Raccomandata
Incarto n. 34.2006.1 rg
Lugano 11 aprile 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 17 gennaio 2006 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1 in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - con contratto 29 settembre 1998 la CV 1CV 1quale datore di lavoro ha aderito, con effetto dal 1. settembre 1998, alla AT 1 per la previdenza professionale, allo scopo di attuare la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti;
a fronte del mancato pagamento di contributi e spese dovuti conformemente ai conteggi trasmessi al datore di lavoro, dopo aver dato avvio a diverse procedure esecutive - da ultimo quella di cui al PE n. __________ dell’UE di __________ - e sciolto il contratto d’adesione con effetto al 31 marzo 2003, con petizione 17 gennaio 2006 la Fondazione ha chiesto la condanna della CV 1 al versamento di fr. 35'092.70 oltre interessi al 5 % dal 16 maggio 2003, fr. 300.-- per spese di mora, fr. 100.-- per spese esecutive afferenti a suddetto PE e fr. 176.95 quale tassa d’incasso. L’attrice postula pure il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE in rassegna;
- la convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP pag. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- nel caso di specie secondo l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione (doc. A1);
- l’obbligo contributivo - non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali - dev’essere quindi riconosciuto;
- le modalità di calcolo e versamento dei contributi sono previste nel contratto d'adesione e nel Regolamento (doc. A1, C);
- le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc. A4, A5). Il calcolo dei contributi previdenziali dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente. Dalla documentazione in atti emerge che detto calcolo è stato effettuato conformemente alle surrichiamate disposizioni, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute. Il calcolo tiene altresì conto dei versamenti effettuati durante il periodo assicurativo dal datore di lavoro, dei costi occasionati dalle inadempienze di quest’ultimo (art. 3.3 contratto d’adesione) e degli interessi (attivi/passivi) giusta gli artt. 2.2 e 3.3 del contratto d’adesione;
in simili circostanze il credito contributivo fatto valere in petizione deve essere riconosciuto;
l’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dal 16 maggio 2003 su fr. 35'092.70.
Giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89).
In concreto, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
- per quanto riguarda i danni di mora conteggiati per un ammontare complessivo di fr. 300.--, gli stessi non possono essere riconosciuti. Secondo l’art. 106 CO il debitore è infatti tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Tali spese affinché possano essere riconosciute, devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti;
- per quel che concerne l’anticipo di fr. 100.-- versato all'Ufficio esecuzione - e che la Fondazione chiede venga posto a carico della ditta convenuta - va precisato che tale spesa segue le sorti dell’esecuzione in quanto costituisce un accessorio del credito, e meglio deve essere sopportata dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa é aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre tale spesa a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175);
- disattesa deve parimenti deve essere la richiesta attorea tendente al rimborso della tassa d'incasso (cfr. art. 19 OTLEF) di cui al PE in rassegna (fr. 176.95), ritenuto che la stessa, oltre che a non dover essere anticipata dal creditore (cfr. art. 4 Rform), in nessuna ipotesi - e quindi nemmeno in caso di esito negativo (per il creditore) della procedura esecutiva - è suscettibile di essere posta a suo carico;
l’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al PE no. __________ dell'UE di __________.
Secondo la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251-252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
Visto quanto sopra, la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di __________ deve essere ammessa;
per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la LPTCA (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Per il TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; STFA 17 luglio 1998 nella causa T.), ciò che è anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA 13 luglio 1998 nella causa T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl).
Nel caso in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al/ai precetto/i esecutivo/i e non è intervenuta in causa. Alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 300.--;
il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio". Il diritto è riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195) a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti, DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135, AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel caso concreto, stante la temerarietà imputabile alla convenuta, si giustifica l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato, di fr. 800 a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza.
§ La convenuta è condannata a versare all’attrice fr. 35'092.70 oltre interessi al 5 % dal 16 maggio 2003.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________ limitatamente all’importo di fr. 35'092.70 oltre interessi al 5% dal 16 maggio 2003.
2.- La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 300.-- sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà all’attrice fr. 800.-- (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti