Raccomandata
Incarto n. 34.2019.32 rg/sc
Lugano 19 dicembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 30 settembre 2019 di
AT 1
contro
CV 1 in materia di contributi della previdenza professionale
ritenuto in fatto
e considerato in diritto
1.1. Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al paga-mento a titolo di contributi della previdenza professionale di fr. 11'757.50 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2019, di fr. 2'093.60 per interessi e fr. 500 per costi di sollecito nonché il rimborso delle spese “del presente precetto”. Chiede altresì il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del-l’UE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili.
1.2. Con la risposta di causa parte convenuta chiede la reiezione della petizione osservando:
" (…)
Ad.3. La convenuta non ha mai contestato il dovuto a tal punto che appena ha potuto farlo, ha versato il 26.7.2019 alla AT 1 l’importo di fr. 81'275.75 corrispondente al saldo 8.4.2019. L’atteggiamento intransigente della AT 1 che peraltro ha stralciato il contratto al quale si riferisce ha fatto sì che la società non ha ritirato la sua opposizione e non intende pagare la rimanenza dovuta fintanto che AT 1 non riattiva il contratto.” (cfr. III)
1.3. Con osservazioni 1. novembre 2019 la fondazione attrice, producendo diversa documentazione, ha evidenziato:
" (…) Nella nostra lettera di sollecito del 9 aprile 2019 (allegato 9) abbiamo fatto presente alla convenuta che, conformemente al punto 7.3 del contratto di affiliazione, in caso di mancato pagamento dei premi o di grave violazione dell’obbligo di cooperazione, l’attrice ha il diritto di rescindere il suddetto contratto con effetto immediato.
Con lettera del 15 maggio 2019 (allegato 10), abbiamo sottoposto un accordo di pagamento rateale alla convenuta, la quale non ha fornito una risposta nè ha firmato l’accordo sopracitato.
Con lettera del 14 giugno 2019 (allegato 11), l’attrice ha comunicato alla convenuta il termine ultimo di pagamento, minacciando al contempo di rescindere il contratto. Anche in questa occasione la convenuta ha omesso di effettuare il pagamento o intraprendere qualsiasi azione.
Pertanto, con lettera del 25 giugno 2019 (allegato 3 dell’azione legale), l’attrice ha rescisso il contratto di affiliazione con effetto al 30 giugno 2019. La disdetta ha modificato lo stato dei premi in arretrato, in quanto i premi di risparmio sono diventati immediatamente esigibili e i premi di rischio versati in anticipo sono stati accreditati pro rata. La fattispecie è stata illustrata alla convenuta nelle fatture del 28 giugno 2019 (allegato 12) e del 9 luglio 2019 (allegato 13).
Successivamente, la convenuta ha saldato l’importo oggetto del primo sollecito (CHF 81'275.75), ma ad oggi non ha pagato l’importo residuo, ragion per cui abbiamo dovuto inviare in data 30 settembre 2019 l’ingiunzione di pagamento dei contributi impagati. Tutte le voci di fatturazione e di pagamento sono riportate in modo chiaro e preciso nell’estratto conto (allegato 6 dell’azione legale).
La convenuta non ha ripetutamente adempiuto al suo obbligo di pagamento, motivo per cui alla data attuale l’attrice non è più disposta a rimettere in vigore il contratto di affiliazione.
L’importo ancora impagato non è oggetto di contestazioni da parte della convenuta, pertanto chiediamo al Tribunale di condannare la convenuta al pagamento del credito pendente.” (Doc. V)
Con scritto 18 novembre 2019 la società convenuta ha comunicato:
" (…) È vero che la compagnia di assicurazione AT 1 ci ha ripetutamente sollecitato per il pagamento dei premi scaduti e non ancora pagati, ma è altrettanto vero che la nostra società, fedele al contratto firmato con il broker assicurativo __________ si è subito messa in contatto con quest’ultimo per discutere il problema del mancato pagamento di questi premi per difficoltà di liquidità.
In particolare, ha comunicato alla __________ che non avrebbe sottoscritto la convenzione 15.5.2019 proposta dalla AT 1 perché non era in grado di garantirne il rispetto e che preferiva quindi astenersi dal firmarla.
Quando poi è stato in grado di farlo, ha pagato l’importo indicato dalla compagnia.
Le susseguenti richieste di ripristino del contratto, sempre formulate per il tramite della __________, sono rimasti senza risposta di AT 1 come si evidenzia dalla copia del mail 10.10.19 allegato.
Infine, non corrisponde a verità ciò che afferma AT 1 cica la mancata contestazione, dell’importo non pagato; un pagamento è stato vincolato alla riattivazione del contratto.” (Doc. VII)
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavo-ro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gä-chter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli in-teri contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabi-lita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lü-thy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3
2.3.1 Con la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 31 marzo 1998 – in seguito esteso (da aprile 2003) e rinnovato (da gennaio 2005; cfr. sub doc. A-2) la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti (con effetto dal 1. marzo 1998) tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione). Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/2-3; cfr. Regolamento e Piano di previdenza in doc. A/2). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.
Il calcolo dei contributi (e interessi) in quanto tale non è contestato e risulta conforme alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino alla scadenza contrattu-ale (doc. A/3, A/12).
Quo all’importo fatto valer in petizione, parte convenuta – che nella risposta di causa ha invero dichiarato che “non ha mai contestato il dovuto a tal punto che appena ha potuto farlo, ha versato il 26.7.2019 alla AT 1 l’importo di fr. 81'275.75” (cfr. III) – si è in seguito limitata ad asserire che “non corrisponde a verità ciò che afferma AT 1 circa la mancata contestazione dell’importo non pagato; un pagamento è stato vincolato alla riattivazione del contratto”, senza tuttavia considerare che dopo la disdetta del contratto da parte dell’istituto di previdenza con effetto al 30 giugno 2019 per ritardo nel pagamento dei premi (cfr. doc. A-3, cfr. art. 7.3 contratto d’affiliazione), nessuna norma legale, contrattuale o regolamentare conferisce al datore di lavoro il diritto ad una nuova affiliazione.
Dagli atti risulta inoltre che il 15 maggio 2019 l’istituto di previdenza ha trasmesso per sottoscrizione alla società datrice di lavoro una “Convenzione di pagamento rateale” del debito contributivo complessivo (cfr. doc. A-10), convenzione che la CV 1, per sua stessa ammissione (cfr. VII), non ha sottoscritto.
Il fatto che la società abbia asseritamente discusso con il proprio brooker assicurativo la possibilità di onorare il debito contributivo tenuto conto delle difficoltà di liquidità (cfr. VII), è all’e-videnza circostanza non idonea a modificare la posizione debi-toria nei confronti dell’ente previdenziale ed è quindi ininfluen-te per l’esito della lite. Privo di rilevanza ai fini del giudizio è pu-re l’argomento secondo cui la società non avrebbe sottoscritto il suddetto accordo di pagamento dilazionato non essendo “in grado di garantirne il rispetto” (cfr. VII).
Anche la richiesta di parte convenuta, che postula la reiezione della petizione asserendo che non procederà ad alcun pagamento a favore della fondazione fintanto che questa non avrà riattivato il contratto d’affiliazione, non merita protezione. Infatti, come accennato (cfr. consid. 2.3.1), non sussiste alcuna norma che obblighi l’istituto di previdenza a sottoscrivere un nuovo contratto d’affiliazione con il datore di lavoro rispettivamente a riattivare quello disdetto in applicazione dell’art. 7.3 del contratto.
2.3.2 L’addebito di spese va riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono previste nell’apposito regolamento. Nel caso concreto, in quanto documentate (doc. A/3, A/7, A/8) e previste all’art. 2 del Regolamento dei costi (sub doc. A/2), vanno ammesse le spese di diffida registrate l’8 aprile 2019 per fr. 300 nonché le spese di esecuzione di fr. 500 registrate il 17 luglio 2019 e comprese nell’importo di fr. 11'757.50 (cfr. e-stratto conto in doc. A/6).
La richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non su-pera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).
Deve invece essere disattesa la richiesta di rimborso dell’importo di fr. 103.30 (compresi anch’essi nell’importo di fr. 11'757.50 di cui al petitum) versato quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa segue infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
Anche la richiesta di rifusione di ulteriori e non meglio precisate “spese del presente precetto” menzionate nel petitum non può essere accolta, non trattandosi di spese espressamente contemplate dal summenzionato Regolamento dei costi.
2.3.3 Stante quanto sopra, il credito di spettanza dell’attrice va cifrato in complessivi fr. 13'747.80 (11'757.50 – 103.30 + 2'093.60).
2.4 La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 25 gennaio 2018 dell’UE di __________ merita accoglimento.
Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
2.5 La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).
A parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di fr. 13'747.80 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2019 su fr. 11'654.20.
§§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 19 luglio 2019 dell’UE di __________ per l’importo di fr. 13'747.80 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2019 su fr. 11'654.20.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti