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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.12.2008 34.2006.52

9 décembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,559 mots·~33 min·3

Résumé

Rendita d'invalidità del 2° pilastro. Interruzione del nesso temporale. Obbligo di versamento di un quarto di rendita a carico di uno dei due istituti previdenziali convenuti

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2006.52   BS/sc

Lugano 9 dicembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione 6 ottobre 2006 di

AT 1   rappr. da: RA 1    

contro  

1. CV 1   2. CV 2       in materia di previdenza professionale

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   AT 1, classe __________, è stato alle dipendenze, quale autista, della __________ dal 20 febbraio 1995 al 14 settembre 2002 ed è stato assicurato ai fini previdenziali, per il tramite del datore di lavoro, presso la CV 2 (in seguito: CV 2) dal 1° gennaio 1996 al 30 settembre 2002. Il versamento della prestazione d’uscita è avvenuto il 30 ottobre 2002 (cfr. certificato d’uscita 22 ottobre 2002; doc. C).                                       

                                         In seguito, dal 28 ottobre al 31 maggio 2003 e dal 29 settembre 2003 al 10 maggio 2004 l’assicurato ha beneficiato d’indennità di disoccupazione (cfr. atti dell’assicurazione disoccupazione contenuti nell’incarto AI, doc. XII).

                                         Dal 1° giugno 2003 al 30 settembre 2003 AT 1 ha lavorato presso la ditta __________ di __________ in qualità di autista. Ai fini previdenziali la ditta era affilata alla Fondazione CV 1 (in seguito: Fondazione CV 1). AT 1 è stato pertanto assicurato al fondo di previdenza della CV 1 con effetto dal 1° giugno 2003 (doc. IV/4) e sino al 30 settembre 2003 (cfr. notifica d’uscita; doc. 6). La prestazione d’uscita, inclusa la prestazione di libero passaggio ricevuta dal precedente ente previdenziale, è stata trasferita su un conto di libero passaggio, indicato dall’assi-curato stesso (doc. IV/7).

                               1.2.   Nell’ottobre 2004 AT 1 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (cfr. incarto AI; doc. XII).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisioni 15 dicembre 2005 l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una rendita intera (trascorso l’anno di attesa ex art. 29c pv. 1 lett. b LAI, decorrente dal 1° agosto 2003) a far da tempo dal 1° agosto 2004, prestazione ridotta a tre quarti di rendita con effetto dal 1° maggio 2005 (doc. B). In data 7 dicembre 2006 l’amministrazione ha respinto l’opposizione con cui l’assicurato aveva chiesto l’erogazione di una rendita intera dal 1° agosto 2004, e confermato le decisioni del 15 dicembre 2005.

                                         Contro la decisione su opposizione 7 dicembre 2006 AT 1, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso (inc. 32.2007.27), del quale si parlerà nel prosieguo.

                               1.3.   Una volta ricevuta la decisione dell’Ufficio AI, AT 1, per il tramite del Sindacato RA 1, ha chiesto, senza esito positivo, sia alla CV 2 che alla Fondazione CV 1 la corresponsione di una rendita d’invalidità (doc. F – I).

                               1.4.   Con la presente petizione AT 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto la condanna, in solido o in alternativa, di entrambi gli istituti previdenziali al versamento di una rendita d’invalidità dal 1° agosto 2004, evidenziando in particolare quanto segue:

"  (…)

2) Con scritto 10 ottobre 2005 (doc. F) e 14 novembre 2005 (doc. G) la scrivente organizzazione sindacale contattava le Casse pensioni qui convenute per invitarle ad erogare le prestazioni di invalidità. La __________ con scritto 28 ottobre 2005 (doc. H) rispondeva prontamente che in conformità all'art. 23 della LPP era tenuta a versare le prestazioni d'invalidità quell'istituzione di previdenza presso la quale la persona era assicurata al momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa. L'Ente assicurativo ha rilevato dagli atti AI che i problemi invalidanti risalgono all'anno 2000 e che l'incapacità lavorativa del 100% ha avuto inizio nel marzo del 2002,quindi ha negato ogni qualsiasi sua responsabilità ad erogare prestazioni. La prestazione di libero passaggio giace dunque ancora per il momento presso il __________. La Cassa pensione CV 2, invero molto meno tempestivamente e solo dopo numerosi solleciti, sia scritti, che telefonici da parte nostra, ha preso finalmente posizione in data 27 luglio 2006 (doc. I).

Sostanzialmente la CV 2 sostiene invece che l'incapacità lavorativa vera e propria ha avuto inizio solo a partire dal 1 agosto 2003. Il Gruppo CV 2 quindi nega responsabilità da parte sua argomentando che precedentemente al 2003 il signor AT 1 ha alternato periodi di lavoro a periodi di disoccupazione, quindi era collocabile in misura completa di conseguenza non era in abile al lavoro, almeno non nel periodo di riferimento, quando era assicurato presso la __________.

Secondo la tesi della CV 2 sarebbe di conseguenza competente ad erogare prestazioni la __________ di __________, in quanto il 1. agosto 2003 l'attore era alle dipendenze della __________ e quindi assicurato presso la suddetta cassa pensione.

Una vera partita a "ping-pong" tra le due Casse pensioni, con il signor AT 1 che assiste da spettatore impotente.

3) A questo punto, occorre stabilire chi deve far fronte al diritto del signor AT 1 di ricevere la rendita di invalidità del secondo pilastro, quindi si invita il lodevole Tribunale delle Assicurazioni a fare piena luce sulla fattispecie e a determinare quale dei due enti è responsabile ad erogare prestazioni, ai sensi dell'art. 23 LPP e della giurisprudenza. Infatti, il ricorrente vive da ormai due anni unicamente con la rendita AI ed evidentemente, ha seri problemi economici per far fronte alle necessità quotidiane."(Doc. I)

                               1.5.   Con la risposta di causa 23 ottobre 2006 la CV 2 chiede la reiezione della petizione, sostenendo che l’incapacità lavorativa che ha condotto all’invalidità è iniziata a decorrere il 1° agosto 2003 e quindi dopo la cessazione del rapporto previdenziale (30 settembre 2002), cui vanno aggiunti gli ulteriori 30 giorni di copertura assicurativa ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 LPP. Per questi motivi non sussiste, a mente dell’istituto di previdenza, alcun diritto ad una rendita d’invalidità del secondo pilastro.

                               1.6.   Anche la Fondazione CV 1, con la risposta di causa 26 ottobre 2006, postula la reiezione della petizione. Ricapitolando le consultazioni mediche alle quali l’assicurato è stato sottoposto - informazioni desunte dagli atti AI l’istituto di previdenza sostiene che non sussiste alcun obbligo di versamento di una rendita d’invalidità per le seguenti ragioni:

"  (…)

Per accertare un obbligo di versare le prestazioni di una convenuta, occorre rilevare quale delle malattie illustrate è la causa dell'invalidità dell'attore e quando ha provocato un'incapacità lavorativa che ha comportato l'invalidità. Nel rapporto del Servizio medico regionale TI/GR del 10.05.2005 (incarto AI). Il medico SMR ritiene come diagnosi principale una sindrome algica cronica lombare e come ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa una sindrome somatoforme del dolore persistente e sospetto di disturbo di personalità paranoide.

a) Dagli atti dell'Ufficio AI risulta chiaramente che l'incapacità lavorativa causata dai disturbi lombari è intervenuta al più tardi in novembre 2000 con numerosi recidive tra marzo e giugno 2002. Dopo questi episodi l'attore non è più stato in grado di lavorare a tempo pieno. Ha abbandonato il suo lavoro di camionista presso la __________ e successivamente è stato disoccupato per sette mesi. Dopo circa due mesi è stato licenziato dalla ditta __________. in quanto non era in grado di eseguire il lavoro offertogli come camionista a causa dei suoi dolori lombari (questionario per il datore di lavoro del 18.10.2004, incarto AI). Al cospetto degli accertamenti medici e della concreta fattispecie, l'impiego presso la ditta __________. deve essere considerato come tentativo di lavoro.

Se la capacità lavorativa che ha comportato l'invalidità attribuibile all'affezione somatica dell'attore, occorre aggiungere alla conclusione che la stessa si sia manifestata prima dell'ammissione alla previdenza professionale da parte della convenuta 1 e che quindi non è soggetta al versamento delle prestazioni.

b) Dall'incarto AI noto alla convenuta 1 non è del tutto chiaro in quale misura l'affezione psichica abbia provocato l'invalidità dell'attore. Si può tuttavia presumere che i problemi dei figli dell'attore vi abbiano contribuito in maniera determinante (cfr. rapporto del 18.12.2000 del dott. med. __________ e rapporto del 26.04.2005 del dott. __________, incarto dell'Ufficio all'incarto AI). Ci si aspetta che il rapporto mancante della dott.ssa __________ possa contenere indicazioni più dettagliate per datare l'inizio della trasformazione patologica dei problemi familiari. In ogni caso, con probabilità preponderante l'affezione psicosomatica non ha iniziato a manifestarsi durante l'appartenenza dell'attore alla cerchia di persone assicurate presso la convenuta 1. In questo modo manca la qualità di persona assicurata dell'attore anche per quanto riguarda l'incapacità lavorativa dovuta a patologie psichiche, per cui occorre altresì negare a questo proposito un obbligo di versare le prestazioni della convenuta 1. (...)" (Doc. IV)

                               1.7.   Il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto dell’attore ed assegnato alla parti un termine per la consultazione degli atti e la presentazione di osservazioni scritte (XIII). Le parti sono rimaste silenti.

                               1.8.   Avendo l’assicurato interposto ricorso alla decisione su opposizione 7 dicembre 2007 dell’Ufficio AI (cfr. consid. 1.2), determinante per l’evasione della presente vertenza, ritenuto inoltre necessario l’espletamento di accertamenti medici, con ordinanza 2 ottobre 2007 il Vicepresidente del TCA ha congiunto ai fini istruttori le cause AI e LPP ed ordinato l’esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura del Servizio medico di accertamento dell’AI (SAM), intimando alle parti un termine per presentare le domande peritali (XVII).

                                         Il 31 ottobre 2008 il Vicepresidente del TCA trasmesso al SAM le domande ricevute dalle parti (XX).

                               1.9.   In data 24 giugno 2008 il SAM ha rassegnato il referto peritale (XVIII inc. 32.2007.27), successivamente intimato dal Tribunale alle parti per osservazioni (XIX inc. 32.2007.27).

                                         Con scritti 11 luglio 2008 gli istituti di previdenza convenuti hanno ribadito di non essere debitori di alcuna prestazione d’invalidità (XXI, XII inc. 32.2007.27); l’attore ha invece contestato la perizia, in particolare per quel che concerne la valutazione della componente psichica (XXIII inc. 32.2007.27).

                                         L’8 agosto 2008 il SAM ha dato risposta alle domande delucidatorie del TCA (XXVI inc. 32.2007.27). Le parti hanno in seguito preso posizione sul complemento peritale (XXX, XXXIII, XXXIV).

                                         L’istruttoria è poi proseguita unicamente per quel che concerne la vertenza AI che si è conclusa, a seguito del ritiro del ricorso, con lo stralcio della causa, decretato in data odierna.

considerando                 in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se AT 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità del secondo pilastro, di quale grado e se debitrice della stessa è la CV 2 o la Fondazione CV 1.

                               2.3.   Trattandosi di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

                               2.4.   Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP,  la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                         In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329; 129 V 1 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

                                         Di conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità della previdenza professionale dovuta all’attore a dipendenza di un’inabilità lavorativa fissata dall’Ufficio AI anteriormente al 1° gennaio 2005, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003.

                               2.5.   L’art. 23 vLPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004), che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998 LPP no. 19; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; 118 V 35; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; Maurer, Bundesozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209). Dal 1° gennaio 2005 (1° revisione LPP) il nuovo art. 23 LPP stabilisce tra l’altro il diritto ad una prestazione d’invalidità (un quarto di rendita) se l’assicurato è invalido per almeno il 40 per cento (art. 23 cpv. 1 lett. d nLPP).

                                         Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. Pratique VSI 1998 p. 126; STFA 16 febbraio 2001 nella causa V., B 100/00 e del 2 agosto 2000 nella causa B., B 78/99). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA 20 luglio 1994 nella causa  R. consid. 2). Il richiedente dev'essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; 1994 p. 469; STFA 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS no. 36). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG no. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98).

                                         I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).                                                              

                               2.6.   L’art. 26 cpv. 1 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2 l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo.

                                         Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 nella causa B., B 64/99).

                                         Secondo la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

                                         Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

                                         La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF 130 V 275 consid. 4.1; SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210).

                                         Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è dato se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 p. 361).

                                         Nella sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute; questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’in-capacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993 B 38/92 in Plädoyer 4/94 pp. 66/67).

                                         Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (SZS 2003 p. 510, 2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG n. 18 p. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STFA 30 ottobre 2002 nella causa P., B 4/02 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).

                               2.8.   Nel caso in esame, siccome gli istituti di previdenza convenuti non sono stati coinvolti nella procedura AI - e quindi non hanno potuto usufruire del loro diritto di ricorso autonomo in tale ambito (DTF 129 V 73 segg.) -, la questione litigiosa riguardante l’inizio dell’incapacità lavorativa causante l’invalidità, determinante per accertare l’eventuale obbligo di prestazione, può essere esaminata senza vincolo alla decisione su opposizione (contestata) del 7 dicembre 2006 (cfr. STF 31 agosto 2007 nella causa Z, B 68/06, consid. 5).

                               2.9.   Al fine di dirimere con il necessario convincimento anche la parallela vertenza in ambito AI, il TCA ha di ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM.

                                         Dal referto 2 gennaio 2006 (doc. Al 35) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e pneumologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"  (…)

5 DIAGNOSI

5.1   Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombo vertebrale con/su:

componente spondilogena all'altro inferiore di sin.;

pregressa possibile irritazione della radice S1 a sin.;

alterazioni degenerative significative;

in particolar modo osteocondrosi con spondilosi anteriore L5-S1;

interessamento anche dei segmenti L3-L5;

ernia discale L5-S1 (MRI del 22.08.2003).

Periartropatia omeroscapolare tendinotica alla spalla sin. Con/su:

piccola calcificazione del tubercolo maggiore a sin..

Epicondilopatia radiale a ds..

Distimia (F34.1).

Disturbo somatoforme da dolore persistente (F45.4).

5.2   Diagnosi senza influeza sulla capacità lavorativa:

Alluce valgo bilaterale.

Pregressi episodi anamnestici di artrite urica in terapia attualmente con Allopurinolo.

Situazione famigliare compromessa (Z63.8).

Anemia (anamnesticamente beta-thalassemia minor).

Gastriti e litiasi biliare anamnestiche.

Pregresse coliche renali.(…)" (Doc. XVIII pag. 17, inc. 32.2007.27)

                                         Tenuto conto delle risultanze delle consultazioni specialistiche, nonché degli ulteriori accertamenti eseguiti, i periti hanno ritenuto l’assicurato abile al 20% nella professione precedentemente svolta di autista. In attività adeguate leggere, rispettose delle limitazioni fisiche esposte in perizia e tenendo conto anche delle patologia psichiatrica, la residua capacità lavorativa è stata valutata nella misura del 60% (pagg. 24 e 25 della perizia).

                                         Circa l’evoluzione dell’inabilità lavorativa, nella perizia si legge:

"  (...)

Il peritando presenta un'incapacità lavorativa del 80% come autista di autocarri pesanti, muratore-manovale edile e fabbro dall'agosto 2003 (come codificato agli atti) e continua. Successivamente non vi è più stata nessuna modificazione della capacità lavorativa per le attività appena svolte. Per le attività rispettose dei limiti funzionali descritti precedentemente, il peritando presenza una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) dal gennaio 2007 (inizio delle cure psichiatriche presso il Dr. __________) e continua.

Per il periodo fra agosto 2003 e la fine 2006 il peritando presentò una capacità lavorativa del 80% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) nella attività rispettose dei limiti descritti ai nostri precedenti punti.

(sottolineature del redattore; doc. XVIII pag. 27, inc. 32.2007.27)

                                         Presa visione della citata perizia, in data 2 luglio 2008 l’Ufficio AI ha osservato:

"  Preso atto delle risultanze peritali ("Per le attività rispettose dei limiti funzionali descritti (...), il peritando presenta una capacità lavorativa del 60% (...) dal gennaio 2007 (...) e continua. Per il periodo fra agosto 2003 e la fine 2006 il peritando presentò una capacità lavorativa del 80% (...) nelle attività rispettose dei limiti descritti"), con particolare riferimento alle valutazioni e conclusioni 20 maggio 2005 (attività esigibili) e 21 novembre 2006 (massima riduzione dal reddito d'invalido) della consulente specialista in integrazione professionale, si osserva come con una capacità di lavoro del 60% si ottiene una capacità di guadagno residua del 41.79% (reddito d'invalido in funzione della capacità di lavoro residua effettivamente utilizzabile a fini produttivi: fr. 25'766.--) mentre con una capacità di lavoro dell'80% (reddito d'invalido: fr. 34'355.--) risulta essere presente un grado d'invalidità del 44%. La decisione impugnata risulta pertanto erroneamente favorevole all'assicurato."

(Doc. XX, inc. 32.2007.27)

                                         Occorre ora stabilire quale dei due istituti previdenziali convenuti deve rispondere dell’incapacità lavorativa, sia dal lato somatico che da quello psichico, che ha portato all’invalidità dell’assicura-to.

                             2.10.   Dal punto di vista somatico, come valutato dal SAM, la rilevante e durevole inabilità lavorativa decorre dal 20 agosto 2003, ciò che conferma l’inizio dell’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI fissato dall’Ufficio AI nella decisione su opposizione contestata.

                                         In sintesi, la CV 2 evidenzia che al 20 agosto 2003 l'attore  non era più assicurato e che esso non deve quindi rispondere della susseguente invalidità. La Fondazione CV 1 sostiene invece che la patologia invalidante è da far risalire almeno al 2000, prima quindi che l’attore fosse ad essa assicurato.

                                         Ora, dagli atti di causa si evince che, precedentemente al 20 agosto 2003, l’assicurato aveva avuto dei periodi d’incapacità lavorativa. In particolare, a seguito del blocco lombare avvenuto il 20 novembre 2000 (cfr. rapporto 18 dicembre 2000 del dr. __________, doc. AI 24-3, inc. 32.20007.27) egli à stato inabile (alternativamente al 100% ed al 50%) per quattro mesi, sino al 25 marzo 2001 (cfr. fogli per l’indennità giornaliera __________ e __________; doc. AI 24-6 e 7, inc. 32.2007.27). Il 9 e 15 novembre 2001 egli risultava inabile al 100%; nel 2002, dal 3 giugno al 30 settembre (cfr. attestazione __________ 23 novembre 2004; doc. AI 16-1, inc. 32.2007.27). Queste incapacità lavorative sono state confermate all’Ufficio AI dalla __________ mediante “questionario del datore di lavoro” compilato il 15 novembre 2004 (doc. AI 13.3). Va poi evidenziato che il rapporto lavorativo ha preso termine il 14 settembre 2002 per motivi “privati” (cfr. lettera 13 settembre 2002 dell’ex datore di lavoro; doc. AI 1-8, inc. 32.2007.27 ed il citato attestato 15 novembre 2004).

                                         Con effetto 28 ottobre 2002 l’assicurato si è poi iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione per un impiego al 100% (cfr. doc. AI 1-6; 1-14).

                                         Nel giugno 2003 egli è entrato alle dipendenze dalla ditta __________. in qualità di autista, cessando il 30 settembre 2003 la sua attività per disdetta del datore di lavoro (“durante il suo operato durante il periodo di prova di 2 mesi non lo riteniamo idoneo per svolgere le mansioni chieste”, cfr. disdetta 20 agosto 2003; doc. AI 1.4).

                                         Orbene, esaminate attentamente le risultanze istruttorie, è da ritenere esservi stata un’interruzione del nesso temporale tra la sindrome lombo-vertebrale (manifestatasi nel 2000) e l’inizio dell’anno di attesa (agosto 2003).

                                         Va innanzitutto fatto presente che durante sette mesi (28 ottobre 2002 – 31 maggio 2003) l’attore è stato iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione per un’attività a tempo pieno. Vero che nel caso in cui un assicurato non svolge un’attività durante il periodo in cui percepisce delle indennità dall’assicurazione contro la disoccupazione la sua abilità lavorativa non è dimostrata, ma tuttavia, egli l’ha manifestata verso l’esterno (STFA 21 novembre 2002 nella causa H, consid. 3.2, riassunta in SZS 2003 p. 509, e citata da Vetter, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, p. 91). Inoltre, a questa circostanza la giurisprudenza attribuisce una certa rilevanza nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un’incapacità lavorativa (SZS 2001 p. 509 e STF 15 maggio 2007 nella causa M., B 131/06; STF 12 marzo 2007 nella causa S., B 40/06). Non va comunque dimenticato che prima dell’iscrizione alla cassa di disoccupazione, dal 3 giugno 2002 sino al 14 settembre 2002 (cessazione del rapporto lavorativo), l’attore ha lavorato a tempo pieno. Inoltre, egli ha terminato la sua attività di autista presso la __________ per motivi privati e quindi non legati a problemi di salute. Del resto, durante il periodo di disoccupazione non è attestata alcuna incapacità lavorativa (sull’importanza della prova dell’incapacità lavorativa, cfr. STF 11 settembre 2008 nella causa B, 9C_368/2008, consid. 2). Al riguardo, infatti, i periti hanno così risposto alla domanda no. 1 proposta dal TCA:

"  (...)

1.  Nel periodo settembre 2002 (cessazione dell'attività lucrativa presso   __________) - giugno 2003 (inizio attività presso la __________) l'assicurato presentava un'incapacità lavorativa durevole che ha portato all'attuale invalidità?

Il peritando lasciò il datore di lavoro __________, __________ sua sponte. Secondo la documentazione in nostro possesso e i dati anamnestici non vi fu un'incapacità lavorativa durevole nel periodo fra il settembre 2002 e il giugno 2003. (...)"

(Doc. XVIII pag. 28, inc. 32.2007.27)

                                         Non essendo data, con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, un’incapacità lavorativa (almeno del 20%) continua ed ininterrotta dal 2000, l’inizio dell’inabilità, che ha portato all’invalidità, è da porre al 1° agosto 2003, momento in cui l’assicurato era affiliato presso la Fondazione __________.

                             2.11.   Per quel che concerne l’aspetto psichiatrico, è incontestato che la patologia extrasomatica sia stata la causa del peggioramento delle condizioni di salute che ha causato una maggiore incapacità lavorativa, con conseguente aumento del grado d’invalidità. Occorre pertanto esaminare se l’insorgenza della patologia psichiatrica invalidante è da ricondurre al periodo (1° giugno 2003 – settembre 2003) in cui l’assicurato era assicurato alla Fondazione CV 1 (in argomento cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 758, p. 282).

                                         Rispetto alla decisione AI (inabilità 50% in attività adeguate dal febbraio 2005), i periti del SAM hanno valutato un’incapacità lavorativa del 40% in altre attività confacenti, con decorrenza dal mese di gennaio 2007 (inizio delle cure psichiatriche). Questa posizione è stata confermata nel complemento peritale 8 agosto 2008 (XXVI inc. 32.2007.27). In esso i periti del SAM, rispettivamente la dr.ssa __________, si sono distanziati dalla valutazione 25 febbraio 2005 eseguita dalla dr.ssa __________ per conto della __________ (doc. AI 2-2). In quel rapporto la specialista in psichiatria, diagnosticate una sindrome somatoforme (ICD 10; F45.5) ed un sospetto disturbo di personalità paranoide (ICD 10; F 60.0), aveva escluso la ripresa di qualsiasi attività lucrativa.

                                         Sta di fatto che in entrambi i casi, l’inizio dell’incapacità lavorativa dovuta alla nuova patologia invalidante (sindrome da dolore somatoforme) è da far risalire ad un periodo successivo al rapporto previdenziale con la Fondazione CV 1. Inoltre, non vi è alcun elemento che permetta di ipotizzare - durante il periodo di affiliazione presso il citato istituto di previdenza, terminato nell’ottobre 2003 (inclusivo dei trenta giorni successivi allo scioglimento del rapporto di previdenza ai sensi dell’ art. 10 cpv. 3 LPP) -, la presenza di un’incapacità lavorativa durevole almeno del 20% riconducibile alla patologia psichiatrica. Infatti, anche volendo porre l’inizio dell’inabilità lavorativa, al più presto, alla primavera 2004 (con rapporto 23 aprile 2004 i medici della Clinica __________ avevano annotato una discrepanza tra i dolori indicati e gli accertamenti clinici eseguiti; doc. AI 10-21 inc. 32.2007.27), in quel momento l’assicurato non era più assicurato.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, la Fondazione __________ deve rispondere dell’invalidità dovuta alle affezioni somatiche e non dell’aumento del grado dell’incapacità al guadagno per motivi psichiatrici.

                             2.12.   Nelle osservazioni 11 luglio 2008 (XXVI) alla perizia SAM, la Fondazione CV 1, ha rilevato che “se il Tribunale dovesse concludere che vi è stata interruzione del nesso temporale, non esiste alcun diritto dell’attore alle pretazioni d’invalidità dovuta alla sindrome lombovertebrale, perché il grado d’invalidità non supera il 20% “.

                                         A torto.

                                         Come rilevato dallo stesso istituto previdenziale nelle citate osservazioni, la nozione d’invalidità secondo il regolamento applicabile (art. 5 cpv. 1) è identica a quella valida per l’AI (cfr. art. 16 LPGA) e quindi “il grado d’invalidità deve essere calcolato in confronto con un’attività salariale adatta esigibile”. La succitata percentuale del 20% si riferisce invece al grado d’inabilità lavorativa in attività adeguate a causa delle problematiche reumatologiche.

                                         Essendo il termine ex art. 29 LAI (cfr. consid. 2.6) iniziato nel mese di agosto 2003, l’anno dell’eventuale diritto alla rendita è da far risalire al 2004 ed è quindi applicabile il regolamento valido dal 1° gennaio 1995 sino al 31 dicembre 2004 (doc. 1).

                                         Quanto al reddito da valido, nel 2004 senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe potuto percepire fr. 61'659 (cfr. rapporto 20 maggio 2005 del consulente in integrazione professionale [doc. AI 27-1], contenuto anche negli atti richiamati dall’Ufficio AI [cfr. XII]).

                                         Conformemente la giurisprudenza federale, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. L’Alta Corte federale ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha poi stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Nel caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4’588. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4’771 mensili oppure a fr. 57’252 per l'intero anno (fr. 4’771 x 12, la quota di tredicesima essendo già compresa; cfr. STFA 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Tenuto conto di una riduzione del 25% per motivi personali stabilita dal consulente in integrazione professionale AI (cfr. rap-porto 21 novembre 2006; doc. AI 50-1 inc. 32.2007.27; contenuto anche negli atti richiamati dall’Ufficio AI [cfr. XII]), valutazione che non presta fianco a critiche, nonché di una residua capacità lavorativa dell’80%, il reddito da invalido ammonta a fr. 34'355.

                                         Raffrontando il reddito da valido di fr. 61'659 con il reddito ipotetico da invalido di fr. 34'355 risulta un grado d’invalidità del 44% ([61'659 - 34’355.] x 100 : 61'659), come rettamente osservato dall’Ufficio AI nello scritto 2 luglio 2008 (XX inc. 32.2007.27; cfr. consid. 2.9).

                                         Tenuto conto che ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 del Regolamento sussiste il diritto alle prestazioni per un’invalidità parziale superiore ad un quarto, con un grado d’invalidità del 44% l’assicurato ha diritto alla corrispondente rendita dal 1° agosto 2004. 

                                         In conclusione, visto quanto sopra, nei confronti della CV 2 la petizione dev’essere respinta; nei confronti della Fondazione CV 1 la petizione va invece parzialmente accolta nel senso che quest’ultima è condannata a versare all’attore un quarto di rendita dal 1° agosto 2004. Parzialmente vincente, l’assicurato, rappresentato da un sindacato, ha diritto alla (parziale) rifusione delle spese di patrocinio.

                             2.13.   L’attore ha chiesto la corresponsione d’interessi di mora.

                                         A tal proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. STFA 31 luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia).

                                         Secondo la giurisprudenza federale, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid. 4b.).

                                         In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134).

                                         In casu, non contenendo il Regolamento alcuna disposizione in merito agli interessi di mora, può essere riconosciuto unicamente un interesse del 5%.

                                         Per quel che riguarda la decorrenza va applicato l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui

"  il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale." (DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata)

                                         Dagli atti non risulta che l’attore abbia precedentemente promosso una procedura esecutiva nei confronti della Fondazione della CV 1. Di conseguenza gli interessi di mora del 5% decorrono dal 6 ottobre 2006, data dell’inoltro della petizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione nei confronti della Cassa pensione CV 2 é respinta.

                                   2.   La petizione nei confronti della Fondazione collettiva LPP CV 1 é parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, la Fondazione collettiva LPP CV 1 è condannata a versare a AT 1 una prestazione d’invalidità del 44%, dal 1° agosto 2004, oltre a interessi di mora al 5% dal 6 ottobre 2006.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Fondazione collettiva LPP CV 1 verserà all’attore fr. 1’000.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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