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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2020 34.2019.14

20 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,110 mots·~11 min·3

Résumé

Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Esclusi dalla divisione averi del 3° pilastro A e averi accumulati all'estero

Texte intégral

Incarto n. 34.2019.14   RG/sc

Lugano 20 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo nella causa rimessagli il 2/3 maggio 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1.  AT 1   1 rappr. da:   RA 1   2.  AT 2

a  

1.  CV 1   1 rappr. da:   RA 2   2.  CV 2     in materia di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

ritenuto                           in fatto

                                1.1   Per sentenza 11 dicembre 2018, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio il 2 giugno 2006. Per quanto qui interessa, al punto 3 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “La LPP accumulata dai coniugi durante il matrimonio, valuta al 4 agosto 2014, è divisa a metà (art. 122 CC)”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2   Il 2/3 maggio 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3   Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle prese di posizione delle parti (cfr. IV-XLVII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                2.2   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

                                2.3   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 4 agosto 2014 e si è conclusa con sentenza 11 dicembre 2018).

                                2.4   Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Giusta l’art. 122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 4 agosto 2014.

                                         L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

                                         A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

                                2.5   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).     

                                         Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo (3A e 3B) pilastro (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203). Per il che esula dalla presente procedura di divisione il capitale di fr. 6'629.35 (valuta 29.09.2017) depositato sul conto di previdenza n. __________ (__________) a nome di CV 1 presso la Fondazione di previdenza __________, trattandosi di avere del terzo pilastro A (doc. B, XXII-1, XXX) che avrebbe dovuto quindi essere preso in considerazione nella liquidazione del regime dei beni in procedura di divorzio (in argomento cfr. Geiser/Walser in Basler Kommentar - ZGB I, 2019, art. 122 n. 5; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019 , Kap. 11.3.2.1, n. 1640).

                                         Inoltre, oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti). Per tale motivo, per quanto riguarda gli averi di natura previdenziale accumulati dall’ex marito all’estero (__________ e __________), correttamente il giudice del divorzio nel caso concreto ha riconosciuto alla ex moglie un’equa indennità di fr. 36'627 in applicazione dell’art. 124e CC (conguaglio impossibile).

                                2.6  

                             2.6.1   AT 1

                                         Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio (2 giugno 2006) AT 1 disponeva di un avere previdenziale di fr. 279'875.30 presso la __________ (cfr. XIII-1, XXI-1) dove è stato assicurato sino al 31 ottobre 2006 quale pilota nel settore dell’aviazione civile. Il 30 novembre 2006 l’avere previdenziale di fr. 284'681.75 – importo composto di fr. 284.089.90 quale prestazione d’uscita in data 30 ottobre 2006 e di fr. 591.85 per interessi dal 30 ottobre al 30 novembre 2006 – è stato trasferito alla __________ (ora __________; cfr. www. zefix.ch) (cfr. XIII-1, XXII-2, XXIX-2). Dopo di che egli ha ancora esercitato, sino ad agosto 2014, attività lavorative presso diversi datori di lavoro in Svizzera senza tuttavia più raggiungere il salario minimo assicurabile giusta l’art. 7 LPP (cfr. estratto AVS sub doc. XXXI-2), mentre che il suddetto avere di fr. 284'681.75 è stato trasferito dapprima, come detto, presso la __________, in seguito, nell’aprile 2009, su una polizza di libero passaggio di __________ (XXXIV/4-7) ed infine, nel settembre 2010, su un conto di libero passaggio presso la AT 2 (cfr. XXXIV-1; cfr. anche XXVII).

                                         Stante quanto sopra, l’ammontare della prestazione acquisita in costanza di matrimonio da AT 1 e suscettibile di essere divisa corrisponde alla differenza tra fr. 284’681.75 e fr. 279'875.30 ossia a fr. 4'806.45.

                             2.6.2   CV 1

                                         Dal fascicolo emerge che CV 1 – che nel periodo qui considerato ha esercitato, con accumulo di capitale previdenziale, attività lavorativa anch’essa nell’ambito dell’aviazione civile (cfr. estratto AVS sub XXXII, cfr. sentenza di divorzio p.1; cfr. XIV p. 2) – disponeva al momento del matrimonio (2 giugno 2006) di una prestazione d’uscita di fr. 40'231 presso la __________ (cfr. XLIII). All’uscita da questo istituto di previden-za nell’agosto 2007, gli averi ivi accumulati di fr. 52'040.85 e 976.90 sono stati trasferiti sul conto di libero passaggio n. __________ della CV 2 (cfr. XXXVII/3-4), dove al momento del matrimonio vi era già un avere previdenziale (comprensivo di interessi) di fr. 14'382.71 (cfr. XIX, XXXVII-2). Al momento del divorzio (4 agosto 2014) la moglie disponeva invece, sempre sul conto di libero passaggio __________ della CV 2, di un avere divisibile di fr. 73'859.95 (cfr. doc. XIV-A).

                                         Considerati, in applicazione dell’art. 22a cpv. 1 LFLP, gli interessi (fr. 9'848.85; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) maturati sino al divorzio sull’avere previdenziale complessivo di fr. 54'613.71 (fr. 40'231 + 14'382.71) presente alla data del matrimonio, l’avere accumulato da CV 1 e soggetto a divisione deve essere cifrato in fr. 9'397.39 (73'859.95 – 54'613.71 –  9'848.85).

                             2.6.3   Conguaglio

                                         Ne segue che, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi divisibili di fr. 9'397.39 e fr. 4'806.45 e quindi le reciproche pretese degli ex coniugi giusta l’art. 124c CC, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 2'295.47 ([9'397.39 - 4'806.45] : 2).

                                2.7   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

                                         Di conseguenza, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 2'295.47 – unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo [per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009] di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale importo a far tempo dal 4 agosto 2014 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) – dovrà essere trasferito a favore di AT 1 sul conto ad esso intestato presso la AT 2 (cfr. supra consid. 2.6.1).

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi saranno inoltre dovuti interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

                                2.8   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 9'397.39.

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 4'806.45.

                                 3.-   È fatto ordine a CV 2 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________ ad esso intestato presso la AT 2, l’importo di fr. 2'295.47 oltre interessi compensativi dal 4 agosto 2014.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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