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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.02.2006 34.2005.21

8 février 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,549 mots·~18 min·4

Résumé

L'indennità per docente di scuola elementare con mansioni supplementari di docente responsabile della direzione non è da considerare quale supplemento di salario ai fini della previdenza professionale e quindi non fa parte del salario assicurato.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.21   BS/td

Lugano 8 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 26 febbraio 2005 di

AT 1  

contro  

1. CV 1 2. CO 2     in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   AT 1 è docente di scuola elementare presso le scuole elementari consortili di __________ ed è assicurato per la previdenza professionale alla Cassa CV 1 (in seguito: Cassa).

Dal 1975 egli ha svolto anche la funzione di “Direttore amministrativo” (funzione prevista dall’allora Legge sulla scuola) con un iniziale compenso di fr. 1'200 annui, aumentato dal 1984 a fr. 2'500 (cfr. doc. A/2, XVII). A partire dall’anno scolastico 1991/1992 egli è stato incaricato dal Consorzio scuole __________ (in seguito: Consorzio scuole) quale “docente responsabile della direzione” presso le medesime scuole consortili (doc. A/5), compito che svolge al di fuori del normale orario di lavoro di docente. Per tale incarico aggiuntivo AT 1 percepisce un supplemento di stipendio di fr. 6'000 annui, ripartito in 12 mensilità (doc. A/4).

                               1.2.   Con lo scopo d’integrare il supplemento ricevuto per l’incarico di responsabile della direzione nello stipendio assicurato, mediante scritto 23 novembre 2004 AT 1, per il tramite del __________, ha postulato al Consorzio scuole una modifica del regolamento delle scuole consortili nel senso di attribuire al docente responsabile della direzione una classe di stipendio che integri l’attuale compenso per tale funzione, ad esempio istituendo la classe 29 secondo la classificazione cantonale dei docenti (doc. A/4).

La citata richiesta è stata disattesa dal Consorzio scuole (doc. A/3) con la seguente motivazione:

"  Vi confermiamo che per il Consorzio non è possibile attribuire ad un docente responsabile, che resta pur sempre a tutti gli effetti docente titolare, tramite il proprio regolamento una classe di stipendio maggiore, in quanto tale funzione non è prevista nell'orientamento cantonale. Per il Consorzio non è nemmeno possibile assegnare uno stipendio, soggetto alla cassa pensioni, superiore a quanto previsto dalla funzione, che in questo caso corrisponde al massimo della classe 27. L'unica possibilità, per andare nella direzione richiesta dal docente AT 1, sarebbe quella di introdurre la funzione di direttore scolastico, a tempo pieno o a metà tempo. Si tratta comunque di una soluzione che per il nostro Istituto scolastico, con 5 sezioni di scuola elementare e due sezioni di scuola dell'infanzia, attualmente non può essere presa in considerazione." (Doc. A3)

                               1.3.   Interpellata successivamente e personalmente da AT 1, in data 16 febbraio 2005 la Cassa ha confermato che, non ricoprendo la funzione di direttore didattico, il compenso riconosciutogli per la direzione amministrativa non rientra nei casi previsti dalla Legge stipendi, motivo per cui il supplemento ricevuto non può essere assicurato ai fini pensionistici (doc. A/1).

                               1.4.   Di conseguenza, con la presente petizione AT 1 ha convenuto la Cassa postulando che il suo “stipendio quale direttore vanga messo a beneficio della Cassa pensione in forma retroattiva al 2 settembre 2004” (I).

                               1.5.   Con risposta 22 marzo 2005 la Cassa ha chiesto la reiezione della petizione. Dopo aver esposto le norme di legge applicabili, essa ha concluso come segue:

"  In conclusione, il Comitato ritiene che nella fattispecie le condizioni per aderire alla richiesta della controparte non sono date.

Infatti, come ricordato in precedenza il compenso di fr. 6'000.00, assegnato secondo l'art. 4 del Regolamento scolastico del Consorzio per le scuole __________, non rientra nei supplementi che possono essere assicurati alla Cassa pensioni (art. 7 lett. a) e b) Lstip).

Infatti il compenso è una prestazione prevista dal Regolamento scolastico che non rientra nelle categorie dei supplementi a carattere permanente di cui all'art. 7 lett. d) Lcpd.

Inoltre, nel caso specifico nell'Organico del Consorzio scolastico non è prevista la funzione di Direttore dell'Istituto scolastico, ma unicamente quella di un responsabile della direzione.

