Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2004 34.2004.47

21 décembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,255 mots·~11 min·2

Résumé

divisione delle prestazioni previdenziali in caso di divorzio

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2004.47   RG/sc

Lugano 21 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa che oppone

AT 1 rappr. da: RA 1  

a  

CV 1 rappr. da: RA 2 e CV 2   in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni previdenziali in caso di divorzio)

visto in fatto e considerando in diritto

                                     -   che con sentenza 22 giugno 2004, cresciuta in giudicato il 17 agosto 2004, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________ ed ha omologato, quale parte integrante del dispositivo, la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui le parti hanno, tra l’altro, concordato l’accredito su un conto di libero passaggio intestato a AT 1 della metà della prestazione d'uscita accumulata da CV 1 durante il matrimonio, precisando che l’avere previdenziale prelevato da quest’ultimo per l’acquisto dell’abitazione coniugale verrà ripartito al momento della vendita del mappale n. __________ di __________ fondo base costituito in PPP (I);

                                     -   che il 23 agosto 2004 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (II);

                                     -   che ai fini del calcolo della prestazione da dividersi, il TCA ha richiesto agli ex coniugi, come pure agli istituti di previdenza interessati, di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha esperito ulteriori accertamenti (III-XXIII);

                                     -   che l'intera documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione (XXIV-XXX);

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];

                                     -   che giusta l'art. 22 LFLP

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

                                     -   che l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;

-     che l'art. 22a LFLP presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

-che per l'art. 142 CC

"  1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;

2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

-   che a norma dell'art. 25a LFLP

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

                                     -   in concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

                                     -   che in concreto dalla documentazione agli atti risulta che al momento del divorzio (17 agosto 2004, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p. 1620) CV 1 disponeva presso la Fondazione __________, __________ di un avere di fr. 134'615.50 (XII);

                                     -   che stante l’impossibilità di risalire all’effettiva esistenza ed entità (con ogni verosimiglianza comunque esigua, cfr. XIV-XVIII) di un avere previdenziale di CV 1 alla data del matrimonio (__________; CV 1 sembrerebbe infatti aver iniziato a contribuire a far tempo dal dicembre 1988, cfr. V), ritenuto che in ogni caso gli ex coniugi, cui l’intera documentazione acquisita agli atti è stata trasmessa per una presa di posizione, nulla hanno osservato in merito ad una eventuale considerazione ai fini del computo di prestazioni o averi presenti alla data del matrimonio (XXV, XXVI; entrambi hanno indicato quale avere determinante ai fini della divisione quello esistente presso detta Fondazione al momento del divorzio), dovendo codesto tribunale decidere sulla base degli atti disponibili (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46) appare equo ritenere che l’avere accumulato dall’ex marito durante il matrimonio (senza ancora considerare l’importo fatto oggetto di prelievo anticipato per l’acquisto della proprietà d’abitazione da parte di CV 1, cfr. infra) corrisponde all’intero succitato avere disponibile al momento del divorzio presso la Fondazione __________;

                                     -   che il capitale depositato presso detta Fondazione, nell’ottobre 2004 è stato trasferito (unitamente agli interessi) alla CV 2 - cui CV 1 risulta essere assicurato a far tempo dal 1. settembre 2004 - per un importo complessivo di fr. 134'839.50 (XII, XXI);

                                     -   che, come visto, nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dagli ex coniugi ed omologata dal Pretore é stato pattuito che l’avere prelevato da CV 1 durante il matrimonio per l’acquisto dell’abitazione coniugale verrà ripartito solo al momento della vendita del mappale n. __________ di __________ fondo base, costituito in PPP;

                                     -   che prelievi anticipati, dopo il matrimonio, per il finanziamento della  proprietà dell'abitazione non ancora rimborsati al momento del divorzio non perdono la loro natura previdenziale e mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio - senza computo di interessi (DTF 128 V 230; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in: ZBJV 2000 p. 536ss) - e devono quindi essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122, 123, 141 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: RSA 2000, p. 255; Vetterli/Keel, op. cit., p. 1622; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo, 1999, p. 60; Trigo Trindade, in: SJ 200 p. 485);

                                     -   che quindi l’ammontare complessivo della prestazione acquisita da CV 1 durante il matrimonio si compone dell’avere di fr. 134'615.50 esistente al momento del divorzio sul conto di libero passaggio presso la Fondazione __________ e dell’importo di fr. 39'982.55 oggetto del succitato prelievo avvenuto nel giugno 2002 (V/c);

                                     -   che di conseguenza il credito a favore di AT 1 (metà della prestazione acquisita dall’ex marito durante il matrimonio) ammonta a complessivi fr. 87'299.05 (174'598.05 : 2);

                                     -   che tuttavia l’esecuzione del riparto deve per il momento essere limitata all’importo disponibile presso la Fondazione __________ al 17 agosto 2004 (fr. 134'615.50), la sentenza di divorzio avendo infatti stabilito che la divisione dell’avere oggetto di prelievo anticipato (fr. 39'982.55) avverrà solo al momento della vendita dell’immobile di cui al mappale n. __________ di __________ e non competendo per il resto allo scrivente Tribunale rivedere siffatta regolamentazione stante oltretutto l’espressa opposizione di CV 1 alla diversa soluzione prospettata nelle more della presente procedura da AT 1 che ha segnatamente chiesto di procedere ora anche alla ripartizione dell’importo anticipatamente prelevato;

                                     -   che la chiave di ripartizione degli averi previdenziali stabilita nella sentenza di divorzio - in casu l'accredito a favore della ex moglie della metà della prestazione accumulata dall'ex marito - é vincolante ed ha quindi effetto obbligatorio per il giudice competente a decidere a norma dei combinati articoli 142 cpv. 2 CC, 25a cpv. 1 LFLP e 73 LPP, il cui compito, dal profilo materiale, è quindi limitato all'esecuzione di quanto stabilito dal giudice del divorzio (Geiser, op. cit., p. 53ss, 84; Schneider/Bruchez, op. cit., CEDIDAC, p. 249ss, 252; FF 1996 I 114; art. 142 cpv. 3 lett. 1 CC; STFA non pubblicata del 17 dicembre 2003 nella causa M. [B 96/03]). Per il che alla richiesta di CV 1 presentata pendente lite (XXX) e volta all'attribuzione della metà dell'avere accumulato dalla ex moglie durante il matrimonio, non può qui essere dato seguito;

                                     -   che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., in: SVZ 2000, p. 258); l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio, principio questo che dovrà essere rispettato anche al momento in cui si tratterà, in esecuzione di quanto stabilito nella sentenza di divorzio, di procedere alla ripartizione del capitale prelevato per il finanziamento della proprietà d’abitazione;

                                     -   che l'importo di fr. 67'307.75 unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (17 agosto 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere trasferito a favore di __________ presso la Cassa pensioni __________ (contratto n. __________, n. d’ass. __________) dove essa risulta attualmente registrata (IX, XIX);

                                     -   che in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X, B 105/02).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio ammonta a complessivi fr. 174'598.05.

                                 2.-   Il credito a favore di AT 1 ammonta a complessivi fr. 87'299.05.

                                 3.-   E' fatto ordine alla CV 2 di versare alla Cassa pensioni __________ a favore di AT 1 (contratto n. __________, n. d’ass. __________) la somma di fr. 67'307.75 oltre a interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 17 agosto 2004.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

34.2004.47 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2004 34.2004.47 — Swissrulings