Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2016 34.2016.7

30 novembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,301 mots·~12 min·5

Résumé

Datore di lavoro condannato ad affiliare alla LPP un suo collaboratore e versare i relativi contributi. L'istituto di previdenza del datore di lavoro è tenuto a versare la prestazione d'uscita avendo l'affiliato terminato l'attività lucrativa. Accollamento spese al datore di lavoro per temerarietà

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2016.7   BS

Lugano 30 novembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 29 marzo 2016 di

AT 1  

contro  

1. CV 1  2. CV 2      in materia di previdenza professionale

considerato                    in fatto e in diritto

che

                                     -   con petizione del 29 marzo 2016, completata il 26 aprile 2016, AT 1 postula la condanna del precedente datore di lavoro, CV 2 (in seguito: CV 2), affiliato ai fini previdenziali alla CV 1 (in seguito: CV 1), al versamento dei contributi LPP per il periodo 1° luglio 2015 – 31 marzo 2016, chiedendo inoltre che la CV 1 rilasci “il certificato di previdenza e dal 1.07.2016     [recte: 2015] la polizza di libero passaggio”(cfr. I, IV);

                                     -   con la risposta di causa A__________ (in seguito: __________), agente per conto della CV 1, ha fatto presente di aver sollecitato invano il CV 2 a notificare il succitato dipendente (VI);

                                     -   il CV 2 non ha invece presentato la risposta di causa;

                                     -   in due occasioni il TCA ha chiesto alla Cassa __________ di comunicare il salario notificato dal CV 2 relativo al periodo in parola (VII, X), ricevendo risposta il 27 maggio 2016 e 22 agosto 2016 (VIII, XII);

                                     -   il 30 agosto 2016 questo Tribunale, trasmettendo l’esito degli accertamenti eseguiti presso la Cassa __________, ha chiesto a __________:

"  Con riferimento alla succitata vertenza, dagli atti risulta che secondo contratto 26 giugno 2015 il signor AT 1 ha percepito dal CV 2 dal 1° luglio 2015 un salario netto di fr. 2'000.--, ridotto con effetto dal 1° febbraio 2016 a fr. 1'200.-- sempre netti. In data 29 marzo 2016 egli ha rescisso con effetto immediato il contratto di lavoro. Il datore di lavoro non vi ha tuttavia annunciato alcun salario (cfr. vostro scritto 13 maggio 2016 al TCA). Alla Cassa __________ il CV 2 ha annunciato per il 2015 fr. 8'500.-- per il periodo luglio – dicembre 2015 (cfr. scritto 22 agosto 2016 della CCC).

Premesso quanto sopra, vi chiediamo di trasmetterci, entro 10 giorni, il conteggio dei contributi LPP relativi al periodo 1° luglio 2015 – 31 marzo 2016 determinati su un salario mensile netto di fr. 2’000.-dal 1° luglio 2015 e di fr. 1'200.-- dal 1° febbraio 2016, dedotti i contributi eventualmente già versati dal datore di lavoro (XII)“;

                                     -   il 14 ottobre 2016 __________ ha inviato il richiesto conteggio, nonché i certificati previdenziali al 1° luglio 2015, 1° gennaio 2016 e 1° febbraio 2016 (XVI).

                                         Questo accertamento è stato intimato all’attore e al CV 2 per osservazioni (XVI). Solo AT 1 ha inoltrato la propria presa di posizione (XVIII);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2  LOG;

                                     -   ai sensi l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).

                                         L'art. 73 LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6, pag. 271; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915, pagg. 724/5).

                                         Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.                                                                                

                                         Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e al pagamento dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (DTF 129 V 320 con riferimenti);

                                     -   per quanto concerne la legittimazione passiva, nella già citata DTF 129 V 320 (cfr. anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA ha stabilito che le controversie inerenti all’obbligo di conteggio da parte del datore di lavoro (ad esempio in caso di mancata deduzione dei contributi previdenziali oppure di parte del salario) sono esclusivamente dirette contro lo stesso; qualora la vertenza abbia per oggetto il versamento di una prestazione d’uscita o all’ammontare della stessa l’azione va rivolta contro l’istituto di previdenza.

                                         Trattandosi nel caso concreto di una vertenza relativa all’obbligo di conteggio è data la legittimazione passiva nei confronti del datore di lavoro (CV 2), motivo per cui si entra nel merito dalla petizione.

                                         È pure dato di entrare nel merito della petizione nella misura in cui è rivolta contro la CV 1. Infatti, oltre al rilascio del relativo certificato di previdenza (in merito al diritto dell’assicurato, quale diritto d’informazione ex art. 86b LPP, di ricevere dal proprio istituto di previdenza il certificato individuale di assicurazione in cui è indicata la situazione previdenziale cfr. Pärli, in Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 86b LPP, n. 6 pag. 1382), l’attore ha anche chiesto che sia “rilasciata” la polizza di libero passaggio, da intendersi quale versamento della prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 2 LFLP;

                                     -   ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 24'570.- franchi (stato dal 1° gennaio 2015) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.

                                         Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).

                                                      Secondo l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 24'570.- franchi (stato dal 1° gennaio 2015) sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. È tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 25’675 sino a 84’600 franchi (stato dal 1° gennaio 2015). Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno di 3’525 franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP);

                                     -   l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (fra i tanti cfr. Brechbühl, in Schneider/Geiser/Gächter, op.cit., art. 66, n. 30 pag. 1080ss). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP);

                                     -   dalle allegazioni di petizione (rimaste incontestate), dalla documentazione prodotta dall’attore (in particolare i contratti di lavoro) e da quella acquisita dal TCA risulta che nel periodo in esame (1° luglio 2015 – 31 marzo 2016) AT 1 ha lavorato presso CV 2 dal 1° gennaio 2014 per un salario netto mensile di fr. 2'000.-, ridotto dal 1° febbraio 2016 a fr. 1'200.-.

                                         Alla Cassa __________ il datore di lavoro ha annunciato per il 2015 (luglio dicembre) unicamente fr. 8’500.- (cfr. scritto 22 agosto 2016; XI), motivo per cui alla stessa va trasmessa copia del presente giudizio per le proprie incombenze.

                                         Il CV 2 non ha tuttavia notificato l’attore alla CV 1;

                                     -   poiché lo statuto di salariato ai sensi dell’AVS (art. 5 cpv. 2 LAVS) è determinante anche per la previdenza professionale (SZS 2005 p. 232; DTF 123 V 277; RCC 1985 p. 369; cfr. anche art. 10 LPGA), si deve concludere che AT 1 era un salariato anche per quanto concerne la LPP;

                                     -   dalla citata documentazione risulta quindi che solo nel periodo luglio 2015 – gennaio 2016 l’attore aveva una retribuzione superiore al salario minimo comportante l’obbligo assicurativo previdenziale giusta l’art. 2 LPP (cfr. supra);

                                     -   anche se il datrice di lavoro convenuto non ha notificato l’attore al proprio istituto di previdenza, contravvenendo in tal modo agli obblighi legali e contrattuali che le incombevano (artt. 7 cpv. 1 e 10 OPP2), egli adempiva alle condizioni di salario e età per essere obbligatoriamente assicurato ai sensi della LPP per il periodo luglio - dicembre 2015 per i rischi morte, invalidità e vecchiaia (art. 7 cpv. 1 LPP);

                                     -   ne discende che l’obbligo – peraltro incontestato - per di datore di lavoro di assicurare AT 1 nel periodo litigioso deve essere ammesso,

                                     -   di conseguenza, in accoglimento della petizione contro il CV 2, quest’ultimo deve essere condannato ad assicurare AT 1 al proprio istituto previdenziale (CV 1) retroattivamente per il periodo luglio 2015 - gennaio 2016 con conseguente versamento dei contributi previdenziali di fr. 450,30 determinati con riferimento a un salario di fr. 24'000.- (netto), rispettivamente un salario annuo assicurato di fr. 3'525.- (cfr. art. 8 cpv. 2 LPP), così come da conteggio del 14 ottobre 2016 allestito da __________ (XVI), riservati eventuali versamenti fatti dal datore di lavoro;

                                     -   avendo l’attore terminato l’attività lavorativa, mediante rescissione al 31 marzo 2016 del contratto lavorativo, presso il CV 2 la CV 1 è di conseguenza condannata a versare la prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LFLP;

                                     -   giusta l’art. 29 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola, pertanto, non si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato. Tuttavia l'esclusione della gratuità della procedura in caso di temerarietà o leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; art. 20 cpv. 2 Lptca).

                                         Nel caso in esame il datore di lavoro convenuto, benché affiliato ad un istituto di previdenza, non ha provveduto ad annunciare il proprio dipendente AT 1 né quindi a versare i contributi dovuti a favore del medesimo, ha reso necessaria la presente procedura nel corso della quale il datore di lavoro non è intervenuto in causa e non ha fornito alcuna collaborazione. Il suo comportamento va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per complessivi fr. 500.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                         §    CV 2 è condannato ad affiliare AT 1 alla CV 1 per il periodo luglio 2015 – gennaio 2016 sulla base di un salario mensile di fr. 2'000.-- con conseguente versamento dei relativi contributi della previdenza professionale conformemente ai considerandi.

                                         §§                                                                            La CV 1 è tenuta a versare a AT 1 la prestazione d’uscita conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Copia del presente giudizio viene trasmessa alla Cassa __________ per le sue competenze.

                                 3.-   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico di CV 2.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

34.2016.7 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2016 34.2016.7 — Swissrulings