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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.12.2020 34.2020.1

14 décembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,921 mots·~35 min·3

Résumé

Reticenza. L'assicurata ha omesso d'indicare che prima della conclusione del contratto di previdenza professionale vincolata aveva sofferto di un'affezione psichica e di aver seguito negli ultimi cinque anni una terapia medica. Conferma del rifiuto di erogazione di una prestazione d'invalidità

Texte intégral

Incarto n. 34.2020.1   BS/sc

Lugano 14 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 29 novembre 2019 di

AT 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

CV 1 in materia di previdenza professionale

ritenuto                          in fatto

                               1.1.   In data 25 giugno 2012 AT 1, classe 1982, dopo la compilazione del questionario sul suo stato di salute, firmava una proposta d’assicurazione sulla vita sotto forma di previdenza vincolata (denominata __________) con CV 1 (in seguito: CO 1), la quale fra l’altro prevedeva, con effetto dal 1° agosto 2012, oltre al versamento di un capitale di decesso, in caso d’invalidità l’esonero del pagamento dei premi ed il versamento di una rendita annuale di fr. 24’000.-- pagabile trimestralmente, dopo un termine di attesa di 720 giorni (doc. 1/D). Il 9 luglio 2012 è stata rilasciata la relativa polizza (doc. 1/E).

                               1.2.   Nel luglio 2013 AT 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti. Con decisione del 19 gennaio 2015, sulla base della perizia 31 ottobre 2014 del Centro __________ (in seguito: __________; doc. 64 inc. AI), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni non essendo dato l’anno d’incapacità lavorativa di almeno il 40% in media ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI (doc. 67 inc. AI).

                                         A seguito del peggioramento delle condizioni di salute, AT 1 ha inoltrato una nuova domanda AI. Espletati i necessari accertamenti medici, tra cui una perizia di decorso 7 novembre 2108 del __________ (doc. 110 inc. AI), con decisione 10 luglio 2020 l’Ufficio AI le ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita (per un grado d’invalidità del 65%) con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 (doc. 141 e 144 inc. AI).

                               1.3.   In data 18 gennaio 2019 AT 1 ha inoltrato ad CV 1 una richiesta di prestazioni per incapacità al guadagno, indicando un’inabilità lavorativa (oscillante tra il 50 ed il 100%) durevole dal dicembre 2016 a causa di un “esaurimento psicofisico” (doc. 1/G).

                                         Con scritto dell’8 febbraio 2019 CV 1 ha comunicato la rescissione del contratto ravvisando un caso di reticenza non avendo l’interessata risposto con verità ad alcune domande sul suo stato di salute. In particolare si trattava delle domande no. 8 (“Soffre o ha mai sofferto di problemi di salute dovuti a malattie e infortuni del sistema nervoso (per es. paralisi, epilessia, disturbi nervosi) degli occhi o della psiche (per es. depressione o stati di ansia o di astenia) o ha mai tentato il suicidio”) e no. 13 (“Negli ultimi 5 anni si è sottoposto/a terapie mediche di durata superiore a 4 settimane per problemi di salute fin qui non citati dovuti a malattia, infortunio o patologia congenita o la sua capacità lavorativa è attualmente limitata?”) del relativo questionario alle quali aveva risposto negativamente. Quale motivazione delle – a detta dell’assicurazione – non veritiere risposte, nel medesimo scritto CV 1 ha rilevato:

" (…) Per verificare il diritto a prestazioni abbiamo richiesto informazione mediche complementare dalla Dr.ssa. __________. Il rapporto del 05.02.2019 della Dr.ssa. __________ dichiara che Lei ha seguito un trattamento psichiatrico da lei, dal 06.05.2010 al 21.01.2013 e dal 06.06.2017 ad oggi.

Prima della conclusione della proposta d’assicurazione, contratto valido dal 01.08.2012, esistevano già problemi psichiatrici.

Come sopra indicato le risposte non corrispondono alle informazioni mediche, il che configura una violazione dell’obbligo di notifica. Se fossimo stati a conoscenza della effettiva situazione, avremmo rifiutato la stipula del contratto in oggetto alle condizioni concordate.

Pertanto, richiamandoci all’art. 6 della Legge sul contratto di assicurazione diamo disdetta dal contratto di assicurazione sulla vita __________ per violazione dell’obbligo di notifica.” (Doc. 1/J)

                                         In risposta, con lettera 20 febbraio 2019 AT 1 ha spiegato che sino a fine 2012 non era consapevole della diagnosi di disturbo alimentare (anoressia), di non essere stata seguita da una psichiatra essendo la signora __________ una psicologa, che solo all’inizio del 2013 aveva necessitato di un ricovero a seguito di un crollo psicofisico. Per questi motivi ritiene di avere risposto in modo veritiero alle domande 8 e 13 del formulario relativo al suo stato di salute. Opponendosi alla decisione di disdire la polizza assicurativa, l’assicurata ha chiesto che la richiesta di prestazioni per incapacità al guadagno venga accolta (doc. G).

                                         Con lettera 1° marzo 2019 CV 1 le ha risposto rilevando che, indipendentemente dal fatto che la dr.ssa __________ sia psichiatra o meno, al momento della sottoscrizione del contratto (giugno 2012) era già in trattamento psicoterapeutico presso la succitata, iniziato nel 2010. Nel medesimo scritto l’assicurazione rileva inoltre che nella domanda di rendita AI del 18 febbraio 2018 AT 1 aveva dichiarato di soffrire di diverse malattie mentali da oltre 20 anni. Per questi motivi CV 1 ha confermato la disdetta del contratto (sub doc. G).

                                         Il 3 maggio 2019 AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha ribadito di aver risposto alle due domande in modo veritiero e ha di conseguenza contestato la rescissione della polizza per reticenza (sub doc. G).

                                         L’11 luglio 2019 CV 1 ha confermato la rescissione del contratto (sub doc. G).

                                         Il 29 novembre 2019 AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato alla Pretura di __________ un’istanza di conciliazione chiedendo la condanna di CV 1 al versamento delle prestazioni in caso d’inabilità lavorativa, in particolare della rendita di fr. 24'000.-- annui e l’esonero dal pagamento dei premi a far da tempo dal 1° dicembre 2018 (I).

                                         Con scritto 7 gennaio 2020 l’avv. RA 1 ha ritirato l’istanza di conciliazione, poiché trattandosi di una vertenza legata ad un contratto di previdenza professionale, la stessa andava inoltrata al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

                                         Di conseguenza l’8 gennaio 2020 la Pretura di __________ ha stralciato dai ruoli la procedura di conciliazione.

                               1.4.   Con scritto 20 gennaio 2020 AT 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA la succitata istanza poiché “trattandosi di una controversia ai sensi dell’art. 73 LPP, la procedura avrebbe infatti dovuto essere avviata dinnanzi a codesto Tribunale delle assicurazioni. Conformemente all’art. 63 CPC, e a salvaguardia della litispendenza, l’istanza viene quindi reinoltrata nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di ritiro dell’azione per incompetenza del Tribunale adito”.

                               1.5.   Trattata da questo Tribunale l’”istanza” alla stregua di una petizione ex art. 73 LPP ed intimata ad CV 1, con risposta di causa del 10 febbraio 2020 quest’ultima ne ha chiesto la reiezione.

                                         Con riferimento al dossier AI, l’assicurazione rileva in particolare come l’attrice sia stata totalmente inabile quale insegnante dal 16 aprile 2012 fino alla fine dell’anno scolastico e che pertanto al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione e del questionario sullo stato di salute (il 25 giugno 2012) essa era inabile al lavoro al 100% da più di due mesi. Rileva altresì che dalla documentazione medica si evince che molto prima del giugno 2012, ossia dall’età adolescenziale, l’attrice presentava disturbi alimentari e difficoltà relazionali psicologiche e che di conseguenza al momento della proposta assicurativa non poteva dichiararsi sana al 100%. In tal modo essa ha reso una dichiarazione falsa alla domanda no. 8 del questionario medico.

                                         La convenuta ritiene altrettanto falsa la risposta data alla domanda no. 13 del questionario. Sempre con riferimento alla documentazione medica contenuta negli atti AI, in particolare dalla perizia psichiatrica del 31 ottobre 2014, l’assicurazione sottolinea che il 6 maggio 2010 AT 1 aveva iniziato presso la dr.ssa __________ una cura per malattia e per i disturbi alimentari e non, come affermato dall’attrice, solo per disagi emotivi legati a problemi lavorativi e famigliari.

                                         Per questi motivi l’assicurazione ritiene giustificata la rescissione del contratto per reticenza. 

                                         La convenuta sottolinea inoltre che, a prescindere che si tratti di un caso di reticenza o meno, nell’incarto AI risulta documentato un grado d’incapacità al guadagno del 35%, non conferente il diritto a prestazioni d’invalidità.

                               1.6.   Con replica del 28 febbraio 2020 l’attrice ribadisce la non validità della disdetta della polizza e la richiesta di versamento delle prestazioni previste per l’incapacità al guadagno.

                                         Rileva nuovamente che i periodi d’inabilità lavorativa, precedenti al luglio 2012 non erano legati a disturbi alimentari e che al momento di stipulare la proposta di assicurazione non era inabile al lavoro quale docente, avendo continuato, dopo il 15 giugno 2012 (conclusione dell’anno scolastico) a svolgere altre attività lucrative, vale a dire presso la casa __________ di __________, alla __________ come giornalista e come indipendente. Rileva altresì che sino al suo ricovero nel 2013 i medici non le avevano diagnosticato alcuna malattia psichica e quindi non sapeva e non era consapevole di soffrirne. Sostiene pertanto di non aver dichiarato il falso nel rispondere negativamente alla domanda no. 8 volta a sapere se soffrisse o avesse sofferto di malattie del sistema nervoso, degli occhi o della psiche.

                                         L’attrice ritiene inoltre che non vi è stata alcuna reticenza nel rispondere negativamente alla domanda no. 13. Rileva che nel 2010 ha iniziato presso la psicologa dr.ssa __________, che non è medico, una psicoterapia non a causa dei disturbi alimentari ma per problemi lavorativi e famigliari. Non trattandosi quindi di una terapia medica, a mente dell’attrice la terapia presso la succitata psicologa non doveva essere segnalata.  

                                         Da ultimo, AT 1 evidenzia che l’AI non ha ancora deciso in merito ad un’eventuale rendita e che la perizia psichiatrica eseguita nel 2018 accerta un’inabilità al lavoro dell’80% dal 1° dicembre 2016 (VI).

                               1.7.   Con duplica AT 1 ribadisce in sostanza le proprie argomentazioni esposte nella risposta di causa (VIII).

                               1.8.   Il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI gli atti relativi all’attrice, concedendo il 1° settembre 2020 alle parti la facoltà di consultarli e di presentare osservazioni in merito (XIV).

                                         Il 7 ottobre 2020 l’attrice ha preso posizione (XVIII), mentre la convenuta è rimasta silente.

                                1.9   Il 27 ottobre 2020 questa Corte ha chiesto a AT 1, per il tramite della sua legale, delle delucidazioni in merito alle assenze durante gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 (XIX). Il 4 novembre 2020 l’attrice ha risposto, allegando lo scritto 30 ottobre 2020 del medico curante (XX).

                                         Interpellato dal TCA, il 17 novembre 2020 la convenuta ha trasmesso le proprie considerazioni in merito al succitato accertamento (XXII).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se CV 1 deve essere condannata a versare a AT 1 prestazioni dovute all’inabilità lavorativa per malattia, in particolare l’esonero del pagamento dei premi dal 1° dicembre 2018 e l’erogazione di una rendita d’invalidità di annui fr. 24'000.-- a seguito della problematica psichiatrica accertata dall’AI.

                                         Occorre preliminarmente accertare la validità o meno della rescissione per reticenza da parte di CV 1 della polizza sulla vita __________.

                                         È incontestato che si tratti di una forma di previdenza vincolata (pilastro 3A) di cui all’art. 1 dell’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3) in relazione all’art. 82 cpv. 2 LPP.

                                         Infatti, non solo la polizza fa chiaro riferimento ad una assicurazione di previdenza vincolata secondo l’art. 82 LPP, ma dal tenore della stessa si rilevano alcuni tipici elementi di tale forma previdenziale: sono assicurati un capitale in caso di vita dopo il 1° maggio 2046 (anno di compimento del 64esimo anno di età dell’attrice, nata il __________ 1982), di decesso e d’incapacità al guadagno; è prevista la liberazione del premio in caso d’incapacità al guadagno; i beneficiari sono, oltre allo stipulante, in caso di decesso i suoi eredi (coniuge, discendenti diretti, genitori, fratelli e sorelle).

                                         Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

                                         Dal 1° gennaio 2005 (1arevisione della LPP), a seguito dell’estensione della competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale a controversie previdenziali con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP), la competenza dei tribunali ex art. 73 LPP è riconosciuta anche per le liti concernenti la previdenza vincolata (pilastro 3A) (cfr. Messaggio concernente la 1a revisione della LPP del 1° marzo 2000, BBl 2000, p. 2386 seg; STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011 consid. 2; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1933 pag. 732).  Il TF ha ammesso per le contestazioni in materia di previdenza vincolata il foro alternativo del domicilio del proponente (STF 9C_944/2008 del 30 marzo 2009 consid. 5.4; Ulrich und Laurenz, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 73 n. 105, pag. 1612).

                                         Essendo l’attrice domiciliata nel Cantone Ticino e trattandosi di una controversia riguardante la previdenza professionale vincolata (pilastro 3A), è data la competenza territoriale e materiale del TCA (cfr. STF 9C-680/2011 del 11 maggio 2012 consid. 1.1; cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni; RL 852.100).

                                         nel merito

                               2.2.   Come visto sopra, tra le parti è stato sottoscritto un contratto di assicurazione di previdenza professionale vincolata.

                                         A differenza di quanto previsto per la previdenza professionale obbligatoria, nel cui ambito non è possibile introdurre delle riserve sulla copertura dei rischi morte e invalidità (RCC 1986 p. 525; Stauffer, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e 223 consid. 6), nella previdenza più estesa (sovra o preobbligatoria) così come, per analogia, nel pilastro 3A vincolato, gli istituti di previdenza o assicurativi, oltre ad avere la facoltà di assicurare la capacità residua di guadagno delle persone invalide, possono introdurre delle riserve (DTF 138 III 415 consid. 4 con la giurisprudenza citata; cfr. pure SZS 2000 p. 62-63; SZS 1998 p. 308; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; DTF 119 V 283ss.). In questo ambito, quindi, i fondi di previdenza, rispettivamente le assicurazioni, possono far dipendere dallo stato di salute dell’assicurato la sua adesione all’assicurazione (SZS 2000 p. 62; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; vedi pure consid. 2.12 in fine). A tale scopo e per potere apprezzare adeguatamente il rischio, gli istituti di previdenza sono in linea di massima legittimati a formulare domande ben precise sullo stato di salute del proponente alle quali quest'ultimo è tenuto a rispondere in maniera veritiera. Se ciò non avviene, l'assicurato incorre in una falsa dichiarazione e deve, se del caso, sopportare le conseguenze della reticenza. In assenza di specifiche disposizioni statutarie o regolamentari, nell'ambito della previdenza più estesa (e quindi nella previdenza del pilastro 3A; cfr. STF 9C_702/2018 del 16 maggio 2019 consid. 3.2), la reticenza e le sue conseguenze si determinano per analogia secondo le regole degli art. 4 segg. LCA (DTF 138 III 415 consid. 4 con riferimento a SVR 2011 BVG n. 38 p. 140; 2009 BVG n. 12 p. 37; STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011; STF 9C_80/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2011 BVG nr. 19, con riferimento a DTF 130 V 9 consid. 2.1 p. 11).  

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 9.1 cpv.1 relativo agli “Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto” delle Condizioni generali (CG) __________ (doc. 1/F) “è necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da CV 1 nella proposta. Anche i terzi chiamati a rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire informazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussistenza e la portata della copertura assicurativa”.

                                         Il capoverso 3 dello stesso articolo dispone che “qualora il contrante o i terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, CV 1 è autorizzata a disdire il contratto tramite dichiarazione scritta”.

                                         Infine, il cpv. 4 della stessa norma prevede che “se il contratto è stato risolto mediante disdetta, decade anche l’obbligo di prestazione di CV 1 per i danni già verificatesi sulla cui insorgenza o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritiere alle domande”.

                                         Le succitate norme regolamentari corrispondono in sostanza agli art. 4 e 6 della Legge sul contratto d’assicurazione (LCA).

                                         L’art. 4 LCA dispone:

" 1 Il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto.

2 Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a conchiudere il contratto o a conchiuderlo alle condizioni convenute.

3 Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non equivoche."

Il mancato rispetto di questa norma, vale a dire dell’obbligo di notifica, comporta, o può comportare a determinate condizioni, una reticenza.

Infatti, l'art. 6 LCA stabilisce

" 1 Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per scritto, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l’assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.

3 Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la sua prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull’insorgere o la portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto a restituzione.

4 In caso di recesso da un contratto d’assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la presente legge (art. 90 cpv. 2), l’assicuratore fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto.                                                    

                                         Va qui precisato che secondo la giurisprudenza federale l’esistenza di un nesso causale fra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il sinistro intervenuto (condizione prevista dal cpv. 3) influisce unicamente sull’obbligo di fornire la prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla validità della disdetta del contratto in quanto tale, disciplinata dall’art. 6 cpv. 1 e 2 LCA (DTF 138 III 416). In altre parole: con la rescissione del contratto per reticenza ai sensi del cpv. 1 si estingue l'obbligo di prestazione non solo - come è logico che sia - per i sinistri non ancora verificatisi, ma anche - e qui risiede la particolarità - per quelli già intervenuti, a condizione però che l'insorgenza o l'estensione di questi ultimi (e nient'altro) siano connessi alla reticenza.

Anche il Messaggio del Consiglio Federale sulla modifica dell’art. 6 LCA rileva in proposito che se il contratto è sciolto a seguito di un caso di reticenza (cpv. 1) l'assicuratore è libero dall'obbligo di prestazioni solo per i sinistri (già intervenuti) la cui insorgenza o l'estensione siano connessi alla reticenza (cpv. 3), mentre il suo obbligo di fornire la prestazione rimane intatto nonostante la rescissione del contratto - se la reticenza non ha influito sull'insorgenza del sinistro o l'estensione della prestazione da fornire (cfr. FF 2003 3298 n. 2.2.2 ad art. 6 e 8).

I due aspetti (diritto di recesso, da un lato, e necessità di un nesso causale, dall'altro) vanno dunque chiaramente distinti. Entrambi configurano dei presupposti necessari affinché l'assicuratore possa eccezionalmente essere esonerato dall'obbligo di fornire la propria prestazione in relazione a un evento già realizzatosi (art. 6 cpv. 3 LCA). L'esistenza del nesso causale non può però in alcun modo condizionare anche la validità della disdetta in quanto tale (DTF 138 III 416 consid. 6.4).

La validità in quanto tale della disdetta di un assicuratore - disciplinata dai cpv. 1 e 2 dell'art. 6 LCA - non può quindi essere vincolata anche alla condizione - posta dall'art. 6 cpv. 3 LCA - che il fatto oggetto della reticenza abbia influito sull'insorgere o la portata del sinistro. Tale condizione può tutt'al più incidere sull'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione per gli eventi assicurati già realizzatisi.

                               2.4.   Siccome, come esposto, l'esistenza di un nesso causale tra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il danno alla salute intervenuto influisce unicamente sull'obbligo dell'assicuratore di fornire la prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla validità della disdetta del contratto in quanto tale, disciplinata dall'art. 6 cpv. 1 e 2 LCA, occorre nel caso concreto in primo luogo verificare se siano dati i presupposti, come sostiene l’assicuratore, per riconoscere l'esistenza di una reticenza e disdire il contratto.

                                         Occorre poi verificare, in caso di confermata reticenza, se vi è un nesso causale tra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il danno alla salute già verificatosi che ha causato l’incapacità lavorativa. Solo in caso positivo l’assicurazione è liberata da fornire le prestazioni contrattuali.

                               2.5.   Secondo CV 1 l’attrice avrebbe risposto negativamente e non in modo veritiero alle domande no. 8 (“Soffre o ha mai sofferto di problemi di salute dovuti a malattie e infortuni del sistema nervoso (per es. paralisi, epilessia, disturbi nervosi) degli occhi o della psiche (per es. depressione o stati di ansia o di astenia) o ha mai tentato il suicidio”) e no. 13 (“Negli ultimi 5 anni si è sottoposto/a terapie mediche di durata superiore a 4 settimane per problemi di salute fin qui non citati dovuti a malattia, infortunio o patologia congenita o la sua capacità lavorativa è attualmente limitata?”) del questionario sul suo stato di salute compilato il 25 giugno 2012. L’assicurazione sostiene che l’attrice ha omesso di indicare che al momento della stipula del contratto soffriva di una problematica alla psiche (disturbi alimentari) e che, con riferimento allo scritto 5 febbraio 2019 della dr.ssa __________, dal 2010 seguiva una psicoterapia (doc. 1/J).

                                         L’attrice sostiene in sintesi che al momento della compilazione del questionario di salute non era consapevole della sua problematica della psiche e che la terapia seguita non era medica essendo stata fornita da una psicologa (dr.ssa __________) e non da una psichiatra. Per questi motivi ritiene pertanto di aver risposto in modo veritiero alle domande no. 8 e 13 del questionario.

                               2.6.   Secondo il TF, per potere giudicare se il proponente è incorso in una reticenza, non sono da considerare né dei criteri puramente soggettivi né dei criteri puramente oggettivi. La legge non si accontenta infatti che il proponente si limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di questo secondo criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze particolari del caso (DTF 136 III 337 consid. 2.3 con riferimento a DTF 118 II 333 consid. 2b, 116 II 338 consid. 1c, 96 II 204; per un caso in cui è stata negata una reticenza: cfr. STF 4A_81/2011 del 28 aprile 2011, trattasi di lombalgie croniche). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione la situazione personale dell'assicurato, con particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b; DTF 109 II 60 consid. 2b) e della situazione del proponente, ritenuto comunque che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in campo assicurativo. In altri termini, ciò che conta non è l'esattezza oggettiva, ma la correttezza soggettiva della dichiarazione che il proponente è in grado di rendere ritenuta la sua situazione personale.

                                         L'Alta Corte (STF 4D_80/2008, consid. 2.1.3; DTF 134 III 511, consid. 3.3.4) ha stabilito che l'art. 4 cpv. 3 LCA istituisce la presunzione che i fatti a proposito dei quali l'assicuratore ha posto per iscritto delle domande precise, non equivoche, sono dei fatti importanti per l'apprezzamento del rischio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e 2 LCA, ossia dei fatti idonei ad influire sulla decisione dell'assicuratore di concludere il contratto o di concluderlo alle condizioni concordate. Questa presunzione tende a facilitare la prova dell'importanza di un fatto per la conclusione del contratto alle condizioni previste, rovesciando l'onere della prova (DTF 118 II 333 consid. 2a e riferimenti). Rimane comunque possibile, per il proponente, provare che l'assicuratore avrebbe concluso il contratto alle condizioni concordate anche se fosse stato a conoscenza del fatto che il proponente ha omesso di dichiarare o ha dichiarato in modo inesatto (DTF 92 II 342 consid. 5).

                                         Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza federale, colui che omette di segnalare delle indisposizioni sporadiche che può ragionevolmente ed in buona fede considerare come senza importanza e passeggere, senza doverle ritener causa di ricadute o dei sintomi di una imminente malattia algica, non viola il suo obbligo di informazione (STF 9C_768/2016 del 15 marzo 2017 consid. 6.2; DTF 136 III 334 consid. 2.4; DTF 134 III 511 consid. 3.3.4; DTF 116 II 338 consid. 1b).

                               2.7.   Nell'evenienza concreta, occorre pertanto esaminare se correttamente l’attrice aveva risposto negativamente alle domande no. 8 e no. 13 del questionario sul suo stato di salute, compilato il 25 giugno 2012, allegato alla proposta assicurativa.

                                         Va in primo luogo osservato che la problematica alimentare di cui l’attrice soffre era presente molto prima del giugno 2012.

                                         In particolare la psichiatra dr.ssa med. Tomissich, attiva presso l’Ospedale __________ di __________ (in seguito: __________), riferisce che il disturbo alimentare era sorto all’età di 15 anni (“Ha iniziato all’età di 15 anni a mangiare e vomitare tutti i giorni dopo i pasti senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Ciò che spinge AT 1 a vomitare è il suo bisogno di liberare l’ansia che avverte nello stomaco ….” ; cfr. rapporto 19 settembre 2013, pag. 102 inc. AI = doc. 1/L) e che pertanto tale problematica “sussiste da molti anni “(cfr. rapporto 30 gennaio 2014, pag. 96 inc. AI = doc. 1/M).

                                         Il medico curante, dr.ssa med. __________, rileva che “la paziente presenta un disturbo alimentare dall’età adolescenziale” (cfr. rapporto 20 novembre 2013, pag. 79 inc. AI = doc. 1/N), che “(…) presenta da due decenni un grave disturbo alimentare (anoressia/bulimia)” (cfr. rapporto 18 aprile 2018, pag. 192 inc. AI = doc. 1/O).

                                         Nella perizia 31 ottobre 2014 del __________ si legge che:

" Con l'aiuto del medico curante, al rientro in Ticino, emerge o per lo meno viene evidenziata la problematica che la affligge da diversi anni e viene indirizzata a frequentare il gruppo __________ di __________ dove è presente la Dr.ssa __________.

L'assicurata sembra essere giunta quindi all'attenzione clinica dopo molti anni dal disturbo alimentare, di fronte ad una condizione divenuta oramai cronica. Frequentare gli incontri del gruppo le avrebbero permesso di “accettare consapevolmente” la

malattia che oramai la affliggeva da tanto tempo.” (pag. 156 inc. AI = doc. 1/T).

                                         Va qui rilevato che la dr.ssa. __________ è fra l’altro specializzata in adulti affetti da problematiche nella sfera ansiosa e depressiva - affettiva e in adulti affetti da disturbi alimentari (anoressia, bulimia) e dal 2009 è psicologa e psicoterapeuta FSP-ATP presso i). Inoltre, la dr.ssa __________ ha avuto in terapia l’attrice dal 6 maggio 2010 al 21 gennaio 2013 e dal 6 giugno 2017 in avanti, fra l’altro per “umore depresso, disturbo alimentare e disturbi della sfera ansiosa”, come risulta dalle risposte date dalla stessa psicologa al questionario 24 gennaio 2019 di CV 1 (sub doc. 1/J).

                                         Nello scritto 14 febbraio 2019 all’assicurazione CV 1 la dr.ssa med. __________, medico curante, ha precisato che “nel 2010 ho consigliato alla paziente un supporto psicologico a causa di problematiche lavorative e famigliari, consiglio che la paziente ha seguito” (sub doc. 1/K). Il 15 febbraio 2019 la psicologa ha, fra l’altro, fatto presente che “i primi due anni e mezzo della presa a carico sono stati focalizzati su disagi famigliari-lavorativi. Successivamente, nell’ultimo trimestre del 2012 sono emerse problematiche di tipo alimentare” (sub doc. 1/K).

                                         Nella perizia di decorso del 7 novembre 2018 del __________ si legge:

" L'esordio del disturbo della condotta alimentare viene fatto risalire verso i 15-16 anni quando inizia a procurarsi il vomito all'insaputa dei genitori, a restringere sempre di più l'alimentazione fino a quando il suo peso raggiunge i 47-48 kg. Non viene seguita da nessuno fino a quando nel 2012 si rivolge al Dr. __________, nutrizionista, il quale l'affida alla psicologa __________ con la quale inizia a compilare un diario alimentare e l'assicurata afferma che vergognandosi molto del fatto che si autoprocurava il vomito, per non scrivere questo, inizia a restringere ancora di più per paura di aumentare troppo di peso e lì vi è un ulteriore dimagrimento con netto sottopeso. Viene quindi ricoverata all'unità dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), presso Ì’__________ di __________ dal 21.1.2013 al 30.8.2013” (rapporto 7 novembre 2018, pag. 350 = doc. 1/Q).

                                         Contrariamente a quanto riportato nella perizia __________ del 2018, l’attrice si era rivolta alla dr.ssa __________ prima del 2012, vale a dire già nel 2010 – come dichiarato dalla psicologa stessa nel succitato questionario 24 gennaio 2019 di CV 1 (con inizio della terapia al 6 maggio 2010; doc. 1/J) – su indicazione della dr.ssa med. __________ (cfr. rapporto medico 14 febbraio 2019 all’assicurazione, sub doc. 1/K).

                                         Quindi, almeno due anni prima della sottoscrizione della proposta assicurativa (25 giugno 2012) l’attrice aveva iniziato una psicoterapia.

                                         L’assicurazione CV 1 rileva che AT 1 nella prima domanda di prestazioni AI (il 27 giugno 2013) aveva indicato di soffrire da anni di anoressia nervosa (cfr. pag. 9 inc. AI) e quindi sostiene che l’attrice aveva coscientemente omesso d’indicare nel questionario la malattia della psiche.

                                         Occorre tuttavia precisare che solo in occasione del ricovero di gennaio 2013 presso l’__________ è stata diagnosticata un’anoressia nervosa di tipo bulimico (ICD 10 F 50.0) e che sino a quel momento l’attrice non ne era consapevole.

                                         A tal riguardo va fatto riferimento allo scritto 13 febbraio 2019 della psichiatra dr.ssa med. __________ (che l’aveva in cura durante il ricovero all’__________ del gennaio 2013) ad CV 1, in cui la specialista ha in particolare evidenziato:

" Il ricovero è stato effettuato nel mese di gennaio 2013 e in quell’occasione è stata fatta la diagnosi Anoressia Nervosa di tipo bulimico (disturbo alimentare psicogeno). Fino ad allora la paziente non era consapevole della malattia e in seguito non riusciva ad accettare di avere una diagnosi di tipo psichico.

Desidero informarvi che vi sono alcune patologie come l'anoressia, dove la persona che ne soffre non è consapevole di avere tale problema e continua a negarlo perché non si rende conto della situazione. Sono malattie che si insinuano gradualmente nelle quotidianità della persona la quale impara a convivere ignara

di soffrire di un disturbo importante e gravemente dannoso per la salute.” (Sub doc. 1/K).

                                         Anche nel già citato scritto 14 febbraio 2019, sempre all’assicurazione CV 1, la dr.ssa med. __________ ha sostenuto che fino al ricovero presso l’__________ la sua paziente “non era consapevole del problema alimentare di cui ha avuto, solo allora la diagnosi” (doc. 1/K).

                                         Quanto riportato sopra, trova conferma nella perizia 3 ottobre 2014 del __________ dove, con riferimento al rapporto di degenza presso l’__________, si legge: “durante il percorso effettuato presso l’ospedale sono state affrontate grosse difficoltà psicologiche legate a difficoltà nell’instaurare rapporti e difficoltà nel continuare il percorso nell’acquisizione della consapevolezza della malattia” (pag. 102 inc. AI). Nella stessa perizia si rileva che “del “problema” per decenni non ha [la peritanda, n.d.r.] avuto consapevolezza, riferisce di non essersi mai interrogata del fatto che questo potesse, per lei, rappresentare un disturbo” (pag. 156 inc. AI).

                                         Tuttavia, con riferimento all’accertamento del TCA – volto a sapere i motivi delle assenze, rispettivamente delle incapacità lavorative per malattia negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 risultanti dal questionario del datore di lavoro del 17 ottobre 2013 (doc. 31 inc. AI = doc. 1/I) –, nello scritto 30 ottobre 2020 il medico curante ha segnatamente precisato che nel periodo 16 aprile 2012 – 6 giugno 2012 vi è stato un “peggioramento psicologico, la paziente lamentava astenia, difficoltà di concentrazione, crisi di ansia, era allora seguita da una psicologa ed in seguito anche dal Dr. __________ e da una dietista”, indicando che “in quel periodo era chiaramente evidente per i suoi terapisti un disturbo alimentare. La signora AT 1 per contro negava questo problema” e che “secondo la paziente il malessere da lei lamentato allora era da ricondurre a un esaurimento (stanchezza, apatia, insonnia, ansie…)” (XX1).

                                         Orbene, anche se al momento della compilazione del questionario l’attrice, nonostante il continuo “autoprocurarsi il vomito”, non fosse effettivamente consapevole del suo disturbo alimentare e tantomeno della diagnosi posta, ciò non è tuttavia rilevante poiché secondo il tenore della domanda no. 8 del questionario andavano indicati “problemi di salute dovuti a malattie (…)  del sistema nervoso (per es. paralisi, epilessia, disturbi nervosi) degli occhi o della psiche (per es. depressione o stati di ansia o di astenia)”. L’attrice non avrebbe quindi dovuto rispondere negativamente. Infatti, il proprio malessere l’attrice l’ha segnatamente attribuito, come rilevato dal medico curante, alle crisi di ansia. Va poi ricordato che l’attrice prima della sottoscrizione della proposta assicurativa (25 giugno 2012) era stata reduce da un periodo di malattia di oltre 4 settimane, come riportato dalla dr.ssa med. __________ nel succitato scritto del 30 ottobre 2020, dovuto al “peggioramento psicologico, la paziente lamentava astenia, difficoltà di concentrazione, crisi di ansia” (sottolineatura del redattore).

                                         Va poi ricordato che dal 2010 l’attrice seguiva una psicoterapia presso la psicologa dr.ssa __________, la quale, come riportato sopra, è specializzata nel trattamento di problematiche alimentari. Certo, nello scritto 15 febbraio 2019 all’assicurazione (sub doc. 1/K) la specialista aveva sostenuto che i primi due anni e mezzo della presa a carico erano “focalizzati su disagi famigliari-lavorativi” e che solo nell’ultimo trimestre 2012 (quindi successivamente alla compilazione del questionario) erano “emerse problematiche di tipo alimentare” ancorché, come visto, le menzionate problematiche fossero presenti sin dall’adolescenza.

                                         Non va tuttavia dimenticato che l’attrice, come specificato dalla dr.ssa med. __________ nel citato rapporto 30 ottobre 2020, durante il periodo 16 aprile 2012 – 6 giugno 2012 presentava una totale incapacità lavorativa (quindi per oltre 4 settimane e poco prima della compilazione del questionario dello stato di salute) ed era in cura dalla citata psicologa ma pure dal dr. med. __________, nutrizionista. Si trattava pertanto di terapie mediche. In queste circostanze, l’attrice non avrebbe dovuto rispondere negativamente alla domanda no. 13 (Negli ultimi 5 anni si è sottoposto/a terapie mediche di durata superiore a 4 settimane per problemi di salute fin qui non citati dovuti a malattia, infortunio o patologia congenita). Certo, come evidenziato dall’attrice, la dr.ssa __________ non è un medico psichiatra. Volendo pertanto escludere, per ipotesi di lavoro, dall’interpretazione “terapia medica” la psicoterapia (come anche le cure seguite dal dr. med. __________) e pertanto negare una reticenza, l’esito della vertenza non cambierebbe. Non va infatti dimenticato che è sufficiente sottacere un solo fatto rilevante per conferire all’assicuratore il diritto di recedere dal contratto per reticenza, come è il caso in esame in relazione alla risposta alla domanda no. 8.           

                               2.8.   Altra condizione perché l'assicuratore possa validamente disdire un contratto quando si è in presenza di una reticenza, è il rispetto del termine di quattro settimane impartito dall'art. 6 cpv. 2 LCA per esercitare il diritto di recedere dal contratto.

In un caso ticinese reso in ambito di previdenza professionale (STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011), il Tribunale federale si è pronunciato sul termine di quattro settimane per potere disdire un contratto assicurativo in caso di reticenza:

" (…)

4.2 Secondo la giurisprudenza, richiamata anche nella pronunzia impugnata, il termine di quattro settimane inizia a decorrere dal momento in cui l'assicuratore è informato su tutti i punti che concernono la reticenza, ovvero dal momento in cui dispone di informazioni affidabili che gli permettono di acquisire la certezza che una reticenza è stata commessa; non bastano semplici sospetti (DTF 118 II 330 consid. 3a pag. 340). Il Tribunale federale ha comunque precisato che se l'assicuratore rifiuta scientemente di prendere conoscenza degli elementi costitutivi della reticenza, egli commette un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) assimilabile alla conoscenza effettiva (DTF citato consid. 3c pag. 340; cfr. anche Roelli/Keller, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed., Berna 1968, pag. 139). Nonostante la reticenza, l'assicuratore non può neppure recedere dal contratto se la reticenza fu da lui provocata (art. 8 cifra 2 LCA), se lui conosceva o doveva conoscere il fatto taciuto (art. 8 cifra 3 LCA; circostanze, queste [cifra 2 e 3], che non ricorrono in concreto alla luce di quanto esposto sopra al consid. 3) o se ha rinunciato al diritto di recedere dal contratto (art. 8 cifra 5 LCA). Come correttamente evidenziato dalla Corte cantonale, spetta all'assicuratore dimostrare di aver rispettato il termine di rescissione di quattro settimane. Spetta per contro allo stipulante provare - in ragione dell'inversione dell'onere della prova creata dalla presunzione di cui all'art. 4 cpv. 3 LCA - che l'assicuratore avrebbe ugualmente concluso il contratto alle condizioni pattuite se avesse saputo della omessa o inesatta dichiarazione (consid. 2.4 non pubblicato in DTF 131 III 542, ma pubblicato in Pra 2006 n. 55 pag. 405).".

Nella STF 4A_104/2018 del 12 giugno 2018 (pubblicata in SVR 2019 KV Nr. 2), la nostra Massima istanza ha ribadito che il diritto di disdetta si estingue quattro settimane dopo che l’assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza (art. 6 cpv. 2 LCA) e che quello di quattro settimane è un termine di perenzione: la prova della sua osservanza incombe all’assicuratore. Il TF ha confermato che il termine inizia a decorrere soltanto quando l’assicuratore ha conoscenza di circostanze attendibili, sicure e inequivocabili, che gli consentono di concludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligo di annunciare. Semplici presunzioni non sono atte a fare decorrere il termine. Per l'Alta Corte, una persona giuridica dispone di sufficienti conoscenze di una fattispecie, se il sapere in questione è disponibile all’interno della propria organizzazione (cfr. consid. 2.1).

                                         Nel caso in esame, l’assicuratore ha tempestivamente disdetto per reticenza il contratto. Nel questionario 24 gennaio 2019 la dr.ssa __________ aveva indicato i periodo di presa in cura dell’attrice, come pure per quali sintomi (sub doc. 1/J).

                                         L’assicurazione ha scritto all’attrice informandola del caso di reticenza l’8 febbraio 2019 (doc. 1), quindi entro le quattro settimane dalla conoscenza dei fatti configuranti, appunto, la reticenza.

                               2.9.   Accertato che CV 1 ha validamente sciolto il contratto in parola, occorre esaminare se vi è un nesso causale tra il fatto taciuto e il danno alla salute verificatosi che ha causato l’incapacità lavorativa, questo affinché l’assicuratore possa validamente essere esonerato dall’obbligo di fornire le prestazione assicurative.

                                         Va ricordato che con la presente petizione AT 1 ha chiesto l’esonero dal pagamento dei premi per incapacità lavorativa dal 1° dicembre 2018 (scaduto il termine di attesa di 720 giorni) e l’erogazione di una rendita d’incapacità al guadagno in seguito a malattia previsto dal contratto assicurativo.

                                         Tali richieste sono legate alla problematica psichiatrica invalidante [anoressia nervosa tipo purgativo (ICD 10; F 50.02); disturbo depressivo dovuto al grave sottopeso con manifestazioni simil depressive (ICD 10; F06.32)] per le quali l’assicurazione AI, sulla base della perizia __________ del 7 novembre 2018 ha riconosciuto un’incapacità lavorativa oscillante tra il 50%, l’80%, il 70% ed infine il 100%, dal 1° dicembre 2016, con diritto a ¾ di rendita dal 1° gennaio 2019 (cfr. decisione 10 luglio 2020 menzionata al consid. 1.2).

                                         Va qui rimarcato che il danno alla salute causante l’incapacità lavorativa trae origine dalla problematica ansiosa sottaciuta, così come si evince dall’anamnesi psicopatologica di cui alla citata perizia psichiatrica.

                                         Essendo quindi dato il nesso causale, stante la valida rescissione del contratto per reticenza, l’CV 1 è liberata da fornire le succitate prestazioni.

                                         Ne consegue che la petizione dev’essere respinta.

                             2.10.   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA).

                                         Seppur vincente, CV 1 non ha diritto a ripetibili già per il solo motivo che non è patrocinata da un avvocato (esterno). Ma anche se lo fosse stata, essa non avrebbe in ogni modo avuto diritto a ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164; per un caso di previdenza vincolata cfr. SVR 2011 BVG n. 38, p. 140 consid. 5 ed il consid. 7 non pubblicato della citata DTF 138 III 416; cfr. 68 cpv.3 LTF).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

34.2020.1 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.12.2020 34.2020.1 — Swissrulings