Raccomandata
Incarto n. 34.2006.47 BS/sc
Lugano 31 maggio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 15 settembre 2006 di
AT 1
contro
Cassa CV 1 in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato il __________, è stato posto al beneficio del pensionamento amministrativo, in applicazione dell’art. 15 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito: Lord) allora in vigore, con effetto dal 1° maggio 1985 pari ad un importo di fr. 3'611 mensili (cfr. risoluzione n. 2029 del 24 aprile 1985 del Consiglio di Stato; doc. 1).
Di conseguenza __________, in virtù dell’art. 15 cpv. 3 Lord, ha erogato una rendita base, con supplemento sostitutivo AVS/AI per coniugi, di complessivi
fr. 3'611 mensili (per il calcolo in dettaglio, vedi risposta di causa pag. 2).
1.2. Avendo l’assicurato compiuto, nel giugno 2006, l’età di 65 anni, in data 27 giugno 2006 la Cassa CV 1 (in seguito: Cassa) gli ha trasmesso il nuovo conteggio della nuova pensione, valido dal 1° luglio 2006, ammontante a fr. 2’723 mensili. La riduzione della pensione è dovuta alla soppressione del supplemento sostitutivo a seguito della concessione della rendita AVS (doc. 80).
Con scritto 8 luglio 2006 l’assicurato ha contestato la soppressione del supplemento sostitutivo AVS/AI, sostenendo che lo stesso debba essere versato per la moglie (doc. 83).
In risposta, con lettera 4 settembre 2006 la Cassa ha precisato quanto segue:
" Nella seduta del 24 agosto il Comitato ha discusso la sua istanza 8 luglio 2006, con la quale chiede il riconoscimento del supplemento sostitutivo AVS/AI in favore della moglie.
In merito alla stessa rileviamo che in base alla risoluzione n. 2029 del 24 aprile 1985 lei stato posto al beneficio del pensionamento amministrativo a contare dal 1° maggio 1985.
Le prestazioni, a carico dello Stato sino al compimento dei 65 anni, erano composte dalla rendita base e dal supplemento sostitutivo AVS/AI, in applicazione dell'art. 27 Lcpd.
Con effetto 1° ottobre 2000 è entrata in vigore la modifica della Legge sulla Cassa pensioni che, oltre ad altri cambiamenti, ha modificato in particolare l'art. 27 cpv. 2 allineandolo alle disposizioni AVS/AI.
In concreto questa modifica ha soppresso il diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI per coniugato, prevedendo invece per tutti i beneficiari (uomini/donne) un supplemento sostitutivo pari all'85% della rendita AVS/AI massima.
Di conseguenza sulla base delle disposizioni vigenti, a partire dal 1° luglio 2006 (65 anni compiuti) la rendita base è stata assunta dalla Cassa pensioni, mentre il versamento del supplemento sostitutivo AVS/AI è stato soppresso perchè lei a partire da questa data ha diritto alla rendita AVS.
Tenuto conto di quanto precede ci spiace comunicarle che non possiamo entrare nel merito della richiesta, per cui la sua istanza 8 luglio 2006 è respinta.
Contro la presente determinazione lei ha la possibilità di presentare petizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano." (Doc. 85)
1.3. Con la presente petizione, AT 1 ha chiesto il ripristino del supplemento sostitutivo a favore della moglie, non essendo la stessa beneficiaria di alcuna prestazione AVS. In particolare egli ha evidenziato:
" Con risoluzione n. 2029 del 24 aprile 1985 sono stato posto al beneficio di un pensionamento amministrativo per malattia a contare dal 1° maggio 1985.
Lo Stato si era preso a carico sino al compimento dei 65 anni di una rendita base e dal supplemento sostitutivo AVS/AI, in applicazione dell'art. 27 Lcpd.
In parole semplici oltre alla rendita base dovevo ricevere un supplemento sostitutivo di rendita AVS per coniugi sino all'età di 65 anni.
Da quanto mi è dato da capire le cose sono poi cambiate con effetto 1° ottobre 2000 nel senso che oltre ad altri cambiamenti è stato modificato l'art. 27 cpv. 2 della Legge sulla Cassa pensioni, allineandolo alle disposizioni AVS/AI (soppressione rendita per coniugi, ecc.).
Malgrado questa modifica per il sottoscritto non è cambiato nulla ed ho continuato a beneficiare del supplemento sostitutivo come prima, essendo un diritto acquisito antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legge.
Dal 1° luglio scorso ho ricevuto una rendita AVS di fr. 1'578.00 e contemporaneamente è stato soppresso il supplemento fisso di fr. 2'221.00 della Cassa pensioni, con una perdita mensile di fr. 643.00.
Mi sembra logico e chiaramente implicito che al momento del mio pensionamento il Consiglio di Stato abbia stabilito il contributo sostitutivo fino all'età di 65 anni, essendo allora in vigore la rendita per coniugi al momento in cui il marito raggiungeva i 65 anni, poiché se così non fosse stato avrebbe stabilito diversamente. Trattasi quindi di un diritto acquisito, antecedentemente alla modifica delle Leggi sull'AVS e sulla Cassa pensione.
Aggiungo che mia moglie, dopo il matrimonio nel 1967, ha sempre fatto la casalinga, come era in suo a quei tempi e non ha mai più lavorato.
Chiedo pertanto in via principale che sia ripristinato il contributo sostitutivo per mia moglie che raggiungerà l'età all'AVS nel 2009 ed in via subordinata, prima di prendere una decisione eventualmente negativa, di essere udito." (Doc. I)
1.4. Con la risposta di causa 4 ottobre 2006, la Cassa ha chiesto la reiezione della petizione. Esponendo la normativa applicabile al caso concreto, essa ha fra l’altro evidenziato che:
" (...)
Considerato che l'assicurato ha compiuto i 65 anni il 14 giugno 2006 la Cassa pensioni, in virtù degli art. 15 cpv. 3 Lord del 5 novembre 1954 e art. 16 cpv. 2 Lcpd del 14 settembre 1976, si è pertanto assunta a partire dal 1° luglio 2006 il pagamento della pensione versata dallo Stato fino al 30 giugno 2006.
In buona sostanza, per la Cassa pensioni l'assunzione dell'onere pensionistico in favore del signor AT 1 costituisce un nuovo evento assicurato, al quale sono e saranno applicate dal 1° luglio 2006 le attuali disposizioni previste dalla Legge sulla Cassa CV 1. Dal 1° luglio 2006 all'assicurato è stata quindi versata la pensione acquisita al 30.6.2006 corrispondente a fr. 2'723.00 mensili.
Tenuto conto che l'assicurato è beneficiario della rendita AVS non è stato versato alcun supplemento sostitutivo AVS/AI nè a suo favore nè a favore della moglie e questo perchè l'art. 27 Lcpd attualmente in vigore prevede che al raggiungimento del diritto alla rendita AVS/AI, non esiste più alcun diritto al supplemento sostitutivo.
Infatti, in questo caso, come pure per tutti gli altri beneficiari di rendita che si trovano nella stessa situazione (65 anni con conseguente nascita del diritto a rendita AVS), si procede alla soppressione del supplemento sostitutivo AVS/AI e continua unicamente il versamento della pensione base: l'età della moglie nella fattispecie è ininfluente.
4) Con la petizione 15 settembre 2006 la controparte non mette in discussione le modalità di calcolo della pensione base, ma contesta invece il fatto che la Cassa pensioni non gli ha riconosciuto a partire dal 1° luglio 2006 il supplemento sostitutivo AVS a favore della moglie perchè la stessa non è beneficiaria di alcuna prestazione AVS.
A suo parere quindi la Cassa pensioni deve subentrare nel versamento del supplemento sostitutivo AVS in favore della moglie nella misura del 30%.
A sostegno di questa tesi la controparte rileva che le modifiche introdotte dalla Cassa pensioni, per quanto riguarda le modalità di riconoscimento del supplemento sostitutivo non sono applicabili nel suo caso, poiché l'ammontare del supplemento sostitutivo versato a suo favore dallo Stato fino a 65 anni, nonostante le riforme introdotte dalla Cassa pensioni, non è stato modificato.
Questa argomentazione non può essere condivisa: in effetti con l'entrata in vigore dell'art. 27 Lcpd (1° ottobre 2000), i diritti acquisiti in materia di supplemento sostitutivo a favore dei beneficiari a quel momento (supplementi in corso) e dei futuri beneficiari, per effetto della specifica norma transitoria (B cpv. 4 Lcpd), sono stati garantiti integralmente fino al compimento dei 65 anni.
A partire da questa data, con la nascita del diritto alla rendita individuale AVS del beneficiario primario, il supplemento sostitutivo AVS/AI è stato ed è soppresso integralmente a tutti i beneficiari coniugati, indipendentemente dai diritti AVS della moglie. L'età come già detto in precedenza dalla moglie è quindi ininfluente perchè la prestazione richiesta non è prevista dalle disposizioni in vigore.
D'altra parte, non va scordato che nel caso concreto le prestazioni versate dallo Stato si basano sulle disposizioni previste dalla Lord, dalla Lstip e per quanto riguarda le modalità di calcolo, su determinate norme della Lcpd a quel momento in vigore: ora, allorquando tali prestazioni sono stabilite non hanno più alcuna relazione con eventuali modifiche successive della Lcpd. (...)" (Doc. III)
1.5. Con scritto 16 ottobre 2006 AT 1 ha ribadito la propria richiesta.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la soppressione, con effetto dal 1° luglio 2006, del supplemento sostitutivo AVS/AI erogato a AT 1 per sua moglie.
2.2. Nel caso in esame, dal 1° maggio 1985 l’attore è stato posto al beneficio del pensionamento amministrativo ex art. 15 Lord.
Tale articolo, nel tenore allora in vigore, prevedeva:
" 1Il Consiglio di Stato può procedere al pensionamento amministrativo dei dipendenti che, a suo giudizio, non sono più in grado di assolvere al loro compito con profitto.
2Il pensionamento amministrativo dei docenti comunali e delle maestre delle case dei bambini è di competenza dei municipi o delle amministrazioni degli enti rispettivi, con il consenso del dipartimento della pubblica educazione.
3La pensione, da assegnare in base alle leggi sulle casse pensioni, è a carico dello Stato, rispettivamente in via proporzionale dei comuni e degli enti, fintanto che non si verifichino le condizioni per essere accollata alla Cassa pensioni."
A sua volta, l’art. 8 della Legge sulla Cassa CV 1 (in seguito: Lcpd), soppresso al 1° gennaio 1988 ma in vigore nel 1985, disponeva al capoverso 5 che:
" 5Se l'assicurato fa parte della Cassa da almeno 15 anni (senza anni riscattati) ha diritto alle prestazioni previste dagli art. 25 cpv. 1e2e 27 della presente legge. Tali prestazioni sono a carico del datore di lavoro sino al momento di cui il beneficiario avrebbe avuto diritto di percepirle in base all'art. 16 cpv. 2. Se il beneficiario muore prima di aver raggiunto il limite di età la pensione ai superstiti è a carico della Cassa."
L’art. 25 cpv. 1 e 2 della Lcpd recitava:
" 1Nel primo anno di assicurazione la pensione d'invalidità corrispondente al 70% della pensione di vecchiaia. Essa aumenta per ogni anno di assicurazione dello 0.6% dello stipendio assicurato. Al massimo essa è uguale alla pensione di vecchiaia.
