Raccomandata
Incarto n. 34.2008.18 rg/gm
Lugano 14 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione dell’11 marzo 2008 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1 in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - con la petizione in oggetto AT 1 conviene in giudizio la CV 1, società in nome collettivo, sua ex datrice di lavoro, postulando la condanna di quest’ultima ad assicurarlo ai fini previdenziali per quanto riguarda il periodo dal 1. gennaio 1995 (anno successivo a quello in cui egli ha compiuto il 24° anno di età ed era quindi suscettibile di essere obbligatoriamente assicurato [anche] per il rischio vecchiaia) al 31 marzo 2003, con conseguente versamento dei relativi contributi LPP. L’attore assevera in sostanza che l’ex datrice di lavoro, nonostante dai salari abbia dedotto i contributi previdenziali a carico del lavoratore, non abbia mai proceduto ad annunciarlo al proprio istituto di previdenza. Come evidenziato in petizione, la richiesta attorea trae origine dal fatto che in occasione della sua domanda – rivolta all’istituto previdenziale cui è stato da ultimo assicurato quale dipendente della __________ – di versamento in contanti della sua prestazione d’uscita (causa trasferimento definitivo al-l’estero), egli ha potuto rendersi conto come il suo avere di vecchiaia non fosse comprensivo di quanto accumulato in suddetto periodo quale dipendente della ditta convenuta;
- malgrado l’assegnazione di due termini (cfr. II, III), la convenuta non ha presentato la risposta di causa;
- il TCA ha quindi esperito diversi accertamenti, interpellando e chiedendo informazioni in particolare alla __________ (già __________, istituto di previdenza cui era affiliata la CV 1; cfr. IV, V, VII, X, XII, XV), alla __________ (cfr. VI, VIII) e alla __________ (cui era affiliata la __________; cfr. IX, XI). Dell’esito di tali accertamenti si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;
- vertenze che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto all’obbligo di assicurazione, alla fissazione ed al pagamento dei contributi LPP costituiscono controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (DTF 129 V 320, 122 III 59 consid. 2; SZS 2002 pp. 499ss; SZS 2000 pp. 145ss e p. 316; STFA 25 gennaio 2000 nella causa F. e Z. [B 37/99]).
Nella specie, la vertenza oppone un lavoratore, AT 1, alla __________, suo ex datrice di lavoro, ed ha per oggetto l’invocato mancato ossequio, da parte di quest’ultima dell'obbligo di assicurarlo per la previdenza professionale, in particolare per quanto riguarda il periodo gennaio 1995-marzo 2003. Questo TCA, quale istanza giudicante istituita giusta l'art. 73 LPP, è quindi competente a statuire nel merito della lite;
- il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1, 127 V 466; SVR 2003 IV Nr. 25). Di conseguenza nel caso in esame, visto che l’attrice postula l’assicura-zione retroattiva ad un istituto di previdenza dal 1995 al 2003, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA 26 novembre 2003 nella causa J., [U 158/03], 24 maggio 2004 nella causa M., [C 205/03]);
- dalle allegazioni di petizione (rimaste incontestate), dalla documentazione prodotta dall’attore e da quella acquisita dal TCA risulta che nel periodo in esame AT 1 – classe 1970 e quindi soggetto all’assicurazione per il rischio vecchiaia a far tempo dal gennaio 1995 (art. 7 cpv. 1 LPP) – ha lavorato alle dipendenze della CV 1 (cfr. doc. A/3-A/8, A/20). L’interessato non risulta essere mai stato annunciato all’istituto previdenziale di quest’ultima, segnatamente alla __________ (cfr. V). Dall’estratto del conto individuale AVS dell’attore risultano per contro essere stati annunciati alla competente cassa di compensazione (__________) salari ammontanti a fr. 51'935.-- nel 1995, fr. 52'468.-- nel 1996 e nel 1997, fr. 52'650.-- nel 1999 e nel 2000, fr. 57'936.-- nel 2001, fr. 59'501.-- nel 2002 e fr. 14'875.-- nel 2003 (sino a marzo) (cfr. doc. A/3);
- poiché lo statuto di salariato ai sensi dell’AVS (art. 5 cpv. 2 LAVS) è determinante anche per la previdenza professionale (SZS 2005 p. 232; DTF 123 V 277; RCC 1985 p. 369; cfr. anche art. 10 LPGA), si deve concludere che AT 1 era un salariato anche per quanto concerne la LPP;
- dalla predetta documentazione risulta quindi che nel periodo gennaio 1995-marzo 2003 AT 1 ha sempre percepito una retribuzione superiore al salario minimo comportante l’obbli-go assicurativo previdenziale giusta l’art. 2 LPP;
- malgrado la datrice di lavoro convenuta non abbia notificato l’attore al proprio istituto di previdenza, contravvenendo in tal modo agli obblighi legali e contrattuali che le incombevano (artt. 7 cpv. 1 e 10 OPP2; cfr. contratto d’adesione e regolamento sub doc. XV), egli adempiva alle condizioni di salario e età per essere obbligatoriamente assicurato ai sensi della LPP dal gennaio 1995 per i rischi morte, invalidità e vecchiaia (art. 7 cpv. 1 LPP);
- ne discende che l’obbligo – peraltro incontestato - per la convenuta di assicurare AT 1 nel periodo litigioso deve essere ammesso;
- di conseguenza, in accoglimento della petizione, la CV 1 deve essere condannata ad assicurare AT 1 al proprio istituto previdenziale (__________) retroattivamente per il periodo gennaio 1995-marzo 2003 con conseguente versamento dei contributi previdenziali;
- spetterà alla __________ procedere alla riscossione presso la CV 1 della totalità dei contributi dovuti – che secondo il conteggio già allestito dal-l’istituto previdenziale, sulla scorta dei summenzionati salari AVS, ammontano a fr. 27'444.50 (cfr. XV, XXI) – e di ogni ulteriore costo ed addebito per interessi esigibili in base alla legge e al regolamento.
Copia del presente giudizio verrà quindi notificato anche alla __________ per i suoi incombenti;
- giusta l’art. 20 cpv. 1 Lptca, nel suo tenore in vigore sino al 30 settembre 2008 ed applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Di regola, pertanto, non si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato. Tuttavia l'esclusione della gratuità della procedura in caso di temerarietà o leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; art. 20 cpv. 2 Lptca).
Nel caso in esame la ditta convenuta, benché affiliata ad un istituto di previdenza, non ha provveduto ad annunciare il proprio dipendente AT 1 né quindi a versare i contributi dovuti a favore del medesimo, ha reso necessaria la presente procedura nel corso della quale non è intervenuta in causa e non ha fornito alcuna collaborazione. Il suo comportamento va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per complessivi fr. 800.--;
- vincente in causa e rappresentato dall’RA 1, AT 1 ha diritto alla rifusione di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili;
l’art. 181 CPP stabilisce che ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell’esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.
Nella fattispecie, dagli atti emerge che la CV 1 nella sua veste di datore di lavoro ha dedotto dai salari di spettanza di AT 1 i relativi contributi previdenziali. A tutt’oggi non risulta che il datore di lavoro li abbia trasferiti al competente istituto di previdenza. Richiamato l’art. 76 LPP, si giustifica pertanto la trasmissione di copia del presente giudizio e degli atti di causa al Ministero pubblico affinché verifichi l’eventuale commissione di reato di azione pubblica.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ Di conseguenza la CV 1 (società in nome collettivo), __________ è condannata ad assicurare AT 1 alla __________ per il periodo gennaio 1995-marzo 2003, con conseguente versamento dei relativi contributi della previdenza professionale conformemente ai considerandi.
2.- La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono poste a carico della CV 1 che rifonderà a AT 1 fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Copia della presente sentenza e dei relativi atti di causa sono trasmessi per ragione di competenza al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti