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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.03.2008 34.2007.66

12 mars 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·756 mots·~4 min·3

Résumé

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2007.66   RG/sc

Lugano 12 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 7/8 novembre 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

 AT 1   rappr. da:   RA 1    

a  

1.  CV 1   1 rappr. da:   RA 2   2. CV 2     in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

considerato                     in fatto e in diritto

che                              -     con sentenza 8 agosto 2007, cresciuta in giudicato il 4 settembre 2007, il Pretore del Distretto __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 – unitisi in matrimonio il 7 giugno 2003 – e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è stato pattuito il diritto della ex moglie all’accredito, presso il suo istituto previdenziale, di fr. 4'892.85 a debito dell’avere pensionistico dell’ex marito (I);

                                    -     nell’impossibilità di procedere al trasferimento di quanto di spettanza della ex moglie (II/1), il 7/8 novembre 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP;

                                     -   il TCA, costatata sia l’assenza di un una conferma da parte dell’istituto previdenziale interessato circa l’attuabilità della regolamentazione adottata dagli ex coniugi, sia la mancata comunicazione da parte di AT 1 degli estremi del conto su cui accreditare l’importo di sua spettanza, ha chiesto a CV 2, istituto previdenziale dell’ex marito, la quantificazione dell’attuale ammontare della prestazione d’uscita nonché una conferma dell’attuabilità della divisione concordata tra gli ex coniugi (IV), invitando altresì il legale della ex moglie a voler trasmettere la documentazione comprovante l’apertura di un conto di libero passaggio (III);

                                     dopo aver reintegrato, ai fini del trasferimento, il capitale pensionistico di CV 1 nel frattempo trasferito su un conto di libero passaggio esterno, con scritto 26 novembre 2007 la CV 2 ha confermato l’attuabilità di una divisione, precisando che il capitale pensionistico ammonta in data 4 settembre 2007 a fr. 18'418.20 (VII);

                                     la richiesta d’apertura di un conto di libero passaggio su cui accreditare la prestazione spettante a AT 1 è rimasta priva di riscontro;

                                     -   stante quanto sopra, richiamati gli artt. 49 cpv. 2  LOG e 2 cpv. 1 LPTCA, 142 CC, 3-5,  22 cpv. 1 e 25a LFLP, la somma di fr. 4'892.85, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 4 settembre 2007, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà essere trasferita a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi presso la __________ (artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP);

                                     -   in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   E' fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1 (nata il 28 agosto 1976; n. AVS __________), su un conto da aprirsi a suo nome presso la __________, la somma di fr. 4'892.85 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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