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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2016 34.2016.4

30 novembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,186 mots·~11 min·5

Résumé

Datore di lavoro condannato al versamento di contributi LPP di un suo collaboratore. Accollamento spese al datore di lavoro per comportamento temerario

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2016.4   BS

Lugano 30 novembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 14 marzo 2016 di

AT 1   

contro  

1. CV 1  2. CV 2      in materia di previdenza professionale

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con petizione del 14 marzo 2016, completata il 21 marzo 2016, AT 1 postula la condanna sia del suo precedente datore di lavoro, il CV 2 (in seguito: CV 2), sia della CV 1 (in seguito: CV 1) presso la quale il CV 2 era affiliato ai fini previdenziali, al versamento dei contributi LPP per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 agosto 2015 (cfr. I, IV). A sostegno di quanto sopra essa ha fra l’altro prodotto alcuni conteggi salariali dai quali non risulta essere stata fatta la deduzione relativa al secondo pilastro (doc. C);

                                     -   con la risposta di causa 24 marzo 2016 l’__________ (in seguito: __________), agente per conto della CV 1, ha evidenziato che il CV 2 ha annunciato un salario annuo di fr. 26’400.-- per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 agosto 2015, allegando inoltre il conteggio di uscita al 31 agosto 2015 (V);

                                     -   il CV 2 non ha presentato la risposta di causa;

                                     -   in due occasioni il TCA ha chiesto alla Cassa __________ il salario notificato dal CV 2 relativo al periodo in parola (VIII, XI), ricevendo risposta il 27 maggio 2016 e 22 agosto 2016 (IX, XIII). In data 16 agosto 2016 AT 1 ha inoltrato ulteriore documentazione (XII);

                                     -   il 30 agosto 2016 questo Tribunale, trasmettendo l’esito degli accertamenti eseguiti presso la Cassa __________, ha chiesto a __________:

"  con riferimento alla succitata vertenza, dagli atti risulta che secondo contratto 18 agosto 2007 la signora AT 1 percepiva dal CV 2 per un impiego al 50% un salario lordo di fr. 21'600.-lordi versati in 12 mensilità. Dal luglio 2014 essa ha aumentato il grado di occupazione al 60% per un salario lordo di fr. 2'200.--. Al 31 agosto 2015 essa ha disdetto il contratto di lavoro. Il datore di lavoro vi ha tuttavia annunciato per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 agosto 2015 un salario di soli fr. 26'400.-- (cfr. vostro scritto 24 marzo 2016 al TCA). Alla Cassa __________ il CV 2 ha invece annunciato per il 2014 fr. 26'000.-- (cfr. scritto 27 maggio 2016 della __________) e per il 2015 fr. 17'200.-- (cfr. scritto 22 agosto 2016 della __________).

Premesso quanto sopra, vi chiediamo di trasmetterci, entro 10 giorni, il conteggio dei contributi LPP relativi al periodo 1° gennaio 2014 – 31 agosto 2015 determinati su un salario mensile lordo di fr. 2'000.-- dal 1° gennaio 2014 e di fr. 2'200.-- dal 1° luglio 2014, dedotti i contributi eventualmente già versati dal datore di lavoro“;

                                     -   il 9 settembre 2016 __________ ha inviato il richiesto conteggio (XV), precisando, con lettera 14 novembre 2016 (XIX) che non sono inclusi eventuali pagamenti da parte del datore di lavoro (XIX). Questo accertamento è stato intimato all’attrice ed al CV 2 per osservazioni (XVI). Solo AT 1 ha inoltrato la propria presa di posizione (XVIII);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;

                                     -   ai sensi l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).

                                         L'art. 73 LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6, pag. 271; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915, pagg. 724/5).

                                         Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto;                                                                                

                                     -   per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e al pagamento dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (DTF 129 V 320 con riferimenti);

                                     -   per quanto concerne la legittimazione passiva, nella già citata DTF 129 V 320 (cfr. anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA ha stabilito che le controversie inerenti all’obbligo di conteggio da parte del datore di lavoro (ad esempio in caso di mancata deduzione dei contributi previdenziali oppure di parte del salario) sono esclusivamente dirette contro lo stesso; qualora la vertenza abbia per oggetto il versamento di una prestazione d’uscita o all’ammontare della stessa l’azione va rivolta contro l’istituto di previdenza.