Questa attività deve pertanto essere ritenuta un compito aggiuntivo all'attività di docente titolare svolta dal signor AT 1." (Doc. III)

                               1.6.   In replica AT 1 ha segnatamente evidenziato di aver svolto la funzione di direttore amministratore dal 1975 e dal 1991 quella di docente responsabile, di aver avuto per tali compiti un regolare contratto di lavoro e di aver sempre versato i contributi AVS e pagato le tasse sui compensi ricevuti (V).

                               1.7.   Con duplica del 13 aprile 2005, confermando la risposta di causa, la Cassa ha fra l’altro sottolineato come essa non possa esprimersi in concreto sull’eventuale riconoscimento di un’altra classe essendo di competenza dell’Autorità di nomina. (VII).

                               1.8.   A seguito della richiesta di produrre il regolamento scolastico, con scritto 5 settembre 2005 il Consorzio scolastico ha segnatamente chiesto di essere chiamato in causa (XVII).

Con lettera pervenuta al TCA il 19 settembre 2005 AT 1 si è epresso in merito alla succitata lettera (XVIII)

                                         La presa di posizione della Cassa su quanto sostenuto dall’attore è del 22 settembre 2005 (XXIV).

                               1.9.   Riconosciuto un legittimo interesse sull’esito della procedura in corso – poiché qualora venisse accertato, come postulato dall’attore, l’assoggettamento con effetto retroattivo ai fini della pensione del supplemento per docente responsabile, al Consorzio medesimo verrebbe conseguentemente richiesto di versare la quota parte dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - , con decreto 20 settembre 2005 lo scrivente Tribunale ha chiamato in causa lo stesso Consorzio, intimandogli tutti gli atti di causa per una presa di posizione (XVIII).

In data 10 ottobre 2005 il Consorzio scuole ha postulato la reiezione della petizione, facendo in particolare presente come il compito di docente responsabile non possa essere equiparato a quello di direttore e come l’incarico in questione non conferisce il diritto ad un rinnovo automatico (XXV).

Il 15 ottobre 2005 AT 1 ha replicato alla risposta di causa del Consorzio stesso (XXIX), mentre quest’ultimo (XXX) e la Cassa pensione (XXXIII) hanno fatto presente di non aver altro da aggiungere.

                             1.10.   Il TCA ha proceduto a diversi accertamenti (IX,X,XI). In merito alle singole risultanze le parti hanno avuto modo di pronunciarsi.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è l’integrazione ai fini pensionistici del compenso ricevuto da AT 1 per l’incarico di docente responsabile delle Scuole consortili di __________.

Con scritto 9 settembre 2005 egli ha inoltre chiesto che anche quanto percepito quale direttore amministrativo dal 15 settembre 1975, salvo particolari termini di prescrizione, venga considerato quale salario assicurato (XIII).

Trattandosi quindi di una controversia in materia previdenziale che vede opposto un istituto di previdenza ad un avente diritto, è data la competenza, ai sensi dell’art. 73 LPP, dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b; 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno compiuto i diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di 25'320 franchi (dal 2003) (art. 7: per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17esimo anno di età e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.

                                         A seguito della 1° revisione della LPP, dal 1° gennaio 2005 il salario minimo comportante l’obbligo assicurativo è stato ridotto a fr. 19'350 (cfr. art. 5 OPP2).

Il Consiglio federale determina quali categorie di salariati non sottostanno, per particolari, motivi all’assicurazione obbligatoria (cfr. art. 2 cpv. 3 LPP nella versione in vigore sino al 31.12.2004; art. 2 cpv. 4 LPP nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005).

                                         Inoltre, conformemente all’art. 7 cpv. 2 v. LPP (rimasto invariato dalla 1° revisione della LPP):

"  È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe."

                                        Per l’art. 8 LPP deve essere assicurata la parte del salario annuo tra i fr. 14'880 e i 44’640 (nel 2003 fr. 25’320 risp. 75’960; dal 1° gennaio 2005 fr. 22’575 risp. 77’400); tale parte è detta salario coordinato (cpv. 1).

Secondo l’art. 8 cpv. 3 LPP (rimasto invariato) quando il salario diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente continua ad essere valido fintanto che sussista l’obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario giusta l’art. 324a CO. L’assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato. Per la giurisprudenza il cpv. 3 trova applicazione unicamente se il salario annuo è già stato fissato all’inizio del periodo d’assicurazione, non se è stato determinato successivamente, dopo la fine del rapporto di lavoro (SZS 1994 p. 217).

Dando seguito alla delega contenuta all’art. 7 cpv. 2 LPP, l'art. 3 OPP2 (determinazione del salario coordinato) (rimasto invariato) prevede che:

"  1 Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell’AVS:

a.      facendo astrazione di elementi occasionali del salario;

b.      fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all’ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l’anno in corso;

c.      determinando il salario coordinato in modo forfetario, in quelle professioni in cui le condizioni d’occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale."   

2 L’istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento.(…) Se il salario diventa temporaneamente inferiore all’importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all’assicurazione obbligatoria."  

                               2.3.   La LPP prevede delle disposizioni minime (art. 6 LPP), a cui non si può derogare a sfavore dell'assicurato, per cui il fondo di previdenza può prevedere una diversa modalità di calcolo, nel rispetto di queste disposizioni imperative.

                                         L'art. 49 cpv. 1 LPP(rimasto invariato) dispone che “nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione”. Nel caso in cui un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa s'applicano soltanto le disposizioni di legge elencate all’art. 49 cpv. 2 LPP.

Nel caso in esame, occorre precisare che, erogando la Cassa prestazioni superiori a quelle minime, siamo nell’ambito previdenziale sovraobbligatorio. Nella misura in cui le disposizioni dell’art. 49 cpv. 2 LPP sono rispettate, l’istituto di previdenza può pertanto strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento e l’organizzazione.

                               2.4.   Nella fattispecie, le modalità di determinazione dello stipendio (salario) assicurato sono regolamentate dagli art. 10 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Lcpd; RL 2.5.5.1) e dall’art. 7 del Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Rcpd; RL 2.5.5.1.1.1):

"  Art. 10 Lcpd 1Lo stipendio assicurato agli effetti della presente legge corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale al massimo della rendita semplice dell’ Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (abbreviata in seguito AVS).

2Per lo stipendio annuale si intende:

a)lo stipendio base secondo la classificazione della funzione; b)eventuali indennità di rincaro; c)eventuali aumenti di stipendio previsti dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (abbreviata in seguito LS); d)eventuali supplementi di stipendio a carattere permanente previsti dalla LS.

3Lo stipendio minimo assicurato è pari ad 1/8 della rendita massima annuale dell’ AVS.

4Lo stipendio massimo assicurato agli effetti della pensione è stabilito in base al massimo della Classe B della legge stipendi.

5Lo stipendio assicurato e l’importo fisso sono ridotti solo in caso di diminuzione (non causata da malattia o infortunio) del grado di occupazione. Sono riservate le decisioni della Commissione amministrativa.

6Il Comitato fissa lo stipendio assicurato per i casi speciali.”

Art. 7 Rcpd 1Lo stipendio annuale ai sensi dell’ art. 10, cpv. 2 Lcpd è quello di base previsto dall’ art. 3 LS, più gli eventuali aumenti straordinari concessi sulla base dell’ art. 7a cpv. 1 lett. a) e b) LS. Negli altri casi valgono per analogia gli stessi criteri per la determinazione dei supplementi da aggiungere allo stipendio base.

2Se un salariato è occupato per un periodo inferiore a un anno, è considerato stipendio assicurato quello che avrebbe percepito per un anno intero d’ occupazione.

                                         A sua volta l’art. 7 a cpv. 1 lett. a) e c) della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e docenti (LStip.; RL 2.5.4.4.) dispone:

"  Agli impiegati particolarmente meritevoli non iscritti nelle classi A o B il Consiglio di Stato può:

a)aumentare lo stipendio fino ad un massimo del 10% oltre i limiti stabiliti dall’art. 3;

b) (…)

c) accordare una gratificazione straordinaria compresa tra il 2% e il 5% dello stipendio annuo, non assicurabile a cassa pensioni, oppure da 4 a 10 giorni di congedo pagato se le condizioni di servizio lo permettono.

                                         Pertanto, lo stipendio assicurato alla Cassa pensioni è calcolato sulla base dell’importo previsto dalla classe dell’organico cantonale (cfr. art. 3 LStip, applicabile fra l’altro ai docenti comunali; cfr. anche art. 1 Lstip che rinvia all’art. 1 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD; RL 2.5.4.1], il cui art. 1 cpv. 1 lett. a prevede l’applicabilità della legge segnatamente ai docenti delle scuole comunali) relativo alla funzione svolta dal dipendente (impiegato/docente), nonché dei supplementi salariali ex art. 7a cpv. 1 lett. a) e c) Lstip previsti per impiegati particolarmente meritevoli.

                               2.5.   L’attore, professionalmente attivo quale docente, percepisce un compenso per il suo compito aggiuntivo di responsabile della direzione sulla base del regolamento del Consorzio scuole di fr. 6'000 all’anno.

                                         Dal momento che il docente responsabile non rientra nell’organico cantonale (va infatti ricordato che secondo l’art. 10 cvp.2 Lcpd lo stipendio assicurato viene inteso secondo la classificazione della funzione), circostanza rimasta incontestata, quanto percepito dal Consorzio scuole non rientra nella categoria dei supplementi salariali ex art. 7a cpv. 1 lett. a) e c) Lstip, nonostante che egli svolga tale incarico, non automaticamente rinnovabile, da diversi anni e di conseguenza non fa parte dello stipendio assicurato. Del resto, lo stesso Consorzio ha fatto presente che non è possibile assegnare all’attore un salario, assoggettabile alla Cassa pensione, maggiore di quello che attualmente percepisce da docente, avendo egli raggiunto il massimo della classe 27. Non va poi dimenticato che il medesimo datore di lavoro ha confermato di non volere introdurre la funzione di Direttore scolastico, il cui stipendio sarebbe stato assoggettato alla Cassa pensione (art. 10 cpv. 2 Lcpd). Sui motivi di tale scelta non spetta alla convenuta, tantomeno allo scrivente Tribunale, di esprimersi, rilevato comunque che la funzione di docente responsabile rispetto a quella di direttore non comprendere compiti di vigilanza e di didattica (cfr. art. 31 lett. c,e,f Legge della scuola; RL 5.1.1.1).

Determinante è che non esistendo nell’ordinamento cantonale la funzione di docente responsabile della direzione, le indennità ricevute a tale titolo non possono essere considerate supplemento salariale alla funzione di docente e quindi non sono assicurate ai fini pensionistici.

                               2.6.   Inoltre, come rettamente osservato dalla Cassa nelle osservazioni 22 settembre 2005 (XXIV), va sottolineato che la non inclusione nello stipendio assicurato dell’indennità in questione è conforme alle norme che hanno disciplinato e che attualmente regolano la determinazione dello stipendio assicurato.

                                         In particolare, l’art. 14 della Legge sulla Cassa pensione del 9.07.1963 in vigore sino al 1° novembre 1976, data d’introduzione dell’attuale Lcpd, prevedeva che “ i supplementi di stipendio, oltre il massimo previsto dalla legge cantonale sugli stipendi, accordati ai docenti dai comuni o consorzi di comuni o amministrazioni di case dei bambini possono essere assicurati alla condizione che venga versata la riserva matematica necessaria per il supplemento e che vengano corrisposti sullo stesso i contributi annui ordinari; il tutto a carico del comune o enti interessati che hanno diritto di rivalsa nei confronti degli assicurati nella misura del 50%” (allg.1 a XXIV). Questa norma, applicabile al momento in cui l’attore è stato incaricato a svolgere la funzione di “direttore amministrativo” (1975), non è pertinente al caso in esame poiché, come spiegato dalla Cassa, tali supplementi erano assegnati da parte di determinati comuni per l’attività di docente e venivano assicurati dietro richiesta del comune o dell’ente interessato (del resto, pur volendo ammettere a quell’epoca, sulla base dell’art. 14 Lcpd del 1963, l’integrazione del compenso per la direzione amministrativa allo stipendio assicurato, va fatto presente che il pagamento di eventuali contributi risulterebbe essere prescritto).

Va poi fatto presente che nel messaggio del Consiglio di Stato del 10 maggio 1976 riguardante l’introduzione della nozione di stipendio assicurato (art. 10 Lcpd), con l’intenzione di specificare i criteri per la determinazione dello stipendio assicurato, si legge:

"  L'attuale legge sulla Cassa non dice chiaramente quale sia il salario determinante per il calcolo dello stipendio assicurato. L'assicurazione facoltativa alla Cassa dei supplementi di stipendio accordati ai docenti da Comuni o Consorzi crea un'evidente disparità di trattamento, dovuta soprattutto al sistema  di finanziamento (a carico del Comune con diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato nella misura massima del 50%) e al genere di supplemento assicurabile agli effetti della pensione. Essi non sono infatti sempre di carattere permanente e sono assegnati solo a determinate categorie di insegnanti (cfr. indennità di residenza). Solo i grossi Comuni del Cantone assegnano questa indennità comunale che raggiunge punte massime di circa Fr. 2'000.--.

Abbiamo ritenuto indispensabile definire meglio il sistema di calcolo della rendita stabilendo che per stipendio annuale determinante è inteso quello previsto dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti. Tutti i supplementi comunali assicurati e finanziati alla Cassa al 1. luglio 1976 essi non potranno più essere aumentati o adeguati.

La facoltà data dalla Commissione amministrativa della Cassa di fissare lo stipendio assicurato interessa particolarmente l'assunzione di persone invalide che abbiano seguito i corsi di reintegrazione dell'assicurazione federale per l'invalidità." (sottolineatura del redattore, allegato 3 doc. XXIV)

                                         Si evince pertanto la volontà del Legislatore di definire come stipendio annuale assicurato il compenso previsto dalla LStip, non considerando più assicurabili dal 1° novembre 1976 (data in vigore dell’attuale Lcpd) i supplementi comunali riconosciuti in base all’art. 14 Lcpd del 1963, tranne quelli precedentemente assicurati, a titolo di diritto acquisto, con la vecchia legge.

                                         Nel caso in esame, come detto, non siamo confrontati con un supplemento comunale di vecchio diritto e quindi non si tratta di salvaguardare un diritto acquisito.

Va poi citato l’art. 5 Rcpd in vigore dal 6.12.1977 al 31.12. 1987:

"  Art. 5 1Sono definiti supplementi di stipendio a carattere permanente quelli assegnati:

- ai direttori dei ginnasi e vice-direttori SSS;

- ai vice-direttori dei ginnasi e della SAM;

- ai direttori dei corsi per apprendisti e delle scuole di avviamento;

- ai direttori delle scuole maggiori;

- alle maestre delle case dei bambini incaricate della direzione;

- ai docenti delle scuole medie secondo l'art. 5 cpv. 4 del relativo

  decreto;

intanto che questi sono corrisposti.

2A contare dal 1° novembre 1976 i supplementi accordati dai Comuni oltre il limite dello stipendio previsto dalla legge sugli stipendi, non sono assicurati alla Cassa pensioni. Tutti i supplementi comunali assicurati alla Cassa prima del 1° novembre 1976 sono bloccati ai valori notificati e assicurati alla Cassa a quel momento." (allegato 4 doc. XXIV)

                                         Al riguardo va fatto presente che la funzione di docente responsabile non è inclusa nel summenzionato articolo di regolamento.

Dal 1° gennaio 1988 l’art. 5 cpv. 1 Rcpd, in vigore sino al 31 dicembre 1995, ha aggiunto il riferimento alla Legge stipendi (“Lo stipendio annuale ai sensi dell’ art. 10, cpv. 2 Lcpd è quello di base previsto dall’ art. 3 LS, più gli eventuali aumenti straordinari concessi sulla base dell’ art. 7a cpv. 1 lett. a) e b) LS; cfr. allegato 5 a XXIV).

                                         Infine, l’attuale art. 7 Rcpd, applicabile dal 1° gennaio 1996, oltre ad avere recepito al primo capoverso quanto previsto dall’art. 5 cpv.1 del vecchio regolamento, ha specificato che “negli altri casi valgono per analogia gli stessi criteri per la determinazione dei supplementi da aggiungere allo stipendio base”. A ragione la convenuta ha fatto presente come questa modifica non è da intendere come un ampiamento della cerchia di supplementi da assicurare, ma è prevista per gli enti esterni che assicurano i propri dipendenti alla Cassa (docenti delle scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell’obbligatorietà scolastica, dipendenti dei Comuni e di altri Enti di diritto pubblico, ai dipendenti di enti di diritto privato e pubblica utilità sussidiati; cfr. art. 4 cpv. 2 Lcpd;) i quali cononoscono supplementi di stipendio a carattere permanente dove non è applicabile la Legge sugli stipendi. Questa non è la circostanza del caso in esame, poiché i docenti comunali, soggetti alla LORD (art. 1 cpv. 1 lett. b LORD), oltre ad essere obbligatoriamente assicurati alla Cassa pensioni (art. 4 cpv. 1 Lcpd), sono sottoposti alla Legge sugli stipendi (art. 1 LStip).

                                         Da quanto detto sopra traspare quindi la volontà del Legislatore di assicurare quei supplementi che hanno una diretta attinenza con la funzione di nomina, ciò che non corrisponde al caso in esame.

                                         In conclusione, l’indennità ricevuta da AT 1 per la mansione supplementare di docente responsabile non rientra nei supplementi a carattere permanente previsti dalla Legge sugli stipendi e quindi non è assicurabile alla Cassa pensione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é respinta.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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