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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2016 34.2016.8

30 novembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,374 mots·~12 min·3

Résumé

Datore di lavoro condannato a versare i contributi LPP di un suo collaboratore. L'istituto di previdenza del datore di lavoro è tenuto a versare la prestazione d'uscita avendo il collaboratore terminato l'attività lucrativa. Accollamento delle spese al datore di lavoro per comportamento temerario

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2016.8   BS

Lugano 30 novembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 30 marzo 2016 di

AT 1  rappr. da: RA 1   

contro  

1. CV 1  2. CV 2      in materia di previdenza professionale

considerato                    in fatto e in diritto

che

                                     -   con petizione del 30 marzo 2016, completata il 13 aprile 2016, AT 1 postula la condanna del suo precedente datore di lavoro, CV 2 (in seguito: CV 2), affiliato ai fini previdenziali alla CV 1 (in seguito: CV 1), al pagamento dei relativi contributi LPP per il periodo in cui era alle dipendenze del succitato club sportivo, chiedendo inoltre (per quanto è dato di capire) che la CV 1 rilasci il certificato di previdenza, nonché “il rilascio del relativo certificato previdenziale e dal 01.01.2016 la polizza di libero passaggio”. L’attore chiede infine di “contattare la Cassa __________ affinché intervenga con sollecitudine nei confronti del CV 2 per il regolamento e l’accredito dei miei contributi personali AVS”;

                                     -   con la risposta di causa 20 aprile 2016 l’__________ (in seguito: __________), agente per conto della CV 1, ha fatto presente di aver inviato all’attore il certificato di previdenza richiesto (V);

                                     -   il CV 2 non ha invece presentato la risposta di causa;

                                     -   su richiesta del TCA, il 26 aprile 2016 l’__________ ha prodotto il certificato previdenziale nonché le distinte salariali ricevute dal CV 2 concernenti l’attore (VII) e il 6 giugno 2016 la Pretura di __________ ha trasmesso gli atti relativi ad una controversia tra l’interessato ed il CV 2 in merito a prestazioni salariali (XI);

                                     -   il 21 luglio 2016 l’__________ ha preso posizione in merito alla documentazione salariale inoltrata al TCA dall’attore, allegando tra l’altro copia dei certificati di previdenza degli anni 2014, 2015 e 2016 e la copia della lettera 30 giugno 2016 inviata all’interessato in merito alla prestazione di libero passaggio (XVI);

                                     -   a sua volta, con scritto 22 agosto 2016 l’attore, rappresentato dal Sindacato __________, ha inoltrato le proprie osservazioni in merito a quanto evidenziato da __________ (XXI);

                                    -   in due occasioni il TCA ha chiesto alla Cassa __________ di comunicare il salario notificato dal CV 2 relativo al periodo in parola (VII, X), ricevendo risposta il 27 maggio 2016 e 22 agosto 2016 (IX, XII);

                                     -   il 30 agosto 2016 questo Tribunale, trasmettendo l’esito degli accertamenti eseguiti presso la Cassa __________, ha chiesto ad __________:

"  con riferimento alla succitata vertenza, dalle copie dei conteggi salari salari risulta che da gennaio a giugno 2015 il signor AT 1 ha percepito dal CV 2 mensilmente fr. 4'500.-lordi, aumentati a fr. 5'500.-- mensili da luglio a dicembre 2015 (cfr. lettera 22 agosto 2016 dell’__________ al TCA con i conteggi). Alla Cassa __________ il CV 2 ha annunciato per il periodo gennaio – giugno 2015 fr. 27'000.--  e dal luglio - dicembre 2015 fr. 33'000.-- (cfr. scritto 22 agosto 2016 della CCC). Dal vostro certificato di previdenza al 1° gennaio 2015 emesso il 13 giugno 2016 avete indicato quale salario annuo annunciato un importo di fr. 54'000.--.

Premesso quanto sopra, vi chiediamo di trasmetterci, entro 10 giorni, il conteggio dei contributi LPP relativi al periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 determinati su un salario mensile lordo di fr. 4’500.-dal 1° gennaio 2015 e di fr. 5’500.-- dal 1° luglio 2015, dedotti i contributi eventualmente già versati dal datore di lavoro“ (XXIII);

                                     -   il 9 settembre 2016 __________ ha inviato il richiesto conteggio (XXVI), precisando, con lettera 14 novembre 2016 (XIX) che non sono inclusi eventuali pagamenti da parte del datore di lavoro (XXVIII).

                                         Questo accertamento è stato intimato all’attore ed al CV 2 per osservazioni (XXV). Solo AT 1 ha inoltrato la propria presa di posizione (XXVI);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2  LOG;

                                     -   ai sensi l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).

                                         L'art. 73 LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6, pag. 271; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915, pagg. 724/5).

                                         Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.                                                                                

                                         Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e al pagamento dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (DTF 129 V 320 con riferimenti).

                                     -   per quanto concerne la legittimazione passiva, nella già citata DTF 129 V 320 (cfr. anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA ha stabilito che le controversie inerenti all’obbligo di conteggio da parte del datore di lavoro (ad esempio in caso di mancata deduzione dei contributi previdenziali oppure di parte del salario) sono esclusivamente dirette contro lo stesso; qualora la vertenza abbia per oggetto il versamento di una prestazione d’uscita o all’ammontare della stessa l’azione va rivolta contro l’istituto di previdenza.

                                         Trattandosi nel caso concreto di una vertenza relativa all’obbligo di conteggio è data la legittimazione passiva nei confronti del datore di lavoro (CV 2), motivo per cui si entra nel merito dalla petizione.

                                         È pure dato di entrare nel merito della petizione nella misura in cui è rivolta contro la CV 1. Infatti, oltre al rilascio del relativo certificato di previdenza (in merito al diritto dell’assicurato, quale diritto d’informazione ex art. 86b LPP, di ricevere dal proprio istituto di previdenza il certificato individuale di assicurazione in cui è indicata la situazione previdenziale cfr. Pärli, in Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 86b LPP, n. 6 pag. 1382), l’attore ha anche chiesto che sia “rilasciata” la polizza di libero passaggio, da intendersi quale versamento della prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 2 LFLP;

                                     -   ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 24’570 franchi (stato dal 1° gennaio 2015) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.

                                         Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).

                                                      Secondo l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 24’570 franchi (stato dal 1° gennaio 2015) sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.

                                                      È tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 25'675.- sino a 84'600.- franchi (stato dal 1° gennaio 2015). Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno di 3'525.franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP);

                                     -   l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (fra i tanti cfr. Brechbühl, in Schneider/Geiser/Gächter, op.cit., art. 66, n. 30 pag. 1080ss). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP);

                                     -   dalle allegazioni di petizione (rimaste incontestate), dalla documentazione prodotta dall’attore (in particolare i contratti di lavoro) e da quella acquisita dal TCA risulta che l’attore è stato assicurato ai fini previdenziali dal 1° luglio 2014 (cfr. lettera 21 luglio 2016 dell’__________; XVI).

                                         Oggetto della presente petizione è il salario annuo annunciato alla CV 1 dal datore di lavoro nel 2015. Secondo i contratti da gennaio a giugno il salario mensile lordo era di fr. 4'500.-, quindi complessivamente fr. 27'000.-; da luglio a dicembre la retribuzione mensile era di fr. 5'500.- per complessivi 33'000.-. Tali importi, come si evince dalla risposta 22 agosto 2016 della Cassa, sono stati regolarmente annunciati all’AVS. Alla CV 1, invece, il salario annuo annunciato del 2015 era di fr. 54'000.- (12 x 4,500; cfr. certificato previdenziale al 1° gennaio 2015 in doc. XVI/2). Nel citato conteggio 9 settembre 2016 l’assicuratore LPP ha dunque tenuto conto dell’aumento salariale, registrando dal 1° luglio 2015 un salario mensile di fr. 5'500.-, pari a fr. 66'000.- l’anno (XXIV);

                                     -   di conseguenza, in accoglimento della petizione, il CV 2 deve essere condannato a versare i contributi a favore di AT 1 di fr. 8'300,05, così come da citato conteggio 9 settembre 2016 allestito da __________ (XXIV/2), riservati eventuali versamenti fatti dal datore di lavoro;

                                     -   avendo l’attore terminato l’attività lavorativa, mediante rescissione al 31 dicembre 2015 del contratto lavorativo (doc. A), presso il CV 2, la CV 1 è di conseguenza condannata a versare la prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LFLP, con aggiornamento dei certificati previdenziali;

                                     -   vincente in causa e rappresentato dall’__________ (solo da giugno 2016; cfr. procura in XIII) l’attore ha diritto alla rifusione di fr. 500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili da parte del CV 2;

                                     -   giusta l’art. 29 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola, pertanto, non si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato. Tuttavia l'esclusione della gratuità della procedura in caso di temerarietà o leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; art. 20 cpv. 2 Lptca).                                                        

                                         Nel caso in esame il datore di lavoro convenuto, benché affiliato ad un istituto di previdenza, non ha provveduto ad annunciare correttamente i salari percepiti da AT 1, ciò che ha reso necessaria la presente procedura nel corso della quale il datore di lavoro non è intervenuto in causa e non ha fornito alcuna collaborazione. Il suo comportamento va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per complessivi fr. 500.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                         §    È accertato, per il 2015, un salario di AT 1 quale dipedente di CV 2 di fr. 27'000.- (6 x 4’500) nel periodo 1° gennaio – 30 giugno e di fr. 33'000.- (6 x 5'500) dal 1° luglio – 31 dicembre, con consecutivo obbligo da parte del datore di lavoro di versare alla CV 1 i contributi della previdenza professionale conformemente ai considerandi.

                                         §§ La CV 1 è tenuta a versare a AT 1 la prestazione d’uscita conformemente ai considerandi.

                                 3.-   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico di CV 2 che rifonderà a AT 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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