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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.12.2006 34.2006.54

6 décembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,370 mots·~12 min·3

Résumé

Contributi previdenziali non verati dal datore di lavoro all'istituto previdenziale. Condanna al pagamento e rigetto definitivo dell'opposizione.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2006.54   rg/sc

Lugano 6 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 10 ottobre 2006 di

AT 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CV 1     in materia di previdenza professionale

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con contratto 22 novembre 2001 la CV 1, quale datore di lavoro, ha aderito con effetto dal 1. novembre 2001 alla AT 1 (in seguito: Fondazione), allo scopo di attuare la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti;

                                     costatato il mancato versamento da parte del datore di lavoro del saldo contributivo di fr. 11'124.-- dovuto al 19 febbraio 2004, dopo invio di diffida e concessa nel frattempo la facoltà di un pagamento rateale solo parzialmente rispettato, stante uno scoperto residuo di fr. 1’815.85 fatto oggetto di nuova diffidata il 20 maggio 2005, dopo aver adito le vie esecutive da ultimo tramite precetto n. __________ del 3 maggio 2006 dell’UEF di __________, con petizione 10 ottobre 2006 la Fondazione ha chiesto la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 2'085.85 oltre interessi di mora al 5 % dal 1. giugno 2005, nonché di fr. 400.-- per spese di mora, fr. 70.-- per spese di precetto e fr. 12.40 per tassa d’incasso, postulando pure il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al succitato precetto;

                                     -   la convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta;

                                     la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitsgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP pag. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

                                     -   nel caso di specie secondo l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione (doc. A). L’obbligo contributivo - non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali - dev’essere quindi  riconosciuto;

                                     -   le modalità di calcolo e versamento dei contributi sono previste nel contratto d'adesione e nel relativo regolamento di previdenza (doc. A, C). Tenuto conto di questi elementi e di quelli in precedenza ricordati, considerati i versamenti effettuati dal datore di lavoro e delle mutazioni intervenute (doc. E-L), l’ammontare dei contributi previdenziali (e spese) rimasti insoluti deve nella specie essere stabilito in fr. 1'815.85, importo corrispondente al saldo fatto oggetto di diffida in data 20 maggio 2005 (doc. S);

                                     sui contributi non soluti l’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dal 1. giugno 2006.

                                         Giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; art. 3.3 contratto d'adesione). In concreto, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

                                     -   la Fondazione postula pure il versamento delle spese di mora per complessivi fr. 600.--, di cui 200.-- risultano compresi (unitamente alla somma di fr. 70.-per spese di precetto) nell’importo di fr. 2'085.85 indicato in petizione (1'815.85 + 200 + 70). Ora, secondo l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Tali spese affinché possano essere riconosciute - come lo scrivente Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione qui attrice (STCA 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA,  7 giugno 2006 nella causa L. D.;  11 aprile 2006  nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) - devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti;

                                     -   per quel che concerne i due anticipi di fr. 70.-- ognuno versati all'UEF di __________ (cfr. PE n. __________ e n. __________ agli atti) - e che la Fondazione chiede vengano posti a carico della ditta convenuta - va precisato che tali spese, come lo scrivente Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione qui attrice (cfr. STCA 30 giugno 2006 nella causa N.LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA,  7 giugno 2006 nella causa L. D;  11 aprile 2006  nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA), seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B.);

                                     con la petizione l’attrice chiede la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________. Secondo la giurisprudenza federale il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto. La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione;

                                     -   la richiesta attorea tendente al rimborso della tassa d'incasso (art. 19 OTLEF) di cui al PE in rassegna (fr. 12.40), deve essere disattesa atteso che la stessa, oltre che a non dover essere anticipata dal creditore (art. 4 Rform), in nessuna ipotesi - e quindi nemmeno in caso di esito negativo (per il creditore) della procedura esecutiva - è suscettibile di essere posta a suo carico;

                                     per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la LPTCA (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Per il TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; STFA 17 luglio 1998 nella causa T.), ciò che è anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA 13 luglio 1998 nella causa T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl).

                                         Nel caso in esame la convenuta non ha dato seguito alla richiesta di pagamento, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. Alla luce della suesposta giurisprudenza tale comportamento va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a carico della convenuta tasse e spese di procedura per fr. 100.--;

                                     il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L’art. 22 cpv. 1 LPTCA dispone che il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio. Il diritto è riservato, analogamente all’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195) a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA). Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

                                         Nel caso concreto, stante la non complessità della causa, non si giustifica l'assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

      §   La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 1'815.85 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2005.

     §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE  n. __________ dell’UEF di __________ limitatamente all’importo di fr. 1'815.85 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2005.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 100.-- sono poste a carico della CV 1.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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