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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.06.2014 34.2012.48

23 juin 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,709 mots·~1h 9min·2

Résumé

Effetti della disdetta - ad opera del datore di lavoro - di un contratto di affilliazione con un istituto di previdenza e passaggio a nuovo istituto previdenziale, sull'importo delle rendite di vecchiaia di assicurati che al momento del trasferimento erano titolari di una rendita di invalidità

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2012.48+49+50   FC/sc

Lugano 23 giugno 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulle petizioni del 27 novembre 2012 di

AT 1  AT 2 AT 3   tutti rappr. da: RA 1   

contro  

CV 1  rappr. da: RA 2      in materia di previdenza professionale

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti le __________ e la __________ erano affiliate alla Cassa pensioni di previdenza dell’__________, al cui interno erano riunite le opere previdenziali di diverse imprese. A seguito delle difficoltà finanziarie incontrate da __________, la quale ha ravvisato una situazione di sottocopertura ed è infine stata sciolta dall’UFAS il 13 dicembre 2010, la __________ (in seguito __________) e la __________ (in seguito __________), dopo aver dato disdetta alla convenzione con __________, con effetto dal 1. gennaio 2006 si sono affiliate dalla CV 1, passando così da un sistema a primato delle prestazioni a un sistema a primato dei contributi.

                               1.2.   Con effetto dal 1. gennaio 2006 la CV 1 ha preso a carico il versamento delle prestazioni a favore degli ex dipendenti della __________ e della __________ al beneficio di rendite di invalidità (e di vecchiaia), ritenuto tuttavia che la __________ e la __________ hanno provveduto ad anticipare le rendite per i primi mesi del 2006 (la __________ per tutto il 2006).  

                                         Al momento del raggiungimento dell’età di pensionamento (AT 2 e AT 3, già dipendenti di __________, dal 1. aprile 2010, e AT 1, già dipendente di __________, dal 1. dicembre 2009), la CV 1 ha proceduto a comunicare agli assicurati  gli importi delle rendite di vecchiaia in sostituzione delle rendite di invalidità. Considerato come le prestazioni di vecchiaia erano di ammontare inferiore a quelle di invalidità e non corrispondevano agli importi cui avrebbero avuto diritto in base alle norme regolamentari, AT 1, AT 3 e AT 2, dapprima personalmente e tramite i sindacati e quindi rappresentati dall’avv. __________, si sono più volte rivolti alla fondazione  di previdenza rivendicando prestazioni maggiori. La CV 1 ha provveduto a correggere solo parzialmente i conteggi delle prestazioni, negando prestazioni maggiori, sostenendo in sostanza che le persone già al beneficio di una rendita di invalidità al 1. gennaio 2006 non erano entrate a far parte della Cassa.                                  

                               1.3.   Con petizioni 27 novembre 2012, presentate nei confronti della CV 1, AT 1, AT 3 e AT 2, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno chiesto al TCA di condannare la Fondazione convenuta al pagamento della differenza tra le prestazioni di vecchiaia che sono loro state riconosciute e quelle da loro rivendicate. In particolare, AT 1  ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 18'331 oltre interessi del 5% dal 1. gennaio 2009 (momento del pensionamento) pari alla differenza tra il capitale di pensionamento già ritirato (fr. 301'073) e quello a suo dire dovuto (fr. 319'404); AT 2 ha postulato il versamento di fr. 34'140.33 (pari alla differenza tra quanto ricevuto, fr. 288'940.00, e i fr. 323'080.33 pretesi) oltre a interessi del 5% dal 1. aprile 2010, dedotti fr. 838.70 già versati. Infine AT 3, che ha optato per il versamento di una rendita di vecchiaia, ha chiesto la condanna della CV 1 al pagamento di una prestazione di vecchiaia di mensili fr. 1730.05, in luogo di quella riconosciuta di fr. 1'471.80, e, quindi, anche al pagamento della differenza - di fr. 258.20/mensili - sulle prestazioni già versate dal 1.aprile 2010, oltre a interessi del 5% da ogni singola scadenza per complessivi fr. 8'262.40 (fr. 258.20 X 32 mesi sino all’inoltro della petizione) oltre fr.  533 di interessi, calcolati sino al novembre 2010 e del 5% in seguito (doc. EE).

                                         In sintesi gli attori sostengono che la convenuta debba loro riconoscere le prestazioni di vecchiaia dovute in base al regolamento.

Delle ulteriori argomentazioni addotte in petizione si dirà in sede di esame del merito, in quanto rilevanti per il suo esito.

                               1.4.   Con la risposta di causa la RA 2, rappresentata dall’avvRA 2, ha invece postulato la reiezione delle petizioni, confermando la correttezza delle prestazioni riconosciute dalla CV 1. In sostanza secondo la convenuta gli attori, in quanto già titolari di una rendita di invalidità al momento del passaggio delle due ditte da __________ alla CV 1, il 1. gennaio 2006, non sono entrati a far parte della CV 1 e non avrebbero quindi diritto alla prestazioni regolamentari. Delle singole allegazioni si dirà, nella misura del necessario, nel merito.

                               1.5.   Su richiesta del TCA, gli attori hanno replicato e la Cassa convenuta duplicato. Entrambe le parti si sono confermate nelle loro posizioni, anche con successive prese di posizione.

                               1.6.   Il TCA ha effettuato diversi atti istruttori, segnatamente chiedendo alle parti informazioni e la produzione di diversa documentazione, interpellando l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in merito al passaggio di istituto di previdenza (LXVIII) e ponendo una serie di quesiti agli ex datori di lavoro degli attori, __________ e __________.

                                         Le relative risultanze sono state notificate alle parti che hanno presentato le osservazioni di rito.

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   In concreto si pone innanzitutto la questione della congiunzione delle petizioni. Gli attori hanno infatti inoltrato tre petizioni con contenuto parzialmente diverso, nei confronti di prese di posizione distinte, tramite le quali la CV 1 si è espressa sulla medesima fattispecie e meglio la contestata affiliazione alla fondazione, e, di conseguenza, pronunciandosi sulle rispettive prestazioni di vecchiaia.

                                         Per l’art. 31 Lptca, “per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative”.

                                         Non contemplando la LPGA (cfr. l’art. 61) né la LPTCA regole concernenti la congiunzione di cause, occorre far capo alla procedura amministrativa cantonale (Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPAmm qui di seguito), che al suo art. 51, a proposito della congiunzione dei ricorsi, prevede che quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

                                         In concreto, ritenuto come gli attori abbiano inoltrato tre petizioni distinte, ma che sollevano quesiti giuridici e censure analoghi e tra loro strettamente connessi, nei confronti della stessa fondazione di previdenza e derivando dal medesimo complesso di fatti, pur differendo in base alle singole prestazioni da erogare da parte della CV 1, la quale ha sollevato del resto argomenti difensivi simili nelle sue risposte, il TCA ritiene la congiunzione delle procedure di cui agli incarti 34.2012.48, 34.2012.49 e 34.2012 doverosa e opportuna. Il TCA evade quindi le tre distinte petizioni con un unico giudizio, che segue un’unica istruttoria (STF 9C_866/2011 e 9C_899/2011 del 29 giugno 2012; 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010; DTF 128 V 192; DTF 128 V 126).

                                         nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL 6.4.8.1).

                                         Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

                                         L'art. 73 LPP trova applicazione, in ambito obbligatorio, preobbligatorio e sovraobbligatorio, da un lato agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate (art. 89bis cpv. 6 CC). In tale contesto, è irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Per fare capo al rimedio di cui all'art. 73 cpv. 1 e 4 LPP occorre tuttavia che la controversia tra le parti verta su questioni specifiche della previdenza professionale, in senso stretto o lato del termine (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b, 120 V 18 consid. 1a, 117 V 50 consid. 1 e 341 consid. 1b, 116 V 220 consid. 1a con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). Si tratta essenzialmente di liti aventi per oggetto prestazioni assicurative, prestazioni di libero passaggio (ora: prestazioni d'entrata o di uscita) e contributi. Per contro, anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti).

                                         Vertenze di natura previdenziale sono inoltre quelle relative a particolari temi per esempio riferiti alla produzione di atti o al rilascio di informazioni così come quelle concernenti obblighi del datore di lavoro nei confronti dell'istituto di previdenza; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di accertamento per esempio nel caso in cui si debba stabilire l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (STFA non pubbl. del 14.12.1989 contro VPSW p. 5) o azioni costitutive (DTF 116 V 113; H. Walser, aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, SZS 1988 p. 293; cfr. DTF 128 V 44 consid.1b).

                                         Per quanto in particolare attiene a controversie che discendono da contratti d'affiliazione (art. 11 LPP), di principio esse ricadono sotto la competenza del giudice ex art. 73 LPP, sempre che il litigio sia direttamente riferito al contratto d'affiliazione stesso e non ed un altro rapporto giuridico, come ad esempio al contratto (individuale o collettivo) di lavoro. Il giudice della previdenza professionale non è ad esempio competente a statuire in merito a pretese risarcitorie a dipendenza di un preteso mancato adempimento del contratto d'affiliazione, mentre lo è in materia di interpretazione di una clausola contenuta in una convenzione d'affiliazione, dopo lo scioglimento di quest'ultima o, in generale, per giudicare controversie tra datore di lavoro e istituto di previdenza connesse alla risoluzione del contratto d'affiliazione o l'esame dei diritti degli assicurati nei confronti del fondo di previdenza al momento dello scioglimento del contratto d'adesione (consid. 2 inedito della sentenza del TFA del 3 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 377 segg.; STFA inedita 10 marzo 2004 nella causa X e litisconsorti, B 37/03, consid. 2.3; Meyer Blaser, Die Rechtsprechung des eidgenössischen Versicherungsgerichts und Bundesgerichts zum BVG, in SZS 1995 pag. 106; SZS 1995 pag. 387; 1994 pag. 62seg.; DTF 120 V 446 consid. 1 e riferimenti; cfr. STCA non pubblicata del 17 agosto 1998 in re P., 34.97.13 cui il TCA si è dichiarato competente a statuire sulla liceità del trasferimento degli averi di vecchiaia da un istituto di previdenza all'altro a seguito della disdetta del rapporto di previdenza tra il datore di lavoro e il primo istituto di previdenza). 

                                         Nessuna competenza del TCA è invece data per quel che concerne la procedura di liquidazione parziale.

                                         Nella presente fattispecie, la lite oppone degli ex lavoratori e già assicurati per la previdenza professionale e ha per oggetto le prestazioni di vecchiaia loro spettanti a seguito dello scioglimento del contratto di previdenza con il precedente istituto di previdenza (__________) e, quindi, l'adesione al nuovo ente previdenziale, e la conseguente prosecuzione del rapporto previdenziale con quest’ultima fondazione.

                                         Più specificatamente, gli attori rimproverano alla Fondazione convenuta di aver riconosciuto loro prestazioni di vecchiaia insufficienti e chiedono pertanto che il TCA condanni la fondazione al pagamento di rendite maggiori.                     

                                         Trattandosi quindi nel caso in esame di una controversia in ambito previdenziale e avendo la fondazione convenuta sede nel Cantone Ticino, è data la competenza della scrivente Corte.

Deve essere in via abbondanziale osservato che non sono invece di competenza di questa Corte eventuali altre censure in relazione alla liquidazione parziale del precedente istituto di previdenza (__________) e conseguente passaggio alla nuova Fondazione rispettivamente dei capitali riversati, questioni che hanno già fatto oggetto delle opportune verifiche da parte della competente autorità di vigilanza.

Pacifica è infine la circostanza che la parti coinvolte nella presente procedura appartengono alla cerchia delle persone/istituzioni menzionate dall’art. 73 cpv. 1 LPP, motivo per cui le stesse sono legittimate a stare in lite (DTF 127 V 168 consid. 2 con riferimenti).                                                                                 

                               2.3.   Secondo l’art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev’essere affiliato ad un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale (cfr. anche art. 7ss OPP2). Se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie uno d’intesa con il suo personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori (art. 11 cpv. 2 LPP).

                                         In un regime di previdenza, sia obbligatorio che sovra- obbligatorio, le parti sono legate da un contratto sui generis (contratto innominato), al quale sono applicabili le norme del CO, in particolare relative alla reciproca volontà contrattuale (DTF 129 III 476; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 314, p.112 e n. 321 p. 116; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2013, ad art. 11 n. 4, 5, p. 57 e ad art. 49, n. 4 pp. 164/5). Il contratto previdenziale non soggiace ad alcun presupposto di forma e può essere pertanto concluso sulla base della manifestazione della reciproca volontà, anche tacitamente o per atti concludenti (cfr. al riguardo Stauffer, op. cit., n. 1264 p. 473; Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 11 , n. 4, p. 57; cfr. anche DTF 129 III 478: “ Ein "Anschluss" kann daher auch stillschweigend, insbesondere konkludent erfolgen, d.h. durch ein Verhalten, das nicht bloss passiv ist, sondern eindeutig und zweifelsfrei einen Anschlusswillen zeigt (BGE 123 III 53 E. 5a S. 59)”.

Nella STFA 9C-904/2012 del 6 maggio 2013 (pubblicata in DTF 139 V 316) il Tribunale Federale ha sull’argomento esposto quanto segue:

" (…)

L'autorità giudiziaria cantonale ha pertinentemente osservato che le convenzioni di affiliazione costituiscono, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dei contratti sui generis in senso stretto (DTF 129 III 476 consid. 1.4 pag. 477). Qualora non esistano, come in concreto, accertamenti di fatto sui reali intendimenti delle parti in causa (in casu: Municipio del … da un lato, e Cassa opponente, dall'altro) al momento di contrarre o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà va determinata interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta tenuto conto del contesto e delle circostanze che hanno preceduto e accompagnato tali dichiarazioni (cfr. DTF 132 III 24 consid. 4 pag. 28; 131 III 280 consid. 3.1 pag. 286 seg.; 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424 seg. con rinvii). Il principio dell'affidamento determina quindi pure l'esistenza di una dichiarazione di volontà. Un'affiliazione può avvenire anche in maniera tacita, concludente, vale a dire per mezzo di un comportamento che non si rivela semplicemente passivo, ma che manifesta chiaramente e senza dubbio una volontà di affiliazione (DTF 129 III 476 consid. 1.4 pag. 477; 123 III 53 consid. 5a pag. 59).

(…)

Con riferimento all'interpretazione di dichiarazioni scritte è inoltre opportuno rammentare che ci si riferisce in primo luogo al tenore delle stesse. La presenza di un testo chiaro non esclude tuttavia la possibilità di ricorrere ad altri criteri d'interpretazione. Ciononostante, non ci si scosterà dal testo chiaro adottato dagli interessati qualora non vi sia nessun serio motivo di ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (cfr. DTF 133 III 161consid. 2.2.1 pag. 67; 130 III 417 consid. 3.2 pag. 425 con riferimenti).” (DTF 139 V 322-323)

                                         La validità del contratto non è inoltre subordinata al pagamento dei contributi (SZS 1989 p. 177). Ai fini della nascita del contratto, è infatti necessario che il datore di lavoro dichiari di volerlo concludere e che l’istituto di previdenza esprima la sua accettazione. Concluso il contratto, tornano applicabili le disposizioni della LPP.

                                         Per quel che riguarda il rapporto datore di lavoro - istituto di previdenza assumono poi una particolare importanza le disposizioni regolamentari del fondo di previdenza, poiché la parte principale del rapporto giuridico - i contributi ed il finanziamento - è lasciata alla libera autonomia dell’Istituto di previdenza (cfr. art. 65 cpv. 2 LPP secondo cui “gli istituti di

                                         previdenza disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell’ambito della presente legge possano essere effettuate quando sono esigibili”; vedi pure J. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989, op. cit., p. 452 N 20).

                                         Con l’adesione all’istituto di previdenza quindi il datore di lavoro è sottoposto alle disposizioni regolamentari, senza che sia necessaria una sua approvazione. L'istituto di previdenza, in virtù dell’art. 50 cpv. 1 lett. c LPP, dispone infatti dell’autorizzazione unilaterale a emanare disposizioni sull’amministrazione e il finanziamento. Tale potere comprende anche la facoltà di modificare posteriormente e unilateralmente le disposizioni (Brühwiler, op. cit., p. 453; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, 1985, p. 58ss; per gli istituti di diritto pubblico cfr. l'art. 51 cpv. 5 LPP).

                                         Secondo la giurisprudenza, l’interpretazione delle disposizioni regolamentari, e meglio del contenuto preformulato del contratto di previdenza (STFA non pubbl. del 10 aprile 1992 nella causa D consid. 2a), va effettuata secondo le regole generali applicabili all’interpretazione dei contratti (DTF 132 V 150 e 129 V 145 consid. 3 e 127 V 307 consid. 3a; SZS 1999 p. 377 consid. 3a). In primo luogo si deve quindi stabilire la vera e comune volontà delle parti (art. 18 CO). Se non è possibile, va accertata la volontà obbiettiva presunta, interpretando le dichiarazioni secondo il senso che il destinatario poteva e doveva ragionevolmente dar loro in virtù del principio della buona fede (il cosiddetto "principio dell’affidamento", cfr. DTF 131 V 29 e riferimenti; SZS 1999 p. 376-378 consid. 3a, 1998 p. 721 e p. 301, 1997 p. 471, 1996 p. 156 e 1995 p. 47; DTF 122 V 146 consid. 4c) e tenendo conto delle modalità d’interpretazione delle condizioni generali in particolare della regola della clausola poco chiara rispettivamente della clausola inabituale (“Unklarheitsregel”; SZS 1998 p. 75 consid. 2b; DTF 122 V 146 consid. 4c e giurisprudenza ivi citata).

                                         I regolamenti degli istituti di previdenza vanno inoltre interpretati in maniera conforme alla Costituzione (DTF 117 V 316 consid. 4b; Maurer, Bundessozialversicherugsrecht, Basilea e Francoforte, p. 22 N 32). I principi della buona fede, della proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e dell'uguaglianza di trattamento degli assicurati si applicano infatti anche nell'ambito della previdenza professionale (SZS 1995 p. 68 consid. 2d.dd.; DTF 117 V 314, 115 V 109 consid. 4b; SZS 1995 p. 378 consid. 5a; per la previdenza sovraobbligatoria: SZS 1990 p. 74; DTF 115 V 109; cfr. anche SVR 1998 LPP no. 11).

                               2.4.   Sia il datore di lavoro che l’istituto di previdenza possono disdire la convenzione di adesione ed il datore di lavoro può concludere un nuovo contratto, per far fronte all’obbligo previdenziale obbligatorio della LPP (art. 2, 7 cpv. 1 LPP; cfr. DTF 120 V 299 e 445; J.-A. Schneider, "Les régimes complémentaires de retraite en Europe...", p. 308-310 e p. 409).

Trattandosi di un contratto, la disdetta è sottoposta alle regole generali sui contratti del Codice delle obbligazioni ritenuto che nella fissazione delle clausole concernenti la disdetta dello stesso le parti dispongono di un’ampia libertà limitata unicamente dagli art. 2 e 27 CC (cfr. DTF 120 V 305 consid. 4b; Boll. UFAS della previdenza professionale no. 8 del 30 marzo 1988, cifra 46 n. 1.2).

Per quanto riguarda le conseguenze della disdetta di una convenzione di adesione, riservato quanto previsto dall’art. 53e LPP entrato in vigore nell’aprile 2004, per il resto, in difetto di altre norme nella LPP, tornano applicabili le disposizioni del contratto di adesione e i principi generali che regolano il secondo pilastro, secondo cui i beni devono restare vincolati, salvo casi eccezionali, allo scopo della previdenza, fintanto che non si realizza un evento assicurato quale la morte, l’invalidità o la vecchiaia; gli averi di vecchiaia vengono pertanto trasferiti al nuovo istituto di previdenza (DTF 120 V 451ss; 117 V 37; 114 V 41; Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente la LPP del 19.12.1975, in FF 1976 I p. 113segg., 214; Riemer, op. cit., p. 111-112; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 276; J.-A. Schneider, "Les régimes complémentaires de retraite en Europe...", p. 308-314; cfr. Boll. UFAS della previdenza professionale no. 24 del 23 dicembre 1992 cifra 2.12. e no. 8 del 30 marzo 1988 cifra 46).

                                         Il TFA ha ammesso l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 2 LPP (citato sopra al consid. 2.3) anche nell'ipotesi del cambiamento di istituto di previdenza (DTF 125 V 423 consid. 4a e, implicitamente, 120 V 304 consid. 3c; STFA B 63/99 del 26 ottobre 2001 in re M., consid. 3a; SZS 2000 p. 531 segg).

                                         In DTF 127 V 388 il TFA ha ancora osservato:

" Die austrentende Arbeitgeberin kann zufolge Dahinfalls der

vertraglichen Grundlagen nicht beanspruchen, dass die Renten beziehenden Personen bei er Sammelstiftung verbleiben. Nichts anderes ergibt sich aus den Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsoge Nr. 24 vom 23. Dezember 1992. Dieses Kreisschreiben kann nicht dahin gehend verstanden werden, dass die einzelnen Renten beziehenden Personen ihre Zustimmung zum Wechsel oder Verbleiben geben müssen; vielmehr lässt sich diesem Kreisschreiben nur das aus Art. 51 BVG (paritätische Verwaltung) fliessende Erfordernis entnehmen, dass das paritätische Organ die Zustimmung zur Auflösung des Anschlussvertrages und zum Wechsel der Vorsorgeeinrichtung erteilt hat. Diese Zustimmung für den Wechsel der Vorsorgeeinrichtung liegt hier aber nicht im Streit, behauptet die Sammelstiftung doch nicht, die Kündigung des Anschlussvertrages sei ungültig, weil sie nicht vom paritätischen Organ genehmigt worden sei. Von der Zustimmung duch das paritätische Organ werden aber auch die einzelnen Renten beziehenden Personen, auf die unter Umständen ein wesentlicher Teil des verwalteten Vermögens entfällt, erfasst, auch wenn sie in diesem Organ keine eigenen Vertreter haben sollten."

                                         Anche la dottrina si è espressa in questo senso (cfr. J-A. Schneider, Restructurations économiques et fonds libres d'une istitution de prévoyance, in Plädoyer 5/1995, p. 57 seg.).

                                         L'UFAS, nella sua qualità di autorità di sorveglianza sugli istituti di previdenza a carattere nazionale e internazionale giusta gli art. 61 cpv. 2 LPP e 3 cpv. 1 OPP1, il 19 ottobre 1992 ha emanato delle istruzioni concernenti l'esame dello scioglimento dei contratti d'affilliazione e della riaffiliazione del datore di lavoro (Richtlinien über die Prüfung der Auflösung von Anschlussverträgen sowie des Wiederanschlusses des Arbeitsgebers) entrate in vigore il 1. gennaio 1993 e pubblicate nel Bollettino della previdenza professionale no. 24 del 23 dicembre 1992 e in SZS 1993 p. 301 segg..

                                         Per l’UFAS si tratta di istruzioni che definiscono le esigenze minime da rispettare dagli istituti di previdenza, ai quali si indirizzano, in occasione dello scioglimento di contratti d’affiliazione o di riaffiliazione, precisando parimenti le incombenze degli organi di controllo. L’amministrazione federale ha sottolineato che tali istruzioni non possono e non intendono costituire dei nuovi diritti o delle nuove obbligazioni rispetto a quanto già precisato dalla legge e dalla prassi (cfr. la cifra 148 del Boll. UFAS no. 24; cfr. in proposito anche il Boll. UFAS no. 7 del 5 febbraio 1988, cifra 36). In particolare secondo l’UFAS al momento dello scioglimento di un contratto di affiliazione devono essere considerati diritti acquisiti di ogni assicurato (che come tali non possono essere sminuiti dallo scioglimento del contratto di affiliazione) il capitale di risparmio e di copertura (così come eventuali partecipazioni a misure speciali o fondi liberi), non per contro l’ammontare delle prestazioni garantite dall’istituto uscente e delle prestazioni di vecchiaia o di invalidità già in corso (p. 8 e 9).   

                                         Sull’argomento, in una vertenza deferita al TFA, l’UFAS ha peraltro già avuto modo di rilevare che lo scioglimento di un contratto d’affiliazione non comporta necessariamente solo dei vantaggi per gli assicurati, sottolineando implicitamente l'importanza di coinvolgere i dipendenti nella decisione di cambiare l'istituto di previdenza (cfr. DTF 120 V 304 consid. 3d).

                                         In occasione della 1a revisione della LPP è stato introdotto il nuovo art. 11 cpv. 3bis  del seguente tenore:

" Lo scioglimento dell’affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene d’intesa con il personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori. L’istituto di previdenza è tenuto ad annunciare lo scioglimento del contratto all’istituto collettore (art. 60)."

                                         Nella sentenza 26 ottobre 2001 il TFA, riprendendo in particolare le direttive amministrative, ha riassunto i diritti del personale in merito ad un cambiamento dell’istituto previdenziale:

" a) Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1 BVG). Er trifft die Wahl im Einverständnis mit seinem Personal (Art. 11 Abs. 2 BVG); diese den Obligatoriumsbereich betreffende Bestimmung ist nicht nur beim erstmaligen Anschluss, sondern auch beim Wechsel der Vorsorgeeinrichtung zu beachten (BGE 125 V 423 Erw. 4a, vgl. nicht veröffentlichtes Urteil F. des Bundesgerichts vom 28. September 1995, 2A.46/1995). Ob die Bestimmung auch im überobligatorischen Bereich gilt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht bisher nicht entschieden. Das BSV hat sich in seinen Mitteilungen über die berufliche Vorsorge verschiedentlich zum Wechsel der Vorsorgeeinrichtung geäussert. Demnach hat im Lichte von Art. 51 BVG das paritätische Organ über die Auflösung eines Anschlussvertrages zu beschliessen, was voraussetzt, dass dessen Mitglieder über die Gründe der beabsichtigten Vertragsauflösung, über deren Wirkung und über die mit dem Anschluss an eine andere Vorsorgeeinrichtung verbundenen          Bedingungen hinreichend informiert sind. Die Versicherten sollen in angemessener Form von ihren Vertretern im paritätischen Organ orientiert werden (Ziff. 36 der Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 7 vom 5. Februar 1988). In den seit 1. Januar 1993 geltenden Richtlinien über die Prüfung der Auflösung von Anschlussverträgen sowie des Wiederanschlusses des Arbeitgebers (veröffentlicht in SZS 1993 S. 300 ff.; gültig für alle unter der Aufsicht des BSV stehenden Vorsorgeeinrichtungen, denen mehrere Arbeitgeberangeschlossen sind, sowie für deren Kontrollstellen [Richtlinien Ziff. 1.1; SZS 1993 S. 301]) wurde festgehalten, dass die bisherige Vorsorgeeinrichtung der übernehmenden eine Bestätigung der Zustimmung des betroffenen Personals oder einer repräsentativen Vertretung dieses Personals zum vorgesehenen Wechsel beizubringen hat; bei registrierten Sammeleinrichtungen, bei denen die Parität auf der Stufe des Vorsorgewerkes verwirklicht ist, genügt dafür die Zustimmung des paritätischen Organs, während bei den anderen registrierten Vorsorgeeinrichtungen das Einverständnis einer Mehrheit der Versicherten oder die Zustimmung einer repräsentativen Vertretung der Versicherten notwendig ist         (Richtlinien Ziff. 2.11 in fine, SZS 1993 S. 303; vgl. auch Ziff. 148 der Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 24 vom 23. Dezember 1992 des BSV)." (STFA 26 ottobre 2001 nella causa M, B 63/99, consid. 3a)

                                         Pertanto, anche in caso di cambiamento d’istituto di previdenza, deve essere ammesso il diritto per il personale, rispettivamente una sua rappresentanza, di essere coinvolto nel processo decisionale relativo al cambiamento dell’istituto previdenziale (cfr. STCA inedita 10 dicembre 2002 nella causa E. Z. e litisconsorti, inc. 34.2001.12-21, consid. 2.9). Ciò presuppone che gli assicurati siano sufficientemente informati sulle ragioni circa del prospettato scioglimento del contratto previdenziale, sulle sue conseguenze e sulle condizioni risultanti dall’affiliazione presso un altro istituto di previdenza. Il TFA ha lasciato aperto il tema di sapere se il diritto di codecisione degli assicurati in caso di affiliazione e scioglimento del contratto di previdenza vale anche nell’ambito sovrabbligatorio (DTF 125 V 423 consid. 423 consid. 4°; STFA non pubblicata del 26 ottobre 2001 in re M., B 63/99 consid. 3°).

                               2.5.   Fermo restando l’obbligo di affiliazione ai sensi del precitato art. 11 cpv. 1 LPP, l’art. 7 OPP 2 cpv. 1 stabilisce che l’affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l’assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto. La legge, come pure la disposizione dell’ordinanza, parte dall’idea che tutti i salariati di un datore di lavoro debbano essere assicurati, di principio, allo stesso istituto di previdenza (STF B 72/04 del 31 gennaio 2006 consid. 5.2 p. 5 con riferimento al Commentario al progetto OPP 2 dell’UFAS,  2 agosto 1983, ad art. 37, p. 64; cfr. anche la succitata STFA 9C-904/2012 del 6 maggio 2013).

                                         Il cpv. 2 dell’art. 7 OPP 2 prevede:

" Se il datore di lavoro vuole affiliarsi a diversi istituti di previdenza registrati, deve definire ogni gruppo d’assicurati in modo tale che tutti i salariati sottoposti alla legge siano assicurati. In caso di lacune nella definizione dei gruppi d’assicurati, gli istituti di previdenza sono solidalmente responsabili delle prestazioni legali. Essi possono esercitare il regresso contro il datore di lavoro.”

                                                      Il succitato art. 7 OPP 2 è stato recepito, nella presente fattispecie, dal Regolamento della CV 1, al suo art. 10, come segue:

" Alla CV 1 devono essere ammessi tutti i salariati, rispettivamente i datori di lavoro, di ogni affiliato, i quali sono soggetti ai contributi AVS con un salario annuo superiore all’importo fissato nel piano previdenziale. (…) Nella CV 1 non vengono ammessi salariati:

-       che sono invalidi per almeno il 70%

-       il cui contratto di lavoro è stato concluso per meno di tre mesi.(…)”

                               2.6.   Fino al 1. aprile 2004 la risoluzione dei contratti di previdenza non era espressamente regolata dalla LPP né dalla LFLP. In particolare mancava una regolamentazione sulla sorte dell’effettivo dei beneficiari di rendite in caso di scioglimento del contratto di affiliazione. La giurisprudenza si è occupata più volte di questo tema, esigendo in questi casi che la regolamentazione interna della cassa (contratto di adesione o regolamento) prevedesse un disciplinamento in merito, in difetto del quale dovendosi ammettere che gli aventi diritto a rendita rimanevano presso il precedente istituto di previdenza (DTF 125 V 421; cfr. anche DTF 127 V 377). Esaminando il caso di una disdetta di un contratto di affiliazione con una cassa di previdenza, il TFA aveva sviluppato il principio giurisprudenziale in base al quale i beneficiari di rendite e gli assicurati attivi di una cassa di previdenza affiliata a un istituto collettivo formavano di principio un’unità; di conseguenza nel caso in cui la regolamentazione interna prevedeva la decadenza di tutte le assicurazioni nel caso di disdetta del contratto di affiliazione, allora erano da considerare inclusi nel passaggio di istituto anche gli aventi diritto a una rendita, verificandosi cioè un passaggio integrale di tutto il collettivo assicurato; in difetto di una simile regolamentazione, gli aventi diritto ad una rendita avevano invece il diritto di pretendere dalla precedente istituzione di previdenza la continuazione del pagamento delle prestazioni legali e regolamentari (DTF 127 V 377; Stauffer, op. cit,  n. 1280). In questi casi aperto restava comunque il tema dell’assunzione di un’eventuale perdita sul capitale di copertura, ritenuto che di fatto vi provvedeva di solito il datore di lavoro poiché solo in questo caso gli era possibile trovare un nuovo istituto di previdenza disposto ad assumersi la collettività degli assicurati (Schiesser, in HAVE 2003 p. 310; Stauffer, op. cit, n. 1280).

                                         Con l’art. 53e LPP, elaborato nel quadro della prima revisione della LPP, ma entrato in vigore il 1. aprile 2004 e, quindi, nel presente caso applicabile a livello intertemporale (fatto salvo per il cpv. 4bis entrato in vigore dal 1. maggio 2007), applicabile anche alla previdenza più estesa (DTF 135 V 261 consid. 4.1), esiste una regolamentazione esplicita per questo caso, formulata sulla base della giurisprudenza sviluppata precedentemente. La norma è di natura imperativa (art. 50 cpv. 3 LPP; cfr. anche DTF 135 V 261 consid. 5.3).    

                                         L’art. 53e LPP (Scioglimento dei contratti) prevede quanto                    segue:                                         

                                          Art. 53e1Scioglimento dei contratti

" 1 In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP2 vi è il diritto alla riserva matematica.

2 Il diritto di cui all'articolo 1 è aumentato di una partecipazione proporzionale alle eccedenze ed è diminuito dei costi di riscatto. L'istituto di assicurazione deve presentare all'istituto di previdenza un conteggio dettagliato e comprensibile.

3 Per costi di riscatto si intendono le deduzioni per il rischio dovuto al tasso di interesse. Se il contratto è durato almeno cinque anni, i costi di riscatto non possono essere dedotti. L'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 non può essere ridotto nemmeno se il contratto è durato meno di cinque anni.

4 Se il datore di lavoro scioglie il contratto d'affiliazione con il suo istituto di previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il contratto d'affiliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale.

4bis Se il contratto di affiliazione prevede che in caso di suo scioglimento i beneficiari di rendite lascino l'attuale istituto di previdenza, il datore di lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha confermato per scritto che riprende i beneficiari di rendite alle stesse condizioni. (applic. dal 1.4.2007) 3

5 Se l'istituto di previdenza scioglie il contratto d'affiliazione con il datore di lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale.

6 Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale, il contratto d'affiliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale anche nel caso in cui l'invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d'affiliazione ma l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità sia sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d'affiliazione.

7 Il Consiglio federale disciplina l'appartenenza dei beneficiari di rendite se il contratto d'affiliazione è sciolto in seguito all'insolvenza del datore di lavoro.

8 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica.

                                         La normativa prevede quindi una regola differenziata a seconda di chi ha disdetto la convenzione di affiliazione. Nel caso in cui il contratto di affiliazione sia stato disdetto dal datore di lavoro (come nella fattispecie), in prima linea vale la regolamentazione prevista dal contratto di affiliazione (ora disdetto), in seconda linea il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale (cpv. 4; in proposito cfr. DTF 135 V 261). Se gli aventi diritto a rendita passano al nuovo istituto di previdenza, il vecchio istituto di previdenza deve fornire tutte le informazioni necessarie per calcolare le prestazioni al nuovo (art. 16a cpv. 3 OPP2; cfr. anche Boll UFAS n. 72). Nel momento i cui gli aventi diritto a rendita sono presi a carico dal nuovo istituto di previdenza, un contratto di ripresa è concluso (Kieser in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 53e n. 20 p. 880).

                                         Differentemente, nel caso in cui sia l'istituto di previdenza a sciogliere il contratto d'affiliazione con il datore di lavoro, la legge prevede che il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo; nel caso in cui l’accordo non sia trovato, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale (cpv. 5). Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale, il contratto d'affiliazione che li concerne è mantenuto (cpv. 6).

La norma è stata voluta nella consapevolezza che spesso nella prassi i contratti di affiliazione prevedevano che nel caso di disdetta i beneficiari di rendita cambiavano istituto di previdenza, fatto questo che portava a problemi in quanto il nuovo istituto di previdenza di regola pretendeva un capitale di copertura superiore a quello esistente (cfr. DTF 135 V 261). Si è optato dunque per una soluzione che permettesse, ove necessario, una risoluzione parziale del contratto di previdenza, nel senso che i beneficiari di rendita potessero se del caso restare nel precedente.

D’altra parte la dottrina riconosce che nessun nuovo istituto di previdenza può essere costretto ad ammettere beneficiari di rendita. Ove dunque il trasferimento degli aventi diritto a rendite è previsto dall’attuale contratto di affiliazione, l’ammissione di essi nel nuovo istituto di previdenza è comunque parte del nuovo contratto di affiliazione cosicché nel caso di mancato accordo sugli aventi diritto a rendite, lo stesso contratto di affiliazione non viene concluso, poiché nessun istituto di previdenza soggiace ad un obbligo di contrarre (cosidettto “Kontraierungszwang”). Il nuovo istituto di previdenza è pertanto libero di decidere, nel caso di presenza di beneficiari di rendita che non sono secondo i suoi parametri completamente finanziati, se intende ammetterli unitamente agli assicurati attivi oppure se decidere di rifiutare globalmente la nuova annessione (Stauffer, op. citi., n. 1283 p. 481). Gli istituti di previdenza non possono in effetti venir costretti ad accollarsi rischi e oneri non oggettivamente ripartiti e suscettibili di mettere a repentaglio i loro piani assicurativi oltre che gli interessi collettivi della comunità stessa degli assicurati, rispettivamente il datore di lavoro non ha il diritto di imporre concretamente a uno o più istituti di previdenza l'affiliazione di parte del proprio personale secondo le modalità ed esigenze da lui auspicate (cfr. anche la precitata STFA 9C-904/2012).

                                                                                 Con riferimento all’art. 53e cpv. 4bis LPP (entrato in vigore il 1. gennaio 2007), e in particolare al destino dei beneficiari di rendite, va detto che l’obiettivo del legislatore era principalmente la salvaguardia dei diritti dei beneficiari, ritenuto che “il passaggio a un nuovo istituto non può comportare alcuna riduzione delle rendite né, in generale, alcun ridimensionamento dei diritti dei beneficiari” (parere del Consiglio Federale del 23 settembre 2005 in merito all’iniziativa parlamentare sulla modifica degli art. 53e e 53f LPP, FF2005 p. 5297). 

                                         Nel suo Rapporto del 26 maggio 2005, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio Nazionale così si esprimeva sul nuovo art. 53e e in particolare 53 cpv. 4bis LPP:

" Con l'introduzione dell'articolo 53e, la prima revisione della LPP (00.027 n) ha disciplinato nei particolari la questione dello scioglimento dei contratti nel campo della previdenza professionale. (…)  Il Tribunale federale delle assicurazioni ha sviluppato il principio giurisprudenziale in base al quale i beneficiari di rendite e gli assicurati attivi di una cassa di previdenza affiliata a un istituto collettivo formano per principio un'unità. La questione è stata disciplinata nell'ambito della prima revisione della LPP. La permanenza nell'attuale istituto presenta, tanto quanto il passaggio al nuovo istituto, determinati vantaggi e svantaggi, i quali però non hanno alcuna rilevanza rispetto alla soluzione prospettata nel presente rapporto.

Negli ultimi anni, l'ammissione di nuovi effettivi di affiliati si è fatta meno interessante per gli istituti di previdenza, non da ultimo a causa del calo della redditività sui mercati finanziari. Perciò i datori di lavoro che cambiavano istituto di previdenza dovevano spesso pagare conguagli elevati, importi superiori alle capacità delle ditte e suscettibili di mettere in gravi difficoltà le piccole e medie imprese. La

prima revisione della LPP ha introdotto alcuni miglioramenti anche sotto questo aspetto. Tuttavia, l’affiliazione di beneficiari di rendite è tuttora, come in precedenza, poco interessante per gli istituti di previdenza. In una situazione del genere è importante che gli effettivi di beneficiari di rendite, in quanto rischi cosiddetti "cattivi", non possano essere semplicemente scaricati. Si tratta pure di evitare che il datore di lavoro disdica il contratto con l'attuale istituto di previdenza e poi non possa più concludere un contratto di affiliazione per i beneficiari di rendite.

Bisognerebbe inoltre prevenire una selezione dei rischi, consistente nel tentativo dei datori di lavoro di cambiare istituto di previdenza con una certa frequenza e al momento del cambiamento prendere con sé soltanto gli attivi, che essi potranno assicurare a condizioni migliori rispetto al precedente effettivo globale di assicurati. Sotto questo aspetto, si poneva poi anche la questione, in simili casi, di un eventuale obbligo d'intervento dell'istituto collettore come bacino di raccolta per gli effettivi di beneficiari di rendite.

Parte di questi problemi è stata risolta in modo soddisfacente nell'ambito della prima revisione della LPP con l’adozione dell’articolo 16a OPP 2, che consacra il cosiddetto principio della “porta girevole”. (…) Tuttavia, l’articolo 16a OPP 2 non si applica agli istituti collettivi o comuni autonomi, ma soltanto in caso di passaggio da un istituto collettivo di un’assicurazione all’altro. Il presente progetto mira a colmare questa lacuna.

Vi sono poi anche altri problemi. (…)

2.2 Permanenza o trasferimento dei beneficiari di rendite in caso di cambiamento dell’istituto di previdenza e ruolo dell’istituto collettore

In primo luogo, occorre impedire che in caso di cambiamento dell’istituto di previdenza i beneficiari di rendite si ritrovino da un momento all’altro privi di affiliazione e che l’istituto collettore venga sfruttato abusivamente per gli scopi della selezione dei rischi. Per impedire il verificarsi di situazioni di questo tipo, bisogna anzitutto che un datore di lavoro non possa disdire il contratto di affiliazione in

corso presso un istituto collettivo o comune autonomo, in base al quale i beneficiari di rendite partono obbligatoriamente con gli assicurati attivi, finché un nuovo istituto di previdenza avrà confermato per iscritto che è disposto a riprendere i beneficiari di

rendite. In secondo luogo, bisogna stabilire con chiarezza che l’istituto collettore non è tenuto a riprendere gli obblighi connessi a rendite in corso.

La prima normativa è volta a impedire che i beneficiari di rendite si ritrovino senza contratto. Questo comporta però che un datore di lavoro potrebbe essere costretto, a seconda delle circostanze, a rimanere in un istituto di previdenza anche se ritiene che le condizioni da esso praticate siano insoddisfacenti. (…)

3 Commento alle singole disposizioni

Art. 53e cpv. 4bis (nuovo)

Questa disposizione serve a garantire che ai beneficiari di rendite venga offerta una soluzione in caso di cambiamento dell’istituto di previdenza. Se il contratto di affiliazione prevede che in caso di disdetta i beneficiari di rendite lascino l'istituto di previdenza insieme agli assicurati attivi, il datore di lavoro non può disdire tale contratto senza preoccuparsi della sorte dei beneficiari di rendite2.

L’istituto collettore non è concepito per occuparsi del versamento di rendite in corso fondate sulle disposizioni di altri istituti; se così fosse, dovrebbe erogare prestazioni sulla base di un’infinità di piani di previdenza diversi. Anche in futuro non potrà quindi assumere la funzione di rete di salvataggio per i beneficiari di rendite (cfr. anche il nuovo art. 60 cpv. 6 LPP). Pertanto, bisogna escogitare un altro sistema per garantire che in caso di cambiamento di istituto di previdenza un altro istituto riprenda l’obbligo di versare le rendite in corso della previdenza professionale.

Riprendere i beneficiari di rendite significa riprendere l’obbligo di prestazione con tutte le condizioni e riserve vigenti nel precedente istituto. I diritti dei beneficiari di rendite non devono risultare diminuiti in seguito a un cambiamento dell’istituto di previdenza. (…).

Il nuovo capoverso 4bis garantisce inoltre che non si aprano lacune nel versamento delle rendite. Se l’affiliazione cambia, l’obbligo di versare le rendite passa senza soluzione di continuità dal vecchio al nuovo istituto di previdenza. (…)

Se il consenso dei beneficiari non è indispensabile per il loro trasferimento, dal momento che i loro diritti sono garantiti (cfr. DTF 127 V 377 consid. 5 d), occorre però che essi ne siano compiutamente informati. (…)

                                         Quanto al disciplinamento dei particolari riguardo allo scioglimento dei contratti, segnatamente le esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica, lo stesso, secondo il cpv. 8 dell’art. 53e LPP, è delegato alla competenza del Consiglio Federale, il quale vi ha provveduto all’art. 16a OPP2 (cfr. anche gli art. 48 e 48a OPP2). Il calcolo della riserva matematica degli aventi diritto alla rendita che sono compresi dal cambio di istituto di previdenza si determina secondo il contratto di affiliazione: i principi matematico-assicurativi del nuovo istituto di previdenza non possono quindi essere determinanti (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 53e n. 11 p. 216).

                                         L’art. 16a OPP2 (Calcolo della riserva matematica) consacra il cosiddetto principio della “porta girevole”. Secondo tale principio, la riserva matematica che deve seguire l’effettivo di assicurati partente corrisponde all’importo che l’istituto di assicurazione esigerebbe dall’istituto di previdenza per concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni. Con tale norma il legislatore ha inteso eliminare un considerevole ostacolo alla realizzazione del libero passaggio. Tuttavia, l’articolo 16a OPP 2 non si applica agli istituti collettivi o comuni autonomi, ma soltanto in caso di passaggio da un istituto collettivo di un’assicurazione all’altro.

Con riferimento alle modalità di trasferimento del capitale di copertura al nuovo istituto di previdenza, la legge è silente. La giurisprudenza ha comunque chiarito che per il periodo temporale sino al trapasso effettivo sono dovuti interessi di mora, senza la necessità di un’interpellazione, l’esigibilità del capitale da trapassare subentrando con lo spirare del contratto di previdenza. Il tasso applicabile è stabilito contrattualmente o in assenza di un accordo è applicabile il tasso del 5% secondo l’art. 104 CO (Stauffer, op. cit., n. 1287 p. 482). 

Strettamente collegato alla nuova normativa dell’art. 53e LPP è anche il nuovo art. 11 cpv. 3bis LPP per il quale l’istituto di previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto d’affiliazione all’istituto collettore. Quest’ultimo non è tenuto comunque a riprendere obblighi relativi a rendite in corso (art. 60 cpv. 6 LPP).

                               2.7.   D’altra parte la legge prevede che nel caso in cui il contratto di affiliazione viene disdetto, sono “presumibilmente adempiute” le condizioni per una liquidazione parziale, disponendo l’art. 53b LPP (“Liquidazione parziale”):

" 1 Gli istituti di previdenza disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:

a.

l'effettivo del personale è considerevolmente ridotto;

b.

un'impresa è ristrutturata;

c.

il contratto d'affiliazione è sciolto.

2 Le prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale devono essere approvate dall'autorità di vigilanza

                                         La legge statuisce quindi una presunzione legale per cui nel caso del verificarsi di una della fattispecie elencate al cpv. 1 è data una liquidazione parziale. È sufficiente che sia realizzato uno dei tre presupposti per avviare una liquidazione parziale (DTF 136 V 326 consid. 8.2; Kieser in Schneider/Geiser/ Gächter, op. cit., ad art. 53a, n. 9, p. 824). Gli istituti di previdenza devono definire nei loro regolamenti quali condizioni devono essere adempiute per ammettere un caso di liquidazione parziale e prevedere la relativa procedura (Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, op. cit, ad art. 53b, n. 3 p. 183; Stauffer, op. cit., n. 1144 p. 427). Nel rispetto della parità di trattamento anche gli aventi diritto a rendite devono essere considerati in sede di liquidazione parziale, segnatamente in sede di adattamento delle rendite in corso. In ogni caso le disposizioni degli istituti di previdenza sono sottoposte al controllo dell’autorità di vigilanza, la cui approvazione ha valore costitutivo (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 53b n. 23 p. 198).

                                         Come conseguenze di una risoluzione di un contratto d’affiliazione in effetti sono da considerare non solo le questioni concernenti le pretese ai beni liberi, ma, in caso di sottocopertura, anche le questioni relative all’eventuale intaccamento dei capitali di copertura, considerato come nel caso di un passaggio del collettivo degli assicurati ad un nuovo istituto di previdenza non è dato un caso di libero passaggio (Stauffer, op. cit., p. 478 n. 1277; DTF 120 V 452). In ogni caso, nell’evenienza di una liquidazione parziale la facoltà di operare una deduzione proporzionale sui disavanzi tecnici risulta direttamente dalla legge (art. 53d cpv. 3 LPP; cfr. anche DTF 135 V 113 e 138 V 303).

                                         La procedura in caso di liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza è regolata dall’art. 53d LPP come segue.

" 1 La liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce questi principi.

2 I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato secondo il valore di realizzo.

3 Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia (art. 15).2

4 L'organo paritetico designato o l'organo competente stabilisce nell'ambito delle disposizioni legali e del regolamento:

a.

il momento esatto della liquidazione parziale;

b.

i fondi liberi e la quota da ripartire;

c.

l'importo del disavanzo e la sua ripartizione;

d.

il piano di ripartizione.

5 L'istituto di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.

6 Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell'istruzione, d'ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell'effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.

                                         In occasione di una liquidazione parziale o totale, nel caso in cui esista un disavanzo tecnico, l’istituto di previdenza può dedurre tali disavanzi (determinati secondo l’art. 44 OPP2) nel calcolo delle prestazioni di uscita proporzionatamente (art. 19 LFLP), ritenuto tuttavia che la ripartizione deve rispettare i principi della parità di trattamento e sempre che non ne risulti una riduzione dell’avere di vecchiaia minimo secondo l’art. 15 LPP, il quale frutta in ogni modo interessi secondo l’art. 12 OPP2 (art. 15 e 53d cpv. 3 LPP e art. 23 cpv. 2 LFLP; DTF 134 I 23, 131 II 533) ed è soggetta ad adeguato controllo da parte dell’autorità di sorveglianza. La deduzione, proporzionale al grado di copertura registrato alla data della liquidazione, si opera individualmente sulla singola prestazione d’uscita (art. 27g cpv. 3 OPP2, art. 53d LPP; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 53d, n. 12ss p. 206). Del resto una simile deduzione proporzionale di un disavanzo in caso di scioglimento di un contratto d’affiliazione è possibile, per una questione di equità e nel rispetto della parità di trattamento tra gli assicurati, anche nell’eventualità in cui si rinunci, per motivi di praticabilità, all’esecuzione formale di una liquidazione parziale (STF 2A.699/2006 del 11 maggio 2007; cfr. anche Bollettino della previdenza professionale edito dall’UFAS - di seguito: Boll. UFAS -, n. 112 nota 699 con riferimento a STF 9C-1018/2008 del 16 marzo 2009; sulle condizioni per ammettere la fattispecie di copertura insufficiente e la procedura da osservare cfr. gli art. 65c segg; art. 44 OPP2; cfr. anche Boll. UFAS n. 78 e le  “Istruzioni concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale” emanate dal Consiglio federale il 27 ottobre 2004 contemplanti principi e obblighi per gli istituti di previdenza che presentano una copertura insufficiente (parte generale) oltre ad una descrizione dettagliata delle misure di risanamento (parte speciale); cfr. anche Schneider/Geiser/Gächter , op. cit.,ad art. 65d LPP n. 14 p. 104).   

                                         In ogni caso il piano di risanamento deve essere preventivamente approvato dall’autorità di vigilanza, alla quale l’organo supremo dell’istituto di previdenza deve annunciare un eventuale scoperto al più tardi alla presentazione dei conti annuali (cfr. anche Boll. UFAS n. 78 n. 462; cfr. anche Alessandra Prinz, Mesures d’assainissement des caisses de pension en découvert, in Sécurité sociale CHSS 2/2009 p. 88ss).

                               2.8.   Con effetto dal 1985 l’__________ e l’__________, ai fini dell’attuazione dell’obbligo di previdenza dei propri dipendenti, erano affiliate ad __________ (cooperativa __________ istituita come fondazione ai sensi degli art. 80segg CC; cfr. Preambolo al Regolamento, doc. E; sino alla fine del 2005 trattavasi di una fondazione comune, successivamente di una fondazione collettiva), al cui interno erano riunite opere previdenziali di svariate imprese attive soprattutto nei settori __________. Tra il 2000 e il 2003 la situazione finanziaria dell’istituto si è fortemente deteriorata e nel 2008 la sottocopertura ha raggiunto i 700 milioni di franchi (cfr. in proposito Comunicato del 15 dicembre 2010 dell’UFAS. Scaricabile su http://www.ufas.admin.ch; cfr. anche circolare alle ditte affiliate di __________ del 28 luglio 2005, doc. L/2). Vista tale situazione, a contare dal 1. gennaio 2006 __________ ha messo in vigore un piano completo di risanamento che comprendeva, fra l’altro, la conversione della cassa da una fondazione comune in fondazione collettiva, l’introduzione dl primato dei contributi, la riduzione del tasso tecnico d’interesse sulle rendite, un contributo di risanamento sulla somma salariale. Le misure intraprese non hanno tuttavia scongiurato la persistente difficile situazione finanziaria (che poi ha portato alla liquidazione della Cassa pensioni; cfr. succitato Comunicato dell’UFAS), ragione per cui __________ e __________, effettuate le opportune valutazioni nel corso degli anni 2004 e 2005, hanno proposto ai propri dipendenti di sciogliere il contratto di affiliazione e passare alla CV 1 Preso atto dell’adesione dei dipendenti e assicurati, inclusi gli aventi diritto ad una rendita, le datrici di lavoro hanno quindi deciso di sciogliere il contratto di previdenza in essere con __________ per il 31 dicembre 2005 e di aderire alla CV 1 con effetto dal 1. gennaio 2006. Le due datrici di lavoro hanno provveduto a informare i propri dipendenti e gli aventi diritto a rendite mediante puntuali comunicazioni di cui si dirà, ove necessario, in seguito. Il cambio di istituto di previdenza ha comportato il passaggio dal sistema a primato delle prestazioni al sistema a primato dei contributi. In seguito __________ ha trasferito i capitali di copertura delle due ditte affiliate alla convenuta. La disdetta del contratto di affiliazione ha - in questa sede incontestatamente - portato ad una liquidazione parziale di __________ (sottoposta all’esame dell’UFAS; cfr. XXIV) con la conseguente facoltà per l’istituto di previdenza coinvolto di operare una deduzione proporzionale sui disavanzi tecnici (art. 53b cpv. 1 lett. c, art. 53d cpv. 3 LPP; cfr. anche DTF 135 V 113). La portata e l’attuazione della deduzione proporzionale operata da __________ non è tema del presente contendere e nemmeno oggetto della lite è la questione di eventuali interessi dovuti sul capitale di copertura trasferito in seguito alla disdetta del contratto di affiliazione (sull’argomento cfr. DTF 127 V 377).

                                         Litigiosa in concreto è la sorte dei già dipendenti di __________ e __________ che al 1. gennaio 2006 erano già al beneficio di una rendita di invalidità versata da __________ e più precisamente le modalità di calcolo della rendita di vecchiaia maturata in seguito, col raggiungimento dell’età di pensionamento. Secondo gli attori la rendita di vecchiaia va calcolata in base alle norme regolamentari della CV 1, al pari degli altri assicurati; secondo la convenuta invece gli attori non sarebbero di fatto mai entrati a far parte della fondazione, ragione per cui non sarebbe data l’applicazione di tali norme al calcolo delle rendite dovute.  

Incontestato è nella fattispecie che il contratto di affiliazione tra __________ e __________, da una parte e __________, dall’altra, sia stato disdetto dalle due ditte datrici di lavoro, realizzando di conseguenza la fattispecie di una liquidazione parziale che, come detto, è pure stata oggetto delle opportune verifiche da parte dell’UFAS quale di autorità di vigilanza (cfr. XXIX).

Si tratta di stabilire, in base alla documentazione agli atti, se in concreto fra le parti interessate, in particolare __________ e __________ rispettivamente __________, e la convenuta, sia stato concluso, foss’anche in forma concludente, un accordo sul trasferimento dei beneficiari di rendita, ossia ex dipendenti di __________A e __________A che, come gli attori, erano, al 1. gennaio 2006, già al beneficio di una rendita di invalidità, e, nell’affermativa, con quale contenuto.  

                               2.9.   Dalla documentazione agli atti risulta che con lettera 28 settembre 2005 (doc. F) __________ ha informato i propri dipendenti e ex dipendenti pensionati e beneficiari di rendite della situazione in essere con __________, spiegando che dal 1.1.2006 __________ avrebbe introdotto ulteriori misure di risanamento. Ha pure informato che la Commissione del Consiglio di amministrazione per gli affari del personale ed il personale attivo dell'__________ aveva deciso di non sottoscrivere il nuovo contratto con __________, ritenuto che nel frattempo erano stati contattati "altri istituti di previdenza in grado di garantire l'affiliazione con le medesime attuali prestazioni ma con maggiori garanzie di solvibilità a lungo termine e con condizioni contrattuali più equi e rispettosi dei diritti dei lavoratori". Nella lettera veniva inoltre comunicato che "Per i motivi esposti l'__________ ha deciso di sciogliere il contratto con l'__________ garantendo gli attivi ed ai beneficiari di rendita il capitale di copertura necessario all'affiliazione nella nuova cassa”.

                                         Anche __________ si è rivolta il 16 settembre 2005 ai propri pensionati e beneficiari di rendite con una lettera simile, con la quale comunicava di ritenere che altri istituti di previdenza erano “in grado di garantire le medesime prestazioni con maggiori garanzie di solvibilità a lungo termine e con dei Contratti più equi e rispettosi dei diritti dei lavoratori”. Per il caso di disdetta, l'azienda prevedeva due scenari, da un lato che i beneficiari di rendite rimanessero presso __________, dall'altro che essi passassero alla nuova Cassa e l'azienda "garantisce il versamento del capitale di copertura per attivi e pensionati alla nuova Cassa". Con lettera del 26 settembre 2005 __________, illustrata la difficile situazione finanziaria in cui versava __________, comunicava ulteriormente agli assicurati quanto segue:

" (…)

Dopo attenta valutazione il Consiglio di Amministrazione e il Personale delle __________ hanno deciso di rompere il

Contratto di affiliazione con __________ previo invio della disdetta entro il

30 settembre 2005.

Nel merito l'azienda valuta che Fondazioni concorrenti siano in grado di garantire le medesime prestazioni con maggiori garanzie di solvibilità a lungo termine e con dei Contratti più equi rispettosi dei diritti dei lavoratori. Qui di seguito alcune nuove disposizioni regolamentari che ci hanno indotto a prendere quest'importante decisione:

(…)

In caso di disdetta dell'attuale Contratto in liquidazione parziale prevediamo due scenari:

    1.  Uscita degli attivi e versamento da parte dell'azienda ad __________ del capitale di copertura per i beneficiari di rendita, mentre per gli attivi l'azienda prevede il recupero del capitale di copertura nei prossimi anni d'accordo con la nuova Cassa.

    2. Anche i beneficiari di rendita passano alla nuova Cassa e l'azienda garantisce il versamento del capitale di copertura per attivi e pensionati alla nuova Cassa.

Sulla base di quanto esposto la Direzione vi chiede di sostenere la rottura del Contratto di affiliazione con __________ invitandovi ad una riunione con oggetto la decisione in merito al gravame presso la nostra sede di __________, lunedì 26 settembre 2005 alle ore 14:00. (…)" (Doc. FF2)

Il medesimo giorno, 26 settembre 2005, si è tenuta una riunione alla presenza dei beneficiari di rendita, del rappresentante della __________ e di __________, amministratore della CV 1 dal cui verbale emerge quanto segue:

" (…)

Al termine di un'animata e dibattuta discussione, __________i abbandona l'Assemblea dei pensionati, per permettere all'Assemblea di decidere.

All'unanimità dei presenti si decide la rottura del contratto d'affiliazione a condizione che l'azienda su assuma l'onere di copertura totale 100% e soprattutto che sia attivi che pensionati vengono trapassati alla nuova Cassa." (Doc. FF3)

                                         Nel dicembre 2005 __________ ha informato i beneficiari di rendite del passaggio alla CV 1, comunicando che, tenuto conto che per il 29 dicembre 2005 __________ avrebbe versato solo degli acconti sul capitale di copertura e sulle riserve matematiche per i beneficiari di rendita, "la nostra azienda, d'accordo con il nuovo istituto di previdenza e per evitare che i pensionati subiscano dei disagi, ha deciso di versare lei stessa le rendite di gennaio 2006 (qualora fosse necessario anche quelle di febbraio 2006) secondo le abituali scadenze." (doc. H, I).

                                         Parallelamente __________ aveva scritto a CV 1 in data 18 dicembre 2005 comunicando che onde evitare disagi ai pensionati avrebbe anticipato le rendite per i primi mesi dell’anno, precisando che detti anticipi avrebbero poi dovuto essere dedotti dal conto premi e chiedendo di informarli sugli importi delle rendite da versare (XLVI/9). In risposta, la CV 1, con lettera 23 dicembre 2005, ha confermato l’accordo per l’anticipo delle rendite sottolineando l’impegno, preso da __________, alla copertura al 100% degli attivi e dei pensionati entro il 31 dicembre 2011 (doc. XLVI/14).

                                         Dalla documentazione prodotta agli atti da __________ risulta che successivamente con la CV 1 si sono succeduti regolari corrispondenze in relazione ai capitali necessari per assicurare la necessaria copertura al 100% a favore dei pensionati. La CV 1 ha in particolare comunicato di costituire un “fondo riserve per beneficiari di rendita” sul quale sono stati fatti confluire inizialmente una parte degli importi versati da __________ (per circa 3 Mio, doc. XLVI/14c) e in seguito in varie tranches, versate da __________ (e rispettivamente da __________ parallelamente) sino al dicembre 2010, un importo di complessivi fr. 1'130'199 fr. calcolato dalla CV 1, sulla base dei calcoli del perito interpellato (__________), per assicurare appunto “la copertura totale delle riserve matematiche LPP ex __________” inerenti agli aventi diritto a rendite (doc. XLVI/ 14).  

                                         Dall’esame della corrispondenza intercorsa tra la Fondazione convenuta e __________, emerge che con e-mail del 6 dicembre 2005 la CV 1, in risposta ad un messaggio del 2 dicembre precedente (con il quale __________ comunicava di aver saputo da __________ che CV 1 era il nuovo istituto di previdenza e che procedeva quindi prima di tutto a far pervenire “die Rentnerdaten” per permettere il versamento delle rendite già in gennaio 2006, doc. 9), si rivolgeva ad __________ chiedendo di inviare “i dati per i beneficiari di rendite con le riserve al 100% per dischetto o per e-mail” ricordando che in caso di mancato invio delle riserve al 100%, richiamato l’art. 53e cpv. 5 LPP, non erano d’accordo “per il trasferimento dei pensionati che dovrebbero essere pagati da voi anche da gennaio 2006” (doc. 9).

                                         Successivamente, con lettere 9 dicembre 2005 alla CV 1, __________, riferendosi al “Transfert collectif du personnel de __________”, ha annunciato che ai sensi dell’art. 181 CO avrebbe trasferito, con valuta 29 dicembre 2005, un acconto corrispondente al 95% circa del capitale di previdenza al 31 dicembre 2005 con grado di copertura del 75%, suddividendo l’importo in ca 3 milioni relativi a assicurati “actifs” e ca 4 milioni relativi a “Benéficiaire de rentes” (doc. 5). Allegato a tale scritto vi era la lista dettagliata degli importi suddivisa nelle due menzionate categorie, ritenuto come la lista riferita al “Rentnerbestand” comprendeva sia gli aventi diritto ad una rendita di invalidità sia quelli titolari di una rendita di vecchiaia con tanto di nomi, dati anagrafici, indicazione di inizio della rendita, importo della stessa, capitale di copertura al tasso tecnico del 4.5% secondo EVK 2000, importo di sottocopertura  e importo che sarebbe stato versato (doc. 5, 6 e 10).

Nella lettera 9 dicembre 2005 __________ si rivolgeva come segue alla CV 1:

" Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, le contrat d'adhésion entre __________. et la Caisse de pensions de I'__________ a été résilié au 31.12.2005. Dans l'intervalle, l'employeur nous a

communiqué comme contact le nom de la fondation collective repreneuse, à savoir CV 1.

Suite à la résiliation du contrat d'adhésion et à la liquidation partielle qui en résulte, nous transférons, au sens de l'article 181 CO, à la date valeur du 29.12.2005 un acompte correspondant à 95% environ des capitaux de prévoyance prévisionnels au 31.12.2005 indiqués ci-après, et à un degré de couverture supposé de 75%:

CC Assurés actifs                                             SFr. 3'176'039.00

CC Bénéficiaire de rentes                              SFr. 3'949'950.00

Total CC                                                                                                      SFr. 7'125'989.00

2% changement de bases (CC assurés

actifs et bénéficiaires de rentes)                                                            SFr.    142'523.00

1% fonds de fluctuation des risques

(CC assurés actifs)                                                                                    SFr.      31'759.00

Total des engagements                                                                          SFr. 7'300'271.00

./. 25% découvert                                                                                       SFr. 1'825'069.00

Total du capital de couverture pour un

degré de couverture de 75%                                                                 SFr. 5'475'202.00

Dont acompte 95%                                                                                   SFr. 5'201'442.00

Réserves de cotisations de l'employeur /

fonds d'amélioration (100%)                                                                  SFr.      44'092.40

Versement à la date de valeur 29.12.2005

sur le compte n° 1472267001000001

auprès de la __________ (cl.

764)                                                                                                              SFr. 5'245'534.40

Les chiffres mentionné ci-dessus se basent sur les calculs de l'expert en prévoyance (cf. ci-joint). D'autre part, les valeurs intermédiaires ont été arrondies en francs, par conséquent de petites différences peuvent en résulter.

(…)

Projet de contrat de transfert

Les modalités de la sortie collective sont fixées dans le contrat de transfert que la Caisse de pensions de l'__________ peut conclure, après présentation de ses comptes annuels 2005 révisés, avec la nouvelle institution de prévoyance en juin 2006. Le projet ci-annexé dudit contrat de transfert doit encore être approuvé par le Conseil de fondation de la Caisse de pensions de l'__________ et est fourni à titre purement informatif." (Doc. 10)

Analogamente ha proceduto con riferimento all’altra ditta, la __________ (doc. 6, 8, 10).

Il 14 dicembre 2005 la CV 1 scriveva ad __________ quanto segue:

" Egregi Signori,

abbiamo ricevuto soltanto oggi 14 dicembre 2005 la documentazione relativa alla entrata nella nostra Fondazione delle __________ e __________.

Facciamo notare che non abbiamo nessuna possibilità di controllare i dati contenuti nella lettera e la correttezza del versamento al 95% per un grado di copertura immaginato del 75% per il 2005.

Gli stessi calcoli dovrebbe essere confermati dal vostro perito LPP.

Attendiamo pertanto tale dichiarazione riservandoci il diritto di ridiscutere le stesse cifre nel corso dei primi mesi del 2006.

Aggiungiamo inoltre che le indicazioni relative allo scoperto tecnico da voi indicato (citando il vostro regolamento che dite di aver inviato il 28.07.2005 e che non è mai a noi arrivato) sono solo dalla vostra parte e che come indicato nella nostra lettera del 6 dicembre 2005 il

nostro accordo in base all'art. 53 e può essere dato solo se vengono versate le riserve dei beneficiari di rendita al 100%.

Sperando vogliate prendere buona nota di quanto sopra in attesa dell'attestato del perito che conferma la validità dei dati, porgiamo distinti saluti." (Doc. 12)

                                         Il trasferimento dei capitali alla CV 1 preannunciato da __________ è avvenuto con valuta 29 dicembre 2005 (doc. 5, 6) con ulteriori versamenti (fr. 651'000 per __________ e 641'000 per __________, doc. 7,8) in data 17 febbraio 2006. Tali importi sono poi stati integrati sino al 100% da parte dei datori di lavoro.

La convenzione di adesione tra la CV 1 e le ditte affiliate è stata sottoscritta dalle parti  il 6 giugno 2006 con effetto retroattivo al 1. gennaio 2006; sulla base della stessa le ditte in oggetto trasferivano alla CV 1 “l’attuazione della previdenza professionale a favore dei suoi salariati, conformemente all’atto di fondazione e al regolamento. Essa inoltre aderisce dalla CV 1” (doc. C1 e C2).

Il 2/5 settembre 2008 CV 1 e __________ (e analogamente __________) hanno poi concluso un accordo del seguente tenore:

" (…)

PREMESSO CHE

·    con lettera 7.11.2005 __________ confermava alla CV 1 di accettare l'affiliazione alla CV 1 e di farsi garante per la copertura 100% del proprio personale attivo e beneficiari di rendita, indipendentemente dal tipo di liquidazione applicata dalla ____________________;

·    la CV 1 con lettera 23.12.2005 richiedeva alla __________ di accantonare i mezzi necessari per effettuare la copertura al 100% entro il 31.12.2011, nel caso in cui non fosse stato possibile ricevere gli importi necessari dalla __________ dopo aver seguito le vie legali. Nel frattempo la CV 1 si sarebbe impegnata a garantire le rendite ai pensionati al 100% solo fino all'esaurimento del fondo speciale creato presso la CV 1 a nome della __________;

·    con lettera 9.01.06 __________ confermava alla CV 1 il proprio impegno alla copertura del 100% in caso di una definitiva applicazione della procedura di liquidazione parziale e allo scopo il proprio CdA in data 17.6.05 aveva già proceduto alla creazione di un fondo previdenziale.

La __________ chiedeva però alla CV 1 di commissionare una perizia interna volta a stabilire l'esatto ammontare del disavanzo di personale attivo e pensionati sulla base delle riserve comunicate da __________;

·                                                                             la CV 1 con lettera 6.02.2006 dichiarava lo scoperto indicato dal proprio perito di fiducia essere di CHF 1'994'057 alla luce di un versamento già effettuato con valuta 29.12.2005 da parte dell'__________ alla CV 1 di CHF 5'217’176. Tale cifra era supportata dal rapporto del perito LPP Sig.ra __________r in allegato alla lettera del 6.2.2006; totale passivi calcolato da __________ al 6.2.2006 di CHF 7'211'233;

·                                                                             con lettera 6.2.2008 la CV 1 indicava alla __________ che in totale __________ al 27.11.2006 aveva riversato alla CV 1 in totale 6'434584 CHF di riserve indivise tra attivi e pensionati;

·                                                                             tenuto conto dei beneficiari di rendite garantiti da __________ le riserve versate decurtate di CHF 378’308 si riducono a CHF 6'056'276;

·                                                                             con valuta 21.12.2006 __________ a seguito del versamento alla CV 1 CHF 300’000 quale contributo di risanamento ha incrementato le riserve a CHF __________;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

__________ versa alla CV 1 a copertura al 100% del proprio istituto di previdenza II pilastro CHF 854'957 con valuta 31.12.2008. Questo  importo serve a raggiungere il totale passivi di CHF 7'211'233 calcolati da __________ (perito __________) il .6.2.2006.

Articolo 2

__________ versa ulteriori CHF 64'122 a compensazione degli interessi passivi maturati da 1.1.2006 a 31.12.2008 riferiti al deficit attuariale di CHF 854'957. Il tasso di interesse quivi applicato al 2.5% equivale al tasso minimo secondo cui deve essere remunerato obbligatoriamente il capitale di vecchiaia in base alla LPP.

Articolo 3

Eventuali ulteriori e- futuri conguagli dovuti e versati da __________ sulla base di una decisione dell'autorità; di vigilanza, o di ulteriori istanze giudiziarie sono di spettanza di __________." (Doc. 3)

                                         Con riferimento ai rapporti intercorsi con gli assicurati e beneficiari di rendita, dalla documentazione agli atti risulta inoltre che durante i mesi di agosto e settembre 2006 i beneficiari di rendite sono stati informati dalla CV 1 che, tra l’altro,"dal 1. gennaio 2006 la nostra Fondazione ha stipulato una convenzione di adesione con l' __________ ", rispettivamente con l'__________. LaCV 1 chiedeva l'inoltro di alcuni documenti per controllare i casi di inabilità lavorativa (doc. J) e in alcuni casi particolari (rendite professionali) ha ulteriormente informato i beneficiari di rendita della "disponibilità del datore di lavoro a colmare la lacuna generata dalla liquidazione parziale a seguito dell'uscita dall'__________ " e con ciò della continuazione del versamento delle rendite (cfr. doc. K).

                                        Agli atti figurano inoltre altre comunicazioni della convenuta agli attori rispettivamente dal suo riassicuratore, la __________, concernenti il versamento delle prestazioni, l’entrata a far parte della fondazione del datore di lavoro con effetto dal 1. gennaio 2006 e assicurazione di pagamento delle rendite (doc. L, M) nonché l’assicurazione del mantenimento di tutti i diritti acquisiti (doc. N, O, Q),

In seguito al cambio di istituto di previdenza, dal gennaio a maggio 2006 __________ e per tutto il 2006 __________ (doc. XLVI/14g; doc. 13 e 14; doc. XXXV) hanno proceduto ad anticipare le rendite a favore dei pensionati; i relativi importi anticipati sono poi stati considerati quali acconti sui premi da versare per gli assicurati attivi nel 2006 (doc. 14).

Per quanto concerne i successivi rapporti tra la convenuta e __________, dalla documentazione emerge che in data 29 maggio 2006 __________ inviava (con copia all’UFAS) un conteggio definitivo in relazione al “Transfert collectif du personnel “ delle due ditte con la quale rielencava la situazione dettagliata (riferita ai capitali di copertura degli assicurati attivi, per ca 3 Mio di franchi per __________ e fr. 2 Mio per __________ e dei beneficiari di rendite, per circa 4 Mio per __________ e 5,1 Mio per __________) e allegava l’avviso di accredito relativo all’ultima tranche di pagamento oltre alle liste degli assicurati e dei beneficiari di rendite (doc. 22, 23). Per quanto riguardava __________ __________p ha versato complessivamente ca 6.2 Mio (5.5 il 29 dicembre 2005, 650'000 il 17 febbraio 2006 e il restante il 31 maggio 2006) pari ad un tasso di copertura del 80.51%, dedotto proporzionatamente conformemente al Regolamento di liquidazione parziale approvato dal’UFAS (doc. 22). Per quanto riferito a __________ il versamento complessivo è ammontato a quasi 6 Mio (5,2 versati il 29 dicembre 2005, 640'000 nel febbraio 2006 e il resto nel maggio 2006, doc. 23) pure pari ad un tasso di copertura del 80.51%, dedotto proporzionatamente conformemente al Regolamento di liquidazione parziale approvato dal’UFAS (doc. 23).

Da notare che per quanto riguarda __________ __________ ha pure trasmesso una lista dei casi di invalidità annunciati, ma ancora in attesa (doc. 22).

Inoltre, in data 14 settembre 2006 __________ ha informato la CV 1 sulla “Bereinigte Schlussabrechnung nach Bearbeitung der Einsprachen zum Uebertragungsvertrag und zur Schlussabrechnung des Personals” dell’__________ e __________ con allegati tutti i conteggi riferiti da un lato agli attivi e dall’altro separatamente e precisamente ai “Rentnerbezüger” comprendenti beneficiari sia di rendite di vecchiaia sia di invalidità (doc. 15, 16). La lettera precisava che le liste facevano parte dell’allegato “Uebertragungsvertrages”. 

Parallelamente in data 14 settembre 2006 ____________________ scriveva all’avv. __________, rappresentante della __________ respingendo un’opposizione contro il piano di ripartizione in occasione della liquidazione parziale, e sul tema del destino dei beneficiari di rendite già dipendenti della __________, comunicando quanto segue:

" (…)

Übergang der Rentenverpflichtungen auf die neue Vorsorgeeinrichtung

Gemäss Artikel 53e Absatz 4 BVG haben sich die bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der Rentenbezüger zu einigen, sofern der Anschlussvertrag keine Regelung trifft. Zwar Ist die Angelegenheit bei der Pensionskasse der __________ nicht im

Anschlussvertrag festgehalten; dafür sieht das bis 31.12.2005 gültige Reglement klar vor, dass die Rentner von einer Kündigung des Anschlussvertrages ebenfalls betroffen sind und in die neue Vorsorgeeinrichtung übertreten. Da die vertraglichen und reglementarischen Grundlagen gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung ein untrennbares Ganzes bilden, vermag der Umstand, dass nicht der Anschlussvertrag sondern das Reglement das Schicksal der Rentner bestimmt, nichts daran zu ändern. Eine Regelung dieser Angelegenheit im Reglement kann somit als hinreichend erachtet werden. Wir erlauben uns an dieser Stelle

den Hinweis, dass diese Auffassung von einzelnen ausgetretenen Unternehmungen bereits gutachterlich abgeklärt und bestätigt worden ist.

Der Stiftungsrat lehnt deshalb Ihre Einsprache ab." (Doc. 24)

Di seguito veniva allestito il conteggio definitivo della situazione per il 18 settembre 2006 che comprendeva anche un capitale di copertura per gli aventi diritto a rendite di circa 4.5 milioni e circa 3 milioni per gli assicurati attivi (doc. 24). In calce figurava la menzione della facoltà di ricorso al UFAS.

Per quanto riguarda gli attori, i capitali trasferiti erano i seguenti:

" __________ e __________

(…)

Capitaux de couverture transférés (calcul pour le 31.12.2005):

AT 2, né le 10.03.1945 CHF 369'502.00

AT 3, né le 04.02.1945 CHF 288'387.00

AT 1, né le 05.11.1944 CHF 304'024.00

Ces capitaux ont été calculés par notre Expert en prévoyance, la base technique est la tabelle EVK 2000 avec taux technique de 4.5%." (Doc. AA)

   e più precisamente composti come segue:

Unter- nehmung

  AHV-Nummer

  Name Vorname

Rentenart.

Deckungskapital DK

gekürztes        DK

1064

__________

Altersrente

288'940

232'048

1064

__________

AT 2

Berufsinvaliden-rente

  91'064

  73'133

1064

__________

AT 2

Invaliden-Zusarzrente

  80'091

  64'321

………...

………………

………………..

………………..

…………...

………...

             35.118

AT 3

Altersrente

273'040

219'278

             35'118

AT 3

Berufsinvalidenrente

  86'053

  69'109

(…)" (doc. BB)

Unter- nehmung

  AHV-Nummer

  Name Vorname

Rentenart.

Deckungskapital DK

gekürztes        DK

1214

__________

AT 1

Altersrente

287'844

231'168

1214

__________

AT 1

Invalidenrente

  90'718

  72'856

(…)" (doc. CC)

                                         Una convenzione è stata sottoscritta tra le ditte e la convenuta il 12 novembre 2008 prevedendo tra l’altro quanto segue:

" (…)

Premesso che

-   in data 30 novembre 2005 il Consiglio di amministrazione dell' __________. aveva deciso di garantire. sia ai pensionati sia al personale attivo, il capitale mancante al 31 dicembre 2005 qualora la __________ non avesse versato interamente l'importo di libero passaggio, a seguito della nuova affiliazione della Cassa di previdenza __________, a partire dal 1 gennaio 2006, alla CV 1,

-   dai conteggi definitivi al 31 dicembre 2005, presentati dalla il 14 settembre 2006 all' __________., effettivamente risulta che, sia per i pensionati sia per il personale attivo, gli importi di libero passaggio non sono stati versati interamente alla CV 1,

-   attualmente è pendente presso l'Ufficio federale delle assicurazioni (UFAS) di Berna un ricorso presentato il 9 ottobre 2006 dall' __________ contro i predetti conteggi definitivi dell'__________.

(…)

si stipula e si conviene quanto segue:

Eventuali futuri conguagli dovuti dall'__________ sulla base:

-   di una decisione dell'Autorità di sorveglianza o di ulteriori istanze giudiziarie, oppure

-   dì un accordo transattivo,

sono di spettanza della __________ fino a concorrenza di quanto versato da quest'ultima alla CV 1, a copertura del capitale mancante di libero passaggio menzionato nella premessa." (Doc. 4)    

                             2.10.   Al momento del raggiungimento dell’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia, agli assicurati sono state erogate delle prestazioni che non hanno soddisfatto le loro aspettative, ritenuto come AT 1 e AT 2 hanno optato per il ritiro del capitale, mentre AT 3 per la rendita.

Le prestazioni sono state definite dalla convenuta come segue:

" (…)

AT 1 inc. 32.2012.48

Invalidità  

Versati da __________P

 72'856.00

Versati da __________

 17'862.00

 90'718.00

Rendita Mensile invalidità

   2'100.00

Rendite versate

        47.00

Totale versato

 98'700.00

Maggior versamento

   7'982.00

Anzianità  

Versati da __________

231'168.00

Versati da __________

  56'076.00

Totale

287'244.00

Versati a AT 1

287'844.00

Interessi secondo accordo forfettario

  13'299.00

  Totale versato

  301'143.00

                                         In altre parole la Fondazione ha calcolato la rendita di vecchiaia capitalizzata considerando l’importo ricevuto da __________ con l’integrazione del datore di lavoro alla fine del 2005 di fr. 287'244.- , deducendo quindi fr. 7'982 per “maggior versamento” (tra quanto ricevuto e rendite versate) fissandolo quindi a fr. 279'862, poi corretto dopo numerose insistenze a fr. 301'143.- (doc. T), aggiungendo interessi nella misura del 2.5% per il 2006, 2.5% per il 2007, 2.75 per il 2008 e 2% per il 2009 (cfr. doc. 18 e doc. T).

                                         Analogamente ha proceduto a calcolare il capitale di vecchiaia versato a AT 2 (doc. XXXV):

AT 2 inc. 32.2012.50

Invalidità  

Versati da __________

  73'133.00

Versati da __________

  18'471.00

  91'604.00

Zusatzrente

Versati da __________

  64'321.00

Versati da __________

  15'770.00

  80'091.00

Totale ricevuto

171'695.00

Rendita Mensile invalidità

    3'962.00

Rendite versate

         51.00

Totale versato

202'062.00

Maggior versamento

  30'367.00

Anzianità  

Versati da __________

232'048.00

Versati da __________

  56'892.00

Totale

288'940.00

Versati a AT 2

288'940.00

Interessi

      838.70

  Totale versato

  289'778.70

                                         La CV 1 si è limitata a riconoscere l’importo ricevuto da __________ e il datore di lavoro, di fr. 288’940, al quale ha poi aggiunto fr. 838 di interessi.

Quanto infine e AT 3, il quale ha optato per il versamento della rendita, la situazione è stata definita dalla convenuta come segue (doc. XXXV):

AT 3 inc. 32.2012.49

Invalidità  

Versati da __________

 69'109.00

Versati da __________

 16'944.00

 86'053.00

Rendita Mensile invalidità

   1'992.00

Rendite versate

        51.00

Totale versato

101'592.00

Maggior versamento

  15'539.00

Anzianità  

Versati da __________

219'278.00

Versati da __________

  53'762.00

Totale

273'040.00

Interessi 2.5%

  27'359.50

Maggior versamento rendita

  15'539.00

Capitale per calcolo rendita

284'860.50

Tasso di conversione

          6.2%

Rendita annua

  17'661.35

Rendita mensile

    1'471.78

La prestazione di vecchiaia è stata calcolata considerando un capitale di vecchiaia di fr. 284'860.50 (calcolato deducendo il “maggior versamento rendita” di fr. 15'539 e aggiungendo interessi semplici al 2.5% per fr. 27'359 su 51 mesi) e applicando un tasso di conversione del 6.2% (in luogo di quello regolamentare del 6.8%), giungendo ad una rendita mensile di fr. 1'471.80.

In sostanza, quindi, la convenuta ha calcolato le prestazioni sulla base dei capitali ricevuti da __________ (copertura ca 80%), integrati dai datori di lavoro nella misura del 20%, e da questi importi ha dedotto parte delle rendite (di invalidità) già versate e, per quanto riferito alla rendita, applicato un tasso di conversione del 6.2%. Le prestazioni riconosciute sono in tal modo risultate considerevolmente più esigue non solo rispetto a quelle di invalidità versate in precedenza, ma anche, e soprattutto, a quelle cui avrebbero avuto diritto gli interessati nel caso fossero stati considerati regolarmente affiliati alla CV 1.  

In sostanza la CV 1 ha sostenuto che gli aventi diritto ad una rendita di invalidità al 1. gennaio 2006 non sono mai entrati a far parte della fondazione e non possono pertanto godere della copertura degli attivi. Tale tesi è fermamente contestata dagli attori, i quali chiedono in sostanza il riconoscimento dei diritti quali affiliati alla fondazione e, quindi, l’aggiunta degli interessi composti sull’intero capitale vecchiaia e l’applicazione del tasso di conversione regolamentare.     

                             2.11.   Questo Tribunale, tutto bene ponderato, ritiene che, come sostenuto dagli attori, il passaggio di istituto di previdenza da parte delle ditte __________ e __________, da __________ alla CV 1, ha comportato il trasferimento della globalità degli assicurati, e meglio sia degli attivi che degli aventi diritto a rendite, incluse quindi anche le persone, come gli attori, che al 1. gennaio 2006 erano al beneficio di una rendita di invalidità.

In questo senso, è bene premetterlo, si è pronunciata in modo inequivocabile l’autorità di sorveglianza che si è occupata della procedura di liquidazione di __________. Nello scritto 10 settembre 2013 al TCA  l’UFAS si è, tra l’altro, espresso in effetti nel seguente modo:

" I nostri incarti trattano varie tematiche della liquidazione parziale, realizzatasi col trasferimento delle due aziende alla CV 1, tra cui anche la questione del trasferimento dei beneficiari di rendita di vecchiaia ed invalidità. Ma i contenuti si limitano alla questione dell’affiliazione di queste persone (vengono riprese dal nuovo istituto di previdenza o restano presso l’__________) ed agli importi versati una volta deciso il trasferimento alla CV 1, capitali calcolati dal perito, senza però specificare in quale contesto. Poiché le rendite d’invalidità dal gennaio 2006 sono state versate dalla CV 1, è pacifico che la CV 1 abbia ripreso l’affiliazione di queste persone." (doc. XXIX)

L’UFAS ha poi nuovamente ribadito in data 11 dicembre 2013:

" (…) Che gli assicurati in questione siano passati alla CV 1 è nel caso chiaro, come su come vi siano passati non abbiamo traccia." (doc. LI)

                          2.11.1.   Innanzitutto una simile conclusione si impone analizzando la regolamentazione interna all’istituto di previdenza e la normativa applicabile.

Richiamato il disciplinamento di cui all’art. 53e cpv. 4 LPP, il quale dispone di esaminare se il contratto di affiliazione (quello disdetto; nel nostro caso quindi quello concluso tra le datrici di lavoro e __________ dispone di una regolamentazione sul mantenimento o trasferimento dei beneficiari di rendite, il Regolamento __________ in vigore dal 1. gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2005, cioè al momento del cambiamento di istituto di previdenza oggetto della presente lite (doc. E), all'art. 74 cpv. 3 prevede che:

" (…)

3.   La risoluzione del contratto d'affiliazione comporta i seguenti

      effetti:

      a)  Tutti gli assicurati attivi e pensionati del contraente d'assicurazione escono dalla cassa alla data di disdetta;

      b)  La cassa trasferisce i diritti acquisiti individuali di tutti gli assicurati attivi del contraente d'assicurazione al nuovo istituto di previdenza dello stesso. L'eventuale ammanco attuariale secondo il bilancio attuariale approntato alla data d'uscita sarà tenuto in considerazione pro rata. Gli averi di vecchiaia ai sensi della LPP sono tuttavia garantiti in ogni caso."

Va precisato che la convenzione di adesione sottoscritta tra __________ e __________ il 4 giugno 1985 (analogamente a quella conclusa con __________) non si pronuncia specificatamente in meri

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