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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.12.2007 34.2007.38

20 décembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,289 mots·~16 min·3

Résumé

Non essendovi alcun nesso temporale tra l'incapacità lavorativa che ha giustificato una seconda rendita AI, l'assicurato, già beneficiario di una rendita d'invalidità dell'AI e della LPP limitate nel tempo, non ha diritto ad una nuova prestazione d'invalidità del secondo pilastro

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2007.38   BS

Lugano 20 dicembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 23 luglio 2007 di

 AT 1    

contro  

CO 1     in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   AT 1, classe __________, ha lavorato dal 1° gennaio 1997 sino al 30 aprile 2001 presso la ditta __________ a __________ ed era assicurato, per il tramite del datore di lavoro, presso la Cassa pensioni __________, precedentemente Cassa pensioni __________ (doc. 1 e 2).

                               1.2.   A causa di una sindrome depressiva di media gravità accompagnata da attacchi di panico, l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio di prestazioni AI. L’istruttoria amministrativa ha permesso di accertare una piena inabilità lavorativa dal 1° luglio 2000 sino alla valutazione peritale 21 agosto 2002 del dr. __________, allora direttore per il Sottoceneri dell’__________ (__________) di __________ (atti AI doc. XV).

                                         Con decisione 22 gennaio 2003, confermata con decisione su opposizione 14 luglio 2003, l’Ufficio AI ha di conseguenza assegnato una rendita intera AI (scaduto l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) dal 1° luglio 2001 al 30 novembre 2002 (tre mesi dopo la citata perizia, attestante una piena abilità lavorativa; art. 88a cpv. 2 OAI) (doc. 7). La decisione su opposizione è stata confermata sia dal TCA (inc. 32.2003. 74) che dal TFA (I 324/04).

                               1.3.   Terminate le indennità giornaliere percepite dalla cassa malati __________, la Cassa pensioni __________ ha erogato una rendita d’invalidità LPP, nonché due rendite per figli, dal 2 aprile 2002 sino al 30 novembre 2002 per complessivi fr. 9'398.-- (doc.8 e 9).

                               1.4.   Nel mese di giugno 2004 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI sempre motivata da depressione e attacchi di panico.

                                         Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione 26 febbraio 2007, preavvisata il 24 novembre 2006, l’Ufficio AI ha accertato un peggioramento delle condizioni di salute dal maggio 2005 e riconosciuto il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 75%) dal 1° maggio 2006 (doc. 10 e 11).

                               1.5.   Sulla scorta della citata decisione AI, l’assicurato con una prima lettera 29 gennaio 2007 si è rivolto alla Cassa pensioni __________ per accertare i presupposti di un’eventuale erogazione di una rendita d’invalidità LPP (doc. 12). Durante il successivo scambio di corrispondenza la cassa pensioni ha spiegato di non poter riconoscere il diritto a prestazioni. In particolare essa ha fatto presente che la risorta incapacità lavorativa, che ha conferito il diritto alla seconda rendita AI, è subentrata nel maggio 2005, a oltre un anno dalla cessazione delle prestazioni d’invalidità LPP (30 dicembre 2002), motivo per cui il nuovo caso assicurativo non è di loro competenza (doc. 13-17).

                               1.6.   Con petizione 23 luglio 2007, completata il 18 agosto 2007, AT 1 ha chiesto che la Cassa pensioni __________ sia condannata a versargli una rendita d’invalidità sulla base della decisione 26 febbraio 2007 dell’Ufficio AI in quanto “la pratica AI non è mai stata interrotta”. Egli ha poi rilevato come la cassa pensione avrebbe comunicato di “ricominciare a versare le prestazioni in caso di nuove decisioni AI”.

                               1.7.   Con risposta di causa presentata dalla CO 1 (cfr. consid. 2.2) è stata chiesta la reiezione della petizione.

                                         Elencate le norme applicabili al caso concreto, essa ha sostanzialmente evidenziato che l’inabilità lavorativa riapparsa nel maggio 2005 non è in relazione temporale con l’incapacità lavorativa alla base della rendita d’invalidità LPP, versata sino al 30 dicembre 2002, avendo in quel lasso di tempo l’assicurato recuperato una piena abilità al lavoro e quindi non sussiste alcun diritto ad ulteriori prestazioni del secondo pilastro (XII).

                                1.8   Il 2 ottobre 2007 l’attore ha trasmesso l’intero incarto AI ribadendo di essere sempre stato inabile nella misura del 100% (XIV).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Nel caso in esame, AT 1 ha introdotto la petizione nei confronti della Cassa pensioni __________.

                                         Con scritto 5 settembre 2007 la CO 1 (in seguito: CO 1) ha precisato che la Cassa pensioni __________ è un’istituzione di previdenza comune, senza personalità giuridica, all’interno della stessa fondazione. Rinunciando per motivi di economia processuale a chiedere la reiezione della petizione per mancanza della legittimazione passiva, la Fondazione ha chiesto la relativa correzione della denominazione di parte convenuta (V).

                                         Interpellato in merito dal TCA, il 20 settembre 2007 l’attore ha dato il suo assenso alla modifica della parte convenuta (X).

                               2.3.   Trattandosi in casu di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

                                         Nel merito

                               2.4.   Oggetto del contendere è l’eventuale assegnazione a AT 1 di una rendita d'invalidità LPP a seguito della decisione 26 febbraio 2007 dell’Ufficio AI, mediante la quale egli è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2006.

                                2.5   L’art. 23 lett. a LPP (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005), che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998 LPP no. 19; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; 118 V 35; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; Maurer, Bundessozialversiche-rungsrecht, Basilea 1994, p. 209).

                                         Per poter aver diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. Pratique VSI 1998 pag. 126; STFA non pubblicate del 16 febbraio 2001 nella causa V., B 100/00 e del 2 agosto 2000 nella causa B., B 78/99). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 nella causa  R. consid. 2).

                                         Il richiedente dev'essere quindi assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa  (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA non pubbl. del 6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; SZS 1994 p. 469; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 nella causa R consid. 2).

                                         Questa soluzione è stata introdotta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1°, 120 V 116 consid. 2b; STFA del 6 marzo 1996 nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS no. 36).

                                         Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 LPP no. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98).

                                         I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).                           

                               2.6.   Ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LPP (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005) l’assicurato ha diritto alla rendita intera d’invalidità, nel senso dell’AI, per almeno il 70 per cento (lett. a); a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 per cento (lett. b); a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50 per cento (lett. c); a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40 per cento (lett. d).

                                         L’art. 26 cpv. 1 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2 l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo.

                                         Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.         

                                         Nel caso di specie la rendita d’invalidità è disciplinata dall’art. 6.2 del regolamento della Cassa pensioni __________ (__________).

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza del TFA, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 nella causa B., B 64/99).

                                         Secondo la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

                                         Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

                                         La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (cfr. DTF 130 V 275 consid. 4.1; SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p. 210).                                             

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993 B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).

                                         Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento  (SZS 2003 p. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, DTF 120 V 117; cfr. anche STFA 21 novembre 2002, B 23/01 consid. 2.2., riassunta in SZS 2003 S. 509 ). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STFA del 30 ottobre 2002 nella causa P., B 4/02 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).

                               2.8.   Da un attento esame della documentazione agli atti, questa Corte non può che confermare l’assenza di un nesso temporale tra le affezioni psichiche che hanno portato al riconoscimento della seconda rendita AI e l’incapacità lavorativa che aveva giustificato l’erogazione della precedente rendita LPP.

                                         Va al riguardo fatto presente che dalla perizia 21 agosto 2002 del dr. __________ risulta come l’assicurato sia stato ritenuto “in grado di svolgere un’attività lavorativa nella misura del 100%”, con prognosi favorevole “anche se il paziente non appare molto motivato a ritentare un nuovo inserimento lavorativo” (perizia pag. 11, sub. XIV). Di conseguenza, con decisione su opposizione 26 marzo 2003, confermata sia del TCA che dal TFA (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio AI aveva limitato la rendita al 30 novembre 2002, ossia tre mesi dopo il miglioramento della situazione psichica accertata dal perito.

                                         A seguito della seconda domanda di prestazioni del giugno 2004 l’Ufficio AI ha incaricato il dr. __________ di esperire una perizia. Con rapporto 9 novembre 2006 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha accertato un’incapacità lavorativa del 75% a decorrere dal maggio/giugno 2005. Dalla perizia stessa si evince che nel periodo fra le due decisioni AI l’assicurato non ha ripreso un’attività lavorativa, non per motivi di salute (“Sul piano lavorativo il periziando, dall’anno 2000, non svolge più la propria attività lucrativa di autista di trasporti internazionale e non si è nemmeno più prodigato nella ricerca di un altro posto di lavoro..”; perizia pag. 2). Per quanto riguarda il lato finanziario, dal citato rapporto risulta che l’assicurato “da circa 4 anni non ha introiti propri; si mantiene grazie alla rendita dell’invalidità del figlio e allo stipendio della consorte…” (perizia pag. 2).

                                         In queste circostanze, dunque è da ritenere che, con il grado di verosimiglianza preponderante valido nell’assicurazione sociale (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), vi è stato un recupero della piena capacità lavorativa di lunga durata. Infatti, fra la cessazione della rendita LPP (30 novembre 2002) e l’insorgere dell’incapaci-tà lavorativa (maggio/giugno 2005), che ha portato al riconoscimento della seconda rendita d’invalidità, sono trascorsi quasi due anni e mezzo. L’interruzione dell’incapacità lavorativa è da considerare parimenti duratura anche volendo far risalire la ricaduta psichica al primo ricovero presso la Clinica __________ di __________ avvenuto il 2 aprile 2004.

                                         Vero che durante questo lasso di tempo non risultano altri indizi esterni che permettono di corroborare ulteriormente la piena capacità lavorativa riacquistata, quali la corresponsione di indennità di disoccupazione, alle quali comunque l’attore non avrebbe avuto diritto visto che dal 2000 non ha più lavorato e versato contributi AD. Ma è altrettanto vero che, come riportato sopra, non vi sono motivi per non ritenere assodato un recupero della piena abilità lavorativa di lunga durata.

                                         Va inoltre fatto presente che l’inizio dell’incapacità lavorativa alla base della seconda rendita d’invalidità (1° maggio 2005) è da ricondurre ad un periodo in cui l’affiliazione dell’attore presso la convenuta era da tempo cessata (30 aprile 2001, rispettivamente, ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 LPP, 30 maggio 2001 per i rischi decesso ed invalidità). Spetterebbe teoricamente all’istituto di previdenza presso cui l’attore era in quel momento (1° maggio 2005) assicurato rispondere del risorgere dell’invalidità, anche se, come visto sopra, non avendo egli ripreso un’attività lucrativa, tale affiliazione non risulterebbe data.

                                         Infine, sulla base dello scritto 4 gennaio 2005 della Cassa pensioni __________ l’attore non può rivendicare il diritto a nuove prestazioni LPP. Se da un lato l’istituto di previdenza aveva fatto presente che avrebbe ripreso l’erogazione di una rendita, cessata al 30 novembre 2002, “solo in caso che l’assicurazione AI ricomincerà a versare delle prestazioni”, dall’altro nel medesimo scritto precisava che, a ricezione della nuova decisione AI, “potrà esaminare un continuo diritto ad una rendita d’invalidità del secondo pilastro” (doc. A4). Tale esame è stato eseguito, il cui esito negativo è stato spiegato all’allora legale dell’attore (cfr. consid. 1.5).

                                         Visto quanto sopra, venendo a mancare il nesso temporale non è necessario esaminare quello materiale (il danno alla salute giustificante il diritto alla seconda rendita AI è da ricondurre alla medesima affezione invalidante alla base della rendita d’invalidità LPP?) essendo i due nessi requisiti cumulativi per l’eventuale versamento di una prestazione (cfr. consid. 2.7).

                                         Pertanto, l'Istituto previdenziale, a seguito della decisione 26 febbraio 2007 dell’Ufficio AI, ha rettamente negato il diritto ad una rendita d’invalidità del secondo pilastro. Ne consegue la reiezione della petizione.

                               2.9.   Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 LPTCA al ricorrente, rispettivamente attore, in caso di agire temerario o per leggerezza, possono essere accollate la tassa di giustizia e le spese di procedura.

                                         Ne consegue che la richiesta della convenuta di mettere a carico dell’attore, risultante dal punto di vista procedurale perdente, i costi di procedura non può essere accolta. Del resto, non vi è motivo per ritenere la petizione temeraria, né la convenuta lo ha d’altronde sostenuto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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