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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.07.2004 34.2003.62

6 juillet 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,435 mots·~47 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2003.62   fc/tf

Lugano 6 luglio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 15 dicembre 2003 di

ATTO1 rappr. da: RAPP1  

contro  

_CONV1 rappr. da: RAPP2     in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   ATTO1 ha svolto attività lavorativa quale dirigente d'esercizio dal 17 agosto 1987 alle dipendenze delle __________ ed era quindi affilliato, per la previdenza professionale, alla __________ (doc. _ atti __________).                      

                                         L'8 giugno 1999 il dipendente è stato coinvolto in un incidente d'automobile riportando un trauma cranico e conseguenti cefalee e perdita di coscienza, a seguito del quale è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% sino al 26 giugno 1999 (cfr. certificato dott. __________ agli atti AI, doc. _ atti __________). In seguito l'interessato ha ripreso il lavoro sino al 17 ottobre 1999 (XXIX). Dal 28 ottobre al 17 novembre 1999 __________ ATTO1 è stato posto in stato di incarcerazione e non ha in seguito più ripreso l'attività lavorativa per le __________ rassegnando il 6 dicembre 1999 le dimissioni con effetto a decorrere dal  31 dicembre seguente (cfr. doc. _ atti __________ e questionario del datore di lavoro agli atti AI).

                               1.2.   Il 22 novembre 1999 __________ ATTO1 è entrato alle dipendenze della __________ con la funzione di responsabile. Ai fini della previdenza professionale la datrice di lavoro era affiliata alla _CONV1 (doc. _; cfr. anche _). Parallelamente l'assicurato ha pure iniziato attività lucrative per altre ditte (doc. _).

                                         A partire dal 10 dicembre 1999 l'interessato è stato nuovamente dichiarato totalmente inabile al lavoro (certificato dott. __________ del 24 gennaio 2000, doc. _ atti __________) ed ha di conseguenza definitivamente cessato di lavorare.

                               1.3.   Il 5 febbraio 2001 __________ ATTO1 ha presentato istanza all'assicurazione invalidità (AI) tendente all'assegnazione di prestazioni per adulti, in quanto affetto da "dolori alla testa a seguito d'incidente automobilistico, seguito da depressione" manifestatisi dal giugno 1999 (formulario di domanda sottoscritto dall'assicurato agli atti AI).

                                         Esperiti gli accertamenti medici del caso, con provvedimento 11 ottobre 2002, l'Ufficio AI ha accolto la domanda e assegnato al richiedente una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2000, oltre a prestazioni completive per moglie e figlia (doc. _).

Dal canto suo, l'__________, con decisione su opposizione del 16 ottobre 2000, confermativa di un provvedimento del 14 giugno precedente, ha negato il legame di causalità tra l'incidente dell'8 giugno 1999 e i disturbi lamentati dall'assicurato e, di conseguenza, rifiutato l'erogazione di prestazioni assicurative (doc. _; cfr. anche doc. _ atti __________).

                               1.4.   __________ ATTO1, rappresentato dall'avvocato __________, si è in seguito rivolto alla _CONV1 postulando la concessione di una rendita d'invalidità della previdenza professionale. La domanda è stata respinta con lettera 26 giugno 2003 con la motivazione che nel momento in cui era insorta l'incapacità lavorativa che aveva portato all'invalidità dell'assicurato, questi non era ancora affilliato presso l'istituto di previdenza della __________ (doc. _).  

                               1.5.   ATTO1 si è rivolto anche alla __________ postulando l'erogazione di prestazioni d'invalidità. Con comunicazione del 30 giugno 2003 detta Cassa ha riconosciuto all'assicurato una rendita d'invalidità intera di fr. 1'463.60, oltre a completiva per la figlia, a decorrere dal 1. dicembre 2000 (doc. _).

                               1.6.   Considerato come tra l'assicurato e la _CONV1 non sia in seguito stato possibile addivenire ad un accordo in merito alle pretese prestazioni previdenziali (doc. _), il 15 dicembre 2003 __________ ATTO1, sempre assistito dall'RAPP1, ha presentato petizione al TCA nei confronti della_CONV1 chiedendo di giudicare:

"  1. La petizione è accolta.

§ Di conseguenza la convenuta __________ è tenuta alla continuazione dell'erogazione della rendita LPP a favore del sig. __________ e della di lui figlia __________, entrambi in __________a, come da contratto e secondo le garanzie del 2 dicembre 2002.

§Di conseguenza la convenuta __________ è tenuta a versare ai signori __________ le mensilità mancanti ammontanti a fr. 49'056,90 + fr. 9811,40 + fr. 55'770.- per il periodo 11.12.2001 fino al 31.12.2003, oltre agli interessi di mora del 5 % a far tempo da oggi.

§Di conseguenza la convenuta __________ è tenuta a versare ai signori __________ le mensilità con decorrenza 1° gennaio 2004 ammontanti a fr. 4647.50 mensili cui vanno aggiunti il caro-vita nonché gli interessi di mora del 5 % dal 1.1.2004.

2. Protestate, tasse, spese e ripetibili." (Doc. _)

                                         A motivazione delle proprie richieste l'attore ha evidenziato

IN DIRITTO

18. In primo luogo giova rilevare che la stessa convenuta ammette che non ci troviamo in un caso di reticenza. Questo significa che la convenuta riconosce le informazioni (peraltro inconfutabili) fornite al momento dell'iscrizione.

In effetti, le informazioni sullo stato medico erano complete e veritiere. Pacifico quindi che la convenuta fosse perfettamente a conoscenza della situazione dell'interessato.

Prove: c.s., in particolare doc. _.

19. Lo stesso agire della convenuta si è rivelato più volte contraddittorio, ergo contrario alla buona fede.

Una prima volta quando la convenuta suggerisce gentilmente all'attore di usufruire del suo diritto di chiedere prestazioni LPP presso l'istituto delle __________, per poi successivamente revocare le proprie prestazioni.

Una seconda volta con le motivazioni della revoca. Dapprima effettua la revoca delle prestazioni motivandola con la rendita dell'istituto delle __________, in seguito (ovvero dopo l'intervento del __________) sostiene che il diniego è dovuto ora alla causa dell'invalidità legato all'infortunio.

L'agire contraddittorio viene del resto rafforzato dalla semplice constatazione che in ottobre la convenuta ha dovuto rivolgersi al proprio legale per tentare di sbrogliare (a suo favore) la matassa da essa stessa cagionata.

Già questo agire contrario alla buona fede contrattuale dimostra

come la convenuta sia in torto.

Prove: c.s.

20. Le tesi sono della convenuta sono del tutto labili e pretestuose.

In primo luogo la convenuta non ha nessun elemento serio atto a stabilire un nesso tra l'incidente e l'invalidità. In effetti, un simile elemento contrasterebbe sia con la decisione della __________ e con le successive risultanze mediche.

La doverosa ulteriore perizia dimostrerà la flebile tesi della convenuta per tentare di venire meno ai suoi obblighi.

In secondo luogo essa dimentica che il rapporto di lavoro con la __________ è iniziato il 22 novembre 1999 mentre l'inabilità è iniziata il 10 dicembre 1999. Viceversa il rapporto di lavoro precedente era considerato concluso non foss'altro per il fatto che le prestazioni LPP erano già state ritirate.

Non da ultimo, la compagnia assicuratrice conosceva la situazione dell'attore sin dall'inizio.

21. A titolo marginale va detto che le __________ non hanno mai versato una rendita all'attore." (Doc. _)

                               1.7.   Con risposta 21 gennaio 2004 _CONV1 ha proposto di respingere la petizione, adducendo tra l'altro quanto segue:

"  È controversa in questo caso la questione di sapere se il sig. __________ e, quindi, sua figlia, hanno diritto a prestazioni d'invalidità da parte della __________ a a titolo della previdenza professionale.

Secondo l'art. 23 LPP "hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI sono invalide per almeno il 50 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità".

C'è motivo qui di rinviare alla giurisprudenza costante del TFA, in particolare DTF 120 V 112 e 123 V 262.

(….)

Nella fattispecie, risulta chiaramente dai documenti che l'affezione e l'incapacità lavorativa che hanno condotto all'invalidità hanno incominciato prima dell'affiliazione del Sig. __________ presso la __________.Trattandosi di un danno alla salute a forte componente psicogeno - di cui l'evoluzione ha d'altrove dimostrato che un miglioramento durabile non era obiettivamente concepibile - un'interruzione dell'incapacità lavorativa così breve non basta per fondare la responsabilità della __________ L'insieme delle circostanze conduce bene più a ammettere l'esistenza di un nesso di causalità materiale e formale tra l'incapacità lavorativa prima

del 01.12.1999 e l'invalidità che ha portato." (Doc. _)

                               1.8.   Con scritto 26 gennaio 2004 il Vicepresidente del TCA, rilevato come la petizione fosse stata presentata  nei confronti della __________ in luogo della _CONV1, ha chiesto alle parti di pronunciarsi su una concorde correzione della denominazione della parte convenuta (V).

                                         Preso atto degli scritti 29 gennaio 2004 dell'attore (VI) e 3 febbraio 2004 della convenuta (VII), il 4 febbraio 2004 il Vicepresidente del TCA ha comunicato che la denominazione di parte convenuta veniva di conseguenza corretta in _CONV1, rappresentata dalla RAPP2 (VIII).

                               1.9.   Il 5 febbraio 2004 l'attore, tramite il suo legale, ha fatto pervenire un certificato medico del 28 gennaio 2002 del dott. __________ (IX), sul quale la convenuta ha preso posizione con scritto 12 febbraio 2004 (XI).

                             1.10.   Pendente causa il TCA ha richiamato agli atti l'incarto AI e l'incarto __________ dell'assicurato (XII, XIII, XIV, XVI, XVII), comunicando alle parti che i documenti potevano essere visionati presso il TCA (XIX).

L'attore si è pronunciato in merito con uno scritto del 6 aprile 2004, al quale ha altresì allegato un ulteriore certificato medico del 5 febbraio 2004 del dott. __________ (XXI). La convenuta ha presentato le sue osservazioni con scritti 5 e 22 aprile 2004 (XX, XXIII).

Il TCA ha in seguito proceduto ad alcuni accertamenti presso la __________ (XXV, XXVI) e __________ (XXVII, XXVII, XXIX) dandone comunicazione alle parti.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ ATTO1 di una rendita intera di invalidità della previdenza professionale.

                                         La fondazione convenuta respinge la domanda sostenendo in sostanza che le patologie di cui è affetto il richiedente e la conseguente incapacità lavorativa che ha poi condotto all'invalidità sono preesistenti all'affiliazione dell'interessato presso di lei.

                               2.2.   Preliminarmente va determinato il momento in cui è iniziata la copertura assicurativa di __________ ATTO1 presso la convenuta, con particolare riferimento alla delimitazione con la copertura scaturente dal precedente rapporto di lavoro dell'interessato con le __________.

                                         Secondo l'art. 10 cpv. 1 LPP l'assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro. Per l'art. 6 OPP2 l'assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui il salariato inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, ma in ogni caso dal momento in cui si avvia per recarsi al lavoro.

D'altro canto, per l'art. 10 cpv. 2 LPP l'obbligo assicurativo finisce, tra l'altro, quando è sciolto il rapporto di lavoro (in proposito cfr. SZS 1995 pag. 464).

                                         Questo disposto si applica sia nell’ambito della previdenza minima che di quella più estesa (SVR 1995 BVG Nr. 38 consid. 2aa p. 109; DTF 120 V 20 consid. 2a., 118 V 39 consid. 2, 115 V 33 consid. 5; SPV 6/1994 p. 265).             

                                         Va precisato che non è rilevante l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa né l’abbandono della stessa, bensì la fine, da un punto di vista giuridico, del rapporto di lavoro in virtù delle disposizioni di cui agli art. 334ss. CO (DTF 118 V 39 consid. 2).

                                         Di conseguenza, di principio, il rapporto assicurativo si conclude con la decorrenza del termine di disdetta legale o contrattuale (SVR 1995 BVG Nr. 38 consid. 2aa p. 109 e dottrina citata). Irrilevante è il fatto che l’uscita dal servizio è avvenuta in precedenza (DTF 120 V 20 consid. 2a, 115 V 34 consid. 5).

                                         Tuttavia, giusta il capoverso 3 dell’art. 10 LPP 

"  Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo

istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza. Se esisteva in precedenza un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza."

Al fine di meglio comprendere la seconda frase dell'art. 10 cpv. 2 LPP, di tenore non del tutto chiaro, giova citare la versione tedesca della seconda frase di questo disposto che recita:

"  Beginnt er vorher ein neues Arbeitsverhältnis, so ist die neue Vorsorgeeinrichtung züstandig.".

                                         Se quindi l'assicurato inizia un nuovo rapporto di lavoro nel termine di 30 giorni dalla fine del precedente durante i quali sussiste il prolungamento della copertura assicurativa, da  questo momento è assicurato presso l'istituto previdenziale del nuovo datore di lavoro, una doppia assicurazione essendo esclusa (DTF 118 V 38). Per la giurisprudenza questa norma è applicabile per analogia anche al caso in cui l'assicurato inizia una nuova attività lavorativa prima della conclusione del precedente rapporto di lavoro (DTF 120 V 15).  

                                         In concreto, dagli atti emerge che il contratto di lavoro con le __________, iniziato nel 1987, è stato sciolto a seguito delle dimissioni presentate da __________ ATTO1 il 6 dicembre 1999 con effetto dalla fine del medesimo anno (doc. _). L'ultimo giorno di servizio è stato effettuato il 17 ottobre 1999 (XXIX). Risulta poi che l'attore è entrato alle dipendenze della __________ effettuando il suo primo giorno lavorativo il 22 novembre 1999 (cfr. questionario per il datore di lavoro del 15 febbraio 2001 agli atti AI).

                                         In applicazione del disciplinamento legale dianzi ricordato, in particolare dell'art. 10 cpv. 3 seconda frase LPP applicato per analogia (DTF 120 V 24 consid. 5), l'attore va pertanto considerato assicurato fino al 21 novembre 1999 presso la __________ e dal giorno successivo presso la convenuta nella sua qualità di istituto previdenziale presso la quale era affilliata la __________

                                         La copertura dal 22 novembre 1999 presso la RAPP2 è data per la previdenza obbligatoria. Per quanto attiene invece alla previdenza più estesa l'inizio va situato al 1. dicembre seguente, giusta le comunicazioni della convenuta (cfr. certificato di previdenza del 12 luglio 2000, doc. _; cfr. anche doc. _; risposta, III, pag. 3), considerato come per l'art. 3.2. del Regolamento applicabile ogni nuovo stipendiato è coperto sino a concorrenza delle prestazioni legali LPP dal giorno che comincia o che avrebbe dovuto cominciare la sua attività, mentre che per le prestazioni oltrepassanti le prestazioni legali, la copertura ha inizio quando la conferma scritta ne è data dalla __________ (VII/bis; cfr. anche doc. _).

                                         Si tratta dunque di stabilire se l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità è insorta posteriormente al 22 novembre risp. 1 dicembre 1999, fatto questo che, assolti anche gli ulteriori presupposti per la prestazione, comporterebbe l'obbligo per la Fondazione convenuta di erogare la chiesta rendita invalidità.  

                               2.3.   Secondo l’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che l’interessato sia assicurato nell’istante della nascita dell’invalidità (SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; DTF 118 V 898, 35; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209). L' evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. VSI 1998 pag. 126; STFA non pubblicate del 16 febbraio 2001 in re V., B 100/00 e del 2 agosto 2000 in re B., B 78/99), non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re  consid. 2).

                                         Il richiedente dev'essere quindi assicurato secondo la LPP al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa  (SZS 2002 pag. 155 seg.; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA non pubbl. del 6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; SZS 1994 p. 469; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R consid. 2).

                                         Questa soluzione è stata introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il datore di lavoro disdice il contratto prima che sia trascorso l’anno di attesa ai fini dell’erogazione della rendita AI (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b). Le prestazioni sono dovute dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e temporale (SZS 1997 pag. 552).

                                         Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 LPP no. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98).

                                         I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).                                                              

                                          Qualora, inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità per un'incapacità lavorativa intervenuta in costanza di assicurazione, l'istituto di previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (STFA del 6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; DTF 118 V 45 consid. 5; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; STCA non pubbl. del 15 marzo 2000 in re N., __________).

                                         Va altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che l'art. 23 LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità (SVR 1997 BVG N° 80).

                               2.4.   L’art. 26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario pieno (SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

                                         Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

                               2.5.   L’art. 4 LAI (dal 1. gennaio 2003, l'art. 4 LAI in relazione con l'art. 16 LPGA) stabilisce che l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in mercato del lavoro e equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; Maurer, op. cit., p. 140/141).

                                         In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 111 V 21,109 V 28; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

                                         Per la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).

                               2.6.   Nel caso in esame è, come detto, litigiosa l'assegnazione all'assicurato di una rendita intera d'invalidità della previdenza professionale.

                                         ATTO1i è invalido ai sensi dell'AI, in quanto dal

                                         1. dicembre 2000 percepisce una rendita intera di invalidità (consid. 1.3).

                                         La Fondazione convenuta non contesta l'invalidità dell'attore, bensì il fatto di essere la debitrice della relativa prestazione d'invalidità LPP. A suo avviso infatti il danno alla salute all'origine dell'incapacità lavorativa che ha poi causato l'invalidità - vale a dire le cefalee e la depressione - era già preesistente all'assunzione da parte della __________ __________ e, quindi, all'affiliazione alla _CONV1.

                                         Secondo la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno  versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 in re B., B 64/99).

                                         Secondo la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

                                         Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

                                         La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il TFA:

"l’ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c)

                                         In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p. 210).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993 B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).

                                         Per risolvere tale questione si dovrà quindi tener conto delle circostanze del caso concreto, e meglio della natura della malattia, del pronostico del medico e dei motivi che hanno indotto ad assumere l’interessato (SZS 2002 pag. 156 consid.

                                         2b; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2b).

Si osservi infine che il requisito della connessione materiale e temporale quale criterio per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza non è applicabile solo quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, in particolare anche nell'eventualità in cui un assicurato diventa incapace al lavoro in un periodo in cui è assicurato e successivamente, in un momento in cui ancora non si è affilliato ad un nuovo istituto di previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.).

                               2.7.   In concreto, dagli atti emerge che l'assicurato ha presentato domanda di prestazioni AI il 5 febbraio 2001 adducendo "dolori alla testa a seguito incidente automobilistico, seguito da depressione", affezioni che egli dichiara sussistere dal mese di giugno 1999.

                                         Dall'incarto AI risulta in effetti che l'assicurato soffre di "un'importante sindrome depressiva da stress in stato dopo incidente della circolazione l'8.6.1999 con commozione cerebrale, cefalee periodiche di tipo post traumatico, perdita della memoria, facile astenia, mancanza della concentrazione" (cfr. rapporto medico all'attenzione dell'AI del dott. __________ del 10 marzo 2001) rispettivamente di " sindrome somatoforme da dolore persistente (cefalea psicogena), disturbo di personalità, tipo paranoide, stato dopo trauma commotivo (giugno 1999)" (rapporto medico all'attenzione dell'AI del dott. __________ __________ dell'11 aprile 2001).                                                                                

                                         Sino al giugno 1999 __________ ATTO1 non ha mai sofferto di patologie particolari tali da influire sulla sua capacità lavorativa, in particolare di cefalee di rilievo (cfr. verbale 15 febbraio 2000 __________, doc. _ atti __________; rapporto dott. __________ del 14 gennaio 2000, doc. _).

                                         L'8 giugno 1999, quando l'assicurato lavorava alle dipendenze delle __________ quale dirigente d'esercizio, è stato vittima di un incidente della circolazione procurandosi un trauma cranico a seguito del quale ha iniziato a subire forti cefalee. Sottoposto alle cure del caso, dopo un periodo di incapacità lavorativa protrattosi sino al 26 giugno 1999 certificata dal suo medico curante dott. __________ a motivo di "commotio cerebri, forte cefalea e perdita di coscienza", ATTO1

                                         Dal 28 ottobre al 17 novembre 1999 __________ ATTO1 è stato posto in stato d'incarcerazione a motivo di una vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto (doc. _ atti __________). Dall'incarto __________ risulta che durante il periodo di detenzione egli ha accusato diverse crisi di cefalea (dichiarazione dell'assicurato alla __________ del 25 maggio 2000, doc. _ atti __________). L'attore non ha in seguito più ripreso la sua attività lavorativa per le __________ e il 6 dicembre 1999 ha inoltrato alla datrice di lavoro la propria lettera di dimissioni (doc. _ atti __________).

                                         Il 22 novembre 1999 l'interessato è entrato alle dipendenze della __________, oltre che della __________

                                         Dopo pochi giorni di lavoro, il 26 novembre 1999, l'attore si è nuovamente rivolto al suo medico curante dott. __________ lamentando delle insopportabili cefalee, irritabilità, difficoltà di concentrazione, apatia, mancanza di volontà, ossessione da mal di testa (cfr. le dichiarazioni dell'interessato di fronte alla __________ il 15 febbraio 2000 agli atti __________ riportate parzialmente al considerando che segue).

                                         Dal 10 dicembre 1999 __________ ATTO1 ha cessato la sua attività lavorativa a motivo di inabilità totale certificata dal dott. __________ con la diagnosi di "stato depressivo ansioso unitamente a cefalea frontale a dx., disturbi di rallentamento psichico talvolta disorientamento, il paziente presenta vuoti di memoria", con la precisazione che il paziente aveva cominciato ad accusare i disturbi dopo l'evento infortunistico del 8 giugno 1999 (cfr. certificato medico alla __________ del 24 gennaio 2000, doc. _ atti __________).

                                         Successivamente l'attore ha continuato ad essere in cura dal dott. __________, il quale, visto il persistere delle affezioni lamentate dal paziente, segnatamente delle cefalee di aspetto pressorio "apparse dopo l'incidente dell'8 settembre 1999" e posta la diagnosi di "esito dopo commozione cerebrale con rimanenti cefalee e sviluppo sindrome depressiva ansiosa progressiva da stess post-traumatico" (certificati 24 dicembre 1999 e 2 maggio 2000, doc. _ e  atti __________), l'ha inviato dal dott. __________i. Questo specialista in neurologia ha visitato il paziente in data 7 gennaio e 7 febbraio 2000 e, predisposte una TAC e una MRI cerebrali che non hanno messo in luce alcuna affezione organica (doc. _), oltre che una terapia farmacologica, ha rilevato da un lato la persistenza nel paziente di cefalee post-traumatiche di tipo tensivo e dall'altro la presenza di uno stato ansioso raccomandando una presa a carico di tipo psichiatrico da parte del dott. __________, specialista in psichiatria (doc. _). Quest'ultimo sanitario, nel suo primo certificato redatto il 2 marzo 2000 all'attenzione della __________, ha riferito di uno stato depressivo con importanti somatizzazioni d'ansia in paziente con probabile sviluppo psicotico precisando che il caso clinico ha avuto esordio dopo l'incidente della circolazione (atti __________).

                                         Nei certificati medici del 27 settembre e 25 novembre 2000 all'attenzione della __________ il dott. __________ ha ulteriormente confermato l'incapacità lavorativa totale per "stato neuropsicologico su esiti di commozione cerebrale, sindrome depressiva da stress, ipomaniacale, cefalee periodiche" (atti AI).

                                         Nel suo referto all'attenzione dell'AI del 10 marzo 2001 il medesimo sanitario ha certificato un'incapacità lavorativa totale dal dicembre 1999 per la diagnosi di "importante sindrome depressivo da stress in stato dopo incidente della circolazione l'8.6.99 con commozione cerebrale; cefalee periodiche di tipo post traumatico; perdita di memoria, facile astenia, mancanza della concentrazione", diagnosi esistente dal giugno 1999 (cfr. atti AI).

                                         Dal 30 gennaio al 28 febbraio 2001 l'attore è stato degente presso la __________. Alla dimissione, nel suo certificato dell'11 aprile 2001 all'attenzione dell'AI, il dott. __________ ha confermato il persistere della completa inabilità lavorativa ponendo quali diagnosi invalidanti "sindrome somatoforme da dolore persistente (cefalea psicogena), disturbo della personalità di tipo paranoide, stato dopo trauma commotivo del giugno 1999" (atti AI).  

L'AI ha in seguito ordinato una valutazione specialistica da parte della dott.ssa __________, psichiatra, la quale, avvalendosi di un referto effettuato dalla dott.ssa __________, psicologa, il 9 novembre 2001 e confermando un suo precedente rapporto steso il 7 settembre 2000 per la __________ (doc. _), nella sua valutazione del 19 dicembre 2001, poste le diagnosi, tutte invalidanti, di "reazione depressiva prolungata in sindrome da disadattamento, disturbo di personalità narcisistico-compulsivo, sindrome somatoforme da dolore persistente (cefalgia pscicogena)", ha sottolineato come nell'ambito di una personalità nevrotica e fragile narcisisticamente, l'incidente della circolazione dapprima, l'incarcerazione poi avessero rappresentato degli insulti narcisistici gravi determinanti l'evoluzione depressiva poi cronicizzatasi dall'autunno 1999 (cfr. referto agli atti AI).

Sulla scorta di tali reperti specialistici il medico dell'AI ha stimato una capacità lavorativa residua del 50% in un'attività amministrativa. La susseguente valutazione effettuata dal consulente in integrazione professionale ha infine permesso di quantificate una capacità di guadagno residua per __________ ATTO1 del 28%.

Di conseguenza, l'UAI, con provvedimento del 11 ottobre 2002, cresciuto incontestato in giudicato, ha attribuito all'assicurato una rendita intera, per un grado d'inabilità del 72%, a far tempo dal 1. dicembre 2000.

Dal canto suo invece la __________, con provvedimento del 14 giugno 2000 e decisione su opposizione del 16 ottobre 2000, ha negato il legame di causalità adeguata tra i disturbi lamentati dall'assicurato dal mese di novembre 1999 e l'incidente della circolazione patito l'8 giugno 1999 e, quindi, rifiutato la concessione di prestazioni assicurative (cfr. atti __________).  

                               2.8.   Secondo questa Corte, in base alle certificazioni mediche all'inserto e agli accertamenti esperiti in corso di causa, risulta provato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; RAMI 1994 p. 210/211), che a dipendenza del danno alla salute che ha provocato l’insorgere dell’invalidità - e meglio la cefalea psicogena e la depressione - l'assicurato subiva già prima del 22 novembre 1999 una diminuzione di rilievo ai sensi dell'art. 23 LPP, vale a dire duratura e rilevante, e sicuramente almeno del 20%, della capacità di rendimento nella sua professione (DTF 120 V 109 consid. 3c; STFA non pubblicata del 22 febbraio 2002 in re B., B 35/00; VSI 1998 pag. 126; cfr. sopra consid. 2.3). 

                                         Lo dimostrano le svariate certificazioni agli atti che documentano come l'assicurato, successivamente all'incidente subito nel giugno 1999 da un lato, in concomitanza al periodo di incarcerazione di fine ottobre 1999 dall'altro, a causa dei gravi problemi di salute di cui era ed è tuttora portatore, salvo brevi interruzioni sia sempre stato in cura medica e fosse limitato nella sua capacità lavorativa e, quindi, sostanzialmente incapace di riprendere la sua attività lavorativa.

                                         Bisogna in effetti ritenere che l'incidente del giugno 1999 dapprima, l'incarcerazione a fine ottobre dello stesso anno poi, abbiano contribuito in maniera brusca al manifestarsi sintomatico acuto dei problemi di natura psichica di cui è affetto l'attore e dai quali egli ha continuato in seguito a essere portatore in misura più o meno invariata malgrado i provvedimenti sanitari intrapresi (in questo senso sostanzialmente le conclusioni della dott.ssa __________ nella perizia allestita il 19 dicembre 2001 all'attenzione dell'AI; cfr. anche le valutazioni del dott. __________ nel rapporto 14 gennaio 2000, doc. _ atti __________A).

Gli atti all'inserto documentano in effetti che dopo l'incidente della circolazione dell'8 giugno 1999 l'assicurato ha continuato ad accusare forti cefalee in zona frontale e temporale, bilaterale e d'aspetto pressorio (cfr. vari certificati medici del dott. __________ agli atti AI e __________). Richiesto in merito dalle assicurazioni interessate, __________ ATTO1 ha confermato di aver continuato a soffrire, successivamente all'infortunio, di forti emicranie e di aver ricominciato a lavorare, il 22 novembre 1999, perché "aveva bisogno di riprendere il lavoro, ma sempre con crisi di emicrania, dolore sull'intera fronte sino alle tempie, spesso verso l'imbrunire e parecchie volte la settimana". Nel verbale di audizione dell'assicurato di fronte agli organi della __________ del 15 febbraio 2000 si può ancora leggere:

"  (…) Il 26 novembre 1999 si è quindi recato dal dott. __________. Il mal di testa lo perseguitava e non sapeva cosa fare. Il Ponstan lo aiutava ma causava anche disturbi allo stomaco. Diventa anche irritabile, perdeva la voglia di lavorare. Non riusciva a concentrarsi. Era sempre stato molto attivo, anche nello sport. Invece era apatico e mancava di volontà ossessionato dal mal di testa. " (doc. _ atti __________)

In occasione dell'audizione effettuata al domicilio dell'assicurato il 25 maggio 2000 è inoltre stato verbalizzato:

Durante il periodo di incarcerazione ha avuto diverse crisi di cefalea. Non gli hanno permesso di prendere del Ponstan ma gli davano soltanto del Contra-Schmerz che non portava alcun sollievo. Indubbiamente questo periodo ha inciso sul suo morale. Ma la causa di tutto questo è il mal di testa. Lo rende bloccato e lo porta a questa depressione. Si ricorda che quando lavorava ancora per le __________, specialmente nei turni di notte, a volte dal forte dolore rimaneva come inebetito e si trovava a non potere agire e ragionare. Il suo problema sta nel mal di testa. Risolvesse questo problema non avrebbe alcuna difficoltà nel gestire le sue giornate. Deve ingerire diversi medicamenti, fatica a dormire. Resta quindi irascibile, anche in famiglia." (doc. _ atti __________)

Al più tardi in concomitanza e successivamente al periodo di incarcerazione protrattosi dal 28 ottobre al 17 novembre 1999, si sono vieppiù manifestati uno stato ansioso-depressivo, rallentamento psichico, una diminuzione della capacità di concentrazione e disturbi del sonno (rapporto dott. __________ del 14 gennaio 2000, doc. _; cfr. anche il dott. __________ che ha diagnosticato: "una sindrome depressiva ansiosa progressiva da stress posttraumatico", certificati del 24 dicembre 1999, del 24 gennaio 2000, del 2 maggio 2000, doc. _ atti __________).

In proposito alle problematiche psichiatriche di cui è sofferente __________ ATTO1, segnatamente il disturbo della personalità di tipo paranoide e la depressione con cefalea psicogena resistente alla terapia (rapporto medico dott. __________ all'attenzione dell'AI del 11 aprile 2001, atti AI), sulla scorta della documentazione sanitaria agli atti, bisogna concludere che le stesse si sono manifestate per la prima volta in maniera significativa al più tardi contestualmente al periodo di incarcerazione subito dall'attore dal 20 ottobre al 17 novembre 1999. Il dott. __________, lo psichiatra che lo ha in cura dal 3 febbraio 2000, posta la diagnosi di "sviluppo depressivo con somatizzazioni d'ansia" (doc. _ atti __________) rispettivamente "disturbo depressivo ansioso caratterizzato da deflessione dell'umore, apatia, nervosismo, perdita di memoria e di concentrazione, insonnia" (doc. _), ha  concluso per una completa inabilità lavorativa dalla data del primo consulto rilevando come i disturbi fossero consecutivi all'incidente della circolazione delll'8 giugno 1999 e definendo lo stato depressivo in cui versa l'attore di tipo "reattivo ad una problematica giudiziale" (certificato dott. __________ n del 1. aprile 2000, doc. _ atti __________ e rapporto medico all'AI dell'11 aprile 2001 agli atti AI). Anche il dott. __________ ha avuto modo di definire la sindrome depressiva-ansiosa progressiva di natura reattiva a stress dopo l'incidente della circolazione e alla problematica legale (certificato 27 marzo 2000 alla __________ e lettera 2 maggio 2000 alla __________ agli atti AI; certificato 14 aprile 2000 alla__________ agli atti __________ e 2 maggio 20001, doc. _ atti __________).

Nelle sue valutazioni, pure il neurologo dott. __________ sottolinea il fatto che alla prima problematica di cui era sofferente __________ ATTO1 successivamente all'incidente della circolazione dell'8 giugno 1999 - segnatamente le cefalee di tipo posttraumatico -, si sia in seguito aggiunto un disturbo di natura psichica quale uno stato ansioso-depressivo persistente. Ora, a detta del dott. __________ questi ultimi disturbi avevano una natura reattiva alle vicissitudini sopportate dall'interessato e in particolare all'incarcerazione subita dal medesimo alla fine di ottobre 1999 (rapporto dott. __________ del 14 gennaio 2000, doc. _ atti __________).

In queste circostanze, a mente del TCA bisogna ritenere che le cefalee di cui è ancora attualmente sofferente __________ATTO1i si sono manifestate per la prima volta dopo l'incidente dell'8 giugno 1999 e sono in seguito persistite in misura più o meno costante. Per quanto riguarda l'affezione di natura psichica, vale a dire il grave disturbo depressivo, la stessa si è sviluppata progressivamente nell'immediato periodo seguente, ma comunque a non averne dubbio in un'epoca ancora precedente all'assunzione da parte della __________.

Basterà ricordare a questo proposito che l'assicurato stesso ha riferito di aver ripreso a lavorare, il 22 novembre 1999, perché ne aveva bisogno, ma sempre assillato dalle crisi di emicrania, da astenia, mancanza di concentrazione, apatia e irritabilità al punto da doversi nuovamente rivolgere al dott. __________ già il 26 novembre 1999 (verbale __________ del 15 febbraio 2000). Questi diagnosticò in quell'occasione uno stato depressivo ansioso unitamente a cefalee, disturbi di rallentamento psichico, disorientamento, vuoti di memoria (certificato 24 gennaio 2000, doc. _ atti __________ e 24 dicembre 1999, doc. _ atti __________).

                                         Come sostenuto dalla Fondazione convenuta, bisogna pertanto concludere che fra l' incapacità lavorativa manifestatasi la prima volta a partire dal giugno 1999, a dipendenza delle emicranie susseguenti all'incidente automobilistico dell'8 giugno 1999 e delle problematiche di natura psichica sviluppatesi nei mesi seguenti, e la susseguente invalidità deve essere ammessa sia una connessione materiale che temporale stretta ai sensi della giurisprudenza federale applicabile (cfr. consid. 2.6).

Per quanto attiene al legame materiale, è incontestabile che le affezioni di cui soffre l'attore manifestatesi nel giugno 1999  rispettivamente nel corso dell'estate 1999 sono le stesse all'origine dell'incapacità lavorativa totale attestata dall'inizio di dicembre 1999 e della relativa invalidità.

                                         Dal punto di vista della connessione temporale, dagli atti emerge che la situazione di salute dell'assicurato rispettivamente la conseguente inabilità lavorativa non hanno subito mutamenti notevoli dall'estate del 1999 rispettivamente, per quanto riguarda la componente psichica, dall'ottobre 1999. Anzi le patologie di cui soffre l'interessato e la conseguente inabilità lavorativa si sono in realtà ulteriormente confermate. Se invero alla fine di giugno 1999 l'assicurato appariva in grado di riprendere, anche se con il supporto di una terapia medicamentosa (cfr. certificato sottoscritto il 30 giugno 1999 alla __________ dall'interessato, doc. _ atti __________), la precedente attività lavorativa, dalla documentazione all'inserto e in particolare dalle dichiarazioni rilasciate dall'interessato emerge come le problematiche posttraumatiche legate all'incidente dell'8 giugno 1999 e quelle di natura psichiatrica che cominciavano a manifestarsi, in particolare le crisi di cefalea e la sindrome depressiva, hanno continuato ad assillare l'interessato (cfr. la già citata deposizione resa il 15 febbraio 2000 agli organi della __________). Inoltre, in seguito, dopo pochi mesi, la sintomatologia posttraumatica, associata a quella ansio-depressiva di cui è divenuto nel frattempo portatore si sono ulteriormente riacutizzate tanto da porre l'indicazione di una completa inabilità lavorativa a far tempo da inizio dicembre 1999.

A questo proposito, non può essere seguito __________ ATTO1 laddove sostanzialmente sostiene che avendo egli lavorato dal 22 novembre al 9 dicembre 1999 (questionario per il datore di lavoro del 15 febbraio 2001 agli atti AI), vale a dire per poco più di due settimane, la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa sviluppata nell'estate/autunno 1999 e l'attuale invalidità sarebbe interrotta.

Se è vero innanzitutto che egli ha ricominciato a lavorare è anche vero che, vista la persistenza dei suoi problemi di salute, come si è detto egli ha comunque continuato a seguire una terapia farmacologica e a lamentarsi delle frequenti e forti cefalee e dello stato psichico alterato (cfr., fra gli altri, il certificato dell'assicurato del 30 giugno 1999 alla __________, doc. _ atti __________A). Si rimanda in proposito alle già citate dichiarazioni rese dall'attore di fronte agli organi della __________ il 25 maggio 2000. In quella sede l'interessato ebbe ad affermare che quando ancora lavorava per le __________ a volte rimaneva come inebetito dal forte dolore e non poteva più agire e ragionare (doc. _ atti __________). Ciò a comprova di una situazione tutt'altro che stabilizzata o risolta.

D'altra parte, anche volendo ammettere che in questo periodo egli avesse riacquistato la sua capacità lavorativa (circostanza questa che comunque, alla luce delle risultanze di causa, appare quantomeno dubbia), a mente di questo Tribunale un miglioramento della capacità lavorativa di così breve durata non può costituire, nella fattispecie concreta, un'interruzione prolungata ai sensi della giurisprudenza tale da rompere il nesso temporale tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità, specie quando, come in concreto, al termine di tale apparente temporaneo miglioramento è seguito un nuovo peggioramento delle condizioni di salute dell'interessato con conseguente necessità di cura ospedaliera  e inabilità totale persistente (SZS 2002 pag. 156; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c, 120 V 117 consid. 2c; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001; cfr. anche STFA non pubblicata del 6 agosto 2001 in re P., B 22/99 dove una ripresa dell'attività lavorativa della durata di sette mesi non ha comportato nel caso specifico un'interruzione del legame temporale; STFA non pubblicata del 30 novembre 1993, B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67; STCA del 27 agosto 2001 in re M., 34.2000.43-46).  In realtà, detta evoluzione ulteriore non ha fatto altro che dimostrare che un miglioramento duraturo e stabile delle condizioni del richiedente non era obiettivamente ipotizzabile, fatto questo ulteriormente documentato dal fatto che la terapia psicoterapeutica con psicofarmaci non è di fatto mai stata interrotta (cfr. atti AI).

                                         A prescindere dalle intenzioni delle parti, la nuova attività lavorativa intrapresa dal richiedente per la __________ deve quindi essere considerata come un tentativo di ritorno all'attività professionale che si è però dichiarato infruttuoso a motivo delle condizioni di salute dell'interessato. In realtà appare verosimile che l'attore, per le note ragioni mediche, non fosse

                                         idoneo a esercitare l'attività lavorativa per la quale era stato assunto dalla ditta in questione tanto che già dopo quattro giorni lavorativi ha dovuto recarsi dal medico e dopo solo una decina di  giorni di lavoro è stato costretto ad abbandonare definitivamente il lavoro.

                                         Secondo questo Tribunale bisogna pertanto concludere che l'incapacità lavorativa che ha poi originato l'invalidità totale dell'attore è insorta a non averne dubbio in un momento in cui egli era ancora assicurato presso l'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, le __________, ed è in seguito perdurata in misura significativa.

                               2.9.   A dette conclusioni non possono mutare le altre allegazioni proposte dall'attore.

                                         In particolare, per i motivi già ampiamente esposti, egli non può essere seguito laddove in sostanza reputa che i problemi di salute alla base dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità siano insorti posteriormente all'inizio dell'attività lavorativa per la____________________ Come è già stato detto, dalla documentazione agli atti si evince chiaramente che le forti  cefalee di cui soffre l'interessato sono iniziate immediatamente dopo l'incidente del giugno 1999 e che lo stato ansioso depressivo si è sviluppato subito dopo, segnatamente al più tardi nel corso del mese di  ottobre 1999, in concomitanza con il periodo di detenzione. Lo dimostrano le dichiarazioni rese dall'interessato agli organi assicurativi che documentano in modo incontrovertibile come egli fosse assillato dalle cefalee, da difficoltà di concentrazione, da astenia e irritabilità e dalla circostanza che dopo soli quattro giorni lavorativi alle dipendenze della __________, il 26 novembre 1999, egli si dovette nuovamente rivolgere al proprio medico dott. __________ che diagnosticò la presenza di uno stato depressivo ansioso (cfr. certificato 24 dicembre 1999 e 24 gennaio 2000, doc. _ atti __________). Questa conclusione non è affatto smentita dai certificati medici del dott. __________ n del 28 gennaio 2002 e 5 febbraio 2004 prodotti in causa (doc. _) considerato come lo specialista - che del resto ha visitato per la prima volta il paziente solo il 3 febbraio 2000 - si limiti ad escludere una relazione di causa ed effetto tra l'incidente del 6 giugno 1999 e i disturbi psichici diagnosticati ma non si esprime sul momento di insorgenza degli stessi. Anzi: nel suo rapporto all'AI dell'11 aprile 2001 lo specialista precisa che le diagnosi invalidanti persistono "da diversi anni".

                             2.10.   Alla luce di quanto sopra, responsabile del versamento della rendita di invalidità della LPP non può essere ritenuta la Fondazione collettiva LPP __________, in qualità di istituto di previdenza della __________ A, datrice di lavoro dell'assicurato dal 22 novembre 1999 al 9 dicembre 1999 (cfr. questionario per il datore di lavoro sottoscritto il 15 febbraio 2001 agli atti AI). In effetti l’incapacità al lavoro la cui causa ha poi condotto all’invalidità secondo l'art. 23 LPP si è manifestata nell'estate del 1999 o al più tardi nel corso del mese di ottobre 1999, momento in cui __________ ATTO1di non era ancora alle dipendenze della menzionata ditta di __________ e non era quindi assicurato presso la Fondazione convenuta.

                                         I presupposti di cui all'art. 23 LPP per il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 2. pilastro da parte dell'Istituto di previdenza convenuto non sono quindi adempiuti.

                             2.11.   Per ATTO1 infine l'erogazione di una prestazione d'invalidità della previdenza professionale sarebbe di fatto stata garantita dalla Fondazione convenuta con la lettera del 2 dicembre 2002 nella quale ha assicurato l'erogazione di una rendita di fr. 46'475 annui oltre a completiva per la figlia (doc. _).

                                         L'attore invoca in sostanza la protezione della sua buona fede.

                                         In via preliminare va rilevato che gli istituti di previdenza di diritto pubblico e di diritto privato non sono autorizzati ad emanare decisioni formali vincolanti. Le loro dichiarazioni possono infatti imporsi unicamente tramite una sentenza emessa dal tribunale competente. Conformemente a quanto stabilito all’art. 5 cpv. 3 LPA, quindi, le dichiarazione dei fondi di previdenza non possono essere considerate decisioni, ma unicamente prese di posizioni di un’autorità che ammette o respinge una pretesa, la quale può essere l’oggetto di un’azione di diritto amministrativo. Le citate comunicazioni sono quindi atte a provocare l'avvio di un processo e a condurre alla modifica di rapporti giuridici. Questi effetti non subentrano tuttavia direttamente a seguito della pronuncia della presa di posizione (STFA del 30 maggio 1997 nella causa G. e dottrina citata).

                                         Sprovviste di carattere obbligatorio e vincolante queste dichiarazioni producono tuttavia effetti giuridici, poiché l’istituto di previdenza non può modificare a proprio piacimento le sue prese di posizione. Questo modo di procedere potrebbe infatti configurare una violazione del diritto alla protezione della buona fede, che va rispettato anche dai fondi di previdenza di diritto privato e di diritto pubblico (STFA del 30 maggio 1997 nella causa G. e dottrina citata; RSAS 1995 p. 383; STCA non pubblicate del 18 marzo 1999 in re P., __________ e 24 settembre 1999 in re B., __________).

                             2.12.   In virtù della giurisprudenza suesposta si deve pertanto esaminare se la rettifica, da parte dell'istituto di previdenza,  tramite la lettera del  26 giugno 2003 (doc. _) dello scritto 2 dicembre 2002 (doc. _), con il quale aveva attestato quale prestazione assicurata una rendita d'invalidità di fr. 46'475 annui, va considerata lesiva della buona fede dell’assicurato.

Il diritto alla protezione della buona fede, garantito all’art. 9 della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

                                         Secondo una lunga e consolidata giurisprudenza (cfr. DTF 121 V 66, 119 V 307 consid 3a, 118 Ia 254 consid 4b, 118 V 76 consid 7, 117 Ia 287 consid 2b, 418 consid 3b e sentenze ivi citate, 116 V 298ss; SZS 1998 pag. 41; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, 1983 pag. 195 consid. 3, 1982 pag. 368 consid. 2, 1981 pag. 194 consid. 3, 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106; RDAT I-1992 n° 63; STFA 5 aprile 1994 in re M.C., STFA 3 settembre 1993 in re A.Z) e la dottrina  (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere  tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulati­vamente le seguenti condizioni:

                                         1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.      l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.    l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta. Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposi­zione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

       Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33, consid. 4, 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).

       Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comu­nicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede

       (Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);

                                         4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole;

                                         5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

                                         (RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63, STFA 5 aprile 1994 in re M.C., STFA 3 settembre 1993 in re A.Z.; STFA 121 V 67 consid. 2a e b; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

                                         Nel caso concreto la buona fede dell’assicurato non può essere protetta.

                                         In effetti, anche volendo eventualmente ammettere che l'interessato non poteva, date le circostanze, accorgersi dell'errore commesso dall'istituto di previdenza (requisito 3), e che, quindi, era stata creata in ATTO1 un'aspettativa circa il diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità, la comunicazione del 2 dicembre 2002 (doc. _) non ha comunque senz'altro indotto il destinatario ad adottare, nel periodo in cui ancora si trovava in errore, un comportamento che gli è pregiudizievole (requisito 4; DTF 121 V 67). Né del resto l'attore fa valere altrimenti in corso di causa.

                                         A mente del TCA quindi  nel caso di specie non ricorrono gli estremi per tutelare la buona fede dell’assicurato e, di conseguenza, l’assicurato non può avvalersi della comunicazione 2 dicembre 2002 (doc. _) né dello scritto 21 gennaio 2003 (doc. _) per ottenere la chiesta prestazione d'invalidità.

                             2.13.   Quanto infine alla richiesta di ATTO1 formulata in sede di petizione (I, pag. 8), tendente all'assunzione di una perizia, va detto che per costante giurisprudenza quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata preponderante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si può rinunciare ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; STFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., STFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., STFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., STFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dalla CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).

                                         Nella presente fattispecie, osservato come le conclusioni cui è giunta questa Corte si basano su un’attenta applicazione delle norme di diritto in materia e un’accurata valutazione delle risultanze istruttorie, il TCA ritiene che le prove assunte siano sufficienti ai fini dell’esito della causa e non reputa pertanto necessario esperire la chiesta prova peritale. La domanda formulata dall'attore è pertanto respinta.

                             2.14.   In simili condizioni, per le motivazioni che precedono, il TCA non può che respingere la petizione di ATTO1

                                         Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         II principio, enunciato dell'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG­Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer­Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AZ, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dell'art. 4 vCF così come non è deducibile dell'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         II diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         II motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dell'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150).

                                         Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA).

                                         Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest'ultima abbia agito con leggerezza (cfr. supra), gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l'assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

                                         Nel caso concreto, a ATTO1 non può essere rimproverato di aver agito con temerarietà o di aver introdotto la presente causa giudiziaria con leggerezza. Già solo per tale motivo alla Fondazione convenuta, non rappresentata e ancorché vittoriosa in causa, non può essere riconosciuta un'indennità per ripetibili ai sensi di suddetta giurisprudenza federale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è respinta.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

34.2003.62 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.07.2004 34.2003.62 — Swissrulings