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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.10.2006 34.2006.16

20 octobre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,424 mots·~12 min·7

Résumé

Divisione delle prestazioni d'uscita ion caso di divorzio. Natura vincolante per l'istituto di previdneza del giudizio circa la ripartizione degli averi pensionistici da parte del giudice del divorzio.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2006.16   rg/sc

Lugano 20 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

statuendo nella causa promossa con petizione del 22 marzo 2006 e che oppone

AT 1 rappr. da: RA 1   __________

  a  

CV 1 rappr. da: RA 2   __________

  in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)  

considerato                     in fatto e in diritto

che                              -     con sentenza 10 luglio 2002 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1. Omologando l’accordo concluso tra le parti, egli ha accertato in applicazione dell’art. 122 CC il diritto di ciascuna parte all’accredito della metà della prestazione d’uscita accumulata da controparte in costanza di matrimonio ed ha quindi ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo la crescita in giudicato della sentenza, al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

                                    -     con giudizio 8 giugno 2005 la prima Camera civile del Tribunale d’appello, in parziale riforma della sentenza pretorile, ha, tra l’altro, stabilito il diritto vicendevole di AT 1 e CV 1 alla metà dell’avere di vecchiaia maturato durante il matrimonio, dal 18 maggio 1985 al 5 settembre 2002, presso i rispettivi istituti di previdenza (la __________ rispettivamente la __________), invitando questi ultimi a voler conguagliare le relative spettanze (dispositivo III/17);

                                    -     nell’ambito della successiva corrispondenza intercorsa tra il rappresentante di AT 1, la prima Camera civile e la __________, quest’ultima ha confer-mato di essere nell’impossibilità di eseguire il trasferimento sancito nella pronunzia 8 giugno 2005 stante la mancata fissazione in essa dell’importo da accreditare a favore di AT 1 presso il proprio istituto previdenziale;

                                     -   con la petizione in oggetto AT 1 conviene l’ex marito dinanzi al TCA coinvolgendo pure nella procedura sia la __________ che la __________, chiedendo segnatamente venga fatto ordine alla prima di trasferire alla __________ ed a favore di AT 1 metà dell’avere di vecchiaia maturato da CV 1 dal 18 maggio 1985 al 5 settembre 2002, rispettivamente alla seconda di trasferire alla __________ ed a favore di CV 1 metà dell’avere maturato da AT 1 in suddetto periodo;

                                     -   nella sua risposta la __________ non si oppone alle richiesta attorea evidenziando non di meno come in nessun modo - non trattandosi di rifiuto ingiustificato di dar seguito alla sentenza 8 giugno 2005 della prima Camera civile ma di impossibilità dovuta alla mancata quantificazione da parte di quest’ultima dell’importo da accreditare - dovrà essere posta a suo carico qualsivoglia spesa relativa alla presente procedura. Essa rileva per il resto come la prima Camera civile avrebbe dovuto a suo tempo trasmettere d’ufficio la causa al TCA giusta l’art. 142 cpv. 2 CC e come s’imponga ora di procedere in applicazione dell’art. 25a LFLP;

                                     -   CV 1 ha comunicato di non opporsi al vicendevole trasferimento della metà degli averi previdenziali, osservando tuttavia che al TCA spetterà il compito di quantificare le rispettive pretese ed evidenziando come nel petitum AT 1 non faccia altro che ribadire quanto già stabilito dal giudice del divorzio in prima e seconda istanza;

                                     la __________ ha da parte sua comunicato al TCA che nel febbraio 2004 la prestazione di libero passaggio maturata da AT 1 (ammontante, il 5 settembre 2002, a fr. 8'960.90) è stata trasferita alla __________ (XII, XXII). Interpellata dal TCA, quest’ultima ha a sua volta comunicato di aver trasferito nel giugno 2006  l’avere previdenziale della citata alla __________ (XIX), la quale con scritto 20 settembre 2006 ha confermato l’attua-bilità di una divisione e comunicato che l’avere di vecchiaia di AT 1 ammonta, il 1. ottobre 2006, a fr. 27'460.35 (XXXI);

                                     su richiesta del TCA, gli ex coniugi hanno entrambi dichiarato di ritenere il 30 settembre 2002 data determinante per la quantificazione della prestazione di CV 1 accumulata presso la __________, AT 1 subordinando tuttavia tale suo accordo al riconoscimento, sul saldo di sua spettanza, di interessi dovuti sino al momento del versamento a favore del proprio istituto previdenziale;

                                     la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     nell’ambito del divorzio mediante convenzione le parti possono accordarsi – entro certi limiti  (art. 123 CC) – sulla ripartizione dei loro diritti previdenziali. La convenzione è giuridicamente valida solo se ratificata dal giudice e deve figurare nel dispositivo della sentenza (art. 140 cpv. 1 CC). Allorché i coniugi si sono accordati sulla divisione delle prestazioni d’usci-ta e sulle modalità d’esecuzione e producono un attestato de-gli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l’attuabilità della regolamentazione adottata e l’importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni di uscita da ripartire, la convenzione omologata dal giudice vincola pure gli istituti di previdenza (art. 141 cpv. 1 CC). ll giudice comunica quindi agli istituti di previdenza le disposizioni della sentenza passata in giudicato che li concernono, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata (art. 141 cpv. 2 CC). Le parti e l’istituto di previdenza devono essere d’accordo sugli importi delle rispettive prestazioni d’uscita da dividere (Geiser, La previdenza professionale nel nuovo diritto del divorzio, in: Il nuovo diritto del divorzio, 2002, p. 60; Baumann/Lauterburg, in: Schwenzer (ed.), Scheidung, 2005, n. 2, 5 ad art. 141 CC; v. anche RFJ 2005 pp. 329ss). L’esigenza di un’attestazione circa l’attuabilità dell’ac-cordo e degli importi degli averi determinanti per il calcolo della prestazione da dividere permettono di garantire l’esecu-zione dell’accordo nei confronti dell’istituto di previdenza, visto che una volta ratificata la convenzione ha carattere vincolante per quest’ultimo, la sentenza di divorzio valendo segnatamente, in tale evenienza, quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 129 V 444 consid. 5.3; Spühler, Neues Scheidungsverfahren, 1999, p. 79; Schneider/Bru-chez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC, 2000, pp. 248s). In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 141 CC, competente a decidere la divisione è il Tribunale delle assicurazioni sociali, il giudice del divorzio dovendo limitarsi in tale ipotesi a fissare la proporzione secondo cui suddividere le prestazioni d’uscita (art. 142 CC);

a prescindere dalla questione, sollevata dalla __________, a sapere se nell’ambito di una divisione giusta l’art. 141 CC debba essere fatta oggetto di accordo, rispettivamente di ratifica da parte del giudice del divorzio, (anche) il quantum degli importi da trasferire (sulla necessità di una quantificazione [contrariamente a quanto si legge nel Messaggio del Consiglio federale  sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 121, 233.36, secondo cui è sufficiente stabilire unicamente una percentuale di ripartizione] cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, p. 218ss; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 248; Walser, Commentario basilese, 2002, n. 5 ad art. 141; cfr. anche art. 142 cpv. 2 CC in fine), la soluzione adottata dalla prima Camera civile - laddove, al dispositivo III/17, ha stabilito il diritto vicendevole di AT 1 e CV 1 alla metà dei rispettivi averi di vecchiaia maturati dalla data del matrimonio sino al 5 settembre 2002 con invito ai rispettivi istituti di previdenza a voler conguagliare le rispettive spettanze - non può essere ritenuta siccome vincolante per gli istituti di previdenza interessati, considerato che, come accennato, una ripartizione ex art. 141 CC presuppone l’esistenza di un accordo sugli importi determinanti da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni da dividere, rispettivamente di una ratifica di tale accordo da parte del giudice (una convenzione sulla ripartizione dei diritti previdenziali è giuridicamente valida solo dopo l’approvazione da parte del giudice e deve figurare nel dispositivo, cfr. art. 140 cpv. 1 CC). Nella specie né una quantificazione da parte degli istituti di previdenza interessati né un accordo sull’ammontare delle prestazioni da dividere alla data indicata nel summenzionato dispositivo risultano all’evidenza essere stati formalizzati, né tanto meno un siffatto accordo risulta essere stato ratificato dal giudice (del resto neppure la quantificazione delle rispettive prestazioni al 31 maggio 2002, operata dalla __________ e dalla __________ nelle rispettive comunicazioni 25 aprile 2002 e 11 giugno 2002 al Pretore [cfr. sentenza 8 giugno consid. 18, cfr. doc. VIII/1], risulta essere stata fatta oggetto di qualsivoglia intesa nelle more della procedura di primo grado);

                                     in simili circostanze non solo deve essere ammessa l’impos-sibilità per la __________ di correttamente dar seguito al giudizio 8 giugno 2005, ma anche l’impossibilità, del tutto verosimile, per AT 1 di poter, invece che adire lo scrivente Tribunale, con successo procedere nei confronti dell’istituto di previdenza secondo l’art. 80 LEF, la cui applicazione presuppone segnatamente l’esistenza di un titolo esecutivo che con-danni al pagamento di una somma determinata o facilmente determinabile (in argomento cfr. Staehelin, in: Staehelin/ Bauer/Staehelin, Komm. Art. 80 SchKG, N. 41; Schmidt, in: Dallèves/Foëx/Jeandin, Comm. art. 80 LPP, n. 6; cfr. anche Sutter/Freiburghaus, op. cit., pp. 219s);

                                     stante quanto sopra, la scelta di AT 1 di adire lo scrivente Tribunale al fine di ottenere l’attuazione della divisione  appare legittima, come appare parimenti legittimo procedere a tale scopo secondo la procedura di cui all’art. 25a LFLP, nella quale in particolare il giudice del luogo del divorzio competente ex art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione fissata dal giudice del divorzio e nel cui ambito sia i coniugi che gli istituti di previdenza hanno qualità di parte;

                                     -   giusta l'art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio;

                                     -   l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

                                     -   nella fattispecie la prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione - stante il consenso  di entrambi gli ex coniugi a che ai fini del presente giu-dizio venga considerato il 30 settembre 2002 quale data determinate per il calcolo della sua prestazione da dividere – corrisponde all’importo di fr. 150'046.-- stabilito dalla __________ in corretta applicazione degli artt. 22 e 22a LFLP (VIII/9);

                                     -   dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che AT 1 disponesse di averi previdenziali al momento del matrimonio, mentre che alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio essa disponeva presso __________ di una prestazione d’uscita di fr. 8’960.90 (XXII);

                                     come visto, nel febbraio 2004 la prestazione maturata da AT 1 presso la __________ è stata da questa trasferita alla __________ (XII, XXII), la quale nel giugno 2006 l’ha a sua volta versata alla __________ (XIX). Nelle more della presente procedura quest’ultima ha confermato l’attu-abilità di una divisione precisando che l’avere di vecchiaia di spettanza di AT 1, presso la __________, ammonta, il 1. ottobre 2006, a fr. 27'460.35 (XXXI, XXXIX);

                                     -   considerati gli averi accumulati dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio, fr. 150'046.-- rispettivamente fr. 8'960.90, i consecutivi rispettivi crediti di fr. 75'023.-- e fr. 4'480.45, a AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) l’accredito di fr. 70'542.55;

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

                                     -   la __________ dovrà pertanto versare a favore di AT 1,  presso la __________ per l'incremento dell'assicurazione del personale, la somma di fr. 70'542.55 unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 30 settembre 2002 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]);

                                     -   in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]);

                                     avuto riguardo delle concrete circostanze di specie, non si  giustifica l’attribuzione rispettivamente l’accollo di ripetibili alle parti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 150'046.--.

                                 2.-   La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 8’960.90.

                                 3.-   E' fatto ordine alla __________ di versare a favore di AT 1 presso la __________ (contratto n. __________, polizza n. __________) la somma di fr. 70'542.55 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30 settembre 2002.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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