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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.12.2009 34.2009.5

14 décembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,657 mots·~23 min·3

Résumé

Rendita sostituiva AVS prevista dal regolamento dell'istituto di previdenza. Richiesta respinta perché tale rendita non è data per chi beneficia di prestazioni AI come il caso in esame. Negato il diritto alla rendita sostitutiva dell'AVS anche per buona fede o per eventuale accordo

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2009.5   BS/sc

Lugano 14 dicembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 9 gennaio 2009 di

AT 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CV 1 rappr. da: Tanja RA 2     in materia di previdenza professionale

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   AT 1, nata il 27 novembre 1943, è stata collaboratrice presso la __________ dal 1° gennaio 1977 al 6 agosto 2005, rimanendo inabile al lavoro, causa malattia, nella misura del 100% dall’8 agosto 2003 al 6 agosto 2005 (cfr. dichiarazione 6 novembre 2008 della __________, doc. A2).

                                         A livello previdenziale essa era affiliata, per il tramite del datore di lavoro, presso la CV 1 (cfr. certificato di previdenza al 31 dicembre 2004, doc. A6).

                                         Sino al 6 agosto 2005 l’attrice ha avuto diritto alle indennità giornaliere per malattia (cfr. scritto 8 giugno 2004 della Cassa malati __________, doc. XVIII/23 e scritto 30 giugno 2005 del datore di lavoro in doc.1/D).

                                         In data 18 giugno 2004 l’attrice ha inoltrato domanda di prestazioni AI per adulti.

                                         Con due decisioni 7 settembre 2006 l’Ufficio AI ha posto l’interessata al beneficio di una rendita intera dal 1° agosto 2004, ridotta a metà rendita dal 1° novembre 2005 con un grado d’invalidità del 52,5% (doc. XVIII/ 8 e 9). Il grado d’incapacità lavorativa è stato determinato sulla base del cosiddetto metodo misto (art. 28 cpv. 2 ter LAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007), con le seguenti modalità di calcolo:

"  (...)

Dal 8.08.2003 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

Dagli accertamenti effettuati risulta che senza il danno alla salute continuerebbe a svolgere la consueta attività quale impiegata d'ufficio in misura del 75%. Il rimanente 25% è dedicato alle mansioni consuete.

Dall'esame della documentazione medico-specialistica acquisita agli atti, risulta giustificata una completa inabilità lavorativa a partire dal mese di agosto 2003 fino al momento della visita medico peritale effettuata presso il Dr. __________ (04.07.2005), quando è stato possibile oggettivare la presenza di un'inabilità lavorativa del 70% (intesa come riduzione del rendimento) sia nella sua abituale attività professionale che in qualsiasi altra attività a lei idonea.

Secondo i nostri accertamenti non vi è alcuna limitazione nel compimento delle mansioni nell'ambito della propria economia domestica.

Nei due settori risulta il seguente grado d'invalidità:

Attività                    Quota parte       Limitazione     Grado d'invalidità parziale

Salariata                           75 %              100 %                                 75 %

Casalinga                         25 %                   0%                                   0 %

Grado d'invalidità                                                                               75 %

Attività                    Quota parte       Limitazione     Grado d'invalidità parziale

Salariata                           75 %                70 %                              52.5 %

Casalinga                         25 %                   0%                                   0 %

Grado d'invalidità                                                                            52.5 %

Decidiamo pertanto:

A decorrere dal 01.08.2004 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) ha diritto ad una rendita intera d'invalidità e dal 01.11.2005 (art. 88° cpv. 1 OAI) ad una mezza rendita d'invalidità." (Cfr. progetto di assegnazione di rendita del 2 giugno 2006; doc. A4).

                                         Esaminata la situazione previdenziale, con scritto 17 ottobre 2006 la CV 1 ha comunicato all’attrice il diritto all’erogazione di una rendita d’invalidità del 100% dal 1° agosto 2005, tramutata in rendita di vecchiaia dal 1° dicembre 2005; entrambe le prestazioni ammontano a fr. 1'126.-- mensili (doc. 1/E).

                               1.2.   Con scritto 25 agosto 2008, facendo riferimento a precedente corrispondenza, la CV 1 ha confermato all’attrice il rifiuto di erogare una rendita sostituiva dell’AVS, poiché il diritto alla stessa nasce “in caso di pensionamento di vecchiaia ai sensi dell’art. 21, 24 o 25 del regolamento e non per pensionamento per invalidità intera (nel caso specifico, metodo misto; grado d’invalidità del 70% quale casalinga [recte: salariata])” (doc. 1/C).

                                         Il 28 ottobre 2008 l’attrice, per il tramite dell’avv. RA 1, si è opposta alla “decisione” 25 agosto 2008, ribadendo il diritto di ricevere una rendita sostitutiva dell’AVS dal momento del pensionamento (62 anni) sino al giorno del pensionamento ordinario AVS (64 anni) (doc. A/10).

                               1.3.   Non avendo ricevuto risposta, l’attrice ha inoltrato al TCA il presente “ricorso”, postulando in via principale l’annullamento della “decisione” 25 agosto 2008 in quanto sprovvista di motivazione e priva dei mezzi di diritto. In via subordinata, protestando tasse, spese e ripetibili, essa ha chiesto “ il diritto dal momento del pensionamento __________ (62 anni) sino al giorno del pensionamento ordinario AVS (64 anni) a ricevere una rendita __________ sostitutiva dell’AVS il cui importo si compone della rendita __________ sostitutiva dell’AVS decurtato della mezza rendita AI percepita dalla stessa Signora AT 1. Unitamente agli arretrati dovuti, __________ deve versare alla Signora AT 1 anche i dovuti interessi di mora”.

                                         In sintesi, l’attrice sostiene che il suo caso non permetteva alla Cassa pensione di escludere il versamento di una rendita sostitutiva dell’AVS. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                               1.4.   Con la risposta di causa, la CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2 , ha invece postulato la reiezione della petizione. In primo luogo essa evidenzia come la LPGA non è applicabile alla LPP, motivo per cui non doveva emettere una decisione formale soggetta ad opposizione. Nel merito, la convenuta ha ribadito il rifiuto di erogare una rendita sostitutiva dell’AVS in quanto l’attrice è stata pensionata per invalidità (di grado intero).

                               1.5.   L’attrice ha replicato (VI) e la Cassa pensioni convenuta duplicato (VIII).

                                         Il 23 marzo 2009 l’attrice ha inoltrato i mezzi di prova da assumere (X), seguite dalle osservazioni 4 maggio 2009 della convenuta che ha prodotto ulteriore documentazione (XII). L’attrice ha presentato la propria presa di posizione in merito ai nuovi atti inoltrati (XV).

                                         Il TCA ha richiamato dalla __________ (in seguito: __________ Ticino) gli atti relativi all’attrice (XIII, XVIII) e le parti si sono espresse al riguardo (XX, XXI).

considerando                 in diritto

                               2.1.   AT 1 ha inoltrato al TCA un atto intitolato "ricorso" contro la “decisione” 25 agosto 2008 della CV 1 con la quale ha rifiutato di erogare una rendita sostitutiva AVS.

                                         In proposito va rilevato che il Tribunale federale ha già statuito, riferendosi all'art. 73 LPP, che la LPP non prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, di pronunciare decisioni vincolanti, in applicazione del diritto federale, cantonale o comunale (RDAT I-1994 p. 195).

                                         Per questi motivi la procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso ma dell'azione. Alla base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì una "controversia tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto" (DTF 112 Ia 184 consid. 2a, 118 Ib 177, 118 V 162; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure in RSA 1989 p. 92; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 183; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in RJN 1984 p. 14; Grisel, Traité de droit administratif, p. 940).

                                         Dal momento che gli istituti di previdenza non sono dotati del potere di emanare decisioni, le loro prese di posizione rivestono il valore di semplici dichiarazioni di parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art. 129 a 142 CO; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, p. 242 nota 653).

                                         Va poi evidenziato che la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) non è applicabile alla LPP (Kieser, Das Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, p. 114; STFA B 27/01e B 30/01 del 15 ottobre 2003 consid. 2). Non è pertanto prevista la procedura di opposizione (art. 49 LPGA).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, la Cassa pensioni convenuta non poteva e non doveva emettere una decisione formale.

                                         Il presente “ricorso” è pertanto ricevibile in ordine come petizione (art. 8 LALPP e art. 1 Lptca).

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’attrice ha diritto all’erogazione da parte della Cassa pensioni convenuta di una rendita transitoria AVS prevista dal regolamento.

                                         Trattandosi di una controversia (erogazione di una prestazione) tra un assicuratore LPP ed (eventuale) avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).                                    

                               2.3.   L’assicurata ha chiesto l’erogazione della rendita sostitutiva dell’AVS (denominata rendita __________ sostitutiva dell’AVS), non contemplata nella LPP ma prevista dall’art. 27 del Regolamento della Cassa pensioni, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005 qui applicabile (cfr. art. 84 cpv.1 del Regolamento), rientrante quindi nella previdenza professionale sovraobbligatoria. Al riguardo va ricordato che gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente la previdenza professionale tuttavia rispettando i principi e i requisiti minimi previsti dalla LPP (cfr. art. 6 e 49 LPP), oltre ai principi dell’equità, della proporzionalità e del divieto d’arbitrio (DTF 132 V 149 consid. 5.2.4 in fine, 129 V 149 consid. 4, 115 V 109 consid. 4b).

                                         Secondo l’art. 27 cpv. 1 del Regolamento:

"  una persona assicurata pensionata ai sensi dell’art. 21, 24 o 25 ha diritto, durante il periodo in cui percepisce la rendita di vecchiaia prima del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria AVS, ma al più presto a partire dal compimento dei 63 anni di età, a una rendita __________ sostitutiva dell’AVS, purché non sussista più alcun rapporto assicurativo attivo. In caso di prestazione in capitale al 100 per cento o di indennità in capitale non sussiste alcun diritto a una rendita __________ sostitutiva dell’AVS."

                                         L’art. 21 del citato regolamento concerne la rendita di vecchia ordinaria, il cui diritto nasce il primo giorno del mese successivo al compimento dei 63 anni. L’art. 24 disciplina il pensionamento anticipato previsto al più preso il primo giorno del mese successivo al compimento dei 55 anni di età fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria di 63 anni. Infine, l’art. 25 regola il pensionamento posticipato, secondo cui il differimento della rendita di vecchiaia è possibile al massimo fino al compimento dei 65 anni di età.

                               2.4.   Nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria, il rapporto previdenziale tra l’istituto di previdenza e l’assicurato viene costituito da un contratto innominato (sui generis) detto di previdenza (DTF 132 V 150 consid. 5, 130 V 109). In quanto tale soggiace in primo luogo alle disposizioni generali del diritto delle obbligazioni.  Il Regolamento costituisce il contenuto preformulato del contratto di previdenza al quale l’assicurato si sottopone esplicitamente o per atti concludenti (DTF 131 V 127). Questo non esclude che nel caso concreto le parti stipulino delle clausole che si scostano anche dal regolamento (DTF 122 V 145; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, p. 92seg).

                                         Secondo la giurisprudenza, l’interpretazione delle disposizioni regolamentari, e meglio del contenuto preformulato del contratto di previdenza (STFA non pubbl. del 10. 4.92 nella causa D consid. 2a), va effettuata secondo le regole generali applicabili all’interpretazione dei contratti (DTF  132 V 150 e 129 V 145 consid. 3 e DTF127 V 307 consid. 3a; SZS 1999 p. 377 consid. 3a). In primo luogo si deve quindi stabilire la vera e comune volontà della parti (art. 18 CO). Se non è possibile, va accertata la volontà obbiettiva presunta, interpretando le dichiarazioni secondo il senso che il destinatario poteva e doveva ragionevolmente dar loro in virtù del principio della buona fede (il cosiddetto "principio dell’affidamento", cfr. DTF 131 V 29 e riferimenti; SZS 1999 p. 376-378 consid. 3a, 1998 p. 721 e p. 301, 1997 p. 471, 1996 p. 156 e 1995 p. 47; DTF 122 V 146 consid. 4c) e tenendo conto delle modalità d’interpretazione delle condizioni generali in particolare della regola della clausola poco chiara rispettivamente della clausola inabituale (“Unklarheitsregel”; SZS 1998 p. 75 consid. 2b; DTF 122 V 146 consid. 4c e giurisprudenza ivi citata).

                                          I regolamenti degli istituti di previdenza vanno inoltre interpretati in maniera conforme alla Costituzione (DTF 117 V 316 consid. 4b; Maurer, Bundessozialversicherugsrecht, Basilea e Francoforte, p. 22 N 32). I principi della buona fede, della proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e dell'uguaglianza di trattamento degli assicurati si applicano infatti anche nell'ambito della previdenza professionale (SZS 1995 p. 68 consid. 2d.dd.; DTF 117 V 314, 115 V 109 consid. 4b; SZS 1995 p. 378 consid. 5a; per la previdenza sovraobbligatoria: SZS 1990 p. 74; DTF 115 V 109; cfr. anche SVR 1998 LPP no. 11).

                                          Secondo la giurisprudenza, una disuguaglianza di trattamento è in particolare ammissibile se le fattispecie presenta delle differenze rilevanti ("erhebliche Ungleichheiten"; RAMI 1987 p. 27; DTF 117 V 317 consid. 4b, 115 V 233 consid. 6, 114 V 108 consid. 3b). La disparità di trattamento dev'essere quindi oggettivamente giustificata (SZS 1995 p. 304). Motivi tecnici e pratici possono inoltre condurre ad una disuguaglianza di trattamento, se non producono risultati iniqui (DTF 107 V 206).

                                          Per quanto riguarda invece le lacune regolamentari, il TFA ha statuito che esse vanno colmate sulla base di quel che le parti avrebbero concordato in buona fede se avessero esaminato il punto non disciplinato (SZS 1995 p. 51 e giurisprudenza citata; STFA non pubbl. del 10 aprile 1993 nella causa D. consid. 3c).

                               2.5.   Nel caso in esame, già con scritto 30 novembre 2006 la Cassa pensioni convenuta aveva informato l’allora legale dell’attrice che la rendita __________ sostitutiva dell’AVS ai sensi dell’art. 27 del Regolamento non poteva essere erogata, poiché “la sua mandante è stata pensionata da invalida ai sensi degli art. 28 segg. del regolamento __________ non è prevista tale prestazione” (doc. XII/1)

                                         A ragione.

                                         In primo luogo va fatto presente che l’attrice non fa parte dei pensionati in via ordinaria (art. 21 del Regolamento), prepensionati (art. 24 del Regolamento) oppure pensionati con rendita differita (art. 25 del Regolamento) i quali hanno diritto ad una rendita __________ sostitutiva dell’AVS.

                                         A seguito delle decisioni 7 settembre 2006 dell’Ufficio AI, alla scadenza del diritto alle indennità giornaliere per malattia (cfr. al riguardo art. 29 cpv. 2 del Regolamento), la Cassa pensioni convenuta ha posto l’attrice al beneficio di una prestazione d’invalidità con effetto dal 1° agosto 2005. Siccome per la parte salariata l’attrice è stata valutata dall’Ufficio AI con un’inabilità lavorativa al 100% dall’8 agosto 2003 al 3 luglio 2007 e del 70% dal 4 luglio 2005 (cfr. consid. 1.1), essa ha avuto diritto ad una rendita d’invalidità LPP del 100% (cfr. art. 30 cpv. 1 del Regolamento). Al riguardo va ricordato che in caso d’invalidità di persone con attività lucrativa parziale, nell’ambito della previdenza professionale la forza vincolante delle decisioni dell’AI è riferita al grado d’invalidità limitatamente all’attività lucrativa (DTF 129 V 156 consid. 2.5, 120 V 106).

                                         Con il compimento del 62° anno di età, dal 1° dicembre 2005 la rendita d’invalidità è stata convertita in una rendita di vecchiaia del medesimo importo (art. 29 cpv. 3 del Regolamento). Secondo l’art. 21 del Regolamento il diritto al pensionamento ordinario nasce il primo giorno successivo al compimento dei 63 anni di età. La Cassa ha motivato l’erogazione all’attrice di una rendita di vecchiaia ordinaria a 62 anni, sostitutiva della rendita d’invalidità, a titolo di diritto acquisito ai sensi dell’art. 85 del Regolamento. Va poi evidenziato che l’art. 29 cpv. 4 del Regolamento prevede espressamente che se sussiste il diritto alla rendita intera d’invalidità viene automaticamente meno il diritto ad una rendita di vecchiaia anticipata, ciò che corrisponde al caso in esame. In definitiva, non si tratta di un pensionamento (né di prepensionamento) per motivi di vecchiaia come più volte asserito dall’attrice, ma di un pensionamento a seguito d’invalidità ai sensi dell’art. 29 cpv. 4 del Regolamento.

                                         È vero che, conformemente all’art. 29 cpv. 3 del Regolamento, il diritto alla rendita d’invalidità si estingue, fra l’altro, alla nascita del diritto ad una prestazione di vecchiaia in caso di pensionamento ordinario.

                                         Non va tuttavia dimenticato, come rettamente evidenziato dalla Cassa convenuta (replica p. 8), che la giurisprudenza federale ha avuto modo di specificare che nel caso in cui alcuni istituti di previdenza trasformino le prestazioni d’invalidità in prestazione di vecchiaia, ciò che corrisponde al caso in esame, non significa che le prime perdano il loro carattere giuridico (DTF 130 V 369). Quindi si ribadisce che il pensionamento per vecchiaia non può essere paragonato al pensionamento susseguente all’invalidità. Non va dimenticato che la rendita __________ sostitutiva dell’AVS è inserita tra le disposizioni riguardanti le prestazioni di vecchiaia e nelle norme concernenti le prestazioni d’invalidità non risulta alcun rinvio ad una “rendita ponte”.

                                         Se, come sostenuto dalla Cassa (risposta p. 11), lo scopo della prestazione in parola è quello di permettere al dipendente di scegliere il momento per andare in pensione, ciò non è comunque il caso per chi, come l’attrice, ha cessato l’attività lucrativa a seguito dell’invalidità.

                                         Infine, con riferimento all’art. 27 cpv. 5 del Regolamento, l’attrice sostiene che avrebbe diritto alla rendita __________ sostitutiva decurtata dalla mezza rendita AI. L’art. 27 cpv. 5 del Regolamento è rivolto ai “pensionati che hanno diritto contemporaneamente a una rendita parziale d’invalidità statale (assicurazione militare e assicurazione contro gli infortuni comprese) in Svizzera o all’estero e che possono richiedere una prestazione statale di vecchiaia o di superstiti in Svizzera o all’estero inferiore alla rendita __________ sostitutiva dell’AVS, la rendita sostitutiva dell’AVS viene versata solo in proporzione (importo ridotto).”

                                         A prescindere dal fatto che, come visto sopra, l’attrice non rientra tra i beneficiari della prestazione sovraobbligatoria in parola, va fatto presente che tale norma non risulta essere pertinente al caso in esame. L’attrice è titolare di una rendita AI e quindi non può chiedere contemporaneamente una rendita di vecchiaia AVS (cfr. al riguardo l’art. 30 LAI che prevede l’estinzione del diritto alla rendita d’invalidità con l’inizio del diritto ad una rendita di vecchiaia AVS). È vero che l’interessata beneficia di una mezza rendita AI, quale assicurata con attività lucrativa esercitata a titolo parziale. Non va dimenticato che, come già detto, ai fini previdenziali determinante è la parte salariata, motivo per cui la Cassa pensioni ha erogato una rendita d’invalidità al 100%.

                                         Avendo ricevuto una rendita intera d'invalidità, essa quindi non rientra, ai fini del regolamento, tra i pensionati che hanno diritto ad una rendita parziale d’invalidità statale.

                                         In queste circostanze, il rifiuto da parte della Cassa pensioni convenuta di erogare una rendita __________ sostitutiva dell’AVS è conforme al regolamento e non viola i principi della buona fede, della proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e dell'uguaglianza di trattamento degli assicurati (cfr. consi. 2.4).

                               2.6.   L’attrice ha sostenuto di avere ricevuto dal datore di lavoro, nell’ambito delle trattative di un prepensionamento, l’assicurazione circa il versamento della “rendita ponte”, da intendersi quale rendita __________ sostitutiva dell’AVS.

                                         Indirettamente essa si appella al principio della buona fede.

Al riguardo va ricordato che in materia di diritto amministrativo il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. Secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636, 130 I 26 consid. 8.1 p. 60 e rispettivi rinvii). Nella previdenza professionale tale regolamentazione è applicabile in via analogica anche nel rapporto tra assicurto ed istituto di prievidenza (STF B /70/05 del 12 giugno 2007 consid. 4.1; SVR 2006 BVG Nr. 11 p. 39 e Nr. 15 p. 53, 2004 BVG Nr. 9 p. 26; RSAS 1995 p. 383).

                                         Ritornando al caso in esame, l’attrice ha prodotto diversi scritti redatti dal suo precedente legale, i quali –  a suo parere –  confortano la tesi della rendita ponte “palesata” (X).

                                         Tra quanto prodotto emerge che il 22 giugno 2006 l’allora legale aveva fatto presente alla sua cliente di “attendere gli sviluppi, del computo delle rendite e, soprattutto, la concretizzazione delle indicazioni, che le sono state fornite negli scorsi giorni dal responsabile dell’ufficio stipendi della __________ in relazione al riconoscimento di una “rendita ponte” (doc.X/P).

                                         Il 27 novembre 2006 egli aveva sollecitato, su indicazioni del datore di lavoro (doc. XII/3), direttamente la Cassa pensioni convenuta il versamento di una “rendita ponte” (“… che secondo le verifiche da me effettuate in collaborazione con il signor __________ [responsabile del personale, n.d.r.] , è emerso, che la mia mandante dovrebbe poter beneficiare della cd. “rendita ponte” fino al momento in cui sarà definitivamente pensionata per raggiunti limiti d’età…poiché le vostre decisioni tardavano, la mia mandante ha recentemente preso contatto con l’Ufficio del personale ticinese, dal quale ha appreso, che per motivi, che sinceramente non sono apparsi molto comprensibili né alla signora AT 1 stessa, né ai di lei interlocutori, né a me, la mandante non beneficerebbe di tale rendita”; doc. X/R).

                                         Come visto al considerando precedente, la risposta negativa della Cassa pensioni è avvenuta con scritto del 30 novembre 2006. Nell’agosto/ottobre 2007 vi è stato un ulteriore scambio di corrispondenza in merito alla rendita in questione (doc. A/7 e doc. X/P).

                                         Dalla documentazione agli atti non risulta che la Cassa pensioni abbia dato delle rassicurazioni circa il versamento di una rendita ponte. Nelle osservazioni 18 maggio 2009, l’attrice sostiene tuttavia che la prassi presso __________ era quella che tutte le pratiche e le comunicazioni erano gestite direttamente dall’ufficio del personale e che non vi era nessun contatto con la Cassa. Sempre nelle medesime osservazioni essa precisa che “dopo sei mesi durante i quali non percepiva la rendita ponte malgrado __________ l’avesse rassicurata sul diritto di percepirla, l’attrice ha telefonato alla Cassa pensione e parlato con il sig. __________, il quale le ha espressamente indicato di rivolgersi direttamente a __________” (XV). Tuttavia dagli atti si evince che è proprio il datore di lavoro, con scritto 24 novembre 2006, ad aver invitato l’attrice a rivolgere la propria richiesta di “rendita ponte” direttamente alla CV 1 (doc. XII/3). Non va poi dimenticato che il 30 giugno 2005 __________ aveva informato l’avvenuta cessazione del versamento dell’indennità giornaliera e la disdetta del rapporto di lavoro, avvisando che “da parte nostra annunciamo il caso alla CV 1 per l’aperture della procedura di una eventuale concessione di rendita d’invalidità” (doc.1 D) ed il 2 settembre 2005 il datore di lavoro ha compilato il relativo formulario di richiesta di prestazioni d’invalidità (doc. XVIII/22). Appare pertanto alquanto singolare sostenere che vi siano state delle discussioni sul pensionamento anticipato.

                                         Anche volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, un accordo tra l’attrice ed il datore di lavoro su un eventuale pensionamento anticipato, con versamento di una rendita sostituiva – che, come visto, è contrario al regolamento della Cassa –, va detto che per essere effettivo avrebbe necessitato dell’avvallo dell’ente previdenziale (DTF 122 V 145 consid. 4b: “Dies schliesst nicht aus, dass im Einzelfall auch vom Reglement abweichende Abreden getroffen werden können (RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in: Innominatsverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, S. 237). Allerdings bedarf es hiefür einer entsprechenden Vereinbarung zwischen der Vorsorgeeinrichtung und dem versicherten Arbeitnehmer, welchem Erfordernis die alleinige arbeitsvertragliche Abrede wesensgemäss nicht zu genügen vermag (BGE 118 V 232 Erw. 4b; vgl. ferner SZS 1994 S. 202)“.     

                                         Del resto, sempre in via di ipotesi, anche se in buona fede l’attrice (la quale era comunque rappresentata da un legale) era convinta di beneficiare del pensionamento anticipato, rispettivamente di avere diritto ad una rendita __________ sostitutiva dell’AVS, essa non ha comunque subito un pregiudizio irreparabile. Nella lettera 22 ottobre 2007 al rappresentante della Cassa pensioni l’attrice, dopo aver contestato la non concessione della “rendita ponte” (a suo dire, data per scontata dal capo del personale di __________), ha fatto presente che a causa della fiduciosa attesa di erogazione di tale rendita “non ha potuto beneficiare dell’indennità di disoccupazione nel periodo fra il mese di novembre 2005, data in cui ha raggiungo i 62 anni, ed il giugno 2006, data a partire dalla quale fu con ritardo involontario messa al beneficio della disoccupazione “ (doc. X/P). Orbene, a mente del TCA, non risulta spiegata una relazione tra l’aspettativa della “rendita ponte” ed il tardivo annuncio all’assicurazione contro la disoccupazione. Del resto, nulla impediva all’attrice di annunciarsi alla disoccupazione.

                                         Visto quanto sopra, l’attrice non può avvalersi del principio della buona fede per ottenere il versamento della rendita __________ sostitutiva dell’AVS.

                                         Ne consegue che la petizione deve essere respinta.

                               2.7.   Quanto infine alle richieste di prove formulate in corso di causa, segnatamente quelle riferite ad audizioni testimoniali (cfr. III, X, XII), va fatto presente quanto segue.

                                         Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

                                         Nel caso in esame, questo TCA ritiene sufficiente l’ampia documentazione acquisita agli atti, inclusa quella richiamata dal Tribunale, per cui l’assunzione di ulteriori mezzi di prova non è necessaria ai fini dell'esito della vertenza.

                                         In particolare non è necessario sentire i testi indicati dall’attrice (il capo e un collaboratore del Servizio del Personale di __________ Ticino), circa sull’esistenza di discussioni in merito al prospettato prepensionamento (X). Come visto al consid. 2.5, quanto l’attrice vuol dimostrare non è rilevante per la concessione di una “rendita ponte”.

                                         Riguardo alla richiesta di edizione dell’incarto relativo al rapporto di lavoro, il TCA ha provveduto al relativo richiamo (cfr. consid. 1.5). Non è invece necessario richiamare integralmente gli atti dalla Cassa pensioni visto che pendente causa è stato prodotto lo scambio di corrispondenza avvenuto in passato tra le parti.

                               2.8.   Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 Lptca), all’attrice, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia

                                         Alla Cassa pensioni convenuta, rappresentata da un avvocato, seppur vincente non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

34.2009.5 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.12.2009 34.2009.5 — Swissrulings