2La percentuale della rendita d'invalidità è aumentata del 10% dell'aliquota di vecchiaia per ogni figlio beneficiario di una rendita completiva AVS/AI; ritenuto un supplemento massimo per tutti figli del 50%.
Infine, l'art. 27 Lcpd, nella versione in vigore nel 1985, disciplinava come segue il supplemento AVS/AI:
" 1Il pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/AI.
2Il supplemento sostitutivo ammonta all'85% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.
Con effetto dal 1° ottobre 2000, l’art. 27 Lcpd è stato così modificato:
" 1Il pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/AI.
2Il supplemento sostitutivo ammonta all’85% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso. Le norme AVS/AI sono determinanti per stabilire il diritto al supplemento sostitutivo.
3Il supplemento sostitutivo è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 40 anni di assicurazione, ed è proporzionale al grado di occupazione medio valido per il calcolo della pensione.
4Il supplemento sostitutivo è ridotto applicando per analogia le disposizioni in materia di rendita di vecchiaia anticipata prevista dalla LAVS.
5In caso di capitalizzazione della rendita secondo l’art. 17 cpv. 5 della presente legge, il supplemento sostitutivo è pure versato in forma capitalizzata. I tassi di conversione sono specificati nel Regolamento".
Questa modifica legislativa, introdotta a seguito della 10.a revisione dell’AVS e nell’ambito del pacchetto di misure aventi lo scopo di raggiungere un grado di copertura della Cassa stabile al di sopra dell’80%, ha comportato la soppressione del supplemento sostitutivo per coniugato fra i 58 e i 65 anni, la soppressione del supplemento sostitutivo per la moglie dei beneficiari in età AVS, l’introduzione del grado di occupazione medio per il calcolo del supplemento sostitutivo e la riduzione del supplemento sostitutivo per i casi di pensionamento nella fascia 63/65 anni, con adeguamento alla decima revisione AVS (cfr. Messaggio no 4877 del 8 aprile 1999 relativo alla citata modifica, pag. 2)
A motivo della soppressione del supplemento sostitutivo per la moglie di assicurati in età AVS, nel messaggio si legge:
" Questa norma introduce un allineamento alle disposizioni AVS che non prevedono più la rendita completiva per la moglie, senza introdurre alcuna norma transitoria, e costituisce un ulteriore passo nell'ambito della parità fra uomo e donna. Il versamento del supplemento sostitutivo, in questi casi, rappresenta un vantaggio, rispetto ad altri Fondi di previdenza che non prevedono questa prestazione. La Cassa pensioni non deve sostituirsi in maniera ingiustificata all’AVS in caso di riduzione delle prestazioni, adottate per motivi di risparmio dell’AVS stessa. Ovviamente queste norme, come pure altre analoghe, non toccano le rendite in corso.” (Messaggio pagg.16/17).
Per quel che concerne invece la soppressione del supplemento sostitutivo per coniugato, l’Esecutivo aveva rilevato:
" Questa modifica consente di conseguire un risparmio ed incide sulla copertura previdenziale degli assicurati della Cassa. In futuro non vi saranno quindi più differenze fra coniugato e celibe/nubile. Per quanto riguarda la soppressione di questo supplemento è prevista la norma transitoria. Il supplemento sarà una percentuale unica della rendita individuale AVS massima, con i correttivi riferiti al periodo di assicurazione e al tasso di contribuzione medio. Occorre osservare peraltro che vi sono Casse pensioni che applicano disposizioni molto più restrittive di quelle oggi proposte. Basti pensare alle Casse che prevedono il rimborso del supplemento sostitutivo versato a partire dal momento in cui viene riconosciuta la rendita AVS (cfr. fra le altre la Cassa federale d'assicurazione). La misura proposta può essere considerata ragionevole e permette comunque di mantenere un buon livello di copertura del piano previdenziale.” (Messaggio pag. 17).
Di conseguenza, sono state introdotte le seguenti norme transitorie:
" BU 2000, 34 (14 dicembre 1999) A) 1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente. 2Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l’ entrata in vigore delle presenti modifiche. 3Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’ entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge. B)1 ”omissis”
2 “omissis” 3Le disposizioni in materia di rendita AVS/AI sono determinanti per il calcolo del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni. 4In deroga all’ art. 27 cpv. 2 hanno ancora diritto al supplemento in favore della moglie i beneficiari di rendite riconosciute a partire dall’ entrata in vigore della presente modifica e la cui moglie ha la seguente età:
- nel 2000 58 anni o più;
- nel 2001 59 anni o più;
- nel 2002 60 anni o più;
- nel 2003 61 anni o più.
Il mese successivo al compimento dei 62 anni il supplemento
viene soppresso. “
Infine, con effetto 1° ottobre 2005 il capoverso 4 dell’art. 27 Lcpd è stato soppresso.
Per quanto riguarda la riduzione del supplemento sostitutivo ex art. 27 cpv. 4 Lcpd, con sentenza 22 ottobre 2001 nella causa B. (pubblicata in RDAT 2002 I pag. 167s) questo Tribunale ha stabilito che tale riduzione è applicabile ai pensionati già beneficiari del supplemento sostitutivo al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa (1° gennaio 2000) e che non viola i diritti acquisiti né il principio della parità di trattamento.
2.3. Con il compimento, nel giugno 2006, del 65° anno di età dell’assicurato, la Cassa ha soppresso il supplemento sostitutivo per lui stesso e quello per il coniuge.
A ragione.
Innanzitutto, occorre evidenziare che nella risposta di causa rettamente la Cassa ha rilevato che, in applicazione degli artt. 15 cpv. 3 Lord e 16 cpv. 2 Lcpd, fino al 30 giugno 2006 all’assicurato la pensione è stata versata dallo Stato, suo datore di lavoro, e solo con il compimento del 65.o anno di età l’onere finanziario è passato alla Cassa.
Trattandosi dunque di un nuovo evento assicurato, continua la convenuta, sono di conseguenza applicabili le norme della Lcpd valide al 1° luglio 2006 e quindi all’assicurato, beneficiario di una rendita AVS, non ha più diritto al supplemento sostituivo per se stesso e per la moglie.
Infatti, come rilevato al considerando precedente, dal 1° ottobre 2000 agli assicurati beneficiari di una rendita AVS è stato soppresso il supplemento sostitutivo sia per il titolare della pensione che per il suo coniuge, indipendentemente dall’età della moglie e se essa sia beneficiaria o meno di una rendita AVS.
Nella petizione l’attore ha giustamente ritenuto che, nonostante le modifiche dell’ottobre 2000, egli ha continuato a ricevere il supplemento sostitutivo per coniugi.
A seguito della norma transitoria A cpv. 1 (che, come visto al considerando precedente, garantisce i diritti acquisiti), l’attore, fino al compimento del 65° anno di età, ha continuato a ricevere il supplemento per sua moglie, così come stabilito dall’art. 27 cpv. 1 Lcpd.
Egli non può tuttavia invocare la protezione dei diritti acquisiti al fine di poter beneficiare del supplemento per la moglie spettante agli assicurati in età AVS, soppresso, come già detto, con la modifica legislativa del 2000. Il 1° ottobre 2000 egli aveva 59 anni e non aveva diritto ad un simile supplemento, ma unicamente a quello per coniuge che ha continuato a percepire sino all’età di 65 anni.
Ne consegue che dal 1° luglio 2006 l’assicurato ha diritto ad una pensione di fr. 2'723.-- mensili, importo rimasto in quanto tale incontestato.
2.4. Con la petizione ha chiesto di “essere udito” prima che il Tribunale prenda una decisione negativa.
Questa Corte evidenzia innanzitutto che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Ora, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nella fattispecie la documentazione agli atti è sufficientemente concludente per statuire nel merito della causa, la chiesta audizione dovendo quindi essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti