Raccomandata
Incarto n. 34.2003.45 RG/sc
Lugano 22 gennaio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 26 agosto 2003 promossa da
Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano
contro
__________ in materia di previdenza professionale
con cui l'attrice ha chiesto al TCA di condannare il convenuto - titolare, unitamente __________, di uno studio d'architettura - al pagamento di fr. 33'210.30 a titolo di contributi previdenziali (e spese) per il periodo 1° settembre 2000 - 30 settembre 2002;
vista la risposta di causa nonché la documentazione successivamente prodotta dal convenuto (doc. _);
richiamato lo scritto 3 novembre 2003 (doc. _) e lo scritto 29 dicembre 2003 con cui l'attrice ha osservato:
" In merito alla vs. richiesta del 01.12.2003, vi informiamo che, sulla base delle indicazioni di salario forniteci dal signor __________ per gli anni 2000 - 2003, abbiamo riconsiderato i suoi corrispondenti conteggi come dall'allegata fattura del 01.12.2003.
Come risulta dall'annesso specchietto, dopo tale rielaborazione il debito del signor __________ viene estinto.
Il saldo scoperto di CHF 12'964.65 riguarda esclusivamente la parte di contributi a carico del signor __________.
I signori __________ e __________ sono stati assicurati nell'ambito del contratto n. __________quali dipendenti dello studio d'architettura __________ (v. doc. _, Convenzione di adesione), così come pure affermato dall'arch. __________ nella sua lettera del 15.09.2003 (doc. _)."
(Doc. _)
visto l'ulteriore scritto 16 gennaio 2003 con cui l'attrice ha precisato:
" In seguito alla riconsiderazione dei contributi come da ns. lettera del 29.12.2002, favorite stralciare la nostra petizione del 26.08.03 in quanto priva di oggetto. Protestate e ripetibili." (Doc. _)
ritenuto che in quanto divenuta priva di oggetto la causa può quindi essere stralciata dai ruoli;
ricordato - per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura - che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita;
considerato - quo alla postulata rifusione delle spese ripetibili a dipendenza dell’esito della presente vertenza - che tale indennizzo può eccezionalmente essere riconosciuto ad organismi adempienti funzioni di diritto pubblico non rappresentati in causa solo nella misura in cui controparte ha agito in maniera temeraria o con leggerezza, ritenuto che deve in ogni caso trattarsi di causa complessa, con valore litigioso elevato e richiedente un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 112 V 49 e 326, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 pag. 337; RCC 1984 pag. 278; SZS 2001 pag. 174), circostanze, queste, che nella specie non risultano all'evidenza adempiute.
viste le disposizioni della LPTCA del 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi