Raccomandata
Incarto n. 34.2008.78 BS/lb
Lugano 26 ottobre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 12 dicembre 2008 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
1. CV 1 2. CV 2 in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, fisioterapista diplomata, dal 1992 è autorizzata al libero esercizio della professione di fisioterapista presso il proprio studio (doc. A e B).
Con effetto dal 1° settembre 2007 essa è stata assunta, a tempo indeterminato, quale docente presso laCV 2 (CV 2I), con un grado di occupazione del 25% ed un salario lordo di fr. 27'425.-- (cfr. contratto 4 luglio 2007 in doc. C).
Dopo la firma del contratto, con scritto 25 luglio 2007 l’attrice ha chiesto alla CV 2 di essere esonerata dal pagamento dei contributi LPP e di ricevere la quota parte del datore di lavoro quale complemento dello stipendio concordato. A motivazione di tale richiesta essa ha rilevato:
" (…)
Attualmente, quale titolare di un'attività indipendente, non sono affiliata ad un'istituzione di previdenza professionale, ma ad una previdenza individuale vincolata (3. pilastro) alla quale verso dei contributi molto importanti.
L'iscrizione all'assicurazione obbligatoria del secondo pilastro, come previsto dal contratto di lavoro con la vostra spettabile Scuola, comporterebbe l'impossibilità di continuare a versare l'ammontare attuale dei contributi al terzo pilastro, provocando un conseguente ed evidente grave pregiudizio futuro a livello previdenziale.
Per i motivi sopra esposti vorrei avere la possibilità discutere quanto prima con il vostro responsabile al fine di valutare la possibilità di un esonero dal pagamento dei contributi del secondo pilastro come previsto dall' art. 39 del vostro regolamento. In questo ultimo caso vi chiedo di considerare la possibilità di versare alla sottoscritta quella che sarebbe stata la vostra quota parte dei contributi quale complemento dello stipendio concordato.
Rimango a disposizione per un incontro appena il vostro responsabile sarà disponibile." (doc. D)
Il 31 agosto 2007 la CV 1 (in seguito: Fondazione), istituto di previdenza presso cui la CV 2 è affiliata, ha comunicato a AT 1 che il pagamento dei contributi per il secondo pilastro è obbligatorio, mentre quello per il terzo pilastro è facoltativo; che la questione fiscale può essere regolata col tassatore e che anche come dipendente a tempo parziale può comunque avere un terzo pilastro fiscalmente deducibile (doc. F).
A seguito della risposta negativa, l’attrice si è rivolta presso uno studio di consulenza fiscale ed aziendale, il quale, con scritto 5 ottobre 2007, ha chiesto, in applicazione dell’art. 1j cpv. 1 lett. c OPP 2, alla Fondazione l’esonero dal pagamento dei contributi LPP per l’attività di docenza in quanto l’interessata esercita a titolo principale un’attività indipendente (doc. G).
Negando nuovamente l’esonero, con scritto 9 ottobre 2007 la Fondazione ha in particolare evidenziato come sia da dimostrare che la signora AT 1 eserciti un’attività principale indipendente e che un’attività dipendente al 25% non sia da ritenere come accessoria (doc. H).
Il 13 gennaio 2008 l’attrice ha trasmesso alla Fondazione la conferma d’affiliazione presso la Cassa __________ AVS quale “assicurata esercitante attività indipendente principale (fisioterapista)”(doc. I).
È seguito un ulteriore scambio di corrispondenza (doc. L, O, P).
Nel frattempo, con effetto dal 1° settembre 2007 l’attrice è stata assicurata alla Fondazione (cfr. certificati di previdenza doc. XX/3).
1.2. Con la presente petizione l’attrice, rappresentata dall’avv. RA 1, ha convenuto in giudizio sia la CV 2 che la Fondazione, chiedendo, in applicazione dell’art. 1j cpv. 1 lett. c OPP 2, di essere esonerata, con effetto dal 1° settembre 2007, dal pagamento dei contributi LPP per l’attività di docenza. Di conseguenza, essa ha chiesto che la Fondazione sia condannata a versarle i contributi previdenziali sinora percepiti e la CV 2 alla correzione dei certificati salariali nel senso di stralciare la trattenuta del secondo pilastro.
Descrivendo l’impegno profuso per lo svolgimento della sua attività principale di fisioterapista in proprio, l’attrice rileva come la docenza sia molto irregolare e che in sostanza la impegna unicamente il 22,50% del suo tempo investito in ambito lavorativo. Siccome dal punto di vista del dispendio di tempo l’attività indipendente è maggiore di quella svolta da dipendente, l’attività svolta alla CV 2 dev’essere considerata di natura accessoria.
1.3. Con la risposta di causa la Fondazione ha chiesto la reiezione della petizione, contestando che si tratti di attività accessoria e sottolineando come l’attrice versi i contributi AVS, motivo per cui essa è da assoggettare alla LPP (VIII).
1.4. Anche la CV 2, mediante risposta di causa, ha chiesto la reiezione della petizione. Facendo presente come dal 1° gennaio 2008 la percentuale d’impiego sia stata aumentata al 30%, la datrice di lavoro ribadisce che nel caso concreto non sono dati i presupposti per ammettere l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (IX).
1.5. L’attrice ha replicato (XI) e le parti convenute hanno duplicato (XIII e XIV).
1.6. Il 26 marzo 2009 l’attrice ha prodotto ulteriore documentazione (XVI), trasmessa dal TCA alle convenute per osservazioni (XVIII). La presa di posizione della Fondazione è del 22 aprile 2009 (XX), mentre la CV 2 è rimasta silente.
L’attrice ha prodotto altri atti (XXI). Le osservazioni della Fondazione sono del 4 maggio 2009 (XXII), quelle della CV 2 datate 11 maggio 2009 (XXIV).
considerando in diritto
In ordine
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 cpv. 1 LALPP).
Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. L’attrice (con domicilio a __________ /GR, ma con recapito postale a __________ /TI) ha convenuto la CV 1 Fondazione e la CV 2 che hanno sede nel Cantone Ticino. La competenza territoriale di questa Corte è quindi data.
Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e al pagamento dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (DTF 129 V 320 con riferimenti). Di conseguenza, anche una controversia di esonero dai contributi LPP, come nel caso in esame, rientra nel campo di applicazione dell’art. 73 LPP.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva, nella già citata DTF 129 V 320 (cfr. anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA ha stabilito che le controversie inerenti l’obbligo di conteggio da parte del datore di lavoro (ad esempio in caso di mancata deduzione dei contributi previdenziali oppure di parte del salario) sono esclusivamente dirette contro lo stesso; qualora la vertenza abbia per oggetto il versamento di una prestazione o all’ammontare della stessa l’azione va rivolta contro l’istituto di previdenza. La fattispecie concerne sia la Fondazione (domanda di esonero assicurativo, con eventuale rimborso dei contributi previdenziali già incassati) che il datore di lavoro (eventuale modifica dei conteggi salariali nel senso di stralciare la trattenuta del secondo pilastro) e quindi è data la legittimazione passiva per entrambi.
La presente petizione, presentata nei confronti sia della CV 2 che della Fondazione, è pertanto ricevibile.
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).
Nel caso in esame, posto come sia litigioso l’esonero dall’assicurazione obbligatoria LPP dell’attività di docenza presso la CV 2, iniziato il 1° settembre 2007, sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1a revisione della LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005.
2.3. Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 18’990 franchi (stato 2006; l’importo è variabile) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.
Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).
Secondo l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 18’990 franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.
È tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
Dal 1° gennaio 2007 il salario minimo ex art. 2 e 7 LPP è stato aumentato a fr. 19'890.-- e dal 1° gennaio 2009 a fr. 20'520. -- (art. 5 OPP 2 nel testo delle modifiche del 22 settembre 2006 [RU 2006 4159] e del 26 settembre 2008 [RU 2008 4725]).
L’art. 2 cpv. 4 LPP prevede che il Consiglio federale disciplina l’obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all’assicurazione obbligatoria.
Sulla base della succitata delega, l’Esecutivo federale ha emanato l’art. 1j cpv. 1 OPP 2 disciplinante i salariati esenti dall’assicurazione obbligatoria.
Secondo la lett. c di detto articolo, non sottostanno all’assicurazione obbligatoria “i salariati che esercitano un’attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale oppure se esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo principale”. Sino al 31 dicembre 2004 questa disposizione di legge corrispondeva al tenore dell’art. 1 cpv. 1 lit. c OPP 2 (“i salariati che esercitano un’attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale oppure se esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo principale”).
L’art. 9.4 cpv. 2 del Regolamento del Personale della CV 2, entrato in vigore il 1° settembre 2008, prevede che “sulla base di una richiesta scritta del collaboratore o di un accordo sottoscritto del collaboratore, previa verifica e autorizzazione da parte degli organi preposti della Cassa pensione CV 2, può essere accordato l’esonero dal pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 1 Ordinanza sulla previdenza professionale OPP 2” (doc. E; analoga disposizione prevedeva il precedente regolamento __________ all’art. 45 cpv. 2 sub doc. E). Dal tenore letterale pare che l’istituto previdenziale abbia la facoltà di concedere l’esonero dei contributi. Va tuttavia specificato che, qualora i presupposti dell’art. 1j cpv. 1 OPP 2 siano dati, il salariato con attività accessoria non sottostà all’obbligo assicurativo, così come del resto si evince dal testo del citato articolo (cfr. al riguardo Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 184; Vetter, op. cit. p. 299).
2.4. Nella STCA 34. 2002.43 del 19 novembre 2003 questo Tribunale ha avuto l’occasione di approfondire la nozione di “attività accessoria” di cui all’art. 1 lett. c vOPP 2 (ora art. 1j cpv. 1 lett. c OPP 2), non definita dalla legge e dall’ordinanza.
In particolare è stato evidenziato:
" Il Tribunale federale delle assicurazioni sottolinea a tale proposito (SZS 1998 p. 381 consid. 3b) che il senso di questa disposizione è di evitare, per quanto possibile, che un lavoratore, che esercita contemporaneamente diverse attività presso vari datori di lavoro, sia per ogni una di esse assicurato obbligatoriamente. L’art. 1 cpv. 1 lit. c OPP2 pone pertanto il principio che il lavoratore che è al servizio (contemporaneamente) di vari datori di lavoro, è sottoposto all’assicurazione obbligatoria solo per la sua attività principale; egli ha tuttavia la possibilità di farsi assicurare, a titolo facoltativo, per i redditi provenienti dalle sue attività accessorie (art. 46 LPP, art. 1 cpv. 4 OPP2; vedi anche Ufficio Federale delle Assicurazioni sociali, Problemi di assoggettamento alla LPPRCC 1985 p. 377 segg.; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, §14, N. 29, p. 277; DTF 120 V 15).
Anche in assenza di una definizione legale dell’attività accessoria, si può tuttavia logicamente parlare di una tale attività solo nel caso in cui il lavoratore interessato esercita, accanto ad un determinato lavoro, un’altra attività lucrativa.
L’espressione “accessoria” implica inoltre che l’altra attività lucrativa esercitata parallelamente rappresenti l’attività principale. Ciò significa che quest’ultima deve comparativamente assorbire la capacità lavorativa dell’interessato “in modo per lo meno preponderante”. Il criterio di confronto è l’elemento temporale della prestazione lavorativa. È dunque determinante per un contratto di lavoro relativo ad un’attività accessoria che il tempo convenuto per la prestazione da svolgere sia più limitato di quello impiegato per eseguire le altre mansioni principali (vedi Brühwiler, op. cit., § 22, N. 22, p. 481).
La misura temporale dell’occupazione dovrebbe di regola corrispondere, considerato un lasso di tempo di una certa durata, alle capacità lavorative investite. Nel caso in cui le attività da paragonare impegnano il lavoratore per un lasso di tempo simile, devono essere considerati in modo sussidiario altri criteri come:
- l’ammontare dello stipendio,
- la natura dell’attività,
- la stabilità dell’occupazione e
-il punto di vista dell’interessato stesso.
Riassumendo si può parlare di attività accessoria solo nel caso in cui il lavoratore esercita, a lato del suo normale tempo di lavoro giornaliero, settimanale o mensile, solo attività di minor entità. Il lavoratore deve inoltre, come ulteriore condizione, essere già assicurato o almeno assicurabile ai sensi della LPP per la sua attività principale: altrimenti rimane sottoposto all’assicurazione obbligatoria per la sua attività accessoria (art. 1 cpv. 1 lit. c in fine OPP2; vedi Brühwiler, op. cit., § 22, N. 22 e 23, p. 480-481 e riferimenti; RCC 1985 p. 377 segg.).
Secondo Moser, quali criteri per delimitare un’attività principale da quella accessoria possono costituire la durata dell’occupazione, l’ammontare del salario, il grado di occupazione, la regolarità dell’attività, l’ordine cronologico della costituzione dei singoli rapporti lavorativi ed infine il punto di vista dell’interessato (Moser, Pratikabilität in der beruflichen Vorsorge- Paradigma oder Paradoxen?, in SZS 2009 p. 252).
La nozione di attività accessoria si incontra pure all’art. 23 cpv. 3 della Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI). Ai sensi di questa norma infatti è considerato guadagno accessorio ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente (su questa definizione cfr. DTF 123 V 230, 120 V 515).
La giurisprudenza ha stabilito che in presenza di due attività esercitate al 50% parallelamente in modo duraturo, nella stessa misura, con pari intensità e a condizioni salariali paragonabili, non si può parlare di un'attività accessoria, ma si è confrontati con due attività principali equivalenti. Se il corrispettivo percepito in ognuna di esse supera il salario minimo di cui all'art. 7 LPP, il lavoratore è obbligatoriamente assicurato presso gli istituti di previdenza di entrambi i datori di lavoro (DTF 129 V 132; cfr. Vetter, Berufliche Vorsorge, 2° edizione, 2009, p. 299).
Infine, va fatto presente che in una sentenza del 30 aprile 2008 il TCA del Canton Zurigo ha considerato come principale l’attività di fiduciario svolta da un assicurato nella misura di 30 ore settimanali rispetto alla gerenza esercitata parallelamente per conto di due società di 17,5 ore rispettivamente 7 ore, quest’ultime distribuite su una settimana lavorativa di 7 giorni. In quella fattispecie il reddito conseguito quale fiduciario era maggiore di quello per le due gerenze societarie (BV.2006.00133 scaricabile da www.sozialversicherungs-gericht.zh.ch).
2.5. Nella fattispecie concreta, al fine di stabilire se per l’attività di docenza presso la CV 2 l’attrice sia esonerabile dall’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 1j cpv. 1 lett. c OPP 2, occorre stabilire se tale attività ha carattere accessorio.
Pacifico è che Martina Erni esercita l’attività indipendente di fisioterapista, per la quale dal 1° giugno 1992 è affiliata presso la Cassa __________ AVS (cfr. la relativa dichiarazione 10 gennaio 2008 della Cassa. Sulla definizione dello statuto di salariato e indipendente ai sensi dell’AVS, determinante anche per la LPP cfr. RCC 1985 p. 369; Vetter,
op. cit., p. 27).
A comprova del tempo dedicato all’attività di fisioterapia (svolta presso il proprio studio a __________, con due dipendenti a tempo parziale), l’attrice ha fotocopiato l’agenda degli appuntamenti lavorativi relativi al 2007 ed al 2008 (doc. U, aggiornato alla data dell’inoltro della petizione), quantificando settimanalmente, senza tenere conto dell’attività di docenza, in 36,5 le ore di cura dei pazienti e in 2 ore per i lavori amministrativi (svolti al di fuori degli orari indicati) (cfr. specchietto riassuntivo in doc. V). In pratica, solo il mercoledì pomeriggio non è occupato dall’attività di fisioterapia.
Per l’attività di docenza presso la CV 2 essa è stata assunta al 25%, come da contratto 4 luglio 2007 (doc. C). Dal 1° settembre 2008 il grado di occupazione è stato aumentato al 30% (cfr. contratto 28 luglio 2008 in doc. FF). Come risulta dal programma d’insegnamento 2007 – 2008 tale attività è molto irregolare (doc. Z, AA e BB). L’attrice ha quantificando in 120 le ore di insegnamento e in 24 quelle di visita presso il luogo di stage degli allievi, alle quali ha aggiunto altrettante ore per la preparazione, per totali ca. 550 ore annuali (cfr. petizione p. 6).
Dal punto di vista economico, nel 2006 l’attrice ha registrato fr. 237'477,05 di onorari da fisioterapia, fr. 207'448,19 nel 2007 (cfr. bilancio definitivo 31.12.2007 in doc. LL) e fr. 157'746,35 nel 2008 (cfr. conto contabile “Honorareinnahmen”, doc. DD). Per il primo mese e mezzo del 2009 gli onorari incassati sono stati maggiori del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (confronto tra il citato doc. DD e il doc. EE, riguardante le registrazioni degli onorari sino al 20 febbraio 2009). A mente dell’attrice la flessione complessiva degli onorari nel periodo 2006 – 2008 è dovuta all’inasprimento della politica operata da Santésuisse, secondo cui i medici che prescrivono più fisioterapia rispetto alla media dei medici operativi devono assumersi i costi eccedenti la media, allegando al riguardo due articoli di giornali (doc. S). Il reddito da tale attività indipendente imponibile nel 2007 (unica notifica di tassazione allegata) è stato fissato, dopo evasione di un reclamo, a fr. 53'000 (cfr. notifica di tassazione 2007 del Canton Grigioni, essendo l’attrice domiciliata a __________ /GR nonostante l’indirizzo postale sia a __________ /TI; doc. OO).
Per la docenza alla CV 2 nel 2007 l’attrice ha percepito un salario lordo di fr. 27'425.-- (doc. C), aumentato dal 1° settembre 2008 a fr. 33'503.--, a seguito del potenziamento del grado di occupazione dall’iniziale 25% all’attuale 30% (doc. FF).
Visto quanto sopra, si può dedurre che l’attività principale svolta dall’attrice sia quella di fisioterapista, professione che le occupa la maggior parte del tempo lavorativo (sull’importanza dell’elemento temporale quale criterio di confronto vedi Brühwiler, op. cit., § 22 N. 22, p. 81 citato nella menzionata STCA 19 novembre 2003; cfr. consid. 2.4).
È vero che dal 1° settembre 2008 il pensum lavorativo alla CV 2 è passato dal 25% al 30%, ma il grado di occupazione non è del 50%. Al riguardo va infatti ricordato che nella sentenza DTF 129 V 132 l’Alta Corte aveva ravvisato in due attività esercitate al 50%, con pari intensità ed a condizioni salariali paragonabili, la presenza di due attività principali equivalenti (cfr. consid. 2.4), ciò che non è il caso in esame.
Certo che dal punto di vista economico, rispetto al reddito aziendale, il salario lordo percepito è consistente (nel 2007, unico anno di paragone, il reddito netto fiscalmente imponibile era fr. 53'000.—, mentre in quell’anno il salario lordo ammontava a fr. 27'425.--). Ciò non toglie che il provento dall’attività di fisioterapia è comunque superiore al salario di docente. Del resto, trattandosi di un’attività indipendente, dal punto di vista fiscale l’attrice può fare capo a diverse deduzioni non date ai dipendenti. Non va comunque dimenticato che gli onorari incassati, seppur in flessione, sono di entità importante.
Pertanto, l’aspetto temporale ed economico porta a considerare l’attività di fisioterapia come principale rispetto all’insegnamento presso la CV 2, di natura accessoria (cfr. al riguardo STCA ZH 30 aprile 2008 citata al consid. 2.4).
Non da ultimo, come evidenziato nella petizione (cfr. p. 5), precedentemente l’attrice aveva lavorato nella misura del 25% presso la Scuola __________, percependo un salario simile a quello attualmente versato dalla CV 2 senza essere stata assoggettata alla previdenza professionale. Dai relativi certificati salariali prodotti risulta infatti che nel 2003 essa aveva percepito un salario di fr. 25'200.--, nel 2004 di fr. 30'360.-- e nel 2005 di fr. 26'280.-- (tutti gli importi superavano il salario minimo ex art. 7 LPP) e non vi figura la deduzione dei contributi LPP (doc. T).
Certo l’attrice, lavoratrice indipendente ed esonerata dall’obbligo contributivo previdenziale per l’attività accessoria, può fiscalmente fare capo ad una deduzione per il III pilastro (art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3) maggiore di quella prevista per un indipendente con guadagno accessorio sottostante alla previdenza professionale (art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3) (cfr. al riguardo la Circolare n. 18 del 17 luglio 2008 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativa al “Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a”, punto 5.6 lett. b: “Indipendente con un guadagno accessorio sottostante alla previdenza professionale [secondo pilastro]”). Tuttavia, nel postulare l’esonero l’attrice non ha fatto che chiedere una corretta applicazione della legge.
In conclusione, AT 1 va esonerata dall’assicurazione obbligatoria LPP, rispettivamente dal pagamento dei contributi previdenziali, per l’attività di docenza presso la CV 2, con effetto dal 1° settembre 2007. Ne consegue che la Fondazione dovrà riversarle i contributi finora percepiti (sia la quota parte del datore di lavoro e del salariato) e la CV 2 è tenuta a rettificare i relativi conteggi salariali, stralciando dal salario lordo la trattenuta del 2° pilastro.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è accolta.
§ AT 1, in applicazione dell’art. 1j cpv. 1 lett. c OPP 2, è esonerata dall’assicurazione obbligatoria LPP, rispettivamente dal pagamento dei contributi previdenziali, per l’attività di docenza presso la CV 2, con effetto dal 1° settembre 2007.
§§ La CV 1 è condannata a riversare a AT 1 i contributi finora percepiti e la CV 2 a rettificare i relativi conteggi salariali.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 e la CV 2 verseranno, in solido, fr. 1'500.-- di ripetibili a AT 1
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti