 1999 di

1. __________,   2. __________,  

contro  

la decisione del 13 settembre 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 17 maggio 1999, __________ - titolare della ditta "__________" di Bellinzona ed assicurato contro gli infortuni presso La __________ - stava trasportando, unitamente ad un amico, una pietra del peso di circa 5 kg, quando gli è scivolato il piede sinistro sui gradini ed è caduto.

                                         Il giorno seguente, l'assicurato ha consultato il proprio medico curante, il dottor __________, il quale ha diagnosticato un'ernia inguinale a sinistra.

                                         In data 21 maggio 1999, __________ è stato sottoposto ad un intervento di ernioplastica inguinale secondo Barwell presso il Servizio di chirurgia dell'Ospedale regionale di __________.

                               1.2.   Sentito il parere del proprio medico di fiducia, il dottor __________, La __________, con decisione formale del 10 agosto 1999, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute accusato da __________.

                                         A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato nonché dalla Cassa malati __________, l'assicuratore LAINF, in data 13 settembre 1999, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione.

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 4 ottobre 1999, __________ ha chiesto l'annullamento dell'impugnata decisione su opposizione, osservando quanto segue:

"  Il 17.05.1999, con un mio amico, portando una pietra di cottura del camino di 5 kg, all'esterno del rustico, per farla raffreddare, mi è scivolato il piede sinistro dal pianerottolo, due scalini sotto.

Questo repentino movimento mi ha procurato la lacerazione del muscolo inguinale, immediato forte dolore con rigonfiamento.

Il giorno seguente, il Dr. __________, mi diagnostica un'ernia inguinale da operare e mi indirizza dal Dr. __________, __________ __________. di __________, che conferma la necessità dell'intervento ed avvisare la mia assicur. infortuni, così venne fatto, riempito e ritornato il formulario dichiarazione dell'infortunio, son stato operato senza problemi.

Da parte sua, La __________, mia assicurazione LAINF + complement. Velocemente ha trattato il caso mandandomi il no. dell'infortunio. Tutto questo al 20 maggio, il 5 luglio sono di nuovo abile al lavoro, immediatamente ritorno alla __________ il formulario chiusura caso. Chissà perché il Dr. __________ ha atteso fino al 12 agosto per valutare il mio caso, sarà solo una coincidenza che il Dr. __________ proprio il giorno prima sia partito per le ferie ??? Al suo ritorno, da me contattato, il Dr. __________, riconferma quanto già detto, con cert. medico"

                                         (I - inc. 35.1999._)

                               1.4.   Avverso la decisione del 13 settembre 1999 de La __________ si è pure aggravata, con tempestivo atto di ricorso del 13 dicembre 1999 (tradotto in lingua italiana il 23 dicembre 1999), la Cassa malati __________, la quale ha chiesto che accertata l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra la lesione all'inguine sinistro e l'evento traumatico del maggio 1999 - l'assicuratore infortuni venga condannato a riconoscere la propria responsabilità e, quindi, a versare a __________ le prestazioni assicurative (cfr. III, p. 6 - inc. 35.1999._).

                               1.5.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione di entrambi i gravami, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III - inc. 35.1999._ e VI - inc. 35.1999._).

                               1.6.   In replica, la Cassa malati __________ ha segnatamente chiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria, in presenza di certificazioni mediche fra di loro contradditorie (cfr. VIII - inc. 35.1999._).

                               1.7.   Con ordinanza del 14 febbraio 2000, lo scrivente TCA ha ordinato una perizia giudiziaria a cura del dottor __________, spec. FMH in chirurgia (X).

                               1.8.   In data 24 maggio 2000, il dottor __________ ha consegnato il proprio referto peritale (XIV), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (cfr. XV).

                                         __________ ha preso posizione il 25 maggio 2000 (cfr. XVI).

                                         La Cassa malati __________ ha formulato le proprie osservazioni in data 19 giugno 2000 (cfr. XX), mentre La __________, da parte sua, lo ha fatto il 20 giugno 2000 (cfr. XXI).

                               1.9.   In data 26 giugno 2000, il TCA ha nuovamente interpellato il dottor __________, al quale è stato chiesto di prendere posizione sulle obiezioni sollevate dall'assicuratore infortuni convenuto (XXII).

                             1.10.   Il complemento allestito dal perito giudiziario è stato ricevuto dal TCA il 27 luglio 2000 (XXIII).

                                         Alle parti è stata concessa la facoltà di formulare delle osservazioni (cfr. XXIV).

                                         L'assicuratore LAINF, in data 16 agosto 2000, ha ribadito le proprie censure nei confronti della valutazione manifestata dal dottor __________ (cfr. XXV).

                                         La __________, da parte sua, ha invece fatto valere che le conclusioni peritali supporterebbero le proprie pretese ricorsuali (cfr. XXIX).

                             1.11.   Posto come il referto peritale del 15 maggio 2000, nonché il relativo complemento del 20 luglio 2000, apparivano poco convincenti, questa Corte, in data 6 novembre 2000, ha ordinato una superperizia, affidandone l'allestimento al Prof. dott. __________, allora __________ della Clinica di chirurgia viscerale dell'__________ di __________ (XXX).

                                         Dalle tavole processuali emerge che il superperito non ha potuto eseguire la perizia, siccome __________ non ha dato seguito alle sue convocazioni (cfr. XXXIX).

                             1.12.   In data 7 marzo 2002, questa Corte ha interpellato il dottor __________, __________ presso il Servizio di chirurgia dell'Ospedale regionale di __________, al quale è stato segnatamente chiesto se, in occasione dell'intervento chirurgico del 21 maggio 1999, avesse potuto constatare la presenza di piccoli o grandi ematomi, o soffusioni ematiche, rispettivamente, segni di traumatizzazione, grandi o piccoli, della muscolatura o dei legamenti (cfr. XLV).

                                         La risposta del dottor __________ è pervenuta il 14 marzo 2002 (XLVI).

                                         Le parti hanno avuto la possibilità di presentare delle osservazioni (cfr. XLVII).

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'ernia inguinale a sinistra di cui ha sofferto __________, si trovava in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento infortunistico del 17 maggio 1999.

                                         Per contro, le parti appaiono concordi nel ritenere che il suddetto evento presenta tutte le caratteristiche di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF (cfr., ad esempio, VI - inc. 35.1999._: "Se è vero che il carattere accidentale così come descritto dall'assicurato nella dichiarazione iniziale e nel formulario 22 giugno 1999, è dato, …").

                                         A questa opinione lo scrivente TCA può prestare adesione, e ciò sulla scorta della descrizione dell'accaduto fornita dal ricorrente. Questo specifico aspetto non necessita dunque di ulteriori approfondimenti.

                               2.2.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.3.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.4.   Dagli atti presenti all'inserto emerge che la questione riguardante l'eziologia, traumatica oppure morbosa, dell'ernia inguinale presentata dall'assicurato, ha fatto oggetto di apprezzamenti medici contrastanti fra loro.

                                         Da un lato, il dottor __________, medico fiduciario de La __________, ne ha negato la natura traumatica, nel suo rapporto datato 3 agosto 1999:

"  In risposta al vostro scritto relativo al caso sopra indicato, dopo attenta lettura degli atti a disposizionee alla luce di ulteriori indicazioni indirettamente reperite (rapporto operatorio), posso esprimere quanto segue.

Dalla descrizione dell'infortunio resa dall'interessato il 22.6.1999 si evince essersi prodotto un avvenimento infortunistico ai sensi dell'articolo 9.1 Lainf. Dal rapporto operatorio risulta, per contro, il riscontro di un'ernia inguinale di tipo indiretta con sacco erniario lungo cm. 6 e diametro basale di cm. 1, senza segni per lesione muscolare, per rottura o lacerazioni muscolari; infatti è stata eseguita la plastica secondo Barwell.

Pertanto alla luce del riscontro peroperatorio debbo concludere che non può essere riconosciuto un nesso di causalità naturale fra l'avvenimento del 17.5.1999 e la ernia inguinale indiretta sinistra la quale, secondo prassi Lainf, viene accettata unicamente quando v'è dimostrata una lesione muscolare o legamentare pratico/effettiva, che nel presente caso manca.

La attitudine terapeutica è stata ottimale e la inabilità lavorativa maturata adeguata." (doc. _ - la sottolineatura è del redattore)

                                         Il dottor __________, spec. FMH in chirurgia - interpellato da __________ nel corso della procedura d'opposizione - ha invece sostenuto la tesi contraria, ossia che la nota ernia inguinale era certamente di natura "post-traumatica":

"  Il Signor __________, __________, non lamentava nessun disturbo inguinale, nessuna tumefazione, fino al 10.05.1999, quando portando assieme ad un collega di lavoro una pietra di circa 6 kg è scivolato e caduto. Ha subito sentito un dolore improvviso e una tumefazione inguinale a sinistra.

Il paziente mi è quindi stato indirizzato dal suo medico curante, e alla mia visita del 19.05.1999, ho potuto constatare un'ernia inguinale di sx. È stata quindi necessaria la sanazione chirurgica.

Vista l'anamnesi del paziente e l'uscita dell'ernia immediatamente dopo l'infortunio si tratta certamente di un'ernia inguinale posttraumatica, e quindi a carico dell'assicurazione LAINF." (doc. _)

                                         Allo scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, questa Corte, nel febbraio del 2000, ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al dottor __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. X).

                                         Va immediatamente detto che il perito giudiziario si è dichiarato d'accordo con l'opinione espressa dal dottor __________, nella misura in cui quest'ultimo facendo riferimento alla prassi vigente in seno all'Associazione medici specialisti in medicina infortunistica (AMA) - ha sostenuto che la natura traumatica di un'ernia inguinale è dimostrata unicamente se si è in presenza di ematomi, lesioni della muscolatura o legamentari visibili, circostanza che, in casu, non risulta dal rapporto operatorio del 21 maggio 1999.

                                         Nondimeno, il dottor __________ ha ammesso l'esistenza, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, di una relazione di causalità naturale (cfr. XIV, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta: "l'ernia inguinale di cui era portatore l'assicurato è con probabilità preponderante in relazione causale con l'evento del 17 maggio 1999"), supponendo che il dottor __________, ignorandone la rilevanza dal profilo assicurativo, avrebbe omesso di fare accenno nel rapporto operatorio alla presenza di uno o dell'altro dei suddetti reperti:

"  (…).

Il quesito postomi dal Lodevole Tribunale concerne la relazione tra l'evento traumatico del 17.5.1999 e l'insorgenza della ernia inguinale sinistra; si tratta di sapere se il nesso è di natura causale o semplicemente un fatto di cronologia simultanea.

Sono molto dispiaciuto di dovervi esporre le mie conclusioni in modo pilatesco: non mi è possibile fare diversamente.

Il problema in discussione sta e cade con il rapporto operatorio del Dr. __________.

Il collega, convinto della natura post-traumatica del reperto clinico, ha ben descritto l'intervento da lui stesso eseguito con ottimo risultato. Ha però omesso di annotare i requisiti basilari che di comune accordo tra medici, assicuratori e giuristi sono stati stabiliti per poter provare l'esistenza di una ernia post-traumatica. Questi dettagli in realtà sono noti alle assicurazioni come pure ad una certa cerchia di medici che si interessano di questi problemi (medici AMA) ma non necessariamente e in generale ai chirurghi destinati ad operare questi malati.

Se si è convinti della natura post-traumatica di una ernia, bisogna ricercare, subito all'inizio dell'intervento, i segni che dimostrano le origini post-traumatiche della patologia (ematomi, lesioni della muscolatura o legamentare visibili), segni che possono provare la natura di questa ernia: essi vanno annotati nel rapporto operatorio.

Nel caso presente le annotazioni mancano.

La presa di posizione del Dr. __________ del 3 agosto 1999 è quindi ineccepibile secondo la prassi LAINF.

D'altra parte l'evento del 17.5.1999 è stato riconosciuto da ambedue le parti come incidente. Conosco e sottolineo la prassi LAINF attualmente in vigore come pure le regole riconosciute dai medici AMA; d'altra parte non posso esimermi, per ragioni di coscienza, di essere convinto che l'ernia del signor __________ sia stata causalmente di natura post-traumatica."

                                         (XIV, p. 3 - la sottolineatura è del redattore)

                                         Questi concetti sono stati sintetizzati dall'esperto designato dal TCA nella parte finale della sua perizia:

" (…), in questa perizia che mette in conflitto una opinione da me maturata, un ineccepibile giudizio peritale del Dr. __________ sulla prassi LAINF ed il rapporto operatorio legalmente incompleto del chirurgo che operò il signor __________, chirurgo a sua volta convinto che l'intervento da lui eseguito fosse stato causalmente in relazione diretta con l'incidente."                    (XIV, p. 6)

                                         Nel corso del mese di giugno 2000, lo scrivente TCA ha nuovamente interpellato il dottor __________, invitandolo a "… esaminare le obiezioni sollevate dall'assicuratore LAINF convenuto ed a indicarci - a titolo di complemento peritale - se le medesime potrebbero condurla a modificare le conclusioni peritali. Nel caso in cui non dovesse condividerle, le chiediamo d'indicare compiutamente le ragioni medico-scientifiche" (cfr. XXII).

                                         Nel complemento peritale 20 luglio 2000, il dottor __________ ha sostanzialmente ribadito la tesi secondo cui la "incompletezza" del rapporto operatorio del 21 maggio 1999, sarebbe frutto di una, citiamo: "mancanza di conoscenza dei criteri medico-giuridici da parte dell'operatore". Egli ha nuovamente concluso che la nota ernia inguinale costituisce una probabile naturale conseguenza dell'infortunio assicurato e si è così espresso:

"  (…).

Le ernie inguinali ben raramente vengono riconosciute di origine (eziologia) post-traumatica. È prassi generale della Lainf di rifiutare questi casi.

Però le ernie inguinali post-traumatiche, pur molto rare, esistono (ogni prassi ha le sue eccezioni). Nella mia lunga carriera stimo di averne incontrate quattro o cinque, poi riconosciute come tali dalle assicurazioni infortuni.

Per il riconoscimento di causalità post-traumatica sono stati stabiliti, di comune accordo tra assicuratori e medici particolarmente interessati a questi problemi riuniti nella AMA (Associazione medici assicuratori) dei criteri da rilevare durante l'intervento operatorio (piccoli o grandi ematomi, o soffusioni ematiche, segni di traumatizzazione grandi o piccoli della muscolatura o dei legamenti, ecc…).

Queste lesioni vanno ricercate immediatamente appena aperta la cute, prima di iniziare le manovre per chiudere la breccia erniaria in quanto esse possono venire facilmente occultate da piccoli sanguinamenti, piccole lacerazioni intra-operatorie, normali per l'intervento che si esegue.

Per questo è importante che, se l'operatore crede di operare una ernia eziologicamente post-traumatica, specifichi chiaramente la presenza di questi segni, per convincere l'assicurazione della sua diagnosi o l'assenza degli stessi, per poter spiegare al paziente la correttezza di un rifiuto assicurativo.

Nel rapporto operatoria del Dr. __________ del 21.06.99 non vi è alcun riferimento ai criteri sopradescritti: non ne descrive né la loro presenza né la loro assenza.

Egli riafferma però al malato, dopo l'intervento che si tratta di una ernia di origine post-traumatica e lo conferma ancora chiaramente per iscritto incoraggiandolo a ricorrere contro la prima decisione Lainf.

Non tutti i chirurghi, anche quelli validi, (il risultato dell'intervento è ottimo) conoscono questi dettagli medico-giuridici. Penso sia il caso per l'operazione in discussione.

È questa una opinione in me maturata e che potrebbe facilmente essere verificata dal Lodevole Tribunale convocando direttamente il Dr. __________ (abita e lavora a __________) e risolvendo così la problematica sollevata da questi dubbi.

Il Dr. __________ ha agito in maniera ineccepibile rifiutando il riconoscimento dell'eziologia traumatica, in quanto sulla base del rapporto operatorio si è attenuto alla prassi nostra dei medici AMA di cui fa parte: avrei concluso io stesso nell'identico modo.

Ho però avuto l'occasione si esaminare il paziente, di ben seguire direttamente tutta la descrizione dell'evento patologico, di riconoscere il valore di un giudizio di due colleghi (il curante ed il chirurgo), di osservare in particolare con quanta convinzione l'operatore ha incoraggiato il paziente a ricorrere.

Sono perciò convinto che l'incompletezza sia dovuta alla mancanza di conoscenza dei criteri medico-giuridici da parte dell'operatore: ripeto che non tutti i chirurghi ne sono a conoscenza.

Quanto al mio problema di coscienza che fa tanto divertire, è facilmente spiegabile.

Proprio io, medico AMA, devo contraddire la prassi che noi stessi abbiamo stabilito. Stimo tuttavia che il signor __________ non debba subire le conseguenze di un malinteso medico-giuridico: anche questo è un problema di coscienza, verosimilmente un po’ meno percepito da una giurista." (XXIII)

                               2.5.   Lo scrivente Tribunale ha considerato non sufficientemente convincenti le conclusioni a cui è pervenuto il perito giudiziario.

                                         In effetti, da un canto, il dottor __________ ha definito come "ineccepibile" l'apprezzamento enunciato dal medico fiduciario de La __________ (arrivando persino ad affermare che, al suo posto, avrebbe fatto altrettanto!), il quale - constatato che dal rapporto afferente all'operazione di ernioplastica del 21 maggio 1999, non emergeva alcunché circa la presenza di ematomi oppure di lesioni della muscolatura o dei legamenti - aveva negato l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra il danno alla salute e l'evento infortunistico del 17 maggio 1999 (cfr. XXIII, p. 3: "Il Dr. __________ ha agito in maniera ineccepibile rifiutando il riconoscimento dell'eziologia traumatica, in quanto sulla base del rapporto operatorio si è attenuto alla prassi nostra dei medici AMA di cui fa parte: avrei concluso io stesso nell'identico modo" - la sottolineatura è del redattore).

                                         In questo senso, egli ha dunque dimostrato di condividere i criteri utilizzati dal dottor __________ per valutare l'eziologia, traumatica oppure morbosa, di un'ernia inguinale (cfr., del resto, XIV, p. 3: "Se si è convinti della natura post-traumatica di una ernia, bisogna ricercare, subito all'inizio dell'intervento, i segni che dimostrano le origini post-traumatiche della patologia (ematomi, lesioni della muscolatura o legamentare visibili), segni che possono provare la natura di questa ernia: essi vanno annotati nel rapporto operatorio" - la sottolineatura è del redattore).

                                         D'altro canto, il perito giudiziario è però giunto ad una conclusione diametralmente opposta a quella del dottor __________, ovvero che l'ernia inguinale costituirebbe una probabile conseguenza naturale dell'infortunio del 17 maggio 1999.

                                         I motivi che stanno alla base di tale conclusione hanno ben poco di scientifico: egli si é segnatamente riferito al fatto che il dottor __________, stilando il certificato datato 24 agosto 1999, ha incoraggiato l'assicurato ad opporsi alla decisione formale emanata da La __________ i.

                                         Il dottor __________, nel rapporto stilato dopo che l'assicuratore aveva emanato la propria decisione formale, basata sulla valutazione 3 agosto 1999 del dottor __________, non ha affatto preteso d'avere accertato la presenza di un ematoma, di una lesione muscolare o legamentare. Egli ha semplicemente sottolineato che i disturbi a livello inguinale sono apparsi posteriormente all'evento in questione, donde l'utilizzo dell'aggettivo "post-traumatico" (cfr. doc. _). Ora, al riguardo, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere considerato come una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA del 31 luglio 2001 nella causa A., consid. 3c, U 492/00; STCA del 2 settembre 1999 nella causa M.; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96 e Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 23, n. 27: "Eine nach der Formel "post hoc, ergo propter hoc" abgegebene ärztliche Beurteilung entspricht den Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht").

                                         Inoltre e soprattutto, il dottor __________ - interpellato dal TCA nel corso del mese di marzo 2002 (cfr. XLV) - ha esplicitamente confermato di non aver trovato, durante l'intervento di ernioplastica del 21 maggio 1999, ematomi, soffusioni o segni di rottura. Egli ha pure ribadito l'opinione secondo la quale l'ernia di cui ha sofferto l'assicurato, era di natura post-traumatica (cfr. XLVI).

                                         Alla luce di quanto precede, questa Corte ha ritenuto che, in casu, fossero soddisfatti i presupposti per dubitare dell'affidabilità delle conclusioni a cui è pervenuto il dottor __________ e, in definitiva, per scostarsene.

                                         A questo proposito, va ancora osservato che, in caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

                                         Il giudice può nondimeno disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso risultato (DTF 101 IV 130).

                                         Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

                                         Merita tuttavia di essere sottolineato che il perito giudi­ziario ha uno statuto speciale nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).

                                         Di conseguenza, nel corso del mese di novembre 2000, questo TCA ha proceduto ad ordinare una superperizia giudiziaria a cura del Prof. dott. __________, già __________ della Clinica di chirurgia viscerale dell'__________ di __________ (XXX), dando così seguito ad una richiesta dell'assicuratore LAINF convenuto, alla quale la Cassa malati __________ aveva peraltro dichiarato di non opporsi (cfr. XXXII).

                               2.6.   Dalla lettera 19 dicembre 2001 del dottor __________, __________, si evince che malgrado sia stato più volte convocato - __________ si è costantemente rifiutato di farsi esaminare presso __________ di __________, impedendo in tale modo l'esecuzione di quegli accertamenti giudicati necessari per l'allestimento della superperizia giudiziaria (cfr. XXXIX).

                                         Da un precedente scritto dello stesso dottor __________, datato 26 febbraio 2001, risulta che l'assicurato riteneva, per l'essenziale, d'essersi già sufficientemente sforzato in precedenza (cfr. XXXIV).

                                         A seguito di ciò, il TCA aveva ingiunto all'insorgente di volere dare seguito alla sua prossima convocazione da parte del superperito (cfr. XXXV: "Rilevato che ai fini del giudizio è indispensabile che il perito, oltre allo studio degli atti, proceda ad un esame clinico della sua persona, la invitiamo a presentarsi puntualmente il giorno e l'ora che le verranno indicati nella prossima convocazione ai fini peritali. Tale esame é nel suo stesso interesse. La invitiamo quindi a fare un ulteriore sforzo per chiarire definitivamente la situazione medica come ordinato dal Tribunale").

                                         La procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio, conformemente al quale i fatti pertinenti della causa devono essere accertati d'ufficio dal giudice. Nondimeno, questo principio non é assoluto. In effetti, la sua valenza è limitata dal dovere per le parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. c LAINF; DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 158 consid. 1a).

                                         Quest'ultimo comporta, in particolare, l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti ragionevolmente esigibili, destinati a delucidare compiutamente la fattispecie da un punto di vista medico (cfr., in questo senso, STFA del 27 dicembre 2001 nella causa P., I 603/01, consid. 2 in fine).

                                         In concreto, con la perizia affidata alla Clinica di chirurgia viscerale dell'__________ di __________, il TCA intendeva finalmente chiarire la questione riguardante l'eziologia della nota ernia inguinale, aspetto che il primo perito giudiziario non aveva saputo delucidare in maniera sufficientemente persuasiva (cfr. consid. 2.5.).

                                         Ora, con il suo ingiustificato atteggiamento, __________ ha ostacolato l'accertamento di fatti rilevanti per la definizione della causa.

                                         Di ciò egli ne deve sopportare le conseguenze.

                                         Secondo una costante giurisprudenza federale, spetta alla parte che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra il danno alla salute e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere ammesso un obbligo prestativo a carico dell’assicuratore contro gli infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti dal nesso di causalità naturale rimasto indimostrato (cfr. DTF 117 V 264 consid. 3). Per il resto, nel diritto della assicurazioni sociali, non esiste un principio secondo cui, in caso di dubbio, il giudice dovrebbe decidere in favore dell'assicurato (cfr. RAMI 1999 U 349, p. 478 consid. 2b).

                                         Ora, in casu, non essendo stato provato con il grado della verosimiglianza preponderante l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra l'ernia inguinale di cui ha sofferto __________ e l'infortunio del 17 maggio 1999, la responsabilità de La __________ non è impegnata.

                                         Pertanto, la decisione su opposizione non presta il fianco ad alcuna censura.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.1999.103 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.04.2002 35.1999.103 — Swissrulings