                                         Trattandosi nel caso concreto di una vertenza relativa all’obbligo di conteggio, è data la legittimazione passiva nei confronti del datore di lavoro (CV 2) ma non verso l’istituto di previdenza.

                                         Ne consegue che la petizione contro la CV 1 è da respingere per mancanza di legittimazione passiva (SVR 2016 BVG nr. 47); la petizione nella misura in cui è rivolta contro il CV 2 è invece ricevibile motivo per cui si entra nel merito della stessa;

                                     -   ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 21'060.- franchi (stato 1° gennaio 2013) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.

                                         Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).

                                                      Secondo l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 21'060.- (stato 1° gennaio 2013) franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. È tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 24'570.- sino a 84'240.- franchi (stato 1° gennaio 2013). Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno di 3'510.- franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).

                                         Dal 1° gennaio 2015 il salario minimo ex art. 2 e 7 LPP è stato aumentato a fr. 21’150.-; gli importi massimi e minimi del salario coordinato giusta l’art. 8 cpv. 1 LPP corrispondono a fr. 24'675.-/fr. 84'600.- (art. 5 OPP 2 nel testo della modifica 15 ottobre 2014 [RU 2014 3343]);

                                     -   l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (fra i tanti cfr. Brechbühl, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 66, n. 30 pag. 1080ss). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP);

                                     -   dalle allegazioni di petizione (rimaste incontestate), dalla documentazione prodotta dall’attrice (in particolare i contratti di lavoro) e da quella acquisita dal TCA risulta che nel periodo in esame (1° gennaio 2014 – 31 agosto 2015) AT 1 ha lavorato al 50% dal 1° gennaio 2014 per un salario mensile lordo lorda di fr. 2'000.-, aumentando dal 1° luglio 2014 il pensum lavorativo al 60% con una retribuzione mensile di fr. 2'200.- sino al 31 agosto 2015, data in cui si è licenziata.

                                         Nel 2014 il salario secondo i contratti risulta essere di 25’200.- [(6 x 2'000) + (6 x 2'200)] e per il 2015 (8 mesi) di fr. 17'600.- (8 x 2'200). Alla Cassa il datore di lavoro ha annunciato per il 2014 fr. 26'000.- e per il 2015 fr. 17'200.-.

                                         Alla Fondazione previdenziale, invece, il datore di lavoro ha annunciato per il periodo in parola un salario annuo di fr. 26’400.- (fr. 2'200.- mensili).

                                         Fa stato quanto percepito secondo i contratti di lavoro;

                                     -   di conseguenza, in accoglimento della petizione, il CV 2 deve essere condannato a versare alla CV 1 i contributi a favore di AT 1 determinati sulla base di un salario annuo dal 1° gennaio 2014 di fr. 24'000.- e dal 1° luglio 2014 di fr. 26'400.- fino al 31 agosto 2015 per complessivi fr. 1'881,60, così come dal citato conteggio 9 settembre 2016 allestito da __________ (XV/2), riservati eventuali versamenti fatti dal datore di lavoro.

                                     -   giusta l’art. 29 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola, pertanto, non si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato. Tuttavia l'esclusione della gratuità della procedura in caso di temerarietà o leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; art. 20 cpv. 2 Lptca).

                                     -   il datore di lavoro convenuto, benché affiliato ad un istituto di previdenza, non ha dedotto correttamente i contributi alla previdenza professionale, ciò che ha reso necessaria la presente procedura nel corso della quale il datore di lavoro non è intervenuto in causa e non ha fornito alcuna collaborazione. Il suo comportamento va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per complessivi fr. 500.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione nei confronti di CV 2 è accolta.

                                         § È accertato un salario di AT 1 quale dipendente di CV 2 ammontante da 1° gennaio 2014 a fr. 24’000.-- e nel periodo 1° luglio 2014 - 31 agosto 2015 a fr. 26’400.--, con consecutivo obbligo da parte del datore di lavoro di versare alla CV 1 i contributi della previdenza professionale conformemente ai considerandi.

                                 2.-   La petizione nei confronti della CV 1 è respinta.

                                 3.-   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico di CV 2.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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