Raccomandata
Incarto n. 34.2004.18 RG
Lugano 4 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
1. AT 1 2. AT 2
contro
1. CV 1 2. CV 2 in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto che
- con sentenza 26 febbraio 2004, cresciuta in giudicato il 18 marzo seguente, il Segretario Assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________ ed ha omologato, con alcune modifiche, la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, statuendo il reciproco diritto di ogni coniuge all'accredito della metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio;
- il 22 marzo 2004 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto e notificato al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
- ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi, come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP), ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti (VII-XLII);
- l'intera documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];
- giusta l'art. 22 LFLP
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."
- per l'art. 142 CC
" 1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."
- a norma dell'art. 25a LFLP
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- in concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
- giusta l'art. 22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo applicabili in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995,
" In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.
La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.
- l'art. 22a LFLP presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- nella fattispecie dalle risultanze istruttorie risulta che la prestazione d'uscita di AT 1 comunicata con ultimo definitivo conteggio (rimasto per altro incontestato) datato 4 ottobre 2004 della AT 2 (XL+bis) - cui l'interessata risulta essere assicurata a far tempo dal 1. gennaio 1985 - e calcolata in applicazione dell'art. 22a LFLP (tenendo quindi conto - e dicasi ciò in relazione al quesito sollevato dall'ex marito nelle more della presente procedura (XXXI) - tra l'altro, anche degli interessi prescritti dal succitato art. 22a cpv. 2, 2° paragrafo LFLP) ammontava all'epoca del matrimonio (11 settembre 1992) a fr. 46'822.55;
- al momento del divorzio (ossia al 18 marzo 2004, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p. 1620) AT 1 disponeva, sempre presso il medesimo istituto previdenziale, di una prestazione d'uscita di fr. 244'380.80 (XL);
- ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio - contrariamente alle perplessità che sembra aver manifestato al riguardo l'ex marito (XXXI) - deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit., CEDIDAC, p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, p. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, p. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);
- in casu l'avere di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 46'822.55) aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 25'945.10, calcolati applicando il tasso del 4% [valido anche per il periodo precedente l'entrata in vigore, il 1. gennaio 1985, della LPP; cfr. art. 8a cpv. 2 OLP, cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 2000, p. 253] sino al 31 dicembre 2002, del 3.25% dal 1. gennaio 2003 e del 2.25% dal 1. gennaio 2004 e sino la data del divorzio [art. 12 lett. b OPP 2 nel suo tenore in vigore dal 1. gennaio 2004] deve essere cifrato in fr. 72'767.65;
- di conseguenza l'avere di previdenza di AT 1 accumulato durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 171'613.15 (244'380.80 - 72'767.65);
- il credito a favore di CV 1 (metà della prestazione accumulata dalla ex moglie in costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 85'806.60 (171'613.15 : 2);
- dal fascicolo emerge inoltre che CV 1 al momento del matrimonio disponeva di una polizza di libero passaggio presso la __________ (n. __________) con una prestazione di fr. 6'023.00 (XXIX), rispettivamente di una polizza di libero passaggio presso la __________ (n. __________) con una prestazione di fr. 8'004.00 (XIX, XXI, XXVII/5);
- successivamente, dopo essere stato assicurato dapprima presso la __________ (XVII), poi presso la __________ (XV), in seguito presso la __________ (XII) poi presso __________ (IV, VIII) e quindi nuovamente presso la CV 2 (cui egli risulta assicurato dal settembre 2002, IV), CV 1 al momento del divorzio disponeva presso quest'ultimo istituto di una prestazione d'uscita di fr. 69'757.00 (II, IV);
- considerati gli interessi maturati sulla prestazione di complessivi fr. 14'027.00 (6'023.00 + 8'004.00) esistente al momento del matrimonio (11 settembre 1992) sino al momento del divorzio (18 marzo 2004), interessi che devono in casu essere cifrati - secondo i tassi di cui al succitato art. 12 OPP2 - in fr. 7'759.30, l'avere di previdenza di CV 1 accumulato durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 47'970.70 (69'757.00 - 14'027.00 - 7'759.30);
- il credito a favore di AT 1 (metà della prestazione accumulata dall'ex marito in costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 23'985.35 (47'970.70 : 2);
- considerate le suevidenziate reciproche pretese, a favore di CV 1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 61'821.25;
- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- l'importo di fr. 61'821.25 unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (18 marzo 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere trasferito a favore di CV 1 presso la CV 2 (contratto n. __________, assicurazione n. __________) dove egli risulta attualmente assicurato (IV);
- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1 interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X, B 105/02).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 171'613.15.
2.- La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 47'970.70.
3.- E' fatto ordine alla AT 2, di versare alla CV 2 (contratto n. __________, assicurazione n. __________4) a favore di CV 1, la somma di fr. 61'821.25 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 18 marzo 2004.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti