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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.05.2014 34.2013.54

13 mai 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,156 mots·~26 min·4

Résumé

Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza; modifica del contratto d'adesione; cerchia delle persone assicurate

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2013.54 34.2014.4   rg/gm

Lugano 13 maggio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Fabio Zocchetti  

statuendo sulle petizioni del 25 novembre 2013 (inc. 34.2013.54) e del 3 febbraio 2014 (inc. 34.2014.4) di

AT 1    

contro  

CV 1      in materia di contributi della previdenza professionale

considerato                    in fatto e in diritto

                                1.1   Per contratto d’adesione (n. __________) sottoscritto il CV 1, quale datore di lavoro, ha affidato l’attuazio-ne della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. febbraio 2009; pure il relativo piano di previdenza – indicante quali persone assicurate “l’intero personale soggetto alla LPP” – è stato sottoscritto e messo in vigore, con effetto dal 1. febbraio 2009, dal co-mitato di cassa il 17 marzo 2009; contratto e piano di previdenza sono quindi stati firmati dalla Fondazione il 5 maggio 2009 (doc. A/1, A/4 inc. 34.2013.54).

                                         Il 26 gennaio 2011 la CV 1 e la AT 1 hanno sottoscritto un ulteriore contratto d’adesione (n. 76’423/ 001). Il 26 gennaio/18 marzo 2011 è stato sottoscritto e messo in vigore da parte del comitato di cassa il relativo piano di previden-za indicante quali persone assicurate “Tutti i quadri soggetti alla LPP”; contratto e piano di previdenza sono stati firmati dalla Fondazione il 18 marzo 2011 (doc. A/1, A/4 inc. 34.2014.4).

                                1.2   Disdetto – dopo l’invio di diffide (sub doc. A/8, doc. A/10 inc. 34.2013.54) – il contratto d’adesione n. __________ per il 31 maggio 2013 (doc. A/11) a motivo del mancato pagamento dei premi dovuti per un ammontare complessivo (comprensivo di spese) di CHF 19'495.-- (cfr. conteggio 13 agosto 2013 sub doc. A/8 e doc. A/12), adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. A13), con petizione del 25 novembre 2013 (inc. 34.2013.54) la AT 1, rappresentata dalla __________, chiede la condanna della CV 1 al pagamento del summenzionato importo oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013, di CHF 540.85 per interessi al 31 agosto 2014 nonché delle “spese di esecuzione”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione delle spese ripetibili.

                                         Dopo invio di diffide (cfr. A/10 e 12) è pure stato disdetto il contratto n. 76’423/001 per il 31 maggio 2013 (doc. A/11 inc. 32.2014.4) stante il mancato pagamento dei premi dovuti per un ammontare complessivo (comprensivo di spese) di CHF 33'714.50 (cfr. conteggio sub doc. A/8 e doc. A/12), adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/13), con petizione del 3 febbraio 2014 (inc. 34.2014.4) la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al pagamento del summenzionato importo oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013 di CHF 992’70 quali interessi al 31 agosto 2013 nonché delle “spese di esecuzione”. Postula anche qui il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione delle spese ripetibili.

   1.3   Con la risposta di causa alla petizione 25 novembre 2013 la CV 1, rappresentata dal suo amministratore unico (da febbraio 2010; cfr. estratto RC agli atti) __________, si oppone alla pretesa attorea. Evidenzia in particolare – per quanto qui interessa – come il contratto d’adesione n. __________, tramite l’intervento di __________, dipendente della __________ cui era stata nel corso del 2010 sottoposta la relativa richiesta al fine di migliorare le prestazioni assicurative del personale, sarebbe stato sostituito dal nuovo contratto n. __________). Osserva poi che a seguito dei problemi finanziari iniziati a metà 2011 la società ha deciso, sempre per il tramite del suddetto impiegato, di “ritornare” al precedente contratto allo scopo di risparmiare diverse migliaia di franchi all’anno. __________ avrebbe rassicurato l’amministratore circa la fattibilità, a determinate condizioni, di tale ulteriore modifica contrattuale come pure del fatto (confermato anche da un’altra dipendente dell’ente assicurativo) che il vecchio contratto __________ non fosse più in essere e che le richieste di pagamento (rispettivamente i piani di pagamento) inviate alla società dalla fondazione per i contributi previdenziali rimasti impagati si riferivano quindi unicamente al nuovo contratto, il precedente essendo stato annullato. Evidenzia come tuttavia suddetta nuova modifica contrattuale auspicata con effetto dal 1. gennaio 2012 si è concretizzata solo con effetto dal 1. gennaio 2013 grazie all’intervento, nell’aprile 2013, del responsabile dell’agenzia assicurativa di __________. Rimproverando a __________ di non aver agito in maniera corretta, ritiene in conclusione – e per quanto è dato di capire – che il calcolo dei contributi debba venire rivisto con effetto dal 1. gennaio 2012 rispettivamente che il contratto __________ debba essere annullato con effetto dal 1. gennaio 2012.

In replica la fondazione attrice evidenzia in particolare come nel caso di specie vi siano due distinti contratti (contratto base n. __________ in vigore dal 1. febbraio 2009 e contratto per dirigenti n. __________ in vigore dal 1. gennaio 2011) e che mai è stato pattuito che un contratto sostituisse l’altro. Precisa quindi di essere venuta incontro al datore di lavoro tramite 2 distinti piani di pagamento (uno per ogni contratto) entrambi datati 21 marzo 2013, uno dei quali (contratto base) non è tuttavia stato sottoscritto dalla società convenuta. L’attrice produce inoltre le liste di modifica dei salari 2012 e 2013 relative ai due rispettivi contratti __________ e __________.

In duplica per la società convenuta l’amministratore unico si riconferma nella proprie richieste di giudizio risottolineando che – come era stato chiesto a __________ – il contratto stipulato nel 2011 (n. __________) doveva sostituire quello sottoscritto nel 2009 (n. __________), che le liste salariali agli atti relative al 2012 non riportano la sua firma e contengono inoltre incongruenze, che in quelle del 2013 le sue firme “magiche” sono “state ricavate magari da un file word contenente l’immagine della mia firma” (al riguardo sostiene di aver rinunciato ad un’azione legale nei confronti della __________ per motivi finanziari), che ha volutamente rifiutato di sottoscrivere il piano di pagamento relativo al contratto __________, che non vi erano motivi, se si considerano i salari erogati, per distinguere tra “dipendenti base” e “dirigenti” e per giustificare quindi l’esistenza di due distinti contratti di previdenza. Conclude riaffermando come il contratto __________ abbia interamente sostituito il contratto __________ e ribadendo quindi la necessità di ricalcolare “le prestazioni [recte: contributi] relative agli anni 2012 e 2013 secondo il contratto Base e non secondo il contratto dirigenti”.

                                1.4   Con risposta alla petizione 3 febbraio 2014 la società convenuta, sempre rappresenta dal suo amministratore unico, rinviando alle considerazioni espresse nella risposta alla petizione 25 novembre 2013, contesta la pretesa attorea. In particolare osserva anche qui di aver all’epoca chiesto a __________ un nuovo contratto che sostituisse il precedente allo scopo di migliorare le prestazioni di tutti i dipendenti e che la decisione di distinguere due categorie di persone assicurate (dipendenti base e dirigenti) è stata una scelta unilaterale dell’assicuratore non esplicitata nel contratto siglato il 26 gennaio 2011. Ribadisce per il resto come le firme riportate nella lista dei salari 2012 contenente i nomi dei dipendenti non siano le sue mentre per la lista salari 2013 sostiene trattasi di firma “magica”. Conclude postulando il ricalcolo dei contributi per il 2012 e 2013 ed in subordine l’annullamento del contratto __________ con effetto dal 1. gennaio 2012.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.

                                2.2   La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed   avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

A norma dell’art. 51 LPamm, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, le due procedure, aventi medesimo  fondamento di fatto, vengono congiunte per un unico giudizio.

                                2.3   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

                                2.4   Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

                                2.5   In lite è il pagamento dei contributi previdenziali (con interessi e spese) dovuti dalla CV 1 e quantificati dalla fondazione attrice (cfr. supra consid. 1.2) con riferimento sia al contratto d’a-desione n. __________ sottoscritto dal datore di lavoro il 17 marzo 2009 (inc. 34.2013.54) sia al contratto n. __________ sottoscritto il 26 gennaio 2011 (inc. 34.2014.4).

Come accennato (cfr. supra consid. 1.3 e 1.4), parte convenuta censura l’operato dell’istituto previdenziale attore asseverando come questi non abbia, in occasione della stipula del contratto __________, annullato il precedente contratto __________, abbia a sua insaputa e ingiustificatamente creato due contratti previdenziali per due distinte categorie di persone assicurate (dipendenti base e quadri), non abbia dato seguito, malgrado quanto asseritamente concordato con e promesso dal dipendente della __________ __________, all’ulteriore modifica contrattuale (ritorno alla situazione precedente) chiesta per ridurre, stante il peggiorato andamento economico dell’azienda, l’o-nere finanziario a carico della società. Solleva infine doglianze riguardo alle firme apposte sulle distinte salariali 2012 e 2013 prodotte da parte attrice.

Le censure e gli argomenti addotti dalla convenuta non meritano adesione.

2.5.1Occorre anzitutto sottolineare come in occasione della modifica contrattuale operata a seguito della richiesta formulata dall’am-ministratore unico nel corso del 2010, è stato allestito un nuovo contratto, segnatamente il contratto d’adesione n. __________, sottoscritto dal datore di lavoro il 26 gennaio 2011 e dalla AT 1 il 18 marzo 2014 (doc. A/1 inc. 34.2014.4). Come indicato nel piano di previdenza relativo al contratto __________ – che conformemente all’art. 3.1.1 del regolamento di previdenza (doc. A/4 inc. 34.2013.54; cfr. anche art. 8 del contratto d’adesione) definisce la “cerchia delle persone assicurate” – il contratto sottoscritto nel marzo 2009 concerneva, per quanto riguarda appunto le persone assicurate, “l’in-tero personale soggetto alla LPP” (cfr. doc. A/4 inc. 34.2013.54). Quale cerchia delle persone assicurate nel piano di previdenza relativo al successivo contratto n. __________ sono invece stati – anche qui conformemente all’art. 3.1.1 del regolamento di previdenza (doc. A/3 inc. 34.2014.4) – indicati “tutti i quadri soggetti alla LPP” (doc. A/4 inc. 34.2014.4). Risulta pertanto in maniera chiara che la modifica contrattuale ha interessato unicamente i quadri, ad esclusione del restante personale per il quale è da ritenere essere rimasto in vigore il contratto n. __________ (in simili circostanze, quanto indicato all’art. 16 del contratto d’ade-sione __________ quo alla sostituzione del precedente contratto __________, non può che essere inteso nel senso di una sostituzione unicamente per quanto riguarda la situazione previdenziale dei “quadri soggetti alla LPP”, quale limitata cerchia di persone assicurate precisata, come visto, nel piano di previdenza quale parte integrante del contratto d’adesione).

Invano la società convenuta, tramite il suo amministratore unico, sostiene che il nuovo contratto __________ – stipulato allo scopo di aumentare “le prestazioni previste, sia per me che per tutti i di-pendenti di __________” (cfr. III inc. 34.2013.54) e che “la decisio-ne di dividere i miei dipendenti in due distinte categorie diversamente assicurate, dipendenti base e dirigenti, è stata una scelta effettuata unilateralmente dalla spett. __________, peraltro nemmeno chiaramente esplicitata nel contratto da me siglato il 26/01/2011” – aveva interamente sostituito il precedente contratto (cfr. III, inc. 34.2014.4). Dal fascicolo risulta infatti che il summenzionato piano di previdenza relativo al contratto __________, concernente, come visto, esplicitamente solo “i quadri soggetti alla LPP”, doveva essere – giusta l’art. 4.a del regolamento sull’organizza-zione concernente il comitato di cassa (sub doc. A/3) – ed è stato in concreto messo in vigore in data 26 gennaio 2011 dal Comitato di cassa della CV 1, composto (conformemente al-l’atto di costituzione, sub doc. A/2, anch’esso del 26 gennaio 2011) da un rappresentante dei lavoratori e da __________ (amministratore unico) quale rappresentante del datore di lavoro (cfr. doc. A/4 inc. 34.2014.14; cfr. doc. A/2 inc. 34.2013.54). L’amministratore è quindi malvenuto nel dolersi ora di non aver avuto conoscenza dell’esistenza di due distinti contratti – il primo concernente i quadri, il secondo il restante personale (l’esistenza di due contratti è per altro confermata dai conteggi inviati alla società e pure dalle liste spese riguardanti il periodo successivo al-l’entrata in vigore del contratto __________; cfr. infra consid. 2.5.2) –, rispettivamente della non chiara precisazione, da parte della fondazione, che il secondo contratto riguardava solo i quadri (giova al proposito ricordare che il regolamento di previdenza costituisce base legale vincolante per le parti al contratto d’ade-sione [art. 2 del contratto d’adesione, doc. A/1] e che a norma dell’art. 7.8 del regolamento di previdenza [doc. A/3] il piano di previdenza è parte integrante del regolamento).

Non trova per il resto conferma agli atti l’assunto dell’ammini-stratore secondo cui l’impiegata della __________ __________ abbia da parte sua – nello scambio di corrispondenza di cui alle e-mail sub. doc. 6 e 7 prodotte da parte convenuta – confermato o fatto intendere che esistesse, dopo che erano state apportate le modifiche contrattuali, unicamente e validamente il contratto n. __________. Dalla e-mail 26 settembre 20012 di __________ (doc. 6 inc. 34.2013.54) risulta infatti che la CV 1 era stata invitata ad effettuare i pagamenti “sul numero di contratto __________” e non “sull’altro contratto” (i pagamenti sono quelli riferiti al piano di pagamento allestito nell’aprile 2012 e relativo al contratto __________; cfr. sub doc. 5 inc. 34.2013.54), circostanza, questa, che oltre a non dimostrare quanto sostenuto da parte convenuta conferma proprio il contrario e cioè che esistevano due contratti (da tenere distinti dal profilo del pagamento dei premi; cfr. anche e-mail di __________ alla CV 1 sub. doc. 9 e 10 inc. 34.2013.54). Inoltre, dalla e-mail sub doc. 7 – cui fa riferimento parte convenuta per sostenere la propria tesi – nulla si evince in punto ad asserite dichiarazioni attestanti l’esistenza di un unico contratto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’allegazione secondo cui al momento della stipulazione del contratto l’ammini-stratore sarebbe stato rassicurato da __________ sul fatto che il contratto n. __________ avrebbe sostituito interamente il precedente n. __________ (cfr. III inc. 34.2013.54), non è idonea a modificare l’esito del presente giudizio. Come visto, nel nuovo piano di previdenza (incontestatamente) sottoscritto e messo in vigore dal comitato di cassa è indicato in maniera chiara ed inequivocabile che il nuovo contratto si riferiva, quali persone assicurate, unicamente ai quadri, ritenuto che, oltre a ciò, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, settembre e novembre 2012 (cfr. sub doc. A/8 inc. 34.2014.4 e sub doc. A/8 inc. 34.2013.54) la CV 1 ha ricevuto, senza nulla eccepire, conteggi e diffide concernenti specificatamente – e confermanti quindi – l’esistenza, dopo il gennaio 2011, di due distinti contratti (__________e __________) con distinto prelievo di contributi. Per il resto e per completezza, pur ammettendo l’applicabilità nel caso in esame degli artt. 24 e segg. CO sui vizi del contratto (cfr. in argomento Vetter-Schreiber, BVG-FZG Kommentar, ad art. 11 n. 4), l’eventuale errore essenziale – per altro nemmeno esplicitamente invocato – non è stato fatto valere nel termine (un anno) di cui all’art. 31 cpv. 1 CO, la volontà della società di non ritenersi vincolata alle modifiche contrattuali (ossia la sottoscrizione di un secondo contratto che non corrispondeva, per quanto attiene alla cerchia delle persone assicurate, a quanto asseritamente auspicato e voluto e che comportava dal 1. gennaio 2011 la contestuale esistenza di due distinti contratti) dagli atti risulta essere stata manifestata (tra l’altro non tramite notifica diretta alla parte interessata) solamente nelle more delle presenti procedure (la prima comparsa scritta di parte convenuta è del 16 dicembre 2013; cfr. III inc. 34.2013.54).

Nemmeno giova a parte convenuta far riferimento (cfr. duplica in inc. 34.2013.54) all’entità dei salari erogati alle signore __________ e __________ per sostenere la tesi della non distinzione che avrebbe dovuto essere operata tra dipendenti base e quadri, non essendo nemmeno stato reso verosimile per quali precisi motivi, per un’azienda quale la CV 1, debba necessariamente essere l’aspetto salariale e non invece il tipo e l’importan-za dell’attività svolta nell’impresa il carattere distintivo della categoria dei quadri. __________ (“Dott.ssa __________”; cfr. doc. 8 inc. 34.2013.54), figurante nelle lista dei salari 2012 e 2013 concernenti i quadri (sub. doc. V/2) è stata comunque indicata dall’amministratore stesso, nella risposta di causa dell’inc. 34.2013.54, quale assistente di direzione, mentre __________, anch’essa figurante nella lista salariale dei quadri, si sarebbe occupata del marketing e dell’organizzazione eventi. Nulla è stato per contro evidenziato o precisato a proposito delle mansioni svolte degli altri dipendenti __________, __________ e __________ figuranti tutti nella lista dei salari relativi al “Personale, esclusi i quadri” del 2012 (per quanto riguarda __________, ciò che qui importa è che egli è uscito il 31 luglio 2012 e di ciò l’istituto di previdenza ha tenuto conto nell’allestimento dei relativi conteggi contributivi; cfr. conteggio sub doc. A/6 inc. 34.2013. 54 e doc. A/9 inc. 34.2014.4; cfr. “lista delle spese dalle mutazio-ni” del 27 gennaio 2012 e del 21 settembre 2012 entrambe sub doc. A/8) e solo i primi due in quella del 2013 (sub doc. VI/1 inc. 34.2013.54). Occorre d’altronde ricordare che nemmeno per la qualifica di funzione dirigente ai sensi dell’art. 3 lett. d LL (Legge sul lavoro) l’entità del salario costituisce un criterio decisivo (in argomento cfr. DTF 126 III 340).

2.5.2Ininfluente ai fini del presente giudizio s’appalesa inoltre la censura di parte convenuta, formulata nell’ambito di entrambe le procedure (cfr. VII inc. 34.2013.54 e III inc. 34.2014.4), circa la presunta non corrispondenza della firma apposta sulle liste dei salari 2012 (sub. V/1 e 2 inc. 34.2013.54) con quella dell’amministratore unico, rispettivamente circa la non autenticità della firma apposta sulle liste dei salari 2013 (anch’esse sub V/1 e 2).

Non è anzitutto dato a divedere per quali motivi le liste salariali 2012 (sia quella concernente “tutti i quadri soggetti alla LPP” che quella concernente il “personale, esclusi i quadri” avrebbero dovuto essere necessariamente firmate dall’amministratore unico e non da altre persone incaricate della gestione amministrativa della società (la firma, effettivamente non riconducibile all’ammi-nistratore unico, risulta essere la medesima che ha incontestata-mente sottoscritto il 26 gennaio 2011 per il datore di lavoro sia il contratto d’adesione __________ [cfr. doc. 1/A inc. 34.2014.4] che la messa in vigore del relativo piano di previdenza [sub doc. A/4 inc. 34.2014.4]).

Per quanto riguarda invece le liste salariali 2013, per contestarne l’autenticità l’amministratore unico asserisce che le firme “sembrano le mie” ma che si può “ipotizzare” che “siano state ricavate magari da un file word contenente l’immagine della mia firma”, precisando al riguardo di non avere i mezzi per “un’azione legale costosa” nei confronti della __________.

Le generiche ed ipotetiche argomentazioni addotte per contestare il contenuto e la validità delle liste salariali 2013 rispettivamente la asserita rinuncia a far valere in giustizia per motivi economi-ci la non autenticità delle firme, oltre a non apparire convincenti (non si vede tra l’altro per quale motivo l’amministratore unico non poteva personalmente, se – per quanto è dato di capire –  riteneva effettivamente sussistere gli estremi di un reato, depositare lui stesso una denuncia penale) non sono in ogni caso idonee, alla luce delle risultanze sopra evidenziate (cfr. supra consid. 2.5.1), a mettere validamente in discussione né l’esistenza di due distinti contratti concernenti due diverse cerchie di persone assicurate, né le persone appartenenti alle due cerchie considerate dalla fondazione sulla base delle liste fornite dal datore di lavoro (e contestate, tra l’altro, dalla società convenuta solo in sede di duplica, quando si osservi che le stesse liste erano già state prodotte dalla fondazione attrice con la petizione del 25 novembre 2013). A parte convenuta, rispettivamente a __________  quale amministratore unico e direttore della CV 1, non potevano comunque non essere da tempo noti i conteggi e le liste delle mutazioni (sub doc. A/7 e 8 inc. 34.2014.4 e sub doc. A/7e 8 inc. 34.2013.54) dai quali emerge chiaramente la contemporanea esistenza del contratto __________ dopo l’entrata in vigore (nel gennaio 2011) del contratto __________ (sul punto cfr. anche supra consid. 2.5.1).

2.5.3Parte convenuta rimprovera, infine, al dipendente della __________ __________ la mancata tempestiva messa in atto delle modifiche, chieste dall’amministratore unico allo scopo di nuovamente assicurare, stanti le difficoltà finanziarie in cui era nel frattempo venuta a trovarsi la società, tutto il personale secondo il minimo legale LPP.

Ora, quand’anche fosse ascrivibile al suddetto impiegato una negligenza nel trattare la richiesta di modifica contrattuale, tale circostanza non modificherebbe l’esito del presente giudizio.

                                         Ammesso e non concesso (non v’è infatti al riguardo alcun concreto riscontro agli atti né è stata in proposito chiesta l’assun-zione di eventuali mezzi probatori) che sia stato ripetutamente e invano chiesto a __________ nel corso del 2012 di “ritornare al contratto di base LPP” rispettivamente di “sistemare la situazione previdenziale” “come più volte da lui promesso”, l’as-serita inadempienza di quest’ultimo [che avrebbe dato verbalmente il suo “assenso” già nel febbraio 2012] (cfr. III inc. 34.2013.54) non poteva di certo impedire __________, nella sua veste di amministratore e di membro del comitato di cassa della CV 1 – cui, come visto (cfr. supra consid. 2.5.1; cfr. art. 4.a del regolamento sull’organizzazione concernente il comitato di cassa), competeva ogni modifica del piano di previdenza (in casu la modifica consistente nell’assicurare nuovamente tutto il personale secondo il minimo legale LPP) –, di formalmente e senza ulteriori indugi interpellare (non bastando evidentemente l’asserito assenso verbale di un impiegato __________ e quindi sollecitare la AT 1 (rispettivamente i suoi rappresentanti) a voler considerare la richiesta e a voler quindi predisporre (come è in seguito avvenuto dopo l’intervento di __________) all’attenzione del comitato di cassa la docu-mentazione necessaria per la formale modifica (“nell’ambito delle condizioni quadro prescritte dalla fondazione” giusta l’art. 4.a del regolamento sull’organizzazione del comitato di cassa) e messa in vigore di un nuovo piano di previdenza (cfr. la proposta della AT 1 di modifica del piano di previdenza concernete “l’intero personale” a partire dal 1. gennaio 2013, inviata alla CV 1 con il formulario di “Messa in vigore da parte del comitato di cassa” da sottoscrivere [ciò che tuttavia non risulta essere avvenuto] da parte dei rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro; cfr. sub doc. 11 inc. 34.2013.54; la proposta comportava segnatamente il “trasferimento degli assicurati dal sottogruppo /001 al /000” con lo scopo che “tutto il personale [fosse] assicurato al minimo legale”; cfr. e-mail sub doc. 11 inc. 34.2013.54).

2.6                                           Posta l’esistenza di due distinti contratti, può ora essere costatato come per entrambi la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati nei rispettivi summenzionati contratti d'adesione (art. 10; art. 6 per gli interessi attivi e passivi), regolamenti di previdenza (artt. 2, 3 e 5) e piani di previdenza. In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratti d'adesione e piani di previdenza). 

Dagli atti emerge che il calcolo – in quanto tale non fatto oggetto di pertinente e motivata censura – dei contributi previdenziali (e interessi passivi) dovuti (CHF 19'435.85 rispettivamente CHF 34'107.20) è stato effettuato conformemente alle richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate (sul punto cfr. supra consid. 2.5), dei salari erogati e delle mutazioni intervenute. Il calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostan-ziato. Inoltre le spese addebitate alla convenuta (spese di diffida e per scioglimento dei contratti per complessivi CHF 1’200.-- [CHF 600.-- per ogni contratto]; cfr. doc. A/12 inc. 34.2014.4 e doc. A/12 inc. 34.2013.53), paiono giustificate e conformi agli art. 2.1 e 3 del regolamento delle spese e vanno quindi riconosciute (DTF 117 II 258).

In simili circostanze, dovendo pure essere riconosciute le “spese di esecuzione” fatte valere in petizione ed indicate pure nei summenzionati PE __________ e __________ dell’UE di __________ (CHF 300.-- per ogni esecuzione; cfr. art. 2.2 del regolamento delle spese), la CV 1 deve essere condannata a versare i contri-buti previdenziali scoperti (con interessi passivi e spese) ammontanti a CHF 20'335.85 (CHF 19'435.85 + 600 + 300) per il contratto __________ e a CHF 35'007.20 (34'107.20 + 600 + 300) per il contratto __________.

                                2.7   L’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% su CHF 19'495.-- (contributi con spese di diffida e di scioglimento di contratto) dal 1. settembre 2013 (inc. 34.2013.54) rispettivamente su CHF 33'714.50 (contributi con spese di diffida e di scioglimento di contratto) dal 1. settembre 2013 (inc. 34.2014.4).

                                         Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA  B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

                                         Nel caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.

                                2.8   Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del 23 settembre 2013 dell’UE di __________.

                                         Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione delle esecuzioni senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo delle opposizioni al giudice dell'ese­cuzione.

                                2.9   La procedura è di principio gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca).

                                         L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione del 25 novembre 2013 (inc. 34.2013.54) è accolta.

                                         §    La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 20'335.85 oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 19'495.--.

                                         §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 23 settembre 2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 20'335.85 oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 19'495.--.

                                 2.-   La petizione del 3 febbraio 2014 (inc. 34.2014.4) è accolta.

                                         §    La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 35'007.20  oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 33'714.50.

                                         §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n.__________ del 23 settembre 2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 35'007.20 oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 33'714.50.

                                 3.-   Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                                            Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                                      Fabio Zocchetti

34.2013.54 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.05.2014 34.2013.54 — Swissrulings