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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.07.2006 34.2006.18

20 juillet 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,367 mots·~7 min·1

Résumé

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2006.18   rg/td

Lugano 20 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 29 marzo 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2  

a  

CV 1 rappr. da: RA 1     in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con sentenza 27 febbraio 2006, cresciuta in giudicato il 21 marzo 2006, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________) ed ha riconosciuto a ciascun coniuge il diritto alla metà della prestazione d’uscita accumulata dall’altro coniuge durante il matrimonio;

                                     -   il giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l’intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

                                     -   il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi e agli istituti previdenziali interessati di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP ed ha effettuato ulteriori accertamenti;

                                     la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

-    l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;

-   a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CCS del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

                                     -   competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

                                     dagli atti all’inserto e dalle dichiarazioni delle parti non risulta che CV 1 abbia accumulato averi previdenziali in costanza di matrimonio;

                                     risulta per contro che al momento del divorzio AT 1 disponeva presso la AT 2 2° pilastro di una prestazione d’uscita di fr. 84'708.90 (V). Dalla documentazione prodotta agli atti non risulta quale fosse precisamente la prestazione si spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (aprile 1986); emerge unicamente che nel gennaio 1986 egli disponeva di un avere di vecchiaia di fr. 1'137.40 versato su un conto di libero passaggio presso la __________ __________ (XVI/1-2). In simili circostanze, in assenza di più precisi ed attendibili elementi e considerato non da ultimo il breve lasso di tempo intercorso tra il mese di gennaio 1986 e la data del matrimonio (aprile 1986), appare ragionevole considerare suddetto importo quale avere presente al momento del matrimonio;

                                     l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);

                                     -   la prestazione di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 1'137.40) aumentata degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 1'248.85) - calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr.  www.berechnungsblaetter.ch) - deve quindi essere cifrata in fr. 2'386.25;

                                     -   considerato l’avere di previdenza di AT 1 accumulato durante il matrimonio e soggetto a divisione (fr. 82'322.65) a CV 1 spetta un accredito di fr. 41'161.35;

                                     -   per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, cit., SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

                                     -   la somma di fr. 41'161.35, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (21 marzo 2006) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio da essa nel frattempo aperto presso la __________ (II/2);

                                     -   in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 82'322.65.

                                 2.-   E' fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1 presso la __________ la somma di fr. 41'161.35 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 21 marzo 2006.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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