Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 34.2019.41

27 avril 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,036 mots·~10 min·5

Résumé

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Condanna del datore di lavoro convenuto al pagamento dei contributi e rigetto definitivo dell'opposizione

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 34.2019.41   rg/sc

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sulla petizione del 27 dicembre 2019 di

AT 1   

contro  

CV 1       in materia di contributi della previdenza professionale

considerato                    in fatto e in diritto

                                1.1   Per contratto d’adesione sottoscritto il 6 febbraio/5 marzo 2013 (contratto n. __________) la CV 1 quale datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, __________ con effetto dal 1. febbraio 2013 (doc. A/1).

                                1.2   Stante il mancato pagamento dei premi (e spese) dovuti da parte del datore di lavoro dopo l’asserito invio di diffide da parte dell’istituto di previdenza (doc. A/8-10) e dopo disdetta del contratto d’adesione con effetto al 28 febbraio 2018 (doc. A/11), adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ del 25 giugno 2019 (doc. A/9), con l’”istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 14'189.15 con interessi al 5% dal 1. giugno 2019, di fr. 1'455.70 per interessi sino al 31 maggio 2019, nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese e ripetibili.

                                1.3   La convenuta non è intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.

                                2.2   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli isti-tuti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

                                2.3   Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

                                2.4   Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.

Le persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di previdenza (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/3). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).

Dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Quo alle spese, non v’è alcun riscontro documentale per spese di diffida registrate con valuta 15 febbraio e 15 marzo 2017 per complessivi fr. 200 né per un asserito piano di pagamento (fr. 250) registrato con valuta 4 aprile 2017 (DTF 117 II 258), entrambi importi, questi, da ritenere compresi nell’importo di fr. 14'189.15 fatto valere in petizione e ciò in assenza di un chiaro e dettagliato conteggio da parte della fondazione attrice relativo alla composizione di suddetto importo. Risulta per contro documentato e conforme al Regolamento delle spese (sub doc. A/1) e va per tal ragione va riconosciuto il costo (rivendicato in aggiunta alla somma di fr. 14'189.15) di fr. 300 per “spese regolamentazione di esecuzione” fatto valere in petizione e indicato nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/9).

Parte convenuta non ha del resto mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.

                                         All’istituto di previdenza spetta pertanto un importo complessivo di fr. 15'494.85 (14'189.15 – 200 – 250 + 1'455.70 + 300).

                                2.5   Parte attrice chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. giugno 2019.

                                         Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

                                         Nel caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. giugno 2019 sull’importo di fr. 13'739.15 (14'189.15 – 200 – 250).

                                2.6   L’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al summenzionato PE n. 2785651 dell’UE di __________ del 25 giugno 2019 per l’importo complessivo di fr. 15'944.85 oltre interessi al 5% dal 20 giugno 2019 su fr. 13'739.85.

                                         Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione – per l’importo di fr. 15'494.85 con interessi al 5% su fr. 13'739.15 – senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

                                2.7   Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).

                                         Nel caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per fr. 200.

                                2.8   L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

                                         §    La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di 15'494.85 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2019 su fr 13'739.85.

                                         §§ È rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 25 giugno 2019 per l’importo di fr. 15'494.85 oltre interessi al 5% dal 20 giugno 2019 su fr. 13'739.85.

                                 2.-   Tasse e spese per complessivi CHF 200 sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

34.2019.41 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 34.2019.41 — Swissrulings