Raccomandata
Incarto n. 34.2007.35 BS
Lugano 6 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 25 giugno 2007 di
AT 1
contro
CV 1 in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti la CV 1 (in seguito: CV 1) si è affiliata alla AT 1 (in seguito: Fondazione), con effetto dal 1° gennaio 2004 (doc. A2);
- a fronte del mancato pagamento dei contributi e delle spese dovute nel 2005 e malgrado la notifica di richiami e diffide (doc. A7 - 10), la Fondazione ha fatto spiccare nei confronti della società il precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UE di __________ il 3 luglio 2006, per un importo di fr. 10'835,50 a cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. A12);
- con scritto 17 agosto 2006 la società ha preannunciato il versamento di quanto dovuto entro il 25 agosto 2006 (doc. A14), circostanza che non si è realizzata (cfr. estratto conto 14 giugno 2007; doc. A 15);
- con la petizione in oggetto la Fondazione chiede al TCA la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto importo oltre interessi al 5% dal 27 giugno 2006 e delle spese di precetto esecutivo (fr. 100.-), postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione al succitato precetto nonché la rifusione delle spese ripetibili;
- malgrado l'assegnazione di due termini (l’ultimo termine perentorio è stato assegnato con ordinanza 27 agosto 2007), per la presentazione della risposta, la convenuta è rimasta silente;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi - che non è contestato in questa sede - l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweiz. Bundesverwaltungsrecht, 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsor-gestiftung, 1989, p. 32). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- nella fattispecie, le persone assicurate, le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del loro versamento sono regolati nel contratto di affiliazione, nel piano di previdenza e nel relativo regolamento (doc. A2-4);
- l'importo dei contributi dovuti, così come quello delle spese addebitate e degli interessi, non è contestato. Dall’esame della documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi oggetto della petizione è stato effettuato conformemente alle disposizioni contrattuali e regolamentari e a quelle della LPP. In particolare i premi previdenziali sono stati determinati sulla base della lista dei salari del 24 dicembre 2004 (doc. A 5). L'importo chiesto con la petizione di fr. 10'835,50 (comprensivo delle spese) oltre interessi del 5% dal 27 giugno 2006 (cfr. art. 66 cpv. 2 LPP) può quindi essere riconosciuto integralmente;
- l’attrice chiede anche la condanna della convenuta al pagamento delle spese del precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ (fr. 100.--). Tale richiesta deve essere disattesa. In effetti, tali spese non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (SVR 1995 KV Nr. 57, p. 175, STCA del 21 settembre 1993 in re R.B.; DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1983, p. 106). In tal caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del rigetto dell’opposizione;
l’attrice postula infine la pronuncia del rigetto definitivo del-l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dall’UE di __________. Secondo la giurisprudenza federale il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pp. 241ss, 251 e 252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato. Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T.). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288-289, 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP).
Nel caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini e di un’ulteriore proroga per la presentazione della risposta. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 200.--;
- il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti. L’art. 22 LPTCA prevede che il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio. Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico (DTF 112 V 49).
In materia di LPP il diritto a ripetibili è di principio riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4; SZS 2001 p. 174). Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s, 323, 127 V 207, 126 V 150; AHI Praxis 2000 p. 337).
Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa, un’indennità ai sensi della giurisprudenza federale non può essere riconosciuta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 l'importo di fr. 10'835,50 oltre interessi al 5 % dal 27 giugno 2006.
§§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di __________ del 3 luglio 2006.
2.- La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della __________.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti