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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.06.2006 34.2005.45

7 juin 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,548 mots·~33 min·1

Résumé

azione di condanna dei premi providenziali non versati dal datore di lavoro; in casu le modifiche salariali sono state notificate tardivamente dal datore di lavoro; rigetto dell'opposizione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.45   BS/td

Lugano 7 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 14 giugno 2005 di

AT 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CV 1 rappr. da: RA 2     in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La ditta individuale __________ di CV 1, __________, ha quale scopo sociale la produzione ed il commercio di vini (cfr. estratto RC informatizzato).

                                         Ai fini dell’attuazione della previdenza professionale a favore dei suoi dipendenti, con effetto dal 1° gennaio 1995, CV 1 si è affiliato alla AT 1 Fondazione per la previdenza professionale (in seguito: Fondazione). L’affiliazione è avvenuta mediante sottoscrizione da parte del datore di lavoro della “convenzione di trasferimento” avente quale oggetto la cessione del contratto di adesione da parte dell’allora Fondazione collettiva LPP __________ alla Fondazione (doc. A).

                               1.2.   Sin dall’affiliazione il succitato datore di lavoro è stato in mora con il versamento dei premi previdenziali (già il precedente assicuratore LPP ha dovuto introdurre una petizione, accolta dal TCA con sentenza del 16 aprile 1997, con cui è stata chiesta la condanna di CV 1 al pagamento del saldo contributivo; cfr. inc. 34.1996.50). Di conseguenza, la Fondazione, per il tramite della AT 1 Assicurazioni, società di riassicurazione della citata fondazione LPP, ha dovuto inviare diverse diffide (cfr. estratti conto 1.1.1995 – 31.12.2004, doc. E-P ) e spiccare anche due precetti ( PE dell’8 maggio 1996 e del 4 giugno 2002, doc. R, S).

A fronte del mancato pagamento dell’integralità dei contributi dovuti, con scritto 28 febbraio 2003 la Fondazione ha informato il datore di lavoro dello scioglimento del contratto d’adesione per il 30 ottobre 2002 quantificando l’ammontare dei premi rimasti scoperti (doc. Q).

Dopo aver richiesto invano il versamento del saldo contributivo (doc. T), la Fondazione ha fatto spiccare nei confronti di CV 1 il precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 giugno 2004 dall’UE di __________ per un importo di fr. 19'138,60 più interessi al 5% dal 1° gennaio 2004 e spese, a cui l’escusso ha interposto opposizione (doc. U).

                               1.3.   Con la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA la condanna di CV 1 al pagamento di fr. 19'138,60 oltre interessi del 5% maturati dal 1° gennaio 2004, nonché delle spese di mora di fr. 300, delle spese esecutive di fr. 100 e della tassa d’incasso di fr. 97,15. Contestualmente l’attrice ha postulato il rigetto definitivo dell’opposizione al PE __________ dell’UE di __________;

                               1.4.   Con risposta di causa il datore di lavoro, rappresentato dall’avv. RA 2, ha invece formulato la seguente proposta di giudizio:

"  1)   la petizione 14 giugno 2005 della AT 1

Fondazione per la previdenza professionale, AT 1 viene respinta o sub. viene accolta nei limiti dei considerandi, sulla base delle specifiche eccezioni sollevate dal Dir. CV 1, __________;

2)   ai sensi del precedente dispositivo no. 1, l'opposizione interposta al PE no. __________ intimato dall'Ufficio Esecuzioni del Distretto di __________ viene conseguentemente mantenuta integralmente o sub. viene rigettata solo parzialmente;

3)   protestate tasse, spese e ripetibili." (Doc. IV)

                                         In particolare CV 1 ha fatto presente di aver contestato, con scritto 28 settembre 2004, le posizioni riguardanti i dipendenti __________, __________, __________, __________ e __________, senza ricevere alcuna risposta in merito da parte della Fondazione.

                               1.5.   Con replica 21 luglio 2005 la Fondazione ha preso posizione riguardo alle succitate contestazioni:

"  L'attrice si riconferma dunque nelle propria pretesa limitandosi ad osservare come le temerarie censure addotte da controparte la prima volta in data 28 settembre 2004 (sic!) siano prive del benché minimo pregio di fondatezza, alla luce dei documenti agli atti che controparte sembrerebbe non aver letto o capito.

Infatti dalla risposta si evince che il rifiuto di pagamento di controparte si fonda sostanzialmente ed esclusivamente sul doc. 3, con il quale lamenta la non correttezza dei conteggi, censura del tutto errata per i seguenti motivi.

Quo all'assicurato.__________:

Il convenuto asserisce l'addebito di premi per gli anni 1995-1997, nonostante l'uscita dell'assicurato in data 28.02.1995.

Orbene, se i premi sono stati addebitati è colpa del convenuto che ha omesso di inoltrare la notifica d'uscita del proprio dipendente assicurato. Il convenuto infatti, contrariamente a quanto disposto nel CA art. 3.1 § 2 (doc. C), anziché tempestivamente notificare l'uscita del suddetto, ha atteso la bellezza di quasi 2 anni e mezzo visto e considerato che l'uscita del dipendente è stata da lui sottoscritta e notificata con data 11 giugno 1997, e ricevuta dall'attrice soltanto il 17 giugno 1997 (vedasi doc. Z, notifica d'uscita). L'attrice ha ciononostante considerato valida l'uscita con effetto retroattivo al 28.02.1995 (!), retrocedendo in data 01.09.1997, fr. 8'831.­oltre interessi maturati, come da doc. G (vedasi sia l'estratto conto, che il "conteggio d'uscita __________ " del 29.08.1997, annesso quale giustificativo al doc. G). Ne viene che i premi sono stati effettivamente conteggiati soltanto sino al 28.02.1995.

Quo all'assicurato __________:

Il convenuto asserisce che, relativamente all'anno 1997, al suddetto sia stato conteggiato l'intero premio annuale nonostante la sua affiliazione dal 01.07.1997 al 31.12 1997.

Anche questa censura appare temeraria dal momento che il premio annuo relativo al suddetto assicurato è di fr. 2'056.- (cfr. doc. G: vedasi in particolare il giustificativo annesso titolato "foglio complementare all'elenco delle assicurazioni"), mentre l'importo scaduto, ovvero esigibile­e quindi addebitato, è di fr. 1'028.--, corrispondenti a esattamente metà del premio annuale per i 6 mesi dal 01.07.1997 al 31.12 1997. Elementare: fr. 2'056 = premio annuale; fr. 1'028.-- = premio per 6 mesi (1/2 di 2'056.--). Controparte è quindi ancora incorsa in un grossolano errore ritenuto che l'attrice ha correttamente conteggiato pro rata temporis.

Quo all'assicurato __________:

Il conteggio relativo all'assicurato in questione è corretto nella misura in cui è rimasto assicurato dal 10.07.2000 al 31.10.2002, non avendo il convenuto mai notificato l'uscita del suddetto conformemente a quanto disposto nel CA art. 3.1 § 2 (doc. C).

Quo all'assicurato __________:

Vedasi quanto esposto in petizione. Nessuna modifica è stata mai notificata giusta quanto sancito nel CA art. 3.1. § 2 (doc. C)." (Doc. VI)

                               1.6.   Il 4 agosto 2005 il convenuto ha duplicato, facendo presente:

"  -   nelle sue osservazioni, Controparte non prende posizione sul

Dipendente Sig. __________, inabile lavorativamente al 100% dal 1° aprile 2002 al 30 ottobre 2002: tale inabilità dovrebbe essere considerata nel calcolo definitivo dei premi a carico del Dir. CV 1;

-   il Dir. CV 1 ribadisce che i contributi LPP sono dovuti in base agli effettivi periodi lavorativi e in tal senso Controparte dovrebbe dunque modificare i suoi conteggi, con particolare riferimento ai Dipendenti __________ e __________ di cui Controparte ha conosciuto gli estremi dalle lettere 28 settembre 2004 di cui Docc. ¾ rimaste inevase da Controparte e dal suo Legale: come esposto nella risposta di causa 14 luglio 2005, se Controparte avesse riscontrato tali scritti, i contributi LPP sarebbero già stati chiariti e liquidati (considerato sempre che il Dir. CV 1 ha versato acconti regolari)." (Doc. X)

                               1.7.   Con scritto 8 settembre 2005 l’attrice, in risposta alle richieste contenute nella duplica, ha evidenziato:

"  Relativamente all'assicurato __________, nessuna inabilità lavorativa è mai stata notificata all'attrice da parte del convenuto, se non quella indicata con scritto del 28 settembre 2004, alla distanza di 2 anni dallo scioglimento del contratto e dopo l'avvio della procedura esecutiva. Ad ogni buon conto si rileva come la pretesa e contestata inabilità, oltre ad essere stata notificata tardivamente, non sia nemmeno stata comprovata da certificato medico alcuno, il che è davvero tutto dire.

Il convenuto non ha mai notificato l'uscita del dipendente __________ prima dello scioglimento del contratto avvenuto il 31.10.2002.

Per stessa ammissione di parte convenuta l'uscita è stata notificata la prima volta con scritto del 28 settembre 2004, ovvero alla bella distanza di 2 anni dallo scioglimento del contratto e soltanto dopo innumerevoli solleciti di pagamento seguiti dal precetto esecutivo di cui è chiesto ora il rigetto dell'opposizione ad esso interposta.

Idem dicasi per l'assicurato __________. Nessuna modifica è stata mai notificata giusta quanto sancito nel CA art. 3.1. § 2 (doc. C).

Si prende comunque atto che controparte non lamenta più presunti e contestati errori di calcolo per gli assicurati __________ e __________." (Doc. XVI)

                               1.8.   Il 20 settembre 2005 il Vicepresidente del TCA ha chiesto alla Fondazione di trasmettere:

"  …. allo scrivente Tribunale il conteggio dettagliato dei contributi previdenziali dovuti per i dipendenti

__________, tenendo conto dell’interruzione del rapporto di lavoro con effetto al 30 settembre 2000;

__________, tenendo conto di un impiego a tempo parziale a partire dal 2002 e secondo i dati salariali notificativi dal datore di lavoro con scritto 28 settembre 2004 (in vostro possesso)

rispettivamente per allestire e produrre un nuovo conteggio complessivo dei contributi e spese scoperti tenuto conto delle modifiche relative ai due succitati dipendenti."

                               1.9.   In risposta, il legale dell’attrice ha evidenziato:

"  Quo all'assicurato __________:

L'attrice premette e ribadisce che il conteggio relativo all'assicurato in questione è corretto visto che è rimasto assicurato dal 10.07.2000 al 31.10.2002, non avendo il convenuto mai notificato l'uscita del suddetto conformemente a quanto disposto nel CA art. 3.1 § 2-3, il quale recita testualmente che:

"… il datore di lavoro è obbligato a notificare immediatamente tutte le modifiche che subentrano nell'effettivo numerico del personale (nuove assunzioni, uscite dal servizio, casi di decesso) e tutte le modifiche che possono avere conseguenze per la copertura previdenziale … . Le modifiche del salario devono essere notificate entro il 1° gennaio di ogni anno … .

Il datore di lavoro è responsabile delle conseguenze legali che possono derivare dall'infrazione di questo obbligo di notifica." (Doc. C)

Ciò premesso, anche volendo calcolare i contributi previdenziali come richiesto da codesto onorevole Giudice, ovvero con effetto al 30 settembre 2000, l'attrice necessita comunque delle distinte AVS relative all'assicurato dal 1.1.2000 al 31.12.2002, distinte che il convenuto non ha mai prodotto.

Quo all'assicurato __________:

Premesso anche in questo caso che nessuna modifica è stata mai notificata giusta quanto sancito nel CA art. 3.1. § 2-3 (doc. C), per cui è contrattualmente inammissibile un calcolo con effetto retroattivo, l'attrice osserva che per poter calcolare i premi relativi ad un impiego a tempo parziale occorre necessariamente sapere:

-   il grado percentuale di occupazione dell'assicurato (che non è mai stato notificato dal convenuto nemmeno con il laconico scritto del 28 settembre 2004);

-   a decorrere da quando l'assicurato sarebbe stato occupato a tempo parziale visto che nemmeno questa circostanza è stata comunicata dal convenuto;

-   il salario annuo lordo relativo al tempo parziale, elemento non conosciuto dall'attrice per i motivi di cui sopra.

Anche per l'assicurato in questione occorrono comunque tutte le distinte AVS, visto e considerato che il convenuto non ha mai notificato modifica di sorta.

Si attira l'attenzione di codesto onorevole Giudice sul fatto che le prestazioni di libero passaggio sono state calcolate e versate su un conto di libero passaggio sulla scorta dei dati noti. Se il convenuto è stato inadempiente, la sua negligenza non deve gravare ulteriormente l'attrice, la quale a seguito delle mancate notifiche del convenuto ha versato prestazioni superiori al dovuto, che il convenuto dovrà giocoforza rifondere secondo quanto previsto nel CA all'art. 3.1 § 3.

Ad ogni modo, qualora l'attrice dovesse essere messa in condizione di ricalcolare quanto chiesto, addebiterà i relativi costi al convenuto, ritenuto che tali calcoli richiedono enorme dispendio di tempo e sono conseguenza diretta della sua inadempienza.

In quest'ottica, si chiede che una volta in possesso della necessaria documentazione, all'attrice venga impartito un nuovo congruo termine non inferiore a 30 giorni." (Doc. XIX)

                             1.10.   Su richiesta del TCA, il datore di lavoro ha quindi inviato il foglio salario del 2000 del dipendente __________ ed i conteggi salariali 2000 – 2004 del dipendente __________ (XXIII).

                                         Trasmessa tale documentazione alla Fondazione per determinare i contributi, con scritto 11 ottobre 2005 quest’ultima ha sottolineato allo scrivente Tribunale quanto segue:

"  con riferimento alla sua assegnazione di termine del 10 ottobre 2005, nonché al suo colloquio telefonico odierno con la signora __________ della Spett. AT 1 Previdenza professionale la informo che parte attrice ribadisce la correttezza dei conteggi e l'assoluta infondatezza delle pretese del convenuto, il quale a distanza di anni (la prima volta ed in modo del tutto generico in data 28 settembre 2004, dopo innumerevoli solleciti di pagamento seguiti dal precetto esecutivo) adduce pretestuosamente presunte e contestate irregolarità nel calcolo dei premi, dimentico del principio "pacta sunt servanda", e meglio del Contratto di adesione art. 3.1 § 2-3, il quale recita testualmente che:

"… il datore di lavoro è obbligato a notificare immediatamente tutte le modifiche che subentrano nell'effettivo numerico del personale (nuove assunzioni, uscite dal servizio, casi di decesso) e tutte le modifiche che possono avere conseguenze per la copertura previdenziale … Le modifiche del salario devono essere notificate entro il 1° gennaio di ogni anno. …

Il datore di lavoro è responsabile delle conseguenze legali che possono derivare dall'infrazione di questo obbligo di notifica." (doc. C, sottolineatura a cura dello scrivente).

Si attira l'attenzione di codesto onorevole Giudice sul fatto che le prestazioni di libero passaggio sono state calcolate e versate su un conto di libero passaggio sulla scorta dei dati noti, e che fino al 31.10.2002 (data dello scioglimento del contratto) i dipendenti sono rimasti sovrassicurati per i salari indicati, che non hanno mai fatto oggetto di modifica alcuna." (Doc. XXV)

                                         Il 19 ottobre 2005 il convenuto ha in particolare insistito sul fatto che la controparte non ha presentato un nuovo conteggio dei premi sulla base dei fogli salariali prodotti (XXVIII), mentre il 25 ottobre 2005 la Fondazione ha ribadito come il datore di lavoro non abbia dato seguito all’obbligo di notifica ex art. 3.1. del regolamento (XXX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Oggetto del contendere è l’ammontare dei contributi dovuti da CV 1, in qualità di titolare della ditta individuale Figli fu __________ e datore di lavoro, alla Fondazione a seguito della la disdetta al 30 ottobre 2002 del contratto di previdenza.

                                         Trattandosi di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 130 V 104 consid. 1.1 con riferimenti).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                         In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

                                         Siccome nel caso in esame i contributi litigiosi riguardano il periodo anteriore al 1° gennaio 2005, di conseguenza non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il tema del presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003.

                               2.3.   Secondo l’art. 2 LPP i lavoratori che hanno compiuto i diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di fr. 19'200 (fr. 23'280 nel 1995, fr. 23'880 nel 1996 e 1997, fr. 24'120 nel 1998, 1999 e 2000, fr. 24'720 nel 2001 e 2002; cfr. l'art. 5 OPP2 e le relative modifiche) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.

                                         L’art. 7 cpv. 2 LPP precisa che

"  è tenuto conto del salario annuo determinante giusta la legge federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti. Il Consiglio federale può consentire delle deroghe."

                                         Al proposito l’art. 3 OPP2 stabilisce che:

"  Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell'AVS:

a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario;

b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all'ultimo salario annuo noto, si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l'anno in corso;

c. determinando il salario coordinato in modo forfetario, in quelle professioni in cui le condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale.

L'istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento. Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all'importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all'assicurazione obbligatoria."

                                         Infine, l’art. 8 LPP dispone che:

"  Dev’essere assicurata quella parte di salario annuo tra i 14’880 franchi e i 44’640 franchi. Tale parte è detta salario coordinato."

(nel 1995 i salari coordinati erano di fr. 23'280 risp. 69'840, nel 1996 e 1997 di fr. 23'880 risp. 71'640, nel 1998, 1999, 2000 di fr. 24'120 risp. 72'360, nel 2001 e 2002 di fr. 24'720 risp. 74’160).

Per il cpv. 3 di quest'ultimo disposto quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente continua ad essere valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario giusta l'art. 324a del CO. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.

                               2.4.   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente registrato.

                                         Uno degli obblighi derivanti dalla legge, così come dal contratto di adesione, consiste nel pagamento di contributi all’istituto di previdenza (T. Lüthy, das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 85/86). In effetti, secondo l’art. 66 LPP, tranne nei casi in cui assume interamente a suo carico l'onere contributivo, il datore di lavoro preleva i contributi dei lavoratori e li versa unitamente ai suoi all'Istituto di previdenza, nella misura stabilita dal regolamento. Egli è infatti l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, op. cit. p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).

                                         L’art. 66 cpv. 1 prima frase LPP prevede che "l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori".

Secondo la LPP gli accrediti di vecchiaia, vengono calcolati annualmente in percento del salario coordinato (art. 8 LPP; tra i fr. 25'320 e 75'960 nel 2003 e 2005) sulla base di determinate aliquote che dipendono dall’età (art. 16 v. LPP). A tale importo vanno aggiunti i contributi relativi alle misure speciali (art. 70 cpv. 1 v. LPP), al rincaro (art. 36 cpv. 1 LPP e relativa ordinanza) e al fondo di garanzia (art. 59 LPP e 4 OFG2) così come una partecipazione ai costi amministrativi.

                                         Gli accrediti di vecchiaia maturano degli interessi (art. 12 OPP2). Il premio di rischio infine, viene di regola determinato in base alle tariffe per l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale per le assicurazioni private (art. 68 LPP; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna Stoccarda 1990, p. 67; cfr. in concreto l'art. 6 del contratto doc. S).

                                         L’Istituto di previdenza non è tuttavia obbligato a fissare i contributi con gli stessi criteri stabiliti dalla LPP per gli accrediti di vecchiaia. Gli istituti di previdenza possono infatti strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP; Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98; Riemer, op. cit. p. 28/29; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, p. 203; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 189, 206; Locher, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea Francoforte 1994, p. 238). Ne discende che i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP: i primi servono infatti per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge (Messaggio del Consiglio Federale sulla LPP, p. 98). 

                                         Non è superfluo ricordare in questa sede che il sistema contributivo e il finanziamento del rapporto previdenziale tra datore di lavoro e istituto di previdenza è in linea di massima oggetto dell'autonomia dispositiva concessa agli istituti di previdenza (art. 49 LPP), i quali devono per legge in ogni tempo offrire garanzia di poter adempiere gli impegni assunti (cfr. art. 65 cpv. 1 e 2 LPP). Il consenso del datore di lavoro alle disposizioni regolamentari o a eventuali cambiamenti degli stessi non è necessario (Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, pag. 452; Wirth/Saager/Bär, Die zweite Säule, Zurigo 1984, pag. 60; Gerhards, Grundriss Zweite Säule, Berna 1989, pag. 113).

                               2.5.   Vale la pena di ricordare che il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) ha i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). In particolare, nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame. D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 pag. 500; SZS 2001 pag. 562).

                               2.6.   Nel caso in esame, il datore di lavoro contesta il conteggio dei premi previdenziali in relazione alla posizione di cinque assicurati (__________, __________, __________, __________ e __________), evidenziando di aver già segnalato alla Fondazione tali censure. Con scritto del 28 settembre 2004 egli aveva infatti puntualizzato quanto segue:

"  da un controllo sommario dei dati in n.s. possesso, con particolare riferimento alle Entrate ed Uscite notificateVi dei ns. assicurati, rileviamo alcune discrepanze sui conteggi-premio annui da Voi emessi, e quelli da noi calcolati sulla base dei certificati di salario ricevuti e più precisamente:

-   __________ - Uscita 28.02.95 ed importo calcolato per anni completi per 1995, 1996, 1997.

-   __________ - Entrata 01.07.97 importo calcolato per anno completo.

-   __________ - Entrata 10.07.00 / Uscita 30.09.00 importo calcolato per anno completo anche per 2001.

-   __________ - a decorrere dal 2002 impiego a tempo parziale

-   __________ - malattia 100% dal 01.04.02 al 30.10.02

    esonero premi

Vi rimettiamo per informazione copia dei relativi fogli di salario nonché copia del certificato medico del Sig. __________.

Attendiamo pertanto Vs. notizie in merito e nel frattempo porgiamo distinti saluti." (Doc. 3)

                            2.6.1.   Riguardo all’assicurato __________, il convenuto ha fatto presente che sono stati conteggiati i premi per gli anni 1995-1997 nonostante che il dipendente interessato avesse cessato la collaborazione lavorativa al 28 febbraio 1995, rispettivamente fosse uscito quel giorno dalla Fondazione.

Nella replica 21 luglio 2005 l’istituto previdenziale attore ha evidenziato come il datore di lavoro abbia notificato la partenza dell’ex collaboratore solo in data 17 giugno 1997, ossia oltre due anni e mezzo dal termine del rapporto di lavoro (doc. Z). L’attrice ha ciononostante considerato valevole la succitata notifica di uscita ed ha dimostrato di aver retrocesso i premi versati in eccesso per complessivi fr. 8'831, interessi inclusi (estratto conto e conteggio d’uscita del 29 agosto 1997 in doc. G). Ne consegue che i premi sono stati effettivamente imputati sino al 28 febbraio 1995 e che la censura sollevata dal convenuto non corrisponde alla realtà dei fatti.

                            2.6.2.   In merito ad __________ il convenuto ha asserito che è stato conteggiato l’intero premio annuale del 1997, mentre  l’interessato è rimasto affiliato solo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997.

Nella replica l’attrice ha altresì evidenziato che il premio annuale è stato calcolato in fr. 2'056, sottolineando tuttavia che il contributo dovuto e scaduto è stato determinato in fr. 1'028, ciò che corrisponde ai sei mesi di effettiva affiliazione del succitato ex-dipendente (cfr. foglio complementare relativo al succitato assicurato e estratto conto del 1997 in doc. G).

                                         La Fondazione ha pertanto rettamente computato il premio pro rata temporis. Anche su questo punto la censura del convenuto risulta essere priva di qualsiasi fondamento.

                            2.6.3.   Leandro Daldini ha evidenziato che __________ è stato alle sue dipendenze dal 10 luglio al 30 settembre 2000 e che ciononostante è rimasto affiliato alla Fondazione sino alla scissione del contratto previdenziale.

Al riguardo, l’attrice ha messo in evidenza come da parte del datore di lavoro non le sia mai giunta alcuna notifica d’uscita, rimarcando come questi abbia violato l’obbligo di notifica statuito all’art. 3.1. del contratto di adesione. Tale articolo prevede:

"  Obbligo di notifica

Il datore di lavoro si impegna a notificare all'assicurazione tutte le persone che fanno parte della cerchia degli assicurati e a mettere tempestivamente a disposizione della AT 1 tutta la documentazione e i dati necessari per il calcolo delle prestazioni previdenziali e dei contributi.

In particolare, il datore di lavoro è obbligato a notificare immediatamente tutte le modifiche che subentrano nell'effettivo numerico del personale (nuove assunzioni, uscite dal servizio, casi di decesso) e tutte le altre modifiche che possono avere conseguenze per la copertura previdenziale (p. es. casi d'invalidità). Le modifiche del salario devono essere notificate entro il 1° gennaio di ogni anno. Su richiesta degli interessati si può tenere conto anche delle modifiche salariali intervenute durante l'anno in corso. I salari annui notificati costituiscono i dati di base per calcolare i salari assicurati e per stabilire l'ammontare delle prestazioni previdenziali e dei contributi.

Il datore di lavoro è responsabile delle conseguenze legali che possono derivare dall'infrazione di questo obbligo di notifica." (Doc. C)

                                         L’art. 10 OPP 2 dispone inoltre che il datore di lavoro deve annunciare all’istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all’assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all’ufficio di controllo le informazioni di cui quest’ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze (art. 35).

                                         Nel caso in esame, solo con la lettera 28 settembre 2004 il convenuto ha comunicato la partenza al 30 settembre 2000 del salariato in questione, vale a dire dopo quasi quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e quasi due anni dopo lo scioglimento del contratto di affiliazione. Va poi rilevato che, come risulta dallo scritto 21 aprile 2004 al datore di lavoro, la Fondazione, a seguito dello scioglimento del contratto d’affiliazione e sulla base della documentazione allora conosciuta, ha determinato le prestazioni di libero passaggio in complessivi fr. 259'339,85 e trasferito tale importo alla Cassa pensioni __________ (doc. T). In queste circostanze, dunque, l’avviso d’uscita del 28 settembre 2004 risulta essere manifestamente tardivo. Il datore di lavoro non può ora richiedere un nuovo calcolo dei premi e l’eventuale retrocessione dei premi versati in più avendo la Fondazione già provveduto al versamento delle prestazioni di libero passaggio, tra cui quella dell’ex dipendente interessato. Il mancato incasso di tali contributi provocherebbe infatti un danno economico per la convenuta, non potendo quest’ultima più disporre della totale copertura finanziaria necessaria per le prestazioni di libero passaggio precedentemente erogate. Oltretutto una rettifica del conteggio contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato sia di tempo che di costi. Il datore di lavoro deve di conseguenza sopportare le conseguenze del suo agire. In tal senso va ricordato che l’art. 3.1 cpv. 3 del contratto di adesione, sottoscritto dal convenuto, prevede espressamente che “ il datore di lavoro è responsabile delle conseguenze legali che possono derivare dall’infrazione di questo obbligo di notifica”.

                                         Diversamente sarebbe stato se la violazione dell’obbligo d’informazione da parte del datore di lavoro avesse procurato un pregiudizio agli assicurati. Ad esempio, se l’assicurato riesce a dimostrare che il datore di lavoro ha annunciato un salario AVS errato, egli può chiedere all’istituto di previdenza una correzione del salario assicurato anche se l’errore è dovuto dalla violazione dell’obbligo d’informazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 OPP 2, poiché l’assicurato non deve rispondere delle conseguenze dovute a tale errore (Vetter, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, ad art. 10 OPP 2 pag. 333 con riferimento alla sentenza 16.7.1993 del TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 pag. 69), ciò che non è il caso in esame.

                            2.6.4.   Per quel che concerne la posizione relativa al dipendente __________, nel più volte citato scritto 28 settembre 2004 il datore di lavoro ha sostenuto come questi dal 2002 abbia lavorato a tempo parziale, senza tuttavia specificare in che misura.

Analogamente a quanto evidenziato nel punto precedente, la succitata notifica di modifica del tempo lavorativo risulta essere tardiva, con tutte le conseguenze suesposte.

                            2.6.5.   Infine, sempre nello scritto 28 settembre 2004 il convenuto ha chiesto che nel conteggio venga tenuto conto del fatto che il dipendente __________ è stato inabile al lavoro al 100% dal 1° aprile 2002 al 30 ottobre 2002.

                                         Nelle osservazioni 8 settembre 2005 la Fondazione ha pertinentemente evidenziato che da una parte la notifica è avvenuta a quasi due anni dallo scioglimento del contratto di affiliazione e che agli atti non risulta esservi alcun certificato medico attestante un’incapacità lavorativa (XVI). Non risulta quindi dimostrato il motivo dell’esonero dei contributi ex art. 3.5.1. del contratto di adesione, ossia l’incapacità lavorativa rispettivamente al guadagno.

                            2.6.6.   In conclusione, visto quanto sopra, le censure del convenuto vanno integralmente respinte.

                               2.7.   Per quel che concerne la determinazione dei contributi ancora dovuti, in casu va rilevato che la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare agli artt. 3.3. del contratto d'adesione (doc. C) e 5.2 del regolamento di previdenza (doc. D). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP;  art. 3.3 Contratto d'adesione e art. 5.2 del regolamento di previdenza).

                                         I contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro in ragione del 50% ciascuno (Regolamento di previdenza e contratto d’adesione; art. 66 cpv. 1 LPP).

                                         Mentre gli accrediti di vecchiaia sono determinati singolarmente per ciascun assicurato secondo percentuali del salario coordinato variabili a seconda dell’età dell’assicurato (cfr. l’art. 16 LPP e allegato del Regolamento), i premi di rischio sono definiti in base al tariffario per l’assicurazione collettiva approvato dall’Ufficio federale delle assicurazioni private. Per quanto riguarda il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono dello 0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, del 1% del salario annuo assicurato per misure speciali (art. 70 LPP), e da un premio supplementare per  l'adeguamento al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP.

                                         Dagli atti di causa emerge dunque che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal convenuto a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute (cfr. estratti conto 1995 – 2004 con giustificativi doc. E –P). Il saldo al 21 aprile 2004 di fr. 19'138,60 è di conseguenza corretto. Sono inclusi in suddetto importo gli interessi, le spese di diffida (annualmente sono state inviate diffide: il 14.02.1996, doc. F; 4.6.1997, doc. G; 12.2.1998, doc. H; 18.2.1999, doc. I; 17.2.2000, doc. L; 14.2.2003 doc. N; il 28.2.03 e 21.4.2004 richieste di pagamento del saldo contributivo, doc. Q e T) e le spese esecutive relative ai precedenti precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti del datore di lavoro il l’8.5.1996 ed il 4.6.2002 (doc. R e S). Essendo tali spese comprovate dagli estratti conto prodotti e dai relativi allegati, le stesse vanno riconosciute (DTF 117 II 258).

                                         Per quanto riguarda invece i danni di mora conteggiati per un ammontare complessivo di fr. 300.--, gli stessi non possono essere riconosciuti. Secondo l’art. 106 CO il debitore è infatti tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Tali spese affinché possano essere riconosciute, devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti.

                                         Per quel che concerne l’anticipo di fr. 100.-- versato all'Ufficio esecuzione, che la Fondazione chiede che venga posto a carico del convenuto, va precisato che tale spesa segue le sorti dell’esecuzione in quanto costituisce un accessorio del credito, e meglio deve essere sopportata dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa é aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre tale spesa a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175);

                                         Disattesa deve parimenti essere la richiesta attorea tendente al rimborso della tassa d'incasso (cfr. art. 19 OTLEF) di  cui al PE in rassegna (fr. 97,15), ritenuto che la stessa, oltre che a non dover essere anticipata dal creditore (cfr. art. 4 Rform), in nessuna ipotesi - e quindi nemmeno in caso di esito negativo (per il creditore) della procedura esecutiva - è suscettibile di essere posta a suo carico.

                                         Ne consegue che i contributi scoperti a seguito dello scioglimento del contratto previdenziale ammontano a

                                         fr. 19'138,60.

                               2.8.   L'attrice chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 1° gennaio 2004.

                                         Giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda è da accogliere.

                               2.9.   La Fondazione postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251-252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

                                         Visto quanto sopra, la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di __________ deve essere ammessa, limitatamente a fr. 19'138,60.

                             2.10.   Per quanto riguarda il tema della rifusione delle ripetibili, lo stesso non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195) a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150).

                                         Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 pag. 174; STCA del 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S.SA; per le eccezioni cfr. 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, AHI Praxis 2000 pag. 337). Nel caso concreto, alla luce di questa giurisprudenza, non si giustifica l'assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta:

                                         §    La convenuta è condannata a versare alla AT 1 Fondazione per la previdenza professionale

                                              fr. 19'138,60, oltre interessi al 5 % dal 1° gennaio 2004.

                                         §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE  n. __________ dell’UE di __________ limitatamente all’importo di fr. 19'138,60, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2004.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

34.2005.45 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.06.2006 34.2005.45 — Swissrulings