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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2005 34.2004.43

22 septembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,688 mots·~18 min·4

Résumé

MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI; SENTENZA DI CONDANNA AL VERSAMENTO

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2004.43   FC

Lugano 22 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 5 agosto 2004 di

AT 1  

contro  

CV 1     in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto e considerato in diritto che

                                     -   con contratto d'adesione n. 3/16149/8211 la ditta CV 1 si è affilliata, con effetto dal 1. gennaio 1991, quale datore di lavoro alla AT 1 per la previdenza professionale (in seguito: Fondazione), allo scopo di attuare la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. G), aderendo all’applicazione del piano di previdenza __________ conforme al nuovo contratto collettivo nazionale dell’industria alberghiera (CCNL) (doc. I, L). Per garantire l’adempimento dei suoi obblighi la Fondazione ha stipulato con la __________ un contratto d'assicurazione collettiva (art. 1.1 contratto d'adesione);

                                     a fronte del mancato pagamento, malgrado i ripetuti solleciti, dei premi (e delle spese) non soluti e conteggiati sulla base dei salari notificati dal datore di lavoro sino al 31 dicembre 2002 (doc. H), la Fondazione, dopo aver rescisso il contratto d’adesione con effetto al 31 dicembre 2002 (doc. N12), ha fatto spiccare dall’Ufficio esecuzioni di __________ il PE no. __________ per un ammontare di fr. 47'211.10, oltre ad interessi del 5 % dal 6 gennaio 2004 e fr. 400 per spese di mora, a cui l'escussa ha interposto opposizione (doc. M);

                                     -   con petizione al TCA del 9 agosto 2004 la Fondazione ha chiesto la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 49'024.30 (comprensivi di fr. 47'211.10 per contributi, fr. 1’1403.20 per interessi di mora, fr. 400 per danni di mora) oltre ad interessi del 5 % dal 10 agosto 2004, postulando pure il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al succitato precetto esecutivo (I);

                                     -   con risposta di causa del 23 agosto 2004 la convenuta, rilevato tra l’altro come la società CV 1 sarebbe affiliata ad un’altra Cassa pensione, ha chiesto la reiezione della petizione (III);

                                     con successivo scritto del 10 settembre 2004 l’attrice si è riconfermata nella propria domanda di giudizio producendo ulteriore documentazione attestante lo scoperto a carico della convenuta a partire dal 1995 (V);

                                     -   la convenuta, con una presa di posizione del 24 settembre 2004, ha nuovamente chiesto la reiezione della petizione facendo tra l’altro rilevare che i conteggi prodotti dall’attrice indicavano un numero di contratto diverso (IX);

                                     -   il TCA ha effettuato alcuni accertamenti; le parti dal canto loro si sono espresse con vari scritti ribadendosi essenzialmente nelle rispettive posizioni (XI, XII, XV, XVII, XXII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXII, XXXIII, XXXVI, XL - XLIV);

                                     -   richiesta dal TCA, l’attrice, con scritti del 28 luglio e 19 agosto 2005, ha prodotto ulteriore documentazione precisando la sua domanda di condanna della convenuta al pagamento di fr. 43'811.40 (composti da fr. 42'864.80 quale saldo dei contributi oltre a fr. 946.60 pari agli interessi di mora del 5% dal 21 marzo 2005 al 31 agosto 2005) oltre ad interessi al 5% dal 31 agosto 2005 (XLV – XLVI);

                                     la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);

                                     -   il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) ha i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). In particolare, nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame. D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 pag. 500; SZS 2001 pag. 562);

                                     -   il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP,  la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                         In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1, 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di conseguenza nel caso in esame, posto come siano litigiosi i contributi dovuti dalla convenuta sino alla fine del 2002, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il tema del presente contendere, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della citata modifica legislativa;

                                     -   l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede -, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweiz. Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

                                     -   oggetto del contendere è il versamento, da parte della convenuta all’attrice, del saldo dei contributi dovuti a favore della previdenza professionale dei suoi dipendenti sino alla fine del 2002;  la convenuta contesta la richiesta attorea e, rilevato come gli attuali soci della società avrebbero rilevato la CV 1 nel febbraio 2003, chiede spiegazioni sul saldo dei contributi vantato dall’attrice al 1. gennaio 1995;   

                                     -   in concreto cerchia delle persone assicurate, obbligo contributivo, modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati nel Contratto d’adesione (doc. XL/1), nel Regolamento di previdenza __________, suddiviso in piano di previdenza e disposizioni generali (DG) (doc. XLIV/32 e 33). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, sono calcolati in base alla scala dei contributi facente parte del piano di previdenza __________ e sono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro in ragione del 50% ciascuno (art. 8.1 segg delle DG, doc. XLIV/31 e art. 4, 5, 6 del Piano di previdenza, doc. XLIV/33);

                                     -   dagli atti di causa risulta che la convenuta è stata affiliata all’attrice a far tempo dal 1. gennaio 1991 e che già alla fine del 1995 aveva accumulato un debito per contributi dovuti e non soluti di fr. 50'208 (doc. XLIV/1; cfr. anche VII/15), scoperto che era andato crescendo nel corso degli anni malgrado i ripetuti solleciti inviati dall’attrice e i pagamenti parziali effettuati dalla ditta debitrice (doc. XLIV/doc. 1-20); detto debito è aumentato nel corso degli anni successivi costringendo l’istituto di previdenza creditore a diversi solleciti; in data 6 dicembre 1999, quando il dovuto ammontava a fr. 45'839.20 (VII/14), l’attrice ha persino paventato la rescissione del contratto per poi revocarla il 19 dicembre successivo a seguito delle assicurazioni di pagamento fornite dalla debitrice (doc. 17). Notasi che già alla fine del 1995 l’attrice era stata costretta a disdire e poi riattivare il contratto di adesione a motivo del debito accumulato dalla ditta affiliata (XLVI/2 e 3). Emerge altresì che in data 19 dicembre 1995 la convenuta ha formalmente riconosciuto di essere debitrice nei confronti della Fondazione di un ammontare di fr. 49'110 (doc. XLVI/1) e il 16 ottobre 2001 ha riconosciuto un debito a suo carico di fr. 38'572.10 (doc. 15 e 16), il successivo 22 ottobre 2001 nella misura di fr. 38'872.10 (doc. XXVIII/05) e il 25 ottobre 2002 ha proposto all’attrice di procedere al saldo dello scoperto, ammontante a fr. 38'872.10, mediante pagamenti mensili di fr. 2'000 (doc. N11 e 12).

                                         Infine, considerato come la convenuta fosse venuta meno alle sue promesse di pagamento, visto un debito contributivo ammontante alla fine del 2002 a fr. 47'211.10 (doc. H, N10), in data 16 dicembre 2002 l’attrice ha comunicato la rescissione del contratto per la fine del 2002 (doc. N12, XXVIII/3). In seguito l’attrice ha, invano, nuovamente sollecitato il versamento dello scoperto procedendo quindi in via esecutiva mediante la notifica del PE n.  __________ e l’inoltro della presente causa di fronte al TCA. Dalla documentazione versata agli atti risulta altresì che nonostante l’ingente credito vantato nei confronti della convenuta, l’attrice ha provveduto nel marzo 2005 a riversare le singole prestazioni di libero passaggio maturate dai dipendenti della CV 1 al nuovo istituto di previdenza cui ha aderito detta ditta, la cassa pensione __________ (già __________) (doc. XLIV/34-38; XIII);

                                     -   ai fini del presente contendere è importante rilevare che nel corso degli anni oggetto della lite la convenuta ha, come detto, provveduto più volte a pagamenti parziali e a riconoscere espressamente il proprio debito contributivo (doc. N15, N16, N11, XLVI/1, 2); non vi è traccia per contro di alcuna contestazione dei contributi pretesi in pagamento;

                                     -   dagli atti di causa emerge peraltro che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla CV 1 – calcolo che, come detto, non è mai stato contestato - è stato effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute (cfr. doc. 11-15; doc. E, D, C, B, VII/6, doc. N2- 8; XLIV 1-38). Ricevuti, solo nel marzo 2005 e dietro rinnovata sollecitazione, i necessari formulari di notifica d’uscita, l’attrice ha provveduto ad elaborare l’ultimo, definitivo, conteggio dei premi adeguando i precedenti. Secondo tale ultimo conteggio lo scoperto al 31 dicembre 2002 ammonta a fr. 42'864.80 oltre interessi (doc. XXVIII/04; XLIV/21 e 30, 31, XLVI).

                                         In difetto di contestazioni specifiche e di elementi probatori concludenti, si deve pertanto ritenere che il calcolo dei contributi dovuti e rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente elencati e risulta sufficientemente sostanziato; del resto non vi è  motivo per ritenere che i dati esposti dalla Fondazione relativamente al calcolo dei contributi, in particolare i salari assicurati e le percentuali delle deduzioni, siano errati, ribadito nuovamente come la convenuta non abbia mai contestato il calcolo degli stessi ma anzi abbia più volte riconosciuto di esserne debitrice nella misura pretesa dalla creditrice. Del resto, anche in questa sede la CV 1 ha omesso di indicare concretamente in cosa consisterebbe l’errore di calcolo effettuato dall’attrice. I conteggi di quest’ultima vanno quindi considerati corretti e conformi alle disposizioni della LPP rispettivamente del fondo di previdenza;

                                     -   come detto in questa sede la convenuta non ha contestato l’obbligo contributivo, ma si è limitata a chiedere la reiezione della petizione, omettendo di concretizzare o precisare la sua contestazione che ha mantenuto in toni generici e che va pertanto disattesa.

                                         Per quanto in particolare riguarda la lamentata discrepanza tra il numero di contratto sottoscritto nel settembre 1991 (3/16149/8211, doc. G) e i conteggi emessi dall’attrice successivamente al 1. gennaio 2003 (n. 2/19045) (cfr. IX), la Fondazione ha chiaramente spiegato che il cambiamento non aveva nessun significato sostanziale ma era dovuto esclusivamente a dei motivi legati al cambiamento del sistema informatico (XV); per quanto d’altra parte riguarda l’affermazione per cui la convenuta sarebbe affiliata dal 16 gennaio 2003 alla __________ (già __________, doc. XIII), la stessa, oltre a non essere contestata, non ha rilevanza alcuna considerato come la pretesa attorea riguarda contributi dovuti sino alla fine del 2002. Quanto poi alle perplessità sollevate genericamente dalla convenuta riguardo allo scoperto dovuto al 1. gennaio 1995 (cfr. doc. IX, XXXIII, XLII), le stesse sono state evase dalla documentazione versata agli atti attestante i vari conteggi di contributi precedenti al 1. gennaio 1995 e regolarmente inviati alla ditta debitrice così come l’avvenuto riconoscimento, da parte della debitrice, di un debito di fr. 49'100 in data 19 dicembre 1995 (doc. XLIV/1-20).

                                         Né del resto le asserzioni, sempre molto generiche, della CV 1 riguardo a presunte irregolarità o incomprensioni venute in essere con la Fondazione, possono mutare l’esito della presente lite, osservato altresì come l’attrice abbia giustamente fatto rilevare che lo svolgimento della pratica sia stato fortemente condizionato dalla convenuta la quale ha omesso di inoltrarle le informazioni necessarie relative alle modifiche di personale (doc. XXII, XXVIII/07).    

Ne discende che, ricordato nuovamente il principio enunciato sopra, per cui nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale il datore di lavoro deve sostanziare in modo preciso i motivi per cui la pretesa dell'istituto di previdenza non sarebbe fondata, le censure della convenuta vanno disattese, mentre che il credito fatto valere dall’attrice va considerato sufficientemente motivato e comprovato (SZS 2003 pag. 501);

                                     -   in simili condizioni la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi previdenziali scoperti ammontanti a fr.           fr. 42'864.80 (cfr doc. XLVI);

                                     -   l’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dal 21 marzo 2005 al 31 agosto 2005 sui contributi non soluti, nonché ulteriori interessi di mora al 5% dal 31 agosto 2005           sull'ammontare dei contributi sommato agli interessi di ritardo relativi al succitato periodo (XLVI).

                                         Giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., pag. 46; SZS 1990 pag. 89; art. 3.3 contratto d'adesione).

                                         In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta, ma - contrariamente a quanto richiesto limitatamente agli interessi sul capitale di fr. 42'864.80 decorrenti dal 21 marzo 2005, la legge vietando il cd. anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO; STFA del 11 dicembre 2002 nella causa S., consid. 6.1, B 21/02);

                                     -   l’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________ (doc. M);

                                     -   secondo la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251-252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

                                         Visto quanto sopra, la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ deve essere ammessa, ma limitatamente alla somma di fr. 42'864.80 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2005;

                                     -   la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione n.  __________ dell'UE di __________ per l’importo di fr. 42'864.80 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2005 senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

                                     -   per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la LPTCA (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

Per quanto riguarda invece il tema della rifusione delle ripetibili, lo stesso non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195) a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150).

                                         Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 pag. 174; STCA del 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S.SA).

                                         Nel caso concreto, alla luce di questa giurisprudenza, non si giustifica l'assegnazione di ripetibili;

                                     -   va detto infine che la convenuta ha chiesto di sentire come teste la sua socia e gerente, signora __________ (XI);

                                     -   tale richiesta va disattesa, considerato come ai fini dell’esito della lite tale audizione non appaia necessaria (sul cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove; cfr. fra le tante DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii) e rilevato tra l’altro come __________ si sia già espressa nel merito della presente vertenza con numerosi scritti al TCA (IX, XXIV, XXVI, XXXIII ).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                         §)              Di conseguenza la CV 1, __________ è condannata a versare alla AT 1, __________, fr. 42'864.80 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2005 a titolo di contributi previdenziali non soluti.

                                         §§)  E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________ per l’importo di fr. 42'864.80 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2005.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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