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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.07.2005 34.2005.27

1 juillet 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,556 mots·~13 min·4

Résumé

azione giudiziaria tendente al versamento di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro; condanna di quest'ultimo con accollo di tasse e spese per temerarietà

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.27   RG/sc

Lugano 1 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 17 marzo 2005 di

AT 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CV 1     in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto che

-    ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto dal 1° febbraio 2003 la CV 1 ha aderito alla AT 1 (in seguito: Fondazione) gestita dalla RA 1;

                                     -   nel corso del 2003, a seguito del mancato pagamento dei contributi dovuti conformemente ai conteggi trasmessi al datore di lavoro, dopo diverse diffide l’ultima datata 18 marzo 2004 per un importo di fr. 3'765.15 -, con domanda d’esecuzione 7 ottobre 2004 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________ il precetto esecutivo n. __________ nei confronti della CV 1 per fr. 2'392.25;

                                     contro il citato precetto l’escussa ha interposto opposizione;

                                     -   con la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la CV 1 al pagamento di fr. 2’392.25 a titolo di contributi e fr. 700.-- per “spese di contenzioso”, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al succitato precetto;

                                     -   la convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta di causa;   

                                     la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP,  la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                         In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1, 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di conseguenza nel caso in esame, posto come siano litigiosi i contributi dovuti dalla convenuta sino a settembre 2004, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il tema del presente contendere, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della citata modifica legislativa;

                                     -   l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede -, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweiz. Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

                                     -   in concreto la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati nella Proposta d’assicurazione n. __________ (doc. 101), nella Polizza n. __________ (doc. 102), nel Regolamento di previdenza (doc. 102) e nelle Disposizioni comuni (doc. 102). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio per rischio e per adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei contributi al fondo di garanzia. I contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro in ragione del 50% ciascuno (cfr. Regolamento di previdenza; cfr. art. 66 cpv. 1 LPP);          

                                     -   dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla CV 1, sino a settembre 2004, a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute. Il calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato e tiene conto dei versamenti effettuati dal datore di lavoro.

                                         Del resto la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi.

                                         In simili condizioni la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi previdenziali scoperti ammontanti a       fr. 2’392.25;

                                     -   l’attrice postula la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251-252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

                                         Visto quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo  può essere ammessa.

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione;

                                     -   per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Per il TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T.), ciò che è anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 consid. 1b con riferimenti). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 nella causa P. Sagl);

                                     -   nel caso in esame la CV 1 non ha dato seguito alle diffide di pagamento inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta. Alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 100.--;

                                     -   con la petizione la Fondazione postula infine il riconoscimento di fr. 700.-- a titolo di “spese di contenzioso”.

Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio". Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

                                         Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa, un’indennità ai sensi della giurisprudenza federale non può essere riconosciuta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é accolta.

                                         §    Di conseguenza CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 2'392.25.

                                         §§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ del 11 ottobre 2004 dell'UE di __________.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico della CV 1.                    

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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