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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2015 34.2015.3

29 avril 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,087 mots·~15 min·3

Résumé

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Due distinti contratti d'adesione: persone assicurate, calcolo dei contributi. Rigetto in via definitiva dell'opposizione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2015.3   rg/gm

Lugano 29 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul rinvio di cui alla STF 9C_481/2014 del 24 dicembre 2014 nelle cause promosse con petizioni del 25 novembre 2013 (inc. 34.2013.54) e del 3 febbraio 2014 (inc. 34.2014.4) da

AT 1  rappr. da: RA 1   

contro  

CV 1  rappr. da: RA 2      in materia di previdenza professionale

considerato                    in fatto e in diritto

                                1.1   Per contratto d’adesione (n. __________) sottoscritto il CV 1, quale datore di lavoro, ha affidato l’attuazio-ne della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. febbraio 2009; pure il relativo piano di previdenza – indicante quali persone assicurate “l’intero personale soggetto alla LPP” – è stato sottoscritto e messo in vigore, con effetto dal 1. febbraio 2009, dal co-mitato di cassa il 17 marzo 2009; contratto e piano di previdenza sono quindi stati firmati dalla fondazione il 5 maggio 2009 (doc. A/1, A/4 inc. 34.2013.54).

                                         Il 26 gennaio 2011 la CV 1 e la AT 1 hanno sottoscritto un ulteriore contratto d’adesione (n. __________). Il 26 gennaio/18 marzo 2011 è stato sottoscritto e messo in vigore da parte del comitato di cassa il relativo piano di previden-za indicante quali persone assicurate “Tutti i quadri soggetti alla LPP”; contratto e piano di previdenza sono stati firmati dalla Fon-dazione il 18 marzo 2011 (doc. A/1, A/4 inc. 34.2014.4).

                                1.2   Disdetto – dopo l’invio di diffide (sub doc. A/8, doc. A/10 inc. 34.2013.54) – il contratto d’adesione n. __________ per il 31 maggio 2013 (doc. A/11) a motivo del mancato pagamento dei premi dovuti per un ammontare complessivo (comprensivo di spese) di CHF 19'495.-- (cfr. conteggio 13 agosto 2013 sub doc. A/8 e doc. A/12), adite le vie esecutive con PE n. __________ del-l’UE di __________ (doc. A/13), con petizione del 25 novembre 2013 (inc. 34.2013.54) la AT 1, chiede la condanna della CV 1 al pagamento del summenzionato importo oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013, di CHF 540.85 per interessi al 31 agosto 2014 nonché delle “spese di esecuzione”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione al suddetto precetto come pure la rifusione delle spese ripetibili.

                                         Dopo invio di diffide (cfr. A/10 e 12) è pure stato disdetto il contratto n. __________ per il 31 maggio 2013 (doc. A/11 inc. 32.2014.4) stante il mancato pagamento dei premi dovuti per un ammontare complessivo (comprensivo di spese) di CHF 33'714. 50 (cfr. conteggio sub doc. A/8 e doc. A/12), adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/13), con petizione del 3 febbraio 2014 (inc. 34.2014.4) la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al pagamento del summenzionato importo oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013 di CHF 992.70 quali interessi al 31 agosto 2013 nonché delle “spese di esecuzione”. Postula anche qui il rigetto definitivo dell’opposizione al suddetto precetto come pure la rifusione delle spese ripetibili.

   1.3   Con la risposta di causa alla petizione 25 novembre 2013 la CV 1, rappresentata dal suo amministratore unico (da febbraio 2010) __________, si oppone alla pretesa attorea. E-videnzia in particolare – per quanto qui interessa – come il contratto d’adesione n. __________, tramite l’intervento di __________, dipendente della __________ cui era stata nel corso del 2010 sottoposta la relativa richiesta al fine di migliorare le prestazioni assicurative del personale, sarebbe stato sostituito dal nuovo contratto n. __________). Osserva poi che a seguito dei problemi finanziari iniziati a metà 2011 la società ha deciso, sempre per il tramite del suddetto impiegato, di “ritornare” al precedente contratto allo scopo di risparmiare diverse migliaia di franchi all’anno. __________ avrebbe rassicurato l’amministratore circa la fattibilità, a determinate condizioni, di tale ulteriore modifica contrattuale come pure del fatto (confer-mato anche da un’altra dipendente dell’ente assicurativo) che il vecchio contratto __________ non fosse più in essere e che le richieste di pagamento (rispettivamente i piani di pagamento) inviate alla società dalla fondazione per i contributi previdenziali ri-masti impagati si riferivano quindi unicamente al nuovo contratto, il precedente essendo stato annullato. Evidenzia come tuttavia suddetta nuova modifica contrattuale auspicata con effetto dal 1. gennaio 2012 si è concretizzata solo con effetto dal 1. gennaio 2013 grazie all’intervento, nell’aprile 2013, del responsabile del-l’agenzia assicurativa di __________. Rimproverando a __________ di non aver agito in maniera corretta, ritiene in conclusione – e per quanto è dato di capire – che il calcolo dei contributi debba venire rivisto con effetto dal 1. gennaio 2012 rispettivamente che il contratto __________ debba essere annullato con effetto dal 1. gennaio 2012.

In replica la fondazione attrice evidenzia in particolare come nel caso di specie vi siano due distinti contratti (contratto base n. __________ in vigore dal 1. febbraio 2009 e contratto per dirigenti n. __________ in vigore dal 1. gennaio 2011) e che mai è stato pattuito che un contratto sostituisse l’altro. Precisa quindi di essere venuta incontro al datore di lavoro tramite 2 distinti piani di pagamento (uno per ogni contratto) entrambi datati 21 marzo 2013, uno dei quali (contratto base) non è tuttavia stato sottoscritto dalla società convenuta. L’attrice produce inoltre le liste di modifica dei salari 2012 e 2013 relative ai due rispettivi contratti __________ e __________.

In duplica per la società convenuta l’amministratore unico si riconferma nella proprie richieste di giudizio risottolineando che – come era stato chiesto a __________ – il contratto stipulato nel 2011 (n. __________) doveva sostituire quello sottoscritto nel 2009 (n. __________), che le liste salariali agli atti relative al 2012 non riportano la sua firma e contengono inoltre incongruenze, che in quelle del 2013 le sue firme “magiche” sono “state ricavate magari da un file word contenente l’immagine della mia firma” (al riguardo sostiene di aver rinunciato ad un’azione legale nei confronti della __________ per motivi finanziari), che ha volutamente rifiutato di sottoscrivere il piano di pagamento relativo al contratto __________, che non vi erano motivi, se si considerano i salari erogati, per distinguere tra “dipendenti base” e “dirigenti” e per giustificare quindi l’esistenza di due distinti contratti di previdenza. Conclude riaffermando come il contratto __________ abbia interamente sostituito il contratto __________ e ribadendo quindi la necessità di ricalcolare “le prestazioni [recte: contributi] relative agli anni 2012 e 2013 secondo il contratto Base e non secondo il contratto dirigenti”.

                                1.4   Con risposta alla petizione 3 febbraio 2014 la società convenuta, sempre rappresenta dal suo amministratore unico, rinviando alle considerazioni espresse nella risposta alla petizione 25 novembre 2013, contesta la pretesa attorea. In particolare osserva anche qui di avere all’epoca chiesto a __________ un nuovo contratto che sostituisse il precedente allo scopo di migliorare le prestazioni di tutti i dipendenti e che la decisione di distinguere due categorie di persone assicurate (dipendenti base e dirigenti) è stata una scelta unilaterale dell’assicuratore non esplicitata nel contratto siglato il 26 gennaio 2011. Ribadisce per il resto come le firme riportate nella lista dei salari 2012 contenente i nomi dei dipendenti non siano le sue mentre per la lista salari 2013 sostiene trattasi di firma “magica”. Conclude postulando il ricalcolo dei contributi per il 2012 e 2013 ed in subordine l’annullamento del contratto __________ con effetto dal 1. gennaio 2012.

                                1.5   Con sentenza 13 maggio 2014, congiunte le procedure di cui agli inc. 34.2013.54 e 34.2014.4 per un unico giudizio, accertata l’e-sistenza a far tempo da gennaio 2011 di due distinti contratti e ritenendo infondate le tesi e le argomentazioni di parte convenuta, lo scrivente Tribunale (TCA) ha accolto entrambe le petizioni.

                                         Adito con ricorso in materia di diritto pubblico, con giudizio 24 di-cembre 2014 il Tribunale federale – confermando l’accertamen-to dei fatti operato dallo scrivente Tribunale ma vista la produzio-ne, in sede di procedura ricorsuale federale delle distinte salariali aggiornate concernenti il 2013 e dalle quali è risultata la necessità di correggere, a favore della società datrice di lavoro, di CHF 279.65 l’importo di CHF 19'495.-- stabilito in relazione al contratto __________ e di CHF 258.35 l’importo di CHF 33'714.50 relativo al contratto __________ – ha parzialmente accolto il gravame, annullando la sentenza cantonale e rinviando la causa al TCA per la rettifica degli importi dovuti alla fondazione attrice e per la conseguente emanazione di una nuova decisione.

                                1.6   Dopo ricezione del giudizio federale il TCA ha invitato sia la società convenuta che la fondazione attrice a voler presentare eventuali osservazioni sulla documentazione prodotta da que-st’ultima in sede federale e sui nuovi conteggi da essa presentati.

                                         Entrambe le parti sono rimaste silenti.

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.

                                         Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima i-stanza. Le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quali il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011, I 874/06 dell'8 agosto 2007; DTF 120 V 237, 117 V 241).

                                         Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. STF C 89/03 del 2 luglio 2007; cfr. supra consid. 1.6).

                                2.2   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previden-za possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchia-ia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

                                2.3   Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

                                2.4   In lite è il pagamento dei contributi previdenziali (con interessi e spese) dovuti dalla CV 1 alla fondazione attrice. In sintesi, nella STCA del 13 maggio 2014, lo scrivente Tribunale, accertata, contrariamente all’assunto di parte convenuta, l’esistenza di due distinti contratti d’adesione (da gennaio 2011) – uno concernente i quadri l’altro il restante personale – ha condannato la società datrice di lavoro a versare all’ente previdenziale gli importi di CHF 20'335.85 oltre interessi per contributi (e spese) dovuti in relazione al contratto __________, e CHF 35'007.20 per contributi e spese dovuti in base al contratto __________. Suddetti importi, per altro rimasti incontestati in quanto tali dalla società convenuta, corrispondevano a quelli risultanti dai conteggi prodotti dal-l’attrice nelle rispettive procedure e di cui agli inc. 34.2013.54 e 34.2014.4.

                                         Nel suo giudizio del 24 dicembre 2014 il TF ha confermato l’accertamento dei fatti operato dal TCA e quindi l’esistenza di due distinti contratti d’adesione a partire dal mese di gennaio 2011 (cfr. STCA 13 maggio 2014 consid. 2.5) e, sulla base dei nuovi conteggi e delle distinte salariali prodotti in sede di procedura ricorsuale federale dall’istituto di previdenza, costatata la necessità di operare una correzione al ribasso degli importi stabiliti nel dispositivo del giudizio cantonale, ha annullato la STCA e rinviato la causa allo scrivente Tribunale per procedere a tale rettifica.

                                2.5   Nella STCA 13 maggio 2014, con riferimento sia al contratto d’adesione n. __________ sottoscritto dal datore di lavoro il 17 marzo 2009, il TCA ha cifrato in CHF 20'335.85 l’importo dovuto dalla CV 1 in relazione al contratto __________ rispettivamente ha fissato in CHF 35'007.20 i contributi rimasti scoperti in relazione al contratto __________.

         Per entrambi i contratti la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati nei rispettivi summenzionati contratti d'adesione (art. 10; art. 6 per gli interessi attivi e passivi), regolamenti di previdenza (artt. 2, 3 e 5) e piani di previdenza. In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratti d'adesione e piani di previdenza). 

Alla luce delle modifiche salariali relative al 2013 rese note nelle more della procedura ricorsuale federale, stante la seppur minima differenza emersa dal relativo nuovo conteggio – rimasto incontestato anche nell’ambito della presente procedura su rinvio ed effettuato conformemente alle richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate e dei salari erogati – dal quale (conteggio) è emerso un minor costo a carico della società datrice di lavoro di CHF 279.65 per il contratto __________ (in relazione segnatamente alla rettifica concernente il dipendente __________ il cui salario annunciato annuo ammonta non a CHF 55'250.-- come da precedenti certificazioni [cfr. doc. A/8-9 inc. 34.2013.54] bensì, come da distinta salariali aggiornate, a CHF 51'369.-- [cfr. XIIIbis/1-2 inc. 34.2013.54]) e di CHF 258.35 per il contratto __________ (a seguito della rettifica relativa alla dipendente __________ il cui salario annuo annunciato ammonta non a CHF 56'550.-- come da precedenti certificazioni [cfr. doc. A/8-9 inc. 34.2014.4] bensì, come da distinta salariali aggiornate, a CHF 50'266.-- [cfr. XIIIbis/1-2 inc. 34.2013.54]), la CV 1 deve essere condannata a versare i contributi previdenziali scoperti (con interessi passivi e spese di diffida, per scioglimento dei contratti e spese di esecuzione; cfr. regolamento delle spese) ammontanti a CHF 20'056.20 per il contratto __________ e a CHF 34'748.85 per il contratto __________.

                                         Sugli importi di cui sopra sono dovuti interessi di mora al 5% (art. 66 cpv. 2 LPP, art. 104 CO; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti; DTF 117 V 350) su CHF 19'215.35 (contributi con spese di diffida e di scioglimento di contratto) dal 1. settembre 2013 rispettivamente su CHF 33'456.15 (contributi con spese di diffida e di scioglimento di contratto) dal 1. settembre 2013.

                                2.6   Nulla si oppone alla pronuncia, quale conseguenza del riconosci-mento delle pretese attoree, del rigetto definitivo, per gli importi suddetti, delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del 23 settembre 2013 dell’UE di __________ (art. 79, 80 LEF; DTF 107 III 60; Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s), ciò che consente alla parte creditrice di non dover successivamente intentare la procedura di cui all’art. 80 LEF.

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione delle esecuzioni senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo delle opposizioni al giudice dell'esecuzione.

                                2.7   La procedura è di principio gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca).

                                         L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione del 25 novembre 2013 (inc. 34.2013.54) è parzialmente accolta.

                                         §    La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 20'056.20 oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 19'215.35.

                                         §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 23 settembre 2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 20'056.20 oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 19'215.35.

                                 2.-   La petizione del 3 febbraio 2014 (inc. 34.2014.4) è parzialmente accolta.

                                         §    La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 34'748.85 oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 33'456.15.

                                         §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n.__________ del 23 settembre 2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 34'748.85 oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 33'456.15.

                                 3.-   Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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