Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.03.2015 34.2014.27

31 mars 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,891 mots·~14 min·3

Résumé

Versamento di prestazioni (parzialmente) in capitale. Aspetti fiscali: obbligo di notifica

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2014.27   rg/sc

Lugano 31 marzo 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 1° ottobre 2014 di

AT 1   

contro  

CV 1  rappr. da: RA 1      in materia di previdenza professionale

considerato                    in fatto e in diritto

                                1.1   AT 1 è stato assicurato ai fini previdenziali dal 10 maggio 1976 al 30 settembre 1993 alla CV 1 e dal 1. ottobre 1993 al 31 dicembre 1998 alla __________ (doc. 1, 4-9, 27, XIII/11). Dal 1. gennaio 1999 e sino al suo pensionamento (31 agosto 2014) è stato assicurato alla CV 1 (creata l’11 dicembre 1997 e sino a febbraio 2002 con il nome di __________; doc. 10-25 e estratto RC informatizzato agli atti).

                                1.2   Per sentenza 15 ottobre 2014 (inc. 34.2014.16), cresciuta incontestata in giudicato, lo scrivente Tribunale ha respinto, nella misura in cui ricevibile, la petizione con cui l’11 giugno 2014 AT 1 aveva chiesto che la CV 1 gli comunicasse i dati e le informazioni necessarie a definire l’ammontare dei contributi versati dal datore di lavoro negli anni 1991, 1992 e 1993 alla __________, contestando parimenti l’ammontare della prestazione di libero passaggio (fr. 78’221.--) trasferita da quest’ultima alla __________ nel gennaio 1994 (a mente dell’assicurato in suddetti anni l’ex datore di lavoro avrebbe segnatamente omesso di versare all’istituto di previdenza circa fr. 7’000.--).

                                1.3   Prima del raggiungimento dell’età di pensionamento, per    l’esattezza il 7 aprile 2012, AT 1 ha presentato alla CV 1 una domanda di liquidazione dell’intero capitale previ-denziale in luogo dell’erogazione della rendita di vecchiaia (doc. 2). Previo contatto telefonico con l’istituto di previdenza, il 13 luglio 2014 l’assicurato ha formalmente modificato la pro-pria richiesta, chiedendo la liquidazione in capitale unicamente di fr. 100'000.--, con le aggiunte, da lui stesso scritte a mano, “con riserva, vedi lettera allegata del 13.7.2014” e “versa-mento netto” (doc. 4).

                                         Nella citata lettera del 13 luglio 2014, che già era stata inviata in copia al TCA nell’ambito della precedente procedura giudiziaria (sub doc. 4), AT 1, per quanto qui interessa, indicando che tale suo scritto concerneva la “Prestazione di vecchia dal 01.09.2014 con RISERVA a dipendenza di quanto deciderà il tribunale cantonale delle assicurazioni. Giudice signor Raffaele Guffi”, ha precisato: “Signora __________, Mi riferisco alla sua lettera del 03.04.2014 in cui mi ha presentato due varianti. Io e la moglie abbiamo scelto la variante UNO con prelievo di fr. 100'000.-- NETTI cui allego il tutto debitamente firmato da entrambi. Riservato l'esito della causa esistente presso il tribunale delle ass. cantonali a Lugano. (…)" (sub doc. 10).

                                1.4   Con scritto 5 agosto 2014 la fondazione di previdenza ha confermato la propria disponibilità a soddisfare la richiesta dell’assicurato di ritirare in forma di capitale l’importo di fr. 100'000.-- invece che l’intero avere di vecchiaia, precisando anche l’ammontare delle rendite (di vecchiaia e per figli) che sarebbero state versate al momento del pensionamento (31. agosto 2014) e confermando pure il versamento, valuta 1. settembre 2014, del capitale di fr. 100'000.-- sul conto bancario indicato dall’assicurato (doc. 5).

                                1.5  Per lettera 8 settembre 2014 l’assicurato ha confermato alla fondazione di aver ricevuto l’importo di CHF 100'000.-- evi-denziando tuttavia come “(…) nel cambiamento annunciato il 13.07.14 avevo scritto che il versamento di FR. 100'000.-- do-veva essere al netto senza le tasse che si dovranno pagare. Quando riceverò il conteggio esatto mi permetterò di inviarvelo per il dovuto pagamento con i SOLDI DELLA MIA CASSA PENSIONE, come intendevo nel mio scritto del 13.07.14. Spero non ci siano problemi, altrimenti vorrà dire che non ci siamo capiti ma che in ogni caso è quello che desidero avendo rinunciato al ritiro totale del capitale" (doc. 10).

                                1.6   Tramite scritto 26 settembre 2014 l’istituto di previdenza ha tra l’altro fatto presente all’assicurato che gli istituti di previdenza calcolano e deducono direttamente dalle prestazioni previdenziali l’imposta (alla fonte) dovuta unicamente nel caso di beneficiari residenti all’estero (doc. 11).

                                1.7  Con la petizione in oggetto AT 1, premesso che egli “doveva ricevere fr. 106'000 lordi dalla cassa pensione, i signori sapevano benissimo che il sottoscritto doveva pagare le tasse ed è ciò che ho richiesto e ricevuto dall’Ufficio tassazioni di __________” e che “inoltre l’accordo di liquidazione per fr. 100'000.-- l’ho firmato il 13.07.2014 CON RISERVA moglie compresa. Il perché VEDI INCARTO NO 34.2014.16”, chiede la condanna della CV 1 al versamento “della somma mancante di CHF 6’000.-- che adopererò per pagare le tasse, per una tassazione totale di fr. 106'000.--“.

                                1.8   Con la risposta di causa la fondazione convenuta postula l’in-tegrale reiezione della petizione facendo in particolare rilevare come già a suo tempo era stato comunicato all’assicurato che “(…) le prestazioni della previdenza professionale (capitale e rendita) vengono sempre versate sotto forma di importi lordi dalle casse pensioni e dalle istituzioni di libero passaggio. Gli istituti di previdenza sono poi tenuti a notificare all'Amministrazione federale delle contribuzioni mediante apposito modulo, le prestazioni versate. Su tale base l'autorità fiscale calcola e riscuote poi le imposte dovute”, osservando inoltre che “Giusta l'art. 22 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (…)".

                                1.9   In replica l’attore afferma che ”ben sapevo che dovevo pagare le tasse cant. federali e comunali sul versamento di fr. 100'000.-- da parte della cassa pensione CV 1”, ribadendo per il resto di aver firmato la domanda di versamento in capitale “con riserva” e di aver chiesto il versamento di “Fr. 100'000.-- NETTI SENZA LE TASSE” (VII), mentre che in duplica parte convenuta evidenzia come la riserva formulata dall’attore concernesse unicamente l’esito della procedura allora pendente dinanzi al TCA – sfociata poi nella sentenza del 15 ottobre 2014 – e non anche le imposte dovute sul versamento di capitale, sottolineando altresì come agli istituti di previdenza non incombe l’obbligo di “calcolare, dedurre e saldare i pubblici tributi dovuti a nome e per conto degli assicurati”.

                              1.10   Con ulteriori osservazioni spontanee datate 13 novembre 2014, l’attore osserva che “Il 13.07.2014 AVEVO anche scritto che scegliendo la variante uno il versamento CON RISERVA di fr. 100'000.-- doveva essere NETTO. La mia tesi, come dice l'avv. RA 1, non è per niente palesemente contraddetta. Non è per niente vero, io e la moglie abbiamo firmato con riserva, poco importa che l'unica riserva formulata era l'esito della procedura poi respinta il 15 ottobre 2014. Richieste di chiarimento in tal senso. FIRMA CON RISERVA, non ne ho ricevuto. Visto i brutti rapporti con la responsabile della cassa pensione signora __________ non ero certo obbligato a formulargli altri perché, l'avrei fatto su richiesta. Non ho mai preteso che la cassa pensione CV 1 calcolasse il totale delle spese da pagare Vedi scritto del 08.09.2014. Inoltre per il dovuto pagamento delle tasse sono già in possesso del conteggio totale. Pretendo, perché è un mio diritto, altri fr. 6'000.-- punto. Ribadisco la mia petizione va accolta anche perchè i SOLDI SONO MIEI, non della cassa pensione CV 1. Secondo me posso ancora ritirare tutto il capitale come avevo previsto. HO FIRMATO CON RISERVA o forse l'avv. RA 1 vuol negare ANCHE QUESTO !!" (cfr. XII).

                              1.11   Su richiesta del Tribunale parte convenuta ha trasmesso copia del regolamento di previdenza applicabile alla fattispecie (XIII/bis).

                                2.1   La vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (in particolare per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG.

                                2.2   La presente petizione è da considerare ricevibile ratione materiae a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP (cfr. anche art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1) nella misura in cui la lite ha per oggetto – per lo meno se si considera la richiesta di giudizio tendente al versamento di un avere previdenziale maggiore di quello già versato a titolo di parziale liquidazione in capitale in luogo della rendita – prestazioni assicurative (cfr. pro multis DTF 130 V 105, 128 V 258; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss), sussistendo tuttavia dubbi sulla qualificabilità come questione previdenziale specifica degli ar-gomenti e dei motivi addotti a sostegno della richiesta attorea (che parrebbero invece avere attinenza piuttosto con il tema della responsabilità degli organi di una persona giuridica [cfr. art. 55 CC] il cui contenzioso è di competenza dei tribunali civili e non del tribunale istituito dall’art. 73 LPP; cfr. sul punto STCA 34.2004.50 del 10 marzo 2005, 34.2012.36 del 25 gennaio 2013; STFA 6/05 del 25 luglio 2005, STFA B 37/03 del 10 marzo 2004; cfr. anche STFA B 27/00 del 10 ottobre 2001; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in SBVR/ So-ziale Sicherheit, 2007, p. 2015). Pacifica per il resto è la competenza ratione loci dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 cpv. 3 LPP (in casu foro nel luogo dell’a-zienda presso la quale l’assicurato fu assunto).

                                2.3   L’attore, come accennato, nel pretendere il versamento di ulteriori fr. 6'000.-- in aggiunta all’importo già versatogli di fr. 100'000.--, rimprovera alla fondazione convenuta di non aver correttamente dato seguito alla sua domanda di liquidazione che egli asserisce essere di complessivi fr. 106'000.--.

                                         La richiesta attorea dev’essere disattesa. L’argomento sollevato dall’attore, secondo cui la fondazione avrebbe dovuto versagli un capitale complessivo di fr. 106'000.-- stante la riserva formulata a margine della richiesta di parziale liquidazione come pure l’aggiunta del termine “versamento netto” accanto all’importo da esso indicato di fr. 100'000.--, non può infatti essere condiviso per i motivi in appresso.

                             2.3.1   Anzitutto la riserva cui si appella l’attore, contrariamente a quello che egli sembra sostenere (cfr. XII; cfr. supra consid. 1.7), si riferisce chiaramente e per sua esplicita indicazione all’esito che avrebbe avuto la procedura a quel momento ancora pendente dinanzi al TCA ed avente per oggetto la quantificazione della prestazione di libero passaggio riconosciutagli nel gennaio 1994 (inc. 34. 2014.16; cfr. supra consid. 1.2). Nello scritto 13 luglio 2014 – cui è fatto rimando nel modulo di richiesta di liquidazione e dove l’interessato ha aggiunto “con RISERVA vedi lettera allegata del 13.7.14” (cfr. sub doc. 4) – AT 1, come già accennato (cfr. supra consid. 1.3), ha infatti chiaramente ed inequivocabilmente precisato che trattasi di “Prestazione di vecchia dal 01.09.2014 con RISERVA a dipendenza di quanto deciderà il tribunale cantonale delle assicurazioni” (cfr. sub doc. 10).

                                         Giova al riguardo rilevare che in relazione e per quanto riguarda l’oggetto del contendere di cui alla STCA del 15 ottobre 2014, l’attore non ha in seguito fatto valere alcuna modifica della propria richiesta di liquidazione del 13 luglio 2014.

                             2.3.2   Nella lettera del 13 luglio 2014 l’attore ha inoltre indicato di aver “scelto la variante UNO con prelievo di fr. 100'000.-- NETTI” rispettivamente nel suddetto modulo di richiesta egli, nello specificare la somma che intendeva riscuotere, ha precisato “CHF 100'000.-- Versamento NETTO”.

Orbene – premesso che in suddetta lettera egli non ha scritto, come asserito invece nelle more della presente procedura, “fr. 100'000.-- netti senza le tasse” (cfr. VII; cfr. anche suo scritto 8 settembre 2014 all’istituto di previdenza, sub doc. 10) – da suddette aggiunte l’istituto di previdenza non poteva nè doveva dedurre che avrebbe dovuto versare a AT 1 l’importo indicato maggiorato della somma necessaria all’assicurato per onorare le imposte (federali e cantonali) dovute su fr. 100'000.--.

Anzitutto, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, all’istituto di previdenza incombeva nel caso in esame – non trattandosi di un beneficiario di prestazioni domiciliato all’estero (cfr. art. 96 LIFD e art. 119 LT che prevedono la trattenuta alla fonte) né di un caso di opposizione alla notifica (nel qual caso vi è per l’istituto di previdenza l’obbligo di dedurre l’imposta preventiva; cfr. art. 19 cpv. 1 LIP, art. 49 OIPrev) – unicamente l’obbligo di notificare (cfr. art. 129 cpv. 1 lett. b LFID rispettivamente art. 203 cpv. 1 lett. b LT) il versamento della prestazione in capitale (doc. 9) rispettivamente delle rendite dovute (doc. 8) all’Amministrazione federale delle contribuzioni seguendo la procedura di cui agli artt. 19 LIP e 47 OIPrev (e quindi tramite i moduli n. 563 rispettivamente n. 565; in argomento cfr. Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III Teil, ad Art. 129 n. 9, pp. 520s; cfr. anche Promemoria concernente l’imposta preventiva in caso di prestazioni di previdenza o di assicurazione, cfr. http:// www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dokumentation/00207/00431/index.html?lang=it) e non quello di calcolare e consecutivamente dedurre (come avviene invece per l’imposta alla fonte o quella preventiva in caso di opposizione alla notifica), l’ammontare delle imposte su di esse dovute.

Come conseguenza di quanto sopra considerato, trattandosi di comunicare l’ammontare del capitale oggetto di liquidazione e l’istituto di previdenza non avendo al riguardo alcuna competenza o incombenza dal profilo fiscale (nei confronti dell’assicurato) se non quella di notifica (nei confronti dell’autorità fiscale) ai sensi della suevocata normativa, se intendeva farsi versare una somma comprensiva anche del-l’importo necessario a far fronte ai consecutivi oneri fiscali, l’assicurato avrebbe potuto e dovuto informarsi preventivamente (facendo se del caso capo ad un consulente, come  egli risulta d’altronde aver fatto nell’ambito della problematica sottoposta a giudizio dello scrivente Tribunale e di cui alla STCA 34.2014.16 del 15 ottobre 2014), sull’ammontare dei futuri oneri fiscali a suo carico (su fr. 100'000.--) ed indicare di conseguenza nella richiesta l’importo complessivo della liquidazione richiesta.

Inoltre, è bene sottolineare come con comunicazione di data 5 agosto 2014 (doc. 5) la fondazione, a seguito e prendendo atto della richiesta di liquidazione parziale del 13 luglio 2014, ha presentato all’assicurato un conteggio relativo agli importi che sarebbero stati erogati a suo favore, ossia il capitale di fr. 100'000.-- nonché la rendita annua di vecchiaia di fr. 18'753.60 e le due rendite per figli di fr. 312.60 cadauna. Ora, non è dato a divedere per quale motivo l’assicurato non abbia reagito a tale comunicazione – che indicava espressamente che vi sarebbe stato il versamento di fr. 100'000.-- il 1. settembre 2014 e che precisava che tale versamento, unitamente a quello delle rendite, sarebbe stato notificato all’Ammini-strazione federale delle contribuzioni – ma abbia atteso sino all’8 settembre successivo (cfr. doc. 10) per dolersi di non aver ricevuto un capitale comprensivo anche degli importi dovuti a titolo d’imposte su fr. 100’000.--.

                             2.3.3   Dagli atti non risulta per il resto che vi sia stata in precedenza una promessa o un’informazione, da parte dell’istituto di previdenza, facendo affidamento alla quale l’assicurato avrebbe se del caso potuto in buona fede (cfr. DTF 131 II 627. STF B 70/05 del 12 giugno 2007 consid. 4.1; SVR 2006 BVG Nr. 11) formulare la sua richiesta/modifica di liquidazione, come in seguito ha fatto, nella convinzione che l’ente previdenziale avrebbe lui stesso proceduto al calcolo delle imposte dovute e a versargli il capitale comprendente (anche) gli importi ad esse relativi.

                             2.3.4   Non è d’altronde dato di giungere a diversa conclusione anche avuto riguardo al contenuto e al tenore dell’originaria richiesta di liquidazione dell’intero avere di vecchiaia presentata il 7 aprile 2012 (doc. 2) – nel rispetto del termine di due anni giusta l’art. 3.6 del Regolamento di previdenza (cfr. art. 37 LPP; cfr. XIII/bis) – senza alcuna specifica indicazione relativa ad eventuali questioni o aspetti fiscali e di cui la qui litigiosa richiesta del 13 luglio 2014 costituisce una modifica (cfr. supra consid. 1.3; ci si potrebbe invero di transenna chiedere se, accettando la modifica rispettivamente la revoca parziale della precedente richiesta di liquidazione dell’intero capitale, l’istituto di previdenza, nell’ammettere la possibilità di detta modifica comunicata solo un mese e mezzo circa prima del-l’età del pensionamento non abbia concesso all’assicurato, a-vuto riguardo al problema dei costi e alla necessità di evitare la cosiddetta antiselezione [in argomento cfr. Bollettino UFAS della previdenza professionale no. 62 del 28 ottobre 2002; DTF 124 V 278; STCA 34.2002.65 del 14 gennaio 2004], più di quanto doveva).

                                2.4   Stante quanto precede, nella misura in cui ricevibile (cfr. supra consid. 2.1) la petizione deve essere respinta.

La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lpcta). All’istituto di previdenza convenuto, rappresentato da un avvocato, ancorché vincente in causa non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico e ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Nella misura in cui è ricevibile, la petizione è respinta.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.                   

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

34.2014.27 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.03.2015 34.2014.27 — Swissrulings