Raccomandata
Incarto n. 34.2017.2 rg/gm
Lugano 11 gennaio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul “ricorso” del 4 gennaio 2017 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1 in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
- con il “ricorso” in oggetto, formulato con riferimento all’art. 2 Lptca quale ricorso per denegata giustizia, AT 1, tramite il consulenteRA 1, chiede venga fatto ordine alla CV 1 – cui è assicurato quale dipendente della __________ – di emanare una decisione relativa alle prestazioni LPP di sua spettanza;
- giusta l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad e-vadere il ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previdenza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;
- riferendosi all'art. 73 LPP la giurisprudenza federale ha stabilito che la LPP non prevede la possibilità per gli istituti di previdenza, sia di diritto privato che di diritto pubblico, di pronunciare decisio-ni vincolanti in applicazione del diritto federale, cantonale o comunale (DTF 115 V 224, 115 V 239; Schneider/Geiser/Gächter (éd), Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 78; RDAT I 1994 p. 195). Un’eccezione è prevista all’art. 60 cpv. 2bis LPP giusta il quale all’istituto collettore quale istituto di previdenza è concessa la facoltà di emanare decisioni (suscettibili di essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale; art. 74 cpv. 1 LPP) unicamente per quanto attiene all’adempimento dei suoi compiti elencati all’art. 60 cpv. 2 lett. a e b LPP (affiliazione d’ufficio di datori di lavoro che non adempiono all’obbligo di affiliarsi, rispettivamente affiliazione di datori di lavoro che ne fanno richiesta) e all’art. 12 cpv. 2 LPP (pagamento dei contributi);
- in materia previdenziale alla base del procedimento vi è infatti non una decisione bensì una controversia tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto ai sensi dell’art. 73 LPP (SZS 2000 p. 65; DTF 134 I 166, 118 Ib 177, 118 V 162; 112 Ia 184 consid. 2a; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 73 n. 1; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in RSA 1989 p. 92);
- per questi motivi la procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso ma dell'azione (da promuoversi tramite petizione), trattandosi segnatamente di giurisdizione primaria (“ursprüngliche Verwaltungsrechtspflege”) e non di giurisdizione secondaria (“nachträgliche Verwaltungsrechtspflege”) (sul punto cfr. Zünd/ Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 Nr. 1s; Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., art. 73 n. 79);
- in assenza di capacità decisionale, nei confronti di un istituto di previdenza risulta di conseguenza improponibile un gravame per denegata/ritardata giustizia – con cui viene segnatamente chiesto, come nel presente caso, di far ordine all’assicuratore di emanare una decisione – atteso che la facoltà di far valere un di-niego (formale) di giustizia è data solo rispetto ad autorità giudiziarie o amministrative tenute ad emanare un giudizio o una decisione (in argomento cfr. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 497);
- per il resto il gravame in rassegna, con il quale non viene formulata né precisata alcuna domanda di prestazioni ma viene postulata, come visto, unicamente l’emanazione di una decisione, non è suscettibile di essere considerato alla stregua di un’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 73 LPP;
- stante quanto sopra il gravame s’appalesa manifestamente irricevibile;
- non si prelevano nè tasse nè spese (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il “ricorso” è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti