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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2008 34.2007.42

28 janvier 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,024 mots·~10 min·3

Résumé

Assicurata beneficiaria di una rendita d'invalidità LPP. Prestazione va calcolata secondo il tenore del regolamento in vigore alla nascita del diritto alla rendita, indipendentemente dal fatto che tale diritto sia stato differito a causa del versamento di indennità per perdita di guadagno

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2007.42   BS

Lugano 28 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 2 agosto 2007 di

AT 1   rappr. da: RA 1    

contro  

Fondo di Previdenza per il Personale __________

rappr. da:   RA 2       in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   AT 1, classe 1950, è affiliata, per il tramite del suo datore di lavoro, presso il Fondo di previdenza per il personale dell’__________ (in seguito: Fondo di previdenza).

                                         Dal 29 settembre 2004 essa è portatrice di una malattia invalidante e nel gennaio 2006 ha potuto riprendere parzialmente la sua attività lavorativa.

                                         Con decisione 24 novembre 2006, preavvisata il 26 ottobre 2006, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita d’invalidità del 100%, con decorrenza dal 1° settembre 2005, e di una mezza rendita dal 1° aprile 2006 (doc. AI 11, 12).

                               1.2.   Scaduto, il 12 settembre 2006, il diritto alle indennità per perdita di guadagno per malattia (cfr. doc. 14), con scritto 26 febbraio 2007 il Fondo di previdenza ha comunicato all’assicurata , secondo gli art. 30 seguenti del Regolamento, il diritto a percepire, dal 13 ottobre 2006, una rendita d’invalidità del 50% pari alla metà dello stipendio assicurato di fr. 62'335 annui, corrispondente a un importo mensile di fr. 1'299 (doc. 4).

                                         L’assicurata, con scritto 6 marzo 2007 e per il tramite del RA 1, ha fatto presente che il momento invalidante è subentrato allorquando il vecchio regolamento (art. 42) prevedeva che l’ammontare annuo della rendita d’invalidità corrispondeva al 60% del salario assicurato in vigore al termine dei 720 giorni di indennità e non al 50%, come stabilito dal nuovo regolamento, entrato in vigore al 1° gennaio 2006, in casu non applicabile (doc. 1).

                                         Respingendo in data 26 aprile 2006 la richiesta dell’assicurata, il Fondo ha ribadito che nel caso in esame risulta essere applicabile l’art. 32 del nuovo regolamento che stabilisce l’ammontare delle rendita completa al 50% del salario assicurato in vigore al termine di versamento delle indennità giornaliere (doc. 3).

                               1.3.   Con la presente petizione AT 1, sempre patrocinata dall’RA 1, ha chiesto la condanna del Fondo di previdenza al versamento di una rendita mensile di fr. 1'588,40, oltre ad interessi, dal 13 ottobre 2006.

                                         Facendo presente che l’AI le ha riconosciuto un’incapacità al guadagno dal 1° settembre 2005 ed invocando la protezione dei diritti acquisiti, l’attrice sostiene che applicabile è il vecchio regolamento e non quello nuovo entrato in vigore al 1° gennaio 2006.

                               1.4.   Con risposta di causa il Fondo di previdenza, rappresentato dall’avv. RA 2, ha invece postulato la reiezione della petizione.

                                         Negando l’esistenza di un diritto acquisito, esso è del parere che determinante è la nuova regolamentazione poiché il diritto al versamento della rendita è sorto con il termine dell’erogazione delle indennità giornaliere, avvenuto nel settembre 2006.

                                         Le parti, con i rispettivi allegati di replica e duplica, si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni.                                            

considerando,                in diritto

                               2.1.   Nel caso in esame pacifico è che l’attrice ha diritto a percepire dal Fondo di previdenza convenuto una mezza rendita d’invalidità LPP dal 13 ottobre 2006.

                                         Contestato è invece l’ammontare della prestazione, rispettivamente controverso è sapere quale regolamento applicare.

                                         Secondo l’attrice, essendo l’invalidità sorta il 1° settembre 2005, la rendita ammonta al 60% del salario assicurato al termine del versamento delle indennità giornaliera così come stabilito dall’art. 42 cpv. 2 del Regolamento valido dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005 (in seguito: Regolamento 2001).

                                         Il Fondo convenuto è invece del parere che il diritto alla rendita è differito sino al termine del versamento delle indennità giornaliere, in casu il 12 settembre 2006, motivo per cui è applicabile l’art. 32 cpv. 1 del nuovo regolamento, entrato in vigore al 1° gennaio 2006 (in seguito: Regolamento 2006), il quale fissa l’ammontare della rendita completa al 50% del salario assicurato.

                               2.2.   L’art. 23 cpv. 1 lett. a LPP (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005),  che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità.

                                         Sino al 31 dicembre 2004 il vecchio art. 23 cpv. 1 LPP stabiliva che il diritto alle prestazioni d’invalidità alle persone che, nel senso dell’AI, erano invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa aveva portato all’invalidità.

                                         L’art. 24 cpv. 1 LPP (sempre nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005) stabilisce che l’assicurato ha diritto alla rendita d’invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70 per cento (lett. a), a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 per cento (lett. b), a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50 per conto (lett. c), a un quarto di rendita se è invalido per almeno ai 40 per cento (lett.c). Antecedentemente, invece, l’art. 24 cpv. 1 vLPP stabiliva il diritto alla rendita intera se l’assicurato era invalido ai sensi dell’AI per almeno due terzi ed alla mezza rendita se invalido per almeno la metà.

                                         L’art. 26 cpv. 1 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

                                         Ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPP l’istituto previdenziale può stabilire che nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni d’invalidità sia differito fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo. L’art. 26 OPP2 stabilisce inoltre che l’istituto previdenziale può differire la rendita d’invalidità fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera, se l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80% per cento del salario di cui è privato (lett. a) e che le indennità giornaliere sono state finanziata almeno per la metà dal datore di lavoro (lett. b) (cfr. in merito: Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2006, n. 776 pag. 289).

                               2.3.   Secondo i principi generali di diritto, si applicano, in caso di cambiamento del diritto, salvo disposizioni transitorie contrarie, le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2).

                                         Questi principi valgono nel caso di cambiamento delle disposizioni regolamentari e statutarie degli istituti di previdenza (DTF 121 V 100 consid. 1a e riferimenti).

                                         Per quel che concerne le rendite, fa stato il regolamento valido al momento della nascita del relativo diritto e non secondo la disposizione regolamentare applicabile al momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità. Qualora il nuovo regolamento non preveda una normativa transitoria statuente l’applicazione del precedente regolamento in vigore al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa, è applicabile la nuova regolamentazione (DTF 121 V 101 consid. 2 e 3; Stauffer, op. cit., N 1355 pag. 152).

                                         Nel caso in esame è pacifico che il diritto alla rendita AI è sorto nel mese di settembre 2005, motivo per cui, a mente del TCA, applicabile è il Regolamento 2001. Il differimento del diritto alla rendita al 13 settembre 2006, giorno in cui all’assicurata non è stata più versata un’indennità perdita di guadagno, non è rilevante. Si tratta infatti di una norma (art. 26 cpv. 2 LPP) di coordinamento temporale che mira ad evitare un cumulo di redditi sostituivi con una rendita del secondo pilastro (cfr. DTF 120 V 61 ss). Inoltre, nella sentenza 9 agosto 2002 nella causa J. (B 109/01) il TFA, facendo riferimento all’art. 26 cpv. 2 LPP ed alla disposizione regolamentare applicabile in quel caso, ha ribadito che determinante è il regolamento valevole al momento in cui è sorto il diritto alla rendita d’invalidità, mentre è irrilevante il fatto che il versamento della prestazione in oggetto sia stato differito in quanto, a seguito di un accordo con il datore di lavoro, l’assicurata aveva continuato a percepire, nonostante la malattia, un salario (cfr. anche Vetter-Schreiber, op.cit. pag.96 e Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, Basilea 2006, nota 338 pag. 143).

                                         Pertanto, come detto sopra, in casu è applicabile il Regolamento 2001. Ne consegue quindi che la mezza rendita d’invalidità, erogabile dal 13 ottobre 2006, corrisponde al 60% del salario assicurato in vigore al termine dei 720 giorni di indennità (fr. 62'335.--), così come previsto dall’art. 42 cpv. 2 del Regolamento 2001, ammontante a fr. 18'700,50 annui ([62'335 x 60%] : 2), rispettivamente a fr. 1'558,40 mensili, riservata la facoltà del Fondo di eventualmente ridurre la prestazione in caso di sovrassicurazione (artt. 34a LPP e 24 OPP2).

                               2.4.   L’attrice ha chiesto la corresponsione d’interessi di mora.

                                         A tal proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. DTF non pubbl. del 31 luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia).

                                         Secondo il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid. 4b.).

                                         In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134).

                                         Nel caso di specie dalla documentazione agli atti emerge che le parti non hanno pattuito un interesse di mora superiore a quello previsto dalla legge. Di conseguenza può essere riconosciuto unicamente l’interesse del 5%.

                                         Per quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui

"  il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale." (DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata)

                                         Dagli atti non risulta che l’attrice abbia promosso una procedura esecutiva nei confronti della convenuta. Di conseguenza gli interessi di mora del 5% decorrono dal 2 agosto 2007, data dell’inoltro della petizione, limitatamente alla differenza tra la rendita erogata e quella di diritto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta .

                                         §    AT 1 ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità di fr. 1'558,40 mensili, oltre a interessi di mora del 5% dal 2 agosto 2007 limitatamente alla differenza tra la rendita erogata e quella di diritto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Il Fondo di previdenza per il personale __________ verserà all’attrice  fr. 1’000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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